Appalto integrato. 1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con importo inferiore a €…,00 e, indipendentemente dal loro importo, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. La stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42.
Appalto integrato. Il Decreto Correttivo amplia le eccezioni al divieto di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (cd. appalto integrato), comprendendovi i casi di locazione finanziaria nonché l’affidamento dei lavori pubblici da parte dei soggetti privati titolari di permesso di costruire, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo7. Le stazioni appaltanti potranno ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice soltanto nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori8. In ogni caso, il ricorso all’appalto integrato dovrà essere motivato nella determina a contrarre, e questa dovrà altresì chiarire in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono l’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, nonché l’effettiva incidenza sui tempi di realizzazione delle opere interessate9. In ogni caso, fermo quanto sopra, il Decreto Correttivo chiarisce, in base alla nuova disciplina transitoria, che il divieto di appalto integrato non troverà applicazione per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del Codice, con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto Correttivo10.
Appalto integrato. Attualmente i Comuni per poter ottenere un finanziamento devono avere a disposizione un progetto esecutivo da poter mettere a base di gara. Soprattutto per i piccoli comuni si tratta di dover disporre di risorse di cui spesso non dispongono. Una soluzione potrebbe essere quella di introdurre una procedura accelerata che permetta di accedere all’apposito Fondo rotativo per la progettualità della Cassa DDPP Nel documento di comunicazione sopra menzionato è stato dichiarato che secondo un’indagine del 2016 solo quattro stati membri si affidavano alle tecnologie digitali in tutte le fasi principali delle procedure di appalto. In sostanza si tratta di un cambiamento culturale che fa fatica a realizzarsi: gli stati membri non considerano ancora l’avvento delle nuove tecnologie come un’opportunità per semplificare ed accelerare le loro procedure di appalto Eppure un cambiamento è in atto e bisognerà necessariamente allinearsi: sta per essere emanato il decreto che definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento relative a tutti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ai sensi dell’art. 44 comma 1 del d.lgs 50/2016) anche al fine di garantire l’interoperabilità dei dati delle PA Siamo tutti consapevole che ormai le risorse proprie degli enti locali sono ridotti all’osso e che le regole del rispetto del patto di stabilità ANCI ha seguito alcuni tavoli tecnici riguardanti questo tema al fine di rappresentare le esigenze dei comuni Il più importante è sicuramente quello incardinato presso il MEF. Oggetto del tavolo tecnico è lo “Schema di convenzione tipo per i contratti di concessione di progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche remunerati mediante un canone di disponibilità” erogato da un’Amministrazione pubblica ai sensi dell’art. 180 del codice. Tale documento, che verrà a breve concluso, dovrà essere valutato anche dall’ANAC. Il processo di riforma avviato del settore degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è ormai ineludibile. Uno dei principali aspetti di questa riforma è la razionalizzazione d ella spesa e la sfida consiste nella radicale riduzione delle Stazioni Appaltanti. Il mondo degli enti locali sta compiendo un grande sforzo per essere all’altezza delle aspettative attraverso un cambiamento della “Governance” che implica necessariamente un cambiamento culturale soprattutto in tema di centralizzazione e aggregazione d elle committenze, informatizzazione Le piccole amministrazioni, all’in...
Appalto integrato. L’istituto dell’appalto integrato è stato più volte ripreso in maniera slegata e disordinata dal legislatore, sia all’interno del Codice che all’interno di alcune disposizioni del relativo Decreto Correttivo, causando notevoli criticità circa la sua applicabilità, appare opportuno fare chiarezza sulla materia disciplinando tale istituto in un’unica norma.
Appalto integrato. Viene sospeso il divieto dell’appalto integrato fino al 31 dicembre 2020. Oltre tale data parrebbe non più possibile indire o comunque espletare procedure che prevedano l’appalto integrato. La deroga al divieto è più limitante rispetto a quella del testo originario del dl 32/2019 poiché prevedendo la
Appalto integrato. (art. 1, c 1, lett. mm, n. 3) Viene riaperta la deroga al divieto di ricorrere all’appalto integrato, per le opere i cui progetti siano stati approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i dodici mesi successivi all’approvazione dei progetti stessi (comma 1, lett. mm, n. 3). Contestualmente, è stata reinserita nel Codice la possibilità, contenuta nel precedente Codice De Xxxx, di partecipare agli appalti integrati utilizzando la qualificazione SOA per progettare ed eseguire, ovvero indicando o associando un progettista qualificato (comma 1, lett. i).
Appalto integrato. Negli appalti di lavori complessi, e comunque quelli in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico- economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore alla soglia di cui all’art. 14 e, indipendentemente dal loro valore, per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Appalto integrato. Attenuare l’obbligo – introdotto dal nuovo codice – di effettuare l’appalto dei lavori solo sul progetto esecutivo, prescindendo dalla tipologia e dalle caratteristiche dell’opera: l’attuale formulazione può sfavorire l’innovazione che procedure di affidamento più libere e contrattuali (ben presenti in tutti gli altri ordinamenti) invece hanno da sempre favorito.
Appalto integrato. 1. L’appalto integrato è caratterizzato dall’avere come oggetto del relativo contratto, oltre all’esecuzione dei lavori, anche la progettazione esecutiva, sempre che la componente tecnologico-impiantistica dell’opera “presenti particolari complessità in relazione alla tipologia ed al valore dell’opera”150.
2. Il riferimento a componenti tecnologiche di cui al precedente comma, è relativo a tecniche e/o procedure costruttive comuni ma non usuali, tecniche che possono, senza introdurre modifiche al progetto definitivo, influire sul risultato esecutivo e che motivano l’apporto di esperienza ed organizzazione con riferimento a particolari costruttivi e/o esecutivi di dettaglio.
Appalto integrato. DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI E VARIE, ELETTRICHE E DI CLIMATIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA