VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO Clausole campione

VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO. 1. L’importo PRESUNTO ANNUO dell'appalto è quantificato in euro 167.500,00 (euro centosessantasettemilacinquecento/00), al netto degli oneri fiscali, così suddiviso nei lotti sotto specificati: ➢ LOTTO I CARNE E SALUMI € 42.500,00 ➢ LOTTO II PRODOTTIORTOFRUTTICOLI € 23.500,00 ➢ LOTTO III PRODOTTI LATTIERO CASEARI € 23.500,00 ➢ LOTTO IV PANE € 5.000,00 ➢ LOTTO V BEVANDE € 10.000,00 ➢ LOTTO VI PRODOTTI VARI € 29.000,00 ➢ LOTTO VII PRODOTTI SURGELATI € 26.000,00 ➢ LOTTO VIII PASTA FRESCA € 8.000,00 L’IMPORTO PRESUNTO COMPLESSIVO PER LA DURATA DEL CONTRATTO (3 ANNI) È PARI A € 502.500,00. Tale importo costituisce un semplice riferimento e non è impegnativo per l’Amministrazione in quanto il consumo è subordinato al numero degli utenti dei servizi che è variabile nel tempo. La fornitura dovrà quindi essere eseguita anche per quantitativi eccedenti in difetto o in eccesso ed impegnerà la ditta alle stesse condizioni, senza che possano essere sollevate eccezioni al riguardo e pretesi compensi o indennizzi di sorta.
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO. Il valore presunto del contratto, compreso di eventuale proroga tecnica massima di sei mesi di cui all’art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016, è stimato pari ad Euro 4.800,00 (esente IVA, ai sensi d.P.R. 633/72 ed ogni altro onere compreso). Il valore del contratto è stimato ai soli fini della presente procedura e sarà effettivamente determinato sulla scorta dell’offerta che risulterà aggiudicataria.
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO. Il valore totale, al netto di IVA, presunto e non garantito, è pari a € 200.900,00. Da una valutazione del mercato è apparso congruo il costo di € 0,041 iva esclusa, quale prezzo base per ogni copia (calcolata sul formato A4, bianco/nero, una sola facciata). Tenuto conto del numero di fotocopie/anno eseguite nelle diverse biblioteche (Xxxxxxxxxx, Frinzi, Santa Marta, Xxxxxxx) che assomma a circa 700.000, su tale cifra è stato stimato il ricavo annuo che la ditta del servizio con l’utenza, considerando il costo copia base di € 0,041 al netto dell’IVA: € 0,041 (costo/copia IVA escl. A4, BN, fronte) x 700.000 copie/anno x 7 anni = importo netto € 200.900,00 IVA escl. Importo quinquennale a base d’asta pari a Euro 143.500,00 + iva Importo biennale in caso di rinnovo pari a Euro 57.400,00 + iva Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi interferenziali. L’operatore economico affidatario non reclamerà, in ogni caso, nessun compenso di sorta per l'eventuale numero inferiore di copie e non potrà rivendicare in nessun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi, compresa la perdita dell’avviamento commerciale.
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO. Il quantitativo globale dei documenti oggetto del servizio è attualmente di circa 2.500 m (duemila- cinquecento metri lineari); si stima che la produzione annua di nuova documentazione ammonti a 250 m. Il valore presunto complessivo triennale del contratto viene fissato in € 150.000,00 (euri centocinquantamila) oltre Iva nell’aliquota di legge. Il servizio non comporta oneri per la sicurezza. I prezzi unitari offerti sono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale. Qualora peraltro la consistenza della documentazione archiviata superi, nel corso della durata contrattuale, in ecce- denza o diminuzione il 20% della consistenza documentale inizialmente prevista, l’importo con- trattuale verrà conseguentemente adeguato in aumento o in diminuzione, a decorrere dal semestre successivo il verificarsi della variazione, in base ai prezzi unitari offerti in sede di gara e relativi alle seguenti voci: In ogni caso gli importi contrattuali saranno adeguati annualmente con le modalità di cui all’articolo 115 del d.lgs. 163/2006. Per le eventuali attività di prelievo dei documenti a bocca d’archivio e il trasloco degli stessi, ora collocati presso la struttura dell’attuale appaltatore, sita in Comune di Occhiobello – via Pia- centina n. 4 (vedi articolo 6), è prevista la corresponsione di una somma omnicomprensiva di € 25.000,00 Iva inclusa. Tali attività saranno a carico del nuovo gestore. L’importo sopra indicato non fa parte della base di gara e non è soggetto a valutazione.
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO. Il valore presunto dell’appalto, valutato ai fini della normativa applicabile è di euro 298.290,00 (Duecentonovantottomiladuecentonovanta/00) oltre all’I.V.A. di legge, calcolato sull’intera durata del servizio, dall’1.01.2016 al 31.06.2019 oltre ad eventuali due anni di rinnovo, ipotizzando un numero di giorni di servizio per anno scolastico completo (mediamente pari a 170) oltre a 100 giorni dal 01.01.2016 al 08.06.2016 per un totale di 610 giorni complessivi di servizio. Pertanto il prezzo a base d’asta è fissato in € 489,00 (quattrocentottantanove/00) per ciascun giorno di servizio effettivo, oltre all’IVA di legge. Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta e pertanto saranno ammesse soltanto offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara. Il valore contrattuale è determinato moltiplicando il prezzo giornaliero del servizio per i giorni scolastici presunti per il periodo di durata del servizio stesso. Il corrispettivo sarà determinato dal prezzo giornaliero moltiplicato per i giorni effettivi di servizio come meglio precisato nel capitolato speciale d’appalto. Il prezzo giornaliero applicato sarà quello indicato dalla Ditta vincitrice in sede di gara.
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO. Il valore presunto del contratto determinato, ai sensi dell’art. 7 del capitolato speciale, è di euro …..oltre I.V.A.
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO. Il valore stimato dell’appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 D. Lgs. 50/2016, nonché valore del contratto ai fini del calcolo del quinto d’obbligo, comprensivo di tutto quanto indicato in oggetto e dettagliato di seguito, è pari a € 3.412.500,00, oltre i.v.a., è così determinato: − importo annuale dell’appalto: € 975.000,00 oltre iva − importo biennale dell’appalto: € 1.950.000,00 oltre iva; − importo dell’eventuale rinnovo annuale: € 975.000,00 oltre iva − importo dell’eventuale proroga semestrale ex art. 106, comma 11, D. lgs. 50/2016: € 487.500,00. Al fine di consentire alla ditta la formulazione dell’offerta, si indica il fabbisogno:
VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO. Il valore a base di gara presunto, per complessivi 84 mesi, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature è stimato in euro 948.˙255,00 (novecentoquarantottomiladuecentocinquantacinque/00) IVA esclusa, oltre a euro 2.142,00 (duemilacentoquarantadue/00) IVA esclusa, non soggetti a ribasso di gara, in quanto costi della sicurezza per rischi da interferenze. Si evidenziano i costi della mano d’opera, pari a euro 525˙630,00 (cinquecentoventicinquemilaseicentotrenta/00), IVA esclusa, che rientrano nell’importo del servizio soggetto a ribasso, ai sensi dell’art. 23 comma 16 D.Lgs. 50/2016. L’importo complessivo a base di gara, è come di seguito suddiviso:

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;