Anticipazione sul trattamento di fine rapporto Clausole campione

Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge n. 297 del 29 maggio 1982 e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento, cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2120 codice civile, così come modificato dalla Legge 29 maggio 1982 n. 297, le Parti convengono quanto segue:
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. 1. E’ riconosciuta al dipendente la facoltà di richiedere ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, un’anticipazione sull’indennità di fine rapporto.
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. A termine delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell’ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso lo stes- so datore di lavoro, può richiedere un’anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte nei limiti stabiliti dalla legge e comunque per almeno un lavoratore ogni anno. La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di: • spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie; • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto idoneo; • costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche congiunta con il proprio coniuge, o titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie; • ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune col proprio coniuge, quando imposta con provvedimento delle autorità competenti; • congedo formativo ai sensi degli articoli 3, 5 e 6 della legge 8 marzo 2000 n° 53. • per le spese da sostenere per il matrimonio; • per le spese da sostenere in caso di adozione o affidamento estero; • per le spese da sostenere in caso di decesso di parenti in linea retta di 1° grado e del coniuge; • per i periodi di aspettativa atti a garantire la conservazione del posto di lavoro a seguito di una lunga malattia. L’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro ed è detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. La richiesta per le finalità di cui alla lettera a) del presente articolo deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e del pagamento dell’anticipazione dovranno essere presentati, al datore di lavoro, preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l’intervento nonché delle spese complemen- tari essenziali. La richiesta di anticipazione per l’acquisto della prima casa deve essere accompagnata da una dichiarazione sostitutiva di notorietà dalla quale ri- sulti che il compratore non sia proprietario o comproprietario di altra casa di abitazione o assegnatario con patto di riscatto di una casa eco...
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. (ex art. 69)
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. Con riferimento a quanto previsto dal codice civile, le parti intendono regolamentare l'anticipazione sul trattamento di fine rapporto come segue. L'anticipazione del trattamento di fine rapporto può essere richiesta dal dipendente di Xxxx Xxxx che abbia almeno 8 anni di anzianità di servizio. La richiesta deve essere motivata dalla necessità di: □ acquisto della prima casa di abitazione per sé (anche se intestata al coniuge o convivente more uxorio) o acquisto della casa per i figli; □ spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; Inoltre, nell'ultimo quadrimestre di ogni anno, saranno valutate le seguenti ulteriori casistiche: □ ristrutturazione della prima casa di proprietà del dipendente, del coniuge o del convivente more uxorio; □ pagamento di mutuo per precedente acquisto della prima casa di abitazione per sé (anche se intestata al coniuge o convivente more uxorio o figli), nei limiti della somma residua da corrispondere. Le richieste possono essere soddisfatte annualmente nei limiti delle percentuali previste dalla legge. 10% degli aventi titolo e comunque 4% del numero totale dei dipendenti . L'anticipazione del TFR potrà consistere in un importo equivalente alla cifra documentata nella richiesta e in ogni caso non superiore al 70% del trattamento di fine rapporto maturato fino al mese di concessione. L'anticipazione del TFR potrà essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto e viene detratta a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto. In presenza di situazioni particolari, le parti si incontreranno alla fine di ogni anno per verificare la capienza delle percentuali di legge e l’eventuale possibilità di risposte adeguate alle esigenze dei lavoratori.
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. 96 NORME DISCIPLINARI 99 Art. 97 - Obblighi del lavoratore 99
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. Capitolo XI
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. ART. 2120 C.C.
Anticipazione sul trattamento di fine rapporto. Riferimento art. 24 CCNL 7 dicembre 2010 In materia di anticipazione di fine rapporto si fa riferimento all’art. 24 del CCNL, fatte salve le deroghe sotto esposte. A modifica dell’art. 24 CCNL, per la costruzione e la ristrutturazione della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, l’importo dell’anticipazione sarà erogato in unica soluzione, previa presentazione della seguente documentazione: - copia conforme della dichiarazione di inizio lavori presentata al Comune; - fatture o altra idonea documentazione di importo totale superiore all’anticipa- zione e comprovante l’avvenuto sostenimento delle spese al netto di quote co- perte da contributi o di altre agevolazioni finanziarie concesse da Enti Pubblici da certificare attraverso dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio. Sono ammissibili le spese già sostenute, ma non anteriormente a tre anni dalla data di presentazione della domanda, le spese in corso di sostenimento e quelle an- cora da sostenere. Si considerano ammissibili ad anticipazione anche le spese sanitarie riguardanti il coniuge e gli altri familiari conviventi ed a carico; fra le stesse, rientrano le cure odontoiatriche.