Oggetto del collaudo. Art. 51 - Avviso ai creditori
Oggetto del collaudo. Costituiscono oggetto del collaudo: la documentazione a bordo della macchina (almeno: manuale di uso e manuale di manutenzione); le apparecchiature fornite, compresi accessori, software eccetera; i collegamenti informatici al sistema regionale SIRAP; i servizi offerti, compreso l'addestramento in fase di avviamento. Il collaudo deve essere inteso come la verifica della perfetta corrispondenza tra quanto fornito ed installato e quanto richiesto dalla parte acquirente, con le integrazioni e le modificazioni (a vantaggio della parte acquirente) derivanti dalla offerta tecnico-economica della ditta. Di conseguenza, esso consisterà: nella verifica della esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, come previsto dalle vigenti normative e come previsto dal complesso della documentazione di gara e della offerta tecnica della Ditta, verificando in particolare la presenza e la adeguatezza della documentazione tecnica a corredo della macchina (manuali, istruzioni, cd di installazione eccetera), le certificazioni, la presenza delle attestazioni di conformità dei lavori, dei materiali edili e impiantistici, della presenza delle autorizzazioni ove dovute; in caso di forniture informatiche a corredo (sia hardware che software), nella verifica della consegna di tutte le password e le abilitazioni necessarie per rendere la stazione appaltante autonoma nella gestione delle forniture. In caso di rifiuto, comunque giustificato (ad esempio per motivi di salvaguardia di segreto industriale), a consegnare tali abilitazioni, se ne darà atto nel verbale per il definitivo giudizio circa la collaudabilità o meno della fornitura; nell'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche offerte dalla ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti dall’obbligo al rispetto della legge; in particolare, si procederà a verificare la esistenza e conformità di: apparecchiature principali; accessori, software, optionals eccetera nella verifica della funzionalità della macchina, attraverso: opportune prove di funzionamento, creando simulazioni dell’attività cui la macchina è destinata; prove e misurazioni strumentali; analogamente si procederà per tutte le forniture accessorie, i software, gli optionals eccetera; nella verifica della corrispondenza e della conformità dei lavori edili e impiantistici, laddove previsti, attraverso: riscontri e misurazioni volti a confermare la adeguatezza delle soluzioni e dei materiali impiegati a quan...
Oggetto del collaudo. 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Oggetto del collaudo. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Capitolato Speciale. Il collaudo comprenderà la verifica di funzionalità di tutti gli impianti e l'acquisizione dei certificati di messa in funzione eseguiti a cura e spesa dell'Appaltatore in contraddittorio con la Direzione Lavori.
Oggetto del collaudo. 1) se l'opera fu eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite;
Oggetto del collaudo. 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Oggetto del collaudo. 1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
Oggetto del collaudo. Costituiscono oggetto del collaudo: