Appalto integrato Clausole campione
Appalto integrato. 1. Negli appalti di lavori complessi, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificata, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore a €…,00 e, indipendentemente dal loro valore, di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. La stazione appaltante o l’ente concedente motiva la scelta di cui al comma 1 con riferimento alle esigenze tecniche, tenendo sempre conto del rischio di eventuali scostamenti di costo nella fase esecutiva rispetto a quanto contrattualmente previsto.
3. Quando il contratto è affidato ai sensi del comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, oppure avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La qualificazione per la progettazione comprende anche l’uso di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa mediante modellazione.
4. L'offerta è valutata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. L’offerta ha ad oggetto sia il progetto esecutivo che il prezzo, e indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
5. L'esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo l'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo, il cui esame è condotto ai sensi dell’articolo 42.
Appalto integrato. L'appalto integrato nega l'indipendenza e terzietà del progettista rispetto all'esecutore, non garantisce la qualità del progetto e la rispondenza dello stesso a criteri esclusivi di interesse pubblico. È un istituto che ha già dimostrato molteplici criticità in termini di legalità, incremento dei costi e dei tempi realizzativi, in quanto: a) espropria la Committenza Pubblica della sua capacità di indirizzo del progetto di un’opera; b) favorisce lavorazioni o modalità esecutive rispondenti alla logica economica dell’esecutore; c) non consente alla P.A. di avere al suo fianco una parte terza (ruolo sinora coperto dagli architetti e ingegneri liberi professionisti). L’art. 44, comma 2, conferma i dubbi innanzi esposti, prevedendo - già normativamente - eventuali scostamenti di costo tra la fase esecutiva e quella contrattuale. La Fondazione Inarcassa esprime da sempre una posizione contraria al ricorso all’appalto integrato. Affidando la progettazione e l’esecuzione in capo ad un unico soggetto, con l’appalto integrato, di fatto, si elimina la posizione di terzietà, a garanzia della P.A., del progettista. Occorre, quindi, separare il momento della progettazione da quello dell’esecuzione, essenziale per assicurare la terzietà e l’indipendenza del progettista rispetto all’esecutore, nell’interesse della Pubblica Amministrazione, della qualità della progettazione e della trasparenza delle procedure. Risulta evidente il conflitto di interesse e la posizione subalterna del progettista nell'operare quando proposto e pagato dall'impresa; il compito del progettista è, infatti, quello di operare nell'interesse della P.A. che, a nostro avviso, deve continuare a mantenere il suo ruolo di indirizzo e controllo, anche e soprattutto economico, degli appalti. Il ricorso all’appalto integrato non comporterà la riduzione dei tempi di realizzazione delle opere, in quanto le inefficienze della pubblica amministrazione, che sono la vera causa dei ritardi, pesano con i c.d. tempi di attraversamento per circa il 60% sui tempi di progettazione di un’opera5 (di certo tali inefficienze non saranno risolte sacrificando la terzietà del progettista ed il suo ruolo di garante della collettività). L'esperienza dimostra come l’appalto integrato non offra garanzie in termini di snellimento delle procedure e di riduzione dei tempi di realizzazione delle opere, né tanto meno assicura proposte progettuali di qualità. ▇▇▇▇, proprio a causa dell’assenza di figure di garanzia efficaci, questa fo...
Appalto integrato. (art. 1, c 1, lett. mm, n. 3) Viene riaperta la deroga al divieto di ricorrere all’appalto integrato, per le opere i cui progetti siano stati approvati entro il 31 dicembre 2020, con pubblicazione del bando entro i dodici mesi successivi all’approvazione dei progetti stessi (comma 1, lett. mm, n. 3). Contestualmente, è stata reinserita nel Codice la possibilità, contenuta nel precedente Codice De ▇▇▇▇, di partecipare agli appalti integrati utilizzando la qualificazione SOA per progettare ed eseguire, ovvero indicando o associando un progettista qualificato (comma 1, lett. i).
Appalto integrato. 1. L’appalto integrato è caratterizzato dall’avere come oggetto del relativo contratto, oltre all’esecuzione dei lavori, anche la progettazione esecutiva, sempre che la componente tecnologico-impiantistica dell’opera “presenti particolari complessità in relazione alla tipologia ed al valore dell’opera”150.
2. Il riferimento a componenti tecnologiche di cui al precedente comma, è relativo a tecniche e/o procedure costruttive comuni ma non usuali, tecniche che possono, senza introdurre modifiche al progetto definitivo, influire sul risultato esecutivo e che motivano l’apporto di esperienza ed organizzazione con riferimento a particolari costruttivi e/o esecutivi di dettaglio.
Appalto integrato. (art. 59) Procedura aperta (art. 60) Procedura ristretta (art. 61) Procedura competitiva con negoziazione (art. 62) Contratti sotto soglia (art. 36) Fissazione di termini (art. 79, comma 2) Inversione procedimentale (art. 133) Garanzie Garanzie partecipazione alla procedura (art. 93) Ammissione dei concorrenti Operatori economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria (art. 46) Motivi di esclusione (art. 80) Valutazione delle offerte e aggiudicazione Offerte anormalmente basse (art. 97) Termini per l’aggiudicazione sopra soglia (art. 2, co. 1, d.l. n. 76/2020) Stipula ed esecuzione del contratto Condizione sospensiva del contratto ed esecuzione del contratto in via d’urgenza (art. 32, co. 8 e 12) Subappalto (art. 105) Controllo tecnico, contrabile e amministrativo (art. 111) Subappalto-Concessioni (art. 174) Sospensione (art. 107) Revisione dei prezzi (art. 106) Termini di pagamento e clausole penali (art. 113-bis) Consiglio superiore dei lavori pubblici Consiglio superiore dei lavori pubblici (art. 215)
Appalto integrato. Viene sospeso il divieto dell’appalto integrato fino al 31 dicembre 2020. Oltre tale data parrebbe non più possibile indire o comunque espletare procedure che prevedano l’appalto integrato. La deroga al divieto è più limitante rispetto a quella del testo originario del dl 32/2019 poiché prevedendo la
Appalto integrato. DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI OPERE EDILI E VARIE, ELETTRICHE E DI CLIMATIZZAZIONE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Appalto integrato. L’istituto dell’appalto integrato è stato più volte ripreso in maniera slegata e disordinata dal legislatore, sia all’interno del Codice che all’interno di alcune disposizioni del relativo Decreto Correttivo, causando notevoli criticità circa la sua applicabilità, appare opportuno fare chiarezza sulla materia disciplinando tale istituto in un’unica norma.
Appalto integrato. Negli appalti di lavori complessi, e comunque quelli in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori, con la decisione di contrarre, la stazione appaltante o l’ente concedente, se qualificati, può stabilire che il contratto abbia per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico- economica approvato. Tale facoltà non può essere esercitata per gli appalti di opere con valore inferiore alla soglia di cui all’art. 14 e, indipendentemente dal loro valore, per gli appalti di opere di manutenzione ordinaria.
Appalto integrato. Attenuare l’obbligo – introdotto dal nuovo codice – di effettuare l’appalto dei lavori solo sul progetto esecutivo, prescindendo dalla tipologia e dalle caratteristiche dell’opera: l’attuale formulazione può sfavorire l’innovazione che procedure di affidamento più libere e contrattuali (ben presenti in tutti gli altri ordinamenti) invece hanno da sempre favorito.
