Definizione di Spese di demolizione e sgombero

Spese di demolizione e sgombero. Le spese per le attività effettuate nel luogo indicato in polizza afferenti alle cose assicurate, quindi per la necessaria demolizione di parti rimaste in piedi, interessate dal danno, e per lo sgombero, ivi inclusa la cernita di resti e rifiuti.
Spese di demolizione e sgombero. La Società risponde delle spese necessarie per la demolizione, lo sgombero, il trasporto e lo smaltimento di eventuali residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, io svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie. Per tali danni il massimo risarcimento, per ogni singolo sinistro, sarà di Euro 41.316,00 = (quarantunomilatrecentosedici). Per queste garanzie verrà applicata una franchigia assoluta di Euro 516,00(cinquecentosedici) per evento.
Spese di demolizione e sgombero. La Società risponde delle spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire e trattare presso idonea discarica autorizzata i residuati del sinistro sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo.

Examples of Spese di demolizione e sgombero in a sentence

  • INCENDIO E DANNI AI BENI Spese di demolizione e sgombero Sono escluse: a) le spese per la bonifica delle parti di f abbricato che non siano state direttamente danneggiate dal sinistro; b) le spese per lo smaltimento di residui radioattivi disciplinati dal Decreto legislativo 230/95 e successive modifiche.

  • Spese di demolizione e sgombero Fermo quanto disposto al capitolo “Esclusioni”, sono altresì escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di impianto che non siano state direttamente danneggiate, nonché quelle relative al Fabbricato ove l’impianto è installato.

  • Spese di demolizione e sgombero L’Impresa indennizza i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate che risultassero danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile.

  • Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro RESPONABILITA’ CIVILE I possibili danni arrecati involontariamente a soggetti terzi, compresi quelli che si verificano tra condòmini, fanno parte dei rischi derivanti dalla gestione della vita in condominio.

  • Spese di demolizione e sgombero - 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di Polizza, per Sinistro.


More Definitions of Spese di demolizione e sgombero

Spese di demolizione e sgombero. Art 21 n. ii) ====== ====== Nessuna € 500.000,00 per sinistro e per anno
Spese di demolizione e sgombero. La Società risponde, fermo il disposto dell'Art. 49, delle spese di demolizione, sgombero e di trasporto dei residuati del sinistro al più vicino scarico, fino alla concorrenza del 10% della somma rispettivamente assicurata per il fabbricato e per il contenuto.
Spese di demolizione e sgombero. In caso di Sinistro indennizzabile in base alla presente sezione “Incendio e Danni alla proprietà”, la Compagnia indennizza le spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata i residuati del Sinistro, nonché le spese per smaltire e trattare i rifiuti in apposite discariche. Fermo quanto disposto al paragrafo “Esclusioni”, in quanto non espressamente derogato, sono altresì escluse tutte le spese per la bonifica delle parti di Fabbricato che non siano state direttamente danneggiate.
Spese di demolizione e sgombero. La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini della sezione “Incendio e danni ai beni”. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione. La garanzia prevede il limite di indennizzo pari al 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 100.000 Euro a primo rischio assoluto per sinistro e per anno assicurativo. Qualora siano presenti residui che richiedano trattamenti specifici secondo le normative vigenti al momento del sinistro, la quota parte di indennizzo destinata a coprire tali spese non potrà essere superiore al 30% del limite di indennizzo totale, sopra indicato entro comunque il limite massimo di 100.000 Euro. Indennità aggiuntiva a seguito di Sinistro La garanzia comprende il rimborso delle spese, complessivamente sostenute e documentate, in seguito a un sinistro indennizzabile ai termini della sezione “Incendio e danni ai beni” per: a) mancato godimento dei locali o perdita della pigione; b) onorari a periti, consulenti, ingegneri, architetti (esclusi quelli di parte e quelli nominati nella procedura per la valutazione del danno); c) oneri di urbanizzazione dovuti al comune; d) ricostruzione di archivi o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento); e) rimozione e ricollocamento delle “Cose assicurate”, escluso il fabbricato; f) altri obblighi previsti al punto “Come procedere in caso di sinistro”. Se la ricostruzione o il ripristino del fabbricato devono rispettare le “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” vigenti al momento del sinistro, l’indennità aggiuntiva sarà comprensiva di eventuali maggiori costi dovuti all’adeguamento normativo. Tale condizione non si applica per i fabbricati non rispondenti alle “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” in vigore all’epoca della realizzazione degli stessi. La garanzia prevede il limite di indennizzo pari al 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 50.000 Euro a primo rischio assoluto per anno assicurativo. Decentramento Merci, Macchinari e Attrezzature e arredamento La garanzia comprende i danni alle merci, ai macchinari, alle attrezzature e all’arredamento di proprietà dell’assicurato o a lui ceduti in locazione, situati in ubicazione diversa da quella espressamente dichiarata in polizza, nell’ambito del territorio dei Paesi membri dell’U...
Spese di demolizione e sgombero. Art 10 n. ii) nessuna € 2.000.000,00 per sini- stro e per anno in ag- giunta al 20% del danno indennnizzabile Onorari Periti e Professionisti Art 10 n. iii) ====== ====== nessuna 10% del danno indenniz- zabile con il massimo di € 200.000,00 Ricostruzione Archivi Art 10 n. iv) (limite non valido per le Ap- parecchiature Elettroniche, normato in seguito) Franchigia frontale € 500.000,00 per sinistro e per anno Spese mantenimento attività e servizi Art 10 n. v) ====== ====== 1 giorno con il minimo di e 1.000,00 Periodo massimo di 180 gg con il massimo inden- nizzo di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno Differenziale storico-artistico Art 10 n. vi) € 250.000,00 per sinistro e per anno Ricerca guasti Art 10 n. vii) ====== ====== € 500,00 € 250.000,00 per sinistro ed anno Perdita Pigioni € 5.000,00 € 100.000,00 per sinistro
Spese di demolizione e sgombero. La garanzia comprende il rimborso delle spese, sostenute e documentate, necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina e idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini della sezione “Incendio e danni ai Beni”. La garanzia opera a condizione che il sinistro sia indennizzabile ai termini della presente sezione. La garanzia prevede il limite di indennizzo pari al 10% del danno indennizzabile, con il massimo di 100.000 Euro a primo rischio assoluto per sinistro e per annualità assicurativa. Qualora siano presenti residui che richiedano trattamenti specifici secondo le normative vigenti al momento del sinistro, la quota parte di indennizzo destinata a coprire tali spese non potrà essere superiore al 30% del limite di indennizzo totale, sopra indicato entro comunque il limite massimo di 100.000 Euro.
Spese di demolizione e sgombero. Sono comprese le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residui del Sinistro, sino al- la concorrenza del 10% dell’Indennizzo liquidabile a termi- ni di Polizza. Qualora l’Indennizzo sia inferiore a 2.500 euro, il rimborso delle spese documentate viene riconosciuto comunque sino a concorrenza di 250 euro, fermo quanto previsto alla voce “Limite massimo di Indennizzo” del capitolo “In Caso di Sinistro Incendio/Furto”.