Andamento dei lavori Clausole campione

Andamento dei lavori. In seguito agli ordini di servizio di volta in volta impartiti dalla Direzione Lavori, l'appaltatore dovrà far pervenire alla medesima Direzione Lavori un programma dettagliato inerente allo svolgimento degli stessi. Sulla base di ciò in linea di massima l'impresa avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo e nell'ordine che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine di tempo contrattuale purché a giudizio della Direzione dei Lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere e degli interessi dell'amministrazione appaltante. La Direzione Lavori si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo periodo di tempo e di disporre l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori, nel modo che riterrà più conveniente. Sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse dovrà essere fatta a cura e spese dell'impresa. Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione delle opere ed il loro collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del codice civile, l'impresa sarà quindi garante delle opere eseguite.
Andamento dei lavori. In genere l’appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per consegnarli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione secondo il programma di cui all’ art. IV.2 del presente capitolato. L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di prefiggere all’Imprenditore i lavori che debbono essere incominciati e di stabilire l’esecuzione di una determinata opera entro un congruo termine perentorio o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Nell’esecuzione delle opere l’appaltatore si atterrà sempre alle prescrizioni che gli verranno impartite dalla direzione lavori e non si accrediteranno all’impresa né le opere da essa eseguite di proprio arbitrio che non fossero corrispondenti alle prescrizioni della direzione dei lavori stessa, né quelle eseguite irregolarmente per le quali si applicheranno le disposizioni di cui all'art. II.12.3 del presente capitolato.
Andamento dei lavori. In genere l’appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente e compiuti nel minor tempo possibile, purché esso, sia sempre e comunque eseguito nell’interesse dell’Amministrazione Comunale. Il Responsabile del Settore si riserva il diritto di ordinare l’esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l’ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno e conveniente, o eventualmente incaricare un'altra ditta per l’esecuzione degli stessi, senza che l’appaltatore vanti diritti di alcun genere. L’appaltatore presenterà la contabilità dei lavori al Responsabile del Settore per la relativa approvazione, dove oltre ad indicare in modo dettagliato le opere indicherà i prezzi e il relativo sconto applicato.
Andamento dei lavori. In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione. È cura dell'Appaltatore verificare, preventivamente all'avvio dei lavori di demolizione, le condizioni di conservazione e di stabilità dell'opera nel suo complesso, delle singole parti della stessa, e degli eventuali edifici adiacenti all'oggetto delle lavorazioni di demolizione. È altresì indispensabile che il documento di accettazione dell'appalto e di consegna dell'immobile da parte della Stazione appaltante sia accompagnato da un programma dei lavori redatto dall'Appaltatore consultata la Direzione dei Lavori e completo dell'indicazione della tecnica di demolizione selezionata per ogni parte d'opera, dei mezzi tecnici impiegati, del personale addetto, delle protezioni collettive ed individuali predisposte, della successione delle fasi di lavorazione previste. In seguito all'accettazione scritta da parte della Direzione dei Lavori di tale documento di sintesi della programmazione dei lavori sarà autorizzato l'inizio lavori, previa conferma che l'Appaltatore provvederà all'immediata sospensione dei lavori in caso di pericolo per le persone, le cose della Stazione appaltante e di terzi. Ogni lavorazione sarà affidata a cura ed onere dell'Appaltatore a personale informato ed addestrato allo scopo e sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alla lavorazione. L'Appaltatore dichiara di utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature conformi alle disposizioni legislative vigenti, e si incarica di far rispettare questa disposizione capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome interferiscono con le operazioni o le lavorazioni di demolizione (trasporti, apparati movimentatori a nolo, ecc.). Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla redazione di un piano di emergenza per le eventualità di pericolo immediato con l'obiettivo di proteggere gli operatori di cantiere, le cose della Committenza e di terzi, l'ambiente e i terzi non coinvolti nei lavori. In materia si fa riferimento agli articoli 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 184 del d.lgs. 81/08 e successivo D.lgs. correttivo ed integrativo pubblicato il 3 agosto 2009, n. 106. L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congr...
Andamento dei lavori. Fermo restando quanto già riportato all’art. 16 del “Capitolato speciale d’appalto parte I, Disposizioni contrattuali generali” si fa presente che i lavori oggetto del presente appalto si svolgeranno all’interno dell’area ospedaliera di Bolzano. Si fa inoltre presente, che il cantiere del proseguimento dell´atrio magistrale confina direttamente con altri cantieri attivi e che da questo ne derivano anche influssi sullo svolgimento dei lavori. L’appaltatore dovrà sviluppare i lavori in modo tale da non creare intralcio al normale svolgimento dell’attività ospedaliera, che dovrà rimanere funzionante per tutta la durata dei lavori. Nell’elaborazione della propria offerta l’appaltatore dovrà tener in conto le predette circostanze, così come l’eventualità di sospensioni durante l’orario di lavoro, la necessità di eseguire degli interventi durante le ore notturne e nei giorni festivi, nonché ulteriori aggravi imprevisti. L’appaltatore con la presentazione dell’offerta dichiara di ritenere compresi e compensati con essa tutti i vincoli ed i condizionamenti dovuti al particolare luogo di esecuzione dei lavori. In particolare viene garantito dall’appaltatore che l’organizzazione dei lavori sarà subordinata a minimizzare l’intralcio all’attività ospedaliera. Sono compresi e compensati nell’importo offerto tutti gli oneri per realizzare qualsiasi opera e/o impianto temporaneo necessario a garantire la continuità di funzionamento degli impianti esistenti e dell’attività ospedaliera. Per quanto riguarda gli aspetti inerenti il mantenimento delle condizioni di sicurezza ed e il rispetto delle norme di prevenzione incendi nella struttura ospedaliera esistente, l’appaltatore si obbliga sin d’ora ad eseguire tutte le opere necessarie ad assicurare la gestione dell’emergenza in relazione allo sviluppo delle opere previste nell’appalto. Non è previsto alcun compenso a parte, rispetto all’offerta presentata per un eventuale esecuzione frazionata di singole Vertrag vorgesehener Bauarbeiten abhängig von den Bauphasen, den allgemeinen Baustellenbedingungen und der Entwicklung der Arbeiten seitens anderer, in angrenzenden vorhandenen Baustellen, tätiger Auftragnehmer. Unter Berücksichtigung der kritischen Situation in den Bereichen, wo die Arbeiten stattfinden, ist ein Verfahren für Übergabe und Rückgabe der von Arbeiten betroffenen Areale erforderlich. Der Auftragnehmer muss sich an folgende Vorgangsweise halten: 1) der Auftragnehmer führt die Vermessung des Bestandes aus, mit be...
Andamento dei lavori. L’ appaltatore ha il dovere di sviluppare i lavori con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale di ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.
Andamento dei lavori. “ 15 – 16
Andamento dei lavori. L’impresa, prima ancora dell’impianto cantiere, presenterà alla direzione lavori un cronoprogramma compatibile con la propria organizzazione di cantiere, disponibilità di mezzi, etc.. Tale documento dovrà essere aggiornato, su richiesta della D.L., ogni volta che siano soppravenute modifiche sostanziali rispetto a quanto preventivamente ipotizzato. Il programma lavori dovrà essere coerente con quello presentato in sede di offerta in termini di sequenza temporale delle lavorazioni. La Direzione Lavori e la stazione appaltante potranno richiedere modifiche a detto programma in funzione di esigenze specifiche e motivate, in particolare relative ad aspetti connessi con la stagione climatica e alla necessità di dare priorità ad interventi di riduzione del rischio per la porzione di valle.

Related to Andamento dei lavori

  • ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. L'Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del d.P.R. n. 207/2010, in accordo col programma di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

  • Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società: 1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa, 2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto, 3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso, 4. oltre la scadenza contrattuale, al 30.06 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato: sinistri denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato: a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva; b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento; c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento; d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale: • la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa; • rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, o eventualmente con posta Pec, assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di 30 € a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • TRATTAMENTO DEI LAVORATORI Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. L’Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 118 e dell'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. L’Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale. L’Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

  • Andamento dei costi nel tempo La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo. Costi totali Impatto sul rendimento (RIY) per anno € 316,45 3,37% € 968,10 2,71% € 1.958,77 2,58% La tabella sotto mostra: • L'impatto annuale dei diversi tipi di costi sul rendimento ottenibile alla fine del periodo di detenzione raccomandato. • Il significato delle diverse categorie di costi.

  • OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione da parte dell'Affidatario delle seguenti attività per il conseguimento dello Scopo dell'Affidamento: (a) la redazione dei Documenti di Progettazione degli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio- impianto sia a livello impiantistico che di involucro; (b) l'esecuzione dei lavori (previa approvazione degli stessi dall'affidante) in conformità ai Documenti di Progettazione, nonché la fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessari; (c) l'erogazione del Servizio energia; (d) la gestione degli impianti fotovoltaici. L'Affidamento per quanto non espressamente previsto nel presente contratto è disciplinato dalle norme del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, a norma dell'art. 165 e successivi del Codice i presupposti e le condizioni di base che deteminano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'Affidante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nell'Affidamento, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza dell'Affidamento. In mancanza della predetta revisione l'Affidatario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per l'Affidatario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore dell'Affidante. E' facoltà dell'Affidante non realizzare alcuni degli interventi di riqualificazione previsti o se necessario aggiungerne altri agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto di Affidamento. E' facoltà dell'Affidatario richiedere l'inserimento di ulteriori immobili/impianti all'interno del presente contratto unitamente alle attività di cui alla lettera (a), (b), (c) e d). In tal caso, sarà predisposto un idoneo Addendum al presente contratto che ne estenderà l'ambito di applicazione. In caso di modifica degli interventi, la revisione del piano economico e finanziario dovrà essere concordata con l'Affidante interessato, anche per il tramite di un loro rappresentante, tenendo conto dell'equilibrio economico – finanziario complessivo del piano allegato. Le misure di revisione dell'equilibrio economico finanziario, come sopra concordate, potranno riguardare, o avere effetto, anche solo sul Contratto stipulato con l'Affidante interessato.

  • Trattamento dei dati 1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”). 2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’Accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Politecnico, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione del Contratto. 3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base all’Accordo, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse all’Accordo 4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte 5. I dati di contatto delle parti ai fini del presente articolo sono i seguenti: • Per il Politecnico di Torino: il Titolare del trattamento dei dati è il Politecnico di Torino, con sede in X.xx Xxxx xxxxx Xxxxxxx, x. 00, 00000 Xxxxxx, nella persona del Rettore. I dati di contatto del Titolare sono PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx., per informazioni e chiarimenti: xxxxxxx@xxxxxx.xx.; il responsabile della protezione dei dati del Politecnico è contattabile a: xxx@xxxxxx.xx. • Per la Società: il Titolare del trattamento dei dati è 6. La società autorizza il Politecnico a pubblicare sul proprio sito istituzionale notizie riguardanti il presente Contratto tra cui, in via esemplificativa: tema della ricerca, nominativo del committente, valore economico del Contratto.

  • Consegna e inizio dei lavori 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l’esito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l’urgenza è limitata all’esecuzione di alcune di esse.

  • Affidamento del servizio 1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i locali situati in Ferrara………………………via…….………………., nei giorni ed ora di apertura degli sportelli stessi secondo l’orario praticato per i servizi della specie. Il servizio si avvale inoltre di un collegamento in circolarità con tutte le agenzie e filiali dell’Istituto tesoriere. 2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art.25, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti ed ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del d.lgs n. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare deve essere fornito gratuitamente il servizio di home banking e internet e, come previsto nel regolamento delle entrate dell’Ente, anche quello di utilizzare apparecchi P.O.S. per l'introito di particolari tipologie di entrata. Detti apparecchi saranno installati ed eventualmente disinstallati a spese e cura del Tesoriere, così come lo saranno gli oneri di manutenzione e di gestione degli stessi. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

  • IMPORTO DELL’APPALTO Il presente capitolato ha ad oggetto un appalto a corpo. L’importo posto a base d’asta per la fornitura in noleggio di ciascuna vettura, comprensiva dei servizi di cui all’art. 1, ammonta a € 650,00 mensili Iva esclusa, e così per un totale complessivo posto a base di gara di € 117.000,00 oltre a Iva nella misura di legge. Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né offerte parziali o condizionate. Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, troverà applicazione quanto disposto all’art. 97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i. per le procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor presso e la stazione appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse. Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell’impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant’altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d’arte. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con determinazione n. 3 del 5 marzo 2008, per l’affidamento di cui trattasi è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze) e la conseguente stima dei costi della sicurezza, di talché l’importo della sicurezza è pari a 0 (zero) Euro. Il presente capitolato ha ad oggetto una fornitura senza posa in opera, con la conseguenza che – giusta quanto evidenziato dall’Autorità Anticorruzione all’interno del bando tipo n. 1 – i concorrenti non saranno tenuti ad indicare all’interno dell’offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall’art. 95, comma 10 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., né la stazione appaltante è tenuta ad individuare nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera, ex art. 23, comma 16 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.