CONVENZIONE
REP. 16/2021
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA
XX.XX.XX. S.P.A.
~
PHILIPS S.P.A.
Lotto 2
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA DI
Tomografi Computerizzati
destinati alle Aziende Sanitarie della
Regione Campania lotto 2
CIG n. 7742345137
L’anno duemilaventuno, il giorno 25 del mese di Marzo presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale f.f., Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx nato a Napoli il 20/07/1967, C.F. FRRMRA67L20F839F, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2021
E
PHILIPS S.p.A., con sede legale in Milano al xxxxx Xxxxx x. 000, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al numero REA 88001, C.F./P.IVA 00856750153, rappresentata ai fini del presente atto dal dott. Xxxxxxx Xxxxx nato a Milano il 26/12/1965, C.F. SCLRRT65T26F205G giusta procura per Notar dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxx di Milano del 11/01/2019, Rep. 750, Racc. 548 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che Xx.Xx.Xx. S.p.A., società interamente partecipata dalla Regione Campania, costituisce, in attuazione dell’art.6, comma 15 della L.R. 28 del 24/12/2003, centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’art. 9 del decreto legge 24 aprile 2014 convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 che aggiudica appalti pubblici e conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle AA.SS.LL. ed AA.OO., alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania ivi comprese quelle in house, ad eccezione di Eav srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e gomma, agli enti locali ed alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
b) che in esecuzione di quanto precede, Xx.Xx.Xx. S.p.A., in qualità di stazione appaltante e centrale di committenza, ha indetto con determinazione del Direttore Generale n. 255 del 21/12/2018, una
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procedura aperta per la stipula di un Convenzione per la fornitura di Tomografi Computerizzati destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania;
c) che il Fornitore che sottoscrive la presente Convenzione è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta per il lotto n. 2 con determinazione del Direttore Generale n. 372 del 14/12/2020 e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nella presente Convenzione alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi Atti di Adesione;
d) che la stipula della presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di stipula di un Contratto nel quale verranno specificati le quantità e le tipologie di beni/servizi oggetto dello stesso;
e) che i singoli Contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore risultato aggiudicatario, per singolo lotto, in base alle modalità ed i termini indicati nella presente Convenzione e relativi Allegati;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva;
h) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nella presente Convenzione e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Definizioni
Nell’ambito della presente Convenzione, si intende per:
a) Convenzione: il presente atto, stipulato tra Soresa ed il Fornitore, con il quale quest’ultimo si obbliga ad erogare le prestazioni oggetto del presente appalto a favore delle Amministrazioni Contraenti, alle condizioni e nei limiti dei valori massimali e di durata indicati negli atti di gara;
b) Amministrazioni Contraenti o Amministrazioni o Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, le Aziende Ospedaliere Universitarie e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
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Scientifico della Regione Campania che utilizzano la Convenzione attraverso l’emissione di Ordinativi di
Fornitura;
c) Fornitore o Aggiudicatario: l’impresa risultata aggiudicataria di uno o più lotti e che conseguentemente
sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa prevista;
d) Provvedimento di Adesione: il documento (Delibera di Adesione o documento analogo in uso nella singola Amministrazione) con il quale le Amministrazioni Contraenti manifestano la propria volontà di aderire alla Convenzione;
e) Atto di adesione (ordinativo di fornitura): documento contrattuale di riferimento che formalizza l’accordo tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore, vincolante per quest’ultimo, col quale l’Amministrazione Contraente manifesta la propria volontà di acquisire le prestazioni/servizi oggetto della Convenzione, determinandone quantità, importo e durata, nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica dell’Aggiudicatario che ne costituiscono parte integrante;
f) Capitolato Tecnico: il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto della Convenzione; disciplina, inoltre le modalità per l’emissione degli Ordinativi di Fornitura;
g) SIAPS (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanità): piattaforma di e-procurement, raggiungibile dal sito internet Soresa: xxx.xxxxxx.xx (d’ora in poi “Sito”), nella sezione: “Accesso all’area RISERVATA/LOGIN”;
h) Contratto Attuativo: rapporto contrattuale intercorrente tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore, perfezionato mediante l’Ordinativo di Fornitura, con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Schema di Convenzione;
i) Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto: il rappresentante dell’Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l’Amministrazione stessa ed il Fornitore in merito alla gestione del servizio. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell’Amministrazione Contraente nei confronti del Fornitore.
Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione:
- l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico e relativi allegati);
- l’Allegato “B” (Offerta tecnica del Fornitore);
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- l’Allegato “C” (Offerta economica del Fornitore). La presente Convenzione è regolata, in via gradata:
a) dal contenuto della Convenzione e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016;
c) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
I singoli rapporti contrattuali tra le Amministrazioni Contraenti ed il fornitore saranno regolati dalle disposizioni sopra indicate, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti della presente Convenzione, nonché da quanto verrà disposto con l’Atto di Adesione nonché con l’emissione degli specifici Ordinativi di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nella presente Convenzione e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nella presente Convenzione e relativi Allegati. Le clausole della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella presente Convenzione e nei singoli Contratti attuativi e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e relativi Allegati e/o con i singoli Contratti attuativi, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 3 - Oggetto della Convenzione
La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Ordinativi di fornitura, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.
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Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti nel Capitolato Tecnico e, nello specifico:
Lotto | Descrizione | Modello offerto | Quantità richiesta | Tomografi importo unitario | Opzionali obbligatori su tutto il lotto | Importo complessivo |
2 | Tac 128 file ed eventuali accessori | BRILLIANCE iCT 256 slice ELITE | 4 | € 729.680,00 | € 224.000,00 | € 3.142.720,00 |
In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per il/i lotto oggetto dell’affidamento. Tale massimale è determinato dall’importo di aggiudicazione per la fornitura dei tomografi computerizzati e dall’importo forfettario nella misura pari a quanto riportato nel disciplinare di gara.
Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione
contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 4 – Adesione alla Convenzione
Per poter acquistare attraverso la Convenzione ed emettere valido Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente deve essere registrata al Sistema, inoltre, designa il Responsabile del Procedimento per la fase dell’esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 co. 14 del D. Lgs. 50/2016.
In particolare, per poter emettere l’ordinativo di fornitura l’amministrazione contraente dovrà acquisire il nulla osta
da Xx.Xx.Xx. alla adesione alla Convenzione.
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Il suddetto Ordinativo di Fornitura dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata (Punto Ordinante) ad impegnare la spesa dell’Amministrazione stessa fino a concorrenza del quantitativo massimo ordinabile e trasmesso tramite Siaps.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, l’Amministrazione dovrà indicare, sul medesimo Ordinativo di Fornitura, il CIG (Codice Identificativo Gara) “derivato” rispetto a quello della Convenzione.
Articolo 5 - Durata della Convenzione e dei Contratti Attuativi
La Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Aziende Sanitarie della Campania potranno emettere Atti di Adesione vincolanti per il Fornitore aggiudicatari.
Xx.Xx.Xx. SpA si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione alle medesime condizioni per la durata di un anno. La durata della Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte di Xx.Xx.Xx., di ulteriori 6 (sei) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti.
A seguito dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore delle Amministrazioni Contraenti la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
La durata del singolo Ordinativo di Fornitura (atto di adesione), durante il quale il Fornitore è obbligato all’erogazione delle prestazioni in esso descritte alle condizioni specificate nella relativa Convenzione, è pari 24 (ventiquattro) mesi.
Articolo 6 - Obbligazioni generali del fornitore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione, nel Capitolato Tecnico e negli Atti di Adesione, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e funzionali ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nei relativi Allegati e nell’Atto di Adesione in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
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Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli Ordinativi di Fornitura (atto di adesione) ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o della Xx.Xx.Xx. S.p.A., assumendosene ogni relativa alea.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei Contratti secondo quanto specificato nella Convenzione e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse della Convenzione;
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nella Convenzione e nei Contratti;
d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
e) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni o da Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di rispettiva competenza;
f) comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e nei singoli Contratti, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili1;
g) non opporre a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle Amministrazioni qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
h) manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Xx.Xx.Xx. S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Data la natura di servizio pubblico dell’attività oggetto del presente contratto, l’impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all’art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
1 A tal proposito si rammenta quanto disposto dall’art. 48, co. 7 – bis del D. Lgs. 50/2016, ovvero che ai soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett.
b) e c) del Codice è consentito, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. all’art. 48, commi 17, 18 e 19, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, designare, ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata. In tal caso, la subentrante dovrà produrre la documentazione a comprova dei requisiti di partecipazione alla gara.
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Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed alle singole Amministrazioni, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati nei Contratti di fornitura stessi.
Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d’ora ad erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016.
I servizi oggetto della Convenzione e dei singoli Contratti non sono affidati al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, possono affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, nel rispetto della normativa vigente. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’affidatario, prima dell’inizio della prestazione, di comunicare, a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed all’Amministrazione interessata, il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del fornitore
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Convenzione, la documentazione amministrativa richiesta e presentata a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per la stipula della presente Convenzione. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l’obbligo di:
a) comunicare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) inviare a Xx.Xx.Xx. S.p.A. con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.
Ciascun singolo Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente a Xx.Xx.Xx. S.p.A. le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata della presente Convenzione, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, Xx.Xx.Xx. S.p.A. provvederà all’applicazione della dovuta
penale, conformemente a quanto previsto all’art. 11 del Capitolato Tecnico.
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Articolo 8 – Verifiche e Monitoraggio
Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni ed a Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei Contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni.
In ogni caso, le Amministrazioni procederanno alle verifiche dei servizi e delle forniture in ragione di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, Xx.Xx.Xx. S.p.A., si riserva di risolvere la Convenzione.
Le Amministrazioni Contraenti provvederanno nel corso dell’esecuzione contrattuale, ai sensi dell’art. 102, comma 2, d X.x.xx. n. 50/2016, alla verifica di conformità per i servizi e per le forniture, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione, la singola Amministrazione Contraente provvederà a dare comunicazione a Xx.Xx.Xx. S.p.A. per gli adempimenti di cui al comma successivo.
Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove in relazione al singolo contratto, abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero che le prestazioni siano state dichiarate dalle singole Amministrazioni non eseguite nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali – la presente Convenzione.
Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà comunque, ove ritenuto necessario, provvedere a monitorare il livello qualitativo del servizio erogato dagli operatori economici aggiudicatari della presente Convenzione ed a verificare periodicamente la rispondenza della fornitura erogata agli standard previsti in Convenzione.
In particolare, il Fornitore dovrà trasmettere a Xx.Xx.Xx S.p.A. con periodicità semestrale (art. 10 del Capitolato Tecnico), a partire dal primo contratto stipulato dalle Amministrazioni Contraenti ovvero Atto di Adesione, i dati ai fini reportistici che verranno successivamente richiesti da Xx.Xx.Xx. Spa stessa, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 11 del Capitolato Tecnico. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio dei servizi prestati dovranno essere forniti nelle forme e modalità specificate nel Capitolato Tecnico, all’art. 11.
La mancata produzione o il ritardo nella trasmissione dei report comporterà l’applicazione automatica delle penali
per l’importo determinato all’art. 11 del Capitolato Tecnico.
Al fine di riscontrare, in maniera oggettiva, il rispetto, da parte degli operatori economici aggiudicatari, dei livelli di prestazioni previsti nelle convenzioni stipulate, Xx.Xx.Xx. S.p.A., durante tutta la durata delle stesse e dei singoli
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contratti stipulati dalle Aziende Sanitarie/Ospedaliere mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive a campione presso i luoghi ove le ditte aggiudicatarie devono eseguire le prestazioni contrattuali, nonché presso i rispettivi laboratori.
Le verifiche ispettive potranno riguardare:
- le prescrizioni previste nel capitolato Tecnico, al cui inadempimento è collegata l’applicazione di penali;
- gli aspetti/requisiti attinenti al prodotto e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali.
Articolo 9 - Penali
Le penali sono definite al paragrafo 11 del Capitolato Tecnico.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione Contraente o, per quanto di propria competenza a Xx.Xx.Xx. S.p.A. che provvederà a comunicare, con le medesime modalità, gli inadempimenti e la conseguente applicazione di penalità di propria competenza secondo quanto previsto dall’art. 11 del capitolato Tecnico.
In caso di contestazione dell’inadempimento, il Fornitore dovrà comunicare per iscritto all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.), nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, le proprie controdeduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione (o a Xx.Xx.Xx. S.p.A.) nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione (o di Xx.Xx.Xx. S.p.A.), a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione e ai Contratti con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a Xx.Xx.Xx. S.p.a. a garanzia degli adempimenti previsti dalla Convenzione.
Nell’ambito della Convenzione si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei lotto/i aggiudicato/i, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Nell’ambito dei singoli Contratti, si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale del/dei sub – lotto/i aggiudicato/i. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Articolo 10 – Cauzione
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, pari ad Euro 125.708,80 In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito
alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Xx.Xx.Xx. S.p.A., ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
Articolo 11 - Risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti
1. Per quanto di propria competenza, potranno procedere alla risoluzione, Xx.Xx.Xx., relativamente alla Convenzione, oppure le Amministrazioni Contraenti, relativamente ai rispettivi Contratti, al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108, comma 12, D. Lgs. 50/2016, ed in particolare quando:
a) il Contratto/Convenzione abbia subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
b) l'aggiudicatario venga a trovarsi, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
c) l’appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
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2. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto, che si protragga oltre i termini massimi previsti per ciascun specifico obbligo, così come disposto all’art. 11 del Capitolato Tecnico, l’Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, nei confronti del Fornitore inadempiente il Contratto e di richiedere a Xx.Xx.Xx. Spa di ritenere definitivamente la cauzione per la quota parte corrispondente al proprio Contratto, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. Si conviene altresì che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nei seguenti casi:
a) qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione dell’Appalto, nonché per la stipula della presente Convenzione;
b) mancata reintegrazione della cauzione, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A.;
c) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 della presente Convenzione;
d) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse, Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità, del presente atto;
e) qualora, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula ed all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.
4. Xx.Xx.Xx., in ogni caso, deve risolvere la Convenzione al verificarsi di una delle ipotesi di cui all’art. 108,
comma 2, D. Lgs. 50/2016, in particolare quando:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.
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La risoluzione della Convenzione determina la risoluzione dei singoli Contratti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
La risoluzione della Convenzione è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti ed è causa di risoluzione dei singoli Contratti, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
5. Le singole Amministrazioni Contraenti procedono alla risoluzione dei rispettivi Contratti al verificarsi delle
ipotesi di cui all’art. 108 comma 1, lett. b; comma 3 e comma 4 D. Lgs. 50/2016, in particolare:
a) quando, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
b) quando il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni; in tal caso, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi/forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
c) qualora, al di fuori di quanto previsto al precedente punto b), l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell’Amministrazione Contraente ovvero Direttore dell’esecuzione del contratto o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l’Amministrazione contrente risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
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Inoltre, l’Amministrazione Contraente può procedere alla risoluzione del Contratto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1456 cod. civ., nei seguenti casi:
a) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto conseguente alla convenzione, beni e/o servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche o funzionali stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell’appalto;
b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di un Contratto, la prestazione di servizi e/o forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica.
L’Amministrazione Contraente può altresì procedere alla risoluzione del Contratto in caso di applicazione di penali di propria competenza oltre la misura massima stabilita all’articolo 8 della presente Convenzione.
Peraltro, in caso di risoluzione anche di uno solo dei Contratti di fornitura conseguenti, a seguito di Atto di Adesione, alla Convenzione, Xx.Xx.Xx. S.p.A. si riserva di risolvere la presente Convenzione per la parte relativa al Fornitore nei confronti del quale è stato risolto il Contratto.
In tutti i casi, previsti nella presente Convenzione, di risoluzione della Convenzione e/o del/i Contratti, Xx.Xx.Xx.
S.p.A. e/o le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, avranno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/i Contratto/i risolto/i.
Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà notificata al Fornitore.
In ogni caso, resta fermo il diritto dell’Amministrazione e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno.
Articolo 12 - Recesso
Xx.Xx.Xx. S.p.A. ha diritto di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
a. giusta causa,
b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
c. mutamenti di carattere organizzativo.
Si conviene che ricorre giusta causa, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
• qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione
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amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
• in ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione.
In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione e nei Contratti, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o l’Amministrazione potranno recedere in qualunque tempo rispettivamente dalla Convenzione e da ciascun singolo Contratto, in tutto o in parte, ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali, Xx.Xx.Xx. e/o l’amministrazione Contraente prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture. In caso di mutate esigenze derivanti da modificazioni organizzative regionali e/o aziendali, l’Amministrazione Contraente potrà recedere ai sensi dell’art. 109, comma 1 del Codice previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a sei (6) mesi.
In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni.
Il recesso dalla presente Convenzione è causa ostativa all’emissione dei singoli Contratti ed è causa di recesso dai singoli Contratti stessi, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
In ogni caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
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Articolo 13 - Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx.
n. 50/2016 ed ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della Convenzione.
Articolo 14 - Riservatezza
Ciascun Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il singolo Contratto ovvero la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni e/o a Xx.Xx.Xx. S.p.A..
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Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali della Convenzione – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
Articolo 15 – Responsabile del Servizio
Il Fornitore nomina, il dott. Xxxxxxx Xxxxx quale Responsabile del Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di Xx.Xx.Xx. S.p.A. per l’esecuzione della presente Convenzione, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Referente della Convenzione, dovrà darne immediata comunicazione scritta a Xx.Xx.Xx. S.p.A.
La Xx.Xx.Xx. spa nomina come Responsabile per la verifica dell’andamento della Convenzione l’Avv. Xxxxxxxxx
Xxxxx, con il compito di verificare la buona e corretta esecuzione della Convenzione.
Articolo 16 - Divieto di cessione del Contratto e Subappalto
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione, a pena di nullità, ai sensi
dell’art. 105, co. 1 del Codice.
E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del 30% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio indicato dal Fornitore in sede di gara:
▪ attività opere edili ed impiantistiche;
La ditta aggiudicataria indica la seguente terna dei possibili subappaltatori:
* XX.XX. LAVORI Xxx.Xxxx. Cons., con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxx -codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ravenna 01468160393, R.E.A. al n. 161568, Partita IVA 01468160393, Albo Cooperative n. A124237–PEC xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
* Xxxxx S.r.l., con sede in Xxx X. Xxxxxxxx 0, 00000 Xxxx, iscritta alla C.C.I.A.A. di Roma al N. 03563891005 ed al REA N. 676175, codice fiscale e partita IVA n. 03563891005 (edili ed impiantistico) – PEC xxxxx@xxxxxxxxxx.xx;
* Protecno Impianti srl, con sede legale in Xxx Xxxxxx, 00 Xxxxx Xxx Xxxxx 00000 Xxxxxx e sede operativa in Xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx (XX) -iscritta alla C.C.I.A.A. di Napoli Registro Ditte 291743 Numero iscrizione Tribunale di Napoli n. 1177/1974, partita IVA: 01546441211 –codice fiscale 80005530631 (edili ed impiantistico)– PEC xxxxxxxxxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx
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L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Articolo 17 - Brevetti industriali e diritti d’autore
Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
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Articolo 18 – Foro Competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 19 – Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione - le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa e successivo Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
Xx.Xx.Xx. S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
Le Amministrazioni ed i Fornitori acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Xx.Xx.Xx. S.p.A. da parte dei medesimi Fornitori e/o Amministrazioni, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D. Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Articolo 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari – ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nella presente Convenzione e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa
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dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto la Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
La Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – la Convenzione e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 21 - Adempimenti del fornitore derivanti dal Patto di Integrità
Conformemente a quanto statuito dal Patto di Integrità, l’impresa accetta espressamente le seguenti clausole
contemplate dal Protocollo menzionato:
L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di integrità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa,
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oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 22 – Clausola Finale
La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale f.f.
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx) X.xx digitalmente
PHILIPS S.p.A.
Il Procuratore (dott. Xxxxxxx Xxxxx) X.xx digitalmente
Pag. 21 a 22
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 3 (Oggetto della Convenzione), Articolo 4 (Adesione alla Convenzione), Articolo 5 (Durata della Convenzione), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Verifiche e monitoraggio), Articolo 9 (Penali), Articolo 10 (Cauzione), Articolo 11 (Risoluzione), Articolo 12 (Recesso), Articolo 13 (Obblighi in materia sociale, ambientale e del lavoro); Articolo 14 (Riservatezza), Articolo 16 (Divieto di cessione del contratto e subappalto), Articolo 18 (Foro competente), Articolo 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo 22 (Clausola finale).
PHILIPS S.p.A.
Il Procuratore (dott. Xxxxxxx Xxxxx) X.xx digitalmente
Pag. 22 a 22
Procedura Aperta per la fornitura di Tomografi Computerizzati Destinati Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI DESTINATI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA
Regione Campania
CAPITOLATO TECNICO
Procedura Aperta per la fornitura di Tomografi Computerizzati Destinati Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
Sommario
Art. 1 - Definizioni 3
Art. 2 - Oggetto 4
Art. 3 - Condizioni di fornitura 6
Art. 4 - Limiti di fornitura 8
Art. 5 Servizi connessi 9
5.1. Ordinativo preliminare di fornitura (OPF) 9
5.1.1 Sopralluogo preliminare 10
5.2 Ordinativo di fornitura (ODF) 11
5.3 Consegna ed installazione 12
5.4 Collaudo 14
5.5 Formazione del personale 16
5.6 Garanzia 17
5.7 Servizio di assistenza e di manutenzione “full risk” 17
5.7.1 Manutenzione preventiva 19
5.7.2 Manutenzione correttiva 20
5.7.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura 21
5.7.4 Risoluzione dei guasti 22
5.7.5 Rapporto di lavoro (RIT) 24
5.8 Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) 25
Art- 6 - Dispositivi accessori a pagamento 26
Art 7 - Servizio opzionale: smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature 26
Art- 8 - Servizio opzionale: estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 48 mesi
............................................................................................................................................................................... 27
8.1 Assistenza e manutenzione full-risk con tubo radiogeno incluso 27
8.2 Estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk senza tubo radiogeno incluso 28
Art. 9 – Aggiornamento tecnologico 29
Art. 10 – Monitoraggio 30
Art. 11 - Livelli di servizio e penali 30
Art. 12 - Forza maggiore 37
Allegati 38
Procedura Aperta per la fornitura di Tomografi Computerizzati Destinati Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania
Art. 1 - Definizioni
❒ Apparecchiature: si intendono i prodotti rientranti nella classe delle Tecnologie Biomediche: “L’insieme dei prodotti e dei dispositivi medici che afferiscono al settore della sanità ad eccezione dei farmaci; le apparecchiature biomediche costituiscono un sottoinsieme di tale comparto con riferimento alla sola strumentazione” (Ministero della Salute).
❒ Amministrazione/i contraente/i: le XX.XX. operanti nell’ambito del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania che possono utilizzare la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo la fornitura oggetto della presente iniziativa.
❒ Accessorio: un prodotto che è destinato dal fabbricante a essere utilizzato con uno o più dispositivi specifici al fine di completarne la funzionalità e pertanto per permettere che questi ultimi siano impiegati conformemente alla loro destinazione d'uso.
❒ Fascicolo Macchina: deve essere costituito, mantenuto ed aggiornato, per ciascun sistema, il fascicolo macchina su supporto digitale. Il fascicolo macchina deve contenere la documentazione sotto elencata, ove applicabile:
- Rapporto di consegna/accettazione;
- Certificato di collaudo;
- Dichiarazione di conformità alle Direttive CE applicabili;
- Manuale d’uso (in lingua italiana);
- Manuale di service (in lingua di uno Stato della Comunità Europea);
- Chiavi hardware e software nella configurazione fornita;
- Richiesta di intervento;
- Rapporto di lavoro (manutenzione Preventiva, Correttiva e Straordinaria);
- Verbale di controllo funzionale e prestazionale;
- Verbale di dismissione.
❒ Responsabile delle Tecnologie: il Responsabile delle Tecnologie è colui che ha in carico le tecnologie afferenti al proprio Dipartimento/U.O.C./SSD etc. ossia rispettivamente il Direttore di Dipartimento, il Direttore U.O.C., il Dirigente di SSD etc. dell’Amministrazione contraente destinataria secondo la propria autonoma organizzazione aziendale. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.
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❒ Responsabile della Manutenzione: il Responsabile della Manutenzione è colui che, secondo la organizzazione aziendale di ciascuna Amministrazione contraente, è deputato alla gestione delle attività manutentive sulle apparecchiature. Il Responsabile può avvalersi di uno o più delegati.
❒ Incaricato per le prove di accettazione: personale deputato (ad esempio Fisico Medico, Esperto Qualificato II grado) ad effettuare le prove di accettazione in ottemperanza al D. Lgs. 28 maggio 2000
n. 187 e ss.mm.ii.
❒ Rappresentante/i del Fornitore per collaudo: personale deputato a sottoscrivere i verbali di collaudo indicato dall’Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascun collaudo a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
❒ Rappresentante/i del Fornitore per formazione: personale deputato alla formazione indicato dall’Aggiudicatario. Tale personale può essere lo stesso o cambiare per ciascuna attività di formazione a discrezione del Fornitore secondo la propria autonoma organizzazione.
❒ Fabbricante: la persona fisica o giuridica responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell’imballaggio e dell’etichettatura di un dispositivo in vista dell’immissione in commercio a proprio nome, indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa stessa persona o da un terzo per suo conto.
❒ HL7: Health Level Seven
❒ DICOM - Digital Imaging Communication in Medicine: standard che definisce i criteri per la comunicazione, la visualizzazione, l'archiviazione e la stampa di informazioni di tipo biomedico quali ad esempio immagini radiologiche;
Art. 2 - Oggetto
La Convenzione ha ad oggetto la fornitura, in proprietà, di Tomografi Computerizzati, accessori e servizi connessi destinati alle Aziende Sanitarie della Regione Campania,
In particolare, l’oggetto della Convenzione, che verrà stipulata con l’Aggiudicatario della gara, è la
fornitura di:
A. Tomografi Computerizzati in configurazione minima aventi le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico, relativi allegati e requisiti migliorativi, eventualmente offerti in sede di gara, suddivisi nei seguenti lotti:
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1. Lotto 1: Tomografi Computerizzati 64 file;
2. Lotto 2: Tomografi Computerizzati 128 file;
3. Lotto 3: Tomografi Computerizzati 128 file dual energy;
4. Lotto 4: Tomografi Computerizzati per Radioterapia.
B. Servizi connessi alla fornitura delle apparecchiature, inclusi nel prezzo della fornitura, secondo le condizioni di minima stabilite nel presente Capitolato Tecnico:
• consegna e installazione;
• collaudo;
• formazione del personale;
• servizio di garanzia;
• servizio di assistenza e di manutenzione “full risk”;
• ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.);
C. Dispositivi accessori a pagamento, secondo le caratteristiche tecniche minime stabilite nel presente Capitolato Tecnico e i requisiti migliorativi, eventualmente offerti in sede di gara;
D. Servizio opzionale: smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature e dei relativi accessori usati ai fini del successivo ritiro e trattamento dei R.A.E.E. (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche);
E. Servizio opzionale: estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi.
Le apparecchiature comprensive dei relativi accessori e di tutti i dispositivi offerti devono essere nuove di fabbrica e di prima installazione, di ultima generazione presenti sul mercato, rispondere ai requisiti minimi previsti dagli Allegati B1 - “Caratteristiche tecniche minime”, e “pronte all’uso” fino al definitivo posizionamento.
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Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell’offerta, la registrazione del Tomografo Computerizzato offerto nella Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 21 Dicembre 2009, la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute, alle norme relative alla compatibilità elettromagnetica e in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, le apparecchiature fornite dovranno essere conformi:
• alla marcatura CE secondo Xxxxxxxxx 93/42/CEE e s.m.i.;
• alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza stabilite nel D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
• alle vigenti disposizioni in materia di radioprotezione dei Pazienti stabilite nel D. Lgs. 187/2000 e s.m.i.;
• alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 49 del 14 marzo 2014 “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)”;
• alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alle autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.
Tutti i servizi e relative caratteristiche che l’Operatore economico concorrente proporrà nell’Offerta Tecnica, anche se non esplicitamente richiesti, sono da ritenersi inclusi nella fornitura/servizio che l’Operatore economico aggiudicatario dovrà effettuare. In tal caso i relativi costi si intendono già ricompresi nel valore economico complessivo offerto in gara.
Art. 3 - Condizioni di fornitura
L’Aggiudicatario è tenuto ad effettuare la fornitura di tutti i beni e i servizi oggetto dell’appalto secondo le modalità e le condizioni previste nel presente Capitolato Tecnico. Inoltre, il Fornitore si impegna a rispettare tutte le eventuali prescrizioni di accesso, consegna e collaudo in uso presso l’Amministrazione contraente e sarà sua cura ed onere la preventiva verifica.
L’Aggiudicatario si impegna, con oneri compresi nel importo aggiudicato, a:
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• consegnare le apparecchiature e relativi accessori, nuovi di fabbrica e di prima installazione, all’ultima release immessa in commercio alla data dell’ordinativo del modello che intende offrire;
• consegnare, in fase di collaudo, tutte le chiavi hardware e software previste dal sistema e loro eventuale aggiornamento per tutta la durata del contratto fino alla conclusione del servizio di assistenza tecnica ed eventuale attivazione del servizio di estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk;
• fornire, realizzare ed installare i supporti, eventualmente necessari, al funzionamento delle apparecchiature e relativi accessori (rotaie, supporti di sostegno, sistemi pensili, monitor, etc.);
• provvedere ad eventuali allacciamenti alle fonti di alimentazione (es. elettrici, idrici);
• provvedere all’Interfacciamento con i Sistemi RIS PACS in uso presso le singole Amministrazioni contraenti ed ogni altro Sistema indicato dall’Amministrazione contraente, fornendo anche gli eventuali supporti che dovessero rendersi necessari, entro la data di conclusione delle operazioni di installazione;
• osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della convenzione con oneri compresi nell’importo aggiudicato.
La consegna di ciascuna apparecchiatura, completa di relativi accessori, si intende porto franco fino al definitivo posizionamento, installazione e collaudo (“pieno ed autonomo utilizzo”), salvo diversa disposizione contenuta nel Capitolato Tecnico. Il luogo e le modalità di consegna saranno indicate nell’ordinativo preliminare di fornitura. L’eventuale appoggio a magazzino (o altro luogo) in attesa del personale addetto all’installazione e collaudo non esonera il Fornitore da tali obblighi, né configura deposito ai sensi dell’art. 1766 del c.c. Sono a carico del Fornitore altresì tutte le spese derivanti dal trasporto interno (facchinaggio), anche nel caso in cui non fosse possibile l’utilizzo di montacarichi/ascensori esistenti (es. per dimensioni e/o pesi eccessivi), o il normale accesso dei locali (es. passaggio inadeguato per trasporto dei colli) ed ogni altro onere, a titolo meramente semplificativo e non esaustivo, riguardanti l’imballo, la guardiania fino al momento del collaudo, l’imballaggio ed il relativo ritiro e smaltimento, tutte le spese di montaggio, installazione a regola d’arte fino al collaudo positivo dei beni forniti.
Gli imballaggi primari di tutte le apparecchiature, inoltre, devono essere costituiti, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%. Si presume conforme
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l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 “Etichettatura ambientale di tipo I” (ad esempio “Plastica Seconda Vita” ed equivalenti).
Data l’impossibilità di verificare i requisiti della merce all’atto della consegna, la firma per ricevuta della stessa da parte del personale dell’Amministrazione contraente non costituisce attestazione della regolarità della fornitura, ma indica solo che il numero di colli consegnato corrisponde a quello indicato nei documenti di trasporto (D.d.T.). Quindi, fino al momento del collaudo positivo del sistema e relativi accessori, potrà essere contestata al Fornitore la non conformità dei prodotti consegnati rispetto a quelli aggiudicati/ordinati. In tal caso la fornitura si intende non eseguita e pertanto il Fornitore è obbligato a ritirare senza indugio la merce consegnata non conforme e sostituirla con quella conforme.
Art. 4 - Limiti di fornitura
La fornitura dovrà avvenire in coerenza con le informazioni presentate in gara nel campo Elaborato tecnico come da documentazione tecnica richiesta. Il Fornitore si impegna altresì a fornire la propria assistenza e tutta la documentazione necessaria per la realizzazione dei lavori prevedendo anche uno o più sopralluoghi al sito di installazione, a semplice richiesta da parte dell’Amministrazione contraente.
Tutte le opere edili ed impiantistiche necessarie alla predisposizione del locale indicate nell’elaborato tecnico saranno a totale carico dell’Amministrazione contraente.
Sono a carico dell’Operatore economico aggiudicatario la fornitura e posa in opera di:
• quadro elettrico a supporto della fornitura;
• tutti i cavi di collegamento (es. elettrici, dati) che si dovessero rendere necessari per il collegamento di tutte le componenti costituenti il sistema ed offerti in gara ivi compresi eventuali scavi e/o canalizzazioni;
• circuito di raffreddamento/condizionamento a servizio dell’apparecchiatura.
Restano a carico delle singole Amministrazioni contraenti ogni altro eventuale onere, ivi compreso adeguamento della piastra di ripartizione del carico, messa a disposizione delle condutture dell’acqua nell’immediata vicinanza della sala TC, alimentazione del quadro elettrico a supporto della fornitura.
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Art. 5 Servizi connessi
I servizi connessi alla fornitura delle apparecchiature sono inclusi nel prezzo unitario offerto per ciascuna apparecchiatura, essi sono:
• consegna ed installazione;
• collaudo;
• formazione del personale;
• servizio di garanzia per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo della singola apparecchiatura e relativi accessori;
• servizio di assistenza e di manutenzione “full risk” a partire dal collaudo positivo della singola apparecchiatura e relativi accessori per 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di collaudo positivo della singola apparecchiatura e relativi accessori;
• ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).
5.1. Ordinativo preliminare di fornitura (OPF)
L’Ordinativo preliminare di fornitura è il documento con il quale le singole Amministrazioni contraenti prenotano la fornitura dei beni, relativi servizi aggiudicati in gara ed eventuali accessori opzionali a pagamento.
Tale documento costituisce una “prenotazione” dei beni aggiudicati e dovrà contenere almeno le
seguenti informazioni:
• il nome commerciale del Tomografo e relativi accessori;
• il quantitativo della fornitura;
• l’importo complessivo;
• il CIG della procedura ed il relativo CIG derivato;
• il sito dell’installazione;
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• indirizzo mail (o altra modalità) dell’Amministrazione contraente per la comunicazione tra
l’Operatore economico e l’Amministrazione contraente stessa;
• ogni altra informazione ritenuta utile dall’Amministrazione contraente ai fini della gestione
del rapporto contrattuale.
5.1.1 Sopralluogo preliminare
A seguito dell’emissione dell’Ordinativo preliminare di fornitura da parte dell’Amministrazione, il Fornitore entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa e dovrà comunicare all’Amministrazione la data del sopralluogo.
Resta inteso che il sopralluogo dovrà essere eseguito entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordinativo preliminare di fornitura. Qualora il Fornitore entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione di quest’ultima non indichi la relativa data di esecuzione del sopralluogo, il Fornitore sarà tenuto comunque all’esecuzione del sopralluogo entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione della Ordinativo preliminare di fornitura stesso, previo accordo con l’Amministrazione.
Qualora il Fornitore non provveda all’esecuzione del sopralluogo alla data indicata nella conferma, o in alternativa, ove non indicata, entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dell’OPF, il Fornitore sarà tenuto alla corresponsione delle penali di cui all’art11.
Qualora l’Amministrazione contraente non fosse disponibile a far eseguire il sopralluogo alla data indicata, sarà sua cura contattare il Fornitore, concordando e formalizzando una nuova data valida per entrambi, e comunque non superiore ai 30 (trenta) giorni solari dalla ricezione dell’OPF da parte del Fornitore.
L’Aggiudicatario dovrà garantire la disponibilità mensile di sopralluoghi per un numero minimo del 50% del numero di Tomografi di ciascun lotto, arrotondato all’unità superiore, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 11. Se il numero di sopralluoghi previsto in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltirà gli stessi progressivamente seguendo l’ordine cronologico. Nell’ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero di sopralluoghi previsti nel mese, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni, il cui OPF fosse eccedente rispetto al numero stabilito di sopralluoghi totali mensili, la data prevista di sopralluogo.
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Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal sopralluogo, il Fornitore dovrà trasmettere alle singole Amministrazioni contraenti un “progetto di massima” contenente la dichiarazione di presa visione dello stato dei locali, delle fonti di energia, un quadro personalizzato delle opere impiantistiche necessarie, delle potenze necessarie ad alimentare il quadro elettrico, delle condizioni di esercizio (temperatura, umidità), gli elaborati grafici con l’indicazione delle dimensioni di tutta l’apparecchiatura, indicazione delle dimensioni dell’elemento più voluminoso, del fissaggio dell’apparecchiatura, di ogni altra circostanza che possa influire sull’installazione e messa in funzione delle apparecchiature ed un layout della possibile installazione.
L’Amministrazione contraente, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di massima comunicherà il mese in cui potrà essere consegnata l’apparecchiatura, tenendo in considerazione anche il cronoprogramma dei lavori eventualmente necessari.
5.2 Ordinativo di fornitura (ODF)
L’Amministrazione contraente dovrà procedere all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura entro 210 giorni dall’emissione dell’Ordinativo Preliminare di Fornitura, pena la decadenza dell’Ordinativo Preliminare di Fornitura stesso. L’ODF potrà contenere l’indicazione della settimana preferibile per la consegna.
Il Fornitore dovrà accettare, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione, l’Ordine stesso. Qualora il fornitore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione dell’Ordine non invii la conferma d’ordine, l’Ordine di Fornitura si intenderà in ogni caso accettato ed il Fornitore sarà tenuto all’esecuzione.
Le Amministrazioni contraenti dovranno comunicare per iscritto al Fornitore l’avvenuta conclusione dei lavori e indicare le date disponibili per il “sopralluogo di verifica” che dovrà essere svolto comunque entro 10 (dieci) giorni solari dalla comunicazione di conclusione dei lavori, pena l’applicazione delle penali di cui all’art.11. Il Fornitore darà la conferma della data di effettuazione del sopralluogo di verifica. Nel corso del sopralluogo di verifica il Fornitore si accerterà dell’idoneità dei locali a ricevere l’apparecchiatura secondo il progetto di massima, e redigerà, in contraddittorio con tecnici dell’Amministrazione contraente, contestualmente un “verbale di sopralluogo di verifica” con il quale dichiarerà l’idoneità oppure segnalerà le anomalie che le Amministrazioni dovranno risolvere entro tempi ragionevolmente concordati con il Fornitore e comunque non oltre 20 giorni. A conclusione di tale termine, il Fornitore potrà effettuare un ulteriore sopralluogo e stilare il verbale di sopralluogo e verifica.
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A far data dalla sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica, le Amministrazioni contraenti dovranno mettere a disposizione i locali concordando con il Fornitore tempi e modi.
5.3 Consegna ed installazione
La consegna delle apparecchiature e relativi accessori si intende “porto franco” e comprensiva di ogni relativo onere e spesa, compresi quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, posa in opera, asporto dell’imballaggio (l’asporto dell’imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.).
Si precisa che la “consegna al piano” e fino alla definitiva posizione di installazione avviene con oneri compresi nell’importo aggiudicato qualora la distanza tra il piano ed il “fronte strada” (indicato dall’Amministrazione contraente) sia, in linea d’aria, entro 3 Km. Qualora si eccedesse il limite di 3 Km, l’Amministrazione contraente dovrà riconoscere al Fornitore una cifra forfettaria pari a €3.000,00 quale contributo una tantum.
La consegna e l’installazione, presso i locali indicati dall’Amministrazione contrente, delle apparecchiature ordinate e relativi accessori dovranno essere fino al “pronto all’uso”. All’atto della consegna, le apparecchiature dovranno essere aggiornate all’ultima release immessa in commercio del modello offerto alla data dell’ordinativo.
La consegna delle prime 3 (tre) apparecchiature, comprensive dei relativi accessori, ordinate dalle Amministrazioni contraenti dovrà concludersi tassativamente entro 90 (novanta) giorni F.M. – fine mese - dall’Ordinativo di Fornitura, salvo diverso accordo tra le parti. Trascorsi i 90 giorni, dalla quarta apparecchiatura ordinata, il Fornitore deve garantire la consegna minima mensile di almeno 3 (tre) apparecchiature, complete di ogni accessorio, entro e non oltre trenta giorni fine mese (30 gg data ordine F.M.).
Se il numero di consegne previste in calendario dovesse eccedere tale limite, il Fornitore smaltirà le consegne progressivamente seguendo l’ordine cronologico con cui sono stati emessi gli ordinativi di fornitura dalle Amministrazioni contraenti.
A titolo esemplificativo, se nel mese N dovesse arrivare al Fornitore un Ordinativo in data 01/N/2019 dall’Amministrazione contraente_1 per un numero di 3 apparecchiature e
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dall’Amministrazione contraente_2 un Ordinativo in data 15/N/2019 per un numero di 2 apparecchiature, il Fornitore dovrà garantire entro i primi 90 giorni fine mese la consegna di parte dell’Ordinativo di fornitura dell’Amministrazione contraente_1 e contestualmente comunicare all’Amministrazione contraente_1, all’Amministrazione contraente_2 e alla Xx.Xx.Xx. la data prevista di consegna della restante parte dell’Ordinativo dell’Amministrazione contraente_1 che avverrà nel mese N+4 ed ancora l’Ordinativo dell’Amministrazione contraente_2, datato 15/N/2019. Tale metodologia sarà utilizzata per tutti gli Ordinativi di fornitura. Nell’ipotesi in cui venga raggiunto il numero massimo di consegne previste nel mese, il Fornitore dovrà quindi comunicare alle Amministrazioni contraenti, il cui ordinativo fosse eccedente rispetto al numero massimo stabilito di consegne totali mensili, la data prevista di consegna, nonché alla Xx.Xx.Xx.
I documenti di trasporto dovranno fare esplicito riferimento all’ordinativo di fornitura. All’atto della
consegna deve essere posta obbligatoriamente la data di ricezione merce al destinatario su ciascun D.d.T.
L’Amministrazione contraente dovrà rendere disponibili le aree di intervento al Fornitore per
consentire le operazioni di installazione per il tempo strettamente necessario.
Entro 15 (quindici) giorni solari dal termine delle operazioni di consegna, farà fede la data apposta su D.d.T, il Fornitore dovrà concludere le operazioni di installazione, sia delle apparecchiature sia degli eventuali dispositivi accessori. Al termine delle operazioni di installazione il Fornitore trasmetterà all’Amministrazione contraente il “verbale di avvenuta installazione”. Tale verbale dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
• data e numero dell’ordine;
• data e numero dei D.d.T.;
• data di consegna;
• data dell’avvenuta installazione;
• elenco dei beni con relativi S/N dell’apparecchiatura ed i relativi accessori (ivi compresi i dati di targa del tubo radiogeno) ove applicabili;
• elenco dei software installati
al termine del quale potranno iniziare le operazioni di collaudo.
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5.4 Collaudo
Il collaudo delle apparecchiature e relativi accessori dovrà essere effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali ss.mm.ii.
L’incaricato (es. Esperto qualificato, Fisico Medico) di ciascuna Amministrazione contraente dovrà effettuare le prove di accettazione in ottemperanza al D. Lgs. 28 maggio 2000 n. 187 e ss.mm.ii. con il supporto del Fornitore. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibile le risorse necessarie (anche umane) per l’effettuazione le attività previsti dalla normativa vigente in materia e secondo le indicazioni dell’incaricato dell’Amministrazione contraente con oneri compresi nell’importo aggiudicato.
Le operazioni di collaudo dovranno concludersi entro 7 giorni lavorativi dalla data del verbale di avvenuta installazione, salvo diversa disposizione motivata dell’Amministrazione contraente.
L'Amministrazione ha l’obbligo di non utilizzare le apparecchiature consegnate e poste in funzione prima delle operazioni di collaudo concluse con esito positivo, in caso contrario le apparecchiature utilizzate debbono intendersi collaudate con esito positivo.
Alla fine delle operazioni di collaudo dovrà essere redatto il Verbale di collaudo, predisposto dall’Amministrazione contraente e che dovrà contenere almeno la sintesi delle attività svolte e dar conto dei risultati ottenuti, in ordine a:
• verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’ordine di fornitura e quanto installato;
• accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e
dispositivi accessori;
• verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti
dalle norme di legge;
• accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali
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tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test;
• esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari conformemente a quanto
previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che a discrezione dell’Amministrazione possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia;
• corretta integrazione tra le diverse parti costituenti la fornitura;
• corretta integrazione tra il Sistema e ogni altro sistema terzo (ad esempio RIS-PACS);
• effettivo funzionamento del Sistema ed ogni sua componente sulla base dei test effettuati e relativi risultati.
Il Fornitore dovrà altresì effettuare le prove di corretta funzionalità e prove di accettazione con l’ausilio di eventuale propria strumentazione (es. simulatori, strumenti di misura, campioni di misura, fantocci). Tale strumentazione dovrà essere resa disponibile, solo per l’effettuazione di tali prove, a titolo gratuito dal Fornitore poiché i relativi oneri devono intendersi ricompresi nel prezzo di aggiudicazione.
In sede di collaudo, dovrà essere costituito il “Fascicolo Macchina”.
CASO 1: collaudo con esito positivo
Qualora la fornitura superasse le prescritte prove di collaudo (es. funzionali e diagnostiche), questa si intenderà collaudata con esito positivo.
In ogni caso, qualora dovessero emergere, anche successivamente all’esito positivo del collaudo, difformità progettuali, di produzione, di sicurezza rispetto a quanto richiesto in gara, il Fornitore dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla rilevazione della difformità riscontrata.
CASO 2: collaudo con esito negativo
Qualora la fornitura non superasse le prescritte prove di collaudo (es. funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute nelle stesse condizioni e modalità in cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione positiva. La ripetizione delle prove deve concludersi entro 7 (sette) giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti.
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Se entro il suddetto termine le apparecchiature non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature o loro parti e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste nello Schema di Convenzione.
Resta salvo, inoltre, il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo, o successivo, collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno.
5.5 Formazione del personale
In conformità al D.lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., l’Aggiudicatario è tenuto a svolgere l’attività di informazione, formazione ed addestramento presso la sede del destinatario per l’uso sicuro ed appropriato delle apparecchiature. Tale attività dovrà riguardare almeno i seguenti argomenti:
• L’uso dell’apparecchiatura, degli accessori e di ogni altro dispositivo compresi i software in ogni
loro funzione;
• Le tipologie e la frequenza delle verifiche periodiche previste dal Fabbricante;
• Le procedure per la risoluzione degli inconvenienti più frequenti.
Tale formazione, erogata in lingua italiana, dovrà permettere ai destinatari l’utilizzo autonomo delle apparecchiature e relativi componenti preferibilmente già al primo utilizzo clinico.
L’indicazione dell’avvenuta e corretta formazione dovrà essere riportata in un autonomo verbale sottoscritto da entrambi le parti (Amministrazione contraente/Fornitore) da redigere a cura del Fornitore entro 10 giorni a partire dalla data di conclusione dell’attività.
L’Offerta formativa dovrà essere rivolta a tutto il personale coinvolto nell’utilizzo dell’apparecchiatura che sarà individuato dalle singole Amministrazioni contraenti e dovrà prevedere almeno 40 ore di formazione prevedendo anche sessioni di training on the job. Tutti i momenti formativi dovranno essere effettuati presso le strutture delle XX.XX. e ospitare un numero di persone tale da non interrompere lo svolgimento delle attività.
Ciascuna classe sarà formata da un numero massimo di 10 (dieci) unità, salvo diversa disposizione
dell’Amministrazione contraente.
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Sia per la parte in aula che di training on the job, il Fornitore provvederà ad elaborare i verbali ed a produrre il materiale didattico di supporto e della documentazione divulgativa da preparare e da consegnare ai partecipanti nonché il programma delle sessioni pratiche.
Il Programma dei corsi di formazione da svolgere, ossia il calendario e le modalità di espletamento dei corsi proposti in offerta, dovrà essere concordato con le singole Amministrazioni contraenti entro la data dell’avvenuta installazione.
L’attività di formazione si riterrà conclusa positivamente quando tutti gli operatori coinvolti all’utilizzo dell’apparecchiatura saranno resi autonomi,
Il Fornitore dovrà ripetere tale attività formativa per il Personale designato dall’Amministrazione contraente in caso di aggiornamento del sistema (HW e/o SW) e relativi accessori, senza alcun costo per l’Amministrazione contraente.
5.6 Garanzia
Per la componente hardware e relativi accessori offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo con esito positivo.
5.7 Servizio di assistenza e di manutenzione “full risk”
L’assistenza e manutenzione “full-risk” (di seguito denominata “assistenza full-risk”) riguarda ogni attività volta alla riduzione dei rischi connessi all’uso delle tecnologie biomediche, alla diminuzione dei tempi di inutilizzo (Down-Time), alla prevenzione dei guasti ed alla garanzia della qualità delle prestazioni erogate. Il Fornitore dovrà eseguire tali servizi sulle apparecchiature e sui dispositivi accessori per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, a partire dal collaudo positivo delle apparecchiature.
L’assistenza full-risk deve comprendere:
1. Manutenzione preventiva;
2. Manutenzione correttiva;
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3. Fornitura e sostituzione di parti di ricambio e materiali soggetti ad usura;
4. ed ogni altro onere descritto di seguito.
L’Aggiudicatario dovrà fornire tali attività anche da remoto, garantendo un sistema di telediagnosi e teleassistenza. A tal fine, le Amministrazioni contraenti consentiranno il collegamento esterno all’Aggiudicatario.
Le attività saranno espletate dal Fornitore secondo quanto di seguito previsto, salvo cause di forza maggiore non imputabili ad esso. Le periodicità di tali attività non possono essere inferiori a quanto previsto dal Fabbricante nel manuale d’uso e di manutenzione e secondo quanto stabilisce la buona regola d’arte.
Al termine di ogni intervento, è fatto obbligo al Fornitore di redigere un apposito Rapporto di Lavoro (RIT) secondo le norme tecniche e giuridiche vigenti in Italia e nella Comunità Europea.
Laddove, nel corso dell’esercizio, si ravvisassero delle significative variazioni delle condizioni di funzionamento delle apparecchiature tali da far emergere dubbi sulla loro efficacia ed efficienza, l’Amministrazione contraente può richiedere al Fornitore interventi aggiuntivi con frequenze maggiori, anche rispetto a quanto indicato dal Fabbricante. Detti interventi aggiuntivi non devono comportare alcun onere oltre quelli già previsti in gara.
Inoltre, personale all’uopo designato dall’Amministrazione contraente potrà effettuare in ogni momento le verifiche, le misure e le prove che riterrà opportune al fine di accertare il corretto espletamento del servizio di assistenza full-risk, la veridicità dei rapporti e delle relative certificazioni e la rispondenza dell’attività eseguita rispetto alle condizioni contrattuali (normativa in vigore, prescrizioni dei fabbricanti e migliori regole dell’arte), nonché la funzionalità e la sicurezza delle apparecchiature e relativi accessori.
Il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature e relativi accessori come accertato all’atto del collaudo con esito positivo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti o dell’intero sistema, esplicitato dall’utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà alla sostituzione con componenti nuovi ed originali, identici o migliori rispetto alla fornitura originale, salvo diversa disposizione del presente Capitolato.
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5.7.1 Manutenzione preventiva
La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d’uso forniti in dotazione, pertanto le attività preventive devono svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e nel manuale di servizio (di manutenzione), obbligatori ai sensi delle direttive CE e delle norme tecniche applicabili.
Le date previste per gli interventi di verifica periodiche devono essere rispettate secondo la tolleranza massima della periodicità di ripetizione degli interventi indicata nella Tabella 1 (Margine temporale per l’esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali e verifiche di sicurezza elettrica). Non potranno essere svolti interventi con scostamenti maggiori se non preventivamente concordati con il Responsabile della Manutenzione e/o il Responsabile della Tecnologia secondo l’autonoma organizzazione dell’Amministrazione contraente e giustificati da specifiche esigenze tecniche e/o cliniche e/o aziendali.
Periodicità degli interventi di manutenzione preventiva e verifiche di sicurezza elettriche | Margine temporale per la esecuzione delle prove rispetto al calendario previsto |
Trimestrale, Quadrimestrale, Semestrale | ± 15 giorni |
Annuale e Biennale | ± 30 giorni |
Tabella 1 - Margine temporale per l'esecuzione degli interventi di manutenzione preventiva, controlli funzionali, verifiche di sicurezza elettrica.
Ai fini della determinazione del periodo di tolleranza, l’Amministrazione contraente dovrà tener conto dei periodi nei quali l’apparecchiatura e relativi accessori non è stata resa disponibile al personale tecnico del Fornitore da parte dell’Amministrazione contraente.
La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche ed i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei fabbricanti; si intendono anche comprese le verifiche di rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari ove applicabili, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque
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almeno una volta all’anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi accessori, tarature e controlli di qualità di funzionamento.
Entro 2 (due) mesi dalla data del collaudo definitivo, l’Aggiudicatario dovrà redigere e trasmettere il primo Calendario degli interventi delle verifiche periodiche concordato con l’Amministrazione contraente. Questo deve comprendere almeno le seguenti informazioni:
• Data in cui è previsto l’intervento;
• Tempo di inutilizzo dell’apparecchiatura e relativi accessori necessario per effettuare l’attività di verifica;
• Dettaglio delle attività previste (check-list utilizzate, risorse, strumenti).
I Calendari successivi al primo, dovranno comunque essere elaborati e consegnati entro e non oltre il 30 agosto dell’anno precedente rispetto all’anno di riferimento del piano stesso, salvo diversa disposizione da parte dell'Amministrazione contraente.
5.7.2 Manutenzione correttiva
Per manutenzione correttiva si intendono tutte quelle procedure atte ad:
• accertare la presenza di guasto o di malfunzionamento dell’apparecchiatura;
• individuarne la causa;
• adottare tutte le misure, eseguire tutti gli interventi e provvedere a tutte le forniture necessarie per garantire il ripristino delle normali condizioni di funzionamento;
• eseguire, in ogni caso, una verifica finale della funzionalità e sicurezza, anche elettrica,
dell’apparecchiatura.
Il servizio di manutenzione correttiva deve svolgersi nel rispetto delle indicazioni contenute nel manuale d’uso e/o nel manuale di servizio e deve tener conto del livello di criticità associato alle apparecchiature e relativi accessori.
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Gli interventi di manutenzione correttiva inclusi nel presente servizio sono da intendersi in numero illimitato.
Tutti i costi diretti ed indiretti riconducibili ad un intervento di manutenzione correttiva (es. manodopera, trasferta, ricambi, materiale soggetto ad usura) sono a totale carico del Fornitore.
Gli interventi possono essere richiesti con una delle seguenti modalità:
• customer care (centro di ricezione e gestione delle richieste di assistenza e manutenzione con numero telefonico e di fax dedicati);
• via e-mail;
• qualunque altra modalità concordata tra le parti (Amministrazione contraente/Fornitore).
Sono inclusi nel prezzo di aggiudicazione anche gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità dei beni. Pertanto, il Fornitore è tenuto ad effettuare tutti gli interventi di eliminazione delle cause di non conformità riconducibili a guasto delle apparecchiature e relativi accessori (quali ad esempio danneggiamento degli isolamenti e delle protezioni).
Sono esclusi dall’appalto gli interventi dovuti a dimostrata imperizia d’uso delle apparecchiature da parte del personale preposto. Tale condizione sarà riconosciuta solo se il Fornitore ne dia evidenza all’atto dell’intervento, riportando dettagliatamente sul RIT le motivazioni a supporto. Il rapporto deve essere controfirmato per conferma ed accettazione dal Responsabile della Tecnologia e/o Manutenzione.
5.7.3 Pezzi di ricambio e materiali soggetti ad usura
Per pezzi di ricambio si intende, secondo la norma UNI 10147, “la parte elementare nuova o ripristinata, che può sostituire una corrispondente usurata o guasta e che permette di riportare una Tecnologia Biomedica nelle condizioni stabilite”.
Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio durante la vigenza dell’appalto.
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Il materiale soggetto ad usura è un “materiale la cui vita media è significativamente diversa dalla vita media dell’apparecchio, potendo variare in funzione dell’utilizzo della Tecnologia Biomedica e delle relative modalità” (definizione contenuta nella “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009).
Il Fornitore deve provvedere alla fornitura dei pezzi di ricambio e degli accessori necessari in modo da
garantire il continuo, corretto e sicuro funzionamento delle apparecchiature oggetto dell’appalto.
I pezzi di ricambio e gli accessori impiegati devono essere nuovi (ad esclusione del tubo che può essere del tipo “manufactoring”), originali, nel pieno rispetto delle Direttive CE applicabili. Il Fornitore rimane comunque l’unico responsabile degli eventuali danni causati dall’impiego di componenti non adeguati. I costi per i pezzi di ricambio e accessori sono a carico del Fornitore e compresi nel servizio di assistenza e manutenzione “full-risk”.
In caso di non reperibilità dei pezzi di ricambio per cause di forza maggiore, il Fornitore deve documentare al Responsabile della Manutenzione l’impossibilità di procedere al ripristino delle funzionalità delle apparecchiature.
Il Fornitore deve documentare nel Rapporto di Lavoro tutti i materiali impiegati nell’espletamento delle attività connesse con il presente appalto.
Nel rispetto delle norme di legge e con oneri a proprio carico, in quanto compresi nel prezzo di aggiudicazione, il Fornitore deve provvedere allo smaltimento delle parti di ricambio sostituite nell’ambito delle attività previste dall’appalto. L’eventuale uso di materiali di qualunque tipo, contenenti sostanze chimiche (vernici, pitture, prodotti di pulizia, ecc.), deve risultare limitato allo stretto necessario e comunque devono essere utilizzate sostanze con preparati a tossicità nulla o la più bassa possibile.
5.7.4 Risoluzione dei guasti
Si definisce:
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• tempo d’intervento, o tempo di attivazione dell’intervento, secondo la norma UNI 10144, è “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale s’inizia l’intervento di manutenzione. È’ la somma del ritardo logistico e del ritardo amministrativo”.
Il momento in cui il guasto è individuato, nel presente contesto, coincide con il momento in cui è inoltrata la richiesta di intervento tecnico al Fornitore secondo le modalità definite nel paragrafo “Manutenzione correttiva”.
• ritardo logistico, secondo la norma la UNI 9910, è il “tempo accumulato durante il quale un’azione di manutenzione non può essere eseguita per la necessità di acquisire le risorse di manutenzione, escludendo qualsiasi ritardo amministrativo”.
• ritardo amministrativo, secondo la UNI 9910, è il “tempo accumulato durante il quale un’azione di manutenzione correttiva su un’entità in avaria non è eseguibile a causa di ragioni amministrative”.
• tempo di risoluzione guasto (secondo la “Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchiature elettromedicali” N. 9 di aprile 2009) è “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è notificato alla Ditta manutentrice ed il momento in cui il guasto è risolto, ossia si verifica il ripristino della corretta, completa e sicura funzionalità dell’attrezzatura”.
• DT (Down Time) ossia Tempo di fermo macchina: è il tempo in cui l’apparecchiatura è ferma per
guasto o manutenzione periodica.
Il Fornitore deve intervenire, anche eventualmente mediante teleassistenza/telediagnosi, nel più breve tempo possibile ed in ogni caso il ripristino delle funzionalità dovrà avvenire:
Anomalia bloccante: L’anomalia non consente all’utente l’utilizzo dell’apparecchiatura e/o relativo accessorio in quanto non consente di completare l’operazione voluta o di ottenere il risultato richiesto o di ottenere le prestazioni attese | 24 (ventiquattro) ore solari dalla richiesta di intervento, se non necessitano pezzi di ricambio |
24 (ventiquattro) ore lavorative dalla richiesta di intervento, se necessitano pezzi di ricambio ad esclusione del tubo radiogeno |
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e non esistono soluzioni alternative per ovviare al problema | 40 (quaranta) ore lavorative dalla richiesta di intervento, se necessitano della sostituzione del tubo radiogeno |
Anomalia non bloccante: L’anomalia non consente all’utente l’utilizzo dell’apparecchiatura e/o relativo accessorio pienamente in quanto non consente di completare l’operazione o di ottenere il risultato richiesto o di ottenere le prestazioni attese, ma esistono soluzioni alternative per ovviare temporaneamente al problema con la medesima apparecchiatura e/o relativo accessorio | 40 (quaranta) ore lavorative dalla richiesta di intervento |
Anomalia minore: L’anomalia non ha effetti sulla correttezza dei risultati attesi (es. malfunzionamento delle fasce di contenimento) | 48 (quarantotto) ore lavorative dalla richiesta di intervento |
Si precisa che si intende come giorno lavorativo ogni giorno settimanale ad eccezione della domenica
ed i festivi, inoltre tutte le settimane dell’anno sono da intendersi lavorative.
Il numero massimo annuo di giorni di fermo macchina (DT) per ciascuna apparecchiatura e relativi accessori è stabilito in 15 (quindici) giorni lavorativi in cui sono computati anche tutti gli interventi di verifiche periodiche. Si precisa che si intende come giorno lavorativo ogni giorno settimanale ad eccezione della domenica ed i festivi, inoltre tutte le settimane dell’anno sono da intendersi lavorative.
5.7.5 Rapporto di lavoro (RIT)
In base alla norma UNI 10147, il Rapporto di Lavoro è la “descrizione dell’intervento di manutenzione svolto e delle condizioni in cui è trovata la Tecnologia Biomedica oggetto di manutenzione”.
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Ogni singolo intervento tecnico effettuato deve essere comprovato e documentato mediante l’emissione di un Rapporto di Lavoro, o anche detto Rapporto d’Intervento Tecnico (RIT). Tale Rapporto deve essere datato e firmato dal Tecnico che effettua l’intervento e dal Responsabile della Tecnologia.
Non sono ammessi Rapporti di Lavoro cumulativi.
Il Rapporto di Xxxxxx deve contenere le informazioni di minima di seguito indicate:
• Identificazione anagrafica dell’Apparecchiatura:
o N. Inventario economale e/o ingegneria clinica (ove presente)
o Descrizione dell’apparecchiatura (modello, numero di serie, marca)
o Codifica (CND e/o CIVAB e/o altra codifica) ove applicabile
o Ubicazione
• Data ed ora di inizio dell’intervento;
• Tipologia d’intervento;
• Numero e data della richiesta di intervento (nel caso di manutenzione correttiva);
• Periodicità dell’intervento svolto (nel caso di manutenzione preventiva);
• Descrizione dell’intervento con indicazione delle principali operazioni svolte;
• Ore di lavoro e luogo di esecuzione dell’intervento per ciascun tecnico coinvolto;
• Materiali di ricambio sostituiti;
• Materiali di consumo e soggetti ad usura sostituiti;
• Data ed ora di fine intervento;
• Nominativo dei tecnici che hanno effettuato l’intervento;
• I riferimenti normativi applicabili;
• Esito delle prove (favorevole e non favorevole).
5.8 Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)
Il servizio di ritiro dei rifiuti di apparecchiature e relativi accessori dovrà essere prestato gratuitamente dal Fornitore, qualora espressamente richiesto dall’Amministrazione contraente, nell’Ordine di Fornitura
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indicando la data presunta di ritiro, garantendo al Fornitore un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi per le operazioni previste.
Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate.
Il Fornitore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., per quanto non abrogato, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), recante l’istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e del D. Lgs. 205/2010 e s.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65, nonché del D.Lgs. 49/2014 recante “Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)”. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, il Fornitore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008 e s.m.i..
Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico del Fornitore per il corretto espletamento delle relative attività, l’Amministrazione è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza del Fornitore alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alla stessa spettanti ai sensi della normativa in argomento.
Art- 6 - Dispositivi accessori a pagamento
I dispositivi accessori a pagamento sono diversificati ed elencati per ciascun lotto nell’allegato
B1_Caratteristiche tecniche minime.
Ciascuna Amministrazione contraente potrà ordinare accessori opzionali obbligatori, in rapporto 1:1 (n. 1 TC : n. 1 tipologia di accessorio), fino al raggiungimento del 10% dell’importo complessivo dell’ordinativo di fornitura per singolo lotto.
Art- 7 - Servizio opzionale: smontaggio non conservativo e trasporto al piano terra delle apparecchiature
L’Amministrazione contraente può richiedere, nell’Ordinativo di fornitura, il servizio opzionale di smontaggio e trasporto al piano terra dell’apparecchiatura usata (da intendersi riferito al singolo TC
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equivalente per peso e caratteristiche, compresi gli eventuali dispositivi accessori) ai fini del ritiro e del trattamento delle apparecchiature quale rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.).
Qualora l’Amministrazione contraente richieda il servizio, la stessa si impegna a corrispondere la somma di € 1.000,00 (mille/00 euro) per ciascun sistema (apparecchiatura e relativi accessori) da smaltire. Il prezzo è determinato in misura fissa per tutta la durata della Convenzione.
Il Fornitore dovrà provvedere alle suddette operazioni presso il sito indicato dall’Amministrazione contraente fornendo tutto quanto occorre per lo svolgimento delle stesse. I tempi per le suddette non potranno superare i 5 giorni solari a decorrere dalla messa a disposizione delle apparecchiature e relativi accessori da smaltire, salvo diversa disposizione da parte dell’Amministrazione Contraente. L’Amministrazione contraente indicherà, con un preavviso minimo di 10 giorni solari, la data in cui sarà possibile dare inizio alle operazioni di smontaggio e dalla quale peraltro decorreranno i 5 giorni solari.
Art- 8 - Servizio opzionale: estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 48 mesi
L’Amministrazione contraente ha la facoltà di richiedere l’estensione del servizio di assistenza e
manutenzione per ulteriori 48 mesi successivi ai primi 24 mesi, potendo scegliere tra le due opzioni:
1. Assistenza e manutenzione full-risk con tubo radiogeno incluso;
2. Assistenza e manutenzione full-risk senza tubo radiogeno incluso.
8.1 Assistenza e manutenzione full-risk con tubo radiogeno incluso
L’estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk con tubo radiogeno incluso prevede l’assistenza e la manutenzione full-risk comprensiva di tutti i pezzi di ricambio ivi compreso il tubo radiogeno. La sostituzione del tubo dovrà avvenire, in caso di guasto/deterioramento/perdita di funzionalità, in numero illimitato. In ogni caso, qualora entro il 6 anno dal collaudo positivo, non sia stata effettuata alcuna sostituzione del tubo, il Fornitore dovrà provvederne alla sostituzione, indipendentemente dal grado di usura, salvo diversa disposizione da parte dell’Amministrazione contraente.
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Il tubo radiogeno da fornire in sostituzione dovrà avere equivalenti caratteristiche tecniche, o superiori, del tubo da sostituire e potrà essere nuovo o del tipo “manufactoring” purché abbia una vita media garantita di utilizzo pari ad almeno 80% del tubo nuovo.
L’estensione può essere attivata entro i primi 24 mesi inclusi nella fornitura ad un costo percentuale pari al 10% del prezzo complessivo della singola apparecchiatura e relativi accessori corrispondente all’ordinativo di fornitura emesso delle singole Amministrazioni contraenti, salvo offerta migliorativa presentata in gara.
Il prezzo del servizio per ulteriori 48 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata della Convenzione ed è espresso in termini percentuali. Più precisamente, il prezzo è dato applicando la suddetta percentuale (10%) sul prezzo unitario offerto, IVA esclusa, per l’apparecchiatura e relativi accessori eventualmente acquisiti, salvo offerta migliorativa presentata in gara.
L’importo così ottenuto è il costo per il servizio di assistenza e manutenzione full-risk per 12 mesi.
Tale importo annuale va moltiplicato per 4 per aversi l’importo complessivo per il servizio per 48 mesi.
In caso di dismissione del bene, l’Amministrazione contraente è tenuta a pagare esclusivamente il canone relativo al periodo di effettivo utilizzo, ossia fino alla data di comunicazione al Fornitore di avvenuta dismissione dell’Apparecchiatura e relativi accessori.
Nel caso di richiesta di attivazione del servizio, oltre alla seduta di formazione del personale prevista per la prima installazione dell’apparecchiatura, il Fornitore dovrà garantire, per i successivi 48 mesi, una seduta di formazione del personale con cadenza annuale per un totale almeno di 4 sedute. La formazione dovrà prevedere oltre alle tematiche riportate nell’art. 5.5 del presente Capitolato anche le istruzioni in caso di aggiornamenti software/hardware.
8.2 Estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk senza tubo radiogeno incluso
L’estensione del servizio di assistenza e manutenzione full-risk senza tubo incluso prevede l’assistenza e la manutenzione full-risk comprensiva dei pezzi di ricambio ad esclusione della sola fornitura del tubo radiogeno ma con manodopera compresa. Qualora tale componente necessitasse di sostituzione, durante la vigenza contrattuale, i costi di approvvigionamento del tubo radiogeno saranno a totale carico delle Amministrazioni contraenti, mentre il montaggio e le relative prove saranno a carico dell’Aggiudicatario.
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L’estensione può essere attivata entro i primi 24 mesi inclusi nella fornitura (a far data dal primo utilizzo clinico) ad un costo percentuale pari al 5% del prezzo complessivo della singola apparecchiatura e relativi accessori corrispondente all’ordinativo di fornitura emesso delle singole Amministrazioni contraenti, salvo offerta migliorativa presentata in gara.
Il prezzo del servizio per ulteriori 48 mesi è determinato in misura fissa per tutta la durata della Convenzione ed è espresso in termini percentuali. Più precisamente, il prezzo è dato applicando la suddetta percentuale (5%) sul prezzo unitario offerto, IVA esclusa, per l’apparecchiatura e relativi accessori eventualmente acquisiti, salvo offerta migliorativa presentata in gara.
L’importo così ottenuto è il costo per il servizio di assistenza e manutenzione full-risk per 12 mesi.
Tale importo annuale va moltiplicato per 4 per aversi l’importo complessivo per il servizio per 48 mesi.
In caso di dismissione del bene, l’Amministrazione contraente è tenuta a pagare esclusivamente il canone relativo al periodo di effettivo utilizzo, ossia fino alla data di comunicazione al Fornitore di avvenuta dismissione dell’Apparecchiatura e relativi accessori.
Nel caso di richiesta di attivazione del servizio, oltre alla seduta di formazione del personale prevista per la prima installazione dell’apparecchiatura, il Fornitore dovrà garantire, per i successivi 48 mesi, una seduta di formazione del personale con cadenza annuale per un totale almeno di 4 sedute. La formazione dovrà prevedere oltre alle tematiche riportate nell’art. 5.5 del presente Capitolato anche le istruzioni in caso di aggiornamenti software/hardware.
Art. 9 – Aggiornamento tecnologico
Nel corso dell’intera vigenza contrattuale, il Fornitore dovrà fornire aggiornamenti software relativamente alle release successive rilasciati dal fabbricante ed applicabili al sistema presentato in offerta, al fine di garantire/elevare il livello qualitativo delle apparecchiature. Qualora, per tali aggiornamenti si rendessero necessari anche componenti hardware, le stesse dovranno essere fornite ed installate a titolo gratuito.
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Art. 10 – Monitoraggio
L’Aggiudicatario, si impegna a trasmettere alla Xx.Xx.Xx. un Report semestrale contenente informazioni utili per il monitoraggio della fornitura, con particolare riguardo alle informazioni inerenti la consegna, l’installazione e collaudo.
In ogni caso, il Fornitore si impegna a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni contraenti ed alla Xx.Xx.Xx., ciascuno per le proprie competenze, di monitorare la conformità dei termini di fornitura previsti nel presente Capitolato Tecnico.
I dati da inviare dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al periodo di pertinenza dei dati (ovvero i dati relativi al semestre N dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 20 del mese successivo al semestre N). Se non esistono dati relativi al semestre N da inviare, il Fornitore dovrà comunicare a Xx.Xx.Xx. tale assenza di dati.
Art. 11 - Livelli di servizio e penali
Qualora il Fornitore venga meno agli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei successivi Contratti di fornitura e ciò comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato.
L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, dettagliando gli eventi e documentando i danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giustificare l’inadempienza, a giudizio della medesima Amministrazione, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e relativi allegati e nel Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui alla Convenzione e relativi allegati e ai Contratti con quanto dovuto al
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Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore.
Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
pari a 0.5‰ (zero | |||
virgola cinque per | |||
Sopralluoghi: entro i | mille) dell’ammontare | ||
Sopralluogo | termini previsti all’art. | - | netto dell’importo |
5.1.1 | contrattuale, salvo | ||
l’eventuale maggior | |||
danno | |||
Consegne minime mensili (art. 5.3) | Consegna minima garantita: n. 3 Tomografi entro 90 giorni fine mese dal primo Ordinativo | - | pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, salvo l’eventuale maggior danno |
Consegne minime mensili (art. 5.3) | Consegna minima garantita: n. 3 Tomografi entro 30 giorni fine mese successivi ai primi 90 giorni | Oltre i termini previsti dall’articolo 5.3 e fino a 15° gg solare di ritardo | pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, con ritardo fino a 15 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
pari a 1‰ (un per | |||
mille) dell’ammontare | |||
A partire da 16° gg solare di ritardo | netto dell'importo contrattuale, a partire dal 16° giorno, salvo | ||
l’eventuale maggior | |||
danno | |||
Installazione (art. 5.3) | Installazione: entro i termini previsti dall’art. 5.3 | Oltre i termini previsti dall’articolo 5.3 e fino a 5° gg solare di ritardo | pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, con ritardo fino a 5 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno |
A partire da 6° gg solare di ritardo | pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, a partire dal 6° giorno, salvo l’eventuale maggior danno |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
Collaudo (art. 5.4) | Collaudo: entro i termini previsti dall’art. 5.4 | Oltre i termini previsti dall’articolo 5.4 e fino a 5° gg solare di ritardo | pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, con ritardo fino a 5 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno |
A partire da 6° gg solare di ritardo | pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, a partire dal 6° giorno, salvo l’eventuale maggior danno | ||
Formazione del personale (art. 5.5) | Formazione del personale: entro i termini previsti dall’art. 5.5 | Difformità, consistente nel mancato o inesatto svolgimento dei corsi di formazione rispetto al Programma dei corsi definito con ciascuna Amministrazione contraente rispetto ai corsi di formazione | pari a 0.5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ciascun corso, salvo l’eventuale maggior danno |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
dovuti per numero e/o tipologia | |||
Servizio di garanzia ed assistenza (art. 5.7) | Mancata o parziale attività: entro i termini indicati nell’art. 5.7 | - | pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ciascun inadempimento, salvo l’eventuale maggior danno |
Mancata risoluzione di anomalia bloccante entro i termini indicati nell’art. 5.7.4 | Ogni 2 ore di ritardo | pari a 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 2 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
Mancata risoluzione di anomalia non bloccante entro i termini indicati nell’art. 5.7.4 | Ogni 8 ore di ritardo | pari a 0,05‰ (zero virgola zero cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 8 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno | |
Mancata risoluzione di anomalia minore entro i termini indicati nell’art. 5.7.4 | Ogni 24 ore di ritardo | pari a 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale per ogni 24 ore di ritardo, salvo l’eventuale maggior danno |
Tabella 1 – Penali di competenza delle Amministrazioni contraenti
Per le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione della presente procedura e questo comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una penale definita dalle Amministrazioni contraenti in proporzione del danno/disserviziocosì determinato:
- €500,00 lieve disservizio;
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- -€1.000,00 grave disservizio.
Di seguito si riportano le penali di competenza Xx.Xx.Xx. per le prestazioni riguardanti la fornitura:
DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
Monitoraggio (art. 10) | Attività di reportistica: entro il 20 del semestre successivo a quello di pertinenza | Fino a 30° gg solare | pari a 0,01‰ (zero virgola zero uno per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo fino a 30 gg, salvo l’eventuale maggior danno |
A partire da 31° gg solare | pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) sull'importo netto contrattuale per ogni giorno solare di ritardo, a partire dal 31° giorno, salvo l’eventuale maggior danno | ||
- | € 50,00 | ||
Obbligazioni Specifiche del Fornitore (art. 7, lett. a) dello Schema di Convenzione) | per ogni giorno di ritardo nell’invio della comunicazione | ||
inerente la |
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DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO | VALORE STANDARD | SOGLIA | DETERMINAZIONE DELLA PENALE |
modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016, oltre il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrat ivo |
Tabella 2 – Penali di competenza Xx.Xx.Xx.
Le succitate penali saranno applicate da Xx.Xx.Xx. trattenendo il relativo importo dalla cauzione definitiva, con obbligo di reintegro della stessa a carico dell’Aggiudicatario.
Art. 12 - Forza maggiore
Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto dipenda da cause di forza maggiore. Con l’espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a conflitti sindacali, incidenti, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
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Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.
La parte che non ha potuto adempiere, per causa di forza maggiore, ha diritto ad una proroga dei termini in misura pari alla durata dell'evento impeditivo. Tuttavia, qualora la causa di forza maggiore duri più di 60 giorni continuativamente, ciascuna parte, con un preavviso di 30 giorni, avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Allegati
B1.1 - Caratteristiche minime lotto 1 B1.2 - Caratteristiche minime lotto 2 B1.3 - Caratteristiche minime lotto 3 B1.4 - Caratteristiche minime lotto 4 B1.5 - Caratteristiche minime lotto 5
Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
Verifica effettuata in data 2021-03-29 10:44:21 (UTC)
File verificato: \\FILESERVER\share\Direzione Affari legali e societari\LIVIA\CONVENZIONE TOMOGRAFIM COMPUTERIZZATI\PHILIPS SPA_lotto 2\convenzione PHILIPS SPA_lotto 2.pdf (4).p7m
Esito verifica: Verifica completata con successo
Dati di dettaglio della verifica effettuata
Firmatario 1: SECLI XXXXXXX
Firma verificata: OK (Validated at: 29/03/2021 10:44:19)
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/03/2021 09:30:00
Dati del certificato del firmatario SECLI XXXXXXX:
Nome, Cognome: XXXXX XXXXXXX
Numero identificativo:
202071166228769
Data di scadenza: 28/09/2023 00:00:00
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Note di utilizzo del certificato:
InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato,
IT, 07945211006,
xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx OID 1.3.76.36.1.1.32
OID 1.3.76.24.1.1.2
OID 0.4.0.194112.1.2
OID 1.3.76.16.6
Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Firmatario 2: XXXXXXX XXXXX
Firma verificata: OK (Validated at: 29/03/2021 10:44:19)
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/03/2021 10:44:43
Dati del certificato del firmatario XXXXXXX XXXXX:
Nome, CognomeD: ike GoFSEiRgRnA-REAsMitAoUvReOrifica firma digitale
Numero identificativo:
SIG0000004227498
Data di scadenza: 03/03/2024 00:00:00
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Note di utilizzo del certificato:
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Qualified Trust Service Provider, VATIT-02313821007,
IT,
xxxxx://xx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx/xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx.xxxx OID 0.4.0.194112.1.2
OID 1.3.76.14.1.1.30
OID 1.3.76.16.6
Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Fine rapporto di verifica
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InfoCert S.p.A. (xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xx/) 2020 | P.IVA 07945211006