Violazioni. 11.1 Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria). 11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001. 11.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “Violazione”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno. 11.4 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società. 11.5 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura: (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative; (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale; (c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare. In tale caso, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.
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Samples: Internal Dealing Procedure
Violazioni. 11.1 Il 11.1. Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e delle disposizioni normative e regolamentari pro tempore applicabili, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA sul mercato AIM Italia e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo privatoscritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniariaAIM Italia).
11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art11.2. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/Emittenti AIM Italia o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “Violazione”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 11.3. L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
11.5 11.4. Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendenteDipendente, l'infrazione si qualifica l’infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare. In tale casodisciplinare e, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970nei casi più gravi, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabilipuò dare luogo a licenziamento.
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Samples: Procedura Per La Gestione, Il Trattamento E La Comunicazione Di Informazioni Privilegiate
Violazioni. 11.1 Il 10.1 Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, il mancato rispetto da a parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA sull'AIM Italia e, segnatamente, l’applicazione l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo privatoscritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione dell'ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniarial'AIM Italia).
11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 10.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/Emittenti AIM o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “"Violazione”"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 10.3 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio consiglio di Amministrazione amministrazione della Società.
11.5 10.4 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio consiglio di Amministrazioneamministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio consiglio di Amministrazioneamministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendenteDipendente, l'infrazione si qualifica può qualificarsi come illecito disciplinare. In tale casodisciplinare e, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970nei casi più gravi, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabilipuò dare luogo a licenziamento.
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Samples: Procedure for the Management and Communication of Privileged Information
Violazioni. 11.1 10.1 Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA sull’AIM e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA l’AIM e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
11.2 10.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 10.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/o delle IstruzioniEmittenti AIM Italia, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “Violazione”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, per essere tenuta manlevata ed e indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 10.4 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
11.5 10.5 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare. In tale caso, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.
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Samples: Internal Dealing Procedure
Violazioni. 11.1 Il Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su MTA sull’Euronext Growth Milan e, segnatamente, l’applicazione l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo privatoscritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniariadalle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan degli strumenti finanziari dell’emittente).
11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/Emittenti Euronext Growth Milan o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “"Violazione”"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 11.3 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
11.5 11.4 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendenteDipendente, l'infrazione si qualifica può qualificarsi come illecito disciplinare. In tale casodisciplinare e, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970nei casi più gravi, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabilipuò dare luogo a licenziamento.
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Samples: Procedura Per La Gestione E Comunicazione Di Informazioni Privilegiate
Violazioni. 11.1 15.1 Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Destinatari delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare l’applicazione delle sanzioni, anche disciplinari, previste dalla legge e dalle norme contrattuali applicabili al singolo Destinatario, nonché la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su sul MTA e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria)natura.
11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 15.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Destinatari delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/MAR o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “Violazione”)regolamentari, la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, Destinatari responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla leggenormativa vigente, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioniviolazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 15.3 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla della Procedura è il Consiglio di Amministrazione della SocietàAmministrazione.
11.5 15.4 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle ad adottare le conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio SindacaleSindacale della Società;
(c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica l’infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare. In tale casodisciplinare e, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970nei casi più gravi, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabilipuò dare luogo a licenziamento.
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Samples: Organizational Procedures Manual
Violazioni. 11.1 Il 1. Ai sensi del Regolamento Emittenti EGM e delle disposizioni normative e regolamentari pro tempore applicabili, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA sul mercato EGM e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo privatoscritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniariaEGM).
11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art2. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/Emittenti EGM o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “Violazione”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 3. L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
11.5 4. Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendenteDipendente, l'infrazione si qualifica l’infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare. In tale casodisciplinare e, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970nei casi più gravi, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabilipuò dare luogo a licenziamento.
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Samples: Procedura Per La Gestione, Il Trattamento E La Comunicazione Di Informazioni Privilegiate
Violazioni. 11.1 Il 1. Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia e delle disposizioni normative e regolamentari pro tempore applicabili, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA sul mercato AIM Italia e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo privatoscritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniariaAIM Italia).
11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art2. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/Emittenti AIM Italia o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “Violazione”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 3. L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
11.5 4. Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendenteDipendente, l'infrazione si qualifica l’infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare. In tale casodisciplinare e, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970nei casi più gravi, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabilipuò dare luogo a licenziamento.
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Samples: Procedura Per La Gestione, Il Trattamento E La Comunicazione Di Informazioni Privilegiate
Violazioni. 11.1 Il 1. Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan e delle disposizioni normative e regolamentari pro tempore applicabili, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA sull’Euronext Growth Milan e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto alpuntuale rispetto dei regolamenti, richiamo privatoscritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniarial’Euronext Growth Milan).
11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art2. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/Emittenti Euronext Growth Milan o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “Violazione”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 3. L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
11.5 4. Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendenteDipendente, l'infrazione si qualifica l’infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare. In tale casodisciplinare e, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970nei casi più gravi, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabilipuò dare luogo a licenziamento.
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Samples: Procedura Per La Gestione E Comunicazione Di Informazioni Privilegiate
Violazioni. 11.1 Il Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, il mancato rispetto da a parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA sull’AIM Italia e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, invito scritto al puntuale rispetto dei regolamenti, richiamo privatoscritto, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniarial’AIM Italia).
11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/Emittenti AIM o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “Violazione”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 11.3 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio consiglio di Amministrazione amministrazione della Società.
11.5 11.4 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio consiglio di Amministrazioneamministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio consiglio di Amministrazioneamministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendenteDipendente, l'infrazione si qualifica l’infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare. In tale casodisciplinare e, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970nei casi più gravi, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabilipuò dare luogo a licenziamento.
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Samples: Procedure for the Management and Communication of Insider Information
Violazioni. 11.1 Il 10.1 Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, il mancato rispetto da a parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA sull'AIM e, segnatamente, l’applicazione l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione dell'ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniarial'AIM Italia).
11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 10.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing Rilevanti delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/Emittenti AIM o delle Istruzioni, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “"Violazione”"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 10.3 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio consiglio di Amministrazione amministrazione della Società.
11.5 10.4 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio consiglio di Amministrazioneamministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio consiglio di Amministrazioneamministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendenteDipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare. In tale caso, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.delle
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Samples: Procedure for the Management and Communication of Privileged Information
Violazioni. 11.1 10.1 Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA sull’Euronext Growth Milan e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA l’Euronext Growth Milan e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
11.2 10.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 10.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/o delle IstruzioniEmittenti Euronext Growth Milan, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna regolamentari(ciascuna una “Violazione”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, per essere tenuta manlevata ed e indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 10.4 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
11.5 10.5 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare. In tale caso, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.
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Samples: Internal Dealing Procedure
Violazioni. 11.1 10.1 Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della presente Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA sull’Euronext Growth Milan e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA l’Euronext Growth Milan e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
11.2 10.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF e dell’art. 25-sexies del D. Lgs. 231/2001.
11.3 10.3 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni contenute nella presente Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/o delle IstruzioniEmittenti Euronext Growth Milan, ovvero di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “Violazione”), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, per essere tenuta manlevata ed e indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.
11.4 10.4 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
11.5 10.5 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare. In tale caso, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.
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Violazioni. 11.1 Il mancato rispetto A titolo generale e meramente esemplificativo, costituisce “Violazione” del presente Modello:
a) la messa in atto nonché l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino la commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
b) la messa in atto nonché l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una situazione di mero rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
c) la messa in atto nonché l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che non comportino un rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
d) la messa in atto nonché l’omissione di azioni o comportamenti, non conformi alla legge e alle prescrizioni contenute nel Modello stesso, che comportino una privazione o riduzione di tutela del segnalante;
e) la trasmissione, effettuata con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Destinatari del Modello. Ai sensi dell’art. 2106 c.c., con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato, il presente Procedura può comportare Sistema Disciplinare, limitatamente alle fattispecie contemplate nel Modello, esplicita alcuni contenuti già previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati ai Dipendenti. Il Sistema Disciplinare è suddiviso in Sezioni, secondo la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità categoria di emittente azioni ammesse alla negoziazione su MTA e, segnatamente, l’applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura (quali, richiamo privato, applicazione di sanzioni pecuniarie, revoca dell’ammissione delle Azioni presso l’MTA e pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).
11.2 L’abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti penali e possono dare luogo a responsabilità amministrativa della Società inquadramento dei Dipendenti ai sensi dell’art. 187-quinquies del TUF 2095 c.c. Ogni Violazione commessa dai Dipendenti della Società, costituisce un inadempimento alle obbligazioni (i.e. doveri di diligenza, obbedienza e fedeltà) derivanti dal rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 2104 c.c., 2105 c.c. e dell’art. 25-sexies 2106 c.c. a cui si fa rinvio. Il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche saranno applicate in proporzione alla gravità della Violazione e, comunque, in base ai seguenti criteri generali: • elemento soggettivo della condotta (dolo, colpa); • rilevanza degli obblighi violati; • potenzialità del D. Lgsdanno derivante alla Società e dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dal Decreto e da eventuali successive modifiche o integrazioni; • livello di responsabilità gerarchica o tecnica del soggetto interessato; • presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo alle precedenti prestazioni lavorative svolte dal soggetto destinatario del Modello e ai precedenti disciplinari dell’ultimo biennio; • eventuale condivisione di responsabilità con altri Destinatari o terzi in genere che abbiano concorso nel determinare la Violazione. 231/2001Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applicherà unicamente la sanzioni più grave. La recidiva nel biennio comporta automaticamente l’applicazione della sanzione più grave nell’ambito della tipologia prevista. I principi di tempestività ed immediatezza della contestazione, impongono l’irrogazione della sanzione (anche e soprattutto disciplinare) prescindendo dall’eventuale instaurazione e dall’esito di un giudizio penale. In ogni caso le sanzioni disciplinari ai Dipendenti dovranno essere irrogate nel rispetto dell’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e di tutte le altre disposizioni legislative e contrattuali esistenti in materia, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili, sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.
11.3 Laddove4.3.1 Principi generali nell’applicazione delle sanzioni per i Dipendenti
4.3.2 Sanzioni per i dipendenti privi della qualifica dirigenziale appartenenti al CCNL del Credito e dell’Edilizia
(i) commetta una grave Violazione di cui alla lettera a) del precedente paragrafo 4.2; (ii) compia, in relazione all’attuazione del Modello, azioni così gravi da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro e da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso; (iii) tenga comportamenti per gravissima negligenza, imperizia o imprudenza o dolosamente e volutamente finalizzati a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle commettere una Violazione di cui al precedente paragrafo 4.2; (iv) assuma una condotta deliberatamente non conforme alle prescrizioni contenute nella presente Proceduranel Modello e il suo comportamento sia di tale gravità, da costituire reato ai sensi della legge e da cagionare, anche solo potenzialmente un nocumento morale o materiale alla Società Società; (v) abbia commesso recidiva di particolare gravità in comportamenti sanzionati con il provvedimento disciplinare della sospensione dal lavoro e dal trattamento economico. Quando sia contestata la violazione del Regolamento Borsa e/o delle Istruzioni, ovvero richiesto dalla natura della Violazione e dalla modalità relative alla sua commissione oppure dalla necessità di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una “Violazione”)accertamenti conseguenti alla medesima, la Società medesima si riserva – in attesa di agire nei confronti dei Soggetti Internal Dealing responsabili, deliberare il definitivo provvedimento disciplinare – può disporre l’allontanamento temporaneo del lavoratore dal servizio per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior dannoil periodo strettamente necessario.
11.4 L’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell’ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.
11.5 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla presente Procedura:
(a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l’adozione delle conseguenti iniziative;
(b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
(c) sia un dipendente, l'infrazione si qualifica come illecito disciplinare. In tale caso, le modalità di contestazione delle infrazioni alla Procedura e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.
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Samples: Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo Ex d.lgs. N. 231/01