Preavviso di licenziamento e di dimissioni Clausole campione

Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Fermo restando che la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire nei casi previsti dalla legislazione vigente, ad eccezione del recesso per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza la prestazione di un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue: • Mesi 1 fino a 2 anni di anzianità; • Mesi 2 fino a 5 anni di anzianità; • Mesi 3 fino a 15 anni di anzianità; • Mesi 4 oltre i 15 anni di anzianità. Per i lavoratori con qualifica di Quadro, a prescindere dall’anzianità di servizio, il preavviso è fissato in 4 mesi. In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà. I termini decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Sia il licenziamento sia le dimissioni devono essere comunicate per iscritto. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. E’ comunque facoltà della parte che riceve la disdetta, ai sensi del comma 1 del presente articolo, di troncare il rapporto, sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo per il periodo di preavviso non lavorato. Durante il preavviso l’azienda potrà concedere permessi al lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione. E’ facoltà dell’azienda esonerare dal servizio il lavoratore licenziato pagandogli una indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata durante il preavviso, ai sensi dell’art. 2121 cod. civ. La stessa indennità compete agli aventi diritto di cui all’art. 2122 cod. civ. in caso di morte del lavoratore. Il periodo di preavviso, anche se sostituito da indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti del trattamento di quiescenza. Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge per il pensionamento di vecchiaia.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue, a seconda dell’anzianità di servizio e del livello professionale a cui appartiene il lavoratore. Fino a 5 1 mese 1,5 mesi 2 mesi Oltre 5 e fino a 10 1,5 mesi 2 mesi 3 mesi Oltre 10 2 mesi 2,5 mesi 4 mesi
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza previa disdetta, che decorre dalla metà o dalla fine di ciascun mese e deve essere comunicata per iscritto. Il lavoratore ha diritto ai seguenti termini di preavviso di licenziamento: Livello 5 Livello 4 – fino a cinque anni compiuti mesi 1 mezzo mese – oltre i 5 fino a 10 anni compiuti mesi 1 e mezzo mesi 1 – oltre i 10 anni mesi 2 mesi 1 e mezzo Il lavoratore dimissionario è tenuto a dare un preavviso di dimissioni nei termini ridotti del 50% rispetto a quelli previsti per le varie anzianità nel caso di licenziamento. L’anzianità di servizio afferente al periodo antecedente alla data di assegnazione alla qualifica di intermedio di cui ai preesistenti accordi interconfederali (30 marzo 1946 o 27 ottobre 1946 per il Nord; 23 maggio 1946 per il Contro Sud) è considerata utile agli effetti del presente articolo per il 50% della sua entità. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra una indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere l’indennizzo spettantegli, a norma di quanto sopra detto, sulle competenze dovute al lavoratore. Il periodo di preavviso non pu98 coincidere con il periodo delle ferie. Durante il periodo di preavviso il datore di lavoro dove concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 100 Trattamento di fine rapporto
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle parti senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria cui appartiene il lavoratore. Fino a 5 1 mese e 1/2 1 mese Oltre 5 e fino a 10 2 mesi 1 mese e 1/2 Oltre i 10 2 mesi e 1/2 2 mesi I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. E' facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del 1° comma di troncare il rapporto, sia all'inizio o sia nel corso del preavviso stesso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'impresa concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabiliti dall'impresa. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell'anzianità agli effetti dell'indennità di anzianità.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria di appartenenza: Anni di servizio Categoria A Categoria B Altre categorie - fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese - oltre i 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 - oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di nuova occupazione: la retribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. La parte che risolve il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia per dimissioni che per licenziamento deve comunicarlo secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e deve dare il preavviso contrattualmente previsto. Il preavviso non opera in caso di cessazione durante la prova e nel caso di giusta causa sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il preavviso in caso di licenziamento del lavoratore non in prova (e non ai sensi dell’art. 53) può avere inizio in qualunque giorno e deve essere della seguente durata: — 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l’azienda fino a 5 anni; — 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni; — 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni. In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della metà. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti della anzianità. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso sopra indicati deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Per i lavoratori a cottimo l’indennità stessa sarà calcolata sulla retribuzione media percepita nell’ultimo periodo di paga.