COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE Clausole campione

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE. In caso di subappalto o, comunque,nel caso di compresenza di più imprese, si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno dei cimiteri, da parte dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento. Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori. Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze non fossero più da considerarsi sicure. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datare di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE. In fase esecutiva, i compiti del DLC in tema di condivisione, aggiornamento del DUVRI, coordinamento degli operatori economici individuati, saranno assolti dal DEC in quale verrà appositamente delegato allo scopo. Espletata la gara, il DLC, acquisite le informazioni da parte dell’operatore economico individuato inerenti gli eventuali ulteriori rischi indotti indotti che si prevede di introdurre nell’ambiente oggetto delle opere, potrà integrare il DUVRI rev. 0 elaborando il DUVRI rev. 1. È necessario pertanto che l’operatore economico concorrente prenda visione e firmi per accettazione sia il il DUVRI preliminare rev. 0, elaborato in sede di richiesta di offerta, che la successiva integrazione, nella forma DUVRI rev. 1, in caso di aggiudicazione. Il DEC, al fine di promuovere il coordinamento tra i Datori di Xxxxxx coinvolti, attiva un dialogo sulle misure da adottare ; a tal riguardo : • prima della stipula del contratto mette a disposizione di tutti i soggetti interferenti tra loro o comunque presenti negli stessi ambienti di lavori, il DUVR rev.1. • ove lo ritenga necessario, indice una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro • modifica il documento sulla base del confronto tra i vari soggetti in sede di coordinamento L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori coinvolti s’impegnano a collaborare con il DEC per la stesura coordinata del DUVRI rev. 1; a tal fine: • presentano eventuali proposte di modifica o integrazione al DUVRI rev. 0 per migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria “tecnologia” ed migliorare, ove possibile, la sicurezza sulla base della propria “tecnologia” ed esperienza; • accettano il DUVRI rev. 1; • cooperano tra loro e con il DLC ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro. Il DEC, in occasione di nuove o modificate attività, o cessazione di Imprese o lavoratori autonomi a contratto, effettua un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo i ciclo delle azioni indicate. A tal fine, in coordinamento con tutti gli operatori economici interessati,ove necessario: • promuove integrazioni o aggiornamenti al DUVRI approvato; • convoca una riunione di coordinamento con tutti gli operatori coinvolti nelle fasi di lavoro critiche o, comunque, quando richiesto dalle condizioni del caso; • integra o aggiorna i| DUVRI individuando le misure migliorative; • adegua i contratti interessati, rideterminando i costi della sicurezza; • stipula un nuovo contratto, revi...
COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE. Si riporta, nel seguito, un elenco non esaustivo dei rischi trasmessi dal cantiere all’area esterna e delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze, intervenendo nei luoghi di lavoro dei siti oggetto dell’appalto. Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione d’attività in regime di appalto o subappalto, da parte della Ditta Appaltatrice/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Rappresentante del Comune presso la/e Sede/i di svolgimento del lavoro, designato ed incaricato dal Direttore/Datore di Lavoro Committente, per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, dell’apposito Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento (ai sensi dell’art. 26 comma 3, lettera b D. Lgs. n° 81/2008), che sarà indicato dall’Amministrazione a conclusione della Gara, al fine della redazione del DUVRI. Il rappresentante del Comune, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali ai sensi dell’art.26 comma 3 ter D.Lgs.81/2008 modificato con X.Xxx 106/2009. Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Rappresentante del Comune designato ed incaricato dal Datore di Lavoro/Direttore Committente, di interrompere immediatamente i lavori. Si stabilisce inoltre che il Rappresentante del Comune presso la/e Sede/i ed il Rappresentante della Ditta (o Cantiere) presso la sede di svolgimento del lavoro, designato dall’Appaltatore o Fornitore per il Coordinamento degli stessi lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero, nel prosieguo delle attività, che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.
COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE. Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività oggetto dell’appalto da parte dell'Impresa Aggiudicataria/Lavoratore Autonomo, se non a seguito di avvenuta autorizzazione da parte del Committente. L’Appaltatore è tenuto a segnalare al Committente l'eventuale esigenza di utilizzo di nuove Imprese o Lavoratori Autonomi. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa Aggiudicataria o Subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE. Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è stato rilevato che le interferenze tra le attività istituzionali e quelle del Gestore sono da considerarsi a contatto Rischioso per cui è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d’asta. Fasi di lavoro Misure atte a ridurre le interferenze Descrizione specifica delle misure
COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE. Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno degli immobili, da parte dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile della struttura incaricato per il coordinamento e del responsabile della ditta dei lavori affidati in appalto, dell’apposito verbale di sopralluogo cooperazione e coordinamento di cui all’allegato n° 3 Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto a interrompere immediatamente il servizio. Nel caso sia necessario il coordinamento per motivi sopravvenuti (es. presenza di altre ditte che debbano lavorare all’interno della stessa struttura) il referente della committente promuoverà una riunione di coordinamento e, se ritenuto opportuno, sarà redatto un verbale utilizzando il modello previsto dall’allegato 3 bis.
COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE. Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione da parte dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta presa visione del presente documento firmato dal Responsabile di Gestione del Contratto e dal Datore di lavoro della Direzione Committente. Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alla Stazione Appaltante di interrompere immediatamente il servizio. Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperlo, temporaneamente, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 26 D.lgs 81/08).

Related to COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.