Definizione di Servizio di reportistica

Servizio di reportistica come specificato nel paragrafo 3.5 del Capitolato Tecnico. - Trasmissione all’Agenzia del catalogo prodotti informatizzato, come specificato nel paragrafo 3.6 del Capitolato Tecnico. Oltre alla fornitura dei Personal Computer e degli eventuali dispositivi opzionali, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi descritti dettagliatamente nel Capitolato Tecnico il cui costo non è compreso in quello dei PC e dei dispositivi opzionali: - Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà prestare il servizio di Assistenza e manutenzione per ulteriori 12 mesi (oltre ai 24 mesi già inclusi nel prezzo dei singoli Personal Computer e dispositivi opzionali) come previsto nel paragrafo 4.1 del Capitolato Tecnico. - Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà provvedere ad installare le apparecchiature richieste dalle Amministrazioni come previsto nel paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico. - Se richiesto da ciascuna Amministrazione ed indicato nell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà fornire il software antivirus dichiarato in sede di offerta come previsto nel paragrafo 4.3 del Capitolato Tecnico.
Servizio di reportistica. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere in formato elettronico all’Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, pena l’applicazione delle penali, contenente al minimo le seguenti informazioni: - nome dell’Amministrazione Contraente; - numero dell’Ordinativo di Fornitura generato dal sistema; - richieste di assistenza/manutenzione (data inizio, data fine, tipo di intervento,ecc); - il numero di serie attribuito dal produttore all’apparecchiatura relativa alla richiesta di assistenza. − Trasmissione all’Agenzia del catalogo prodotti informatizzato, Il Fornitore si obbliga a consegnare, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di stipula della Convenzione, le seguenti informazioni: - un’immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG; - la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche; - le informazioni sull’azienda produttrice, al fine di pubblicare detto materiale nel Sito delle Convenzioni.
Servizio di reportistica. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica, su richiesta dell’Agenzia e delle Aziende Sanitarie un flusso informativo, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla richiesta, contenente le seguenti informazioni minime: − nome dell’Azienda Sanitaria Contraente; − quantitativo di beni ordinati per singolo Ordinativo di Fornitura; − numero dell’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema; − valore dell’Ordinativo di Fornitura; ogni altra informazione richiesta dall’Agenzia in sede di stipula dell’Accordo Quadro. Resta inteso che le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate. Al termine dell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore deve consegnare all’Agenzia un report complessivo contenente tutte le informazioni sopra riportate − Numero dedicato: il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l’anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l’inoltro di reclami.

Examples of Servizio di reportistica in a sentence

  • Servizio di reportistica: il Fornitore si impegna a trasmettere all’Agenzia e all’Amministrazione contraente mensilmente un Report conformemente all’Allegato 7.

  • Tali servizi sono: − Servizio di reportistica: Per ogni giorno di intervento deve essere compilato un rapporto contenente il numero degli operatori messi a disposizione dal Fornitore, le ore di lavoro effettuate dagli stessi, i dati relativi al trasporto di carcasse, prodotti zootecnici, materiali in genere inviati alla distruzione, le prestazioni rese e le eventuali specifiche indicazioni o prescrizioni impartite dai veterinari delle Aziende USL.

  • In particolare sono ricomprese le seguenti macro attività: - Servizio di disinstallazione - Conguaglio delle copie eccedenti • Servizio di reportistica comprensivo di ogni onere e spesa e qualsiasi altra attività ad essa strumentale secondo le modalità ed i tempi descritti nel capitolato tecnico.


More Definitions of Servizio di reportistica

Servizio di reportistica. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica i flussi informativi contenenti le informazioni richieste. Al termine dell’Ordinativo di Fornitura il Fornitore deve consegnare all’Amministrazione un report complessivo contenente tutte le informazioni sopra riportate − Numero dedicato: il Fornitore si impegna, alla stipula dell’Accordo quadro, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l’anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l’inoltro di reclami.
Servizio di reportistica. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via e-mail, alla Centrale unica di committenza regionale un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti informazioni:
Servizio di reportistica. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via web o via posta, all’Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento, contenente al minimo le seguenti informazioni: (1) nome dell’Amministrazione contraente; (2) numero dell’Ordinativo di Fornitura, generato dal Sistema cui si riferisce; (3) quantitativo richiesto/consegnato per ogni singolo prodotto per ciascuna Amministrazione contraente (numero delle fuel card richiedenti e tipologia di carburante per le quali si richiede l’abilitazione, importo complessivo della quantità di carburante indicato in ciascun Ordinativo di Fornitura, importo residuo della quantità di carburante rispetto a quanto già consumato/fatturato per ciascuno Ordinativo di Fornitura, quantitativo richiesto/consegnato per ogni singolo prodotto per ciascuna Amministrazione contraente, numero dei buoni carburante richiedenti e tipologia di carburante per le quali si richiede l’abilitazione, importo complessivo della quantità di carburante indicato in ciascun Ordinativo di Fornitura, importo residuo della quantità di carburante rispetto a quanto già consumato/fatturato per ciascuno Ordinativo di Fornitura) e ogni altra informazione richiesta dall’Agenzia in sede di stipula della Convenzione. Inoltre per la fatturazione alle Amministrazioni richiedenti il Fornitore si impegna ad inviare in fattura o in allegato una reportistica dettagliata relativa agli Ordinativi di Fornitura/Richieste di consegna.
Servizio di reportistica. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via Web o via posta elettronica, all’Agenzia un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni solari successivi a ciascun semestre di riferimento, contenente le informazioni previste nel Capitolato tecnicoResta inteso che le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere la consegna di report contenenti informazioni aggiuntive a quelle sopra elencate.
Servizio di reportistica. Il Fornitore, deve inviare su base mensile, entro 10 giorni solari dalla scadenza del mese di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali anche distinti per unità operativa produttrice del rifiuto. A titolo indicativo e non esaustivo dovranno essere forniti i seguenti dati: • chilogrammi di rifiuto prodotto; • tipologia e numero di contenitori utilizzati, con specifica indicazione dei CER Corrispondenti; • altre informazioni espressamente richieste dall’Agenzia e/o dall’Azienda contraente.
Servizio di reportistica l’Appaltatore ha l’obbligo di consegnare a ciascuna Azienda Sanitaria, con cadenza mensile entro 10 (dieci) giorni dal termine del mese di riferimento, in allegato alla fattura emessa, un report di sintesi relativo al servizio erogato. Il report dovrà contenere anche calcoli statistici che permettano alle Aziende di conoscere il trend dei consumi in termini di costi e di quantità/qualità della fornitura. Resta inteso che ciascuna Azienda può richiedere una reportistica personalizzata. I report dovranno pervenire alle Aziende/Distretti (per gli utenti di competenza) mediante trasmissione a mezzo PEC. L’Appaltatore si impegna ad inviare con cadenza semestrale alla Regione -Centrale regionale di committenza- una reportistica di sintesi che riporti i dati relativi a quantità e tipologia dei prodotti consegnati, numero utenti serviti e relativi costi per ciascuna Azienda Sanitaria, elaborazione di report specifici in formato elettronico e trasmessi in via telematica. La Regione si riserva la facoltà di applicare le penali, meglio precisate all’articolo Penali che segue, in caso di mancata produzione di tale reportistica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alle Convenzioni potranno altresì essere effettuate anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, l Appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report semestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:
Servizio di reportistica. Il Fornitore si obbliga a fornire all’Agenzia entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, un report contenente le informazioni richieste nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali.