Ritiro patente Clausole campione

Ritiro patente. L'autista al quale sia dall'autorità, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio. Nelle imprese che occupano più di 20 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra l'impresa dovrà adibire l'autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'impresa lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 55 secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Ritiro patente. L’autista al quale sia dall’Autorità, per motivi che non comportano il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 6 mesi senza percepire retribuzione alcuna. L’autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio. Nelle imprese che occupano più di 20 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra l’impresa dovrà adibire l’autista a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti oppure l’autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l’impresa lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all’autista verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all’art. 55 secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Ritiro patente. L'autista al quale sia, per motivi che non comportano il licenziamento per giusta causa, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto, senza percepire retribuzione alcuna, secondo i seguenti termini: - 6 mesi fino a 5 anni di anzianità; - 12 mesi oltre i 5 anni di anzianità di cui fino ad 8 mesi saranno utili ai fini dell'indennità di anzianità. L'autista durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso gli verrà riconosciuto il trattamento economico delle categorie nella quale viene a prestare servizio. Le aziende che occupano più di 15 lavoratori, oltre alla conservazione dei posto di cui sopra, adibiranno l'autista ad altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria della categoria alla quale egli viene adibito. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'autista verrà corrisposta l'indennità di licenziamento di cui all'art. 24 in base alla retribuzione percepita prima del ritiro della patente.
Ritiro patente. In caso di sospensione della patente per motivi legati all'attività lavorativa, l'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico operative, ricollocherà il lavoratore in un servizio idoneo con la sua temporanea condizione.
Ritiro patente. Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che non comportano il licenziamento senza preavviso, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi senza percepire retribuzione alcuna né maturare alcuna indennità. L'autista, in questo periodo, potrà essere adibito, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'Organizzazione lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso sarà corrisposta all'autista l'indennità d'anzianità ed altre eventualmente spettanti secondo il salario percepito al tempo del ritiro della patente stessa. Le parti, vista la natura del servizio prestato e la nuova normativa sulla patente a punti, si impegnano a promuovere ogni possibile iniziativa tale da garantire la salvaguardia della patente di guida per l'uso privato del dipendente con mansioni di autista.
Ritiro patente. (garanzia attiva solo se acquistata)
Ritiro patente. 1. Il lavoratore assunto come autista al quale, per motivi che non comportano il licenziamento senza preavviso, sia ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi senza percepire retribuzione alcuna ne maturare altra indennità. 2. L'autista in questo periodo, potrà essere adibito, previo accordo tra le parti in sede locale, ove ve ne sia la possibilità, ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale verrà a prestare servizio. 3. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'autista non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'Organizzazione lo destinasse, si darà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. 4. Le parti vista la natura del servizio prestato e la nuova normativa della patente a punti, si impegnano a promuovere e/a monitorare ogni possibile iniziativa tale da garantire la salvaguardia della patente di guida per l’uso privato, anche attraverso corsi di recupero, del dipendente con mansioni di autista.
Ritiro patente. 1. L'istruttore al quale sia dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento in tronco, ritirata la patente per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di sei mesi senza percepire retribuzione alcuna. L'istruttore durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori ed in questo caso percepirà la retribuzione del livello nel quale viene a prestare servizio. 2. Qualora il ritiro della patente si prolungasse oltre i termini suddetti, oppure l'istruttore non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si fa luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro. In tal caso all'istruttore verrà corrisposto il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 34, secondo la retribuzione percepita nel livello cui il dipendente apparteneva prima del ritiro della patente.
Ritiro patente. L’autista al quale sia, dall’Autorità preposta, ritirata la patente di guida per condurre autoveicoli, avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di dei mesi senza percepire retribuzione alcuna. Tale diritto ha validità solo se il provvedimento dell’Autorità non comporta il licenziamento in tronco del dipendente. Il datore di lavoro provvederà ad assicurare, a sue spese, l’autista contro il rischio del ritiro della patente per un massimo di sei mesi. L’autista durante i sei mesi potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso percepirà la retribuzione del nuovo livello d’inquadramento. Qualora il ritiro della patente si prolunghi oltre i sei mesi, oppure l’autista non accettasse il nuovo lavoro in cui l’azienda la destinato, si da luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Ritiro patente. La Società assicura i danni economici conseguenti al ritiro e/o sospensione della patente in seguito ad una o più infrazioni al Codice della Strada (Art. 68).