Appalto integrato Clausole campione

Appalto integrato. 1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificata, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore a €…,00 e, indipendentemente dal loro valore, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. 2. La stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto. 3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione. 4. L'offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. 5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42.
Appalto integrato. 1. Il testo della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni all’art.19, comma 1, lett. b), dispone è ammesso il ricorso all’appalto integrato per la progettazione esecutiva di cui all’art. 16, comma 5, e l’esecuzione dei lavori pubblici di cui all’articolo 2, comma 1, qualora: a) riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro; b) riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 60 % del valore dell’opera; c) riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici; d) riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro”. 2. Ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, detta procedura di gara può essere utilizzata, a seguito di motivate giustificazioni e previo parere vincolante del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, solo per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. 3. È un sistema di gara mediante il quale viene bandito l’appalto sulla scorta di un progetto definitivo e le imprese concorrenti, nel partecipare, assumono l’impegno ad eseguire i lavori e la progettazione esecutiva. 4. Può essere attivato soltanto per i lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per un valore superiore al 50% dell’intera opera, o per quelli di manutenzione restauri e scavi archeologici. 5. Espletata la gara ed acquisita la migliore offerta, applicando, se ne ricorrono le condizioni, la ricerca della anomalia, si procederà ad una aggiudicazione provvisoria la cui definitività si intenderà vincolata alla presentazione, da parte della ditta che ha praticato la migliore offerta, entro i termini stabiliti, del progetto esecutivo che risulti, a giudizio del responsabile del procedimento, attuativo di quello definitivo. 6. I sistemi di gara che possono essere utilizzati sono tanto quello della procedura aperta che ristretta, riferiti comunque a metodi che portino alla aggiudicazione all’impresa che offra le migliori condizioni economiche conseguite con le forme del ribasso percentuale o dell’offerta dei prezzi unitari.
Appalto integrato. L'appalto integrato nega l'indipendenza e terzietà del progettista rispetto all'esecutore, non garantisce la qualità del progetto e la rispondenza dello stesso a criteri esclusivi di interesse pubblico. È un istituto che ha già dimostrato molteplici criticità in termini di legalità, incremento dei costi e dei tempi realizzativi, in quanto: a) espropria la Committenza Pubblica della sua capacità di indirizzo del progetto di un’opera; b) favorisce lavorazioni o modalità esecutive rispondenti alla logica economica dell’esecutore; c) non consente alla P.A. di avere al suo fianco una parte terza (ruolo sinora coperto dagli architetti e ingegneri liberi professionisti). L’art. 44, comma 2, conferma i dubbi innanzi esposti, prevedendo - già normativamente - eventuali scostamenti di costo tra la fase esecutiva e quella contrattuale. La Fondazione Inarcassa esprime da sempre una posizione contraria al ricorso all’appalto integrato. Affidando la progettazione e l’esecuzione in capo ad un unico soggetto, con l’appalto integrato, di fatto, si elimina la posizione di terzietà, a garanzia della P.A., del progettista. Occorre, quindi, separare il momento della progettazione da quello dell’esecuzione, essenziale per assicurare la terzietà e l’indipendenza del progettista rispetto all’esecutore, nell’interesse della Pubblica Amministrazione, della qualità della progettazione e della trasparenza delle procedure. Risulta evidente il conflitto di interesse e la posizione subalterna del progettista nell'operare quando proposto e pagato dall'impresa; il compito del progettista è, infatti, quello di operare nell'interesse della P.A. che, a nostro avviso, deve continuare a mantenere il suo ruolo di indirizzo e controllo, anche e soprattutto economico, degli appalti. Il ricorso all’appalto integrato non comporterà la riduzione dei tempi di realizzazione delle opere, in quanto le inefficienze della pubblica amministrazione, che sono la vera causa dei ritardi, pesano con i c.d. tempi di attraversamento per circa il 60% sui tempi di progettazione di un’opera5 (di certo tali inefficienze non saranno risolte sacrificando la terzietà del progettista ed il suo ruolo di garante della collettività). L'esperienza dimostra come l’appalto integrato non offra garanzie in termini di snellimento delle procedure e di riduzione dei tempi di realizzazione delle opere, né tanto meno assicura proposte progettuali di qualità. Xxxx, proprio a causa dell’assenza di figure di garanzia efficaci, questa fo...
Appalto integrato. Negli appalti di lavori complessi, e comunque quelli in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico- economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore alla soglia di cui all’art. 14 e, indipendentemente dal loro valore, per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Appalto integrato. (art. 59) Procedura aperta (art. 60) Procedura ristretta (art. 61) Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) Contratti sotto soglia (art. 36) Fissazione di termini (art. 79, comma 2) Inversione procedimentale (art. 133) Garanzie Garanzie partecipazione alla procedura (art. 93) Ammissione dei concorrenti Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 46) Motivi di esclusione (art. 80) Valutazione delle offerte e aggiudicazione Offerte anormalmente basse (art. 97) Termini per l’aggiudicazione sopra soglia (art. 2, co. 1, d.l. n. 76/2020) Stipula ed esecuzione del contratto Condizione sospensiva del contratto ed esecuzione del contratto in via d’urgenza (art. 32, co. 8 e 12) Subappalto (art. 105) Controllo tecnico, contrabile e amministrativo (art. 111) Subappalto-Concessioni (art. 174) Sospensione (art. 107) Revisione dei prezzi (art. 106) Termini di pagamento e clausole penali (art. 113-bis) Consiglio superiore dei lavori pubblici Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 215)
Appalto integrato. DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI E VARIE, ELETTRICHE E DI CLIMATIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Appalto integrato. 1. L’appalto integrato è caratterizzato dall’avere come oggetto del relativo contratto, oltre all’esecuzione dei lavori, anche la progettazione esecutiva, sempre che la componente tecnologico-impiantistica dell’opera “presenti particolari complessità in relazione alla tipologia ed al valore dell’opera”150. 2. Il riferimento a componenti tecnologiche di cui al precedente comma, è relativo a tecniche e/o procedure costruttive comuni ma non usuali, tecniche che possono, senza introdurre modifiche al progetto definitivo, influire sul risultato esecutivo e che motivano l’apporto di esperienza ed organizzazione con riferimento a particolari costruttivi e/o esecutivi di dettaglio.
Appalto integrato. Attenuare l’obbligo – introdotto dal nuovo codice – di effettuare l’appalto dei lavori solo sul progetto esecutivo, prescindendo dalla tipologia e dalle caratteristiche dell’opera: l’attuale formulazione può sfavorire l’innovazione che procedure di affidamento più libere e contrattuali (ben presenti in tutti gli altri ordinamenti) invece hanno da sempre favorito.
Appalto integrato. (art. 1, c 1, lett. mm, n. 3) Viene riaperta la deroga al divieto di ricorrere all’appalto integrato, per le opere i cui progetti siano stati approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i dodici mesi successivi all’approvazione dei progetti stessi (comma 1, lett. mm, n. 3). Contestualmente, è stata reinserita nel Codice la possibilità, contenuta nel precedente Codice De Xxxx, di partecipare agli appalti integrati utilizzando la qualificazione SOA per progettare ed eseguire, ovvero indicando o associando un progettista qualificato (comma 1, lett. i).
Appalto integrato. Viene sospeso il divieto dell’appalto integrato fino al 31 dicembre 2020. Oltre tale data parrebbe non più possibile indire o comunque espletare procedure che prevedano l’appalto integrato. La deroga al divieto è più limitante rispetto a quella del testo originario del dl 32/2019 poiché prevedendo la