Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Clausole campione

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. La Responsabilità Penale delle Persone Giuridiche. Una Valutazione di Carattere Economico," in Il prezzo del reato, a cura di X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx e X. Xxxxx, 20 10, Giappichelli Editore, Torino.
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. L'esercizio dei poteri istruttori tributari nei confronti dei soggetti terzi ,1115 DE MARCO, Santa Il principio di trasparenza per le società di capitali: dubbi su soggettività giuridica e responsabilità ,1129 XXXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx tributaria e xxxxxxx di autotutela ,1159 XXXXXXX, Xxxx Xxxx Accertamenti standardizzati e motivazione dell'avviso di accertamento: l'atto è illegittimo in difetto di una adeguata replica alle deduzioni fornite dal contribuente in sede di contraddittorio endoprocedimentale ,1077 XXXXXXXXXXX, Xxxxxx Sanzioni per l'emersione del lavoro irregolare. Controversie sottratte alla giurisdizione tributaria ,0000 XXXXXXX, Fausto L'imposta di successione e le passività deducibili ,1127 XXXXX, Xxxxxx L'errata contabilizzazione di operazioni soggette a reverse charge non giustifica il recupero dell'Iva. Sulle sanzioni l'ultima parola spetta al giudice nazionale ,1141 IMBRENDA, Mariassunta abusivo ,1185 COMASCHI, Elena La consapevolezza della falsità della dichiarazione d'intento è equiparabile alla mancanza della stessa ai fini della responsabilità del cedente? ,1199 XXXXX, Xxxxxxxx L'indicazione del responsabile del procedimento nella cartella di pagamento . II,1233 DIRITTO penale e processo : mensile di giurisprudenza, legislazione e dottrina Milano : Ipsoa Per.B.984 - Esp.208 n. 2/2009 pag. XXXXXXX, Xxxxxx Ordinamento penitenziario minorile: una legge indifferibile 137 XXXXXXXXX, Xxxxxxx Punibile il falso teste avvisato di astenersi nel processo a carico del prossimo congiunto 163 XXXXXXX, Xxxxxxx Imputazione generica o indeterminata: art. 423 vs. nullità 177 XXXXXXXXXX, Xxxxxxx Sui limiti della responsabilità penale dell'esecutore di un ordine illegittimo insindacabile 192 XXXXXXX, Xxxxxx Ancora dubbi sulla portata del fenomeno della contestazione a catena 200 DI XXXXXX, Xxxxx La prescrizione dei reati di competenza del giudice di pace 215 DELLA XXXXXX, Xxxxxxxx La rinnovazione in giudizio della richiesta di patteggiamento 225 XXXXX, Xxxxx; XXXXXX, Xxxx; XXXXXXX, Xxxxxxxx; ZAMPI, Xxxxxxxxxxxx Considerazioni medico legali sulle modifiche apportate all'art. 186 c.d.s 234 XXXXXX, Xxxxxx Interferenze percettive e mnestiche nel processo di formazione della testimonianza oculare 246 GAMBINI XXXXX, Xxxxxxx La politica di law and order nella disciplina delle intercettazioni telefoniche e dell'ascolto elettronico 251 DIRITTO pubblico comparato ed europeo Torino : Giappichelli Per.B.3 - Esp.6 n. 4/2008 pag. VIMBORSATI, Xxxx Xxxxxx Xxx...
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. ADAPT Junior Fellow
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. L'Italia e La Convenzione Europea Dei Diritti Dell'uomo. Milano: Xxxxxxx, 1989. Xxxxxxxx, Xxx Xxxxxx, e Xxxxxx Xxxxx, eds. Oppenheim's International Law. 1 Peace. Nonaed. Vol. 1 Peace.
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. 2/ 7/69 (PZ) DA PZSS000VH8- PROVINCIA DI PZ **** TRASFERIMENTI NEL COMUNE 1. XXXXXX XXXXXXXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/ 5/61 (SA) DA PZTL022011- IIS"EINST-DE LOR"SEZ.ITG POTENZA (POTENZA) A PZPS12000V- LICEO SCIENTIFICO "XXXX XXXXX XXXXXXXX" (POTENZA) PUNTI 209
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. La gestione della crisi e la grande trasformazione (1973-1985)”, in Pepe, Xxxxxx [a cura di], Storia del sindacato in Italia nel '900, vol. IV, Il sindacato nella società industriale, Roma, Ediesse, 2008‌ 12 Come quella proposta in Xxxxxxxxx Xxxx, La parabola del sindacato. Ascesa e declino di una cultura, Bologna, Il Mulino, 1992 1. 1964-1967. GLI ANNI DELLA “CONGIUNTURA” Nella primavera del 1968 in Italia prende gradualmente il via un ciclo di lotte operaie e sociali straordinario, il più duraturo ed incisivo dal dopoguerra ad oggi, in grado di esprimere caratteri differenzianti rispetto all'impennata conflittuale registrata negli altri paesi a capitalismo maturo13. L'avvio del ciclo si colloca storicamente al termine di un periodo difficile del movimento operaio italiano, vale a dire l'intervallo del 1964-1967, segnato da una generale passività rivendicativa e dalla reazione imprenditoriale. Negli anni della “congiuntura” il sistema economico reagisce con lo “sciopero degli investimenti” e con una violenta stretta creditizia che provocano una grave recessione produttiva; accelerando i processi di razionalizzazione aziendale (eliminazione delle imprese marginali, intensificazione dei ritmi e della parcellizzazione delle mansioni, irrigidimento del ciclo produttivo grazie alla riduzione delle scorte) il padronato recupera gli aumenti salariali strappati in tre anni di lotte (dal 1960 al 1963), senza che il movimento sindacale sia in grado di opporre una resistenza adeguata, tanto che nel 1965-1966 il costo del lavoro ritorna ai livelli del 195914. Non è un caso che i tassi di sindacalizzazione del periodo descrivano un profondo distacco tra sindacato e base operaia: per quanto riguarda i metalmeccanici, i tassi più bassi, intorno al 20%, sono stati raggiunti nel 1961, con un nuovo minimo registrato, dopo un periodo di relativa ripresa, nel 1966 (23,6%)15. Ad un simile quadro d’incertezza economica, corrisponde una stagnazione della capacità contrattuale del sindacato, che in particolare non riesce a progredire sul piano della contrattazione articolata. Va tenuto presente, infatti, che i primi tre anni del decennio erano stati caratterizzati dal primo affacciarsi della lotta nella dimensione specifica dell'azienda, sebbene il fenomeno avesse avuto una scarsa diffusione e soprattutto avesse lasciato pochi segni tangibili la presenza organizzata dei lavoratori nei confini della fabbrica. Alla fine di quel periodo sembrava restasse ben poco delle lotte aziend...
Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Il Direttore illustra la relazione sull’attività didattica e scientifica del xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx (triennio 2012 - 2015) messa anticipatamente a disposizione dei docenti. Il Direttore ricorda che il Consiglio è chiamato ad esprimere il proprio parere verificando il rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 settembre 2010. Il Consiglio, dopo aver preso visione della relazione del xxxx. Xxxxxxx, unanime - Di aver verificato il rispetto dei criteri minimi di valutazione, relativamente all’attività didattica, scientifica e agli incarichi istituzionali, stabiliti dal Senato Accademico del 28 settembre 2010; - Di esprimere giudizio positivo sull’attività didattica e scientifica svolta dal xxxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx nel triennio 2012 – 2015.

Related to Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx

  • XXXXXXXX XXXXXXXXXX Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la Struttura Privata dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’articolo 13 “Incompatibilità - altri obblighi - clausola risolutiva espressa”, l'articolo 14 “Efficacia e validità” e l’articolo 15 “Foro competente” del presente contratto.

  • Xxxxxxx Xxxxxxxx SENTENZE SEZIONI UNITE CIVILI 2015 n. 9935 del 15.5.2014 - Rapporti tra concordato preventivo e fallimento Le Sezioni Unite superano entrambi gli orientamenti perché: - Il principio base è che sia necessario prima esaminare la domanda di concordato e che vada dichiarato il fallimento solo all'esito. - La contemporanea pendenza delle due procedure non causa la sospensione o l'improcedibilità della prima che invece può essere istruita e concludersi con il rigetto dell'istanza di fallimento. La soluzione va cercata nel cpc e facendo ricorso alla continenza. - La continenza c'è non solo quando due cause abbiano identità di soggetti e titolo e una differenza solo quantitativa dell'oggetto, ma anche quando fra loro ci sia interdipendenza, come nel caso in cui sono prospettate, con riferimento ad un unico rapporto negoziale, domande contrapposte, o in relazione di alternatività. - La continenza si ha se contemporaneamente pendono la procedura prefallimentare e quella di concordato preventivo, prima e dopo l'ammissione; se i due procedimenti pendono davanti allo stesso giudice vanno riuniti ex art. 273 cpc; se no si applica l'art. 39/2 cpc.

  • XXXXX XXXXXXXXX DI XXXXX XXXXXXX

  • Xxxxxxxx Xxxxxx Per la gestione e l’assistenza nell’esecuzione del Contratto la Contraente si avvale del servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi del D.Lgs. 209/2005; di conseguenza tutti i rapporti inerenti il presente Contratto, compreso il pagamento dei premi, saranno gestiti dal Broker. Ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto della Contraente/dell’Assicurato all’Assicuratore si intenderà come fatta dalla Contraente/dall’Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall’Assicuratore al Broker si intenderà come fatta dall’Assicuratore alla Contraente/all’Assicurato. L’Assicuratore dà atto che, il pagamento dei premi al Broker è liberatorio per la Contraente e riconosce al Broker stesso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno del mese successivo a quello in cui il Broker medesimo ha incassato i relativi premi. La remunerazione del Broker è posta per intero a carico dell’Assicuratore, nella misura del 1,80% sul premio imponibile.

  • XXXXXXX XXXXXXX In caso di evento che coinvolga più Assicurati l’esborso massimo di Inter Par- tner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia non potrà, in ogni caso, superare complessivamente l’importo totale, previsto nell’Allegato 1 alla Polizza - Sinottico delle prestazioni di Polizza. In caso di superamento di tale limite il costo eccedente resterà a carico, in parti proporzionali, degli Assicurati coinvolti nello stesso evento.

  • Xxxxxxx Xxxxxx Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conse- guenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Entro lo stesso limite sono inoltre risarcibili le spese di sostituzio- ne della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

  • XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX

  • XXXXXXXXXX, Xx rapporto di lavoro sportivo, 2004, Xxxxxxx Editore, Milano, 31. Un problema può essere visto nella valutazione della brevità temporale della manifestazione, dato che questo potrebbe dar luogo alla fattispecie di lavoro autonomo. Si è ritenuto , infatti, che la manifestazione sportiva per dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato, deve consistere in un evento completo ed unitario rispetto al risultato sportivo da conseguire, anche se ripartito in una molteplicità o successione di gare in uno o più giorni. In merito la Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare più volte la natura di lavoro autonomo delle prestazione atletica svolta dal calciatore in favore della propria squadra nazionale, non ritenendo la possibile configurazione in tale ipotesi, di un distacco o comando della società di appartenenza presso la federazione, ed escludendo il venir meno della natura lavorativa della prestazione sportiva in tale contesto62. Il secondo requisito rimpiazza al venir meno del coordinamento spazio- temporale come tratto distintivo del lavoro subordinato sportivo, imponendo così, nei casi in cui l‟atleta si trovi in mancanza di un obbligo contrattuale di partecipare a sedute di allenamento e di preparazione, la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo63. Quanto fin qui detto , va letto unitamente con l‟art. 4 comma 1, il quale stabilisce che nella stipulazione del contratto tra società e sportivo 62 Cassazione 14 luglio 1999, n. 5866, in Xxxx xx., xxxx Xxxxx, x. 00; Cassazione 20 aprile 1990, n. 3303, in Dir. Lav., 1992, II, 14 con nota di X. XXXXXXX, Problemi di qualificazione della prestazione atletica degli “azzurri”, il quale propende per l’inquadramento della prestazione nel quadro del lavoro gratuito; Cassazione 20 aprile 1990, in Foro it., 1990, I, 3169, con nota di X. XXXXXXX X’XXXX e X. XXXXXX, Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali, secondo i quali la fattispecie in oggetto si articola in due momenti interdipendenti ossia quello della sospensione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza e quello della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la Figc. In dottrina X. XXXXXXXX, Autonomia collettiva e diritto sportivo, in Dir. Lav., 1988, 287, ritiene invece che la prestazione dei c.d. nazionali sia da configurare come di natura subordinata con comando presso le Federazioni

  • XXXXXXXXX, La locazione, in Tratt. Xxxxxxxx, XXX, 0, Xxxxxx, 1972, 548 s. prendesse, tra gli atti tipici cui sia da attribuire la qualifica di disdetta, anche quell’atto che la legge, ora denomina disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), ora licenza (art. 1597, 3º co., c.c.), e con il quale, in una locazione a durata convenzionale, una delle parti comunica all’altra che il rapporto cessera` senz’altro con lo spi- rare del termine contrattualmente previsto(12). E` evidente che questa seconda tipologia di disdetta, anche detta licenza, presenta differenze rispetto alla disdetta che in- terviene in un contratto di locazione «senza determinazione di tempo» (rectius, con termine di scadenza previsto ex lege), at- teso che la licenza del contratto a durata convenzionalmente stabilita ‘‘oppone’’ (nel senso di far valere) la scadenza di un termine che opera automaticamente ed in ordine al quale, quindi, la disdetta non costituisce altro che ‘‘una’’ delle moda- lita` di comunicazione dell’intenzione di non volere una rinno- vazione del contratto. Tant’e` vero che la legge definisce come non necessaria la disdetta (art. 1596, 1º co., c.c.), proprio perche´ la scadenza del termine previsto contrattualmente opera indipendentemente dall’atto (di disdetta) stesso. La licenza designerebbe, insomma, un’intimazione formale con la quale il locatore comunica al conduttore di considerare ope- rativo il termine finale del rapporto (gia` maturato o prossimo a scadere) e che intende ottenere il rilascio della cosa locata. Inoltre, per la licenza non occorre il rispetto di alcun termine di preavviso, come invece e` per la disdetta del contratto di locazio- ne con durata legale, non gravando, dal punto di vista temporale, alcun onere su colui che comunica la licenza. Pur tuttavia, l’intervenuta comunicazione della disdetta e/o li- cenza di un contratto di locazione per un tempo determinato dalle parti mette capo al medesimo effetto finale, quale quello di impedire la rinnovazione tacita del contratto. Pertanto, in una prospettiva definitoria, la nozione di disdetta potrebbe estendersi a ricomprendere anche quella seconda ed ulteriore tipologia di disdetta e/o di licenza di cui si fa menzione con riferimento alla locazione con durata convenzionalmente prevista(13). In quest’ottica, il termine licenza finisce per essere individuato come una mera ‘‘variante’’ terminologica della disdetta(14). Ad onor del vero, peraltro, la parola licenza viene utilizzata ‘‘pro- miscuamente’’ dal legislatore, al punto che, come avviene nel- l’art. 1612 c.c., e` associata al recesso. Nonostante questa associazione, comunque, il termine licenza, nella materia locatizia, puo` dirsi di buon grado ascrivibile, piu` propriamente, all’area della disdetta, sempre che, anche que- st’ultima, non finisca per confondersi con il recesso(15). Nell’ambito delle locazioni, infatti, si registrano diverse ipotesi di recesso legale (per es.: artt. 4, 2º co. e 27, 8º co., l. n. 392/1978)(16) ed e` ammesso un recesso convenzionale ad nutum con preavviso (artt. 4, 1º co. e 27, 7º co., l. n. 392/1978)(17). Pare, tuttavia, da escludere un’assimilazione tra le figure del re- cesso e della disdetta. E il discrimine tra le due sarebbe da ricercare nel profilo ‘‘conte- nutistico’’ degli effetti, dal momento che entrambe partecipereb- bero della stessa natura di negozi unilaterali recettizi. La disdetta, per quanto si e` tentato di evidenziare, produce un effetto che puo` qualificarsi come squisitamente ‘‘impeditivo’’, atteso che, appunto, impedisce la rinnovazione tacita del con- tratto che, altrimenti, in assenza di disdetta o, comunque, in presenza di una disdetta intempestiva, deriverebbe automatica- mente ope legis. La disdetta e` diretta quindi a provocare la ‘‘naturale’’ cessazione del rapporto, attraverso la produzione del particolare effetto, pro- prio della locazione, consistente nell’impedire la rinnovazione del contratto. Tale effetto rientra nel genus degli effetti estintivi, ma di questo rappresenta una peculiarita`. Il recesso, invece, determina un effetto estintivo tout court, pro- vocando la ‘‘anticipata’’ cessazione del rapporto che si scioglie prima della sua naturale scadenza(18).

  • XXXXXXXX, Il patto di famiglia, Torino, 2006, pag. 283. naufragò, così come quello, a firma degli stessi promotori, pre- sentato nel 2002 – n. 1353 –. L’elaborazione, poi culminata con l’emanazione della legge n. 55/2006, prese corpo, invece, con la proposta di legge n. 3870/20038, d’iniziativa dei deputati Bue- mi e altri, i cui tratti caratteristici devono qui essere messi in risalto: in primis, come già accennato, si è “unificato” l’istituto relativamente ai due possibili oggetti; secondariamente, il patto è stato descritto come un “nuovo negozio giuridico”, così mani- festando la grande novità insita nella riforma; da ultimo, si è inciso sul divieto dei patti successori ex art. 458 c.c.9, tramite una modificazione aggiuntiva nell’incipit della norma. Mediante la ricostruzione dello “spirito” degli interventi enunciati possiamo ben comprendere la ratio della legge: tutti i lavori citati si segnalano per l’analogo fine di «conciliare il dirit- to dei legittimari10 con l’esigenza dell’imprenditore che intende garantire alla propria azienda (o alla propria partecipazione) una successione non aleatoria a favore di uno o più dei propri discendenti» evidenziando altresì «la necessità di garantire la dinamicità degli istituti collegati all’attività d’impresa»11. Dun- que assistiamo allo scontro di due esigenze, entrambe merite- voli di tutela; si prospetta, inoltre, una collisione con i principi generali del sistema giuridico, che merita una soluzione ragio- nevole e coerente. Sono opportune, a questo fine, alcune consi- derazioni ulteriori. Secondo la maggior parte dei commentatori, il patto di famiglia è un contratto tipico12 finalizzato a garantire la successione nei beni aziendali, per loro natura non como-