Cambio di appalto Clausole campione

Cambio di appalto. Si rileva che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla esecuzione di servizi tramite contratti di appalto. Da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le aziende con risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell'impresa cessante e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni "ex novo" da parte dell’azienda subentrante. L e Parti intendono tenere conto delle difficoltà conseguenti alla iniziale applicazione del presente CCNL e riconducibili alle differenti regolamentazioni in materia, previste dai diversi CCNL attualmente applicati nel settore. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa.
Cambio di appalto. Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi, dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le imprese con risoluzione di rapporti di lavoro da parte dell'impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell'impresa subentrante, le Parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle imprese e, dall'altro, dell'obiettivo di tutelare nel modo più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le Parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (società, cooperativa, ecc.). Inoltre non hanno diritto al cambio di appalto i dipendenti dal 3° Livello al 1° Livello e i Quadri. In ogni caso di cessazione di appalto, l'Azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno 4 mesi; l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi due casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari quali dimissioni, pensionamenti, decessi; b) in caso di cessazione di appalto con modificazioni di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l'impresa subentrante - ancorché sia la stessa che già gestiva il servizio – sarà convocata presso l'Associazione territoriale cui conferisce mandato, o in assenza presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ove possibile nei 15 giorni precedenti con la rappresentanza sindacale aziendale e le Organizzazioni sindacali stipulanti territorialmente compete...
Cambio di appalto procedura di assunzione obbligatoria
Cambio di appalto dichiarazione dell’Azienda uscente 1) comunicare formalmente all’Azienda subentrante l’interesse del proprio personale ad essere assunto presso la stessa Azienda subentrante, per essere impiegato nell’appalto perduto; 2) fornire un elenco, in base alle presenze effettuate, dei nominativi dei lavoratori che, negli ultimi 6 (sei) mesi, siano stati impiegati nell’appalto per almeno il 70% (settanta per cento) del loro tempo lavorato presso l’Azienda uscente; 3) favorire la verifica e la selezione da parte dell’Azienda subentrante del personale presente nell’elenco dei Lavoratori interessati di cui ai punti 1) e 2) che precedono.
Cambio di appalto verifiche dell’Azienda subentrante
Cambio di appalto principi in caso d’inapplicabilità della procedura
Cambio di appalto. (art. 4);
Cambio di appalto. (art. 4) Con l’accordo in commento le Parti hanno modificato l’art. 4 del CCNL, stabilendo che in ogni caso di cambio di appalto l’azienda cessante darà preventiva comunicazione, salvo casi di oggettiva impossibilità, almeno 15 giorni prima che il nuovo contratto abbia esecuzione, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti (e contestualmente inviata all’azienda subentrante). L’azienda subentrante deve, con la massima tempestività e almeno 15 giorni prima che il contratto abbia esecuzione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili, dare comunicazione del subentro nell’appalto alle XX.XX. territoriali firmatarie del CCNL. Su richiesta di queste ultime, le Parti si incontreranno prima del subentro per assicurare la corretta applicazione delle condizioni del passaggio dei lavoratori. L’impresa cessante, appena ne ha l’ufficialità e comunque entro il tempo utile all’applicazione delle procedure fissate dal CCNL, consegna all’impresa subentrante la documentazione relativa a ciascun lavoratore in possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale assunzione.
Cambio di appalto. Con il nuovo art. 43 del CCNL sono state modificate le regole relative agli obblighi contrattuali che sorgono in capo all’azienda artigiana che applica il contratto e che subentra ad un’altra in un appalto di servizi. Tali obblighi sono:
Cambio di appalto. Nel caso di passaggio di un lavoratore da un’impresa ad un’altra per effetto di un cambio di appalto, si evidenziano le seguenti fattispecie: • Se entrambe le imprese avevano già iscritto i loro lavoratori a Cooperazione Salute, il lavoratore non subirà nessuna interruzione della prestazione sanitaria: l’impresa “uscente” è tenuta a comunicare la cessazione e l’impresa “entrante” è tenuta a comunicare la nuova assunzione tassativamente secondo le modalità previste all’art. 5; • In tutti gli altri casi, le variazioni di organico dovranno essere comunicate come previsto dall’art. 5 e la decorrenza della copertura sanitaria sarà definita come previsto dall’art. 6.