Cambio di appalto Clausole campione

Cambio di appalto. Si rileva che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla esecuzione di servizi tramite contratti di appalto. Da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le aziende con risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell'impresa cessante e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni "ex novo" da parte dell’azienda subentrante. L e Parti intendono tenere conto delle difficoltà conseguenti alla iniziale applicazione del presente CCNL e riconducibili alle differenti regolamentazioni in materia, previste dai diversi CCNL attualmente applicati nel settore. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa.
Cambio di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.). Inoltre non hanno diritto al cambio di appalto i dipendenti dal 3° Livello al 1° Livello e i Quadri. In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi due casi:
Cambio di appalto procedura di assunzione obbligatoria
Cambio di appalto dichiarazione dell’Azienda uscente
Cambio di appalto verifiche dell’Azienda subentrante
Cambio di appalto principi in caso d’inapplicabilità della procedura
Cambio di appalto. 1. Rilevato nel settore il ricorso a contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese le Parti convengono, pertanto, la seguente disciplina.
Cambio di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, tenuto conto che non ogni successione sull’appalto può essere assimilata a cessione di azienda o ramo di azienda ai sensi dell’art.2112 c.c., ma solo quella che abbia luogo tra imprese aventi struttura e modalità operative tra loro pienamente compatibili, ostandovi in caso contrario il disposto dell’art.30 della legge 7.7.2016 n.122, secondo il quale non sussiste cessione di azienda o di ramo quando il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa e operativa ove siano presenti (rispetto all’appaltatore uscente) elementi di discontinuità “che determinano” un specifica identità di impresa del subentrante, tenuto altresì conto che la cessione di appalti di servizi non è regolata allo stato da leggi statuali, ma solo da specifiche clausole contrattuali collettive, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione secondo i principi ora enunciati. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.) con il limite del rispetto dei principi ora enunciati. Non hanno diritto al cambio di appalto i dipendenti dal 3° Livello al 1° Livello e i Quadri. In caso di appalto in cui si rispetti la presente procedura, al dipendente non dovrà essere riconosciuto il preavviso. In ogni caso di cessazione di appalto e/o affidamento dei servizi, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione via PEC o con mezzo che ne dimostri la ricezione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, all’Ente Bilaterale e alla Impresa che le risulti subentrante, fornendo: - l'elenco nominativo dei lavoratori con le relative qualifiche ed anzianità e modalità di svolgimento del servizio appaltato; - codice fiscale dei lavoratori interessati; - orari di lavoro settimanale dei lavoratori interessati.
Cambio di appalto. (art. 4);
Cambio di appalto. (art. 4) Con l’accordo in commento le Parti hanno modificato l’art. 4 del CCNL, stabilendo che in ogni caso di cambio di appalto l’azienda cessante darà preventiva comunicazione, salvo casi di oggettiva impossibilità, almeno 15 giorni prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti (e contestualmente inviata all’azienda subentrante). L’azienda subentrante deve, con la massima tempestività e almeno 15 giorni prima che il contratto abbia esecuzione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili, dare comunicazione del subentro nell’appalto alle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL. Su richiesta di queste ultime, le Parti si incontreranno prima del subentro per assicurare la corretta applicazione delle condizioni del passaggio dei lavoratori. L’impresa cessante, appena ne ha l’ufficialità e comunque entro il tempo utile all’applicazione delle procedure fissate dal CCNL, consegna all’impresa subentrante la documentazione relativa a ciascun lavoratore in possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale assunzione.