Scopo del Regolamento Clausole campione

Scopo del Regolamento. 1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione dei veicoli di proprietà dell'Ente (o comunque in disponibilità ) nelle fasi di: consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, oltre alla responsabilità per quanto attiene agli adempimenti fiscali ed amministrativi (assicurazione, tasse, ecc.). 2. La disciplina oggetto del presente regolamento viene affidata al Settore - Provveditorato- che, pertanto, ne diventa il Settore competente.
Scopo del Regolamento. 1. Il presente regolamento ha lo scopo di: 1) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature così come definite dall’art. 5 della legge reg. n. 27/86, e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale; 2) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione; 3) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge reg. n.27/86.
Scopo del Regolamento. 1. Publiacqua S.p.A., di seguito denominata Società, è una società a capitale misto pubblico – privato (con socio scelto con gara), alla quale è demandata la gestione in esclusiva del servizio idrico integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno. Per tale qualità essa opera nei c.d. “Settori Speciali”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel seguito richiamato anche solo come: Codice degli Appalti e delle Concessioni. 2. Con riferimento ai contratti di appalto connessi alla gestione del servizio idrico integrato, la Società è pertanto: - tenuta ad applicare, per appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/16 nella parte applicabile ai settori speciali; - nella facoltà di adottare, per appalti sotto tale soglia, un proprio Regolamento, disciplinante le procedure di affidamento e le modalità di contrattazione degli appalti lavori o di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell’art. 36, comma 8, del d.lgs. n. 50/16. 3. Gli appalti c.d. “estranei” di lavori, servizi e forniture (cioè non ricompresi nell’ambito applicativo sancito dall’art. 117 del d.lgs. n. 50/16, elencati nell’allegato B al presente Regolamento) non sono disciplinati dal d.lgs. n. 50/16, avuto riguardo alla natura di ‘impresa pubblica’ di Publiacqua S.p.A.: il presente Regolamento non si applica anche a tali contratti, i quali non sono soggetti al Codice degli Appalti e delle Concessioni. Per gli stessi trovano applicazione le disposizioni della procedura aziendale interna.
Scopo del Regolamento. Il Regolamento ha lo scopo di definire, per l’ordinaria amministrazione, le regole di funzionamento dell’Associazione, consentendo alla stessa di poter svolgere le proprie attività istituzionali senza dover convocare ogni volta l'Assemblea dei soci. Il Regolamento, altresì, ha lo scopo di stabilire i requisiti, i principi e le procedure di controllo di qualità che gli associati sono chiamati a rispettare.
Scopo del Regolamento. Il presente Regolamento ha lo scopo di fissare una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nella pubblica fognatura gestita dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 e al D.P.C.M. 04.03.1996 n. 47 al fine di: • tutelare le infrastrutture degli impianti di fognatura e di depurazione; • promuovere l'allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura e, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nella adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; • raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione regionale per gli scarichi nelle pubbliche fognature; • raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla Legge 05.01.1994 n. 36, per gli scarichi terminali nelle pubbliche fognature.
Scopo del Regolamento. Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi che recapitano nelle pubbliche fognature, nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all’allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale Tutela Acque dall’Inquinamento del 4 febbraio 1977 e di cui al D.M. LL.PP. 12/12/1985, circolare del Ministero LL.PP. 20/3/1986 n. 27291, e D.P.C.M. del 4/3/1996 art. 8, al fine di: - garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati; - proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento; - garantire che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue rispettino i limiti di accettabilità stabiliti dall’autorità competente e che non abbiano conseguenze negative sull’ambiente; - garantire che il trattamento dei fanghi non venga intralciato e che questi possano essere smaltiti senza pericolo ed in modo accettabile dal punto di vista ambientale; - promuovere e favorire soluzioni tecniche di risparmio idrico e di riutilizzo dell’acqua al fine di ottimizzare l’uso della risorsa idrica; - raggiungere, secondo le cadenze temporali previste, gli obiettivi di qualità che verranno fissati dai piani di tutela delle acque di cui all’art.121 del D.Lgs n. 152/2006; - garantire che le acque reflue domestiche, industriali e meteoriche vengano smaltite mediante modalità tali da assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie, ovvero tali da allontanare e rendere innocue le popolazioni microbiche e le sostanze patogene e potenzialmente patogene, garantire un benessere respiratorio e olfattivo, evitare, prevenire e ridurre l’inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, delle reti acquedottistiche, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (inquinamento indiretto), garantire dal rischio infettivo diretto (fognature a cielo aperto e rigurgiti) e dal rischio chimico.
Scopo del Regolamento. Il presente regolamento ha lo scopo didisciplinare l’organizzazione del lavoro per l’uso dell’impianto televisivo a circuito chiuso installato nel Casinò di Sanremo, a seguito del provvedimento datato 16 aprile 1993 dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Imperia, alle disposizioni regolamentari e di legge di quelle che la Società ritenesse di dover emanare nonché del Contratto collettivo di lavoro e degli accordi aziendali e sindacali in materia.
Scopo del Regolamento. Il presente regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature dei comuni consorziati e nei collettori consortili, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all’art.4 della delibera del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppl. ord. alla G.U. n.48 del 21 febbraio 1997), al fine di : - tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione consortili; - promuovere e favorire gli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature – in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua – al fine di consentire il loro massimo risparmio nell’utilizzazione delle acque e nella adozione dei processi di riciclo e di recupero di sostanze disperse; - raggiungere gli obbiettivi di qualità previsti dalla l.r.29 gennaio 1983,n.7 per gli scarichi terminali delle pubbliche fognature e gli indirizzi generali del Piano Territoriale Regionale per il risanamento e la tutela delle acque, di cui alla l.r.1° febbraio 1983 n.9
Scopo del Regolamento. Il presente regolamento è destinato a disciplinare le modalità di esecuzione dell’Accordo Quadro, regolando in dettaglio i rapporti intercorrenti tra il Consorzio costituito ai sensi degli artt. artt. 2602 e seguenti Cod. Civ., denominato “Rete Italiana per le Sperimentazioni Cliniche in Pediatria”, in inglese “Italian Network for Paediatric Clinical Trial”, in breve “INCiPiT”, con sede in Xxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx - Xxxxxxxx Xxxxxxx “XXXX”, 00000, Partita IVA n. 14553381006 (qui di seguito “INCiPiT”, “Centro Coordinatore” o “Consorzio”) ed i suoi consorziati (Fondatori, Ordinari ed Affiliati, come definiti nello Statuto), sia nell'ambito interno che esterno, in attuazione delle disposizioni dettate dall’Atto costituivo e dallo Statuto consortile. Il presente regolamento è stato comunicato ai consorziati Fondatori e sarà comunicato ai futuri consorziati (Ordinari o Affiliati), prima del loro ingresso nel Consorzio, per presa visione ed accettazione delle regole e principi in esso contenuti quale condizioni per l’ammissione.
Scopo del Regolamento. Il regolamento si prefigge l’obiettivo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni volte a favorire l’individuazione di eventuali operazioni economico finanziarie che, per la presenza di particolari caratteristiche, possano generare anche solo il mero sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Esso fornisce, a tale scopo, una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dalla normativa per supportare le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno.