Commissione mista Clausole campione

Commissione mista. 1. Presso ogni Direzione Regionale/Direzione di coordinamento metropolitano Inps sarà istituita una Commissione mista per il coordinamento, il monitoraggio, il controllo delle attività afferenti il Progetto. 2. La Commissione mista sarà formata da 5 componenti, tre in rappresentanza dell’INPS e due in rappresentanza dell’Ente o degli Enti partner sul territorio di riferimento. Il Dirigente Regionale o della Direzione di Coordinamento metropolitano competente in materia di servizi di Welfare assumerà il ruolo di coordinatore della Commissione. 3. La Commissione mista validerà i rendiconti con cadenza trimestrale. La liquidazione degli importi sarà vincolata al rilascio della predetta validazione.
Commissione mista. 1. Presso ogni Direzione Regionale / DCM Inps sarà istituita una Commissione mista per il coordinamento, il monitoraggio, il controllo delle attività afferenti il Progetto. 2. La Commissione mista sarà formata da 5 componenti, tre in rappresentanza dell’INPS e due in rappresentanza degli ATS o degli Enti partner convenzionati sul territorio di riferimento. Il Dirigente Regionale o della Direzione di coordinamento metropolitano competente in materia assumerà il ruolo di coordinatore della Com- missione. 3. Nel caso in cui, a seguito della rendicontazione, il costo pro capite delle spese ge- stionali per ciascun beneficiario risulti in un territorio di competenza di un Ente Partner, superiore del 30% rispetto alla media nazionale del costo rendicontato nel trimestre precedente, la rendicontazione sarà sottoposta alla Direzione Centrale Sostegno alla non Autosufficienza, Invalidità civile e altre prestazioni che potrà in- dirizzare le proprie osservazioni alla Commissione, che dovrà validare nuovamente il rendiconto tenuto conto delle predette osservazioni. 4. La Commissione mista validerà i rendiconti con cadenza trimestrale. La liquidazio- ne degli importi sarà vincolata al rilascio della predetta validazione.
Commissione mista. 1. Una commissione mista composta di rappresentanti delle Parti contraenti tratta tutte le questioni legate all’interpretazione e all’applicazione dell’accordo quadro e degli accordi di cui all’articolo 2. 2. La commissione mista è convocata ad hoc, di regola almeno una volta all’anno. Ambo le Parti contraenti possono esigerne la convocazione in qualsiasi momento. 3. Le autorità competenti collaborano direttamente nell’ambito dell’esecuzione, al fine di garantire un’applicazione regolare del contratto quadro e degli accordi di cui all’articolo 2.
Commissione mista. (1) Le Parti istituiscono una Commissione mista germano-svizzera incaricata: a) di chiarire le questioni risultanti dall’applicazione del presente Accordo e da regolamenti tecnici fondati sul medesimo; b) di formulare raccomandazione a destinazione dei due Governi, anche per quanto concerne eventuali modifiche del presente Accordo e dei regolamenti; c) di raccomandare alle autorità competenti misure adeguate per rimediare alle difficoltà. (2) La Commissione è composta di cinque membri svizzeri e di cinque membri tedeschi, che possono farsi accompagnare da periti. Ciascuna Parte designa un membro della sua delegazione per presiederla. Ciascun presidente della delegazione può, rivolgendo una richiesta al presidente dell’altra delegazione, convocare la Commissione; quest’ultima dovrà riunirsi al più tardi entro due mesi dalla ricezione della richiesta.
Commissione mista. (1) I due Stati contraenti istituiscono una commissione mista per trattare questioni inerenti all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo. (2) La commissione e composta di tre membri svizzeri e di tre membri liechtenstei- nesi che possono aggregarsi periti. Il governo di ciascuno dei due Stati contraenti de- signa un membro della sua delegazione per la presidenza. Ogni presidente di delega- zione può, a domanda del presidente dell’altra delegazione, convocare la commissione in una seduta che, a sua richiesta, dovrà aver luogo il più tardi nel termine di un mese dopo ricevimento della richiesta.
Commissione mista. 1 È istituita una Commissione mista, composta di rappresentanti delle Parti con- traenti, incaricata dell’esecuzione dell’Accordo e di adottare decisioni nei casi da esso previsti. La Commissione agisce di comune intesa. 2 Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno alla Commissione mista. 3 La Commissione mista stabilisce il proprio regolamento interno. 4 La presidenza della Commissione mista è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti in base a modalità che saranno definite dal regolamento interno. Su domanda di una delle Parti contraenti e alle condizioni stabilite dal regolamento interno, la Commissione mista si riunisce su convocazione del suo presidente ogni- qualvolta una necessità specifica lo richieda. 5 La Commissione mista può istituire gruppi di lavoro che l’assistano nell’adempi- mento dei suoi compiti.
Commissione mista. 1. Verrà costituita una Commissione mista, composta di cinque delegati al massimo per ciascun Paese. Ogni delegazione potrà farsi assistere dagli esperti necessari. 2. La Commissione esaminerà e si adopererà a risolvere le difficoltà che potessero sorgere nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Accordo e che non avessero potuto essere risolte per le vie normali. Essa potrà anche incaricarsi di ogni altra questione relativa all’immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Svizzera. Essa farà, se del caso, le necessarie proposte ai due Governi, e, ove occorra, quella di modificare il presente Accordo. 3. La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione interna e il proprio metodo di lavoro. Essa si riunirà in Svizzera oppure in Italia, su richiesta di una delle due Parti.
Commissione mista. Per la esecuzione della presente Convenzione e per la sorveglianza sul buon anda- mento del traffico che con essa si è inteso facilitare, è istituita una «Commissione mista permanente per il traffico di frontiera». La Commissione sarà composta, per ciascuna delle due Parti contraenti, da tre mem- bri, assistiti, occorrendo, in qualità di esperti, dai funzionari dai quali immediata- mente dipendono i servizi di confine. La Commissione potrà proporre ai Governi tutte le misure che si ritengono atte al buon funzionamento della Convenzione. La Commissione, sarà costituita al più presto possibile dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione ed entrerà in funzione, al più tardi entro il mese successivo. La Commissione si riunirà alternativamente in Italia e in Svizzera. Dopo la prima riunione la Commissione sarà convocata su domanda di una delle due Parti.
Commissione mista. Per dare applicazione al presente Accordo, le Parti decidono di istituire una Com- missione Mista che avrà il compito di redigere Programmi pluriennali e di stabilire i settori prioritari e le modalità pratiche della cooperazione scientifica e tecnologica fra i due Paesi. La Commissione Mista è composta dai rappresentanti dei Ministeri competenti, coadiuvati da esperti dei vari settori. La Commissione Mista sarà convocata attraverso i canali diplomatici e si riunirà alternativamente in Svizzera e in Italia.
Commissione mista. Alla Commissione mista, di cui al paragrafo 3 dell’art. 6 dell’Accordo, sono demandate le seguenti funzioni: