XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Clausole campione

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Un ritratto somigliante, Mila- no, 2009, p. 131. 80 Cfr. ASR, Tribunale Criminale del Governatore, Proces- si, b. 23, 1602, f. 84, per il pittore Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e il mercante Xxxxxxx Xxxxx. ASR, Tribunale Civile del Senato- re, b. 2070, f. 1053, 1616, per il xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx e il pittore Xxxxxxxx Xxxxxxx. 81 Xxx, testimonianza di Xxxxxx Xxxxxxxxx «et mi diletto di quadri et ne ho fatto fare et ne ho comprati et ne ho tanta cognitione quanto basta a un par mio e del prezzo mi regolo a mio gusto».
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. In data 17 gennaio 2021, la responsabile del procedimento ha inviato copia alla Commissione della istanza di revoca della propria Candidatura della dott.ssa XXXXXXXXXX XXXXXXX datata 09/09/2020. La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei Candidati con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 05 gennaio 2021. L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun Candidato vengono riportati in dettaglio nell’allegato 2, che costituisce parte integrante del presente verbale. La Commissione segnala che, all'atto della valutazione dei lavori scientifici presentati dai Candidati, ha verificato che il seguente Candidato ha inviato un numero di lavori superiore a quello indicato nell'articolo 1 del bando di concorso:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Il colloquio in forma seminariale si terrà il giorno 25 febbraio 2021, con inizio alle ore 10.00, in forma telematica attraverso la piattaforma Google meet al seguente link: Ciascun Candidato avrà a disposizione 20 minuti in cui potrà illustrare la propria attività scientifica. PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/B3 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/09 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI Ingegneria Strutturale e Geotecnica DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/06/2019 e delibera del Consiglio di Amministrazione n.107/19 del 02/04/2019, D.D. prot. n. 2074/2019 del 17/09/2019
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura selettiva presentate dai Candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni. Per ogni Candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati certificati conformemente al bando. Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli. Procede poi ad elencare analiticamente le Pubblicazioni trasmesse dal Candidato. La Commissione elenca, per ogni Candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili (allegato 2/A).
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti Candidati la data di convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. La Commissione viene sciolta alle ore 18.00 del giorno 04 febbraio 2021 e si riconvoca per il giorno 25 febbraio alle ore 09.00. Letto, confermato e sottoscritto. Firma del Commissari …………………………….. …………………………….. …………………………….
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. 00. Il presente provvedimento concerne l’illiceità dei comportamenti posti in essere da GPS, a partire almeno da marzo 2019, nell’ambito della sua attività di vendita online attraverso il sito web xxxxxxxxxxx.xx. In particolare, le condotte poste in essere dal Professionista integrano due distinte violazioni del Codice del Consumo, consistenti:
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX c) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all’organizzazione delle singole isFtiirtmuaztioondai:scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i co1n5/n0e2s/2si02a1d0e9m:4p0i:m10enti XXXXXXX00 - UFFICIO PROTOCOLLO Prot. 0001160/U del 15/02/2021 12:28
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. 28/10/66 (PZ) DA XXXX00000X- XXXXXX (XXXXXX) A PZPC02102R- LICEI: CLASSICO - SCIENTIFICO - MUSICALE (VENOSA) SEZ. ASSOCIATA DI VENOSA PRECEDENZA: PREVISTA DAL C.C.N.I. PUNTI 140
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Xxxxx Xxxxxxxxx 000, 00000, Xxxxxxxxxx X.xx Tel 02 99430.2533; Fax 02 99430.1905 Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxx La pH-impedenzometria è un esame che consente di valutare la presenza di reflussi gastro- esofagei acidi e non acidi nell’arco delle 24 ore, l’eventuale correlazione tra il reflusso ed i sintomi, l’estensione del reflusso (quanto cioè il reflusso sale nell’esofago), il numero di episodi di reflusso, e la distribuzione temporale di questi (notturni,diurni, dopo i pasti, a digiuno etc.). L’esame si esegue introducendo nella narice un sondino flessibile che verrà 2 collegato ad un registratore esterno, portato in una tracolla dal paziente. Il sondino viene introdotto sino a portare la sua punta nella zona di passaggio tra lo stomaco e l’esofago. L’introduzione viene eseguita sul paziente sveglio, eseguendo eventualmente solo una Dott.ssa Ilaria Arena Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx.ssa Germana de Xxxxx Dott.ssa Xxxxxxxx della Corte Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxx Xxxxxxxx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx anestesia locale a livello del naso. Il sondino rimane per 24 ore e durante questo periodo registrerà sul registratore esterno tutti gli episodi di reflusso che avranno luogo. Una volta terminato l’esame il sondino verrà rimosso ed il registratore collegato ad un computer in modo da visualizzare tutte le informazioni raccolte che verranno analizzate dal medico. Prima dell’esame è necessario un digiuno di 8 ore. Alcuni farmaci possono interferire con la registrazione, inibitori di pompa protonica e tutti i farmaci che bloccano la secrezione di acido dello stomaco. Questi farmaci potranno essere assunti o sospesi in base al giudizio del medico che ha posto indicazione all’esame. L’eventuale sospensione di questi farmaci va comunque effettuata almeno 7 giorni prima dell’esame. Al momento di eseguire l’esame il paziente dovrà portare con se tutti gli esami endoscopici, radiologici e le visite che ha già effettuato per tale problema, al fine di mostrarle al medico operatore. Dopo aver inserito il sondino il paziente tornerà a casa e potrà riprendere, per quanto possibile, la sua normale attività quotidiana. Il giorno seguente, dopo 24 ore, tornerà nel reparto per rimuovere il sondino. In caso di estrema necessità il paziente potrà rimuovere autonomamente il sondino. Si tratta di una cosa che sconsigliamo, ma che potrà essere considerata se il fastidio prodotto dal sondino sia insoppo...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • RICHIAMATI il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare l’art. 19, comma 1, lett. l); - la Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, in particolare l'art. 13; - l’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; - l’art. 1, commi 16 e 44, lett. c), della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”; - il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”; - il D.M. 14 Marzo 2003 recante “Istituzione, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 190/2002, del Comitato di coordinamento per l’Alta sorveglianza delle grandi opere”; - l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;