Scopo del Regolamento. Il Regolamento ha lo scopo di definire, per l’ordinaria amministrazione, le regole di funzionamento dell’Associazione, consentendo alla stessa di poter svolgere le proprie attività istituzionali senza dover convocare ogni volta l'Assemblea dei soci. Il Regolamento, altresì, ha lo scopo di stabilire i requisiti, i principi e le procedure di controllo di qualità che gli associati sono chiamati a rispettare.
Scopo del Regolamento. Lo scopo del presente regolamento, anche in attuazione dell’art. 108 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n° 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n° 59) è quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad attuare programmi di previsione e prevenzione, e ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.
Scopo del Regolamento. 1. Il presente regolamento ha lo scopo di:
1) stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle pubbliche fognature così come definite dall’art. 5 della legge reg. n. 27/86, e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
2) tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
3) raggiungere gli obiettivi di qualità previsti per gli scarichi terminali sia delle pubbliche fognature che per le immissioni in pubblica fognatura di scarichi di insediamenti produttivi, previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della legge reg. n.27/86.
Scopo del Regolamento. Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli scarichi che recapitano nelle pubbliche fognature, nel rispetto della legislazione comunitaria, statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all’allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale Tutela Acque dall’Inquinamento del 4 febbraio 1977 e di cui al D.M. LL.PP. 12/12/1985, circolare del Ministero LL.PP. 20/3/1986 n. 27291, e D.P.C.M. del 4/3/1996 art. 8, al fine di: - garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non vengano danneggiati; - proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento; - garantire che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue rispettino i limiti di accettabilità stabiliti dall’autorità competente e che non abbiano conseguenze negative sull’ambiente; - garantire che il trattamento dei fanghi non venga intralciato e che questi possano essere smaltiti senza pericolo ed in modo accettabile dal punto di vista ambientale; - promuovere e favorire soluzioni tecniche di risparmio idrico e di riutilizzo dell’acqua al fine di ottimizzare l’uso della risorsa idrica; - raggiungere, secondo le cadenze temporali previste, gli obiettivi di qualità che verranno fissati dai piani di tutela delle acque di cui all’art.121 del D.Lgs n. 152/2006; - garantire che le acque reflue domestiche, industriali e meteoriche vengano smaltite mediante modalità tali da assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie, ovvero tali da allontanare e rendere innocue le popolazioni microbiche e le sostanze patogene e potenzialmente patogene, garantire un benessere respiratorio e olfattivo, evitare, prevenire e ridurre l’inquinamento del suolo, delle falde e delle acque superficiali, delle reti acquedottistiche, nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia (inquinamento indiretto), garantire dal rischio infettivo diretto (fognature a cielo aperto e rigurgiti) e dal rischio chimico.
Scopo del Regolamento. 1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso e la gestione dei veicoli di proprietà dell'Ente (o comunque in disponibilità ) nelle fasi di: consegna, uso e manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, oltre alla responsabilità per quanto attiene agli adempimenti fiscali ed amministrativi (assicurazione, tasse, ecc.).
2. La disciplina oggetto del presente regolamento viene affidata al Settore - Provveditorato- che, pertanto, ne diventa il Settore competente.
Scopo del Regolamento. Il regolamento si prefigge l’obiettivo di contrastare la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali, anche a scopo di finanziamento di azioni terroristiche, attraverso una serie di prescrizioni volte a favorire l’individuazione di eventuali operazioni economico finanziarie che, per la presenza di particolari caratteristiche, possano generare anche solo il mero sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Esso fornisce, a tale scopo, una sintesi dei principali adempimenti operativi richiesti dalla normativa per supportare le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione del fenomeno.
Scopo del Regolamento. Il presente regolamento è destinato a disciplinare le modalità di esecuzione dell’Accordo Quadro, regolando in dettaglio i rapporti intercorrenti tra il Consorzio costituito ai sensi degli artt. artt. 2602 e seguenti Cod. Civ., denominato “Rete Italiana per le Sperimentazioni Cliniche in Pediatria”, in inglese “Italian Network for Paediatric Clinical Trial”, in breve “INCiPiT”, con sede in Xxxx, Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx - Xxxxxxxx Xxxxxxx “XXXX”, 00000, Partita IVA n. 14553381006 (qui di seguito “INCiPiT”, “Centro Coordinatore” o “Consorzio”) ed i suoi consorziati (Fondatori, Ordinari ed Affiliati, come definiti nello Statuto), sia nell'ambito interno che esterno, in attuazione delle disposizioni dettate dall’Atto costituivo e dallo Statuto consortile. Il presente regolamento è stato comunicato ai consorziati Fondatori e sarà comunicato ai futuri consorziati (Ordinari o Affiliati), prima del loro ingresso nel Consorzio, per presa visione ed accettazione delle regole e principi in esso contenuti quale condizioni per l’ammissione.
Scopo del Regolamento. Il presente regolamento ha lo scopo didisciplinare l’organizzazione del lavoro per l’uso dell’impianto televisivo a circuito chiuso installato nel Casinò di Sanremo, a seguito del provvedimento datato 16 aprile 1993 dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Imperia, alle disposizioni regolamentari e di legge di quelle che la Società ritenesse di dover emanare nonché del Contratto collettivo di lavoro e degli accordi aziendali e sindacali in materia.
Scopo del Regolamento. Le aree circostanti la Villa Romanin Jacur costituiscono un insieme di grande rilevanza storica e ambientale. Diversi elementi coesistono formando un unicum di rara importanza. Il presente regolamento ha lo scopo di permettere una adeguata tutela e una corretta fruizione da parte del pubblico delle aree suddette, differenziando la gestione di ogni singola zona. Vengono individuate per diverse caratteristiche strutturali e di utilizzo delle zone principali le seguenti aree: • il Parco Pubblico, a sua volta suddiviso in parte Sud e parte Nord; all'interno del parco parte sud viene distinta la fruizione del prato; assimilato al parco è da considerarsi il Parchetto Giochi; • il Brolo; • gli Spazi circostanti alla Villa Comunale. L'utilizzo di queste aree dovrà tenere in considerazione la valenza ambientale e storica del contesto. Il presente Regolamento specificherà le differenze nella fruizione di ogni singola area.
Scopo del Regolamento. Il presente Regolamento ha lo scopo di fissare una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi che recapitano nella pubblica fognatura gestita dall’Amministrazione Comunale, nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale del 4 febbraio 1977 e al D.P.C.M. 04.03.1996 n. 47 al fine di: • tutelare le infrastrutture degli impianti di fognatura e di depurazione; • promuovere l'allacciamento degli insediamenti civili e produttivi alla pubblica fognatura e, in applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, favorire il massimo risparmio nell'utilizzazione delle acque e nella adozione dei processi di riciclo e di recupero delle sostanze disperse; • raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione regionale per gli scarichi nelle pubbliche fognature; • raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla Legge 05.01.1994 n. 36, per gli scarichi terminali nelle pubbliche fognature.