Common use of Variazione dei lavori Clause in Contracts

Variazione dei lavori. 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del DLgs 163/2006,dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Nuovo Regolamento. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

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Samples: Contract for Construction Works

Variazione dei lavori. 1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 2. La Stazione appaltante Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 43 comma 8 del DLgs 163/2006,dagli articoli 43D.P.R. n° 207/2010, nonché dell’art. 106 comma 812 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. Ove necessario, 161 e 162 del Nuovo Regolamentoin caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un temine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante. 23. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi in genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 34. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporreda parte dell’appaltatore, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazionecontestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora se non vi sia è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Ai sensi dell’art. 132106 commi 1 lettera c), comma 3 secondo periodo, 2 e 4 del DLgs 163/2006, D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazionedella Stazione Appaltante, le varianti, varianti in aumento o in diminuzione, diminuzione finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate da circostanze sopravvenute e im- prevedibili al momento della stipula impreviste ed imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) non è alterata la natura generale del contratto; c) non comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore al 50%, ai sensi dell’art. L’importo in aumento relativo a tali varianti 106 comma 7 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.; d) non può superare il 5% dell’importo originario introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa d quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; e) non modificano l’equilibrio economico del contratto a favore dell’aggiudicatario e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’operanon estendono notevolmente l’ambito di applicazione del contratto; f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali. 6. Salvo La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento, con i casi relativi costi non soggetti a ribasso, nonché l’adeguamento dei POS. 7. La perizia suppletiva o di cui ai commi 4 e 5, variante è sottoscritto accompagnata da un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in varianteaccettazione. 78. Non sussistono eventuali limiti La stazione Appaltante potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di spesa un quinto dell’importo di contratto stesso, alle varianti, salvo in caso di:condizioni

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Samples: Appalto

Variazione dei lavori. 1. La Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del DLgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del DLgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del pagamento a conguaglio quinto dell'importo del contratto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel silenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del DLgs 163/2006,dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Nuovo Regolamento.oggetto dell'appalto, 25. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 36. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazionecontestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 47. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 58. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 69. Salvo i casi di cui ai commi 4 6 e 57, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 710. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

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Samples: Contract for Works

Variazione dei lavori. 1. La Stazione appaltante L’Ente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice per ciò l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno meno, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’artdall'art. 132 del DLgs 163/2006,dagli articoli D. Lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 161, 162 e 43, comma 8, 161 e 162 8 del Nuovo RegolamentoD.P.R. n. 207/2010. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazionecontestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti, varianti ai sensi dell’art. 132, del precedente comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori nei limiti di recuperocui all’art. 132, ristrutturazionecomma 3, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’artprimo periodo del D. Lgs. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulaton. 163/2006. 5. Ai sensi dell’artL'Appaltatore non può per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni ai lavori previsti nel contratto (art. 132161, D.P.R. n. 207/10) se non è stato autorizzato per iscritto (art. 1659, comma 3 secondo periodo1, e 2725 del DLgs 163/2006Codice Civile). È in facoltà dell’Ente di chiedere l'eliminazione delle varianti non indispensabili, sono introdotte arbitrariamente dall'Appaltatore, anche se le stesse implicano una diminuzione dell'importo contrattuale. Resta salva la facoltà del Direttore dei Lavori di riconoscere indispensabili le variazioni introdotte dall'Appaltatore. 6. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazionedell’Ente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili imprevedibili al momento della stipula del contratto, nei limiti di cui all’art. L’importo 132, comma 3, secondo periodo del D. Lgs. n. 163/2006. 7. L'Appaltatore è tenuto a denunciare l'erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale: in aumento relativo a tali varianti caso di non può superare contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il 5solo responsabile. 8. Qualora, nelle ipotesi previste dall’art. 132, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006, l’importo delle variazioni dei lavori rientri entro il limite del 20% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 6. Salvo i casi dell’appalto, la perizia di cui ai commi 4 e 5, variante o suppletiva è sottoscritto accompagnata da un atto di sottomissione che l’Appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso invece di eccedenza rispetto a tale limite la perizia è accompagnata da un Atto Aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’Appaltatore in segno di accettazione, nel quale appendice contrattualesono riportate le condizioni alle quali, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in varianterelazione a quanto disposto dall’art. 161, comma 13 del D.P.R. n. 207/2010, è condizionata tale accettazione. Ai fini della determinazione del 20% trova applicazione l’art. 161, comma 14 del D.P.R. n. 207/2010. 79. Non sussistono eventuali limiti Nel caso di spesa alle variantivarianti migliorative in diminuzione proposte dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 162, salvo comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 le economie risultanti dalla proposta migliorativa sono ripartite in caso di:parti uguali tra l’Ente e l’Appaltatore. 10. Per i cantieri obbligati alla nomina del Coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 Decreto Legislativo n. 81/2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al successivo art. 37 del presente Capitolato, nonché l’adeguamento dei Piani Operativi di cui al successivo art. 38 del presente Capitolato. 11. Per i cantieri non obbligati alla nomina del Coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione ex art. 90 D. Lgs n. 81/2008, la variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Direttore Lavori o dal Responsabile del Procedimento, l’adeguamento del Piano Sostitutivo di Sicurezza, oppure, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 90, comma 5, del D. L.vo 81/2008 cit., la redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 131, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 163/2006, all’art. 100 del D. L.vo n. 81/2008 nonché al punto 2 dell’Allegato XV allo stesso Decreto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Variazione dei lavori. 1. La Stazione appaltante L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto dell'appalto quelle varianti che che, a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportunegiudizio, ritenga opportune senza che perciò l’impresa l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’artdall'art. 132 27 della L.R. 14/2002 e s.m.i., dagli art. 83, 84, 85 del DLgs 163/2006,dagli Regolamento D.P.G.R. 0165/Pres. e s.m.i, e dagli articoli 43, comma 8, 161 29 e 162 30 del Nuovo RegolamentoCapitolato Generale d'Appalto D.P.G.R. 0166/Pres. e s.m.i. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera dell'esecuzione dell'opera oggetto della conte- stazionecontestazione. 4. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 45. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no contenuti entro un importo non superiore al 10% dettaglio e per far predisporre i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulatonel pieno rispetto della regola d'arte. 56. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono Sono ammesse, nell’esclusivo nell'esclusivo interesse dell’amministrazionedell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

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Samples: Capitolato d'Appalto

Variazione dei lavori. 1. La Stazione appaltante Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell’Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall’Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 2. L’amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice per questo l’appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del DLgs 163/2006,dagli dagli articoli 43, comma 88 del d.P.R. n. 207 del 2010, 161 e 162 nonché dall'articolo 106, comma 12 del Nuovo RegolamentoD.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante. 23. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavoridirezione lavori, recante anche gliestremi dell’approvazione da parte dell’amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 34. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazionecontestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora se non vi sia è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 45. Non sono considerati variantivarianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell’art. 132106, comma 3 primo periodo1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, del DLgs 163/2006, gli interventi disposti dal Direttore direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% (cinque per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento cento) dell’importo del contratto stipulatostipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016. 56. Ai sensi dell’art. 132dell’articolo 106, comma 3 secondo periodocommi 1, lettera c), 2 e 4, del DLgs 163/2006Codice, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazionedella Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) sono determinate da circostanze sopravvenute impreviste e im- prevedibili al momento della stipula imprevedibili, ivi compresa l’applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l’ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; b) non è alterata la natura generale del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti ; c) non può superare il 5comportano una modifica dell’importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% dell’importo originario (cinquanta per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice; d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’operanon estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 43 del presente Capitolato. 67. Salvo i casi La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui ai commi 4 all’articolo 47 del presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e 5con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 48, nonché l’adeguamento dei piani operativi di cui all’articolo 49 del presente Capitolato. 8. La perizia di variante o suppletiva è sottoscritto accompagnata da un atto di sottomissione quale appendice contrattualeche l’appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione. 9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l’esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell’importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all’Appaltatore a titolo di indennizzo. 10.Durante il corso dei lavori l’appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che deve indicare le modalità ne può negare l’approvazione senza necessità di contrattazione e contabilizzazione motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle lavorazioni in variante. 7previsioni poste a base di gara. Non sussistono eventuali limiti Il relativo risparmio di spesa alle varianti, salvo in caso di:costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell’appaltatore.

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Samples: Appalto

Variazione dei lavori. 1. La Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione appaltante Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’artdall'art.106 del D.Lgs. 132 del DLgs 163/2006,dagli articoli 4318 aprile 2016, n.50. Nel caso sopraggiungano circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art.106, comma 81, 161 lett. c), DLgs 50/2016, comprese quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante o l' Aggiudicatario propone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e 162 senza che sia alterata la natura generale del Nuovo Regolamentocontratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. 2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art.106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi generegenere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in varianteLavori. 7. Non sussistono eventuali limiti Ferma l'impossibilità di spesa introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art.106, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle varianti, salvo in caso di:quali esse possono essere ammesse: ................... ................... 46

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Variazione dei lavori. 1. La Stazione appaltante L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 106 del DLgs 163/2006,dagli articoli 43, comma 8, 161 D.Lgs n. 50/2016 e 162 del Nuovo Regolamento.ss.mm.ii.. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, opporre deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera dell'esecuzione dell'opera oggetto della conte- stazionecontestazione. 4. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste. 45. Non sono considerati varianti, varianti ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, 1° c. gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no siano contenuti entro un importo non superiore al 10% 10 per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori cento delle categorie Comune di Martellago - Protocollo n. 0029334/2022 del 10/11/2022 08:03:21 di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, dell'appalto e che non comportino un aumento dell’importo dell'importo del contratto stipulato. 56. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono Sono ammesse, nell’esclusivo nell'esclusivo interesse dell’amministrazionedell'Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali sostanziali e siano motivate da obbiettive obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma somma stanziata per l’esecuzione dell’operal'esecuzione dell'opera. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

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Samples: Appalto

Variazione dei lavori. 1. La Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione appaltante Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’artdall'art.106 del D.Lgs. 132 del DLgs 163/2006,dagli articoli 4318 aprile 2016, n.50. Nel caso sopraggiungano circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art.106, comma 81, 161 lett. c), DLgs 50/2016, comprese quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante o l' Aggiudicatario propone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e 162 senza che sia alterata la natura generale del Nuovo Regolamentocontratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. 2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art.106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi generegenere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori. 7. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art.106, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere ammesse: ................... ................... 45 Art.41 Varianti per errori od omissioni progettuali 1. I contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo qualora tali errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione. 2. Se il valore della Direzione Lavorimodifica per errore progettuale è contenuta entro le soglie ed i limiti di cui all’art.106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 la modifica verrà approvata dalla Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente. 3. Qualunque reclamo o riserva Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art.106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art.106, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l’esecutore. Tale risoluzione darà titolo al pagamento all’esecutore, oltre che l’appaltatore si credesse dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in diritto cantiere, di opporreun indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in fino a quattro quinti dell’importo del contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti Trova altresì applicazione la disciplina di dettaglio, che sia- no contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianticui all’Art.66, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’operaquanto compatibile. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Variazione dei lavori. 1. La Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016. 2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato speciale; l'importo complessivo di tali modifiche non potrà comunque superare la soglia del pagamento a conguaglio quinto dell'importo del contratto. 3. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; nel caso in cui debbano essere eseguite ca- tegorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fis- sato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione di nuovi prezzi da individuarsi, nel si- lenzio dell'attuale norma, secondo le modalità previste dall'art. 163 del DPR 207/2010. 4. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza oggetto dell'appal- to, qualora le variazioni comportino nell'ambito delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’artsingole categorie contabili tali da produrre un notevole e dimostrato pregiudizio economico all’Appaltatore, è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo della singola categoria contabile. 132 Ai fini del DLgs 163/2006,dagli articoli 43, presente comma 8, 161 si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della singola categoria che supera il quinto del corrispondete valore originario e 162 del Nuovo Regolamentosolo per la parte che supera tale limite. 25. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 36. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazionecontesta- zione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’i- nizio dell’opera oggetto di tali richieste. 47. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazioneri- strutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appaltodel- l’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ “B” dell’art. 2 6 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 58. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzionedimi- nuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute sopravvenu- te e im- prevedibili imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 69. Salvo i casi di cui ai commi 4 6 e 57, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattualecon- trattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in varianteva- riante. 710. Non sussistono eventuali limiti La La violazione da parte dell'appaltatore del divieto di spesa alle variantiapportare modifiche comporta, salvo salva di- versa valutazione del Responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'Appalta- tore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, ferma restando che in nessun caso di:egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Variazione dei lavori. 1. Nessuna variazione può essere introdotta dall’esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante, in persona del RUP. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 2. La Stazione appaltante Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice per questo l’Appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti meno. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all’Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all’esecuzione dei lavori oggetto di variante. 3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 132 del DLgs 163/2006,dagli articoli 43149, comma 81 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., 161 non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e 162 ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al 20% (venti per cento) del Nuovo Regolamento. 2valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavoridirezione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte del RUP.. 4. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 149, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse, nel limite del 20% (venti per cento) in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro. 35. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori e al RUP prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazionecontestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora se non vi sia è accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Variazione dei lavori. 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni pre-scrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del DLgs 163/2006,dagli 163/2006, dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Nuovo Regolamento. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali contrat-tuali di qualsiasi qual- siasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazionecontestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura natu- ra o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richiesteri- chieste. 4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ “B” dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Variazione dei lavori. 1. La Stazione appaltante Nei limiti previsti dagli artt. 10 e 11 del Capitolato generale approvato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 del Ministero dei Lavori Pubblici, nonché dell'art. 132 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., l'Amministrazione si riserva la l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto opere, all'atto esecutivo, tutte quelle varianti variazioni che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportuneriterrà opportune per qualsiasi effetto, senza che perciò l’impresa appaltatrice l'Impresa possa pretendere trarne motivi per avanzare pretese di compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dall’art. 132 del DLgs 163/2006,dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Nuovo Regolamentonel presente Capitolato. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavoridirezione lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazionecontestazione. Non sono prese rese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti, considerate varianti ai sensi dell’art. 132, del comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, 1 gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali sostanziali e siano motivate da obbiettive obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

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Samples: Construction Contract

Variazione dei lavori. 1. La Stazione appaltante si riserva riserv a la facoltà facolt à di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportunesu o insindacabil e giu dizio rit enga opport une, senza che perciò per quest o l’impresa appaltatrice appalt atrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento compe nsi al l’infuori de l pagame nto a conguaglio dei lavori eseguiti congu aglio de i l avori e seguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni d elle prescri zioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del DLgs 163/2006,dagli li miti st abiliti dagl i art icoli 1 0 e 1 1 de l capitolato generale d’appalto, dagli articoli 4345, comma 8, 161 134 e 162 135 del Nuovo Regolamentoregolamento generale e dall'articolo 132 del Codice dei contratti. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite esegui te senza preventivo ordine scritto prev entivo ord ine scri tto d ella d irezione lav ori, recant e anche gli estremi dell’approvazione da part e della Direzione LavoriSt azione appaltante, o ve q uesta s ia p rescritta d alla le gge o d al regolamento. 3. Qualunque reclamo o riserva riserv a che l’appaltatore l’appalt atore si credesse cred esse in diritto dirit to di opporreopporre , deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori lav ori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazionecontestazione. Non sono prese in considerazione conside razione domande di maggiori compensi compe nsi su quanto stabilito qu anto st abilito in contrattocont ratto, per pe r qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti, conside rati x xxxxxxx ai sensi dell’art. 132, se nsi de l comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli interventi disposti 1 gl i int erventi dispost i dal Direttore dei Lavori dire ttore de i lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:cento)

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Variazione dei lavori. 14.1. Sarà facoltà della Funzione Acquisti modificare, variare o integrare l’ordine anche in fase di esecuzione dei Lavori. L’impresa appaltatrice non dovrà prendere in considerazione modifiche d’ordine che non provengano dalla Funzione Acquisti che ha emesso l’ordine oggetto di modifica. Eventuali modifiche d’ordine non provenienti dalla Funzione Acquisti che ha emesso l’ordine oggetto di modifica, ancorché accettate dall’impresa appaltatrice, non saranno opponibili a FINCANTIERI. 4.2. Ove le variazioni comportino oneri aggiuntivi, l’impresa appaltatrice avrà diritto ad un incremento del corrispettivo originariamente definito, sempreché detto incremento sia espressamente previsto nella modifica d’ordine. 4.3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà richiesta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò variazione dei Lavori sarà comunicata per iscritto all’impresa appaltatrice dalla Funzione Acquisti ai sensi del comma 2.1. con indicazione dell’eventuale variazione del corrispettivo. Xxx l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio non accetti la modifica ai Lavori ovvero al corrispettivo avrà diritto di recedere dal contratto, salvo il rimborso dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 132 del DLgs 163/2006,dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Nuovo Regolamentosoli costi già sostenuti. 24.4. Non sono riconosciute varianti Xxxxx restando quanto previsto dai precedenti commi, l’impresa appaltatrice prende atto e riconosce che eventuali richieste per oneri aggiuntivi potranno essere avanzate, a pena di decadenza, esclusivamente prima della consegna da parte di FINCANTIERI dell’opera al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavoriproprio cliente. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 7. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

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Samples: Contratto D’appalto

Variazione dei lavori. 1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà Valgono i disposti di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori cui all’art. 106 del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’artD.Lgs. 132 del DLgs 163/2006,dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Nuovo Regolamento50/2016. 2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivoprogetto, prestazioni e forniture extra extra-contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavoridirezione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse creda in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richiestecontestazione. 4. Non sono considerati considerate varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006c. 1, gli interventi disposti dal Direttore direttore dei Lavori lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no siano contenuti entro un importo non superiore al 1015% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’artcento del valore iniziale del contratto. 2 La modifica non può alterare la natura complessiva del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulatocontratto. 5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5al precedente c. 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. 76. Non sussistono Le eventuali limiti variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di spesa alle varianticui all’elenco prezzi contrattuale. Eventuali prezzi per opere o lavori non previsti in progetto saranno determinati assumendoli prioritariamente dal prezziario della Regione Piemonte in vigore al momento della gara d’’affidamento e, salvo ove ivi non contemplati, dal listino prezzi informativi delle opere edili di Milano in caso di:vigore al momento della gara. Qualora i nuovi prezzi non fossero neanche lì contemplati si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, che saranno assoggettati al ribasso offerto in sede di gara.

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Samples: Capitolato Amministrativo

Variazione dei lavori. 1. La Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione appaltante Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice l’esecutore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’artdall'art.106 del D.Lgs. 132 del DLgs 163/2006,dagli articoli 4318 aprile 2016, n.50. Nel caso sopraggiungano circostanze impreviste ed imprevedibili, ai sensi dell'art.106, comma 81, 161 lett. c), DLgs 50/2016, comprese quelle che alterano in maniera significativa il costo dei materiali necessari alla realizzazione delle opere, la Stazione Appaltante o l' Aggiudicatario propone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e 162 senza che sia alterata la natura generale del Nuovo Regolamentocontratto e ferma restando la piena funzionalità dell’opera, una variante in corso d’opera che assicuri risparmi, da utilizzare esclusivamente in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi dei materiali. Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. 2. L’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto. 3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art.106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva. 5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non dà titolo all’esecutore per il pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta l’obbligo per l’esecutore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore Xxxxxx. 6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi generegenere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori. 3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della conte- stazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste. 4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del DLgs 163/2006, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sia- no contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella ―B‖ dell’art. 2 del presente Capitolato Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato. 5. Ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del DLgs 163/2006, sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche so- stanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e im- prevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella som-ma stanziata per l’esecuzione dell’opera. 6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in varianteLavori. 7. Non sussistono eventuali limiti Ferma l'impossibilità di spesa introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, di seguito si riportano le clausole chiare, precise e inequivocabili di cui al citato art.106, che fissano la portata e la natura delle modifiche nonché le condizioni alle varianti, salvo in caso di:quali esse possono essere ammesse: ................... ................... 47

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto