Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini - salvo quanto previsto diversamente dall’art. 10 del RDL 13 novembre 1924 n. 1825 - sono stabiliti come segue:
a. per il dipendente di I°livello super e di I° livello: 60 giorni di calendario;
b. per il dipendente di II° e III° livello: 30 giorni di calendario;
c. per il dipendente di IV°, V°, VI° e VII° livello: 15 giorni di calendario.
2. È esonerato dall’obbligo di dare il preavviso il lavoratore dimissionario al termine del (o durante il) periodo di assenza dal servizio con diritto alla conservazione del posto per malattia o infortunio, gravidanza o puerperio, richiamo alle armi.
3. Durante il decorso del preavviso di licenziamento vanno concessi al lavoratore, compatibilmente con le esigenze del servizio, permessi retribuiti per la ricerca di altre occupazioni.
4. La comunicazione delle volontà di recesso va in ogni caso effettuata per iscritto, a pena di nullità.
5. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto in qualunque momento, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto, a termini dell’art. 2119 del cod civ.
6. Se la mancanza verificatasi è sanzionabile con il licenziamento senza preavviso, l’azienda può deliberare la sospensione cautelativa dal servizio e dalla retribuzione del lavoratore fino a quando non ha condotto a termine i necessari accertamenti: qualora agli accertamenti non segua il licenziamento senza preavviso, il periodo di sospensione cautelativa va computato nell’anzianità di servizio, fermi restando comunque gli effetti del diverso provvedimento eventualmente adottato dall’azienda.
7. Per quanto non diversamente previsto, restano salve le norme di legge in materia di licenziamento individuale.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue, a seconda dell’anzianità di servizio e del livello professionale a cui appartiene il lavoratore. Fino a 5 1 mese 1,5 mesi 2 mesi Oltre 5 e fino a 10 1,5 mesi 2 mesi 3 mesi Oltre 10 2 mesi 2,5 mesi 4 mesi
2. I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
3. La parte che risolve il rapporto senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
4. E’ facoltà della parte che riceve il preavviso di interrompere il rapporto sia all’inizio sia nel corso del preavviso, corrispondendo all'altra parte un’indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di preavviso non compiuto.
5. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l’azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell’azienda.
6. Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art. 97 (Provvedimenti disciplinari), nel rispetto delle vigenti norme di leggi, o le sue dimissioni dovranno aver luogo con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: Livello Operai Impiegati 1º - 2 mesi 2º - 2 mesi 3º 10 giorni lavorativi 2 mesi 4º 10 giorni lavorativi 2 mesi 5º 10 giorni lavorativi 1 mese 6º 5 giorni lavorativi 1 mese 7º 5 giorni lavorativi - La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Per gli impiegati i termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. Tanto il licenziamento che le dimissioni dovranno essere comunicati per iscritto. Il periodo di preavviso, se sostituito dalla corrispondente indennità, non è computabile nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto. Al lavoratore preavvisato potranno essere concessi brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione, compatibilmente con le esigenze di lavoro.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il contratto a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle Parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Art. 100 Trattamento di fine rapporto
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio: - mesi due e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; - mesi uno e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello; - mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.
b) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci: - mesi tre e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; - mesi due per gli impiegati del 2° livello; - mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.
c) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio: - mesi quattro e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; - mesi due e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello; - mesi due per gli impiegati degli altri livelli. Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti della metà.
d) Per gli operai non in prova, sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
e) Per il personale viaggiante dei livelli 3° Super, 3° Super Junior e 3° non in prova, quindici giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere permessi (retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione. L'orario di tali assenze sarà co...
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della categoria di appartenenza: Anni di servizio Categoria A Categoria B Altre categorie - fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 1 mese - oltre i 5 anni e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 1 mese e 1/2 - oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1/2 2 mesi I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della normale retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento, l'azienda concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione: la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell'azienda. Tanto il licenziamento, quanto le dimissioni, saranno normalmente comunicate per iscritto.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il preavviso in caso di licenziamento del lavoratore non in prova (e non ai sensi dell’art. 53) può avere inizio in qualunque giorno e deve essere della seguente durata: — 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l’azienda fino a 5 anni; — 8 giornate lavorative in caso di anzianità oltre i 5 e fino a 10 anni; — 10 giornate lavorative in caso di anzianità oltre 10 anni. In caso di dimissioni i periodi di cui sopra sono ridotti della metà. Il periodo di preavviso sarà computato agli effetti della anzianità. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di preavviso sopra indicati deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso. Per i lavoratori a cottimo l’indennità stessa sarà calcolata sulla retribuzione media percepita nell’ultimo periodo di paga.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell‟anzianità di servizio e del livello professionale a cui appartiene il lavoratore.
2. I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
3. La parte che risolve il rapporto senza l‟osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all‟altra una indennità pari all‟importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
4. È facoltà della parte che riceve il preavviso di interrompere il rapporto sia all‟inizio sia nel corso del preavviso, corrispondendo all‟altra parte un‟indennità pari all‟importo della retribuzione per il periodo di preavviso non compiuto.
5. Durante il compimento del periodo di preavviso in caso di licenziamento l‟azienda concederà al lavoratore dei permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi saranno stabilite dalla Direzione in rapporto alle esigenze dell‟azienda. Il licenziamento e le dimissioni devono essere effettuate secondo quanto previsto dalla normativa di legge in materia.
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Fatta eccezione per i licenziamenti per giusta causa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato del lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue, a seconda dell’anzianità di servizio e del livello professionale a cui appartiene il lavoratore. Fino a 5 1 mese 1,5 mesi 2 mesi Oltre 5 e fino a 10 1,5 mesi 2 mesi 3 mesi Oltre 10 2 mesi 2,5 mesi 4 mesi