UTILIZZO DELL’IMPIANTO Clausole campione

UTILIZZO DELL’IMPIANTO. 5.1 La FIN, nell’attività di conduzione dell’Impianto, usufruisce di tutte le attrezzature esistenti, secondo lo scopo per le quali sono state realizzate ed è direttamente responsabile per ogni eventuale danno arrecato alle stesse, salvo la normale usura e la forza maggiore, impegnandosi a far osservare le disposizioni stabilite per l’utilizzo degli impianti per tutti gli utenti fruitori. 5.2 La FIN, nella gestione dell’Impianto, deve provvedere a: a) garantire la disponibilità degli impianti alle Associazioni e/o Società affiliate aventi sede nel territorio comunale, con le stesse finalità sportive e associative e di aggregazione sociale riconosciute valide dalla FIN e secondo le modalità concordate tra la FIN e le Associazioni e Società stesse; b) organizzare corsi per l’apprendimento del nuoto ai vari livelli; c) prevedere spazi per attività di nuoto libero svolta individualmente da singoli cittadini, sulla base della tariffa in vigore; d) gestire i locali palestra, anche mediante affidamento a titolo oneroso a soggetti terzi comunicando in tal caso in via preventiva al Comune gli estremi degli affidatari in riferimento ai quali il Comune potrà esercitare motivato diritto di veto, dando in ogni caso atto che al termine dell’Accordo tale affidamenti non potranno costituire titolo per la prosecuzione della gestione di tale attività, né per subingresso di terzi, o pretesa alcuna; 5.3 La ripartizione degli spazi orari e acquei tra le associazioni e società affiliate FIN è effettuata direttamente ed autonomamente dalla FIN, attraverso le valutazioni operate dal Comitato Regionale Lazio della FIN. 5.4 La FIN deve assicurare l’apertura e il funzionamento dell’intero Impianto di norma in tutti i giorni dell’anno ad eccezione dei giorni di festività ufficiali e delle domeniche. L'apertura della piscina esterna dovrà essere garantita da almeno dal 15 giugno al 31 agosto per almeno 3 giorni a settimana. 5.5 Eventuali ulteriori chiusure dell’Impianto, anche per operazioni di manutenzione e pulizia, possono essere stabilite dalla FIN, con impegno di quest’ultima di preventiva comunicazione al Comune e tempestivo avviso agli utenti.
UTILIZZO DELL’IMPIANTO. Il gestore destinerà l’impianto alla pratica dell’atletica leggera ed alla preparazione atletica assicurando il più ampio soddisfacimento alla domanda avanzata in tal senso dai cittadini, da tutte le associazioni e società sportive di atletica, Enti, gruppi prioritariamente quelli operanti nel territorio comunale. Esso potrà essere utilizzato anche per la realizzazione di altre iniziative sportive, purché compatibili con la natura dell’impianto in oggetto, previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale in accordo con il gestore. Il gestore dovrà utilizzare l’impianto e far utilizzare l’impianto in modo corretto osservando tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia di sicurezza dei posti di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. e di sicurezza degli spettatori, con riferimento al D.M. 18/03/96 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”, adottando di volta in volta gli accorgimenti e le prescrizioni necessarie per lo svolgimento in sicurezza delle attività, compatibilmente con lo stato dell’impianto. In particolare il gestore dovrà: - individuare, nominare, organizzare il servizio di prevenzione e protezione con i relativi responsabili comunicandone i nominativi; - definire le squadre di emergenza (antincendio e di pronto soccorso) e provvedere agli obblighi previsti per legge. Nello specifico il gestore dovrà provvedere a redigere un apposito “Piano di Emergenza” specifico per l’impianto di che trattasi ai sensi dell’art. 19 del DM 18/3/96 e provvedere a quanto disposto dal Dlgs.81/2008 compresi gli obblighi previsti dagli articoli n. 26 e 28 (elaborazione di documenti valutazione del rischio e Documento di valutazione del rischio interferenze con tutte le aziende, imprese o altre organizzazioni che andranno a svolgere attività nel sito in oggetto). Alla scadenza del periodo dell’affidamento, il Comune entrerà in possesso dei suddetti piani e documenti senza nulla dovere all’affidatario. Il gestore negli orari di apertura al pubblico assicura il libero accesso anche a tutti i cittadini praticanti la disciplina sportiva dell’atletica leggera alle tariffe fissate dall’Amministrazione Comunale. Il Comune riserva, a sé o a terzi da esso indicati, la possibilità di utilizzare l’impianto, compatibilmente con l’attività del gestore, per un massimo di 15 (quindici) giornate all’anno per lo svolgimento di manifestazioni spo...
UTILIZZO DELL’IMPIANTO. L’utilizzo dell’impianto da parte della Lega (campi di gioco e locali), come sopra indicato, non sarà soggetto a limitazioni quantitative e sarà prioritario rispetto agli impegni del Comune e del soggetto gestore, fatto salvo il diritto per le Società Porta Romana Calcio e V.G. Rondinella Marzocco di utilizzare il campo per le gare ufficiali previste dal calendario, emanato dal Comitato Regionale Toscano Lega Nazionale Dilettanti, relativo alla categoria di appartenenza della prima squadra. L’utilizzo sarà comunque subordinato a un preavviso di 7 giorni da inoltrare con semplice lettera, mail o fax. Per ulteriori tipologie di attività non comprese nell’elenco di cui all’art. 2 del presente protocollo, redatto a titolo esemplificativo e non esaustivo, il preavviso sarà di 20 giorni. E’ fatto obbligo al Comune e al soggetto gestore comunicare con largo anticipo (30 giorni) alla Lega il calendario di manifestazioni con durata superiore a 2 giorni per la necessaria concertazione. Nel caso in cui, per manifestazioni o altre attività organizzate dalla Lega, venisse richiesto al pubblico il pagamento di un titolo di accesso, il relativo incasso sarà i introitato direttamente dalla Lega.
UTILIZZO DELL’IMPIANTO. Il concessionario si impegna a garantire che l’utilizzo dell’impianto sia prevalentemente di natura ricreativa e sportiva. La spiaggia deve essere fruibile liberamente e gratuitamente anche senza l'obbligo di utilizzo dei servizi accessori a pagamento. Tutti gli utilizzi, anche a pagamento, devono essere aperti al pubblico. Gli utilizzi rivolti ad una utenza riservata dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. L’utilizzo dell’impianto per altre manifestazioni è consentito nella misura in cui non impedisce l’utilizzo proprio dell’impianto. Il Concessionario è tenuto a presentare all’ufficio turismo copia del calendario annuale delle attività e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
UTILIZZO DELL’IMPIANTO. Il concessionario si impegna a gestire l’impianto secondo le norme del presente contratto, del capitolato speciale e del progetto di gestione. Il concessionario, dopo aver espletato la propria attività, potrà concedere l’uso dell’impianto alle associazioni, società o gruppi sportivi, con priorità di utilizzo per quelle associazioni operanti nel territorio del Comune di Montemurlo che svolgono le seguenti attività: 1. a) promozione giovanile; 2. b) gestione di CAS-C.O.N.I.; 3. c) attività di campionati federali. Il mancato svolgimento delle attività obbligatorie offerte in sede di gara per fatto addebitabile al concessionario potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 18. Tutti gli introiti derivanti dall’utilizzazione propria degli impianti spettano al concessionario, compresi quelli derivanti dalla struttura adibita a ristoro (fatta salva in questo caso la sub-concessione), da spettacoli pubblici di tipo sportivo, dall’uso degli spazi pubblicitari interni, ad esclusione di proventi derivanti da manifestazioni organizzate dal Comune.
UTILIZZO DELL’IMPIANTO. 6.1 – Organizzazione di attività sportive connesse all’utilizzo dell’impianto. II Concessionario dovrà utilizzare il complesso medesimo per la realizzazione, a propria completa e totale responsabilità, di iniziative sportive, gratuite o a pagamento, purché compatibili con la destinazione e il normale stato di conservazione delle strutture e degli impianti e senza pregiudizio alcuno per gli stessi. Per favorire la promozione dell’attività sportiva, il Concessionario è tenuto a organizzare corsi di apprendimento e perfezionamento, attinenti le discipline sportive connesse all’impianto in gestione ovvero con lo stesso compatibile. I corsi devono essere tenuti da istruttori abilitati dalla relativa Federazione Sportiva e debitamente pubblicizzati a cura e spese del Concessionario. Il programma deve comprendere corsi diversificati per fasce di età e capacità fisico-sportiva degli utenti. L'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive non affidatarie che ne fanno richiesta e devono essere previsti orari di apertura al pubblico per il nuoto libero.
UTILIZZO DELL’IMPIANTO. Il Concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare l’impianto in modo corretto, impegnandosi a mantenerlo in perfetto stato di efficienza, conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in perfetto stato di funzionalità. Il Concessionario dovrà garantire l'utilizzo pubblico dell'impianto sportivo, con priorità all’utilizzo da parte di: 1) Istituto Comprensivo di Cadeo per i frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado, come da calendario scolastico annuale; 2) Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede nel Comune di Cadeo e iscritte nel registro comunale delle associazioni che esercitano esclusivamente attività sportiva dilettantistica, agonistica e/o amatoriale ricompresa tra quelle espletabili nell’impianto; 3) Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede nel Comune di Cadeo e iscritte nel registro comunale delle associazioni che esercitano occasionalmente attività sportiva dilettantistica, agonistica e/o amatoriale ricompresa tra quelle espletabili nell’impianto; 4) Associazioni Sportive Dilettantistiche con sede in altri Comuni che esercitano esclusivamente attività sportiva dilettantistica e agonistica ricompresa tra quelle espletabili nell’impianto; Il Concedente si riserva la facoltà di utilizzare la struttura in occasione di eventi e/o manifestazioni organizzate o patrocinate da questo Ente in numero di 15 (quindici) giornate annue; il Concessionario, in tali occasioni, dovrà provvedere ad assicurare il personale necessario per l’apertura, la sorveglianza, la pulizia e la chiusura dell’impianto. Le attività sportive esplicabili nella palestra sono: a) pallavolo b) pallacanestro c) pallamano d) calcetto e) ginnastica f) ginnastica artistica, ritmico-sportiva g) atletica leggera h) danza classica e moderna i) arti marziali, yoga j) pugilato.
UTILIZZO DELL’IMPIANTO. Il concessionario si impegna a garantire che l’utilizzo dell’impianto sia prevalentemente di natura ricreativa e sportiva. Tutti gli utilizzi, anche a pagamento, devono essere aperti al pubblico. Gli utilizzi rivolti ad una utenza riservata dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale. L’utilizzo dell’impianto per altre manifestazioni è consentito nella misura in cui non impedisce l’utilizzo proprio dell’impianto. Il Concessionario è tenuto a presentare all’ufficio turismo copia del calendario annuale delle attività e a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.
UTILIZZO DELL’IMPIANTO. 7.1 Organizzazione di attività sportive connesse all’utilizzo dell’impianto.

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  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.

  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • Corrispettivo dell’appalto L’appalto è eseguito dall’Impresa (d’ora in poi l’Appaltatore), alle condizioni proposte in sede di offerta, applicando il ribasso del …% sul prezzo di copertina dei libri di testo da fornire. Si da atto che trattandosi di materiale editoriale l’IVA è assolta all’origine dall’editore ai sensi dell’art. 74 comma 1-c DPR 633/72. La fornitura sarà contabilizzata a misura. L’importo complessivo triennale è quantificato in Euro ……….. Ai sensi dell’art. 311 del D.P.R. 207/2010, l’Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi – alle medesime condizioni di cui al presente contratto – alle eventuali variazioni disposte ai sensi dei commi 2 e 3 del surrichiamato articolo. In considerazione del fatto che il prezzo di copertina dei libri di testo oggetto della fornitura viene adeguato annualmente con decreto del Ministero Istruzione Università e Ricerca , detto adeguamento terrà luogo di revisione del prezzo ex art. 115 del D.Lgs. 163/2006. Il contratto ha la durata di mesi 36 (trentasei), decorrenti dalla data di affidamento della fornitura. La stazione appaltante si riserva tuttavia a facoltà, alla scadenza di tale triennio, di estendere la durata dell’appalto per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni contrattuali in essere, previa valutazione positiva dell’attività svolta dall’appaltatore e della sussistenza della convenienza economica per l’ente appaltante (Xxxx.Xx., sez. III, 5.07.2013, n. 3580). L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione sospendere o rallentare le prestazioni. La penale di ritardo per l’ultimazione della fornitura (art. 145, comma 3, del D.P.R. 207/2010, come richiamato dall’art. 298, comma 1, del medesimo D.P.R.) è fissata nella percentuale del’1 per mille dell’ammontare netto del contratto e quindi per € (lettere ) per ogni giorno di ritardo. L’Amministrazione si riserva di chiedere oltre alla penale di cui sopra il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi imputabili all’Impresa nell’esecuzione della fornitura. Qualora la Ditta appaltatrice non esegua, o esegua in modo imperfetto, una delle prestazioni previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante provvederà a contestare la violazione via PEC (Posta Elettronica Certificata). Dal ricevimento della contestazione la Ditta disporrà di tre giorni lavorativi per far pervenire le proprie controdeduzioni, ed in particolare per dimostrare la non imputabilità dei disservizi contestati a propria negligenza o trascuratezza; qualora non pervenisse riscontro o le controdeduzioni non fossero ritenute soddisfacenti a giudizio insindacabile della Stazione appaltante, si disporrà con provvedimento amministrativo l’applicazione delle penali come oltre specificato, a valere sui corrispettivi futuri o, solo in via subordinata, sulla cauzione definitiva. In caso di inosservanza delle prescrizioni contrattuali, l’importo delle penali resta così determinato: per la prima: Euro 100,00; per la seconda: Euro 200,00; per la terza: Euro 300,00; a partire dalla quarta: Euro 400,00. A puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, si fa riferimento alle sottospecificate casistiche: - ritardo di un giorno nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, - occasionale mancato rispetto degli orari di apertura dei punti raccolta e distribuzione, - ritardo non sistematico nella consegna della fornitura, - occasionale irreperibilità, anche telefonica, del Referente (art.3), - occasionale inadeguatezza del proprio personale, - ritardo nell’invio alla Stazione appaltante dei dati sull’andamento della fornitura, se richiesti. Nei casi di inadeguatezze o deficienze sistematiche nella fornitura imputabili a negligenza o colpa dell’Impresa (a titolo di esempio: ritardo significativo nell’attivazione dei punti raccolta e distribuzione, mancato ripetuto rispetto degli orari minimi di apertura dei punti raccolta e distribuzione, ritardo sistematico nella consegna dei libri ordinati, ripetuta irreperibilità del Referente), in seguito ad un primo richiamo formale, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 (cinquecento) ad un massimo di € 5.000,00 (cinquemila), a seconda della gravità dell’inadempienza. La valutazione della gravità dell'inadempienza è effettuata dal Dirigente del Settore Servizi Scolastici. Qualora il valore complessivo delle penali comminate dovesse superare il 10% del valore stimato della fornitura, la stazione appaltante potrà considerare risolto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile; la presente costituisce pertanto clausola risolutiva espressa. Le penali non si applicheranno qualora la Ditta sia in grado di documentare che il ritardo o la mancata consegna non sia ad essa imputabile per negligenza o trascuratezza; in particolare non si applicheranno qualora il ritardo o la mancata consegna siano univocamente imputabili ad irreperibilità temporanea dei titoli richiesti presso l’editore per motivi di fine stampa, ristampa o ritardi nella distribuzione editoriale. In caso di mancata attivazione entro il 15 giugno di ciascun anno di uno o più dei punti raccolta e distribuzione offerti in sede di gara, si applica quanto previsto al successivo art.17 (cause di risoluzione del contratto). Nell’ipotesi di mancata attuazione della fornitura nei tempi previsti, la stazione appaltante si riserva il diritto di acquisire la fornitura stessa in danno del soggetto aggiudicatario inadempiente cui sarà applicata la relativa penale, ricorrendo, per l’affidamento dello stesso, ad altro operatore individuato con piena autonomia e discrezionalità.

  • SVOLGIMENTO DELLA GARA La gara si svolgerà in seduta pubblica nel giorno 20/06/2018 alle ore 09:00, presso i locali di Amag SpA in Xxx Xxxxxxx Xxxxxx n. 18 – Alessandria, alla quale saranno ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite di apposita delega. Durante tale seduta, il seggio di gara aprirà i plichi tempestivamente e regolarmente pervenuti e verificherà la correttezza formale e la completezza della Documentazione Amministrativa presentata da ciascuno dei concorrenti. Terminata la valutazione della documentazione amministrativa, il seggio di gara aprirà le buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi e individuerà l’offerta migliore secondo il criterio del minor prezzo, per ogni singolo lotto, e ne darà comunicazione ai presenti, formando così la graduatoria provvisoria per gli adempimenti conseguenti per ogni lotto. I premi annuali indicati sono basi d’asta con obbligo di ribasso: pertanto sono ammesse esclusivamente pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alle singole basi d’asta indicate. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi della delibera ANAC n. 111 del 20/12/2012, così come aggiornata con la delibera n. 157 del 17/02/2016, attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. Tutti i concorrenti devono pertanto registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale ANAC (già AVCP) (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il possesso dei requisiti diversi da quelli per cui è prevista l'inclusione in detto sistema sarà verificato dalla Stazione Appaltante mediante le modalità ordinarie. Ai sensi dell’art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata applicando uno dei metodi previsti dalle lettere a), b), c), d) ed e) della stessa norma, che verrà sorteggiato in sede di gara. A questo fine, la Stazione Appaltante chiederà all'offerente di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta. Nel caso in cui le spiegazioni presentate dall'offerente non giustifichino sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti o nel caso in cui si accerti che l'offerta è anormalmente bassa per le ragioni previste dall'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente. Ferme restando le ipotesi tassative di esclusione previste dalla legge, le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e della dichiarazione Allegato 1, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.