Utilizzazione Clausole campione

Utilizzazione. La distribuzione del gas naturale tramite le reti cittadine, ha introdotto profonde modifiche nell'industria del gas: non più un servizio complesso che produce in proprio il gas da distribuire ma bensì una gestione a prevalente carattere commerciale. La conduzione dell'esercizio deve perciò impegnarsi nella massima vendita per contenere i costi, pur conservando un elevato grado di utilizzazione degli impianti che significa reperire tutti i consumi estivi possibili per meglio sfruttare l'impianto. Non va infatti dimenticato che gli impianti devono essere dimensionati per il massimo consumo orario che si verifica una sola volta all'anno. Occorre quindi impostare un'adeguata campagna promozionale per la conquista dei consumi (e non già degli sprechi) da affiancare ad oculata proposta tariffaria che sia concorrenziale non solo con i combustibili alternativi, ma che conservi all'utente anche un certo margine che gli permetta di ammortizzare i costi d'impianto e di trasformazione che esso deve sostenere per utilizzare il gas naturale. Per un raffronto fra il gas metano e i principali combustibili alternativi, sono sottorichiamate le relative tabelle comparative.
Utilizzazione. 7.1 Il Locatario si obbliga a adempiere a propria cura e spese a tutti gli obblighi che incombono sul Locatore in quanto proprietario del Veicolo, ed in particolare a: a) rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia di circolazione stradale; b) accettare che, qualora al Locatore siano notificate sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada nonché dell’art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, quest’ultimo provveda a comunicare i dati del Locatario all’organo accertatore che procederà a rinotifica del relativo verbale al Locatario stesso; c) accettare che le multe erogate per ordinanze comunali, regionali e provinciali o il mancato pagamento di parcheggi o transiti in aree verdi, porti ed aeroporti, nonché pedaggi autostradali, che non possano essere rinotificate, vengano pagate dal Locatore che procederà al riaddebito al Locatario; d) accettare nei casi disciplinati ai punti b) e c) che il Locatore addebiti al Locatario i costi ed oneri amministrativi sostenuti, pari all’importo di € 15,00 (quindici/00) oltre IVA, per ogni singola contestazione, in relazione alla quale si sia provveduto a comunicare i dati del Locatario al competente organo accertatore, di cui al punto b), o al pagamento anticipato da parte del Locatore, di cui al puntoc); e) accettare che il Locatore prelevi sul conto comunicatogli per il pagamento dei canoni, le somme addebitate al Locatario di cui a punti
Utilizzazione. Il produttore è titolare dei diritti di utilizzo e s’impegna a perseguire l’uso migliore conformemente all’art. 6.1. Tale impegno non prevede comunque l’assunzione di quegli oneri, che renderebbero l’utilizzazione dell’opera poco redditizia (sincronizzazione in altre lingue, copie supplementari, ecc.).
Utilizzazione. 7.1 Il Locatario si obbliga a: I. adempiere a propria cura e spese a tutti gli obblighi che incombono sul Locatore in quanto proprietario del Veicolo, ed in particolare a: - rispettare le disposizioni di legge e regolamentari in materia di circolazione stradale, accettando che il Locatore prelevi sul conto comunicatogli per il pagamento dei canoni, le somme addebitate al Locatario a titolo di multe e sanzioni per violazioni del Codice della Strada, anche se contestate e/o oggetto di impugnazione; - accettare che, qualora al Locatore siano notificate sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada, ai sensi dell’art. 196 del Codice della Strada nonché dell’art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, quest’ultimo provveda a comunicare i dati del Locatario all’organo accertatore che procederà a rinotifica del relativo verbale al Locatario stesso. In tali casi, il Locatore addebiterà al Locatario i costi ed oneri amministrativi sostenuti, pari all’importo di € 15,00 (quindici/00), per ogni singolo verbale di infrazione, in relazione al quale si sia provveduto a comunicare i dati del Locatario al competente organo accertatore; - utilizzare il Veicolo solo dopo aver ottenuto le autorizzazioni ed i documenti necessari; - conservare in buono stato tutti i documenti e dotazioni di bordo (ad esempio: libretto di circolazione, libretto uso e manutenzione, libretto di garanzia, doppia chiave, etc.) relativi al Veicolo; - non far circolare il Veicolo al di fuori dell'unione Europea e della Svizzera senza il preventivo assenso scritto del Locatore; II. far immatricolare a proprie spese il Veicolo (o i Veicoli) in Italia a nome del Locatore secondo le disposizioni di legge. 7.2 Il Locatario potrà realizzare scritte o disegni pubblicitari sul Veicolo solo con il preventivo consenso scritto del Xxxxxxxx, che si esprimerà a propria insindacabile discrezione e senza alcun termine od obbligo di pronunciarsi. 7.3 Il Locatario è responsabile delle conseguenze dell'utilizzazione della Veicolo non conforme alla sua destinazione, alle disposizioni di legge e contrattuali e ne sopporterà i costi e gli oneri, nonché le penali contrattuali e/o legali. 7.4 Se non espressamente autorizzato per iscritto dal Locatore, al Locatario non sarà consentito di apportare miglioramenti e/o addizioni al Veicolo, pena la decadenza dalla garanzia e la facoltà del Locatore di risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 17. Nessuna indennità, né ri...
Utilizzazione. Dalla data di ingresso di ciascun veicolo oggetto del contratto, presso il deposito dell’ARST, in Cagliari – Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, per tutta la durata della locazione finanziaria e fino alla data di riscatto degli stessi, il locatario si impegna a: - utilizzare e custodire i veicoli locati con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto di tutte le istruzioni impartite dal costruttore e/o fornitore; - non affidare i veicoli locati a terzi, fatta eccezione dei propri dipendenti regolarmente abilitati alla guida ed all’utilizzazione nonché di eventuali fornitori titolari di appositi contratti di manutenzione, purchè dotati di adeguata esperienza; - utilizzare gli autobus locati secondo la normale destinazione e per i soli usi consentiti dalle licenze ed autorizzazioni dagli stessi possedute, coperti di assicurazione ed in regola con la tassa di possesso; - effettuare tutte le denunce e porre in essere tutti i dispositivi prescritti per l’utilizzazione e l’impiego dei veicoli locati; - non alienare, non sub-locare, non concedere in pegno i veicoli locati; - impedire che gli stessi veicoli vengano sottoposti a qualsiasi diritto di ritenzione, privilegi, vincoli, diritti reali in genere o di godimento a qualsiasi titolo; - dare comunicazione al locatore di ogni atto o fatto che possa pregiudicare il diritto di proprietà dello stesso.
Utilizzazione. 4.1 Il Cliente si impegna ad utilizzare e conservare il materiale in conformità alle indicazioni del produttore e a rispettare le norme di sicurezza. 4.2 E’ vietato al Cliente effettuare qualsiasi modifica dei prodotti locati senza l’accordo preventivo del Locatore, ne cedere in uso a terzi i materiali locati. 4.3 E’ inteso che è vietato al Cliente, salvo accordo preventivo con il Locatore, effettuare o fare effettuare da parte di un terzo interventi sul materiale messo a disposizione del Locatore.
Utilizzazione. Il concessionario potrà svolgere negli impianti descritti nel precedente art. 1 unicamente tutte le attività sportive relative alla disciplina del nuoto e similari. Per eventuali usi diversi dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune. Il concessionario gestirà l'impianto sportivo mediante propria organizzazione e con personale proprio nel rispetto della normativa igienico-sanitaria, antinfortunistica, previdenziale, assicurazioni sociali, sorveglianza e prevenzione infortuni di pubblica sicurezza e commercio e nel rispetto della normativa relativa alla sicurezza degli impianti sportivi e del D.Lgs. 81/2008. Il concessionario s'impegnerà inoltre a rispettare le attrezzature sottoposte alla propria gestione, rispondendo di ogni danno direttamente al Comune di Avezzano, le strutture dovranno essere riconsegnate, alla scadenza, alle stesse condizioni in cui vengono consegnate, salvo il normale deterioramento d'uso. Il concessionario potrà effettuare forme di pubblicità murale, radio-televisiva, all'interno dell'impianto sportivo, vendita di "gadget", purché in regola con gli incombenti di legge previsti. I proventi da tale ultima attività saranno incamerati direttamente dalla Società.
Utilizzazione. Il Locatario, per tutta la durata della locazione finanziaria e fino all'acquisto del bene od alla sua restituzione alla <...>, si obbliga sotto la responsabilità, esonerando il Locatore da ogni consequenziale rischio ed onere, a: • usare e custodire il bene con la diligenza del buon padre di famiglia, rispettando tutte le istruzioni impartite dal Costruttore e/o Fornitore; • osservare tutte le norme sulla circolazione e segnatamente quelle sulla abilitazione al- la guida e/o impiego, nonché validità ed aggiornamento della patente; • non affidare il bene locato a terzi, fatta eccezione dei familiari e dei propri dipendenti regolarmente abilitati alla guida ed all'utilizzazione e purché muniti di adeguata espe- rienza di conduzione e manovra del mezzo; • usare il bene locato in conformità alla sua normale destinazione, adibendo ai soli usi consentiti dalle licenze ed autorizzazioni di cui sia eventualmente in possesso, esclusa qualsiasi partecipazione del bene a competizioni o gare; • effettuare tutte le denunce e mettere in opera tutti i dispositivi eventualmente pre- scritti per l'utilizzazione, natura od impiego del bene locato, obbligandosi a non ri- muoverli e ad impedire che altri possano rimuovere tali dispositivi; • non alienare, sublocare, dare in pegno od altrimenti distrarre il bene locato e comun- que impedire la costituzione sullo stesso di diritti di ritenzione, privilegi, vincoli, diritti, re- ali in genere o di godimento a qualsiasi titolo; • dare immediatamente notizia al Locatore, mediante lettera raccomandata, di ogni atto o fatto che possa pregiudicare i diritti di proprietà dello stesso, assumendo a pro- prie spese ogni opportuna iniziativa, anche in sede processuale nell'interesse del Lo- catore. Il Locatore, su richiesta della <...>, si obbliga ad apporre e mantenere sul bene in posizio- ne ben visibile e leggibile, per tutta la durata della locazione finanziaria, una targhetta fornita dal Locatore attestante che il bene è di proprietà della <...> e che è detenuto in locazione finanziaria. Il Locatario si obbliga a denunciare alla <...> il luogo abituale di custodia del bene locato e le sue eventuali variazioni, permettendo in qualsiasi momento l'accesso, agli incaricati del Locatore per le verifiche sullo stato d'uso e di conservazione dello stesso e per gli e- ventuali accertamenti e rilievi.
Utilizzazione. 1) La moneta ricevuta in pagamento di sottoscrizioni, fatte giusta l’articolo 5 e il paragrafo 2 dell’articolo 6, oppure ricevuta per sottoscrizioni giusta l’articolo 13, può essere utilizzata e convertita dal Fondo per qualunque sua operazione o, con l’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione, per investimento temporaneo, se il Fondo non ne ha bisogno per le proprie operazioni. 2) L’utilizzazione della moneta ricevuta in pagamento di sottoscrizioni, fatte giusta il paragrafo 3 dell’articolo 6 o i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 7, oppure ricevuta per sottoscrizioni giusta l’articolo 13, od infine ricevuta come risorsa giusta l’articolo 8, è regolata dalle modalità e dalle condizioni che ne hanno retto il ricevimento. 3) Tutta l’altra moneta ricevuta dal Fondo può essere liberamente utilizzata e con- vertita da esso per qualunque sua operazione e, con l’autorizzazione del Consiglio d’amministrazione, per investimento temporaneo, se il Fondo non ne ha bisogno per le proprie operazioni. 4) Non può essere imposta nessuna restrizione contraria ai disposti del presente articolo.

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  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • PRESTAZIONE L’Impresa, qualora il ricovero dell’Assicurato si protragga per un numero di giorni superiore a 5, riconosce per ogni successivo giorno di degenza (i.e. a partire dal sesto giorno di ricovero) un importo pari a euro 100,00 per un numero massimo di giorni pari a 10. In conseguenza di quanto sopra, dunque, la somma massima esigibile da ciascun Assicurato nel corso della validità della polizza non potrà superare l’importo di € 1.000,00.

  • Riattivazione Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.

  • Fatturazione I prezzi offerti saranno comprensivi di ogni spesa, imposta, tassa o tributo ad esclusione della sola IVA. La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata dopo che il Direttore dell’esecuzione abbia accertato, che la relativa prestazione è stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente capitolato e negli altri documenti ivi richiamati. Per le forniture gestite da ESTAR, nel caso di contratto a prestazione continuativa e periodica, la fatturazione dovrà avere cadenza mensile ed il Fornitore dovrà effettuare fatturazione mensile cumulando gli importi dovuti per tutte le consegne effettuate nel periodo. La fattura, oltre a riportare il numero dell’ordine di riferimento ed il codice CIG indicato nell’ordine, dovrà essere intestata all’Azienda di riferimento o a Estar in base a quanto riportato sui rispettivi ordinativi ricevuti ed indicare il Magazzino di consegna il numero di ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento A far data dal 31/03/2015, le modalità di fatturazione sono disciplinate ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244 e del DM 3/04/2013, n.55. Per le modalità si rinvia al sito di ESTAR: “fatturazione elettronica: informazione ai fornitori”. La data di arrivo della fattura elettronica è attestata dalla data di consegna dello SdI al sistema del cliente dell’ESTAR e/o delle Aziende. L’attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto. La/e fattura/e, elettronica/che intestata/e ad ESTAR deve/ono essere inviata/e tramite i canali previsti dalla fatturaPA. Con le specifiche previste dal D.M. n.55 del 03/04/2013 con l’indicazione del codice IPA di ESTAR (UFZZRV) o dell'Azienda. Le informazioni sull’Ufficio fatturazione sono reperibili sul sito xxx.xxxxxxxx.xx. Si ricorda che, come previsto dal DM 3/04/2013, n.55, il formato della fattura elettronica prevede una sezione dedicata ai dati identificativi dei beni e servizi oggetto di acquisto (Codice Articolo) così articolata: codice tipo: “DMX”, con X=1 o 2 a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell’operazione (1-Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro; 2-Sistema o kit assembrato) codice valore: numero di registrazione attribuito al DM nella Banca dati e repertorio DM, ai sensi del decreto Ministro della salute 21/12/2009). Per effetto della L.190/2014 che dispone l’applicazione dello “Split payment”, l’affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo ”Esigibilità IVA” la lettera “S”(scissione pagamenti). La Ditta aggiudicataria è tenuta ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. A tal fine, la fattura dovrà indicare il luogo di consegna, il numero dell’ordine ricevuto ed il numero di riferimento al documento di accompagnamento della merce. La fatturazione dovrà far riferimento ai documenti di trasporto relativi alle consegne effettuate ed alle quantità cumulative consegnate per tipologia di prodotto. Alla fatturazione andranno allegati i documenti di trasporto firmati dagli utenti (se disponibili in formato elettronico). L'Appaltatore è tenuto a fornire i dati ed i documenti necessari per effettuare i dovuti riscontri, anche attraverso il sistema gestionale fornito.

  • OGGETTO DELLA PRESTAZIONE Per tutta la durata del presente contratto, indicata al successivo art. 4, il “Professionista” si impegna a ricoprire il ruolo di “Coordinatore delle Direzioni Lavori per le opere che insistono nel complesso PRIMA e legate sia alle opere appaltate per il “Nuovo Complesso Neutral Beam Test Facility” a Padova (progetto esecutivo 1° e 2° lotto) alla Società ITER – “COOPERATIVA RAVENNATE INTERVENTI SUL TERRITORIO” Società Cooperativa sia alle opere appaltate da Fusion for Energy per gli esperimenti SPIDER e MITICA in esso ospitate. Sarà compito del Coordinatore delle Direzioni Lavori, di seguito CDL, proporre settimanalmente un programma di svolgimento dei lavori nel sito di PRIMA concordato con i diversi soggetti che concorrono alla realizzazione delle opere ed in particolare con: - il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione; - i Direttori Lavori delle varie realizzazioni in corso nel sito; i Direttori Lavori rimangono i soli responsabili per conto dei Committenti relativamente all’esecuzione delle opere loro affidate; - il Project Manager del team NBTF; - l’Host Manager del Consorzio RFX. Sarà compito del Professionista indire le riunioni settimanali di Coordinamento, istruendole e redigendo un verbale sulle decisioni collegialmente assunte. Il ruolo del CDL non include aspetti di gestione della sicurezza nel cantiere. Il CDL può tuttavia segnalare al CSE eventuali comportamenti che ritenesse scorretti dal punto di vista della sicurezza da parte dei lavoratori in cantiere.

  • Mediazione Attività svolta da un soggetto terzo ed imparziale, finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).

  • Assicurazione Il contratto di assicurazione.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.