Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL. 2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione. 4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire. 5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione. 6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22. 7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL. 8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Samples: CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità, CCNL Della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i lavoratori destinati soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli eta'. La qualificazione professionale al cui conseguimento e' finalizzato il contratto e' determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del presente CCNLpersonale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. La durata del contratto Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di apprendistato professionalizzantelavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, n. 167 la durata e le modalita' di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonche' la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può in ogni caso puo' essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste tre anni ovvero cinque per i contratti profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLriferimento.
3. In applicazione La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilita' del punto 8 del precedente art. 22datore di lavoro, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e' integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e lo stesso, convenzionalmente, trasversali per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore un monte complessivo non superiore a quello previsto centoventi ore per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del livello professionale previsto titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalita' di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della figura professionale da conseguirebilateralita', le modalita' per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. La durata del periodo Per i datori di prova è stabilita lavoro che svolgono la propria attivita' in 30 giorni cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di effettivo servizio dalla data lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatoapprendistato, come di seguito riportati:anche a tempo determinato.
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Samples: Legislative Decree, Legislative Decree, Apprendistato
Apprendistato professionalizzante. 1Assunzione
I. L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani nonché al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In attuazione Attraverso tale istituto, che costituisce uno strumento privilegiato di accesso al mondo del punto 1 del precedente artlavoro, gli apprendisti ricevono una formazione sul lavoro volta all’acquisizione di competenze di base, trasversali, tecnico professionali e specialistiche.
II. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; con riferimento al limite massimo di età, il contratto può essere sottoscritto fino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno di età. Per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNLetà.
2III. La Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, ai sensi dell’art. 47, comma 4, D.Lgs n. 81/2015, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
IV. II rapporto di apprendistato, costituito per iscritto ai fini della prova, è preceduto da visita sanitaria, effettuata in coerenza con la presente disciplina contrattuale, finalizzata all’accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
X. Xxx contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo di prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, la qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svolta, il livello di inquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso, nonché il relativo trattamento economico.
VI. Il periodo di prova del contratto di apprendistato professionalizzante, è disciplinato ai sensi dell’art. 19 del presente CCNL in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste coerenza con quanto previsto per i contratti rapporti di apprendistato professionalizzante già lavoro a tempo indeterminato; in essere presso le aziende alla data caso di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgeredurata inferiore a 15 mesi, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata misura del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione pari ad 1/5 della durata del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:stesso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i lavoratori destinati soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del presente CCNLpersonale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. La durata del contratto Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di apprendistato professionalizzantelavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, n. 167 la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste tre anni ovvero cinque per i contratti profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLriferimento.
3. In applicazione La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del punto 8 del precedente art. 22datore di lavoro, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e lo stesso, convenzionalmente, trasversali per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore un monte complessivo non superiore a quello previsto centoventi ore per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del livello professionale previsto titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della figura professionale da conseguirebilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. La durata del periodo Per i datori di prova è stabilita lavoro che svolgono la propria attività in 30 giorni cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di effettivo servizio dalla data lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatoapprendistato, come di seguito riportati:anche a tempo determinato.
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Samples: Legislative Decree, Legislative Decree, Legislative Decree
Apprendistato professionalizzante. 1. L’apprendistato professionalizzante di all’articolo 44 del D.lgs. n. 81 del 2015 e ss.mm.ii. viene denominato contratto formativo professionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. In attuazione delle predette richiamate disposizioni il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale ai sensi della legge 53/2003, conseguita ex DLgs17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età.
4. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai sensi dell’art. 6 del punto 1 presente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisirsi.
5. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del precedente artcontratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato stesso, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 20122118 cod civ, possono di 15 giorni.
6. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali BI° super, CI°, DII°, EIII°, F IV°, V° e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNLVI°.
8. In applicazione La durata massima del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto periodo di apprendistato professionalizzante sono e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi risulta determinata secondo la tabella sottostante: Livelli Durata Complessiva mesi I° periodo mesi II° periodo mesi III° Periodo mesi I°super 36 12 12 12 I° 36 12 12 12 II° 36 12 12 12 III° 36 12 12 12 IV° 36 10 16 10 V° 36 6 12 18 VI° 36 6 12 18
9. Il trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante è così determinato: − nel primo periodo: 80% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale; − nel secondo periodo: 85% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale; − nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale;
10. La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante di cui al comma 8 del presente articolo non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti.
11. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli definiti nell’accordo nazionale licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del 1° marzo 2006 sopra citatorapporto di apprendistato, come abbiano rifiutato la proposta di seguito riportati:rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato profes- sionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compre- sa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal di- ciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determi- nata dalle parti del contratto sulla base dei profili o quali- ficazioni professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del presente CCNLpersonale di cui ai con- tratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali com- parativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. La durata del contratto Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di apprendistato professionalizzantelavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazio- nale stabiliscono, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, n. 167 la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acqui- sizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste tre anni ovvero cinque per i contratti profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione col- lettiva di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLriferimento.
3. In applicazione La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del punto 8 del precedente art. 22datore di lavoro, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla of- ferta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e lo stesso, convenzionalmente, tra- sversali per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore un monte complessivo non superiore a quello previsto cen- toventi ore per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del livello professionale previsto titolo di studio e delle competenze dell’apprendista. La regione comuni- ca al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendo- si anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie Le regioni e le province autonome di Trento e Bol- zano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell’ambito della figura professionale da conseguirebilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. La durata del periodo Per i datori di prova è stabilita lavoro che svolgono la propria attività in 30 giorni cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di effettivo servizio dalla data lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono preve- dere specifiche modalità di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatoapprendistato, come di seguito riportati:anche a tempo determinato.
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Samples: Contratto Di Lavoro Subordinato, Legislative Decree
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti in tutti i settori di attivita', pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i lavoratori destinati soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli eta'. La qualificazione professionale al cui conseguimento e' finalizzato il contratto e' determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del presente CCNLpersonale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. La durata del contratto Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di apprendistato professionalizzantelavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, n. 167 la durata e le modalita' di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico‐professionali e specialistiche, nonche' la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può in ogni caso puo' essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste tre anni ovvero cinque per i contratti profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLriferimento.
3. In applicazione La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilita' del punto 8 del precedente art. 22datore di lavoro, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e' integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e lo stesso, convenzionalmente, trasversali per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore un monte complessivo non superiore a quello previsto centoventi ore per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del livello professionale previsto titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9‐bis del decreto‐legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalita' di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attivita' previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della figura professionale da conseguirebilateralita', le modalita' per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. La durata del periodo Per i datori di prova è stabilita lavoro che svolgono la propria attivita' in 30 giorni cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di effettivo servizio dalla data lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalita' di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatoapprendistato, come di seguito riportati:anche a tempo determinato.
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Samples: Apprendistato, Legislative Decree
Apprendistato professionalizzante. 1cicli stagionali - Tenuto conto che i settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato: in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione; mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale. In attuazione Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del punto 1 del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012105, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le mansioni caratteristiche proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzantea tempo determinato stagionale, in conformità al deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 14 settembre 201181/2015, n. 167 non può vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in ogni caso essere superiore a 3 annitempo indeterminato, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato professionalizzante. 1Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili. In attuazione del punto 1 del precedente artA tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’artetà. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante è di minimo 24 mesi e massimo 36 mesi secondo lo schema di seguito riportato: Livello di inquadramento
a. 2° livello 36 mesi
b. 3° livello 36 mesi
c. 4° livello 36 mesi
d. 5° livello 36 mesi
e. 6° livello Super 24 mesi
f. 6° livello 24 mesi L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore complessivo di formazione interna ed esterna all'azienda secondo la tabella di seguito riportata Livello di inquadramento
a. 2° livello 240 ore
b. 3° livello 210 ore
c. 4° livello 180 ore
d. 5° livello 160 ore
e. 6° livello Super 120 ore
f. 6° livello 120 ore L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011dall'offerta formativa pubblica, n. 167 interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non può in ogni caso essere superiore a 3 anni120 ore nel triennio. II datore di lavoro dovrà richiedere, fatte salve anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale EPAR per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali e la partecipazione a corsi di formazione, seminari ed eventi attinenti al percorso formativo dell'apprendista, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le maggiori durate ore di formazione previste per i contratti gli anni successivi. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza. Per la formazione degli apprendisti le aziende dovranno fare riferimento ai contenuti dell'accordo interconfederale in materia di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data contenente la regolamentazione della formazione per ciascun profilo professionale. In via sperimentale, per il periodo di stipula validità del presente accordo, l’ente Bilaterale EPAR fornirà assistenza gratuita agli associati, per la predisposizione del Piano formativo individuale dell’apprendista tramite la Piattaforma informatizzata di cui all’art. 42 del presente CCNL. All’interno di un’apposita sezione della Piattaforma richiamata sarà infatti possibile compilare automaticamente il Piano formativo e ottenere, al termine del percorso di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite. La piattaforma informatizzata metterà altresì a disposizione degli associati all’Ente Bilaterale percorsi formativi in FAD relativi alle 120 ore di formazione obbligatoria di base e trasversale. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Le attività formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in applicazione dell’accordo nazionale coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a) competenze relazionali;
b) organizzazione ed economia;
c) disciplina del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens rapporto di lavoro;
d) sicurezza sul lavoro. I contenuti e le Organizzazioni sindacali stipulanti competenze tecnico–professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e) conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto II recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali. L'attività formativa degli apprendisti potrà essere svolta con modalità FAD e/o e-learning secondo la normativa vigente. La suddetta formazione potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale FonARCom. Le aziende che, oltre ad applicare il presente CCNL, perfezioneranno la loro adesione al Fondo Interprofessionale FonARCom potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest’ultimo. Ogni altro tipo di attività formativa sarà compresa nel normale orario di lavoro.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, I datori di lavoro pubblici e privati possono essere assunti assumere con contratto di apprendistato professionalizzante professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie soggetti di tutte le figure ed età compresa tra i livelli professionali previsti all’art18 compiuti e i 29 anni, fino al compimento del 30° anno. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNLLa qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dai contratti collettivi di cui all’articolo 44, comma 1.
2. La durata del contratto periodo di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere inferiore ai sei mesi e superiore a 3 tre anni, fatte salve le maggiori durate previste ovvero cinque per i profili professionali individuati dai predetti contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLcollettivi.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22La formazione per le competenze di base, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stessocomprese le conoscenze di disciplina lavoristica, convenzionalmente, è impartita per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto centocinquanta ore per la figura professionale attribuita edurata del triennio ed è disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
4. La formazione professionalizzante svolta dal datore di lavoro dovrà essere erogata secondo le previsioni dei predetti contratti collettivi, per impegnando a tal fine risorse idonee a trasferire conoscenze e competenze e assicurandone lo svolgimento in ambienti idonei, secondo le indicazioni del piano formativo.
5. Le competenze acquisite attraverso l’apprendistato professionalizzate sono certificate in base al D. Lgs. 16 gennaio 2013, n.13, con riferimento al Repertorio Nazionale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali.
6. Per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi ad efficacia generale di ambito nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del livello professionale contratto di destinazione finaleapprendistato, anche a tempo determinato.
7. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto L’assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso è subordinata alla condizione che, nel corso dei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, i contratti di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgereapprendistato siano proseguiti, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata alla scadenza del periodo di prova è stabilita apprendistato, come contratti ordinari di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in 30 giorni numero pari almeno al 30% del totale, ai sensi degli articoli 43, comma 1, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di effettivo servizio prova, dimissioni o licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. Resta ferma la possibilità per i contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma. Gli apprendisti assunti in violazione del predetto limite, o di quello contrattuale, sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione.
6. In caso stipulazione del contratto di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNLapprendistato.
8. In applicazione Nel caso in cui, intendendo il datore di lavoro esercitare la facoltà di cui all’articolo 44, comma 9, sussista l’eventualità che non venga rispettata la percentuale del punto 5 30%, il datore stesso può rientrare nei limiti della percentuale ricorrendo ad uno o più licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, in ragione dell’inadeguatezza delle qualità professionali del precedente art. 22lavoratore interessato, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione quali risultanti al termine del contratto periodo di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatoapprendistato, come di seguito riportati:sempreché non ricorra una sua responsabilità ai sensi dell’articolo 49, comma1.
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Samples: Riforma Dei Contratti E Dei Rapporti Di Lavoro, Carta Dei Diritti Universali Del Lavoro
Apprendistato professionalizzante. 1Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl. In Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed e trova fondamento in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dal ''Testo unico dell'apprendistato" di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità cui al D.Lgs. D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 cosi come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni. Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 è definito quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, si richiama alle vigenti norme di legge. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.167/2011, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non può inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per di durata non eccedente i contratti 2 mesi. Il contratto di apprendistato professionalizzante già può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) — D) — C) — CS) — B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni. La durata minima del contratto di apprendistato è di sei mesi. E’ fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in essere presso le aziende periodi è così determinata: Categori a Xxxxxx complessiva Mesi Primo Period o Mesi Second o Periodo Mesi Terzo periodo Mesi AS-ASQ 36 12 12 12 A 36 12 12 12 B 36 12 12 12 CS 30 10 10 10 C 30 10 10 10 D 24 8 8 8 E 12 6 6 - L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
1) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenze e EDR) del livello iniziale di inquadramento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla data Categoria F);
2) nel secondo periodo: un livello sotto quello di stipula del presente CCNLdestinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens ex indennità di contingenza e le Organizzazioni sindacali stipulanti EDR) prevista per tale livello inferiore, fatta eccezione per la Categoria E, la cui retribuzione sarà quella prevista per il presente CCNL.livello di destinazione finale (categoria E);
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22) nel terzo ed ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, al lavoratore la retribuzione sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, corrispondente a quella prevista per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del il livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in cui il lavoratore assunto con presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso apprendistato, il periodo di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto formazione si conclude al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata termine del periodo di prova apprendistato, le Parti interessate al contratto individuale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto dl apprendistato. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta l’apprendista è stabilita mantenuto in 30 giorni servizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di effettivo servizio lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla data di assunzione.
6legge. In caso di conferma infortunio sul lavoro è corrisposta la stessa integrazione spettante ai lavoratori di cui agli articoli 77 e 93 del vigente CCNL e l’azienda integrerà il trattamento Inail spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto di lavoro nei limiti previsti dall’art. 33 del vigente CCNL e corrisposto il 100 per cento della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell’apprendistato. Le ferie matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda. Il Premio di risultato verrà corrisposto nella misura del 50% nel primo anno di apprendistato e nella misura del 100% a partire dal secondo anno di apprendistato. Xxxxx restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo di prova si intende assolto ed apprendistato, per il periodo di apprendistato lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve prevedere l’indicazione delle prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto del periodo di apprendistato nei termini di legge, il piano formativo individuale il cui schema si allega al presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente artarticolo unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell’attività formativa. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli definiti nell’accordo il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Le Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di Categoria ARCO di cui all’articolo 55 del presente CCNL. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono formalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatodelle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Per quanto riguarda e figure professionali da formare tramite l’apprendistato, come di seguito riportatiprofessionalizzante, vengono individuate le seguenti macro professionalità:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato professionalizzante. 1L’apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. In attuazione del punto 1 del precedente artLe parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e di qualità. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante giovani di età non inferiore ai diciotto anni, salvo le deroghe consentite dalla legge, e non superiore ai ventinove. La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dalle aziende che risultino non avere assunto a tempo indeterminato almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori destinati che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a svolgere le mansioni proprie tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di tutte le figure ed prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i livelli professionali previsti soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nella lettera di assunzione, oltre alle indicazioni di cui all’art. 27 “Classificazione professionale” 1 del presente CCNL.
2. La durata contratto collettivo nazionale di lavoro, devono essere precisate la qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato professionalizzanteapprendistato, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale categoria di destinazione finalee la progressione retributiva e di inquadramento di cui appresso. Nell’ipotesi in cui Le qualifiche conseguibili con il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo quelle previste nei livelli 2°, 3°, 4° e 5° della scala classificatoria unica del personale dipendente dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall’ETI. Nel contratto di apprendistato professionalizzante può essere previsto un periodo di prova di durata non superiore a quello del livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. L’apprendista non in prova assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 7 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all’assenza nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi. All’apprendista assente per malattia spetta, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto di cui sopra, il trattamento previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Agli effetti di tale trattamento è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’apprendista. L'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:
1) conservazione del posto per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta dall'INAIL l'indennità temporanea;
2) corresponsione, da parte dell'azienda, oltre all'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio, di un'integrazione, a partire dal giorno seguente l'infortunio e fino alla scadenza dell'anzidetto periodo di conservazione del posto, dell'indennità erogata dall'INAIL fino a raggiungere il 100% della sua normale retribuzione giornaliera netta. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le norme del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro. La durata massima del periodo di apprendistato e la relativa suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono le seguenti: 5° 24 8 8 8 4° 28 10 10 8 3° 30 10 10 10 2° 36 12 12 12 L’inquadramento economico è di due livelli inferiori al livello di destinazione per il 1° marzo 2006 sopra citatoperiodo e di un livello per il 2° periodo. Relativamente al terzo periodo la retribuzione è pari al 100% della retribuzione del livello di destinazione. Una riduzione fino a 6 mesi del 3° periodo di apprendistato professionalizzante è riconosciuta ai lavoratori che abbiano in precedenza svolto presso lo stesso teatro un periodo di pari durata di stage o tirocinio. La formazione, come ovvero il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di seguito riportaticonoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, è, in via esemplificativa, così articolata:
1. tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale; conoscenza dei servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell’organizzazione del lavoro e ruolo dell’apprendista; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
2. tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul lavoro. Le ore dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed, in ogni caso, entro il primo anno del contratto stesso. I percorsi formativi saranno definiti da una apposita Commissione composta da 3 rappresentanti di parte datoriale e 3 rappresentanti delle XX.XX. che dovrà concludere i lavori entro il 30-6-2009. Per le competenze specifiche richieste da ogni qualifica il percorso formativo sarà formalizzato all’atto dell’assunzione nel progetto formativo individuale. Per completare l’addestramento dell’apprendista sono previste 120 ore annue retribuite, effettuate presso strutture esterne autorizzate o in azienda anche attraverso lo strumento della formazione a distanza, secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili negli esiti secondo modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto, ovvero dalla futura normativa regionale e nazionale. Tali ore devono essere destinate alla formazione teorico-pratica con prevalenza di apprendimento teorico. Le ore vengono computate nel normale orario di lavoro. La formazione teorica sarà articolata in formazione base, trasversale e tecnico-professionale. La formazione dovrà risultare dal libretto formativo approvato dal Dm 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione dell’apprendista. Il datore di lavoro deve nominare un tutor che segua l’apprendista nella formazione. Il tutor deve avere le competenze necessarie e le funzioni di cui al DM 28 febbraio 2000, nel rispetto delle normative regionali. Il tutor – che può essere anche lo stesso datore di lavoro - deve appartenere di norma ad un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in cui l’apprendista sarà inquadrato al termine del contratto. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza i corsi di formazione teorico-pratica. Le parti si danno atto che, ferma restando la durata massima del periodo di apprendistato e la relativa suddivisione in periodi retributivi e di inquadramento, lo svolgimento del contratto di apprendistato può essere articolato secondo le regole del rapporto di lavoro a tempo parziale.”
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato professionalizzante. 1Le parti concordano sull’istituzione di una procedura contrattuale di informativa connessa alla regolamentazione dettata dalla legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6 in materia di apprendistato e dai relativi regolamenti. In attuazione particolare le parti convengono la messa in comune tra datore di lavoro e lavoratore in apprendistato professionalizzante delle attestazioni che l’azienda è tenuta a predisporre ed inviare all’Agenzia del punto 1 del precedente Lavoro di Trento al 31 gennaio di ogni anno di apprendistato (per l’anno precedente), in ordine al livello di acquisizione delle abilità e degli apprendimenti richiesti dal profilo formativo individuale, con particolare riferimento agli esiti della formazione non formale (art. 22 ed 8 legge provinciale citata, “Esito e certificazione della formazione in coerenza apprendistato”). Giudizio di sintesi sul percorso formativo. Nella procedura di informativa del datore di lavoro all’apprendista saranno espresse le valutazioni sul percorso formativo, anche evidenziando, accanto agli aspetti di positività, eventuali aspetti di criticità. Tale analisi porterà, al termine di ciascun periodo lavorato di 12 mesi effettivi, ad un giudizio di sintesi sul percorso fino a quel momento compiuto, con l’Accordo Interconfederale il fine di dare massima trasparenza alla certificazione delle abilità operative acquisite e connesse alla figura professionale da ricoprire, in sintonia con il piano formativo individuale e con le comunicazioni all’Agenzia del 18 aprile 2012lavoro. Il giudizio di sintesi, possono essere assunti con contratto riepilogato nella formula “soddisfacente” o “non soddisfacente”, sarà comunicato per iscritto al lavoratore insieme alla consegna di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie copia della certificazione per l’Agenzia. Qualora n. 2 giudizi di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” sintesi siano soddisfacenti al termine del presente CCNL.
2. La durata del contratto terzo anno effettivo di apprendistato professionalizzante, in conformità l’azienda, fatto salvo comunque il completamento del piano formativo individuale, è impegnata a confermare il rapporto di lavoro al D.Lgstermine del periodo di apprendistato concordato con la lettera di assunzione. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, Sono fatte salve le maggiori durate previste per i contratti norme di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNLlegge sui licenziamenti individuali e collettivi (L. 604/1966 e L. 108/1990, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3L. 223/1991). In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. • In caso di conferma il periodo malattia e infortunio, con riferimento alla raccomandazione in calce al punto 6 dell’Art. 30 del vigente CCNL, si estendono integralmente ai lavoratori in apprendistato le previsioni di prova si intende assolto ed cui all’Art. 55 del vigente CCNL • A chiarimento delle disposizioni di cui al secondo comma del punto 1 dell’Art. 30. Nella ipotesi in cui - in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, anche quale in un secondo tempo modificato e/o integrato- durante il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità il profilo formativo del lavoratore venisse a coincidere con uno dei profili professionali che contrattualmente danno titolo ad un inquadramento superiore a A3L1, l’inquadramento minimo previsto dal punto 1 dell’Art. 30 del vigente CCNL viene riconosciuto al medesimo lavoratore in modo corrispondentemente proporzionato. • Con riferimento alle previsioni di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente cui all’ultimo comma dell’Art. 17 del CCNL, compreso il passaggio si conviene che sia riservata una apposita procedura di confronto sindacale, finalizzata alla posizione retributiva superiore nell’ambito verifica dei livelli professionali Brapporti di apprendistato instaurati nelle Casse Rurali, Calla relativa durata ed ai profili e piani formativi, Dnonché delle modalità di espletamento dell’incarico di “tutor” aziendale. A tale ultimo proposito, Ela verifica riguarderà anche la formazione dei tutor, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso la possibilità di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22effettivo affiancamento, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto compatibilità tra il ruolo assegnato e la generalità delle altre mansioni svolte. Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina in materia di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatovenga modificata da provvedimenti di legge, come accordi interconfederali o dal CCNL di seguito riportati:settore, al fine di prevedere idonee armonizzazioni.
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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello, Contratto Integrativo Di Secondo Livello
Apprendistato professionalizzante. 1. L’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 81 del 2015 s.m.i. è un contratto a tempo indeterminato. La sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del punto 1 2015 e s.m.i., il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professiona- le a fini contrattuali attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di un qualifica professionale conseguita ai sensi del precedente artdecreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può es- ser stipulato dal diciassettesimo anno di età.
4. 22 ed L’assunzione in coerenza apprendistato può avvenire con l’Accordo Interconfederale un periodo di prova, ai sensi dell’art. 21 del 18 aprile 2012presente CCNL, possono di durata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisir- si.
5. Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal ter- mine del periodo di formazione.
6. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordina- rio rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 2° e 1° livello con esclusione dei 4°super.
8. La durata massima del periodo di tutte le figure apprendistato professionalizzante e la sua suddivi- sione in periodi ai fini retributivi è così determinata: Livelli Durata Complessiva mesi I° periodo mesi II° periodo mesi III° Periodo mesi 1° 36 12 12 12 2° 36 12 12 12 3° 36 12 12 12 4° 36 6 12 18 5° necroforo 36 6 6 24
9. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: − nel primo periodo: 80% della retribuzione globale mensile; − nel secondo periodo: 85% della retribuzione globale mensile; − nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione globale mensile.
10. La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante non è eser- citabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 40% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti.
11. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i livelli professionali previsti rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 8, in base all’art. 27 “Classificazione professionale” 44, comma 2 DLgs 81 del 2015 s.m.i. e secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 40/2011, le parti individuano nella successiva tabella 2) i profili professio- nali operai dell’artigianato e delle figure equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 48 mesi e il trattamento econo- mico è determinato secondo quanto stabilito al precedente comma 9 nel 1°, 2° e 3° ali- nea. Profili I° periodo mesi II° periodo mesi III° periodo mesi Intagliatore 12 16 20 Ebanista 12 16 20 Facocchio 12 16 20
13. La facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per i profili di cui alla tabella 2) non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 40% dei contratti di ap- prendistato, relativi agli stessi profili, scaduti nei 12 mesi precedenti. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di pro- va, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
14. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità, tali aumenti sa- ranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
15. Xxxx apprendisti verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrat- tazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi, sono comunque fatti salvi gli ac- cordi esistenti in materia di apprendistato.
16. In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all’apprendista una gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile. Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima erogazione di importo pari alla retribuzione mensile.
17. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia o tredi- cesima mensilità e della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti co- me mese intero.
18. In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione globale mensile nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
19. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto agli apprendisti un trat- tamento economico ragguagliato alla retribuzione globale mensile loro spettante per un massimo di 6 mesi, sommando anche più periodi, per anno solare, e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
20. Le ferie di cui all’art. 29 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettiva- mente prestato presso la stessa azienda.
1. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
2. I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme ap- plicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato profes- sionalizzante.
3. Le Parti si danno atto che relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’All. 1) del presente CCNL.
24. La durata Le parti del contratto individuale di apprendistato professionalizzantelavoro definiscono nel piano formativo individuale, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore formazione che sarà attribuita coerente con la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività ai fini contrattuali da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata conse- guire ai sensi del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguiresistema di inquadramento definito nel CCNL.
5. Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale che l’apprendista dovrà raggiungere (vedi all. 1). I requisiti della formazione in termini quantita- tivi sono quelli indicati nelle tabelle A) e B), allegate al presente contratto e che ne costi- tuiscono parte integrante. La durata formazione professionalizzante può essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visi- te aziendali, ecc..
6. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddo- ve esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 44 del periodo D.Lgs. n. 81 del 2015 s.m.i..
7. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di prova è stabilita riferimento per l’apprendista, in 30 giorni possesso di effettivo servizio dalla data di assunzioneadeguata professionalità.
68. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formati- ve esterne ed interne all’azienda.
9. In caso di conferma interruzione del rapporto prima del termine il periodo datore di prova si intende assolto ed lavoro attesta l’attività formativa svolta.
10. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini con- trattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino.
11. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del citta- dino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
12. Durante il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre le aziende cureranno che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F l’addestramento e fatto salvo la formazione siano coerenti a quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22stabilito nella sopra richiamata intesa.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo
Apprendistato professionalizzante. 1Le parti con la seguente normativa completano ed integrano la disciplina di legge dell'apprendistato professionalizzante per le imprese che applicano il c.c.n.l. regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015, al fine di rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un importanza significativa per il settore. Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante, caratterizzato da un percorso formativo specifico secondo il tipo di professionalità da conseguire, è una forma di lavoro idonea a coniugare i fabbisogni aziendali di personale qualificato con le esigenze formative del lavoratore. In attuazione del punto 1 del precedente artquesto senso l'apprendistato professionalizzante così come regolamentato nel presente articolo rappresenta uno strumento strutturale di inserimento lavorativo. 22 Le parti condividono la necessità di valorizzare la formazione svolta sotto la responsabilità delle imprese, anche on the job ed in coerenza affiatamento, che andrà certificata secondo modalità da definire alla luce delle future disposizioni di legge. Gli interventi formativi potranno essere realizzati anche attraverso forme di finanziamento pubblico e/o per il tramite di Fondimpresa. Per l'assunzione di giovani in apprendistato è prevista la forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale. Il periodo di prova stabilito per il contratto di apprendistato è pari a 6 mesi; il periodo di prova non potrà comunque superare il 40% della durata del contratto. Ferme restando le disposizioni di legge e contrattuali, le parti possono recedere dal contratto dl apprendistato con l’Accordo Interconfederale preavviso, di 15 giorni, decorrente dal medesimo termine del 18 aprile 2012periodo di apprendistato, possono ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. In caso di recesso, durante il preavviso si applica il trattamento normativo ed economico previsto per il periodo di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La durata massima dell'apprendistato professionalizzante và da un minimo di 6 mesi fino a 3 anni. Il piano formativo individuale ha Io scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista e di individuare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute ed indicare i contenuti di eventuali esperienze di lavoro e l'articolazione della formazione. Il piano formativo individuale dovrà avere la forma scritta ed essere assunti definito in forma sintetica, contestualmente alla stipula del contratto secondo quanto definito nelle linee guida riportate in allegato 4. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda o di altra azienda del Gruppo o all'esterno dell'azienda in apposita struttura di riferimento. Le ore annue medie di formazione, compresa la formazione generale e specifica per la sicurezza sul lavoro prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono stabilite tra 60 e 80 complessive, comprensive, fino a concorrenza, anche di quelle che saranno eventualmente previste dall'offerta formativa pubblica ai sensi dell'art.44, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015. Tale monte ore sarà modulato in relazione alla complessità delle competenze necessarie alla qualificazione professionale da conseguire, indicata dalle Parti nel piano formativo individuale dell'apprendista. Le imprese che hanno nel proprio organico lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati designano una persona che svolge le funzioni di tutor al fine assicurare lo svolgimento della formazione interna ed il necessario raccordo con la formazione esterna, laddove prevista, il quale potrà verificare periodicamente lo stato di avanzamento del progetto formativo. Può svolgere la funzione di tutor il datore di lavoro o un lavoratore con inquadramento pari o superiore a svolgere le mansioni proprie quello di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” destinazione del presente CCNL.
2. La durata del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante, . Il tutor ha il compito di: - partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale del lavoratore in conformità al D.Lgsapprendistato professionalizzante; - facilitare il lavoratore nelle fasi di apprendimento e presidiare l'andamento del processo nelle sue diverse fasi; - assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano; - facilitare l'inserimento del lavoratore in apprendistato professionalizzante all'interno del con testo organizzativo aziendale. 14 settembre 2011, n. 167 non può Le competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa in ogni caso essere superiore a 3 annimateria e dalle indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente. In attesa di quanto sopra, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti prassi aziendali in atto, le attività formative saranno registrate in linea con le indicazioni fornite con il modello di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data riferimento di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens cui all'Allegato 4 e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3la loro attestazione sarà fornita al lavoratore su richiesta dello stesso. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22La qualificazione professionale, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stessocui conseguimento è finalizzato il contratto, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie determinata sulla base della figura professionale da conseguire.
5. La durata contrattualmente individuata dalle Parti del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo rapporto di apprendistato verrà computato nell’anzianità ai sensi dell'art. 11 del c.c.n.l. Le relative competenze sono suddivise in:
a) competenze generali di serviziocarattere trasversale, oltre che previste dall'offerta formativa pubblica se resa disponibile dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ai fini degli istituti previsti dalla leggesensi dell'art. 44, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNLcomma 3, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli D.Lgs. n. 81/2015 o espressamente demandate dalle medesime al c.c.n.l.;
b) competenze tecnico-professionali Bspecifiche, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure caratteristiche delle aree professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportatiindividuate:
I) Amministrazione
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Apprendistato professionalizzante. 1Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto dimestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili. In attuazione del punto 1 del precedente artA tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’artetà. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La Le Parti fissano la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante entro il limite massimo dei 36mesi. Per le figure professionali addette allo svolgimento di mansioni caratterizzate da attività brevi, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011semplici e ripetitive, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale rapporto di apprendistato sarà pari a 24 mesi. In riferimento alle qualifiche equiparabili a quelle artigiane, il limite massimo del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività rapporto di apprendistato è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5innalzato finoa 60 mesi. La durata del periodo rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta: di prova sei mesi se l'apprendista è stabilita in possesso di un titolo di studio attinente alla qualifica da raggiungere; di sei mesi se l'apprendista ha precedentemente svolto presso altri datori di lavoro periodi di apprendistato professionalizzante per una durata pari almeno a 12 mesi. In tal caso i precedenti periodi di apprendistato non devono essere separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e devono essere riferiti alle stesse attività. L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non inferiore a 80 ore medie annue retribuite. II datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale EPABIC per il rilascio del parere di effettivo servizio dalla data conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di assunzione.
630 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo diFormazione a distanza. Per la formazione degli apprendisti le aziende potranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall'Ente Bilaterale EPABIC, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall' ISFOL. In caso di conferma via sperimentale, per il periodo di prova si intende assolto validità del presente accordo, l’ente Bilaterale EPABIC fornirà assistenza gratuita agli associati, per la predisposizione del Piano formativo individuale dell’apprendista tramite la Piattaforma informatizzata di cui all’art. 39 del presente CCNL. All’interno di un’apposita sezione della Piattaforma richiamata sarà infatti possibile compilare automaticamente il Piano formativoe ottenere, al termine del percorso di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite. La piattaforma informatizzata metterà altresì a disposizione degli associati all’Ente Bilaterale percorsi formativi in FAD relativi alle 120 ore di formazione obbligatoria di base e trasversale. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Le attività formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti: accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo; competenze relazionali; organizzazione ed il periodo economia; disciplina del rapporto di apprendistato verrà computato nell’anzianità lavoro; sicurezza sul lavoro. I contenuti e le competenze tecnico–professionali da conseguire mediante esperienza di serviziolavoro dovrannoessere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi: conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale; conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro; conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto II recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datorialie sindacali. L'attività formativa degli apprendisti potrà essere svolta con modalità FAD e/o e-learning secondo la normativa vigente. La suddetta formazione potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale FONINT. Le aziende che, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal ad applicare il presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto perfezioneranno la loro adesione al punto 9 del precedente artFondo Interprofessionale FONINT potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest’ultimo. 22Ogni altro tipo di attività formativa sarà compresa nel normale orario di lavoro.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili. In attuazione del punto 1 del precedente artA tal fine le Parti, condividendo la necessita di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’artetà. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante è di minimo 24 mesi e massimo 36 mesi secondo lo schema di seguito riportato: Livello di inquadramento
a. 2° livello 36 mesi
b. 3° livello 36 mesi
c. 4° livello 36 mesi
d. 5° livello 36 mesi
e. 6° livello Super 24 mesi
f. 6° livello 24 mesi L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore complessivo di formazione interna ed esterna all'azienda secondo la tabella di seguito riportata Livello di inquadramento
a. 2° livello 240 ore
b. 3° livello 210 ore
c. 4° livello 180 ore
d. 5° livello 160 ore
e. 6° livello Super 120 ore
f. 6° livello 120 ore L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011dall'offerta formativa pubblica, n. 167 interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non può in ogni caso essere superiore a 3 anni120 ore nel triennio. II datore di lavoro dovrà richiedere, fatte salve anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale EPABIC per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa sì intenderà approvata. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali e la partecipazione a corsi di formazione, seminari ed eventi attinenti al percorso formativo dell'apprendista, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le maggiori durate ore di formazione previste per i contratti gli anni successivi. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza. Per la formazione degli apprendisti le aziende dovranno fare riferimento ai contenuti dell'accordo interconfederale in materia di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data contenente la regolamentazione della formazione per ciascun profilo professionale. In via sperimentale, per il periodo di stipula validità del presente accordo, l’ente Bilaterale EPABIC fornirà assistenza gratuita agli associati, per la predisposizione del Piano formativo individuale dell’apprendista tramite la Piattaforma informatizzata di cui all’art. 42 del presente CCNL. All’interno di un’apposita sezione della Piattaforma richiamata sarà infatti possibile compilare automaticamente il Piano formativo e ottenere, al termine del percorso di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite. La piattaforma informatizzata metterà altresì a disposizione degli associati all’Ente Bilaterale percorsi formativi in FAD relativi alle 120 ore di formazione obbligatoria di base e trasversale. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Le attività formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in applicazione dell’accordo nazionale coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a) competenze relazionali;
b) organizzazione ed economia;
c) disciplina del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens rapporto di lavoro;
d) sicurezza sul lavoro. I contenuti e le Organizzazioni sindacali stipulanti competenze tecnico–professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e) conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto II recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali. L'attività formativa degli apprendisti potrà essere svolta con modalità FAD e/o e-learning secondo la normativa vigente. La suddetta formazione potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale FonInt. Le aziende che, oltre ad applicare il presente CCNL, perfezioneranno la loro adesione al Fondo Interprofessionale FonInt potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest’ultimo. Ogni altro tipo di attività formativa sarà compresa nel normale orario di lavoro.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, Le parti convengono che possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie soggetti di tutte le figure ed età compresa tra i livelli professionali previsti all’art18 e i 29 anni. 27 “Classificazione Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale” , conseguita ai sensi del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzanteD.Lgs.n.226/2005, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso può essere stipulato a partire dal 17° anno di apposito attestato età. Il contratto di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato apprendistato può essere instaurato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto i livelli dal 6° al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
52°. La durata massima è stabilita come segue: Gruppo 1 Livelli 2°, 3°, 4° Durata 5 anni Gruppo 2 Livello 5° Durata 5 anni Gruppo 3 Livello 6° Durata 3 anni Area Chimica, Gomma-Plastica, Vetro Gruppo 1 Livelli 2°, 3°, 4° Durata 5 anni Gruppo 2 Livello 5° Durata 4 anni Gruppo 3 Livello 6° Durata 3 anni Area Ceramica, Terracotta, Gres Gruppo 1 Livelli 2°, 3°° Durata 5 anni Gruppo 2 Livelli 4°, 5° Durata 4 anni Gruppo 3 Livello 6° Durata 3 anni La durata massima di apprendistato per gli impiegati amministrativi, in tutte le aree e per tutti i livelli, è pari e non superiore ad anni 3. La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sotto indicate sulla retribuzione tabellare prevista dal presente C.C.N.L., relativa al livello salariale nel quale il lavoratore sarà inquadrato al termine del periodo di prova è stabilita apprendistato al lordo delle ritenute previdenziali. Le parti concordano che in 30 giorni nessun caso la retribuzione di effettivo servizio dalla data fatto dell'apprendista potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di assunzione.
6analogo livello. In caso di conferma La stessa regola si applica al lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio successivo alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22qualificazione.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente artdelle disposizioni previste dal D.Lgs. 22 10 settembre 2003, n. 276, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze base, possono trasversali e tecnico-professionali. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le delle figure ed i professionali inquadrate nei livelli professionali previsti all’artVI, V, IV, III, II, I e I Super della classificazione professionale definita dall’art. 27 “Classificazione professionale” 4 del presente CCNL.
2contratto. La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, professionalizzante e la sua suddivisione in conformità al D.Lgsperiodi ai fini retributivi sono così stabilite: Livelli Durata complessiva Mesi Primo periodo Mesi Secondo periodo Mesi Terzo periodo Mesi I Sup. 14 settembre 2011, n. 167 non può 48 12 24 12 I 48 12 24 12 II 48 12 24 12 III 48 12 24 12 IV 36 10 16 10 V 24 6 12 6 VI 24 6 12 6 Il trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante è determinato come segue: – nel primo periodo: 80% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale. – nel secondo periodo: 85% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale. – nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale. I periodi di servizio prestati in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti qualità di apprendistato professionalizzante già in essere apprendista presso le aziende alla data più datori di stipula lavoro si cumulano ai fini del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la computo della durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata massima del periodo di apprendistato, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 6 del presente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è stabilita destinato a svolgere. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 c.c., l’apprendista è mantenuto in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6con contratto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita e relativo trattamento economico. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. In caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. L’utilizzazione degli apprendisti dovrà essere coerente con le abilitazioni progressivamente acquisite. I contratti di apprendistato già instaurati alla data di sottoscrizione del presente contratto continuano a produrre i propri effetti sulla base della previgente disciplina fino alla loro naturale scadenza e, a livello aziendale, saranno definite eventuali norme di armonizzazione con i nuovi contratti. Ai lavoratori apprendisti spettano i trattamenti di malattia ed infortunio previsti dall’art.30 del vigente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo le cui norme trovano comunque applicazione per quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22non diversamente ed espressamente disciplinato dal presente articolo.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. L’art. 15 del CCNL 27/10/2003 è sostituito dal seguente.
a) Per le professionalità per le quali non è previsto l’iter automatico di carriera l’inquadramento economico è di due livelli inferiori al livello di destinazione per il 1° periodo e di un livello per il 2° periodo. Relativamente al terzo periodo la retribuzione è pari al 100% della retribuzione del livello di destinazione.
b) Per le seguenti professionalità per le quali è previsto l’iter automatico di carriera l’inquadramento economico è così fissato: Cassiera che svolge le mansioni presso una multisala con almeno tre schermi 10 mesi inquadramento economico al 1° livello 10 mesi inquadramento economico al 2° livello 8 mesi inquadramento economico al 3°livello per 4 mesi e, successivamente, al 3° livello super Operatore di cabina 8 mesi inquadramento economico al 1° livello 8 mesi inquadramento economico al 2° livello 8 mesi inquadramento economico al 3° livello per 6 mesi e, successivamente, al 3° livello super Direttori di multisala con almeno 3 schermi 12 mesi inquadramento economico al 3° livello 12 mesi inquadramento economico al 4° livello 12 mesi inquadramento economico al 5° livello super - La formazione, ovvero il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, è, in via esemplificativa, così articolata:
1. In attuazione tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale; conoscenza dei servizi di settore e del punto 1 contesto aziendale; conoscenza dell’organizzazione del precedente art. 22 lavoro e ruolo dell’apprendista; conoscenza ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto applicazione delle basi tecniche della professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di tutte le figure lavoro; conoscenza ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale;
2. La durata tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali; organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul lavoro. Le ore dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato professionalizzanteed, in conformità ogni caso, entro il primo anno del contratto stesso. I percorsi formativi saranno definiti da una apposita Commissione composta da 3 rappresentanti di parte datoriale e 3 rappresentanti delle XX.XX. che dovrà concludere i lavori entro il 30/6/2008. Per le competenze specifiche richieste da ogni qualifica il percorso formativo sarà formalizzato all’atto dell’assunzione nel progetto formativo individuale. Per completare l’addestramento dell’apprendista sono previste 120 ore annue retribuite, effettuate presso strutture esterne autorizzate o in azienda anche attraverso lo strumento della formazione a distanza, secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili negli esiti secondo modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto, ovvero dalla futura normativa regionale e nazionale. Tali ore devono essere destinate alla formazione teorico-pratica con prevalenza di apprendimento teorico. Le ore vengono computate nel normale orario di lavoro. La formazione teorica sarà articolata in formazione base, trasversale e tecnico-professionale. La formazione dovrà risultare dal libretto formativo approvato dal Dm 10 ottobre 2005 ove saranno registrate le competenze acquisite durante la formazione dell’apprendista. Il datore di lavoro deve nominare un tutor che segua l’apprendista nella formazione. Il tutor deve avere le competenze necessarie e le funzioni di cui al D.LgsDM 28 febbraio 2000, nel rispetto delle normative regionali. 14 settembre 2011, n. 167 non Il tutor – che può essere anche lo stesso datore di lavoro - deve appartenere di norma ad un livello superiore o almeno pari rispetto a quello in ogni caso essere superiore cui l’apprendista sarà inquadrato al termine del contratto. L’apprendista è tenuto a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per frequentare regolarmente e con diligenza i contratti corsi di formazione teorico-pratica. - I periodi di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per o i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto periodi di apprendistato professionalizzante sia in possesso svolti nell’ambito del diritto- dovere di apposito attestato istruzione e formazione presso più datori di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate massime di periodi di apprendistato purchè non separati da svolgereinterruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse attività. Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che, lo stesso sarà inquadrato per tutta ferma restando la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata massima del periodo di prova è stabilita apprendistato e la relativa suddivisione in 30 giorni periodi retributivi e di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizioinquadramento, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione lo svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale può essere articolato secondo le regole del 1° marzo 2006 sopra citato, come rapporto di seguito riportati:lavoro a tempo parziale.”
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Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo l'Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’artall'art. 27 “"Classificazione professionale” " del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo dell'accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi Nell'ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività all'attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito nell'ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’artdall'art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione l'attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nell'accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Samples: CCNL Della Mobilità
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i lavoratori destinati soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del presente CCNLpersonale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. La durata del contratto Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di apprendistato professionalizzantelavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, n. 167 la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste tre anni ovvero cinque per i contratti profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLriferimento.
3. In applicazione La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del punto 8 del precedente art. 22datore di lavoro, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e lo stesso, convenzionalmente, trasversali per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore un monte complessivo non superiore a quello previsto centoventi ore per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del livello professionale previsto titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della figura professionale da conseguirebilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. La durata del periodo Per i datori di prova è stabilita lavoro che svolgono la propria attività in 30 giorni cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di effettivo servizio dalla data lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale apprendistato, anche a tempo determinato. La previsione di cui al primo periodo trova applicazione altresì nell'ambito delle attività in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo. (27)
(27) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 202.
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Samples: Legislative Decree
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i lavoratori destinati soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del presente CCNLpersonale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. La durata del contratto Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di apprendistato professionalizzantelavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, n. 167 la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché' la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste tre anni ovvero cinque per i contratti profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLriferimento.
3. In applicazione La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del punto 8 del precedente art. 22datore di lavoro, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e' integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e lo stesso, convenzionalmente, trasversali per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore un monte complessivo non superiore a quello previsto centoventi ore per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del livello professionale previsto titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della figura professionale da conseguirebilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. La durata del periodo Per i datori di prova è stabilita lavoro che svolgono la propria attività in 30 giorni cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di effettivo servizio dalla data lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatoapprendistato, come di seguito riportati:anche a tempo determinato.
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Samples: Labor Contract
Apprendistato professionalizzante. 1. L'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. è un contratto a tempo indeterminato. La sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 167/2011 e s.m.i., il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di un qualifica professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, conseguita ai sensi del punto 1 decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno di età.
4. L'assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai sensi dell'art. 21 del precedente artpresente c.c.n.l., di durata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisirsi.
5. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale Le parti del 18 aprile 2012contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, possono ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione.
6. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL5°, 4°, 3°, 2° e 1° livello con esclusione del 4° super.
28. La durata massima del contratto periodo di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è così determinata:
9. L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo: 80% della retribuzione globale mensile; - nel secondo periodo: 85% della retribuzione globale mensile; - nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione globale mensile.
10. La facoltà d'assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i servizio almeno il 40% dei contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le scaduti nei 36 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende alla data con più di stipula del presente CCNL3 apprendisti.
11. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 8, in applicazione dell’accordo nazionale base all'art. 4, comma 2, D.Lgs. n. 167/2011 s.m.i. e secondo quanto chiarito dal Ministero del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens lavoro con la risposta ad interpello n. 40/2011, le parti individuano nella successiva tabella 2 i profili professionali operai dell'artigianato e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, delle figure equipollenti a quelle dell'artigianato per i primi 24 quali la durata dell'apprendistato professionalizzante è fissata in 48 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita ee il trattamento economico è determinato secondo quanto stabilito al precedente comma 9 nel 1°, per i successivi 2° e 3° alinea. Intagliatore 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale 16 20 Ebanista 12 16 20 Facocchio 12 16 20
13. La facoltà di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante sia per i profili di cui alla Tabella 2 non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in possesso servizio almeno il 40% dei contratti di apposito attestato apprendistato, relativi agli stessi profili, scaduti nei 12 mesi precedenti. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgereprova, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto dimissioni o per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionelicenziamento per giusta causa.
414. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità, tali aumenti saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguirecorrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
515. Xxxx apprendisti verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi, sono comunque fatti salvi gli accordi esistenti in materia di apprendistato.
16. In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all'apprendista una gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile. Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima erogazione di importo pari alla retribuzione mensile
17. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La durata del periodo frazione di prova è stabilita in 30 mese superiore ai 15 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzioneverrà considerata a questi effetti come mese intero.
618. In caso di conferma infortunio sul lavoro l'azienda integrerà il trattamento INAIL fino al 100 per cento della retribuzione globale mensile nel primo giorno e fino alla cessazione dell'indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22durata dell'apprendistato.
719. Nel In caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 viene mantenuto il rapporto e corrisposto agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla retribuzione globale mensile loro spettante per un massimo di 6 mesi, sommando anche più periodi, per anno solare, e nei limiti del presente CCNLperiodo di durata dell'apprendistato.
820. In applicazione del punto 5 del precedente artLe ferie di cui all'art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:29 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.
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Apprendistato professionalizzante. 1. L’apprendistato professionalizzante di all’articolo 44 del D.lgs. n. 81 del 2015 e ss.mm.ii. viene denominato contratto formativo professionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. In attuazione delle predette richiamate disposizioni il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale ai sensi della legge 53/2003, conseguita ex DLgs17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età.
4. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai sensi dell’art. 6 del punto 1 presente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisirsi.
5. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del precedente artcontratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato stesso, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 20122118 cod. civ, possono di 15 giorni.
6. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali BI° super, CI°, DII°, EIII°, F IV°, V° e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNLVI°.
8. In applicazione La durata massima del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto periodo di apprendistato professionalizzante sono e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi risulta determinata secondo la tabella sottostante: Livelli Durata Complessiva mesi I° periodo mesi II° periodo mesi III° Periodo mesi I°super 36 12 12 12 I° 36 12 12 12 II° 36 12 12 12 III° 36 12 12 12 IV° 36 10 16 10 V° 24 6 12 6 VI° 24 6 12 6
9. Il trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante è così determinato: − nel primo periodo: 80% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale; − nel secondo periodo: 85% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale; − nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale;
10. La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante di cui al comma 8 del presente articolo non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti.
11. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli definiti nell’accordo nazionale licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del 1° marzo 2006 sopra citatorapporto di apprendistato, come abbiano rifiutato la proposta di seguito riportati:rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Apprendistato professionalizzante. 1Si può rilevare come sostanzialmente venga confermata la disciplina dell’apprendistato professionalizzante. In attuazione Infatti si ripropone la previsione già contenuta nell’articolo 4, comma 3, del punto 1 decreto legislativo n.167/2011, ossia che la formazione di tipo professionalizzante è 185 XXXXXX XXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, Labour law and industrial relations in Italy : update to the Jobs Act [et aLegge ] Milanofiori, Assago : Wolters Xxxxxx, 0000 186 Le nuove regole del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti lavoro dopo il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente artJobs Act : commento sistematico dei decreti legislativi nn. 22, al lavoratore sarà attribuita 23, 80, 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015 e delle norme di rilievo lavoristico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( Legge di stabilità per il 2016) / a cura di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx; in collaborazione con Xxxxx Xxxxxx, Milano : Xxxxxxx, 2016 responsabilità del datore di lavoro ed è regolamentata dai contratti collettivi sia nella misura che nella modalità di erogazione. Ricordiamo a tal proposito che il Ministero del lavoro ha ritenuto che il datore di lavoro abbia l’onere di tracciare la figura professionale da conseguire formazione svolta, seppure in forma libera e lo stessosenza formalismi precostruiti (cfr. Circ. Ministero del Lavoro n. 5 e 35/2013). Accanto a tale tipologia di formazione, convenzionalmenteè prevista la possibilità della formazione finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata un monte complessivo non superiore a centoventi ore nel triennio. Detta tipologia di formazione è prevista nei limiti delle risorse annualmente disponibili sulla base dell’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda ed è disciplinata dalle Regioni, sentite le Parti Sociali e tenuto conto del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per titolo di studio e delle competenze dell'apprendista187. Al fine di consentire al datore di lavoro di far partecipare l’apprendista all’offerta formativa, la figura professionale attribuita esingola Regione comunicherà, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell’offerta formativa pubblica, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, rapporti tra lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22Stato, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 20 febbraio 2014188. Il Ministero del contratto lavoro, a tal proposito, ha evidenziato che le Regioni hanno l’obbligo di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatooffrire nei termini previsti la suddetta formazione e le relative informazioni, come in mancanza delle quali il personale ispettivo non procederà ad alcuna contestazione nei confronti dei datori di seguito riportati:lavoro (cfr. Circ. n.18/2014)189.
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Samples: Contract of Apprenticeship
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i lavoratori destinati soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del presente CCNLpersonale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. La durata del contratto Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di apprendistato professionalizzantelavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, n. 167 la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste tre anni ovvero cinque per i contratti profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLriferimento.
3. In applicazione La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del punto 8 del precedente art. 22datore di lavoro, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e lo stesso, convenzionalmente, trasversali per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore un monte complessivo non superiore a quello previsto centoventi ore per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del livello professionale previsto titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della figura professionale da conseguirebilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. La durata del periodo Per i datori di prova è stabilita lavoro che svolgono la propria attività in 30 giorni cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di effettivo servizio dalla data lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale apprendistato, anche a tempo determinato. La previsione di cui al primo periodo trova applicazione altresì nell'ambito delle attività in cicli stagionali che si svolgono nel settore del cinema e dell'audiovisivo. (9)
(9) Comma così modificato dall’ art. 2, comma 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:X.Xxx. 7 dicembre 2017, n. 202.
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Samples: Legislative Decree
Apprendistato professionalizzante. 1Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili. In attuazione del punto 1 del precedente artA tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e 49 finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’artetà. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 36 mesi secondo lo schema di seguito riportato: livello di inquadramento 2° livello 36 mesi 3° livello 36 mesi 4° livello 36 mesi 5° livello 36 mesi 6° livello Super 24 mesi 6° livello 24 mesi L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore complessivo di formazione interna ed esterna all'azienda secondo la tabella di seguito riportata: livello di inquadramento 2° livello 240 ore 3° livello 210 ore 4° livello 180 ore 5° livello 160 ore 6° livello Super 120 ore 6° livello 120 ore L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l'Ente Bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali e la partecipazione a corsi di formazione, seminari ed eventi attinenti al percorso formativo dell'apprendista, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo della formazione a distanza. Per la formazione degli apprendisti le aziende dovranno fare riferimento ai contenuti dell'accordo interconfederale in materia di apprendistato contenente la regolamentazione della formazione per ciascun profilo professionale. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Le attività formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in conformità coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al D.Lgsfine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro e sicurezza sul lavoro. 14 settembre 2011I contenuti e le competenze tecnico–professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
1. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
2. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
3. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
4. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, n. 167 non può in ogni caso macchinari e strumenti di lavoro);
5. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
6. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome e le organizzazioni sindacali territoriali. L'attività formativa degli apprendisti potrà essere superiore a 3 annisvolta con modalità F.A.D./e-learning secondo la normativa vigente. La suddetta formazione potrà essere finanziata attraverso l'intervento del Fondo Interprofessionale riconosciuto dalla CONFDIPENDENTI e dalla CONFIP. Le aziende che, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del oltre ad applicare il presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLperfezioneranno la loro adesione al Fondo Interprofessionale potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest’ultimo. Ogni altro tipo di attività formativa sarà compresa nel normale orario di lavoro.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente artLe Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
2. 22 ed A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012relazione alla fase formativa, possono concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.
3. Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNLetà.
24. La Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzante e di minimo 18 mesi e massimo 36 mesi secondo quanto riportato: Livello di inquadramento
a. Categoria A e B: 18 mesi;
b. Categoria C: 24 mesi;
c. Categoria D, E F e Quadri: 36 mesi.
5. L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore complessivo di formazione interna ed esterna all'azienda secondo quanto riportato: Livello di inquadramento
a. Categoria A e B: 120 ore;
b. Categoria C: 160 ore;
c. Categoria D, E F e Quadri: 180 ore.
6. L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
7. II datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale EPAR per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
8. Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata.
9. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali e la partecipazione a corsi di formazione, seminari ed eventi attinenti al percorso formativo dell'apprendista, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
10. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
11. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.
12. Le competenze necessarie alle figure professionali devono essere conseguite mediante la formazione sul lavoro e sono suddivise in:
a) competenze generali di carattere trasversale previste e rese disponibili dalla disciplina regionale;
b) competenze tecnico-professionali specifiche caratteristiche e proprie delle figure professionali relative al settore Laboratoristico e Ambulatoriale.
13. Le competenze da acquisire in fase di apprendistato vanno sempre declinate nelle tre parti componenti l'apprendimento: sapere, saper fare e saper essere. In dettaglio:
a) con il "sapere" l'apprendista dovrà acquisire, in aggiunta alle conoscenze di cui è stato dotato/a dalla sua specifica formazione (scuola secondaria, formazione professionalizzante, laurea, laurea magistrale, specializzazione etc.), le specifiche conoscenze relative al suo lavoro;
b) con il "saper fare" queste conoscenze debbono trasformarsi in conformità capacità operative applicate nello svolgimento del suo lavoro;
c) con il "saper essere" queste capacità debbono essere armonicamente integrate nell'assunzione del ruolo che sarà stabilmente ricoperto al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLtermine dell'apprendistato.
314. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto Le competenze necessarie per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con indicata nel contratto di apprendistato professionalizzante sia e riportate nel Piano formativo individuale devono essere individuate all'interno di quelle di seguito riportate e modulate in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto relazione all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata al ruolo da ricoprire nella struttura organizzativa e alle caratteristiche dimensionali dell'impresa:
A) Competenze generali di settore:
B) Competenze professionali specifiche di settore sono riferite alla peculiare specificità del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo settore, legato all'effettuazione di prova è stabilita analisi di laboratorio e/o prestazioni di diagnostica strumentale e/o prestazioni ambulatoriali, di tipo diagnostico e/o terapeutico, in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia una o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportatipiù branche specialistiche:
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Samples: CCNL
Apprendistato professionalizzante. 1. L’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 4 del DLgs 167 del 2011 s.m.i. è un contratto a tempo indeterminato. La sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs 167 del punto 1 2011 e s.m.i., il contratto di ap- prendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di un qualifica professionale, ai sensi della legge 53/2003, conseguita ai sensi del precedente artdecreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendi- stato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno di età.
4. 22 ed L’assunzione in coerenza apprendistato può avvenire con l’Accordo Interconfederale un periodo di prova, ai sensi dell’art. 21 del 18 aprile 2012presente CCNL, possono di durata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisir- si.
5. Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal ter- mine del periodo di formazione.
6. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordi- nario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 2° e 1° livello con esclusione dei 4°super.
8. La durata massima del periodo di tutte le figure apprendistato professionalizzante e la sua suddivi- sione in periodi ai fini retributivi è così determinata: Livelli Durata Complessiva mesi I° periodo mesi II° periodo mesi III° Periodo mesi 1° 36 12 12 12 2° 36 12 12 12 3° 36 12 12 12 4° 36 6 12 18 5° necroforo 36 6 6 24
9. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: nel primo periodo: 80% della retribuzione globale mensile; nel secondo periodo: 85% della retribuzione globale mensile; nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione globale mensile.
10. La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 40% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti.
11. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i livelli professionali previsti rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 8, in base all’art. 27 “Classificazione professionale” 4, comma 2 DLgs 167 del 2011 s.m.i. e secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la rispo- sta ad interpello n. 40/2011, le parti individuano nella successiva tabella 2) i profili profes- sionali operai dell’artigianato e delle figure equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 48 mesi e il trattamento eco- nomico è determinato secondo quanto stabilito al precedente comma 9 nel 1°, 2° e 3° alinea. Profili I° periodo mesi II° periodo mesi III° periodo mesi Intagliatore 12 16 20 Ebanista 12 16 20 Facocchio 12 16 20
13. La facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per i profi- li di cui alla tabella 2) non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 40% dei contratti di ap- prendistato, relativi agli stessi profili, scaduti nei 12 mesi precedenti. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di pro- va, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
14. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità, tali aumenti sa- ranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
15. Agli apprendisti verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrat- tazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi, sono comunque fatti salvi gli ac- cordi esistenti in materia di apprendistato.
16. In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all’apprendista una gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile. Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima erogazione di importo pari alla retribuzione mensile.
17. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia o tredi- cesima mensilità e della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti co- me mese intero.
18. In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione globale mensile nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
19. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto agli apprendisti un trat- tamento economico ragguagliato alla retribuzione globale mensile loro spettante per un massimo di 6 mesi, sommando anche più periodi, per anno solare, e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
20. Le ferie di cui all’art. 29 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettiva- mente prestato presso la stessa azienda.
1. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
2. I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme ap- plicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato profes- sionalizzante.
3. In attuazione del comma 2, art. 6, Dlgs 167/2011 s.m.i., le Parti si danno atto che rela- tivamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da con- seguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’All. 1) del presente CCNL.
24. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conse- guire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL.
5. Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale che l’apprendista dovrà raggiungere (vedi all. 1). I requisiti della formazione in termini quanti- tativi sono quelli indicati nelle tabelle A) e B), allegate al presente contratto e che ne costi- tuiscono parte integrante. La durata del contratto di apprendistato professionalizzanteformazione professionalizzante può essere svolta anche on the job, in conformità al D.Lgsaffiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visi- te aziendali, ecc..
6. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddo- ve esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 annis.m.i..
7. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, fatte salve le maggiori durate previste inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNLl’apprendista, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazioneadeguata professionalità.
48. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguireL’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formati- ve esterne ed interne all’azienda.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
69. In caso di conferma interruzione del rapporto prima del termine il periodo datore di prova si intende assolto ed lavoro attesta l’attività formativa svolta.
10. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini con- trattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino.
11. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del citta- dino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
12. Durante il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre le aziende cureranno che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F l’addestramento e fatto salvo la formazione siano coerenti a quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22stabilito nella sopra richiamata intesa.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53) e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico – professionali, che siano funzionali alle dinamiche dei processi produttivi/organizzativi aziendali ed alle possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni. Per instaurare il contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di operai e impiegati dei livelli 2°- 3°- 4° della C.U. e per tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’artrelative mansioni. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2Il contratto di apprendistato professionalizzante può prevedere un periodo di prova di durata comunque non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate: Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che prima del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: Iter per 3° e/o 4° livello ® nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, in conformità due livelli sotto quello di destinazione; ® nel secondo periodo di apprendistato professionalizzante, un livello sotto quello di destinazione; ® nel terzo ed ultimo periodo, inquadramento al D.Lgslivello di destinazione. 14 settembre 2011Iter per 2° livello ® nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anniinquadramento al 1° livello; ® nel secondo periodo di apprendistato professionalizzante, fatte salve le maggiori durate previste inquadramento al 1° livello e minimi tabellari maggiorati del 50% della differenza tra i minimi previsti al 1° livello ed i minimi tabellari previsti per i il 2° livello; ® nel terzo ed ultimo periodo inquadramento nel livello di destinazione. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante già le imprese devono aver mantenuto in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti servizio almeno il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in 70% dei lavoratori il cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante si sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgerecompiuto nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, lo stesso sarà inquadrato quelli licenziati per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto giusta causa e quelli che al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata termine del periodo di prova è stabilita apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il corso o al termine del periodo di prova prova. Agli effetti della presente disposizione si intende assolto ed considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il periodo rapporto di apprendistato verrà computato nell’anzianità lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22lavoro a tempo indeterminato.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1Considerato il comune interesse all'utilizzo dell'istituto, le Parti, in conformità con le direttive dell'Unione Europea e con quanto disposto dal D.lgs. n.167/2011, ritengono che l'istituto dell'apprendistato, quale contratto di lavoro finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo e per l'incremento dell'occupazione giovanile. L’importanza dell’apprendistato nel settore dello spettacolo è del resto evidente se si considerano l’ampia presenza di giovani e la forte precarietà degli stessi. In attuazione del punto 1 del precedente artdi quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art.4, D.lgs. 22 ed 167/2011, le Parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo. Per le Imprese che svolgono la propria attività in coerenza cicli stagionali è possibile attivare contratti di apprendistato anche a tempo determinato. Xxxx apprendisti assunti per la stagione, che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari, sarà riconosciuto il diritto di precedenza per le eventuali assunzioni riguardanti la stagione successiva, inerenti mansioni compatibili con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012quelle già svolte ovvero, possono essere assunti per gli apprendisti attori, ruoli compatibili con le caratteristiche artistiche e professionali dell’apprendista. I periodi di apprendistato ancorché a termine saranno utili al completamento dell’iter professionale. Il contratto di apprendistato professionalizzante i o contratto di mestiere ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori destinati a svolgere di acquisire le mansioni proprie competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’artqualifiche e mansioni comprese dalla 1° alla 5° categoria del CCNL . 27 “Classificazione professionale” Su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale presenza dell'opportunità di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22disciplinare ulteriori profili formativi, le figure professionali ed i profili formativi parti a livello nazionale si riuniranno entro 60 giorni dalla richiesta per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatosviluppare, come di seguito riportati:con il contributo dell’Osservatorio Nazionale, tali profili.
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Samples: Employment Agreement
Apprendistato professionalizzante. 1Le parti convengono che l’obbiettivo dell’utilizzo dell’istituto dell’apprendistato è la stabilizzazione dei lavoratori interessati. In attuazione Salvo quanto disposto dal presente articolo, per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di legge, in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l’età minima e massima, la forma del punto 1 del precedente artcontratto, il divieto di retribuzione a cottimo, la possibilità di recesso. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le seguenti mansioni: - mansioni proprie di tutte le figure ed i dei livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” dal secondo al quarto relativamente alla prima parte del presente CCNL.
2contratto; - mansioni proprie dei livelli dal primo al terzo relativamente ai lavoratori della seconda parte del contratto. La durata massima dei periodi di apprendistato è determinata in: - lavoratori prima parte del contratto: 4 anni; - lavoratori seconda parte del contratto: 5 anni. Le parti concordano che in sede di definizione del prossimo CCNL, in considerazione del sistema di inquadramento che sarà in tale occasione individuato, verrà valutata la possibilità di diverse durate dei contratti in questione e/o il coinvolgimento di altri profili professionali. Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 276/03, i lavoratori verranno così inquadrati: - lavoratori della prima parte del contratto, destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli terzo e quarto al livello immediatamente inferiore; - lavoratori della seconda parte del contratto, destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli secondo e terzo, al livello immediatamente inferiore. Ai lavoratori apprendisti saranno assicurati i seguenti trattamenti contrattuali riconosciuti agli altri lavoratori: - diritti sindacali; - trattamento di malattia; - salario variabile definito al secondo livello di contrattazione. L’anzianità acquisita con il contratto di apprendistato professionalizzante, sarà considerata utile a tutti gli effetti in conformità al D.Lgscaso di conferma a tempo indeterminato. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste Il periodo di prova per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso è quello spettante al livello di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5inquadramento effettivo. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. In caso di conferma il periodo di prova Le parti si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre danno atto che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito la definizione dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato dell’apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatocompete alle Regioni, come di seguito riportati:d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali.
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Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed Possono essere assunti, in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012tutti i settori di attività, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie soggetti di tutte le figure ed età compresa tra i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNLdiciotto anni e i ventinove anni.
2. La Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante che, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011ogni caso, n. 167 non può in ogni caso comunque essere inferiore a due anni e superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLsei.
34. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con Il contratto di apprendistato professionalizzante sia e' disciplinato in possesso base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di apposito attestato lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di qualifica professionale idoneo stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la del limite massimo di durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle di cui attività è finalizzata la formazioneal comma 3.
4. Per la durata complessiva del e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguiredi apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La durata regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del periodo percorso di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizioformazione, oltre che esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F un tutore aziendale con formazione e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22competenze adeguate.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Samples: Legislative Decree
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione I contenuti formativi del punto 1 piano formativo sono di natura professionalizzante. Qualora, ai sensi del precedente art. 22 ed D.Lgs 81/2015, sussista l’obbligo di effettuare la formazione trasversale di base perché offerta delle Regioni ai datori di lavoro, per i contenuti e la durata della stessa si rinvia a quanto previsto dalle stesse, secondo le linee guida adottate in coerenza con l’Accordo Interconfederale Conferenza StatoRegioni per l’apprendistato professionalizzante del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL20 febbraio 2014.
2. La durata della formazione e del contratto di apprendistato professionalizzante, professionalizzante e il percorso formativo dell’apprendista sono definiti in conformità relazione alla qualifica professionale e al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 livello d’inquadramento previsto dal presente CCNL nell’allegato III (tabella 2) che fa parte integrante del presente CCNL L’apprendistato professionalizzante non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve è ammesso per le maggiori durate previste per i contratti qualifiche del livello V. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante già è di trenta mesi e la durata massima di trentasei mesi. L’erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da permettere l’efficacia dell’intervento formativo medesimo. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi nella misura in cui sono inerenti al nuovo contratto di apprendistato e al profilo professionale. Per garantire un’idonea formazione teoricopratica dell’apprendista, vengono indicate nella tabella di cui all’allegato III le ore di formazione minime che dovranno essere presso erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l’attività formativa prevista per le aziende alla data annualità successive. Le ore di stipula formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell’orario normale di lavoro. Le parti firmatarie del presente CCNLCCNL manifestano le propria disponibilità a delegare alla contrattazione di secondo livello la disciplina della formazione finalizzata all’acquisizione di competenza di base e trasversali, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens così come disciplina dalle Regioni e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Province autonome di Trento e Bolzano. La delega riguarda solamente l’integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente artLa formazione può essere svolta anche in aula, nonché in modalità elearning ed in tal caso l’attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e con strumenti di tele affiancamento o videocomunicazione da remoto. 22L’attività formativa, al lavoratore sarà attribuita la figura svolta all’interno dello studio professionale da conseguire e/o imprese di servizi, dovrà comunque garantire l’erogazione della formazione ed avere risorse umane idonee per poter trasferire le conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo stessosvolgimento in ambienti e strutture idonee a tale scopo, convenzionalmente, anche per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionequanto riguarda le attrezzature tecniche.
4. Per La formazione professionalizzante dovrà fornire per ogni singolo profilo professionale le seguenti competenze: la durata complessiva conoscenza dei servizi e delle attività di consulenza dello studio professionale e/o dell’impresa di servizi; la conoscenza delle basi tecniche e teoriche delle professionalità e delle attività seguite, nonché la loro concreta applicazione all’interno dello studi professionale e/o della società di servizi; conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro dello studio professionale e/o della società di servizi; nell’attività dello studio professionale; la conoscenza e l’utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguiresettore.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunita occupazionali giovanili. In attuazione del punto 1 del precedente artA tal fine le Parti, condividendo la necessita di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalita conformi da parte degli apprendisti. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di eta compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’arteta. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante è di minimo 24 mesi e massimo 36 mesi secondo lo schema di seguito riportato: Livello di inquadramento
a. 2° livello 36 mesi
b. 3° livello 36 mesi
c. 4° livello 36 mesi
d. 5° livello 36 mesi
e. 6° livello Super 24 mesi
f. 6° livello 24 mesi L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore complessivo di formazione interna ed esterna all'azienda secondo la tabella di seguito riportata Livello di inquadramento
a. 2° livello 240 ore
b. 3° livello 210 ore
c. 4° livello 180 ore
d. 5° livello 160 ore
e. 6° livello Super 120 ore
f. 6° livello 120 ore L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sara integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011dall'offerta formativa pubblica, n. 167 interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non può in ogni caso essere superiore a 3 anni120 ore nel triennio. II datore di lavoro dovra richiedere, fatte salve anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale EPAR per il rilascio del parere di conformita del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intendera approvata. Le attivita formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali e la partecipazione a corsi di formazione, seminari ed eventi attinenti al percorso formativo dell'apprendista, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facolta del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le maggiori durate ore di formazione previste per i contratti gli anni successivi. L'attivita formativa potra essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza. Per la formazione degli apprendisti le aziende dovranno fare riferimento ai contenuti dell'accordo interconfederale in materia di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data contenente la regolamentazione della formazione per ciascun profilo professionale. In via sperimentale, per il periodo di stipula validita del presente accordo, l’ente Bilaterale EPAR fornira assistenza gratuita agli associati, per la predisposizione del Piano formativo individuale dell’apprendista tramite la Piattaforma informatizzata di cui all’art. 42 del presente CCNL. All’interno di un’apposita sezione della Piattaforma richiamata sara infatti possibile compilare automaticamente il Piano formativo e ottenere, al termine del percorso di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite. La piattaforma informatizzata mettera altresì a disposizione degli associati all’Ente Bilaterale percorsi formativi in FAD relativi alle 120 ore di formazione obbligatoria di base e trasversale. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Le attivita formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in applicazione dell’accordo nazionale coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a) competenze relazionali;
b) organizzazione ed economia;
c) disciplina del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens rapporto di lavoro;
d) sicurezza sul lavoro. I contenuti e le Organizzazioni sindacali stipulanti competenze tecnico–professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a) conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b) conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalita;
c) conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d) conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e) conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f) conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto II recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sara effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali. L'attivita formativa degli apprendisti potra essere svolta con modalita FAD e/o e-learning secondo la normativa vigente. La suddetta formazione potra essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale FonARCom. Le aziende che, oltre ad applicare il presente CCNL, perfezioneranno la loro adesione al Fondo Interprofessionale FonARCom potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest’ultimo. Ogni altro tipo di attivita formativa sara compresa nel normale orario di lavoro.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato professionalizzante diventi esecutiva, le parti concordano la presente regolamentazione al fine di consentire - attraverso il tempestivo utilizzo dell'istituto non appena ciò sarà possibile - lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. Nel frattempo continuerà a trovare applicazione la disciplina dell'apprendistato prevista dall'art. 32 del C.C.N.L. 19 maggio 2000, che si intende estesa ai lavoratori di ottavo livello. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° all'8° e per tutte le relative mansioni. L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo. Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell'art. 31 del presente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l'apprendista è destinato a svolgere. In attuazione ogni caso il periodo di prova non potrà superare i due mesi. La durata massima del punto 1 periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate: Livelli Durata complessiva mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi 8 72 20 20 32 7 72 20 20 32 6 72 20 20 32 5 66 20 20 26 4 60 18 18 24 3 e 3 super 54 16 16 22 2 e 2 super 42 14 14 14 Una riduzione fino a 6 mesi del precedente artperiodo di apprendistato professionalizzante (applicabile sul terzo periodo di entrambe le Tabelle A e B sopra riportate) è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. 22 ed L'inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: - nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo e ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto - dovere di istruzione e formazione. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. È demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro spetta al lavoratore - nei limiti del periodo di comporto - il seguente trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro:
a) nei primi due periodi di apprendistato: - dal 1° al 3° giorno di malattia: 50% della retribuzione normale dell'apprendista, - dal 4° al 20° giorno di malattia: 46% della retribuzione normale dell'apprendista, - dal 21° al 180° giorno di malattia: 29% della retribuzione normale dell'apprendista, - per i periodi di malattia eccedenti il 6° mese compiuto nell'anno solare: 50% della retribuzione normale dell'apprendista;
b) nel terzo periodo di apprendistato: - per tutto il periodo di malattia, entro i limiti del comporto, il 50% della retribuzione normale dell'apprendista. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato sarà effettuata la trattenuta del . . . % del trattamento economico di cui ai commi precedenti (valore da determinare in coerenza con l’Accordo Interconfederale fase di stesura del 18 aprile 2012C.C.N.L., possono essere tenendo conto che la penalizzazione dovrà risultare equivalente a quella applicata agli operai). I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6legge. In caso di conferma il dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 94, 102 e 112 del 1° marzo 2006 sopra citatopresente contratto. Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello; anche a tali lavoratori si applica la norma di cui al . . . comma del presente articolo, come che prevede l'inquadramento temporaneo due livelli sotto quello di seguito riportati:destinazione finale per il primo terzo di apprendistato e un livello sotto per il secondo terzo del periodo di apprendistato professionalizzante.
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Samples: Renewal Agreement
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente artdelle disposizioni previste dal D.Lgs. 22 10 settembre 2003, n. 276, il contratto di apprendista- to professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età da diciotto a ventinove anni ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze base, possono trasversali e tecnico-professionali. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere svolge- re le mansioni proprie di tutte le delle figure ed i professionali inquadrate nei livelli professionali previsti all’artVI, V, IV, III, II, I e I Super della classificazione professionale definita dall’art. 27 “Classificazione professionale” 4 del presente CCNL.
2contratto. La durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante, professionalizzante e la sua suddivisione in conformità al D.Lgsperiodi ai fini retributivi sono così stabilite: Livelli Durata complessiva Mesi Primo periodo Mesi Secondo periodo Mesi Terzo periodo Mesi I Sup. 14 settembre 2011, n. 167 non può 48 12 24 12 I 48 12 24 12 II 48 12 24 12 III 48 12 24 12 IV 36 10 16 10 V 24 6 12 6 VI 24 6 12 6 Il trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante è determinato come segue: – nel primo periodo: 80% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale. – nel secondo periodo: 85% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale. – nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale. I periodi di servizio prestati in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti qualità di apprendistato professionalizzante già in essere apprendista presso le aziende alla data più datori di stipula lavoro si cumulano ai fini del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la computo della durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata massima del periodo di apprendistato, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse attività. Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 6 del presente contratto, di durata non supe- riore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è stabilita destinato a svolgere. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell’art. 2118 c.c., l’ap- prendista è mantenuto in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6con contratto a tempo indeterminato con la qualifica conseguita e relativo trattamento economico. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. In caso di interruzione del rapporto prima del termine, il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. L’utilizzazione degli apprendisti dovrà essere coerente con le abilitazioni progressivamente acquisite. I contratti di apprendistato già instaurati alla data di sottoscrizione del presente contratto continuano a produrre i propri effetti sulla base della previgente disciplina fino alla loro naturale scadenza e, a livello aziendale, saranno definite eventuali norme di armonizzazione con i nuovi contratti. Ai lavoratori apprendisti spettano i trattamenti di malattia ed infortunio previsti dall’art.30 del vigente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo le cui norme trovano comunque applicazione per quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22non diversamente ed espressamente disciplinato dal presente articolo.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle norme del vigente CCNL L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempio indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. In attuazione n. 167/2011, recepito dall'Accordo Interconfederale in materia del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 20 aprile 2012, possono e al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente contratto collettivo per l'applicazione di particolari normative ed istituti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ad eccezione dei soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, per i quali il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale nonché dell'eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra- aziendale; b) apposizione di un eventuale periodo di prova pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale; c) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; d) le qualifiche conseguibili per i lavoratori destinati operai: intermedi, impiegati e quadri sono quelle previste nelle categorie dalla AE2 alla AD3, con riferimento, per l'area direzionale, categorie AD3, AD2 e AD1, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali; e) la facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato è subordinata al rispetto dei limiti numerici di cui all’art. 2, dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011 dalle aziende che abbiano mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a svolgere le mansioni proprie scadere nei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato per dimissioni, per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o al termine di prova; f) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile nel rispetto del periodo di preavviso di cui alla categoria di destinazione finale; g) possibilità di cumulare i periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante; h) valorizzazione dei periodi di apprendistato. I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato per la qualifica e i diploma professionale svolti, per la durata di almeno 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di sei mesi. A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l'esperienza di apprendistato nel libretto formativo del cittadino secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione della durata del contratto di apprendistato; i) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo in attuazione di quanto regolamentato dall'articolo 2 lettera l). La durata minima del contratto è di 6 mesi; la durata massima del contratto è pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 10 mesi, ripartiti rispettivamente in: 3 mesi nel primo periodo; 3 mesi nel secondo periodo; 4 mesi nel terzo periodo. Per gli apprendisti in possesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le figure ed fattispecie di inquadramento, la durata dell'apprendistato sarà di 24 mesi. Le parti si riservano la possibilità di individuare, i profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore potrà essere inferiore di due livelli professionali previsti all’artrispetto a quello di destinazione. 27 “Classificazione professionale” La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. Gli apprendisti con destinazione finale al livello AE2 secondo saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del presente CCNL.
2secondo periodo di apprendistato. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 174. Xxxxxx complessiva mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi 36 12 12 12 24 10 10 4 La durata del contratto di apprendistato professionalizzanteè determinata nelle seguenti misure massime in relazioni alle qualifiche da conseguire: 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale nelle categorie XX0-XX0-XX0-XX0-XX0-XX0-XX0-XX0-XX0- XX0-XX0-XX0-XX0-XX0; 24 mesi peri lavoratori con inquadramento finale in categoria AE2. L'azienda corrisponderà all'apprendista, in conformità al occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 174 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero. Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico per infortunio e malattia dell'apprendista non in prova, si applica quanto previsto dal vigente CCNL per operai, impiegati, intermedi e quadri con applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria in caso di malattia, invalidità e maternità. Eventi sospensivi determinati la sospensione del contratto di apprendistato. In relazione alle previsioni di cui all'art. 2 lett. h) del T.U. sull’apprendistato si prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio, maternità, cig in deroga ovvero ricorso a sospensioni dal lavoro in conseguenza di uno stato di crisi aziendale, congedi per gravi motivi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 14 settembre n. 151/2001 nel caso in cui detta sospensione comporti un'assenza dal luogo di lavoro superiore a trenta giorni. La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso, integrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento). Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono quelli risultanti dagli schemi esemplificativi dei profili formativi definiti in via esemplificativa dal vigente CCNL o da altri specifici profili eventualmente presenti in azienda. Le parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale: conoscenza e dei servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del T.U., le parti si riservano di verificare la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali. La formazione professionalizzante sarà non inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167 non può 167/2011. La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, in ogni caso essere superiore a 3 anniattesa della piena operatività del libretto formativo del cittadino, fatte salve e ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) D.L. 76/2013, convertito in L. 99/2013, in ottemperanza delle ultime indicazioni ministeriali, le maggiori durate previste per i contratti Parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell’attività formativa utilizzando il modello standard definito nell'appendice all'A.I. del 20.4.2012, conforme agli standard minimi di cui al D.M. 10.10.2005, da depositarsi presso l'ENFEA ai fini dell'aggiornamento del libretto formativo del cittadino. Per l'attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data è necessaria la presenza di stipula del presente CCNLun tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in applicazione dell’accordo nazionale possesso di adeguata professionalità ed esperienza asseverata dall'ente bilaterale interconfederale ENFEA. Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1° marzo 2006 stipulato tra Agens , del D.Lgs. n. 167/2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione. Il tutor può essere lo stesso imprenditore. Come disposto dall'art. 2, comma 2, lett. a) D.L. 76/2013, convertito in L. 99/2013, il PFI è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e le Organizzazioni sindacali stipulanti specialistiche. Le Parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui schema è allegato al presente CCNL.
3. In applicazione CCNL e definito dall’A.I. del punto 8 20.4.2013 il percorso formativo del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali da conseguire e lo con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata dell'impresa e del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finaletutor/referente aziendale. Nell’ipotesi in cui In questo caso il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato potrà essere assistito dalle RSU o dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6territorio. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizioimprese multi localizzate, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale (art. 222, comma 2, lett. c) D.L. 76/2013, conv. L. 99/2013). Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato - "Diritto alle prestazioni della bilateralità", previsto dall'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012, è gestito tramite l'ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla coerenza con i modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell'apprendista che del tutor aziendale.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Samples: Circolare Settimanale Del Lavoro
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante pro- fessionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionaliz- zante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante pro- fessionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale na- zionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni Organiz- zazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore la- voratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato in- quadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato ap- prendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale profes- sionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno sa- ranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale profes- sionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto pre- visto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure fi- gure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti de- finiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:: Figure professionali
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Apprendistato professionalizzante. 1. L’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 4 del DLgs 167 del 2011 s.m.i. è un contratto a tempo indeterminato. La sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al DLgs 167 del punto 1 2011 e s.m.i., il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di un qualifica professionale, ai sensi della legge 53/2003, conseguita ai sensi del precedente artdecreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno di età.
4. 22 ed L’assunzione in coerenza apprendistato può avvenire con l’Accordo Interconfederale un periodo di prova, ai sensi dell’art. 21 del 18 aprile 2012presente CCNL, possono di durata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisirsi.
5. Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione.
6. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 2°e 1°livello con esclusione dei 4°super.
8. La durata massima del periodo di tutte le figure apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è così determinata: Livelli Durata Complessiva mesi I°periodo mesi II°periodo mesi III°Periodo mesi 1° 36 12 12 12 2° 36 12 12 12 3° 36 12 12 12 4° 36 6 12 18 5°necroforo 36 6 6 24
9. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: − nel primo periodo: 80% della retribuzione globale mensile; − nel secondo periodo: 85% della retribuzione globale mensile; − nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione globale mensile.
10. La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 40% dei contratti di apprendistato scaduti nei 36 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti.
11. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i livelli professionali previsti rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 8, in base all’art. 27 “Classificazione professionale” 4, comma 2 DLgs 167 del 2011 s.m.i. e secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 40/2011, le parti individuano nella successiva tabella 2) i profili professionali operai dell’artigianato e delle figure equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 48 mesi e il trattamento economico è determinato secondo quanto stabilito al precedente comma 9 nel 1°, 2°e 3°alinea. Profili I°periodo mesi II°periodo mesi III° periodo mesi Intagliatore 12 16 20 Ebanista 12 16 20 Facocchio 12 16 20
13. La facoltà di assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per i profili di cui alla tabella 2) non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipula di un nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 40% dei contratti di apprendistato, relativi agli stessi profili, scaduti nei 12 mesi precedenti. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
14. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità, tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
15. Xxxx apprendisti verrà corrisposto anche quanto previsto dal secondo livello di contrattazione secondo le modalità stabilite nei relativi accordi, sono comunque fatti salvi gli accordi esistenti in materia di apprendistato.
16. In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all’apprendista una gratifica o tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile. Sarà inoltre corrisposta nel mese di giugno una quattordicesima erogazione di importo pari alla retribuzione mensile.
17. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista avrà diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia o tredicesima mensilità e della quattordicesima quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni verrà considerata a questi effetti come mese intero.
18. In caso di infortunio sul lavoro l’azienda integrerà il trattamento Inail fino al 100 per cento della retribuzione globale mensile nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
19. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto e corrisposto agli apprendisti un trattamento economico ragguagliato alla retribuzione globale mensile loro spettante per un massimo di 6 mesi, sommando anche più periodi, per anno solare, e nei limiti del periodo di durata dell’apprendistato.
20. Le ferie di cui all’art. 29 matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda.
1. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
2. I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
3. In attuazione del comma 2, art. 6, Dlgs 167/2011 s.m.i., le Parti si danno atto che relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’All. 1) del presente CCNL.
24. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL.
5. Il percorso formativo dell’apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale che l’apprendista dovrà raggiungere (vedi all. 1). I requisiti della formazione in termini quantitativi sono quelli indicati nelle tabelle A) e B), allegate al presente contratto e che ne costituiscono parte integrante. La durata del contratto di apprendistato professionalizzanteformazione professionalizzante può essere svolta anche on the job, in conformità al D.Lgsaffiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali, ecc..
6. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 annis.m.i..
7. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, fatte salve le maggiori durate previste inserito nell’organizzazione dell’impresa, quale figura di riferimento per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNLl’apprendista, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazioneadeguata professionalità.
48. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguireL’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all’azienda.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
69. In caso di conferma interruzione del rapporto prima del termine il periodo datore di prova si intende assolto ed lavoro attesta l’attività formativa svolta.
10. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino.
11. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
12. Durante il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre le aziende cureranno che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F l’addestramento e fatto salvo la formazione siano coerenti a quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22stabilito nella sopra richiamata intesa.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1. L’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 4 del DLgs 14 settembr 2011 n. 167 e alla legge 28 giugno 2012 n. n.92 e smi viene denominato contratto formativo professionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. In attuazione delle predette richiamate disposizioni il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di un qualifica professionale ai sensi della legge 53/2003, conseguita ex DLgs17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età.
4. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai sensi dell’art. 6 del punto 1 presente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisirsi.
5. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del precedente artcontratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato stesso, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 20122118 cod civ, possono di 15 giorni.
6. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzantedei livrelli I° super, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011I°, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anniII°, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNLIII°, in applicazione dell’accordo nazionale del 1IV°, V° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNLVI°.
8. In applicazione La durata massima del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto periodo di apprendistato professionalizzante sono e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi risulta determinata secondo la tabella sottostante: Livelli Durata Complessiva mesi I° periodo mesi II° periodo mesi III° Periodo mesi
9. Il trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante è così determinato: − nel primo periodo: 80% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale; − nel secondo periodo: 85% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale; − nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale;
10. La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante di cui al comma 8 del presente articolo non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti.
11. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli definiti nell’accordo nazionale licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del 1° marzo 2006 sopra citatorapporto di apprendistato, come abbiano rifiutato la proposta di seguito riportati:rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Apprendistato professionalizzante. 1Assunzione
I. L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani nonché al conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. In attuazione Attraverso tale istituto, che costituisce uno strumento privilegiato di accesso al mondo del punto 1 del precedente artlavoro, gli apprendisti ricevono una formazione sul lavoro volta all’acquisizione di competenze di base, trasversali, tecnico professionali e specialistiche.
II. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; con riferimento al limite massimo di età, il contratto può essere sottoscritto fino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno di età. Per coloro che siano in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNLetà.
2III. La Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, ai sensi dell’art. 47, comma 4, D.Lgs n. 81/2015, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
IV. II rapporto di apprendistato, costituito per iscritto ai fini della prova, è preceduto da visita sanitaria, effettuata in coerenza con la presente disciplina contrattuale, finalizzata all’accertamento della idoneità delle condizioni fisiche dell’assumendo rispetto allo svolgimento delle prestazioni previste dalla successiva occupazione.
V. Nel contratto di apprendistato professionalizzante sono indicati il periodo di prova, la durata del contratto, il piano formativo individuale, la qualificazione da conseguire al termine del periodo di apprendistato in base agli esiti della formazione aziendale ed extra aziendale svolta, il livello di inquadramento iniziale e quelli successivi previsti dallo specifico percorso, nonché il relativo trattamento economico.
VI. Il periodo di prova del contratto di apprendistato professionalizzante, è disciplinato ai sensi dell’art. 19 del presente CCNL in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste coerenza con quanto previsto per i contratti rapporti di apprendistato professionalizzante già lavoro a tempo indeterminato; in essere presso le aziende alla data caso di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgeredurata inferiore a 15 mesi, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata misura del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione pari ad 1/5 della durata del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:stesso.
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Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i lavoratori destinati soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del presente CCNLpersonale di cui ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. La durata del contratto Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di apprendistato professionalizzantelavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale stabiliscono, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, n. 167 la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonchè la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste tre anni ovvero cinque per i contratti profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLriferimento.
3. In applicazione La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del punto 8 del precedente art. 22datore di lavoro, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e lo stesso, convenzionalmente, trasversali per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore un monte complessivo non superiore a quello previsto centoventi ore per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale triennio e disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, sentite le parti sociali e tenuto conto del livello professionale previsto titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. La regione comunica al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, effettuata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le modalità di svolgimento ell'offerta formativa pubblica, anche con riferimento alle sedi e al calendario delle attività previste, avvalendosi anche dei datori di lavoro e delle loro associazioni che si siano dichiarate disponibili, ai sensi delle linee guida adottate dalla Conferenza permanente per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionei rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della figura professionale da conseguirebilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.
5. La durata del periodo Per i datori di prova è stabilita lavoro che svolgono la propria attività in 30 giorni cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di effettivo servizio dalla data lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatoapprendistato, come di seguito riportati:anche a tempo determinato.
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Samples: Decreto Legislativo
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie giovani di tutte le figure ed età compresa tra i livelli professionali previsti all’artdiciotto e i ventinove anni, oppure dal compimento del diciassettesimo anno di età se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. 27 “Classificazione professionale” 17 ottobre 2005 n. 226. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del presente CCNL.
2contratto, il periodo di prova, il livello d'inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto. La durata malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato professionalizzantecon il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato (1/C) al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dovrà comprendere: - la descrizione del percorso formativo, - le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, - le competenze possedute, - l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nelle imprese fino a quindici dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in conformità 120 ore annue ed è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali. Le ore di formazione dedicate alla sicurezza e all'igiene del lavoro saranno erogate prioritariamente all'inizio del rapporto di apprendistato. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso d'interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al D.Lgstutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. 14 settembre 2011Le ore di formazione a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria ed in affiancamento al tutor aziendale saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall'apprendista e dal tutor aziendale. In attesa dell'attuazione della normativa in materia di libretto formativo del cittadino, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti l'attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula cui all'allegato (2/C) del presente CCNL. Le Parti, in applicazione dell’accordo nazionale al fine di dare piena ed immediata attuazione, su tutto il territorio nazionale, al rapporto di apprendistato professionalizzante, definiscono gli standard formativi per i profili professionali del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens settore commercio all'ingrosso ed esportazione e le Organizzazioni sindacali stipulanti il importazione fiori come da allegato (3/C) che costituisce parte integrante del presente CCNL.
3. In applicazione I periodi di apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del punto 8 computo della durata massima del precedente artperiodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. 22, al lavoratore sarà attribuita I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: - due livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la figura mansione professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - un livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata seconda metà del periodo di prova è stabilita apprendistato. Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche a mansioni comprese nel quinto livello di inquadramento, l'inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono al sesto livello per la prima metà della durata del rapporto di apprendistato ed al quinto livello per la restante. Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo. Il rapporto di apprendistato si conclude in 30 giorni relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di effettivo servizio dalla data seguito indicate: La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione del lavoratore non apprendista di assunzione.
6analogo livello e anzianità aziendale; la stessa regola vale per l'ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. In caso di conferma malattia, decorso il periodo di prova si intende assolto ed prova, spetta all'apprendista il periodo seguente trattamento assistenziale a carico del datore di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportatilavoro:
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Samples: CCNL Del 18/12/2018
Apprendistato professionalizzante. 1Le parti convengono che l'obbiettivo dell'utilizzo dell'istituto dell'apprendistato è la stabilizzazione dei lavoratori interessati. In attuazione Salvo quanto disposto dal presente articolo, per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di legge, in particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l'età minima e massima, la forma del punto 1 del precedente artcontratto, il divieto di retribuzione a cottimo, la possibilità di recesso. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le seguenti mansioni: - mansioni proprie di tutte le figure ed i dei livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” dal secondo al quarto relativamente alla prima parte del presente CCNL.
2contratto; - mansioni proprie dei livelli dal primo al terzo relativamente ai lavoratori della seconda parte del contratto. La durata massima dei periodi di apprendistato è determinata in: - lavoratori prima parte del contratto: 4 anni; - lavoratori seconda parte del contratto: 5 anni. Le parti concordano che in sede di definizione del prossimo CCNL, in considerazione del sistema di inquadramento che sarà in tale occasione individuato, verrà valutata la possibilità di diverse durate dei contratti in questione e/o il coinvolgimento di altri profili professionali. Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 276/03, i lavoratori verranno così inquadrati: - lavoratori della prima parte del contratto, destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli terzo e quarto al livello immediatamente inferiore; - lavoratori della seconda parte del contratto, destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli secondo e terzo, al livello immediatamente inferiore. Ai lavoratori apprendisti saranno assicurati i seguenti trattamenti contrattuali riconosciuti agli altri lavoratori: - diritti sindacali; - trattamento di malattia; - salario variabile definito al secondo livello di contrattazione. L'anzianità acquisita con il contratto di apprendistato professionalizzante, sarà considerata utile a tutti gli effetti in conformità al D.Lgscaso di conferma a tempo indeterminato. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste Il periodo di prova per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso è quello spettante al livello di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5inquadramento effettivo. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzioneformazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1Le parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della com- petitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti for- mativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto de- finito sull’apprendistato professionalizzante dal ‘’Testo unico dell’ap- prendistato” di cui al D. Lgs. 81/2015. Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante che, ai sensi del D. Lgs. 81/2015, è definito quale contratto di lavoro a tempo inde- terminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, si richiama alle vigenti norme di legge. In attuazione del punto 1 del precedente artdelle disposizioni di cui al D. Lgs. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 201281/2015, possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i gio- vani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 e fino ai 30 non compiuti, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori destinati attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-pro- fessionali Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di durata non superiore a svolgere le mansioni proprie quanto previsto per il livello imme- diatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi. Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il consegui- mento di qualifiche inquadrate nei livelli E) — D) — C) — CS) — B) e livelli superiori e tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2relative mansioni. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgsè di dodici mesi. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore È fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti lavoro a cottimo. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante già e la sua suddivi- sione in essere presso le aziende periodi è così determinata: Categoria Durata complessiva Mesi Primo Periodo Mesi Secondo Periodo Mesi Terzo periodo Mesi AS-ASQ 36 12 12 12 A 36 12 12 12 B 36 12 12 12 CS 30 10 10 10 C 30 10 10 10 D 24 8 8 8 E 12 6 6 L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così de- terminati:
1) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due li- velli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corri- spondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenze e EDR) del livello iniziale di inquadra- mento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla data Cate- goria F);
2) nel secondo periodo: un livello sotto quello di stipula del presente CCNLdestinazione fi- nale con retribuzione corrispondente a quella minima contrat- tuale (minimo tabellare, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens ex indennità di contingenza e le Organizzazioni sindacali stipulanti EDR) prevista per tale livello inferiore, fatta eccezione per la Cate- goria E, la cui retribuzione sarà quella prevista per il presente CCNL.livello di destinazione finale (categoria E);
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22) nel terzo ed ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, al lavoratore la retribuzione sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, corri- spondente a quella prevista per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del il livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, Durante lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22dell’apprendistato, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del parti potranno rece- dere dal contratto solo in presenza di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come una giusta causa o di seguito riportati:un giusti-
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Apprendistato professionalizzante. 1L’apprendistato professionalizzante, di cui agli artt. In attuazione 49 e seguenti del punto 1 del precedente artX.xx 276/03, ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di apprendere le mansioni per le quali occorra un certo tirocinio e conseguire una qualificazione professionale. 22 ed Le Parti inoltre chiariscono che, in coerenza attesa della piena operatività delle norme delle leggi regionali, le vigenti norme contrattuali in materia di informazione nell’apprendistato assumono valore di norma transitoria. E’ consentita l’assunzione fino a 3 apprendisti con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012apprendistato professionalizzante anche nelle aziende che abbiano fino a 4 lavoratori alle proprie dipendenze, nonché in quelle nelle quali il lavoro é svolto dall’imprenditore e dai suoi familiari senza l’ausilio di personale subordinato. Ai sensi delle normativa vigente possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni per le seguenti qualifiche, ad esclusione delle mansioni proprie con compiti di tutte coordinamento e conduzione del rispettivo reparto e/o settore: —le figure qualifiche professionali con profilo al 3° livello ccnl tv; corrispondente al 2° livello per il settore radiofonico; —le qualifiche professionali con profilo al 4° livello ccnl tv; corrispondente al 3° livello radiofonico; —le qualifiche professionali con profilo al 5° livello ccnl tv; corrispondente al 4° livello per il settore radiofonico; —le qualifiche professionali con profilo al 6° livello ccnl tv; corrispondente al 5° livello per il settore radiofonico; La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2il relativo livello di professionalità devono essere espressamente indicati nella lettera di assunzione. La durata dell’apprendistato è legata al livello finale di professionalità da conseguire: - 24 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 3° livello ccnl TV (o 24 mesi); corrispondente al 2° livello radiofonico; - 48 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 4° livello ccnl TV (o 36 mesi); corrispondente al 3° livello radiofonico; - 60 mesi per le qualifiche professionali con profilo individuato al 5° e al 6° livello ccnl TV (o 36 mesi); corrispondenti, rispettivamente, al 4° e al 5° livello radiofonico. La durata dell’apprendistato dovrà essere ridotta al numero di mesi sopra indicati tra parentesi in presenza di apprendisti in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale, ovvero di scuola media superiore, o di attestato di qualifica professionale inerenti alla professionalità da acquisire. I periodi di servizio prestati presso aziende diverse possono essere cumulati ai fini del contratto calcolo della durata massima dell’apprendistato, a condizione che non risultino interruzioni superiori ad un anno e che si riferiscano alle stesse attività e qualifiche professionali. I periodi prestati dovranno essere documentati all’atto dell’assunzione. La retribuzione iniziale dell’apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato professionalizzante, in conformità è quella relativa al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti semestre nel quale il precedente periodo di apprendistato professionalizzante già in essere presso è stato interrotto. Fermo restando la competenza Regionale, le aziende alla data di stipula Parti firmatarie del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3convengono di disciplinare la definizione dei profili formativi, ai sensi dell’art. In applicazione del punto 8 del precedente art. 2249 comma 5 – bis D. Lgs 276/2003, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmenteindividuando, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva le figure professionali da formare tramite l’apprendistato, le seguenti aggregazioni professionali articolate su più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita elivelli: settore, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale area di destinazione finaleattività e profilo tipo. Nell’ipotesi Nell’ambito dell’aggregazione in famiglie omogenee dei destinatari dell’apprendistato professionalizzante di cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso le Parti hanno convenuto, stante le caratteristiche strutturali dei settori radiotelevisivi e radiofonici e l’elevato numero di qualifiche con cui attivare contratti di apprendistato, di declinare le competenze relative alle aree ed ai profili tipo secondo uno schema omogeneo ed in particolare: • Conoscere le caratteristiche del settore radiotelevisivo • Conoscere la struttura dell’impresa nei suoi aspetti generali di organizzazione e di gestione • Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali • Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori • Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il passaggio costo del lavoro • Conoscere gli aspetti normativi ed organizzativi generali relativi alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sicurezza sul lavoro si applica quanto previsto dall’art• Conoscere i principali fattori di rischio • Conoscere le misure di prevenzione e protezione • Conoscere il ruolo della propria area attività all’interno del processo di produzione e di erogazione del servizio • Conoscere e sapere utilizzare gli strumenti e le tecnologie proprie dell’area di attività • Sapersi rapportare nei confronti delle altre aree aziendali • Saper operare in un contesto aziendale con particolare riferimento alla qualità del servizio ed alla soddisfazione del cliente interno • Riconoscere il proprio ruolo all’interno del contesto aziendale e del processo di organizzazione proprio del reparto • Saper utilizzare in sicurezza gli strumenti tecnici e le attrezzature riferite al proprio profilo. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, • Conoscere le figure professionali professionali, i ruoli e le attività del contesto lavorativo nel quale si opera • Saper utilizzare gli strumenti informatici ed i profili formativi per l’attivazione del contratto principali software applicativi specifici dell’area in cui si opera Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatoprotezione individuale. SETTORE AREA DI ATTIVITA' PROFILO TIPO Opertore di ripresa, come mixer video, mixer audio, tecnico video, tecnico audio, assistente di seguito riportati:studio, elettricista, macchinista, assistente alla regia, montatore RVM, tecnico post-produttore, disegnatore videografico Addetto Sale/Studi TELEVISIVO Operatore alta/bassa frequenza, tecnico alta/bassa frequenza, operatore rilevamento misure in campo elettromagnetico, operatore R.F., operatore di emissione, tecnico di manutenzione, tecnico di segnale, Addetto Alta/Bassa Frequenza Area Tecnica disegnatore tecnico, addetto alla videoteca, impaginatore di programmi e pubblicita', tecnico di progettazione Addetto supporto tecnico Segretario di produzione, segretario di redazione, impiegato di redazione, realizzatore di produzioni audiovisive news con prestazioni in audio e video Addetto produttivo Area Produttiva Sarto, acconciatore, truccatore, assistente scenografo, assistente costumista, Addetto supporto produttivo Area Servizi Impiegato amministrativo e/o impiegato commerciale e/o servizi, contabile, addetto alla segreteria, programmista, operatore EDP, tecnico di gestione di sistemi informativi, magazziniere. Addetto servizi SETTORE AREA DI ATTIVITA' PROFILO TIPO MANSIONI (elenco esemplificativo) Fonico - operatore audio addetto alla selezione e montaggi - tecnico addetto alla messa in onda - addetto alla programmazione Addetto Sale/Studi Area Tecnica tecnico alta frequenza – tecnico bassa frequenza - RADIOFONICO Addetto Alta/Bassa Frequenza Copywriter - operatore che realizza produzioni multimediali - coordinatore di singole produzioni – addetto alla programmazione musicale, pubblicitaria ed al palinsesto Area Produttiva Addetto supporto produttivo Addetto supporto gestionale addetto all’input di dati contabili, dattilografo, stenografo, addetto di segreteria - tecnico di gestione di sistemi informatici - addetto di amministrazione, legale, personale, commerciale -addetto alle relazioni ed alla promozione- contabile, primanotista
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Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono essere assunti con Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° all'8° e per tutte le figure ed relative mansioni. L'apprendista non può lavorare a cottimo. Per tutti gli apprendisti, operai, impiegati, intermedi e quadri, e per tutti i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2di inquadramento, può essere convenuto un periodo di prova non superiore a sei mesi, ridotti a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi. La durata minima del periodo di apprendistato è fissata in sei mesi. La durata massima del periodo di apprendistato, per tutte le qualifiche professionali e per tutti i livelli di inquadramento, è di 3 anni. Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato professionalizzante- abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Le parti si riservano la possibilità di individuare, in conformità al ai sensi del T.U. D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non 167, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo di 5 anni. L'inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico dell'apprendista può in ogni essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione periodica: Livelli di destinazione finale Durata complessiva mesi I periodo - 2 livelli mesi II periodo - 1 livello mesi III periodo Livello finale 8° 36 15 15 6 7° 36 15 15 6 6° 36 15 15 6 5° 36 15 15 6 4° 36 15 15 6 3° e 3° super 36 12 18 6 2° e 2° super 36 12 18 6 In caso essere superiore di apprendistato con durata inferiore a 3 anni36 mesi, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti la durata dei periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato. Il periodo di apprendistato professionalizzante già in iniziato presso altri datori di lavoro deve essere presso computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le aziende stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla data qualificazione. E' demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens risultato e di tutte le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3altre voci retributive stabilite al livello aziendale. In applicazione caso di malattia e di infortunio non sul lavoro - nei limiti del punto 8 periodo di comporto - spetta all'apprendista operaio un trattamento integrativo dell'indennità di malattia a carico dell'INPS pari al trattamento economico a carico del precedente artdatore di lavoro previsto dall'art. 2292 per il lavoratore operaio e all'apprendista impiegato un trattamento integrativo dell'indennità di malattia erogata dall'INPS pari al trattamento economico complessivo previsto dall'art. 109 per il lavoratore impiegato. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore sarà attribuita con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all'art. 61 - Malattia ed infortunio non sul lavoro. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, la figura professionale da conseguire e lo stessodurata dell'apprendistato potrà essere prolungata di un periodo pari alla durata della sospensione, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finaletramite una comunicazione formale dell'azienda al lavoratore entro il termine originario dell'apprendistato. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sia non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in possesso servizio presso il datore di apposito attestato lavoro stesso. Il datore di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgerelavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La facoltà di assunzione mediante contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni, nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato in misura pari a 4. Per la durata complessiva del contratto i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale percentuale è ridotta al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
625%. In caso di conferma il dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 94, 102 e 112 del 1° marzo 2006 sopra citatopresente contratto. Al termine dell'apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con un preavviso minimo di 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione, che si intende coincidente con il termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di seguito riportati:lavoro subordinato a tempo indeterminato. Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e fresisti specialisti Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello
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Apprendistato professionalizzante. 1La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche in funzione dei profili o qualificazioni professionali stabiliti nei sistemi di inquadramento del personale sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. Le qualifiche contrattuali previste dai diversi CCNL dovrebbero essere armonizzate con la definizione di standard professionali di riferimento, per evitare - ad esempio - che le competenze stabilite per la figura di un magazziniere o di un contabile differiscano a seconda del CCNL applicato. La registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore è di competenza del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali. Salvo diversa disciplina regionale, la registrazione della formazione e della qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali può essere effettuata in un documento avente i "contenuti minimi" del soppresso libretto formativo del cittadino (DM 10 ottobre 2005). T Tale documento deve indicare: le informazioni personali dell'apprendista (nome, cognome, codice fiscale, ecc.); le competenze acquisite (tipologia, descrizione, contesto di acquisizione, periodo di acquisizione e tipo di evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte). disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sentite le parti sociali, tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Questo tipo di formazione è finalizzato all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 nell'arco del triennio. La regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica. In attuazione del punto 1 del precedente artassenza di un'offerta formativa pubblica, si applicano immediatamente le regolazioni contrattuali vigenti. 22 ed Ciò significa che il datore di lavoro deve erogare unicamente la formazione prevista per il profilo dal contratto collettivo. Le imprese che hanno sedi in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, più regioni possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per e i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmentecontenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata l'intero periodo di apprendistato, sulla base del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione (Linee guida per la figura professionale attribuita el'apprendistato professionalizzante 20 febbraio 2014): 120 ore, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale gli apprendisti privi di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia titolo, in possesso di apposito attestato licenza elementare o della sola licenza di scuola secondaria di I grado; 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgereo diploma di istruzione e formazione professionale; 40 ore, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionegli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Samples: Apprendistato
Apprendistato professionalizzante. 1II contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione del lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il plano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, del livelli dal 2° all'8° e per tutte le relative mansioni. L'apprendista non può lavorare a cottimo. Per tutti gli apprendisti, operai, impiegati, intermedi e quadri, e per tutti i livelli di inquadramene può essere convenuto un periodo di prova non superiore a sei mesi, ridotti a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi. La durata minima del periodo di apprendistato è fissata in sei mesi. La durata massima del periodo di apprendistato, per tutte le qualifiche professionali e per tutti i livelli di inquadramento, è di 3 anni. Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta al lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Le parti si riservano la possibilità di individuare, ai sensi del T.U. D.Lgs. 14/9/2011 n. 167, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo di 5 anni. L'Inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico dell'apprendista può essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione periodica: Livelli Durata complessiva Mesi Primo periodo Mesi Secondo periodo Mesi Terzo periodo Mesi 8° 36 15 15 6 7° 36 15 15 6 6° 36 15 15 6 5° 36 15 15 6 4° 36 15 15 6 3° e 3° Super 36 12 18 6 2° e 2° Super 36 12 18 6 In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata del periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'Inizio del secondo periodo di apprendistato. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'Interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi, L'Intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile al fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche al fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. E' demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, del premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale. In attuazione caso di malattia e di infortunio non sul lavoro - nel limiti del punto 1 periodo di comporto - spetta all'apprendista operalo un trattamento integrativo dell'Indennità di malattia a carico dell'INPS pari al trattamento economico a carico del precedente artdatore di lavoro previsto dall'art. 22 92 per il lavoratore operalo e all'apprendista impiegato un trattamento integrativo dell'Indennità di malattia erogata dall'lNPS pari al trattamento economico complessivo previsto dall'art. 109 per il lavoratore impiegato. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all'art. 61 - Malattia ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale infortunio non sul lavoro. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del 18 aprile 2012rapporto superiore a trenta giorni, possono la durata dell' apprendistato potrà essere prolungata di un periodo pari alla durata della sospensione, tramite una comunicazione formale dell'azienda al lavoratore entro li termine originarlo dell'apprendistato. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i non sono computabili al fini degli istituti contrattuali e di legge. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori destinati qualificati o specializzati; o che comunque ne abbia in numero inferiore a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzantenon potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% del contratti di apprendistato venuti a scadenza nel 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per nonché i contratti di apprendistato professionalizzante già giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore misura pari a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale percentuale è ridotta al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
625%. In caso di conferma il dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli artt. 94, 102 e 112 del 1° marzo 2006 sopra citatopresente contratto. Al termine dell'apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del Codice Civile, con un preavviso minimo di 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione, che si intende coincidente con il termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinarlo rapporto di seguito riportati:lavoro subordinato a tempo indeterminato. - Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee tagliatori su segnato e fresisti specialisti. Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini del computo del 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello.
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Apprendistato professionalizzante. 1Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili. In attuazione del punto 1 del precedente artA tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’artetà. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La Le Parti fissano la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante entro il limite massimo dei 36 mesi. Per le figure professionali addette allo svolgimento di mansioni caratterizzate da attività brevi, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011semplici e ripetitive, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale rapporto di apprendistato sarà pari a 24 mesi. In riferimento alle qualifiche equiparabili a quelle artigiane, il limite massimo del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività rapporto di apprendistato è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5innalzato fino a 60 mesi. La durata del periodo rapporto, nella parte finale del periodo, è così ridotta: - di prova sei mesi se l'apprendista è stabilita in possesso di un titolo di studio attinente alla qualifica da raggiungere; - di sei mesi se l'apprendista ha precedentemente svolto presso altri datori di lavoro periodi di apprendistato professionalizzante per una durata pari almeno a 12 mesi. In tal caso i precedenti periodi di apprendistato non devono essere separati l'uno dall'altro da interruzioni superiori ad un anno e devono essere riferiti alle stesse attività. L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non inferiore a 80 ore medie annue retribuite. II datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale EPAR per il rilascio del parere di effettivo servizio dalla data conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di assunzione.
630 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza. Per la formazione degli apprendisti le aziende potranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall'Ente Bilaterale EPAR, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall' ISFOL. In caso di conferma via sperimentale, per il periodo di prova si intende assolto validità del presente accordo, l’ente Bilaterale EPAR fornirà assistenza gratuita agli associati, per la predisposizione del Piano formativo individuale dell’apprendista tramite la Piattaforma informatizzata di cui all’art. 39 del presente CCNL. All’interno di un’apposita sezione della Piattaforma richiamata sarà infatti possibile compilare automaticamente il Piano formativo e ottenere, al termine del percorso di apprendistato, la certificazione delle competenze acquisite. La piattaforma informatizzata metterà altresì a disposizione degli associati all’Ente Bilaterale percorsi formativi in FAD relativi alle 120 ore di formazione obbligatoria di base e trasversale. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Le attività formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed il periodo economia;
d. disciplina del rapporto di apprendistato verrà computato nell’anzianità lavoro;
e. sicurezza sul lavoro. I contenuti e le competenze tecnico–professionali da conseguire mediante esperienza di serviziolavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto II recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali. L'attività formativa degli apprendisti potrà essere svolta con modalità FAD e/o e-learning secondo la normativa vigente. La suddetta formazione potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale FonARCom. Le aziende che, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal ad applicare il presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto perfezioneranno la loro adesione al punto 9 del precedente artFondo Interprofessionale FonARCom potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest’ultimo. 22Ogni altro tipo di attività formativa sarà compresa nel normale orario di lavoro.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2o all'8o e per tutte le relative mansioni. L'apprendista non può lavorare a cottimo. Per tutti gli apprendisti, operai, impiegati, intermedi e quadri, e per tutti i livelli di inquadramento, può essere convenuto un periodo di prova non superiore a sei mesi, ridotti a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi. La durata minima del periodo di apprendistato è fissata in sei mesi. La durata massima del periodo di apprendistato, per tutte le qualifiche professionale e per tutti i livelli di inquadramento, è di 3 anni. Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sotto riportata, è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Le parti si riservano la possibilità di individuare, ai sensi dell'Art.44, comma 2, del D.Lgs. n.81/2015, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo di 5 anni. L'inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico dell'apprendista può essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione periodica: 8 36 15 15 6 7 36 15 15 6 6 36 15 15 6 5 36 15 15 6 4 36 15 15 6 3 e 3 super 36 12 18 6 2 e 2 super 36 12 18 6 In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. È demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale. In attuazione caso di malattia e di infortunio non sul lavoro - nei limiti del punto 1 periodo di comporto - spetta all'apprendista operaio un trattamento integrativo dell'indennità di malattia a carico dell'INPS pari al trattamento economico a carico del precedente artdatore di lavoro previsto dall'Art. 22 94 per il lavoratore operaio e all'apprendista impiegato un trattamento integrativo dell'indennità di malattia erogata dall'INPS pari al trattamento economico complessivo previsto dall'Art. 111 per il lavoratore impiegato. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all'Art. 62 - Malattia ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale infortunio non sul lavoro. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del 18 aprile 2012rapporto superiore a trenta giorni, possono la durata dell'apprendistato potrà essere prolungata di un periodo pari alla durata della sospensione, tramite una comunicazione formale dell'azienda al lavoratore entro il termine originario dell'apprendistato. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i non sono computabili ai lini degli istituti contrattuali e di legge. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il 100 % delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori destinati qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La durata del facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato professionalizzantenon potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti cessati per recesso durante il periodo di prova, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011che abbiano rassegnato le dimissioni, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 annio licenziati per giusta causa, fatte salve le maggiori durate previste per nonché i contratti di apprendistato professionalizzante già giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore misura pari a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per Qualora non sia rispettata la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6un apprendista. In caso di conferma il dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 96, 104 e 114 del 1° marzo 2006 sopra citatopresente contratto. Al termine dell'apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del Codice Civile, con un preavviso minimo di 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione, che si intende coincidente con il termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di seguito riportati:lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello.
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Apprendistato professionalizzante. 1. L’apprendistato professionalizzante di cui all’articolo 44 del D.lgs. n. 81 del 2015 e ss.mm.ii. viene denominato contratto formativo professionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. In attuazione delle predette richiamate disposizioni il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale ai sensi della legge 53/2003, conseguita ex DLgs17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età.
4. L’assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai sensi dell’art. 6 del punto 1 presente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisirsi.
5. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del precedente artcontratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato stesso, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 20122118 cod. civ, possono di 15 giorni.
6. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali BI° super, CI°, DII°, EIII°, F IV°, V° e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNLVI°.
8. In applicazione La durata massima del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto periodo di apprendistato professionalizzante sono e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi risulta determinata secondo la tabella sottostante: Livelli Durata Complessiva I° periodo II° periodo III° Periodo mesi mesi mesi mesi I°super 36 12 12 12 I° 36 12 12 12 II° 36 12 12 12 III° 36 12 12 12 IV° 36 10 16 10 V° 24 6 12 6 VI° 24 6 12 6
9. Il trattamento economico dell’apprendistato professionalizzante è così determinato: − nel primo periodo: 80% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale; − nel secondo periodo: 85% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale; − nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale;
10. La facoltà d’assunzione con contratto d’apprendistato professionalizzante di cui al comma 8 del presente articolo non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti.
11. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli definiti nell’accordo nazionale licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del 1° marzo 2006 sopra citatorapporto di apprendistato, come abbiano rifiutato la proposta di seguito riportati:rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Apprendistato professionalizzante. 1Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dal ''Testo unico dell'apprendistato" di cui al D. Lgs. 81/2015. Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante che, ai sensi del D. Lgs. 81/2015, è definito quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, si richiama alle vigenti norme di legge. In attuazione del punto 1 del precedente artdelle disposizioni di cui al D. Lgs. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 201281/2015, possono essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 e fino ai 30 non compiuti, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori destinati attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di durata non superiore a svolgere le mansioni proprie quanto previsto per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi. Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) — D) — C) — CS) — B) e livelli superiori e tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2relative mansioni. La durata minima del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgsè di dodici mesi. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore E’ fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti lavoro a cottimo. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante già e la sua suddivisione in essere presso le aziende periodi è così determinata: Categori a Xxxxxx complessiva Mesi Primo Period o Mesi Second o Periodo Mesi Terzo periodo Mesi AS-ASQ 36 12 12 12 A 36 12 12 12 B 36 12 12 12 CS 30 10 10 10 C 30 10 10 10 D 24 8 8 8 E 12 6 6 - L’inquadramento e il relativo trattamento economico sono così determinati:
1) nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, ex indennità di contingenze e EDR) del livello iniziale di inquadramento (per la Categoria E la retribuzione si riferirà alla data Categoria F);
2) nel secondo periodo: un livello sotto quello di stipula del presente CCNLdestinazione finale con retribuzione corrispondente a quella minima contrattuale (minimo tabellare, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens ex indennità di contingenza e le Organizzazioni sindacali stipulanti EDR) prevista per tale livello inferiore, fatta eccezione per la Categoria E, la cui retribuzione sarà quella prevista per il presente CCNL.livello di destinazione finale (categoria E);
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22) nel terzo ed ultimo periodo: fermo l’inquadramento di cui al secondo periodo di apprendistato, al lavoratore la retribuzione sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, corrispondente a quella prevista per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del il livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi Durante lo svolgimento dell'apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in cui il lavoratore assunto con presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso apprendistato, il periodo di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto formazione si conclude al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata termine del periodo di prova apprendistato, le Parti interessate al contratto individuale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile, di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto dl apprendistato. Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta l’apprendista è stabilita mantenuto in 30 giorni servizio e il rapporto prosegue come ordinario rapporto di effettivo servizio lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità previste dalla data di assunzione.
6legge. In caso di conferma infortunio sul lavoro è corrisposta la stessa integrazione spettante ai lavoratori di cui agli articoli 77 e 93 del vigente CCNL e l’azienda integrerà il trattamento Inail spettante nel primo giorno e fino alla cessazione dell’indennità di invalidità temporanea nei limiti di durata dell’apprendistato. In caso di malattia viene mantenuto il rapporto di lavoro nei limiti previsti dall’art. 33 del vigente CCNL e corrisposto il 100 per cento della retribuzione spettante per un massimo di 6 mesi per ogni anno solare e nei limiti di durata dell’apprendistato. Le ferie matureranno pro quota con riferimento al servizio effettivamente prestato presso la stessa azienda. Il Premio di risultato verrà corrisposto nella misura del 50% nel primo anno di apprendistato e nella misura del 100% a partire dal secondo anno di apprendistato. Xxxxx restando quanto indicato per gli istituti sopra richiamati, il periodo di prova si intende assolto ed apprendistato, per il periodo di apprendistato lavoratore confermato a tempo indeterminato, verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve prevedere l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, la durata del periodo di apprendistato, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto del periodo di apprendistato nei termini di legge, il piano formativo individuale il cui schema si allega al presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente artarticolo unitamente allo schema della scheda di rilevazione dell’attività formativa. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Per quanto non previsto espressamente valgono le norme del vigente CCNL in quanto applicabili. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante, le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia terminato nei ventiquattro mesi precedenti la nuova assunzione. A tal fine non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli definiti nell’accordo il cui rapporto di lavoro si sia risolto per giusta causa, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale è comunque consentita l’assunzione di un numero di apprendisti pari a quelli già confermati più uno, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Le Parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di Categoria ARCO di cui all’articolo 55 del presente CCNL. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. I principi convenuti nel presente capitolo sono formalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale del 1° marzo 2006 sopra citatodelle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante. Per quanto riguarda e figure professionali da formare tramite l’apprendistato, come di seguito riportatiprofessionalizzante, vengono individuate le seguenti macro professionalità:
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Apprendistato professionalizzante. 1. L'apprendistato professionalizzante di cui all'art. 4 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 ed alla legge 28 giugno 2012, n. 92 e s.m.i. viene denominato Contratto Formativo Professionalizzante; la sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. In attuazione delle predette richiamate disposizioni, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di un qualifica professionale, ai sensi della legge n. 53/2003, conseguita ex decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età.
4. L'assunzione in apprendistato può avvenire con un periodo di prova, ai sensi dell'art. 6 del punto 1 presente c.c.n.l., di durata non superiore a quanto previsto per il livello da acquisirsi.
5. Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del precedente artcontratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato stesso, le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale 2118 del 18 aprile 2012codice civile, possono di 15 giorni.
6. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
7. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante1º super, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 20111º, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni2º, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL3º, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens 4º, 5º e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL6º livello.
8. In applicazione La durata massima del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto periodo di apprendistato professionalizzante sono e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi risulta determinata secondo la tabella sottostante: 1º super 36 12 12 12 1º 36 12 12 12 2º 36 12 12 12 3º 36 12 12 12 4º 36 10 16 10 5º 36 6 12 18 6º 36 6 12 18
9. Il trattamento economico dell'apprendistato professionalizzante è così determinato: - nel primo periodo: 80% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale; - nel secondo periodo: 85% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale; - nel terzo ed ultimo periodo: 95% della retribuzione di fatto nazionale e aziendale o territoriale.
10. La facoltà d'assunzione con contratto d'apprendistato professionalizzante di cui al comma 8 del presente articolo non è esercitabile dalle aziende che, al momento della stipulazione di nuovo contratto, risultino non aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti di apprendistato scaduti nei 24 mesi precedenti. Detta regola si applica nelle aziende con più di 3 apprendisti.
11. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli definiti nell’accordo nazionale licenziati per giusta causa e quelli che, al termine del 1° marzo 2006 sopra citatorapporto di apprendistato, come abbiano rifiutato la proposta di seguito riportati:rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
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Samples: Transportation & Logistics
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed Possono essere assunti, in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012tutti i settori di attività, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico professionali, i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie soggetti di tutte le figure ed età compresa tra i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNLdiciotto anni e i ventinove anni.
2. La Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante che, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011ogni caso, n. 167 non può in ogni caso comunque essere inferiore a due anni e superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLsei.
34. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con Il contratto di apprendistato professionalizzante sia é disciplinato in possesso base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di apposito attestato lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di qualifica professionale idoneo stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato del limite massimo di durata di cui al comma 3. e) divieto per tutta la durata del il datore di lavoro di recedere dal contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguiredi apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La durata regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnicoprofessionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del periodo percorso di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizioformazione, oltre che esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F un tutore aziendale con formazione e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22competenze adeguate.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Samples: Apprendistato Professionalizzante
Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, I datori di lavoro pubblici e privati possono essere assunti assumere con contratto di apprendistato professionalizzante professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie soggetti di tutte le figure ed età compresa tra i livelli professionali previsti all’art18 compiuti e i 29 anni, fino al compimento del 30° anno. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNLLa qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dai contratti collettivi di cui all’articolo 44, comma 1.
2. La durata del contratto periodo di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere inferiore ai sei mesi e superiore a 3 tre anni, fatte salve le maggiori durate previste ovvero cinque per i profili professionali individuati dai predetti contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLcollettivi.
3. In applicazione La formazione per le competenze di base, comprese le conoscenze di disciplina lavoristica, è impartita per centocinquanta ore per la durata del punto 8 triennio ed è discipli- nata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
4. La formazione professionalizzante svolta dal datore di lavoro dovrà essere erogata secondo le previsioni dei predetti contratti collettivi, impegnando a tal fine risorse idonee a trasferire conoscenze e competenze e assicurandone lo svolgimento in ambienti idonei, secondo le indicazioni del precedente artpiano formativo.
5. 22Le competenze acquisite attraverso l’apprendistato professionalizzate sono certificate in base al D. Lgs. 16 gennaio 2013, n.13, con riferimento al Repertorio Nazio- nale dei Titoli di Istruzione e Formazione e delle Qualificazioni Professionali.
6. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi ad efficacia generale di ambito nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per fine di renderlo coerente con i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale predetti cicli.
7. L’assunzione di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso è subordinata alla condizione che, nel corso dei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, i contratti di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgereapprendistato siano proseguiti, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata alla scadenza del periodo di prova è stabilita apprendistato, come contratti ordinari di lavoro subordinato a tempo inde- terminato, in 30 giorni numero pari almeno al 30% del totale, ai sensi degli articoli 43, comma 1, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di effettivo servizio prova, dimissioni o licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa. Resta ferma la possibilità per i contratti collettivi ad efficacia generale di livello nazionale di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma. Gli apprendisti assunti in violazione del predetto limite, o di quello contrattuale, sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di assunzione.
6. In caso stipulazione del contratto di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNLapprendistato.
8. In applicazione Nel caso in cui, intendendo il datore di lavoro esercitare la facoltà di cui all’articolo 44, comma 9, sussista l’eventualità che non venga rispettata la percentuale del punto 5 30%, il datore stesso può rientrare nei limiti della percentuale ricorrendo ad uno o più licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, in ragione dell’ina- deguatezza delle qualità professionali del precedente art. 22lavoratore interessato, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione quali risultanti al termine del contratto periodo di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del apprendistato, sempreché non ricorra una sua responsabilità ai sensi dell’articolo 49, comma 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:.
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Apprendistato professionalizzante. 1Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili. In attuazione del punto 1 del precedente artA tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. 49 Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’artetà. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 36 mesi secondo lo schema di seguito riportato: livello di inquadramento 2° livello 36 mesi 3° livello 36 mesi 4° livello 36 mesi 5° livello 36 mesi 6° livello Super 24 mesi 6° livello 24 mesi L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore complessivo di formazione interna ed esterna all'azienda secondo la tabella di seguito riportata: livello di inquadramento 2° livello 240 ore 3° livello 210 ore 4° livello 180 ore 5° livello 160 ore 6° livello Super 120 ore 6° livello 120 ore L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l'Ente Bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali e la partecipazione a corsi di formazione, seminari ed eventi attinenti al percorso formativo dell'apprendista, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo della formazione a distanza. Per la formazione degli apprendisti le aziende dovranno fare riferimento ai contenuti dell'accordo interconfederale in materia di apprendistato contenente la regolamentazione della formazione per ciascun profilo professionale. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Le attività formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in conformità coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al D.Lgsfine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro e sicurezza sul lavoro. 14 settembre 2011I contenuti e le competenze tecnico–professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
1. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
2. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
3. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
4. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, n. 167 non può in ogni caso macchinari e strumenti di lavoro);
5. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
6. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome e le organizzazioni sindacali territoriali. L'attività formativa degli apprendisti potrà essere superiore a 3 annisvolta con modalità F.A.D./e-learning secondo la normativa vigente. La suddetta formazione potrà essere finanziata attraverso l'intervento del Fondo Interprofessionale riconosciuto dalla CONFDIPENDENTI e dalla CONFIP. Le aziende che, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del oltre ad applicare il presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLperfezioneranno la loro adesione al Fondo Interprofessionale potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest’ultimo. Ogni altro tipo di attività formativa sarà compresa nel normale orario di lavoro.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili. In attuazione del punto 1 del precedente artA tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D. Lgs. n. 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati può essere stipulato a svolgere le mansioni proprie partire dal diciassettesimo anno di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’artetà. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante va da un minimo di 24 mesi ad un massimo di 36 mesi secondo lo schema di seguito riportato: livello di inquadramento 2° livello 36 mesi 3° livello 36 mesi 4° livello 36 mesi 5° livello 36 mesi 6° livello Super 24 mesi 6° livello 24 mesi L'impegno formativo dell'apprendista per l'apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore complessivo di formazione interna ed esterna all'azienda secondo la tabella di seguito riportata: livello di inquadramento 2° livello 240 ore 3° livello 210 ore 4° livello 180 ore 5° livello 160 ore 6° livello Super 120 ore 6° livello 120 ore L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio. Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l'Ente Bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali e la partecipazione a corsi di formazione, seminari ed eventi attinenti al percorso formativo dell'apprendista, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. L'attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo della formazione a distanza. Per la formazione degli apprendisti le aziende dovranno fare riferimento ai contenuti dell'accordo interconfederale in materia di apprendistato contenente la regolamentazione della formazione per ciascun profilo professionale. È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Le attività formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in conformità coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al D.Lgsfine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro e sicurezza sul lavoro. 14 settembre 2011I contenuti e le competenze tecnico–professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
1. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
2. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
3. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
4. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, n. 167 non può in ogni caso macchinari e strumenti di lavoro);
5. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
6. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Il recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome e le organizzazioni sindacali territoriali. L'attività formativa degli apprendisti potrà essere superiore a 3 annisvolta con modalità F.A.D./e-learning secondo la normativa vigente. La suddetta formazione potrà essere finanziata attraverso l'intervento del Fondo Interprofessionale riconosciuto dalla CONFDIPENDENTI e dalla CONFIP. Le aziende che, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del oltre ad applicare il presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLperfezioneranno la loro adesione al Fondo Interprofessionale potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest’ultimo. Ogni altro tipo di attività formativa sarà compresa nel normale orario di lavoro.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili. In attuazione del punto 1 del precedente artA tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. 22 ed in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, possono Possono essere assunti con tale tipologia di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.lgs 226/2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Per l'apprendistato professionalizzante avente ad oggetto qualifiche rientranti nel settore artigianale, la durata dell'apprendistato può raggiungere i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art60 mesi. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2. La Le Parti concordano che la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante è di minimo 24 mesi e massimo 36 mesi secondo lo schema di seguito riportato: Per il settore panificazione, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti Parti fissano la durata del rapporto di apprendistato professionalizzante già secondo lo schema di seguito riportato: L'offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non inferiore a 80 ore medie annue retribuite. II datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall'assunzione, l'assistenza dell'Ente bilaterale EBINASPRI per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso. Ove l'ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi. È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi. L'attività formativa potrà essere presso di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza. Per la formazione degli apprendisti le aziende alla data potranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall'Ente Bilaterale EBINASPRI, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall' ISFOL. È prevista la presenza di stipula un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista. Le attività formative interne all'azienda di carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali, in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro. I contenuti e le competenze tecnico–professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto II recupero eventuale di conoscenze linguistiche/matematiche sarà effettuato all'interno dei moduli trasversali di base e tecnico-professionali. Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali. L'attività formativa degli apprendisti potrà essere svolta con modalità FAD e/o e-learning secondo la normativa vigente. La suddetta formazione potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale FonARCom. Le aziende che, oltre ad applicare il presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLperfezioneranno la loro adesione al Fondo Interprofessionale FonARCom potranno accedere agli strumenti messi a disposizione da quest’ultimo. Ogni altro tipo di attività formativa sarà compresa nel normale orario di lavoro.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Apprendistato professionalizzante. 1. In attuazione del punto 1 del precedente art. 22 ed Possono essere assunti, in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012tutti i settori di attivita', possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie soggetti di tutte le figure ed eta' compresa tra i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNLdiciotto anni e i ventinove anni.
2. La Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzanteprofessionalizzante che, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011ogni caso, n. 167 non può in ogni caso puo' comunque essere inferiore a due anni e superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNLsei.
34. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con Il contratto di apprendistato professionalizzante sia e' disciplinato in possesso base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonche' della eventuale qualifica che potra' essere acquisita al termine del rapporto di apposito attestato lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di qualifica professionale idoneo stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto all’attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la del limite massimo di durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle di cui attività è finalizzata la formazioneal comma 3.
4. Per la durata complessiva del e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguiredi apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La durata regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalita' di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del periodo percorso di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizioformazione, oltre che esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F un tutore aziendale con formazione e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22competenze adeguate.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Samples: Contratto Di Lavoro a Progetto
Apprendistato professionalizzante. 1La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche in funzione dei profili o qualificazioni professionali stabiliti nei sistemi di inquadramento del personale sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. Le qualifiche contrattuali previste dai diversi CCNL dovrebbero essere armonizzate con la definizione di standard professionali di riferimento, per evitare - ad esempio - che le competenze stabilite per la figura di un magazziniere o di un contabile differiscano a seconda del CCNL applicato. La registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore è di competenza del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali. Salvo diversa disciplina regionale, la registrazione della formazione e della qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali può essere effettuata in un documento avente i "contenuti minimi" del soppresso libretto formativo del cittadino (DM 10 ottobre 2005). Tale documento deve indicare: • le informazioni personali dell'apprendista (nome, cognome, codice fiscale, ecc.); • le competenze acquisite (tipologia, descrizione, contesto di acquisizione, periodo di acquisizione e tipo di evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte). disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sentite le parti sociali, tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Questo tipo di formazione è finalizzato all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 nell'arco del triennio. La regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica. In attuazione del punto 1 del precedente artassenza di un'offerta formativa pubblica, si applicano immediatamente le regolazioni contrattuali vigenti. 22 ed Ciò significa che il datore di lavoro deve erogare unicamente la formazione prevista per il profilo dal contratto collettivo. Le imprese che hanno sedi in coerenza con l’Accordo Interconfederale del 18 aprile 2012, più regioni possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie di tutte le figure ed i livelli professionali previsti all’art. 27 “Classificazione professionale” del presente CCNL.
2fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante, in conformità al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 non può in ogni caso essere superiore a 3 anni, fatte salve le maggiori durate previste per e i contratti di apprendistato professionalizzante già in essere presso le aziende alla data di stipula del presente CCNL, in applicazione dell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 stipulato tra Agens e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. In applicazione del punto 8 del precedente art. 22, al lavoratore sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmentecontenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata l'intero periodo di apprendistato, sulla base del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto titolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione (Linee guida per la figura professionale attribuita el'apprendistato professionalizzante 20 febbraio 2014): • 120 ore, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale gli apprendisti privi di destinazione finale. Nell’ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia titolo, in possesso di apposito attestato licenza elementare o della sola licenza di scuola secondaria di I grado; • 80 ore, per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgereo diploma di istruzione e formazione professionale; • 40 ore, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazionegli apprendisti in possesso di laurea o titolo almeno equivalente.
4. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire.
5. La durata del periodo di prova è stabilita in 30 giorni di effettivo servizio dalla data di assunzione.
6. In caso di conferma il periodo di prova si intende assolto ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli istituti disciplinati dal presente CCNL, compreso il passaggio alla posizione retributiva superiore nell’ambito dei livelli professionali B, C, D, E, F e fatto salvo quanto previsto al punto 9 del precedente art. 22.
7. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall’art. 32 del presente CCNL.
8. In applicazione del punto 5 del precedente art. 22, le figure professionali ed i profili formativi per l’attivazione del contratto di apprendistato professionalizzante sono quelli definiti nell’accordo nazionale del 1° marzo 2006 sopra citato, come di seguito riportati:
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Samples: Apprendistato