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Definizione di Factor

Factor. Indica SG Factoring S.p.A., ovvero il factor estero o la società corrispondente di cui il Factor si avvale o si avvarrà per l’espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Factor indica oltre alla , anche il Factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;
Factor indica, la Serfactoring S.p.A., società appartenente al gruppo eni sottoposta alla direzione e coordinamento di eni SpA Fornitore indica:

Examples of Factor in a sentence

  • The index guide constitutes the basis for calculating and publishing the Factor Index.

  • All notices pertaining to the Factor Index will be published on the Information Page.

  • Risks relating to the calculation and design of the Underlying In addition to the leverage effect described above, costs (e.g. securities lending costs) and fees (e.g. an index fee) may be incurred, depending on the structure of the Factor Index and of the Underlying Reference Instru- ment, that also have the effect of reducing the value of the Factor Index and therefore the level of the Underlying.

  • Risks relating to the effect of hedging transactions by companies of the Vontobel Group Hedging and trading transactions performed by the Issuer and by compa- nies of the Vontobel Group in a Reference Instrument of a Factor Index may have a negative impact on the value of the Securities.

  • The Factor Index shall be calculated for the first time on the Index Start Date.


More Definitions of Factor

Factor indica oltre Eurofactor Italia S.p.A., anche il factor estero o la società corrispon- dente di cui essa si avvarrà per l’espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Factor indica l’Elea Finance S.P.A. Xxx Xxxxxxx X. 0 Xxxxxxxxxx xx Xxxxxx iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (Albo Unico) al numero 205. Indica inoltre il Factor nazionale od estero o la Società corrispondente di cui l’Elea Finance spa si avvarrà o avvale per l’espletamento dei suoi servizi;
Factor si duole della mancata cessione da parte del Fornitore del credito portato dalla fattura (omissis) del 18.5.2012 emessa nei confronti del debitore Farmacia (omissis), in violazione del principio di globalità delle cessioni. Sul punto va rilevato che, anche se il Tribunale ha fatto impropriamente riferimento nella motivazione della sentenza impugnata “all’originario onere informativo gravante sul Factor in via precontrattuale” per escludere la rilevanza della mancata cessione, in realtà [Xxxxxxx] aveva sin dal principio evidenziato che la suddetta fattura si riferiva non ad una fornitura di merci successiva alla cessione, bensì agli interessi maturati per il ritardato pagamento di una fornitura antecedente alla cessione. Dalla scheda contabile prodotta da [Factor] (doc. 6) risulta l’annotazione “int.” in corrispondenza della suddetta fattura, che rende plausibile la spiegazione offerta dal Fornitore e che giustifica, quindi, trattandosi di accessori di un credito che non costituiva oggetto di cessione, il mancato trasferimento alla cessionaria.
Factor si intende Factorcoop s.p.a.
Factor si costituiva con comparsa depositata in data 27.12.2012 con la quale: - Eccepiva in via preliminare l’incompetenza territoriale del Tribunale di Massa a favore del Tribunale di Milano alla luce dell’art. 22 del contratto. - Precisava di avere già convenuto il [Xxxxxxxx ceduto] davanti al Tribunale di Milano chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 506.575,96 di cui alla fattura (omissis) emessa da [Xxxxxxx]. - Non contestava specificamente la ricostruzione in fatto contenuta nell’atto di citazione rilevando però come da tali fatti, per le ragioni giuridiche sviluppate in comparsa di costituzione e negli atti successivi, non possano trarsi le conseguenze indicate dall’attore. [Factor] concludeva chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice nonché in via riconvenzionale l’accertamento: - dei crediti sorti successivamente al 25.11.2009 nei confronti del [Xxxxxxxx ceduto] in esecuzione delle prestazioni eseguite da [Xxxxxxx] previste dalla convenzione 14.10.1992 - Del fatto che tali crediti devono ritenersi venuti in essere direttamente in capo a [Factor] Il [Xxxxxxxx ceduto] si costituiva con comparsa depositata in data 31.12.2013 con la quale, pur non contestando la ricostruzione in fatto operata dall'attore, eccepiva di non essere tenuta al pagamento delle prestazioni di cui alla fattura (omissis). Il conguaglio di cui alla fattura deriverebbe dall’applicazione unilaterale da parte di [Cedente] di una nuova tariffa mai autorizzata dal [Xxxxxxxx ceduto]: trattasi dunque di una maggiore spesa mai autorizzata e priva della copertura finanziaria. In subordine veniva contestata la misura del credito fatta valere da [Factor]. Con riferimento alla domanda riconvenzionale di [Factor] veniva contestata la sussistenza di eventuali ulteriori crediti. Il [Xxxxxxxx ceduto] chiedeva pertanto il rigetto delle domande dell’attore. Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc [Xxxxxxx] proponeva domanda riconvenzionale nei confronti di [Factor] subordinatamente all'accoglimento delle difese di parte convenuta. In data 30.6.2015 veniva riunita alla causa originaria (omissis) la causa (omissis): trattasi della causa promossa da Ifitalia nei confronti del [Xxxxxxxx ceduto] davanti al Tribunale di Milano per ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di cui alla fattura (omissis) di [Cedente]; tale causa, nell’ambito della quale era intervenuta [Cedente] a seguito di chiamata, era stata riassunta da [Factor] davanti al Tribunale di M...
Factor si duole inoltre della mancata cessione dei crediti portati da tre fatture emesse nei confronti del debitore ceduto Farmacia (omissis) (nel dettaglio le fatture 68673/11, 68861/11 e 26/12). A questo proposito il Tribunale, pur dopo aver puntualmente indicato la suddetta doglianza del Factor (v. inizio della pag. 5 della sentenza), ha poi motivato in relazione alla posizione del suddetto debitore richiamando la motivazione relativa alla posizione del debitore Farmacia Freni, che tuttavia riguarda soltanto il profilo del tardivo invio dei documenti probatori del credito e non anche la mancata cessione. Anche in relazione a tale doglianza [Xxxxxxx] aveva, però, sin dal principio spiegato che non era stata emessa alcuna fattura recante il n. (omissis) nei confronti della Farmacia (omissis) e che la fattura (omissis) si riferiva ad interessi su forniture precedenti.
Factor indica [nome della società di factoring cessionaria dei crediti oggetto di cessione del contratto];(1)