Indennità di cassa Clausole campione

Indennità di cassa. Ai lavoratori cui è affidata la mansione di cassiere, con responsabilità del movimento di cassa e relativo rischio, è riconosciuta, per tale rischio contabile-amministrativo e per il maggior impegno professionale richie- sto, una indennità mensile nella misura di euro 25,00. Detta indennità compete sia ai lavoratori che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre mansione purché, in questo ultimo caso, non si tratti di mansione oc- casionale ma di carattere continuativo nel corso del rapporto di lavoro. L’indennità è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese, e, in deroga agli articoli 48 comma 4, e 60 comma 5, la sua misura mensile non è frazionabile. Nei casi in cui la contrattazione preesistente non preveda l’indennità di cui al presente articolo, è demandato alla contrattazione di 2° livello la relativa disciplina.
Indennità di cassa. Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base tabellare conglobata.
Indennità di cassa. Agli impiegati cui è affidata la mansione di cassiere, con relativa responsabilità, è riconosciuta un'indennità mensile nella misura di E 20,66. Detta indennità compete sia agli impiegati che svolgono tale mansione in via esclusiva, sia a coloro che la svolgono congiuntamente ad altre purché, in questo caso, non si tratti di mansione occasionale ma continuativa. L'indennità non frazionabile nella misura mensile è corrisposta per 12 mensilità, salvo casi di assenza per periodi superiori al mese. L'impiegato normalmente addetto a funzioni di portavalori di somme di denaro in contanti, deve essere coperto da apposita garanzia assicurativa.
Indennità di cassa. Oltre alla normale retribuzione, al "cassiere" verrà corrisposta una indennità mensile di cassa nella misura del 10% del minimo retributivo tabellare nazionale.
Indennità di cassa. Il lavoratore, che normalmente maneggia denaro contante e/o assegni corresponsabilità e oneri per errori, ha diritto ad un’indennità rapportata al volume di denaro trattato mediamente secondo i seguenti criteri: – indennità di tipo A, pari a euro 0,56/giorno effettivamente lavorato fino a euro 12911,42 di denaro trattato per mese; – indennità di tipo B, pari a euro 0,84/giorno effettivamente lavorato oltre l'ammontare euro 12911,42 di denaro trattato per mese. Tale indennità è corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualsiasi titolo.
Indennità di cassa. Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5%(cinque per cento) della paga-base.
Indennità di cassa. Art. 204 Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, che comporti l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’indennità mensile di cassa e di maneggio di denaro pari a 70,00 € lordi.
Indennità di cassa. Art. 187 Al personale adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità e per almeno 15 giorni solari nel mese, qualora abbia obbligo di quadratura dei conti e completa responsabilità per errori, che comporti l’obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete, per tutto il tempo dell’incarico e della responsabilità, un’indennità mensile di cassa e di maneggio di denaro pari a 70,00 € lordi. Periodo di prova Art.113 L’assunzione del Lavoratore con previsione del Periodo o “Patto” di Prova deve risultare da atto scritto, in assenza del quale il Xxxxxxxxxx s’intenderà sin dall’inizio assunto a tempo indeterminato. Non sono ammesse né la protrazione, né il rinnovo del Patto di Prova, salvo quanto di seguito previsto. A. Sospensione del Patto di Prova Nel caso in cui nel corso del Patto di Prova intervenga malattia, infortunio, congedo matrimoniale o astensione per maternità/paternità, con prognosi o durata prevista superiore a 7 (sette) giorni di calendario, il Lavoratore sarà ammesso a completare i giorni previsti dal Patto solo previo assenso scritto dell’Azienda, purché sia in grado di riprendere il servizio entro il termine complessivo corrispondente al 50% (cinquanta percento) della durata del Patto di Prova, di cui alla colonna 2 della successiva Tabella. Nel caso che precede, le Parti concordano di considerare neutro il periodo conseguente alla sospensione di cui sopra, potendo così superare, per effetto della sola interruzione, la durata massima complessiva di calendario prevista dalla Legge e dal presente CCNL. Durata del Periodo di Prova e dei preavvisi di recesso (vedi seguente punto B) Livello Periodo di prova previsto * Recesso azienda (vedi punto B2.) * Preavviso del Lavoratore (vedi punto B3.) * Quadro, A e B1 6 mesi 3 mesi 4 settimane B2 e Op. Vendita di 1a Cat. 4 mesi 2 mesi 3 settimane B3 e Op. Vendita di 2a Cat. 3 mesi 1,5 mesi 2 settimane C e Op. Vendita di 3a Cat. 2 mesi 1 mese 2 settimane D1, D2 e E 1 mese 15 giorni 1 settimana
Indennità di cassa. 1. Ai lavoratori che hanno normalmente maneggio di denaro verrà corrisposta un'indennità di cassa nella misura del 5 % del minimo tabellare mensile.
Indennità di cassa. Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa per 12 mensilità di euro 45,00 (quarantacinque/00). Per coloro invece che svolgono mansioni diverse da cassiere ma gestiscono denaro come accessorio alla mansione compete una indennità di maneggio denaro per 12 mensilità di euro 20, 00 (venti/00).