Indennità di cassa. Ai lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- sto, una indennità mensile nella misura di euro 25,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplina.
Indennità di cassa. Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base tabellare conglobata.
Indennità di cassa. Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con relativa responsabilità, è riconosciuta un'indennità mensile nella misura di E 20,66. Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre purché, in questo caso, non si tratti di mansione occasionale ma continuativa. L'indennità non frazionabile nella misura mensile è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese. L'impiegato normalmente addetto a funzioni di portavalori di somme di denaro in contanti, deve essere coperto da apposita garanzia assicurativa.
Indennità di cassa. Oltre alla normale retribuzione, al "cassiere" verrà corrisposta una indennità mensile di cassa nella misura del 10% del minimo retributivo tabellare nazionale.
Indennità di cassa. Il lavoratore, che normalmente maneggia denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori, ha diritto ad un’indennità rapportata al volume di denaro trattato mediamente secondo i seguenti criteri: − indennità di tipo A, pari a £. 1.000/giorno (euro 0,51) effettivamente lavorato fino a circa £ 25.000.000 (euro 12911,42) di denaro trattato per mese; − indennità di tipo B, pari a £. 1.500/giorno (euro 0,77) effettivamente lavorato oltre l’ammontare di £ 25.000.000 (euro 12911,42) di denaro trattato per mese. Tale indennità è corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualsiasi titolo.
Indennità di cassa. Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5%(cinque per cento) della paga-base.
Indennità di cassa. Art. 144 Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, che comporti l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% della Paga Base Nazionale Mensile, eventualmente pro-quota.
Indennità di cassa. Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio valute - quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze - compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro" nella misura del cinque per cento della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive qualifiche.
Indennità di cassa. 1. Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 5 % del minimo tabellare mensile.
2. Questa indennità non sarà corrisposta al personale di cui trattasi nel solo caso in cui l'azienda lo abbia preventivamente esonerato per iscritto da ogni responsabilità per le eventuali mancanze nella resa dei conti.
3. Tale indennità non concorre al computo del T.F.R., nonché della tredicesima e quattordicesima mensilità e degli altri istituti contrattuali.
Indennità di cassa. 1. In relazione alle attuali modalità di svolgimento del servizio di cassa, ai dipendenti impiegati come cassieri, va corrisposta l’indennità contrattuale di rischio cassa, correlata al periodo di adibizione, nelle misure di seguito indicate: Oltre 8 giorni nel mese: l’intera indennità di rischio mensile Da 3 a 8 giorni nel mese: il 50% dell'indennità di rischio mensile Per un periodo minore: quanto previsto al 4° comma dell’art. 49 CCNL 27/09/2005.