LEASING VEICOLI
LEASING VEICOLI
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di veicoli
SET INFORMATIVO
Il presente SET INFORMATIVO comprende
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”)
• Modulo di Adesione (fac simile)
e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione 01/22
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Leasing Veicoli
Data ultimo aggiornamento: 31/01/2022
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza facoltativa offre garanzie assicurative per tutelarsi dai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato compresi gli accessori, per l’uso a cui sono destinati e può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un contratto per la locazione finanziaria di veicoli riferito ad un cliente (assicurato) di Credemleasing S.p.A. (contraente della presente assicurazione).
Che cosa è assicurato?
Per la sezione Danni al Veicolo, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato compresi gli accessori con le seguenti garanzie:
Incendio e scoppio; Furto e rapina;
Eventi socio-politici: atti di terrorismo, vandalismo, sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse; Eventi naturali e atmosferici;
Kasko: danni materiali e diretti riportati dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada.
Sono sempre operanti le Garanzie Accessorie relative a: Rottura cristalli dovuta a causa accidentale o a fatti di terzi;
Spese di soccorso stradale, qualora il veicolo assicurato abbia subito danni in conseguenza di evento garantito dalla polizza;
Spese per veicolo in sostituzione, qualora il veicolo assicurato resti inutilizzabile in conseguenza di un evento garantito dalla polizza.
S’intendono assicurabili esclusivamente i veicoli aventi valore assicurato non superiore a € 120.000 o con l’obbligatorietà della presenza di antifurto satellitare attivo e collegato a centrale operativa di assistenza in caso di valore superiore al suddetto limite.
Che cosa non è assicurato? Le garanzie non sono operanti in caso di danni: alle cose che per qualsiasi motivo si trovino a bordo del veicolo assicurato o cagionati al veicolo stesso da cose e/o animali trasportati; causati da semplici bruciature non seguite da incendio; agli impianti elettrici ed elettronici del veicolo assicurato o dei suoi accessori, ancorché dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; da deprezzamento o mancato uso del veicolo assicurato; verificatisi durante la partecipazione del veicolo assicurato a gare o competizioni sportive. |
Ci sono limiti di copertura? Per le autovetture, la copertura prevede che l’indennizzo venga corrisposto al netto di uno scoperto variabile, dal 10% al 30% in funzione della provincia dell’assicurato, con i minimi non indennizzabili variabili a partire da € 300 fino ad un massimo di € 800. Per i veicoli diversi dalle autovetture, la copertura prevede che l’indennizzo venga corrisposto al netto di uno scoperto del 15% del danno indennizzabile, con i minimi non indennizzabili variabili a partire da € 400 fino ad un massimo di € 2.600. Per la garanzia Rottura Cristalli è previsto un massimo indennizzabile di € 400 per sinistro. Per le Spese di soccorso stradale e Spese per veicolo in sostituzione è previsto un massimo indennizzabile di € 260 per sinistro. |
Dove vale la copertura? L’assicurazione è operante per i sinistri verificatisi nei Paesi della Unione Economica (U.E.), nonché per quelli aderenti alla Convenzione Internazionale denominata “Carta Verde”, ad esclusione di Marocco e Albania. |
Che obblighi ho? • Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale. Eventuali dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio e/o la variazione di attività professionale, possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto. |
Quando e come devo pagare? Il premio è definito su base annuale ed è comprensivo di imposte. La periodicità di pagamento e la modalità di incasso del premio è la stessa prevista per i canoni di leasing come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? La copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno precedente a quello di decorrenza del contratto di leasing e cessa alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto di leasing, a condizione che sia stato pagato il relativo premio. Il contratto non prevede tacito rinnovo alla sua scadenza. |
Come posso disdire la polizza? Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, è possibile esercitare il diritto di recesso dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni. Facoltà di recesso Hai la facoltà di esercitare il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione. Inoltre, puoi recedere annualmente con un preavviso di 30 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione. Per le coperture assicurative stipulate a seguito di un contratto di locazione finanziaria, è possibile recedere sostituendo la copertura con altra autonomamente reperita. Fermo restando il preventivo assenso del contraente, per esercitare il diritto di recesso devi inviare, entro i termini predetti, una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni. |
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di veicoli |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) |
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Leasing Veicoli |
Data di realizzazione: 31/01/2022 |
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente e il potenziale Assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00.00.00; Fax: 0000 000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131. |
Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2020, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 50,2 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 36,1 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2020, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx-xxx L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 316,16% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 74,19 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 23,47 milioni), e pari al 781,70% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 74,19 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 9,49 milioni). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le garanzie comprese nella sezione Danni al Veicolo possono essere acquistate – su scelta dell’Assicurato – in due diversi pacchetti: ✓ Pacchetto A: Incendio, Furto, Eventi Socio-politici; ✓ Pacchetto B: Incendio, Furto, Kasko, Eventi Socio-politici, Eventi Naturali e Atmosferici. Il pacchetto di garanzie prescelte dall’Assicurato è evidenziato sul modulo di adesione, l’impegno di Credemassicurazioni sarà limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate. Per veicoli assicurabili si intendono esclusivamente: - autovetture destinate al trasporto di persone, ad uso privato e/o promiscuo e/o noleggio senza conducente, in noleggio con conducente ed in servizio pubblico di piazza con il massimo di 9 posti compreso il conducente; - autocarri e i relativi rimorchi per il trasporto di persone o cose, sia in contro proprio sia in conto terzi; - camper, motorcaravan, motorhome e altri simili veicoli; - autobetoniere, comprensive o non comprensive delle relative attrezzature specifiche. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le garanzie non sono operanti in caso di danni: 🗶 determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato, del Contraente e/o di altro eventuale utilizzatore del veicolo assicurato; 🗶 avvenuti in occasione di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo – comunque controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività. Le Garanzie Accessorie non sono operanti in caso di danni: 🗶 causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; 🗶 conseguenti ad operazioni di applicazioni o rimozioni dei cristalli stessi. |
Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.
Autovetture
Province | Scoperto % |
Belluno, Bolzano, Ferrara, Gorizia, Livorno, Lucca, Padova, Pescara, Pistoia, Reggio Xxxxxx, Rovigo, Siena, Trieste, Udine. | 10% |
Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Xxxxxx, Arezzo, Asti, Biella, Campobasso, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Firenze, Forlì- Cesena, Frosinone, Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Lecco, Macerata, Mantova, Massa, Modena, Novara, Nuoro, Olbia Tempio, Oristano, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pisa, Pordenone, Prato, Ravenna, Rieti, Rimini, Sassari, Savona, Sondrio, Teramo, Terni, Trento, Varese, Verbania, Vercelli, Vicenza, Viterbo. | 10% |
Agrigento, Avellino, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia Enna, Latina, Lodi, Matera, Medio Campidano, Ogliastra, Piacenza, Potenza, Ragusa, Siracusa, Trapani, Treviso, Venezia, Verona | 15% |
Foggia, Genova, Milano, Monza Brianza, Roma, Torino | 15% |
Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lecce, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Vibo Valentia | 20% |
Bari, Barletta Xxxxxx Xxxxx, Caserta, Napoli | 30% |
Con i seguenti minimi non indennizzabili:
- euro 300 per autovetture di valore assicurato fino a euro 13.000;
- euro 400 per autovetture di valore assicurato oltre euro 13.000 fino a 31.000;
- euro 800 per autovetture di valore assicurato oltre euro 31.000;
- euro 400 per sinistri riconducibili ad eventi socio-politici qualunque sia il valore assicurato.
Veicoli diversi dalle autovetture
Scoperto del 15% con i seguenti minimi non indennizzabili:
- euro 400 per sinistri riconducibili ad eventi socio-politici qualunque sia il valore assicurato;
- euro 400 per veicoli fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico;
- euro 1.000 per veicoli di oltre 35 quintali di peso complessivo a pieno carico;
- euro 2.600 per autobetoniere.
In caso di furto totale per i veicoli dotati di sistema antifurto satellitare, con regolare contratto di assistenza con centrale operativa ed attivo al momento del sinistro, si applica uno scoperto pari al 10% del danno indennizzabile, fermi i minimi non indennizzabili sopraindicati.
Per i veicoli in noleggio con conducente ed in servizio pubblico di piazza con il massimo di nove posti compreso il conducente, lo scoperto è pari al 20%, fermi i minimi non indennizzabili sopraindicati.
Lo scoperto e i relativi minimi non indennizzabili saranno raddoppiati per i sinistri:
- limitatamente alla garanzia Kasko, avvenuti con conducente in stato di ebrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- relativi ad autovettura in noleggio senza conducente.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l’Assicurato deve denunciarlo a Credemassicurazioni entro 5 giorni da quando l’Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza. Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l’apposito modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Area Clienti”). Inoltre, è possibile inviare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni. La denuncia del sinistro dovrà contenere le seguenti indicazioni: numero del contratto di leasing; tipologia del sinistro (incendio, scoppio, furto, rapina, kasko, evento atmosferico, evento socio- politico, ecc.); data, ora e luogo del sinistro; eventuali testimoni e/o Autorità intervenute; modalità e cause del sinistro; l’entità, almeno approssimativa, del danno e la descrizione dei danni visibili al veicolo; categoria, numero e scadenza della patente di guida del conducente. L’Assicurato dovrà allegare alla denuncia i seguenti documenti: - copia della denuncia alle Autorità competenti per le garanzie Furto, Rapina ed Eventi Socio- Politici; - copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco per la garanzie Incendio; - copia della Constatazione Amichevole d’Incidente (modulo blu) per i sinistri verificatisi in conseguenza di circolazione ove sono interessati altri veicoli o pedoni. |
Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto, previo nulla osta del Contraente, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti necessari per l’indennizzo. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Rimborso | Nel caso di estinzione anticipata totale del contratto di leasing stipulato con il Contraente (Credemleasing S.p.A.), al quale è collegata l’assicurazione, si potrà scegliere se mantenere in essere l’assicurazione ovvero ottenerne la risoluzione anticipata. In quest’ultimo caso, all’Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questa polizza è rivolta ai clienti di Credemleasing (Contraente della presente polizza) e può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un contratto per la locazione finanziaria di veicoli. Tutela il veicolo assicurato, oggetto della locazione finanziaria, dai danni materiali e diretti subiti a causa di incendio, furto, eventi socio-politici e atmosferici, collisione, ribaltamento o uscite di strada. |
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Costi di intermediazione | 19% |
Altri costi | 10% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È possibile presentare un reclamo all’impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxx La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL’ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO. |
Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione e degli ulteriori costi relativi alla gestione del contratto di assicurazione. La tabella riporta le diverse tipologie di costo espresse in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
LEASING VEICOLI
Assicurazione collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Credemleasing S.p.A. per la locazione finanziaria di veicoli
Polizza collettiva N. 90000027ZS di Credemassicurazioni S.p.A.
Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
da consegnare all’Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione 3807T0122
Data di ultimo aggiornamento 31 gennaio 2022
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
INDICE
INTRODUZIONE GLOSSARIO
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1
1
1
1 OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
2 DURATA DELLA COPERTURA
3 RECESSO
4 INFORMAZIONI SUL PREMIO
5 DOVE VALE LA COPERTURA
6 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
7 ALTRE INFORMAZIONI
8 COMUNICAZIONI
1
1
1
2
2
2
3
3
9 CHE COSA POSSO ASSICURARE
10 CHE COSA NON E’ ASSICURATO
11 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
12 COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
4
5
5
7
FAC-SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE
SEZIONE DANNI AL VEICOLO 4
Introduzione
Questo prodotto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato e può essere collocata esclusivamente in abbinamento ad un contratto per la locazione finanziaria di veicoli riferito ad un cliente di Credemleasing S.p.A.
Questo documento è organizzato in:
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO
Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.
LE NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono norme che regolano l’assicurazione in generale.
LE SEZIONI
Il prodotto è composto da un’unica sezione che illustra le garanzie offerte e cosa fare in caso di Sinistro.
La SEZIONE “DANNI AL VEICOLO” prevede una serie di Coperture a seguito dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato compresi gli Accessori.
Le garanzie prestate sono:
• Incendio e Scoppio
• Furto
• Eventi socio-politici
• Eventi naturali e atmosferici
• Kasko
Le garanzie comprese nella sezione “Danni al Veicolo” possono essere acquistate, su scelta dell’Assicurato, in due diversi pacchetti:
- Pacchetto A: Incendio, Furto, Eventi Socio-politici;
- Pacchetto B: Incendio, Furto, Eventi Socio-politici, Eventi Naturali e Atmosferici, Kasko.
La SEZIONE “DANNI AL VEICOLO” prevede una serie di garanzie accessorie sempre operanti, quali la rottura cristalli, spese di soccorso stradale e spese per veicolo in sostituzione.
Le prestazioni saranno corrisposte, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. Gli obblighi di Credemassicurazioni risultano esclusivamente dalla polizza collettiva n. 90000027ZS (e dalle appendici emesse e firmate dalla direzione della Compagnia stessa) stipulate dal Contraente in nome e nell’interesse dei sottoscrittori di un contratto per la locazione finanziaria di veicoli e in abbinamento a detto contratto.
Saranno operanti esclusivamente le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel Modulo di Adesione.
NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dall’Assicurato.
GLOSSARIO
Indica il significato dei principali termini utilizzati in Polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s’intendono sia al singolare sia al plurale.
ACCESSORI
Apparecchi radio, lettori di cassette e CD, impianti Antifurto, apparati telefax, radiotelefonici e satellitari veicolari, purché stabilmente fissati sul Veicolo Assicurato e compresi nel Valore Assicurato in quanto oggetto di fornitura nel contratto di locazione finanziaria-Leasing, come risultante da fattura/e d’acquisto.
ANTIFURTO
Idoneo impianto elettronico antifurto e/o “immobilizzatore elettronico”, installato a regola d’arte da impresa regolarmente costituita, secondo le indicazioni fornite dal Costruttore, o installato dal Costruttore stesso.
AREA RISERVATA
Area personale, a disposizione dell’Assicurato, presente sul sito della Compagnia
ASSICURATO
La persona, la società o ente che, avendo stipulato un contratto di Leasing con il Contraente, ha sottoscritto il
Modulo di Adesione.
COMPAGNIA / COMPAGNIA ASSICURATRICE
La società che fornisce la Copertura Assicurativa ossia Credemassicurazioni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula l'assicurazione, ossia Credemleasing S.p.A.
COPERTURA / COPERTURA ASSICURATIVA
La garanzia assicurativa concessa dalla Compagnia Assicuratrice che la fornisce, ai sensi delle presenti Condizioni di Assicurazione, ed in forza della quale la Compagnia Assicuratrice stessa è obbligata al pagamento dell’Indennizzo al verificarsi di un Sinistro previsto dalla Polizza.
CREDEMASSICURAZIONI
Credemassicurazioni S.p.A. impresa con sede in Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx
LEASING
La locazione finanziaria erogata dal Contraente all’Assicurato regolata da contratto nel quale sono indicati i termini e le condizioni di rimborso del finanziamento.
DANNO TOTALE
Il danno il cui costo di riparazione e ripristino del Veicolo Assicurato sia maggiore od uguale al valore indicato nella a tabella di degrado, ovvero in caso di perdita totale a seguito di Furto o Rapina.
ENTE VINCOLATARIO
Il Contraente stesso.
FRANCHIGIA
La parte di danno che rimane a carico dell’Assicurato.
FURTO
L’impossessarsi del Veicolo Assicurato, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
INCENDIO
Combustione con fiamma del Veicolo Assicurato, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi, qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, compresa l’azione del fulmine o dello Scoppio, anche esterno.
INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività. Per la presente assicurazione è Credemleasing S.p.A. tramite gli addetti iscritti alla sezione E del RUI.
MODULO DI ADESIONE
Documento sottoscritto dall’Assicurato con il quale richiede l’adesione alla presente Polizza collettiva stipulata dal Contraente; il Modulo di Adesione contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle garanzie.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con la
Compagnia Assicuratrice che presta le specifiche Coperture.
PREMIO
Importo pagato dal Contraente, in nome e per conto dell’Assicurato, per l’attivazione delle Coperture Assicurative previste nel Modulo di Adesione.
RAPINA
L’impossessarsi del Veicolo Assicurato, sottraendolo o facendoselo consegnare da chi lo detiene, mediante violenza alla persona o minacce, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
RECESSO
Diritto dell’Assicurato di recedere dal contratto di assicurazione e farne cessare gli effetti.
SCOPERTO
La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
SCOPPIO
Repentino dirompersi del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del Veicolo Assicurato per eccesso di pressione interna.
SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata l’assicurazione.
VALORE ASSICURATO
Il costo del Veicolo Assicurato risultante dalla fattura/e di acquisto, al netto dell’I.V.A. e di eventuali sconti, comprensivo di “optional” ed “Accessori”, e di altre attrezzature specifiche, costi di immatricolazione e/o messa su strada e/o altre tasse di prima immatricolazione. Nell’interesse esclusivo dell’Assicurato ed a condizione che per quest’ultimo sia un costo fiscalmente non detraibile, il Contraente potrà dichiarare al momento dell’emissione del Modulo di Adesione che il valore da assicurare sia comprensivo dell’I.V.A. di legge.
VEICOLO ASSICURATO
I veicolo oggetto di contratti di locazione finanziaria – Leasing.
Glossario Giuridico
In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo.
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Cosa vuol dire: è importante che l’Assicurato dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemassicurazioni di valutare correttamente il rischio e calcolare il Premio dovuto che possa tutelare il cliente al meglio.
In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, la Compagnia ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:
• Trattenere i Premi versati
• Chiedere l’annullamento del contratto
• Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
• Pagare parzialmente l’Indennizzo o non pagarlo per intero
Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.
ART. 1894 ASSICURAZIONI IN NOME O PER CONTO DI XXXXX
“Nelle assicurazioni in nome o per conto di xxxxx, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.”
ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”
Cosa vuol dire: l’Assicurato può ricevere l’Indennizzo, a seguito di un Sinistro, da parte di
Credemassicurazioni o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.
ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”
Cosa vuol dire: per il prodotto “Leasing Veicoli”, l’Assicurato può chiedere l’Indennizzo alla Compagnia entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1. OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
1.1 DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
2. DURATA DELLA COPERTURA
2.1 DECORRENZA E DURATA DELLE COPERTURE
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno precedente a quello di “decorrenza” indicato nel Modulo di Adesione se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il presente contratto di assicurazione cessa di avere effetto nei confronti del l’Assicurato dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto di Leasing riportato nel Modulo di Adesione e non prevede tacito rinnovo.
3. RECESSO
3.1 FACOLTÀ DI RECESSO
Entro il termine di 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione, l’Assicurato ha la facoltà di recedere dall’assicurazione stessa, fermo restando il preventivo assenso del Contraente.
Il Recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno di spedizione della comunicazione di Recesso quale risulta dal timbro postale d’invio, fermo restando il rispetto del predetto termine di 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso verrà rimborsato all’Assicurato, per il tramite del Contraente, il Premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di Credemassicurazioni di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
3.2 FACOLTÀ DI RECESSO IN CORSO DI CONTRATTO
L’Assicurato può recedere annualmente dal contratto con un preavviso non inferiore a 30 giorni da ogni singola ricorrenza annua calcolata a partire dalla data di decorrenza dell’assicurazione, fermo restando il preventivo assenso del Contraente.
Nel caso di esercizio della facoltà di Recesso nei termini e nelle modalità sopra indicate, le garanzie cesseranno di avere efficacia alla fine dell’annualità nel corso della quale è stata esercitato il Recesso.
3.3 MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO
Per esercitare il diritto di Recesso l’Assicurato può, alternativamente ed entro i termini stabiliti ai precedenti articoli 3.1 e 3.2:
i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemassicurazioni (a tale fine farà fede la data di ricezione della raccomandata);
ii. Inviare una comunicazione al recapito fax o PEC di Credemassicurazioni;
iii. Recapitare una lettera consegnandola a mano presso la sede di Credemassicurazioni o dell’Intermediario presso il quale è stata sottoscritta l’assicurazione, nel qual caso farà fede la data del timbro di ricevimento rispettivamente apposta da Credemassicurazioni o dall’Intermediario.
Per l’esercizio del diritto di Recesso non verrà addebitato alcun costo a carico dell’Assicurato.
3.4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, la Compagnia Assicuratrice può recedere dall’assicurazione, con preavviso di 30 giorni.
La Compagnia Assicuratrice, entro 15 giorni dalla data di efficacia del Recesso, metterà a disposizione del
Contraente la parte del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. Il pagamento dei Premio venuti a scadere dopo la denuncia del Xxxxxxxx non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi delle facoltà di Recesso.
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO
Il Contraente incassa il Premio per conto della Compagnia, secondo le scadenze convenute, in forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dalla stessa al Contraente.
Il Premio è definito su base annuale; l’importo corrispondente al Premio complessivo che l’Assicurato pagherà per poter usufruire delle Coperture Assicurative sino alla scadenza del contratto di Leasing è riportato nel Modulo di Adesione.
La periodicità di pagamento da parte dell’Assicurato e la modalità di incasso del Premio da parte del Contraente è la stessa prevista per i ‘canoni di leasing’ come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la Copertura Assicurativa.
4.2 ADEGUAMENTO DEL PREMIO
La Compagnia, si impegna, nella determinazione del Premio per le autovetture a tenere conto della riduzione annuale del valore del veicolo a seguito della vetustà dello stesso.
In caso di variazione del rischio, l’adeguamento del Premio e delle relative garanzie avverrà alla prima scadenza semestrale successiva alla data di comunicazione della variazione.
4.3 REGIME FISCALE
Al contratto è applicata l’aliquota d’imposta del 13,50% (di cui l’1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M. 239/2002).
5. DOVE VALE LA COPERTURA
5.1 DOVE VALE LA COPERTURA
L’assicurazione è operante per i Sinistri verificatisi nei Paesi della Unione Economica (U.E.), nonché per quelli aderenti alla Convenzione Internazionale denominata “Carta Verde”, ad esclusione di Marocco e Albania.
6. EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
6.1 EVENTI RELATIVI AL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
Nel caso di estinzione anticipata del contratto di Leasing al quale è collegata la Polizza, cesseranno tutte le garanzie e l’assicurazione dovrà intendersi risolta a partire dalle ore 24.00 del giorno di estinzione del contratto di Leasing.
In tal caso all’Assicurato, per il tramite del Contraente, verrà restituita la parte di Premio pagato (al netto delle imposte di legge) relativa al periodo di rischio non corso entro 60 giorni dalla data di risoluzione.
7. ALTRE INFORMAZIONI
7.1 CONTROVERSIE
Per qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente al presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio Xxxxxx, fatto salvo il caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 206/2005; in tale ultimo caso, sarà infatti competente l’autorità giudiziaria nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo di questi.
7.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
7.3 RINUNCIA ALLA RIVALSA
Credemassicurazioni rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del conducente e dei trasportati del Veicolo Assicurato.
7.4 PRESCRIZIONE
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
7.5 VINCOLO
La Polizza è vincolata a favore del Contraente; conseguentemente in caso di Xxxxxxxx, l’Indennizzo che sarà liquidato a termini di Polizza, non sarà pagato dalla Compagnia senza il preventivo assenso del Contraente. Similmente non potranno avere luogo diminuzioni delle somme assicurate, storni o Recesso dal contratto senza il preventivo consenso scritto del Contraente.
8. COMUNICAZIONI
8.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato a Credemassicurazioni dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:
• Credemassicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX.
Fax: 0522/442041
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
8.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE E ALL’ASSICURATO
Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all’indirizzo del Contraente e/o dell’Assicurato.
In caso di Sinistro, lo scambio di informazioni tra la Compagnia e il Contraente e/o l’Assicurato potranno avvenire anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).
8.3 AREA RISERVATA
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) è disponibile l’Area Riservata attraverso la quale l’Assicurato potrà accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle Polizze sottoscritte (le Coperture Assicurative in essere, le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi, …). Inoltre l’Assicurato potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (richiesta di apertura di sinistro, pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici, …).
L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dall’Assicurato mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo all’Assicurato.
SEZIONE DANNI AL VEICOLO
9. CHE COSA POSSO ASSICURARE
9.1 RISCHIO ASSICURATO
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dai Veicoli Assicurati compresi gli Accessori, per l’uso a cui sono destinati, in conseguenza alla scelta operata dall’Assicurato tra le seguenti soluzioni:
PACCHETTO A) Incendio, Furto, Eventi Socio-politici
PACCHETTO B) Incendio, Furto, Eventi Socio-politici, Eventi Naturali e Atmosferici, Kasko
- Incendio (e Scoppio), qualunque ne sia la causa che lo abbia determinato, azione del fulmine e dello Scoppio, anche esterno. Se l’Incendio o lo Scoppio si propagano a cose di terzi quando il Veicolo non è considerato in circolazione ai fini del D. Lgs 7 settembre 2005 n. 209 sull’assicurazione obbligatoria, la Compagnia risponde della Responsabilità Civile derivante all’Assicurato per i danni materiali arrecati alle cose di terzi, fino alla concorrenza massima per capitale, interesse e spese, di Euro 150.000.
- Furto, Rapina, tentati o consumati, parziali o totali, compresi i danni prodotti al Veicolo Assicurato ed agli Accessori nell’esecuzione od in conseguenza di tali eventi. Sono equiparati ai danni da Xxxxx quelli provocati al veicolo a seguito di Xxxxx tentato o consumato di cose contenute sul Veicolo Assicurato stesso, nonché i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo Assicurato stesso durante la circolazione successiva alla consumazione del Furto o della Rapina.
- Eventi Socio-politici: atti di terrorismo, di vandalismo e di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi e sommosse.
- Eventi Naturali e Atmosferici: grandine, caduta di neve, tempesta, trombe d’aria e uragani, bufere, inondazioni, mareggiate, frane, valanghe, slavine, alluvioni, smottamenti anche da neve, esplosioni naturali.
- Kasko: danni materiali e diretti riportati dal Veicolo Assicurato in conseguenza di collisione con altro veicolo, urto - anche subito - contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada.
La Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, che riguardi autocarri di portata superiore ai 60 quintali, rimborserà all’Assicurato una diaria giornaliera da “fermo tecnico” pari a Euro 80 (ottanta) al giorno, per un massimo di 30 giorni. Restano esclusi dall’Indennizzo i primi 5 giorni. L’Indennizzo verrà calcolato sulla base delle effettive giornate di lavoro occorrenti per le riparazioni del caso.
Garanzie Accessorie - sempre operanti
- Rottura cristalli
La Compagnia si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del Veicolo Assicurato, a seguito di rottura dei medesimi dovuta a causa accidentale o a fatti di terzi, sempreché essi siano integri ed esenti da difetti al momento dell’assicurazione.
La garanzia non opera in caso di danno indennizzabile in base alla garanzie Incendio e Furto e alla garanzia Kasko. L’assicurazione è prestata con massimo di Euro 400 (quattrocento) per Xxxxxxxx.
- Spese di soccorso stradale
Qualora il Veicolo Assicurato abbia subito danni in conseguenza di evento garantito dalla presente Xxxxxxx e a condizione che l’Assicurato lo possa dimostrare con idonea documentazione, la Compagnia rimborserà le spese sostenute per un mezzo di soccorso stradale, col massimo di Euro 260 (duecentosessanta) per Sinistro.
- Spese per veicolo in sostituzione
Qualora il Veicolo Assicurato resti inutilizzabile in conseguenza di un evento garantito dalla presente Polizza e il periodo di tempo necessario alla riparazione e/o al ripristino del Veicolo Assicurato sia superiore ad almeno 4 ore lavorative, la Compagnia rimborserà le spese sostenute e documentate dall’Assicurato per il noleggio di un veicolo sostitutivo, col massimo di Euro 260 (duecentosessanta) per Sinistro.
9.2 VEICOLI ASSICURABILI
Per veicoli assicurabili s’intendono esclusivamente:
a) Autovetture destinate al trasporto di persone, ad uso privato e/o promiscuo e/o in noleggio senza conducente, in noleggio con conducente ed in servizio pubblico di piazza con il massimo di 9 posti compreso il conducente
b) Autocarri ed i relativi rimorchi per il trasporto di persone o cose, sia in conto proprio che in conto terzi
c) Camper, Motorcaravan, Motorhome e altri simili veicoli
d) Autobetoniere, comprensive o non comprensive delle relative attrezzature specifiche
9.3 VALORI MASSIMI ASSICURABILI
S’intendono assicurabili esclusivamente i veicoli aventi Valore Assicurato non superiore ad Euro 120.000 per tutti i tipi di veicoli.
Nell’interesse esclusivo dell’Assicurato ed a condizione che per quest’ultimo sia un costo fiscalmente non detraibile, il Contraente potrà dichiarare al momento dell’emissione del Modulo di Adesione che il valore da assicurare sia comprensivo dell’I.V.A. di legge.
La Compagnia su richiesta del Contraente, potrà autorizzare l’assicurazione a veicoli con caratteristiche diverse per tipologia e valore da quelle sopra elencate, ferme le restanti condizioni di Polizza.
Nel caso di richiesta di assicurazione per veicoli con Valore Assicurato eccedente il limite suddetto, si renderà obbligatoria la presenza di Antifurto satellitare attivo e collegato a centrale operativa di assistenza.
10. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
10.1 RISCHI ESCLUSI
Credemassicurazioni non indennizza danni:
a) Alle cose che per qualsiasi motivo si trovino a bordo del Veicolo Assicurato o cagionati al veicolo stesso da cose e/o animali trasportati
b) Determinati o agevolati da dolo dell’Assicurato e/o di altro eventuale utilizzatore del Veicolo Assicurato
c) Causati da semplici bruciature non seguite da Incendio
d) Agli impianti elettrici ed elettronici del Veicolo Assicurato o dei suoi Accessori, ancorché dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
e) Da deprezzamento o mancato uso del Veicolo Assicurato fatto salvo quanto previsto dalla garanzia kasko per gli autocarri di portata superiore ai 60 quintali
f) Verificatisi durante la partecipazione del Veicolo Assicurato a gare o competizioni sportive ed alle relative prove nonché durante liberi accessi a circuiti
g) Avvenuti in occasione di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo, comunque controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.
Relativamente alla garanzia “Rottura cristalli”, Credemassicurazioni non indennizza inoltre i danni:
- Causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli
- Conseguenti ad operazioni di applicazioni o rimozioni dei cristalli stessi
11. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
11.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI
Si riportano nella seguente tabella i limiti di Indennizzo, gli Scoperti e le Franchigie relativi alla sezione “Danni al Veicolo”. I limiti di Xxxxxxxxxx, gli Scoperti e le Franchigie riportati nella tabella successiva operano per ciascuna applicazione, se non diversamente previsto.
ART. 9.1 RISCHIO ASSICURATO Incendio, Furto, Eventi Socio-politici, Eventi Naturali e Atmosferici, Kasko | |||
Autovetture | |||
La Compagnia, per le autovetture, risponde dei danni derivanti dalle garanzie prestate corrispondendo l’Indennizzo al netto di uno Scoperto variabile in funzione della provincia dell’Assicurato | |||
Provincia | Scoperto | ||
Alessandria, Ancona, Aosta, Ascoli Xxxxxx, Arezzo, Asti, Belluno, Biella, Bolzano, Campobasso, Chieti, Como, Cremona, Cuneo, Fermo, Ferrara, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Gorizia, Grosseto, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa, Modena, Novara, Nuoro, Olbia Tempio, Oristano, Padova, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Prato, Ravenna, Reggio Xxxxxx, Rieti, Rimini, Rovigo, Sassari, Savona, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trento, Trieste, Udine, Varese, Verbania, Vercelli, Vicenza, Viterbo | 10% | ||
Agrigento, Avellino, Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Carbonia Enna, Foggia, Genova, Latina, Lodi, Matera, Medio Campidano, Milano, Monza Brianza, Ogliastra, Piacenza, Potenza, Ragusa, Roma, Siracusa, Torino, Trapani, Treviso, Venezia, Verona | 15% | ||
Brindisi, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lecce, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Salerno, Taranto, Vibo Valentia | 20% | ||
Bari, Barletta Xxxxxx Xxxxx, Caserta, Napoli | 30% | ||
Con i seguenti minimi non indennizzabili: | |||
- - - - | Euro 300 Euro 400 Euro 800 Euro 400 | per autovetture di Valore Assicurato fino a euro 13.000 per autovetture di Valore Assicurato oltre euro 13.000 fino a 31.000 per autovetture di Valore Assicurato oltre euro 31.000 per Sinistri riconducibili ad eventi socio-politici qualunque sia il Valore Assicurato | |
Veicoli diversi dalle Autovetture | Scoperto | ||
Tutte le province | 15% | ||
Con i seguenti minimi non indennizzabili: - Euro 400 per Sinistri riconducibili ad eventi socio-politici qualunque sia il Valore Assicurato - Euro 400 per veicoli fino a 35 quintali di peso complessivo a pieno carico - Euro 1.000 per veicoli di oltre 35 quintali di peso complessivo a pieno carico - Euro 2.600 per autobetoniere | |||
Tutti i Veicoli | Scoperto | ||
In caso di Furto totale per i veicoli dotati di sistema Antifurto satellitare, con regolare contratto di assistenza con centrale operativa ed attivo al momento del Sinistro | Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile, fermi i minimi non indennizzabili sopraindicati | ||
Per i veicoli in noleggio con conducente ed in servizio pubblico di piazza con il massimo di nove posti compreso il conducente | Scoperto pari al 20% del danno indennizzabile, fermi i minimi non indennizzabili sopraindicati | ||
Limitatamente alla garanzia Kasko, per i Sinistri avvenuti con conducente in stato di ebrezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti | Scoperto e i relativi minimi non indennizzabili saranno raddoppiati | ||
Per i Sinistri relativi ad autovettura in noleggio senza conducente | Scoperto e i relativi minimi non indennizzabili saranno raddoppiati | ||
ART. 9.1 RISCHIO ASSICURATO Garanzie Accessorie | |||
Tutti i Veicoli | Limiti di Indennizzo | ||
Rottura cristalli | Euro 400 per Sinistro | ||
Spese di soccorso stradale | Euro 260 per Sinistro | ||
Spese per veicolo in sostituzione | Euro 260 per Sinistro |
12. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
12.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia del Sinistro disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxx Xxxx 0
- 00000 Xxxxxx Xxxxxx, email xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx entro e non oltre 5 giorni da quando l’Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato dovrà allegare i seguenti documenti:
- Copia della denuncia alle Autorità competenti per le garanzie Furto, Rapina ed Eventi Socio-Politici
- Copia del verbale redatto dai Vigili del Fuoco per la garanzia Incendio
- Copia della Constatazione Amichevole d’incidente (modulo blu) per i Sinistri verificatisi in conseguenza di circolazione ove sono interessati altri veicoli o pedoni
L’Assicurato e/o il Contraente s’impegnano a fornire alla Compagnia i seguenti documenti:
- Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
- Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati
In caso di danni totali conseguenti a Furto/Rapina, l’Assicurato e/o il Contraente s’impegnano inoltre a fornire alla Compagnia i seguenti documenti:
- Estratto cronologico generale e dichiarazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A.
- Tutte le chiavi originali del veicolo
- Procura speciale di vendita a favore della Compagnia con atto notarile
- In caso di successivo ritrovamento, copia del verbale di ritrovamento rilasciato dalle Autorità
Per le garanzie accessorie, l’Assicurato e/o il Contraente s’impegnano a fornire alla Compagnia i seguenti documenti:
- Copia del preventivo/fattura e foto del danno per la garanzia aggiuntiva rottura cristalli
- Copia della fattura rilasciata dall’operatore che ha provveduto al soccorso per la garanzia aggiuntiva spese di soccorso stradale
- Copia della fattura rilasciata dalla società di noleggio per la garanzia aggiuntiva spese per veicolo in sostituzione
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
12.2 DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEL DANNO
L’ammontare del danno è dato dalla differenza tra il valore che il Veicolo Assicurato o le sue parti avevano al momento del Sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il Sinistro stesso.
a) In caso di Danno Totale, la Compagnia liquiderà all’Assicurato l’Indennizzo, col massimo del Valore Assicurato, con le seguenti modalità:
- Valore Assicurato,
- Ridotto del valore ricavato dal relitto
- Ridotto della percentuale della successiva “Tabella di degrado”
- Ridotto dello Scoperto e relativo minimo convenuto all’art. 11.1
La Compagnia ha il diritto di acquistare il relitto del Veicolo Assicurato per avviarlo alla demolizione e/o radiazione, rinunciando così alla detrazione di quanto ricavato dal relitto.
Tabella di degrado | |
Entro i primi 6 mesi dalla data di 1^ immatricolazione | Nessun degrado |
Da 7 a 12 mesi | 15% |
Oltre 12 mesi | Il Valore Assicurato sarà pari al valore commerciale come previsto dalla rivista specializzata Eurotax (nella versione gialla più favorevole all’Assicurato) con la sola esclusione delle Autovetture per le quali si fa riferimento alla rubrica “AUTO USATE” della rivista Quattroruote |
Per Autocarri e Autobetoniere | Il Valore Assicurato sarà pari per l’intero periodo contrattuale al valore commerciale come previsto dalla pubblicazione specializzata Eurotax (nella versione gialla più favorevole all’Assicurato) |
Per i veicoli già immatricolati all’estero e poi reimmatricolati in Italia a seguito di importazione | Verrà considerata come data di 1^ immatricolazione, ai fini della valutazione commerciale e dei relativi degradi, quella avvenuta all’estero |
b) In caso di danno parziale la Compagnia liquiderà l’Indennizzo all’Assicurato, con le seguenti modalità:
- Per i veicoli immatricolati da non oltre 12 mesi la Compagnia, valutata l’entità del danno, effettuerà l’Indennizzo senza tenere conto del degrado d’uso
- Per i veicoli immatricolati da oltre 12 mesi la Compagnia effettuerà l’Indennizzo tenendo conto del degrado d’uso come risultante dal rapporto tra valore a nuovo e valore commerciale, relativamente a pneumatici, batterie e parti meccaniche soggette ad usura
- Le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte non possono superare il valore del veicolo al momento del Sinistro, risultante dalla Tabella di degrado di cui sopra
- Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’IVA ove l’Assicurato la tenga a proprio carico
c) In tutti i casi:
- Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione
- Se l’assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del Sinistro, la Compagnia risponde dei danni e delle spese in proporzione
12.3 ARBITRATO – NOMINA DEI PERITI
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti. In mancanza di accordo, quando una delle Parti lo richieda, mediante Periti nominati uno per parte, comunicandolo all’altra parte con lettera raccomandata A/R; i Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è demandata al Presidente del Tribunale più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato.
I Xxxxxx decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Xxxxxx e la metà di quella del terzo Perito.
12.4 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Per i danni totali conseguenti a Furto/Rapina, la Compagnia effettuerà la liquidazione del danno all’Assicurato, previo nulla osta dell’Ente Vincolatario, entro 30 giorni dalla data di presentazione dei documenti necessari per l’Indennizzo, come previsto al precedente art. 12.1 – Obblighi in caso di Sinistro.
Negli altri casi, la Compagnia effettuerà la liquidazione del danno all’Assicurato, previo nulla osta dell’Ente Vincolatario, entro 30 giorni dalla data in cui, a seguito di presentazione dei documenti necessari per l’Indennizzo di cui all’art. 12.1 – Obblighi in caso di Sinistro, la Compagnia stessa sia stata posta in grado di constatare l’entità obiettiva del danno, come previsto in Polizza, mediante accordo fra le parti o, in mancanza d’accordo, come previsto dall’art. 12.3 – Arbitrato – Nomina dei periti.
12.5 RIPARAZIONI – AUTORIZZAZIONE DELLA COMPAGNIA
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell’officina o rimessa, l’Assicurato non deve provvedere a riparazioni prima di aver ricevuto il benestare della Compagnia: tale benestare si riterrà tacito in mancanza di comunicazione contraria entro 7 giorni lavorativi dalla data di pervenimento della denuncia del Sinistro alla Compagnia.
S’intendono comunque confermati e fatti salvi gli eventuali pregiudizi sofferti dalla Compagnia medesima.
12.6 RECUPERO DEL VEICOLO
In caso di ritrovamento del Veicolo Assicurato, le spese relative al recupero si intendono così attribuite:
- A carico dell’Assicurato se la Compagnia non ha corrisposto l’Indennizzo e non è ancora in possesso di tutti gli elementi di cui all’12.1 – Obblighi in caso di Sinistro
- A carico della Compagnia qualora, pur non avendo ancora corrisposto l’Indennizzo, la Compagnia
xxxxxxxx fosse già in possesso degli elementi di cui sopra
- A carico della Compagnia nel caso in cui la stessa avesse già corrisposto l’Indennizzo e l’Assicurato dichiarasse per iscritto la volontà di non rientrare in possesso del bene sottratto
Il valore del recupero realizzabile dall’Assicurato prima del pagamento dell’Indennizzo sarà totalmente computato in detrazione dell’Indennizzo stesso sul quale, ricorrendone gli estremi, verranno detratti i degradi e/o gli Scoperti. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell’Indennizzo diverrà di proprietà della Compagnia se quest’ultima avrà già liquidato il danno a termini di Polizza.
12.7 DIRITTI DELLA COMPAGNIA
L’Assicurato cede i suoi diritti, azioni o ricorsi alla Compagnia contro eventuali responsabili e/o corresponsabili civili del Sinistro, sino alla concorrenza dell’importo liquidato.
Modulo di adesione
Leasing Veicoli – Polizza collettiva n. 90000027ZS
Polizza collettiva ad adesione facoltativa collegata ai contratti stipulati da Xxxxxxxxxxxxx S.p.A. per la locazione finanziaria di veicoli
Contratto di Leasing n.
Assicurato
Cognome e nome/Ragione sociale, indirizzo e codice fiscale/partita IVA
Veicolo Assicurato
Tipo/Marca/Modello |
Telaio |
Estremi della copertura assicurativa
Valore Assicurato (indicare se comprensivo dell’IVA di legge) |
Garanzie prescelte |
Il sottoscritto Assicurato prende atto che:
FAC - SIMILE
- La successiva valorizzazione riporta i premi annui complessivi che l’Assicurato pagherà per poter usufruire delle coperture assicurative sino alla scadenza del contratto di Leasing. Nella determinazione del premio per le autovetture si tiene conto della riduzione annuale del valore del veicolo a seguito della vetustà dello stesso cosi come indicato dall’art. 4.2 delle Condizioni di Assicurazione:
Premio annuo | Di cui costi a carico dell’Assicurato | Parte dei costi riconosciuta all’intermediario (1) | |
I° anno | |||
II° anno | |||
…….. | |||
…….. | |||
N° anno | |||
TOTALE | |||
(1) pari al 19% del premio al netto delle imposte |
- Le coperture assicurative vengono prestate dalle ore 24 del giorno precedente a quello di decorrenza del contratto di leasing e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza del contratto di leasing, a condizione che sia stato pagato il relativo premio
- Credemassicurazioni ha conferito al Contraente Credemleasing un mandato all’incasso del premio, in forza del quale il pagamento del premio a Credemleasing equivale al pagamento fatto alla stessa compagnia assicuratrice, ai fini della validità dell’assicurazione
Credemassicurazioni rende noto che:
- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile
- L’Assicurato ha diritto di richiedere alla Compagnia Assicuratrice le credenziali per l'accesso all’ area riservata
Contratto di Leasing n.
Il sottoscritto Assicurato dà atto che tutte le informazioni utili a consentire una scelta consapevole e
rispondente alla proprie esigenze ai fini della conclusione del contratto sono state raccolte prima della sottoscrizione dell'adesione al contratto.
Il sottoscritto Assicurato dichiara inoltre di:
- Voler aderire alla polizza collettiva sopraindicata
- Aver ricevuto e letto i documenti di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del
2 agosto 2018, denominati “Allegato 3 - Informativa sul distributore”, “Allegato 4 - Informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo”, “Allegato 4 ter - Elenco delle regole di comportamento del distributore” (quest’ultimo per offerta fuori sede e nel caso di distribuzione mediante tecniche di comunicazione a distanza)
- Essere informato che, come previsto dall'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione, ha diritto di revocare l'adesione, ai sensi del D.Lgs 7 dicembre 2005, n. 209. Per esercitare tale diritto, l’Assicurato deve inviare raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della Compagnia Assicuratrice
- Aver ricevuto e letto il Set Informativo comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni (3807D0122), Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario e Fac-simile del Modulo di Adesione (3807T0122), Documento informativo sul trattamento dei dati personali
- Essere consapevole che la presente polizza è vincolata a favore del contraente Credemleasing così come indicato all’art. 7.5 delle Condizioni di Assicurazione
Luogo e Data / / | L’Assicurato _ |
FAC - SIMILE
Il sottoscritto Assicurato dichiara di approvare specificamente, agli effetti degli artt. 1341 – 1342 del Codice Civile, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE: art. 1 – Dichiarazioni dell’Assicurato; art 2.1 - Decorrenza e durata delle coperture; art. 3.4 – Recesso in caso di sinistro; art. 4.2 – Adeguamento del premio; art. 6 – Eventi relativi al contratto di finanziamento; art. 7.5 – Vincolo; SEZIONE DANNI AL VEICOLO: art. 9.2 – Veicoli assicurabili; art. 9.3 - Valori massimi assicurabili art. 10 - Che cosa non è assicurato; art. 11 – Limiti, Franchigie e\o Scoperti; art. 12 – Che cosa fare in caso di sinistro.
Luogo e Data / / | L’Assicurato _ |
Periodicità del premio e mezzi di pagamento |
La periodicità di pagamento e la modalità di incasso del premio è la stessa prevista per i ‘canoni di leasing’ come da contratto di locazione finanziaria al quale è abbinata la copertura assicurativa. |
Consenso Privacy Premesso che dichiaro di aver letto e compreso l’Informativa che mi è stata fornita ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679:
- Autorizzo il Titolare a trattare categorie particolari di miei dati personali qualora sia necessario per l’apertura e la gestione del rapporto contrattuale conformemente a quanto indicato al punto 2.2 e 3.1 dell’Informativa. Non applicabile alle persone giuridiche (società), enti e associazioni.
Luogo e Data / / | L’Assicurato _ |
Polizza Leasing veicoli: denunciamo un sinistro
Spett.le Credemassicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxx Xxxx 0
00000 Xxxxxx Xxxxxx XX
• Numero del contratto di Leasing
Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome
Data di nascita / / Sesso
Domicilio/Residenza: Via n
Comune Cap Provincia
Telefono/Fax
Dati del sinistro
Data / / Ora : Luogo di accadimento del sinistro
Breve descrizione a cura del cliente (modalità e cause):
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Entità (approssimativa) del danno e la descrizione dei danni visibili
Conducente al momento del sinistro
Cognome e Nome
Data di nascita / /
Sesso
Codice Fiscale:
Patente numero
Categoria
In scadenza il / /
Eventuali testimoni e/o Autorità intervenute
…segue
Richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X ):
Incendio, scoppio
da allegare:
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati
Furto, rapina
da allegare:
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati
In caso di furto totale:
• Estratto cronologico generale e dichiarazione di perdita di possesso, rilasciati dal P.R.A.
• Tutte le chiavi originali del veicolo
• Procura speciale di vendita a favore della Compagnia con Atto notarile
Evento Atmosferico
da allegare:
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati
Evento Socio Politico
da allegare:
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati
Attivazione Kasko
da allegare:
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• Copia delle fatture/ricevute fiscali relative ad eventuali riparazioni o ripristini effettuati
Garanzie accessorie (cristalli, soccorso stradale, veicolo sostitutivo)
da allegare:
• Copia della fattura di acquisto del Veicolo Assicurato
• CRISTALLI: copia del preventivo/fattura e foto del danno
• SOCCORSO STRADALE: copia della fattura rilasciata dall’operatore che ha provveduto al soccorso
• VEICOLO SOSTITUIVO: copia della fattura rilasciata dalla società di noleggio
Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di spedire tutta la documentazione richiesta. Per informazioni sullo stato del sinistro contatta il numero verde gratuito 000.00.00.00