Orario di lavoro flessibile Clausole campione

Orario di lavoro flessibile. 1. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata. 2. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali degli uffici sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro. 3. L’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del comma 1, deve essere recuperato nell’ambito del mese successivo a quello di riferimento, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente. 4. In relazione a particolari situazioni personali, sociali o familiari, sono favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, anche con forme di flessibilità ulteriori rispetto al regime orario adottato dall’ufficio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze di servizio e su loro richiesta, i dipendenti che: - beneficino delle tutele connesse alla maternità o paternità di cui al d.lgs. n. 151/2001; - assistano familiari portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/1992; - siano inseriti in progetti terapeutici di recupero di cui all’art. 45 del presente contratto; - si trovino in situazione di necessità connesse alla frequenza dei propri figli di asili nido, scuole materne e scuole primarie; - siano impegnati in attività di volontariato in base alle disposizioni di legge vigenti.
Orario di lavoro flessibile. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, l’orario flessibile giornaliero consiste nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.
Orario di lavoro flessibile. 1. Nell'ambito dell'orario di servizio e la tipologia di orario di lavoro giornaliero e settimanale previamente definito, è possibile adottare l'orario flessibile di lavoro giornaliero, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e in uscita. Nella definizione di tale tipologia di orario, da operarsi in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 4, comma 4, occorre tenere conto delle esigenze di servizio e di quelle del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di servizio. Va, altresì, individuato l'arco temporale entro il quale si deve assicurare la presenza di tutti gli addetti all'unità organica, esclusi i turnisti, in relazione alle esigenze di servizio e di apertura al pubblico. 2. I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (D.lgs. 151/2001, L. 104/92, tossicodipendenze, inserimento di figli in asili nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla L. 266/91) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall'ufficio di appartenenza.
Orario di lavoro flessibile. L’orario di lavoro flessibile è un modello di orario variabile. Alle collaboratrici/Ai collaboratori è data la possibilità di prestare le ore di lavoro previste all’interno dell’orario d’esercizio definiti, degli orari di reperibilità stabiliti individualmente e tenendo conto delle esigenze aziendali. Il saldo del tempo lavorativo corrisponde alla differenza tra il tempo di lavoro stabilito per contratto e il tempo di lavoro prestato, rispettivamente computa- bile. Il saldo indicato deve situarsi tra un estremo di +100 ore e un saldo negativo massimo di –50 ore. La collaboratrice/Il collaboratore deve segnalare tempesti- vamente alla sua/al suo preposto superamenti prevedibili di tale range. D’intesa con il preposto, il saldo del tempo lavorativo può essere compensato in ore o in giornate intere oppure trasferito su un conto a lungo termine. In caso di variazioni del volume degli incarichi, il preposto dopo avere consultato la colla- boratrice/il collaboratore può ordinare una compensazione con almeno 3 giorni in anticipo.
Orario di lavoro flessibile. L‘orario di lavoro flessibile è la norma. La banca lo stabilisce in considera- zione delle esigenze dell‘azienda e degli impiegati, in considerazione delle condizioni locali. Sulla media annua deve essere rispettata la durata normale del lavoro di 42 ore la settimana.
Orario di lavoro flessibile. L’orario di lavoro è funzionale all’orario di servizio per l’apertura e la chiusura della scuola all’utenza. L’orario flessibile giornaliero consiste nell’anticipare o posticipare l’entrata e l’uscita del personale, distribuendo anche l’orario di servizio in cinque giorni lavorativi. Il personale A.T.A. con figli in età scolastica o che presti assistenza a familiari e parenti portatori di handicap ( ai sensi della legge 104/92 ) può richiedere il godimento di 15 minuti di elasticità nell’orario d’ingresso e corrispondentemente nell’orario di uscita.
Orario di lavoro flessibile. Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, la contrattazione aziendale potrà introdurre l’orario flessibile giornaliero, consistente nell’individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata. Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali dei servizi sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro. Salve diverse previsioni dell’accordo decentrato di cui al comma 1, l’eventuale debito orario derivante dall’applicazione del presente articolo, deve essere recuperato entro il mese successivo, secondo le modalità e i tempi concordati.
Orario di lavoro flessibile. 0.Xx formulazione dell’orario degli insegnanti è prerogativa del D.S., sentite le proposte del collegio dei docenti. Anche l’assegnazione degli ambiti disciplinari o discipline è prerogativa del D.S.,.
Orario di lavoro flessibile. 1. In relazione a particolari esigenze di servizio comportanti variazioni del- l’intensità lavorativa, le aziende possono attuare programmi di attività la- vorativa flessibile - con riguardo anche a singoli settori, reparti o gruppi di lavoratori - con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all’orario normale di lavoro in periodi prestabiliti, semprechè la media dell’orario settimanale di lavoro al termine di tali periodi risulti pari all’orario normale settimanale di cui all’art. 9. 2. La durata settimanale media dell’orario normale di lavoro di 40 ore può es- sere realizzata: a) per singole settimane non consecutive, con ore ordinarie di lavoro di du- rata giornaliera normalmente non inferiore a 4 ore e non superiore a 11 ore; b) per periodi plurisettimanali consecutivi comunque non superiori a otto settimane, con ore ordinarie di lavoro di durata settimanale normalmente non inferiore a 30 ore e non superiore a 48 ore. 3. Le modalità di attuazione dell’orario di lavoro flessibile ai sensi del comma 2 nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra azienda e la rappresentanza sindacale aziendale. 4. Esperito l’esame congiunto, gli orari di lavoro e i periodi programmati in attività lavorativa flessibile ai sensi del comma 2 sono comunicati con ordine di servizio ai lavoratori dei settori, reparti o uffici interessati, con preavviso minimo di sette giorni calendariali. 5. L’attuazione del programma di orario di lavoro in regime di flessibilità non CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE ESERCENTI SERVIZI IN APPALTO dà luogo né alla riduzione del trattamento retributivo contrattuale normal- mente dovuto nei periodi con orario settimanale inferiore alle 40 ore né al trattamento per lavoro straordinario nei periodi con orario settimanale su- periore alle 40 ore. Per l’intero periodo programmato, i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario normale contrattualmente previsto; fermo re- stando che le ore eccedenti l’orario programmato saranno considerate e re- tribuite, in ogni caso, come ore di lavoro straordinario secondo le consuete cadenze temporali mensili. 6. Le ore di prestazione programmate in attività lavorativa flessibile non pos- sono essere richieste nel giorno di riposo settimanale individuale. 7. Qualora, nei periodi in cui sia in atto un programma di attività lavorativa flessibile ai sensi del comma 2, si verifichino assenze per malattia o infor- tunio ...
Orario di lavoro flessibile. L'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio e di apertura della scuola all'utenza. L'orario flessibile giornaliero consiste nell'anticipare o posticipare l'entrata e l'uscita del personale, distribuendolo anche in cinque giornate lavorative. In caso di necessità sarà possibile applicare anche l orario plurisettimanale. I dipendenti che ne facciano richiesta vanno favoriti nell'utilizzo dell'orario flessibile compatibilmente con le esigenze di servizio. inderogabile necessità (vedi nota prot. 0002116 del 30-09-2015). Tali attività saranno recuperate o retribuite con il fondo ore eccedenti. Ai fini dell'assegnazione ad "alcune" unità di personale dell'orario su 5 giorni, si procederà garantendo, in ogni caso, la piena funzionalità dei relativi servizi, in base ai seguenti criteri: precedenza al personale di ruolo, tenendo conto: - dell'anzianità di servizio - di eventuali esigenze personali (certificate e/o certificabili) Personale non di ruolo - punteggio in graduatoria - particolari esigenze personali (certificate e/o certificabili) All inizio dell a. s. il D.S. in accordo con il DSGA, predispone un piano di assegnazione ai plessi, tenendo conto: - di eventuali richieste e necessità specifiche in relazione agli alunni presenti nei singoli plessi ; - di incompatibilità ambientali; - delle richieste dei lavoratori . Qualora non fosse possibile soddisfare le richieste di assegnazione, si procederà come segue: Precedenza al personale di ruolo, tenendo conto: - dell'anzianità di servizio - di eventuali esigenze personali (certificate e/o certificabili) Personale non di ruolo, tenendo conto: - dell'anzianità di servizio - di eventuali esigenze personali (certificate e/o certificabili) La continuità su una sede non è ostativa al cambiamento. In caso di incompatibilità ambientale, il D.S. in accordo con il DSGA, verificate le problematiche del plesso, provvederà allo spostamento del personale in base alle esigenze di istituto.