Pensionamento Clausole campione

Pensionamento. Il raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia è motivo per determinare la cessazione del rapporto di lavoro, in conformità alle disposizioni legislative vigenti.
Pensionamento. 1 I rapporti di lavoro scadono senza disdetta al più tardi al momento in cui nasce il diritto a percepire la rendita AVS o al pensionamento anticipato in caso d'invalidità. Resta riservato il pensionamento flessibile. 2 Per quanto attiene al pensionamento si applicano le disposizioni del regolamento della Cassa pensioni.
Pensionamento. Il rapporto di lavoro cessa al più tardi con il compimento dei 65 anni. La collaboratrice/Il collaboratore può richiedere il pensionamento anticipato già a partire dai 58 anni compiuti, per la fine di un mese. Il datore di lavoro deve esserne informato con un anticipo di 6 mesi.
Pensionamento. Il passaggio del lavoratore dal servizio attivo alla condizione di pensionato. Tale situazione autorizza o impone la cessazione dell’attività di un lavoratore e la sua messa in pensione.
Pensionamento. Per il Personale Non Riassorbito in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico (e ciò risulti adeguatamente certificato dall’INPS) o, che pur non essendo allo stato in possesso di detti requisiti, maturerà gli stessi (e ciò deve risultare adeguatamente certificato da un Istituto di Patronato in base alla documentazione INPS prodotta dal lavoratore) all’interno del periodo di durata della CIGS per cessazione di attività e di fruizione del trattamento NASPI, la Società riconoscerà quale Incentivo: (i) Per il personale che conseguirà i requisiti per il trattamento pensionistico (adeguatamente certificato da INPS) nel periodo di CIGS per cessazione di attività, un ammontare pari a 7.000 euro lordi a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, inclusivi dell’importo a titolo transattivo, da erogare, previa sottoscrizione del Verbale di Conciliazione, entro la prima data utile per l’elaborazione del relativo ultimo cedolino (vale a dire entro 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro); (ii) Per il personale che matura i requisiti per il trattamento pensionistico (adeguatamente certificato da un istituto di Patronato in base alla documentazione INPS prodotta dal lavoratore) all’interno del periodo di durata della NASPI, un incentivo pari al valore dell’integrazione lorda per il periodo spettante di NASPI al 90% della RAL teorica, per il periodo mancante al raggiungimento del requisito medesimo oltre ad un importo a titolo transattivo pari ad Euro 2.500,00 da erogare, previa sottoscrizione del Verbale di Conciliazione, entro la prima data utile per l’elaborazione del relativo ultimo cedolino (vale a dire entro 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro). Nei limiti previsti dalla vigente normativa, limitatamente al periodo di fruizione del trattamento NASPI, verrà inoltre garantito il pagamento della quota per MetaSalute, previa autorizzazione dell’ente.
Pensionamento. Il pensionamento di un dipendente viene gestito in piena conformità alle prescrizioni esistenti in materia e non è condizionato da fattori correlati al singolo.
Pensionamento. 1 Al pensionamento del collaboratore, la sua assicurazione esistente e quella dei suoi familiari continua nell’ambi­ to dell’assicurazione collettiva a condizione che i premi possano essere detratti dalle rendite di vecchiaia della Cassa pensioni dell’ex datore di lavoro. In caso contrario avviene il passaggio alla soluzione assicurativa per per­ sone precedentemente assicurate nel contratto collettivo («p­care»). 2 Entro i 3 mesi successivi al pensionamento, il rischio in­ fortuni può essere incluso nelle assicurazioni delle spese di cure mediche, senza esame del rischio. 3 Ciò a condizione che per la persona assicurata sia sussi­ stita una rispettiva copertura in un contratto assicurativo collettivo contro gli infortuni e che l’uscita da tale contrat­ to sia stata obbligatoria all’atto del pensionamento. 4 Non vengono prese a carico prestazioni per infortuni su­ bentrati prima dell’inclusione del rischio infortuni.

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  • CONFEZIONAMENTO Il confezionamento e l’etichettatura devono essere conformi alle vigenti norme di legge. Il materiale di confezionamento deve essere resistente e tale da garantire la sterilità fino al momento dell’uso. I prodotti devono essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e l’immagazzinamento per il periodo di validità degli stessi. Sulla confezione, inoltre, devono essere riportate, in lingua italiana, tutte le informazioni previste dalla normativa vigente e necessarie a garantire una utilizzazione corretta e sicura del prodotto; nella confezione dovrà essere presente il foglietto illustrativo con le indicazioni per l’uso in lingua italiana. Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti, devono essere chiaramente leggibili. Sulle scatole e sulle singole buste dovranno essere riportati, in lingua italiana, la descrizione qualitativa del contenuto, il numero di lotto, la data di scadenza, la data di produzione, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, il tipo di sterilizzazione, il nome del produttore. In corso di fornitura i prodotti dovranno essere i medesimi indicati nella documentazione tecnica inviata per la gara.

  • Pagamento Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

  • Funzionamento Le parti sociali di cui all’art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell’ambito dell’EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.

  • REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.

  • Contrattazione collettiva | Contrattazione nazionale Parte terza - Disciplina dei rapporti di lavoro - Titolo XXVI - Passaggi di qualifica

  • Modalità di trattamento I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. La Compagnia garantisce la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso. Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall’art. 32 del GDPR. La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all’interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti. I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell’interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell’informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • Trattamento normativo L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.