Common use of Apprendistato professionalizzante Clause in Contracts

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto che i settori del Turismo, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dei Settori, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dei Settori

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto L’apprendistato professionalizzante è uno speciale rapporto di lavoro a causa mista, finalizzato all’acquisizione di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Le parti riconoscono che i settori del Turismol’apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese ed al contempo, Agenzie grazie anche ai suoi contenuti formativi, un istituto di Viaggio accesso al lavoro capace di favorire una occupazione stabile e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàdi qualità. Possono essere assunti con contratto di apprendistato giovani di età non inferiore ai diciotto anni, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167salvo le deroghe consentite dalla legge, e ferma la durata massima non superiore ai ventinove. La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non è esercitabile dalle aziende che risultino non avere assunto a tempo indeterminato almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinatoindeterminato, l’ultimo dei i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi il rapporto di calendario dalla data lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di prima lavoro a tempo indeterminato. Nella lettera di assunzione;  mediante , oltre alle indicazioni di cui all’art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro, devono essere precisate la costituzione qualifica professionale oggetto del contratto di apprendistato, la categoria di destinazione e la progressione retributiva e di inquadramento di cui appresso. Le qualifiche conseguibili con il contratto di apprendistato professionalizzante sono quelle previste nei livelli 2°, 3°, 4° e 5° della scala classificatoria unica del personale dipendente dai teatri stabili pubblici e dai teatri gestiti dall’ETI. Nel contratto di apprendistato professionalizzante può essere previsto un periodo di prova di durata non superiore a quello del livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. L’apprendista non in prova assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 7 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto a viene prorogata per un tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto equivalente all’assenza nel caso di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti malattie di durata totale prevista dal precedente artsuperiore a 30 giorni lavorativi. 105In caso di più assenze il periodo di conservazione del posto si intende riferito ad un arco temporale di 36 mesi. All’apprendista assente per malattia spetta, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi nell’ambito del periodo totale lavorato contrattuale di apprendistato conservazione del posto di cui sopra, il trattamento previsto nella lettera dal contratto collettivo nazionale di assunzione (massimo 36 o 60 mesi)lavoro. Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili Agli effetti di tale trattamento è considerata malattia anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica la infermità derivante da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all’apprendista. L'apprendista assente dal lavoro per infortunio sul lavoro ha diritto al seguente trattamento:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Impiegati E Gli Operai Dipendenti

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto Le parti concordano sull’istituzione di una procedura contrattuale di informativa connessa alla regolamentazione dettata dalla legge provinciale 10 ottobre 2006 n. 6 in materia di apprendistato e dai relativi regolamenti. In particolare le parti convengono la messa in comune tra datore di lavoro e lavoratore in apprendistato professionalizzante delle attestazioni che i settori l’azienda è tenuta a predisporre ed inviare all’Agenzia del Turismo, Agenzie Lavoro di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàTrento al 31 gennaio di ogni anno di apprendistato (per l’anno precedente), in ottemperanza ordine al livello di acquisizione delle abilità e degli apprendimenti richiesti dal profilo formativo individuale, con particolare riferimento agli esiti della formazione non formale (art. 8 legge provinciale citata, “Esito e certificazione della formazione in apprendistato”). Giudizio di sintesi sul percorso formativo. Nella procedura di informativa del datore di lavoro all’apprendista saranno espresse le valutazioni sul percorso formativo, anche evidenziando, accanto agli aspetti di positività, eventuali aspetti di criticità. Tale analisi porterà, al termine di ciascun periodo lavorato di 12 mesi effettivi, ad un giudizio di sintesi sul percorso fino a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 quel momento compiuto, con il fine di dare massima trasparenza alla certificazione delle abilità operative acquisite e connesse alla figura professionale da ricoprire, in sintonia con il piano formativo individuale e con le comunicazioni all’Agenzia del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 lavoro. Il giudizio di sintesi, riepilogato nella formula “soddisfacente” o “non soddisfacente”, sarà comunicato per iscritto al lavoratore insieme alla consegna di copia della certificazione per l’Agenzia. Qualora n. 1672 giudizi di sintesi siano soddisfacenti al termine del terzo anno effettivo di apprendistato professionalizzante, e ferma la durata massima l’azienda, fatto salvo comunque il completamento del piano formativo individuale, è impegnata a confermare il rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato concordato con la lettera di assunzione. Sono fatte salve le norme di legge sui licenziamenti individuali e collettivi (36 L. 604/1966 e L. 108/1990, L. 223/1991). • In caso di malattia e infortunio, con riferimento alla raccomandazione in calce al punto 6 dell’Art. 30 del vigente CCNL, si estendono integralmente ai lavoratori in apprendistato le previsioni di cui all’Art. 55 del vigente CCNL • A chiarimento delle disposizioni di cui al secondo comma del punto 1 dell’Art. 30. Nella ipotesi in cui - in coerenza con i contenuti del piano formativo individuale, anche quale in un secondo tempo modificato e/o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto integrato- durante il periodo di apprendistato il profilo formativo del lavoratore venisse a Tempo Parziale Verticalecoincidere con uno dei profili professionali che contrattualmente danno titolo ad un inquadramento superiore a A3L1, annualmente coincidente con la l’inquadramento minimo previsto dal punto 1 dell’Art. 30 del vigente CCNL viene riconosciuto al medesimo lavoratore in modo corrispondentemente proporzionato. • Con riferimento alle previsioni di cui all’ultimo comma dell’Art. 17 del CCNL, si conviene che sia riservata una apposita procedura di confronto sindacale, finalizzata alla verifica dei rapporti di apprendistato instaurati nelle Casse Rurali, alla relativa durata stagionaleed ai profili e piani formativi, nonché delle modalità di espletamento dell’incarico di “tutor” aziendale. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando A tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo casoultimo proposito, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda verifica riguarderà anche la formazione dei tutor, la possibilità di effettivo affiancamento, le compatibilità tra il ruolo assegnato e dall’Apprendista la generalità delle altre mansioni svolte. Le Parti si impegnano ad incontrarsi qualora la disciplina in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto materia di apprendistato a tempo determinato stagionaleprofessionalizzante venga modificata da provvedimenti di legge, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015accordi interconfederali o dal CCNL di settore, non vi sarà trasformazione della successione al fine di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altraprevedere idonee armonizzazioni.

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Samples: Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c., Contratto Integrativo Di Secondo Livello Delle Casse Rurali b.c.c.

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dal ''Testo unico dell'apprendistato" di cui al D.Lgs 14 settembre 2011, n. 167 cosi come modificato dalla Legge 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni. Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011 è definito quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, si richiama alle vigenti norme di legge. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.167/2011, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i settori giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del TurismoD.Lgs. n. 226/2005 e non superiore ai 29 anni, Agenzie ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di Viaggio formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàtecnico-professionali Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, in ottemperanza di durata non superiore a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi. Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) — D) — C) — CS) — B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni. La durata minima del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la contratto di apprendistato è di sei mesi. E’ fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo. La durata massima del periodo di apprendistato (e la sua suddivisione in periodi è così determinata: Categori a Xxxxxx complessiva Mesi Primo Period o Mesi Second o Periodo Mesi Terzo periodo Mesi AS-ASQ 36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare 12 12 12 A 36 12 12 12 B 36 12 12 12 CS 30 10 10 10 C 30 10 10 10 D 24 8 8 8 E 12 6 6 - L’inquadramento e il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.relativo trattamento economico sono così determinati:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto che Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i settori lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli dal 1° al 6°. Il periodo di prova è pari a quello previsto dal CCNL per la categoria di destinazione al cui conseguimento è finalizzato il contratto. La durata minima del Turismo, Agenzie contratto di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza apprendistato disciplinato dal presente articolo non può essere inferiore a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la 6 mesi. La durata massima del periodo di apprendistato è così determinata:  24 mesi per i lavoratori che devono svolgere le mansioni del 6° livello  36 mesi per gli altri livelli L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:  nel primo periodo di apprendistato professionalizzante (36 o 60 pari a 12 mesi)): due livelli sotto quello di destinazione finale;  nel secondo periodo (pari a 12 mesi): un livello sotto quello di destinazione finale;  nel terzo ed ultimo periodo (pari a 12 mesi): inquadramento al livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al 6° livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dalla fine del primo periodo di apprendistato. Per gli apprendisti con qualifica di impiegato non si terrà conto del 5° livello riferito soltanto a qualifiche operaie. Pertanto, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistatola progressione dei livelli sarà ad esempio la seguente: 7°- 6°-4°, 6°-4°-3°. A tutti gli apprendisti operai, in più stagioni, attraverso più rapporti quanto lavoratori a tempo determinatoindeterminato si applicano le norme del CCNL relative a tale categoria pertanto agli stessi gli istituti contrattuali saranno corrisposti alle normali scadenze e non attraverso il terzo elemento. Analogamente agli apprendisti impiegati sarà garantito lo stesso trattamento previsto per gli altri impiegati a tempo indeterminato. Al termine del periodo di formazione la cooperativa e l'apprendista potranno recedere dal contratto dando un preavviso di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un il rapporto prosegue come ordinario rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto lavoro subordinato a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapportoindeterminato. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per Xxxx apprendisti si applicano tutte le caratteristiche proprie norme del contratto collettivo non esplicitamente modificate dal presente articolo. E' in ogni caso vietato retribuire l'apprendista secondo tariffe di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altracottimo.

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Samples: www.agcigallura.it

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche in funzione dei profili o qualificazioni professionali stabiliti nei sistemi di inquadramento del personale sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. Le qualifiche contrattuali previste dai diversi CCNL dovrebbero essere armonizzate con la definizione di standard professionali di riferimento, per evitare - Tenuto ad esempio - che le competenze stabilite per la figura di un magazziniere o di un contabile differiscano a seconda del CCNL applicato. La registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore è di competenza del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali. Salvo diversa disciplina regionale, la registrazione della formazione e della qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali può essere effettuata in un documento avente i "contenuti minimi" del soppresso libretto formativo del cittadino (DM 10 ottobre 2005). T Tale documento deve indicare:  le informazioni personali dell'apprendista (nome, cognome, codice fiscale, ecc.);  le competenze acquisite (tipologia, descrizione, contesto di acquisizione, periodo di acquisizione e tipo di evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte). disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sentite le parti sociali, tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Questo tipo di formazione è finalizzato all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 nell'arco del triennio. La regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica. In assenza di un'offerta formativa pubblica, si applicano immediatamente le regolazioni contrattuali vigenti. Ciò significa che il datore di lavoro deve erogare unicamente la formazione prevista per il profilo dal contratto collettivo. Le imprese che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale. La durata e i settori contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del Turismotitolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione (Linee guida per l'apprendistato professionalizzante 20 febbraio 2014):  120 ore, Agenzie per gli apprendisti privi di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàtitolo, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la durata massima del periodo possesso di apprendistato (36 licenza elementare o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi della sola licenza di calendario dalla data scuola secondaria di prima assunzioneI grado;  mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione 80 ore, per proseguire l’apprendistato nella stagione successivagli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;  40 ore, dovrà esercitare il diritto per gli apprendisti in possesso di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 laurea o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altratitolo almeno equivalente.

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Samples: www.abcdeidiritti.it

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto Le parti concordano che l’apprendistato professionalizzante essendo il più idoneo strumento per costruire professionalità pronte ad essere inserite efficacemente nell’organizzazione aziendale è essenzialmente finalizzato alla sua positiva conclusione e ad essere trasformato in un contratto a tempo indeterminato. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver trasformato a tempo indeterminato una percentuale di contratti di apprendistato in tempo indeterminato che viene determinata nella contrattazione di secondo livello. Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per quanto non espressamente contemplato dalle disposizioni normative, valgono le norme previste dal presente contratto. In attesa che la nuova normativa di legge sull’apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l’apprendistato di cui alle lettere a) e b) dell’art. 47 del D.Lgs. 276/2003 (apprendistato per l’espletamento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione e l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di altra formazione), le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell’istituto dell’apprendistato definito professionalizzante, previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 276/2003, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i settori soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, per l’acquisizione di competenze trasversali e tecnico professionali rinvenibili nelle fasce A, B e C del Turismopresente contratto, Agenzie onde consentire l’acquisizione di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la mansioni per le quali occorre un certo tirocinio. L’apprendistato è soggetto ad un periodo di prova della medesima durata massima stabilita per il personale inquadrato nella stessa fascia. Durante lo svolgimento del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un prova il rapporto può essere risolto senza preavviso da entrambe le parti. La durata del rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con è graduata in relazione alla fascia professionale di riferimento secondo le seguenti modalità: 48 mesi per la durata stagionalefascia A; 36 per le fasce B e C. Per i lavoratori in possesso di diploma i periodi sopra indicati saranno ridotti di 6 mesi. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagioneL’impegno formativo dell’apprendista è determinato, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionaleprofessionalizzante, in deroga alle previsioni degli arttun monte ore di almeno 120 per anno e la formazione dell’apprendista è di norma seguita da un tutor che cura il raccordo tra l’apprendimento e la formazione. 19 La contrattazione di secondo livello potrà prevedere un differente impegno formativo e 21 specifiche modalità di svolgimento della formazione, nonché stabilire gli obblighi e i doveri del D.Lgsdatore di lavoro e del lavoratore durante il periodo di apprendistato. 81/2015All’apprendista assente per malattia, non vi sarà trasformazione della successione corrisposta da parte dell’azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di rapporti conservazione del posto, a tempo determinato in tempo indeterminato, partire dal primo giorno e fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi)180° giorno nell’anno solare, un trattamento e economico pari al 100% della normale retribuzione giornaliera. Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.L’apprendista assente per infortunio ha diritto al seguente trattamento:

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Samples: Contratto Nazionale Sistema Acli

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl. Le parti con la seguente normativa, che ha validità a decorrere dal presente accordo, completano ed integrano la disciplina di legge dell’apprendistato professionalizzante per tutte le imprese che applicano il presente CCNL regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti al fine di rendere operativo un contratto di lavoro formativo che riveste una importanza significativa per i settori del Turismo, Agenzie di Viaggio riferimento. Xxxxx restando che l’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàall'occupazione dei giovani, in ottemperanza attuazione delle disposizioni vigenti, esso può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 226/2005 e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, di durata non superiore a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e ferma la in ogni caso di durata massima del periodo non eccedente i 2 mesi. Il contratto di apprendistato (36 o 60 mesi)professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessantaammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la — D) — C) — CS) — B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni. La durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie minima del contratto di apprendistato è di sei mesi. E’ fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli arttlavoro a cottimo. 19 e 21 La durata complessiva del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato contratto di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo professionalizzante non potrà essere superiore a 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione L’inquadramento e l’altra.il relativo trattamento economico sono così determinati:

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Samples: Verbale Di Accordo

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, oppure dal compimento del diciassettesimo anno di età se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello d'inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto. La malattia, l'infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro superiore a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale, secondo lo schema di cui all'allegato (1/C) al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dovrà comprendere: - Tenuto conto la descrizione del percorso formativo, - le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, - le competenze possedute, - l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa. Nelle imprese fino a quindici dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal titolare dell'impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue ed è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali. Le ore di formazione dedicate alla sicurezza e all'igiene del lavoro saranno erogate prioritariamente all'inizio del rapporto di apprendistato. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. In caso d'interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta. La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Le ore di formazione a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria ed in affiancamento al tutor aziendale saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall'apprendista e dal tutor aziendale. In attesa dell'attuazione della normativa in materia di libretto formativo del cittadino, l'attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all'allegato (2/C) del presente CCNL. Le Parti, al fine di dare piena ed immediata attuazione, su tutto il territorio nazionale, al rapporto di apprendistato professionalizzante, definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore commercio all'ingrosso ed esportazione e importazione fiori come da allegato (3/C) che i settori costituisce parte integrante del Turismo, Agenzie presente CCNL. I periodi di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la computo della durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi)apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: - due livelli inferiori a quello in cui è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - un livello inferiore a quello in più stagionicui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche a mansioni comprese nel quinto livello di inquadramento, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di l'inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono al sesto livello per la prima assunzione;  mediante la costituzione di un metà della durata del rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con ed al quinto livello per la durata stagionalerestante. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare Alla fine dell'apprendistato il diritto livello di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapportocottimo. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto Il rapporto di apprendistato si conclude in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale; la stessa regola vale per l'ex apprendista che continui a tempo determinato stagionalegodere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. In caso di malattia, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 decorso il periodo di prova, spetta all'apprendista il seguente trattamento assistenziale a carico del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione datore di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.lavoro:

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Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - Tenuto conto professionali. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i settori del Turismolavoratori operai, Agenzie di Viaggio intermedi, impiegati e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàquadri, in ottemperanza dei livelli dal 2° all'8° e per tutte le relative mansioni. L'apprendista non può lavorare a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167cottimo. Per tutti gli apprendisti, operai, impiegati, intermedi e quadri, e ferma la per tutti i livelli di inquadramento, può essere convenuto un periodo di prova non superiore a sei mesi, ridotti a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi. La durata minima del periodo di apprendistato è fissata in sei mesi. La durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi)apprendistato, per tutte le qualifiche professionali e per tutti i livelli di inquadramento, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti di 3 anni. Una riduzione fino a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) 6 mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto del periodo di apprendistato a Tempo Parziale Verticaleprofessionalizzante, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo casoapplicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Le parti si riservano la possibilità di individuare, ai sensi del T.U. D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo di 5 anni. L'inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico dell'apprendista può essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione periodica: Livelli di destinazione finale Durata complessiva mesi I periodo - 2 livelli mesi II periodo - 1 livello mesi III periodo Livello finale 8° 36 15 15 6 7° 36 15 15 6 6° 36 15 15 6 5° 36 15 15 6 4° 36 15 15 6 3° e 3° super 36 12 18 6 2° e 2° super 36 12 18 6 In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. E' demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro - nei limiti del periodo di comporto - spetta all'apprendista operaio un trattamento integrativo dell'indennità di malattia a carico dell'INPS pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 92 per il lavoratore operaio e all'apprendista impiegato un trattamento integrativo dell'indennità di malattia erogata dall'INPS pari al trattamento economico complessivo previsto dall'art. 109 per il lavoratore impiegato. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all'art. 61 - Malattia ed infortunio non sul lavoro. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, la durata dell'apprendistato potrà essere prolungata di un periodo pari alla durata della sospensione, tramite una comunicazione formale dell'azienda al lavoratore entro il termine originario dell'apprendistato. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo determinato stagionaleindeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni, in deroga alle previsioni degli artt. 19 nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti trasformati a tempo determinato indeterminato in misura pari a 4. Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale percentuale è ridotta al 25%. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 94, 102 e 112 del presente contratto. Al termine dell'apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con un preavviso minimo di 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione, che si intende coincidente con il termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Norma specifica per tessitori, fino al compiersi del addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e fresisti specialisti Il periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai professionalizzante è utile ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni dei 18 mesi di breve durata, omogenee permanenza al livello inferiore per il diritto alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.collocazione nel terzo o nel quarto livello

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Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto che L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, disciplinato dalle vigenti norme di legge e dalle disposizioni del presente ccnl. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i settori del Turismogiovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, Agenzie ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di Viaggio formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàtecnico – professionali. E’ possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, senza limiti di età. Per essi trovano applicazione, in ottemperanza deroga alle previsioni di cui all’art. 2 c.1 lett. m) del Dlgs. 167/2011, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. 604/1966 nonché il regime contributivo agevolato di cui all’art. 25 c.9 della L. 223/1991 e l’incentivo di cui all’art. 8 c. 4 della medesima legge. La formazione si realizza tramite la partecipazione a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, con destinazione finale ai livelli dal 2° al 6° e per tutte le relative mansioni. L’apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e ferma la gli devono essere applicate le tariffe di cottimo. Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è il seguente:  contratto di durata fino 24 mesi: 2 mesi  contratto di durata oltre i 24 e fino a 36 mesi: 3 mesi La durata massima del periodo di apprendistato (e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate: livelli durata complessiva mesi primo periodo mesi secondo periodo mesi terzo periodo mesi 6° 36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi 10 10 16 5° 36 10 10 16 4°S - 4° 36 10 10 16 3° 36 10 10 16 2° 24 6 6 12 In caso di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un sospensione del rapporto di apprendistato per periodi superiori ai 30 giorni per malattia, infortunio sul lavoro o altre cause di sospensione involontaria, il periodo di apprendistato potrà essere prorogato con il consenso di entrambe le parti per un periodo pari alla sospensione stessa. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:  nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;  nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;  nel terzo e ultimo periodo: livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. E’ demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell’eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro, all’apprendista non in prova, nei limiti del periodo di conservazione del posto, saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: — dal 1° al 3° giorno di malattia, il 50% della retribuzione normale dell’apprendista — dal 4° al 180° giorno di malattia, il 100% della retribuzione netta normale dell’apprendista. In aggiunta a Tempo Parziale Verticalequanto sopra, annualmente coincidente ove venisse a cessare il trattamento mutualistico dell’Istituto assicuratore, l’azienda riconoscerà all’apprendista ammalato una integrazione pari al 70% della retribuzione normale dell’apprendista per il periodo di malattia eccedente il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all’art. 52 – Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Stante la durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto peculiare natura a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie causa mista del contratto di apprendistato apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato. Le Parti stipulanti il contratto individuale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del Cod. Civ., di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli arttindeterminato. 19 e 21 In caso di dimissioni del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione lavoratore prima della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi scadenza del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera professionalizzante sono applicabili il periodo di assunzione (massimo preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 82 – 89 – 99 del presente ccnl. Ferma restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l'azienda abbia confermato almeno il 70 % degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 o 60 mesi)mesi precedenti. Ai fini del computo calcolo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni percentuale non si computano i rapporti risolti durante il periodo di breve durataprova, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione per licenziamento per giusta causa e l’altraper dimissioni. E' comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti o di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Per le imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 addetti non trovano applicazione limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della competitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti formativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto definito sull'apprendistato professionalizzante dal ''Testo unico dell'apprendistato" di cui al D. Lgs. 81/2015. Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante che, ai sensi del D. Lgs. 81/2015, è definito quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, si richiama alle vigenti norme di legge. In attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i settori giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del TurismoD.Lgs. n. 226/2005 e fino ai 30 non compiuti, Agenzie ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di Viaggio formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàtecnico-professionali Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, in ottemperanza di durata non superiore a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 per il livello immediatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi. Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il conseguimento di qualifiche inquadrate nei livelli E) — D) — C) — CS) — B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni. La durata minima del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la contratto di apprendistato è di dodici mesi. E’ fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo. La durata massima del periodo di apprendistato (e la sua suddivisione in periodi è così determinata: Categori a Xxxxxx complessiva Mesi Primo Period o Mesi Second o Periodo Mesi Terzo periodo Mesi AS-ASQ 36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare 12 12 12 A 36 12 12 12 B 36 12 12 12 CS 30 10 10 10 C 30 10 10 10 D 24 8 8 8 E 12 6 6 - L’inquadramento e il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.relativo trattamento economico sono così determinati:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto che Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, ai sensi del TurismoD.Lgs. n. 226/2005, Agenzie il contratto di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la apprendistato professionalizzante può essere stipulato dal diciassettesimo anno di età. La durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi)apprendistato, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  espressa in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante effettiva prestazione, è la costituzione seguente: I periodi eventualmente effettuati nell’ambito dell’apprendistato di un rapporto cui al precedente punto 1 si sommano ai periodi indicati in tabella, entro il limite massimo complessivo di 36 mesi. Una riduzione del periodo di apprendistato di 6 mesi è riconosciuta ai lavoratori di cui ai precedenti punti 1 e 2, che, nei 12 mesi precedenti all’assunzione, abbiano svolto, presso la stessa azienda, un periodo di pari durata di stage o tirocinio nelle stesse mansioni. Le Parti convengono, secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con risposta ad interpello n. 40 del 26 ottobre 2011, di demandare all’Osservatorio Nazionale di Settore, di cui all’articolo 1, del presente CCNL l’individuazione, entro il 31 dicembre 2018, delle figure professionali equipollenti a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con quelle dell’artigianato per i quali la durata stagionalemassima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni, suddivisa in periodi, ai fini retributivi, determinate alla tabella di cui all’art 14 del CCNL 16 settembre 2010. Nel primo casoLe Parti convengono che, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagionenelle imprese che occupano almeno 50 dipendenti, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante, fermo restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, potrà avvenire solo se l’impresa abbia trasformato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato indeterminato almeno il 20% dei contratti di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 36 o 60 mesi)mesi precedenti. Ai fini del computo calcolo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni percentuale non si computano i rapporti: - risolti per recesso durante il periodo di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altraprova; - cessati per licenziamento per giusta causa; - risolti per dimissioni rassegnate dal lavoratore. È comunque consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti.

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Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, oppure dal compimento del diciassettesimo anno di età se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.lgs.17 ottobre 2005 n.226. Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il livello d’inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica professionale che potrà essere acquisita al termine del rapporto e la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto. La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria dl rapporto di lavoro superiore a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato con il conseguente posticipo anche dei termini connessi ai benefici contributivi. In tale ipotesi il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato. Il piano formativo individuale, secondo lo schema di cui all’allegato (1/C) al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dovrà comprendere: - Tenuto conto la descrizione del percorso formativo, - le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, - le competenze possedute, - l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti. Le funzioni di tutore possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa. Nelle imprese fino a quindici dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal titolare dell’impresa, da un socio o da un familiare coadiuvante. La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue ed è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico professionali. Le ore di formazione dedicate alla sicurezza e all’igiene del lavoro saranno erogate prioritariamente all’inizio del rapporto di apprendistato. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda. In caso d’interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta. La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima. Le ore di formazione a fianco di altri operai qualificati o specializzati ovvero di impiegati di pari o superiore categoria ed in affiancamento al tutor aziendale saranno attestate a cura del datore di lavoro e controfirmate dall’apprendista e dal tutor aziendale. In attesa dell’attuazione della normativa in materia di libretto formativo del cittadino, l’attestazione della formazione sarà redatta sulla base dello schema di cui all’allegato (2/C) del presente CCNL. Le Parti, al fine di dare piena ed immediata attuazione, su tutto il territorio nazionale, al rapporto di apprendistato professionalizzante, definiscono gli standard formativi per i profili professionali del settore commercio all’ingrosso ed esportazione e importazione fiori come da allegato (3/C) che i settori costituisce parte integrante del Turismo, Agenzie presente CCNL. I periodi di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 apprendistato presso più datori di lavoro o presso la medesima azienda si cumulano ai fini del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la computo della durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi)apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività e mansioni. I livelli di inquadramento professionale e il conseguente trattamento economico per gli apprendisti saranno i seguenti: - due livelli inferiori a quello in cui è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato; - un livello inferiore a quello in più stagionicui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato. Per gli apprendisti assunti per l’acquisizione delle qualifiche a mansioni comprese nel quinto livello di inquadramento, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di l’inquadramento ed il conseguente trattamento economico sono al sesto livello per la prima assunzione;  mediante la costituzione di un metà della durata del rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con ed al quinto livello per la durata stagionalerestante. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare Alla fine dell’apprendistato il diritto livello di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica eventualmente conseguita. E’ vietato stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapportocottimo. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto Il rapporto di apprendistato si conclude in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: 1 livello - 36 mesi 2 livello - 36 mesi 3 livello - 24 mesi 4 livello - 24 mesi 5 livello - 12 mesi La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale; la stessa regola vale per l’ex apprendista che continui a tempo determinato stagionalegodere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. In caso di malattia, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 decorso il periodo di prova, spetta all’apprendista il seguente trattamento assistenziale a carico del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione datore di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.lavoro:

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Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto che Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i settori soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del TurismoD.Lgs. n. 226/2005, Agenzie il contratto di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza apprendistato professionalizzante può essere stipulato a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la partire dal diciassettesimo anno di età. La durata massima del periodo di apprendistato non può essere superiore a 3 anni. Le parti concordano di stabilire, entro 3 mesi dalla sottoscrizione del c.c.n.l., in un accordo separato da allegare al c.c.n.l., la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche in ragione del tipo di qualificazione ai fini contrattuali da conseguire con l'apprendistato professionalizzante. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo. Il datore di lavoro che intende stipulare detto contratto sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto o con l'ente di ricerca, che stabilisce la durata e le modalità, anche temporali, della formazione a carico del datore di lavoro. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 20% di quella che gli sarebbe dovuta. E' incentivato dall'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Per quanto non espressamente richiamato nel presente articolo, si fa riferimento alla normativa legale vigente.". L'art. 15-bis è introdotto nel c.c.n.l. come segue: "Art. 15 bis (36 Tirocini - Stage) Il tirocinio o 60 mesi)stage è una misura formativa di politica attiva, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi un periodo di calendario dalla data orientamento al lavoro e di prima assunzione;  mediante la costituzione di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionalelavoro. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto Le tipologie di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per tirocinio sono le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.seguenti:

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Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto che i settori del TurismoIl monte ore annuo di formazione professionalizzante, Agenzie di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi)della quale è responsabile l’impresa, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  definito in più stagionifunzione del profilo professionale cui è finalizzato l’apprendistato e della durata dello stesso. Tale monte ore annuo è integrato dall’offerta formativa pubblica per quanto riguarda la formazione trasversale o di base, attraverso più rapporti ove prevista. Le ore di formazione professionalizzante sono definite come segue. Profili Professionali Ore complessive di formazione Durata apprendistato 2° livello 36 mesi 240 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione superiore di 2° grado o di laurea universitaria 210 ore) 3° livello 36 mesi 210 4° livello 36 mesi 180 5° livello 36 mesi 160 6° livello 24 mesi 120 Area di attività Tipologie di profilo Qualifiche omologhe a tempo determinatoquelle artigiane Xxxxxx apprendistato Ore complessive di formazione Addetto food e funzioni ausiliarie macellaio specializzato provetto 48 mesi 280 ore (3° livello) Front office e funzioni specialista di ausiliarie gastronomia, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 Addetto al servizio macelleria, salumeria, 42 mesi 200 ore (sessanta4° livello) pescheria, formaggi, pasticceria estimatore nelle Promozione e commercializzazione Addetto al servizio aziende di arte e antichità disegnatore tecnico figurista 48 mesi 340 ore (2° livello) 280 ore (3° livello) vetrinista Servizi generali Addetto manutenzione/ assistenza Addetto manutenzione 48 mesi 280 ore (3° livello) Addetto assistenza 48 mesi 340 ore (2° livello) 280 ore (3° livello) Addetto logistica/ gestione magazzino no food Addetto gestione magazzino no food 48 mesi 280 ore (3° livello) Per i profili formativi relativi al settore ICT, agli Operatori di calendario dalla data Vendita, al settore della Revisione Legale, al settore della Consulenza Specialistica, si vedano gli allegati specifici al CCNL TUTELE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE I contributi previdenziali e assistenziali vengono versati all’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. I premi assicurativi vengono versati all’INAIL – Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro L’adesione al fondo di prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionaleprevidenza complementare Fon.Te. Nel primo caso, l’apprendista è consentita secondo le previsioni del CCNL. Il lavoratore assunto a tempo determinato indeterminato è iscritto al Fondo EST - Fondo di assistenza sanitaria integrativa. Il lavoratore con la qualifica di Quadro è iscritto a QuAs - Cassa di Assistenza Sanitaria Quadri. Indicare altre eventualI forme di protezione sociale, quali assicurazioni per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto rischi professionali o extraprofessionali e altre coperture assicurative in caso di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.trasferta/distacco estero

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Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto Le parti riconoscono che l’apprendistato professionalizzante può costituire un fattore strategico di concorso allo sviluppo della com- petitività delle imprese e al contempo, grazie ai suoi contenuti for- mativi, un istituto di accesso, al lavoro idoneo a favorire una occupazione di qualità nelle aziende che applicano il presente ccnl. Le parti stipulanti si danno reciprocamente atto che la disciplina che segue dà concreta attuazione e trova fondamento in quanto de- finito sull’apprendistato professionalizzante dal ‘’Testo unico dell’ap- prendistato” di cui al D. Lgs. 81/2015. Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante che, ai sensi del D. Lgs. 81/2015, è definito quale contratto di lavoro a tempo inde- terminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, si richiama alle vigenti norme di legge. In attuazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2015, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i settori gio- vani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del TurismoD.Lgs. n. 226/2005 e fino ai 30 non compiuti, Agenzie ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di Viaggio formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàtecnico-pro- fessionali Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi del vigente CCNL, in ottemperanza di durata non superiore a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 per il livello imme- diatamente superiore a quello di inserimento e in ogni caso di durata non eccedente i 2 mesi. Il contratto di apprendistato professionalizzante può riguardare operai, intermedi, impiegati e quadri ed è ammesso per il consegui- mento di qualifiche inquadrate nei livelli E) — D) — C) — CS) — B) e livelli superiori e tutte le relative mansioni. La durata minima del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la contratto di apprendistato è di dodici mesi. È fatto divieto adibire i lavoratori apprendisti a lavoro a cottimo. La durata massima del periodo di apprendistato (e la sua suddivi- sione in periodi è così determinata: Categoria Durata complessiva Mesi Primo Periodo Mesi Secondo Periodo Mesi Terzo periodo Mesi AS-ASQ 36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare 12 12 12 A 36 12 12 12 B 36 12 12 12 CS 30 10 10 10 C 30 10 10 10 D 24 8 8 8 E 12 6 6 L’inquadramento e il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.relativo trattamento economico sono così de- terminati:

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Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto Le parti con la seguente normativa completano ed integrano la disciplina di legge dell'apprendistato professionalizzante per le imprese che applicano il c.c.n.l. regolando tutti gli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2015, al fine di rendere operativo un contratto di lavoro a carattere formativo che riveste un importanza significativa per il settore. Le parti riconoscono che l'apprendistato professionalizzante, caratterizzato da un percorso formativo specifico secondo il tipo di professionalità da conseguire, è una forma di lavoro idonea a coniugare i settori fabbisogni aziendali di personale qualificato con le esigenze formative del Turismolavoratore. In questo senso l'apprendistato professionalizzante così come regolamentato nel presente articolo rappresenta uno strumento strutturale di inserimento lavorativo. Le parti condividono la necessità di valorizzare la formazione svolta sotto la responsabilità delle imprese, Agenzie anche on the job ed in affiatamento, che andrà certificata secondo modalità da definire alla luce delle future disposizioni di Viaggio legge. Gli interventi formativi potranno essere realizzati anche attraverso forme di finanziamento pubblico e/o per il tramite di Fondimpresa. Per l'assunzione di giovani in apprendistato è prevista la forma scritta del contratto, del patto di prova e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàdel relativo piano formativo individuale. Il periodo di prova stabilito per il contratto di apprendistato è pari a 6 mesi; il periodo di prova non potrà comunque superare il 40% della durata del contratto. Ferme restando le disposizioni di legge e contrattuali, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167le parti possono recedere dal contratto dl apprendistato con preavviso, e ferma la durata massima di 15 giorni, decorrente dal medesimo termine del periodo di apprendistato, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. In caso di recesso, durante il preavviso si applica il trattamento normativo ed economico previsto per il periodo di apprendistato. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. La durata massima dell'apprendistato professionalizzante và da un minimo di 6 mesi fino a 3 anni. Il piano formativo individuale ha Io scopo di indicare il percorso formativo dell'apprendista e di individuare le competenze da acquisire in relazione a quelle già possedute ed indicare i contenuti di eventuali esperienze di lavoro e l'articolazione della formazione. Il piano formativo individuale dovrà avere la forma scritta ed essere definito in forma sintetica, contestualmente alla stipula del contratto secondo quanto definito nelle linee guida riportate in allegato 4. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda o di altra azienda del Gruppo o all'esterno dell'azienda in apposita struttura di riferimento. Le ore annue medie di formazione, compresa la formazione generale e specifica per la sicurezza sul lavoro prevista dall'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono stabilite tra 60 e 80 complessive, comprensive, fino a concorrenza, anche di quelle che saranno eventualmente previste dall'offerta formativa pubblica ai sensi dell'art.44, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015. Tale monte ore sarà modulato in relazione alla complessità delle competenze necessarie alla qualificazione professionale da conseguire, indicata dalle Parti nel piano formativo individuale dell'apprendista. Le imprese che hanno nel proprio organico lavoratori con contratto di apprendistato (36 professionalizzante designano una persona che svolge le funzioni di tutor al fine assicurare lo svolgimento della formazione interna ed il necessario raccordo con la formazione esterna, laddove prevista, il quale potrà verificare periodicamente lo stato di avanzamento del progetto formativo. Può svolgere la funzione di tutor il datore di lavoro o 60 mesi)un lavoratore con inquadramento pari o superiore a quello di destinazione del lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante. Il tutor ha il compito di: - partecipare attivamente alla definizione del piano formativo individuale del lavoratore in apprendistato professionalizzante; - facilitare il lavoratore nelle fasi di apprendimento e presidiare l'andamento del processo nelle sue diverse fasi; - assicurare la congruenza dell'attività svolta in azienda rispetto agli obiettivi formativi identificati nel piano; - facilitare l'inserimento del lavoratore in apprendistato professionalizzante all'interno del con testo organizzativo aziendale. Le competenze acquisite dal lavoratore saranno registrate nel libretto formativo del cittadino secondo le modalità definite dalla normativa in materia e dalle indicazioni che saranno fornite dal Ministero competente. In attesa di quanto sopra, fatte salve le prassi aziendali in atto, le attività formative saranno registrate in linea con le indicazioni fornite con il modello di riferimento di cui all'Allegato 4 e la loro attestazione sarà fornita al lavoratore su richiesta dello stesso. La qualificazione professionale, al cui conseguimento è finalizzato il contratto, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un determinata sulla base della figura professionale contrattualmente individuata dalle Parti del rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionaleai sensi dell'art. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione 11 del rapportoc.c.n.l. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.Le relative competenze sono suddivise in:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali II contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione del lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - Tenuto conto professionali. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il plano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i settori lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, del Turismolivelli dal 2° all'8° e per tutte le relative mansioni. L'apprendista non può lavorare a cottimo. Per tutti gli apprendisti, Agenzie di Viaggio operai, impiegati, intermedi e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167quadri, e ferma la per tutti i livelli di inquadramene può essere convenuto un periodo di prova non superiore a sei mesi, ridotti a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi. La durata minima del periodo di apprendistato è fissata in sei mesi. La durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi)apprendistato, per tutte le qualifiche professionali e per tutti i livelli di inquadramento, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti di 3 anni. Una riduzione fino a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) 6 mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto del periodo di apprendistato a Tempo Parziale Verticaleprofessionalizzante, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo casoapplicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie è riconosciuta al lavoratori che - prima del contratto di apprendistato - abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Le parti si riservano la possibilità di individuare, ai sensi del T.U. D.Lgs. 14/9/2011 n. 167, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo di 5 anni. L'Inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico dell'apprendista può essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione periodica: Livelli Durata complessiva Mesi Primo periodo Mesi Secondo periodo Mesi Terzo periodo Mesi 8° 36 15 15 6 7° 36 15 15 6 6° 36 15 15 6 5° 36 15 15 6 4° 36 15 15 6 3° e 3° Super 36 12 18 6 2° e 2° Super 36 12 18 6 In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata del periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'Inizio del secondo periodo di apprendistato. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'Interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi, L'Intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile al fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche al fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. E' demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, del premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro - nel limiti del periodo di comporto - spetta all'apprendista operalo un trattamento integrativo dell'Indennità di malattia a carico dell'INPS pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 92 per il lavoratore operalo e all'apprendista impiegato un trattamento integrativo dell'Indennità di malattia erogata dall'lNPS pari al trattamento economico complessivo previsto dall'art. 109 per il lavoratore impiegato. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all'art. 61 - Malattia ed infortunio non sul lavoro. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, la durata dell' apprendistato potrà essere prolungata di un periodo pari alla durata della sospensione, tramite una comunicazione formale dell'azienda al lavoratore entro li termine originarlo dell'apprendistato. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili al fini degli istituti contrattuali e di legge. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati; o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo determinato stagionaleindeterminato almeno il 70% del contratti di apprendistato venuti a scadenza nel 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti che abbiano rassegnato le dimissioni, nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato in deroga misura pari a 4. Per i datori di lavoro che occupano alle previsioni degli loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a dieci unità, tale percentuale è ridotta al 25%. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli artt. 19 94, 102 e 21 112 del D.Lgspresente contratto. 81/2015Al termine dell'apprendistato, non vi sarà trasformazione della successione ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di rapporti quanto disposto dall'art. 2118 del Codice Civile, con un preavviso minimo di 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione, che si intende coincidente con il termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinarlo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in tempo indeterminato. - Norma specifica per tessitori, fino al compiersi del addetti alle macchine circolari o rettilinee tagliatori su segnato e fresisti specialisti. Il periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai professionalizzante è utile ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni del 18 mesi di breve durata, omogenee permanenza al livello inferiore per il diritto alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altracollocazione nel terzo o nel quarto livello.

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Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 (17 per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53) e i 29 anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico – professionali, che siano funzionali alle dinamiche dei processi produttivi/organizzativi aziendali ed alle possibilità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni. Per instaurare il contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai e impiegati dei livelli 2°- Tenuto conto che i settori del Turismo, Agenzie 3°- 4° della C.U. e per tutte le relative mansioni. Il contratto di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalità, in ottemperanza apprendistato professionalizzante può prevedere un periodo di prova di durata comunque non superiore a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. La durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi)e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate: Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di riconosciuta ai lavoratori che prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: Iter per 3° e/o 4° livello ® nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, due livelli sotto quello di destinazione; ® nel secondo periodo di apprendistato professionalizzante, un livello sotto quello di destinazione; ® nel terzo ed ultimo periodo, inquadramento al livello di destinazione. Iter per 2° livello ® nel primo periodo di apprendistato professionalizzante, inquadramento al 1° livello; ® nel secondo periodo di apprendistato professionalizzante, inquadramento al 1° livello e minimi tabellari maggiorati del 50% della differenza tra i minimi previsti al 1° livello ed i minimi tabellari previsti per il 2° livello; ® nel terzo ed ultimo periodo inquadramento nel livello di destinazione. Per poter stipulare nuovi contratti di apprendistato professionalizzante le imprese devono aver mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato si sia compiuto nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del periodo di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di trasformare il rapporto di lavoro a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino i contratti risolti in corso o al compiersi termine del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera prova. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai fini lavoro, nel corso del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altralavoro a tempo indeterminato.

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Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto che L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, disciplinato dalle vigenti norme di legge e dalle disposizioni del presente ccnl. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i settori del Turismogiovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, Agenzie ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di Viaggio formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàtecnico – professionali. E’ possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità, senza limiti di età. Per essi trovano applicazione, in ottemperanza deroga alle previsioni di cui all’art. 2 c.1 lett. m) del Dlgs. 167/2011, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. 604/1966 nonché il regime contributivo agevolato di cui all’art. 25 c.9 della L. 223/1991 e l’incentivo di cui all’art. 8 c. 4 della medesima legge. La formazione si realizza tramite la partecipazione a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, con destinazione finale ai livelli dal 2° al 6° e per tutte le relative mansioni. L’apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e ferma la gli devono essere applicate le tariffe di cottimo. Il periodo di prova per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante è il seguente: ⎯ contratto di durata fino 24 mesi: 2 mesi ⎯ contratto di durata oltre i 24 e fino a 36 mesi: 3 mesi La durata massima del periodo di apprendistato (e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di inquadramento sono così fissate: livelli durata complessiva mesi primo periodo mesi secondo periodo mesi terzo periodo mesi 6° 36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi 10 10 16 5° 36 10 10 16 4°S - 4° 36 10 10 16 3° 36 10 10 16 2° 24 6 6 12 In caso di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un sospensione del rapporto di apprendistato per periodi superiori ai 30 giorni per malattia, infortunio sul lavoro o altre cause di sospensione involontaria, il periodo di apprendistato potrà essere prorogato con il consenso di entrambe le parti per un periodo pari alla sospensione stessa. L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato: ⎯ nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale; ⎯ nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; ⎯ nel terzo e ultimo periodo: livello di destinazione finale. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo livello saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato. L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. E’ demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell’eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro, all’apprendista non in prova, nei limiti del periodo di conservazione del posto, saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell’indennità di malattia riconosciuta dall’Istituto assicuratore fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi: — dal 1° al 3° giorno di malattia, il 50% della retribuzione normale dell’apprendista — dal 4° al 180° giorno di malattia, il 100% della retribuzione netta normale dell’apprendista. In aggiunta a Tempo Parziale Verticalequanto sopra, annualmente coincidente ove venisse a cessare il trattamento mutualistico dell’Istituto assicuratore, l’azienda riconoscerà all’apprendista ammalato una integrazione pari al 70% della retribuzione normale dell’apprendista per il periodo di malattia eccedente il 6° mese compiuto e fino al termine del periodo di conservazione del posto. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all’art. 52 – Assenza per malattia e infortunio non sul lavoro. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Stante la durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto peculiare natura a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie causa mista del contratto di apprendistato apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato. Le Parti stipulanti il contratto individuale potranno recedere dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del Cod. Civ., di 15 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli arttindeterminato. 19 e 21 In caso di dimissioni del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione lavoratore prima della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi scadenza del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera professionalizzante sono applicabili il periodo di assunzione (massimo preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 82 – 89 – 99 del presente ccnl. Ferma restando la possibilità di individuare ipotesi diverse a livello aziendale, le Parti convengono che il ricorso al contratto di apprendistato potrà avvenire solo se l'azienda abbia confermato almeno il 70 % degli apprendisti il cui contratto sia scaduto nei 36 o 60 mesi)mesi precedenti. Ai fini del computo calcolo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni percentuale non si computano i rapporti risolti durante il periodo di breve durataprova, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione per licenziamento per giusta causa e l’altraper dimissioni. E' comunque consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista in caso di mancato rispetto dei limiti percentuali definiti o di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Per le imprese che occupano alle loro dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 10 addetti non trovano applicazione limiti percentuali di trasformazione dei contratti di apprendistato per poter ricorrere a tale tipologia contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali La durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico- professionali e specialistiche in funzione dei profili o qualificazioni professionali stabiliti nei sistemi di inquadramento del personale sono stabilite dagli accordi interconfederali e dai CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenuto conto del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. Le qualifiche contrattuali previste dai diversi CCNL dovrebbero essere armonizzate con la definizione di standard professionali di riferimento, per evitare - Tenuto ad esempio - che le competenze stabilite per la figura di un magazziniere o di un contabile differiscano a seconda del CCNL applicato. La registrazione nel fascicolo elettronico del lavoratore è di competenza del datore di lavoro per quanto riguarda la formazione effettuata per il conseguimento della qualificazione professionale ai fini contrattuali. Salvo diversa disciplina regionale, la registrazione della formazione e della qualifica professionale eventualmente acquisita dall'apprendista ai fini contrattuali può essere effettuata in un documento avente i "contenuti minimi" del soppresso libretto formativo del cittadino (DM 10 ottobre 2005). Tale documento deve indicare: • le informazioni personali dell'apprendista (nome, cognome, codice fiscale, ecc.); • le competenze acquisite (tipologia, descrizione, contesto di acquisizione, periodo di acquisizione e tipo di evidenze documentali a supporto dell'avvenuta acquisizione delle competenze descritte). disciplinata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano sentite le parti sociali, tenuto conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista. Questo tipo di formazione è finalizzato all'acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 nell'arco del triennio. La regione comunica al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell'instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell'offerta formativa pubblica. In assenza di un'offerta formativa pubblica, si applicano immediatamente le regolazioni contrattuali vigenti. Ciò significa che il datore di lavoro deve erogare unicamente la formazione prevista per il profilo dal contratto collettivo. Le imprese che hanno sedi in più regioni possono fare riferimento al percorso formativo della regione dove è ubicata la sede legale. La durata e i settori contenuti dell'offerta formativa pubblica sono determinati, per l'intero periodo di apprendistato, sulla base del Turismotitolo di studio posseduto dall'apprendista al momento dell'assunzione (Linee guida per l'apprendistato professionalizzante 20 febbraio 2014): • 120 ore, Agenzie per gli apprendisti privi di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàtitolo, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la durata massima del periodo possesso di apprendistato (36 licenza elementare o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi della sola licenza di calendario dalla data scuola secondaria di prima assunzioneI grado;  mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione• 80 ore, per proseguire l’apprendistato nella stagione successivagli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di II grado o di qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale; • 40 ore, dovrà esercitare il diritto per gli apprendisti in possesso di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 laurea o 60 mesi). Ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altratitolo almeno equivalente.

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Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle norme di legge in vigore ed alle norme del vigente CCNL L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempio indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, recepito dall'Accordo Interconfederale in materia del 20 aprile 2012, e al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. I lavoratori con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalla legge e dal presente contratto collettivo per l'applicazione di particolari normative ed istituti. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ad eccezione dei soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, per i quali il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale nonché dell'eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extra- aziendale; b) apposizione di un eventuale periodo di prova pari alla durata ordinaria prevista dal contratto collettivo nazionale vigente per il livello di inquadramento iniziale; c) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; d) le qualifiche conseguibili per i settori lavoratori operai: intermedi, impiegati e quadri sono quelle previste nelle categorie dalla AE2 alla AD3, con riferimento, per l'area direzionale, categorie AD3, AD2 e AD1, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione ed importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali; e) la facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato è subordinata al rispetto dei limiti numerici di cui all’art. 2, dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 2 del TurismoD.Lgs. n. 167/2011 dalle aziende che abbiano mantenuto in servizio almeno il 51% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 12 mesi precedenti. A tale fine non si computano gli apprendisti che non hanno concluso il periodo di apprendistato per dimissioni, Agenzie per risoluzione per giusta causa o per risoluzione del rapporto in corso o al termine di Viaggio prova; f) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del codice civile nel rispetto del periodo di preavviso di cui alla categoria di destinazione finale; g) possibilità di cumulare i periodi di apprendistato per la qualifica e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàil diploma professionale con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata prevista per l'apprendistato professionalizzante; h) valorizzazione dei periodi di apprendistato. I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato per la qualifica e i diploma professionale svolti, in ottemperanza per la durata di almeno 12 mesi, presso più datori di lavoro, saranno valorizzati ai fini della durata complessiva del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. In tal caso la durata del contratto di apprendistato sarà ridotta di sei mesi. A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è tenuto a registrare l'esperienza di apprendistato nel libretto formativo del cittadino secondo quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 dalla normativa vigente. Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento della riduzione della durata del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma contratto di apprendistato; i) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo in attuazione di quanto regolamentato dall'articolo 2 lettera l). La durata minima del contratto è di 6 mesi; la durata massima del periodo contratto è pari a 36 mesi. Per i lavoratori in possesso di apprendistato titolo di studio (36 diploma di istruzione secondaria superiore o 60 terziaria) inerente alla professionalità da conseguire tale durata sarà ridotta di 10 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistatoripartiti rispettivamente in: 3 mesi nel primo periodo; 3 mesi nel secondo periodo; 4 mesi nel terzo periodo. Per gli apprendisti in più stagionipossesso di laurea inerente alla professionalità da acquisire in tutte le fattispecie di inquadramento, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionaledell'apprendistato sarà di 24 mesi. Nel Le parti si riservano la possibilità di individuare, i profili professionali equipollenti a quelli dell’artigianato per i quali la durata massima dell’apprendistato professionalizzante è fissata in cinque anni. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore potrà essere inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapportoperiodo. Nel secondo casoperiodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. Gli apprendisti con destinazione finale al livello AE2 secondo saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 174. Xxxxxx complessiva mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi 36 12 12 12 24 10 10 4 La durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionaleè determinata nelle seguenti misure massime in relazioni alle qualifiche da conseguire: 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale nelle categorie XX0-XX0-XX0-XX0-XX0-XX0-XX0-XX0-XX0- XX0-XX0-XX0-XX0-XX0; 24 mesi peri lavoratori con inquadramento finale in categoria AE2. L'azienda corrisponderà all'apprendista, in deroga occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 174 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero. Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico per infortunio e malattia dell'apprendista non in prova, si applica quanto previsto dal vigente CCNL per operai, impiegati, intermedi e quadri con applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria in caso di malattia, invalidità e maternità. Eventi sospensivi determinati la sospensione del contratto di apprendistato. In relazione alle previsioni degli arttdi cui all'art. 19 e 21 2 lett. h) del T.U. sull’apprendistato si prevede la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio, maternità, cig in deroga ovvero ricorso a sospensioni dal lavoro in conseguenza di uno stato di crisi aziendale, congedi per gravi motivi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 81/2015n. 151/2001 nel caso in cui detta sospensione comporti un'assenza dal luogo di lavoro superiore a trenta giorni. La formazione professionalizzante si caratterizza per essere un percorso, integrato nell'attività lavorativa, personalizzato sulla base delle conoscenze di partenza dell'apprendista e delle competenze tecnico-professionali e specialistiche da conseguire (standard professionali di riferimento). Le parti concordano che gli standard professionali di riferimento sono quelli risultanti dagli schemi esemplificativi dei profili formativi definiti in via esemplificativa dal vigente CCNL o da altri specifici profili eventualmente presenti in azienda. Le parti in via esemplificativa individuano le seguenti tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale: conoscenza e dei servizi di settore e del contesto aziendale; conoscenza dell'organizzazione del lavoro in impresa e ruolo dell'apprendista nell'impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità; conoscenza e utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) del T.U., le parti si riservano di verificare la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali. La formazione professionalizzante sarà non vi inferiore a 80 ore medie annue comprensive della formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, e potrà essere svolta anche on the job e in affiancamento. La formazione professionalizzante sarà trasformazione integrata, laddove esistente, dall'offerta formativa pubblica, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011. La formazione effettuata e la qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, in attesa della successione piena operatività del libretto formativo del cittadino, e ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. b) D.L. 76/2013, convertito in L. 99/2013, in ottemperanza delle ultime indicazioni ministeriali, le Parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell’attività formativa utilizzando il modello standard definito nell'appendice all'A.I. del 20.4.2012, conforme agli standard minimi di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminatocui al D.M. 10.10.2005, fino al compiersi da depositarsi presso l'ENFEA ai fini dell'aggiornamento del periodo totale lavorato libretto formativo del cittadino. Per l'attivazione del contratto di apprendistato previsto nella lettera è necessaria la presenza di assunzione un tutor/referente aziendale nominativamente indicato nel PFI, in possesso di adeguata professionalità ed esperienza asseverata dall'ente bilaterale interconfederale ENFEA. Il tutor/referente aziendale, gestisce l'accoglienza nel contesto lavorativo e favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione dell'apprendimento e attesta, anche ai fini dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 167/2011, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell'attività formativa, allegata al presente contratto. Tale scheda sarà firmata anche dall'apprendista per presa visione. Il tutor può essere lo stesso imprenditore. Come disposto dall'art. 2, comma 2, lett. a) D.L. 76/2013, convertito in L. 99/2013, il PFI è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Le Parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI, il cui schema è allegato al presente CCNL e definito dall’A.I. del 20.4.2013 il percorso formativo del lavoratore in coerenza con gli standard professionali di riferimento relativi alla qualifica a fini contrattuali da conseguire e con le conoscenze ed abilità già possedute dallo stesso. Il PFI potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor/referente aziendale. In questo caso il lavoratore potrà essere assistito dalle RSU o dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori competenti per territorio. In caso di imprese multi localizzate, la formazione avviene nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale (massimo 36 o 60 mesiart. 2, comma 2, lett. c) D.L. 76/2013, conv. L. 99/2013). Ai fini Il servizio inerente le iniziative per lo sviluppo dell'apprendistato - "Diritto alle prestazioni della bilateralità", previsto dall'Accordo Interconfederale del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durata23 luglio 2012 e dalla relativa Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012, omogenee è gestito tramite l'ENFEA che è chiamato ad operare per la raccolta dei Piani Formativi Individuali e la validazione degli stessi rispetto alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altracoerenza con i modelli previsti dal CCNL nonché per la formazione sia dell'apprendista che del tutor aziendale.

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Samples: Contratto Di Somministrazione a Tempo Determinato: Premessa

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - Tenuto conto professionali. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i settori del Turismolavoratori operai, Agenzie di Viaggio intermedi, impiegati e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàquadri, in ottemperanza dei livelli dal 2o all'8o e per tutte le relative mansioni. L'apprendista non può lavorare a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167cottimo. Per tutti gli apprendisti, operai, impiegati, intermedi e quadri, e ferma la per tutti i livelli di inquadramento, può essere convenuto un periodo di prova non superiore a sei mesi, ridotti a tre mesi per i contratti di apprendistato di durata fino a 12 mesi. La durata minima del periodo di apprendistato è fissata in sei mesi. La durata massima del periodo di apprendistato (36 o 60 mesi)apprendistato, per tutte le qualifiche professionale e per tutti i livelli di inquadramento, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato:  in più stagioni, attraverso più rapporti di 3 anni. Una riduzione fino a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) 6 mesi di calendario dalla data di prima assunzione;  mediante la costituzione di un rapporto del periodo di apprendistato a Tempo Parziale Verticaleprofessionalizzante, annualmente coincidente con la durata stagionale. Nel primo casoapplicabile sul terzo periodo della tabella sotto riportata, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista in sede di assunzione, entro i limiti di durata totale prevista dal precedente art. 105, utilizzando il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie è riconosciuta ai lavoratori che - prima del contratto di apprendistato a tempo determinato stagionale- abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio. Le parti si riservano la possibilità di individuare, in deroga alle previsioni degli artt. 19 e 21 ai sensi dell'Art.44, comma 2, del D.Lgs. 81/2015n.81/2015, mansioni ad alto contenuto di professionalità di tipo artigianale per le quali potranno essere concordate durate maggiori del periodo di apprendistato fino al massimo di 5 anni. L'inquadramento iniziale e il relativo trattamento economico dell'apprendista può essere di due livelli inferiore a quello della qualifica di destinazione finale, con la seguente progressione periodica: 8 36 15 15 6 7 36 15 15 6 6 36 15 15 6 5 36 15 15 6 4 36 15 15 6 3 e 3 super 36 12 18 6 2 e 2 super 36 12 18 6 In caso di apprendistato con durata inferiore a 36 mesi, la durata dei periodi indicati sarà proporzionalmente riparametrata. Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall'inizio del secondo periodo di apprendistato. Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione. È demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell'eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro - nei limiti del periodo di comporto - spetta all'apprendista operaio un trattamento integrativo dell'indennità di malattia a carico dell'INPS pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dall'Art. 94 per il lavoratore operaio e all'apprendista impiegato un trattamento integrativo dell'indennità di malattia erogata dall'INPS pari al trattamento economico complessivo previsto dall'Art. 111 per il lavoratore impiegato. In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all'Art. 62 - Malattia ed infortunio non sul lavoro. In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, la durata dell'apprendistato potrà essere prolungata di un periodo pari alla durata della sospensione, tramite una comunicazione formale dell'azienda al lavoratore entro il termine originario dell'apprendistato. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai lini degli istituti contrattuali e di legge. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, non vi sarà trasformazione della successione può superare il 100 % delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di rapporti lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La facoltà di assunzione mediante contratto di apprendistato non potrà essere esercitata qualora nell'azienda non siano stati convertiti a tempo determinato indeterminato almeno il 70% dei contratti di apprendistato venuti a scadenza nei 24 mesi precedenti. A tal fine non si computano gli apprendisti cessati per recesso durante il periodo di prova, che abbiano rassegnato le dimissioni, o licenziati per giusta causa, nonché i contratti di apprendistato giunti a scadenza e non trasformati a tempo indeterminato in misura pari a 4. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 96, 104 e 114 del presente contratto. Al termine dell'apprendistato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del Codice Civile, con un preavviso minimo di 15 giorni decorrente dal termine del periodo di formazione, che si intende coincidente con il termine del periodo di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fino al compiersi del . Il periodo totale lavorato di apprendistato previsto nella lettera di assunzione (massimo 36 o 60 mesi). Ai professionalizzante è utile ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni dei 18 mesi di breve durata, omogenee permanenza al livello inferiore per il diritto alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione e l’altracollocazione nel terzo o nel quarto livello.

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Samples: Cessione Di Quote Della Retribuzione

Apprendistato professionalizzante. cicli stagionali - Tenuto conto Le parti convengono che i settori del Turismol’obbiettivo dell’utilizzo dell’istituto dell’apprendistato è la stabilizzazione dei lavoratori interessati. Salvo quanto disposto dal presente articolo, Agenzie per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle vigenti norme di Viaggio e Pubblici Esercizi sono soggetti alla stagionalitàlegge, in ottemperanza particolare per quanto riguarda il numero massimo di apprendisti da assumere, l’età minima e massima, la forma del contratto, il divieto di retribuzione a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 cottimo, la possibilità di recesso. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori destinati a svolgere le seguenti mansioni: - mansioni proprie dei livelli dal secondo al quarto relativamente alla prima parte del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e ferma la contratto; - mansioni proprie dei livelli dal primo al terzo relativamente ai lavoratori della seconda parte del contratto. La durata massima del periodo dei periodi di apprendistato (36 o 60 mesi), è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistatodeterminata in:  in più stagioni, attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque compiersi entro 60 (sessanta) mesi di calendario dalla data di - lavoratori prima assunzioneparte del contratto: 4 anni;  mediante la costituzione di un rapporto di apprendistato a Tempo Parziale Verticale, annualmente coincidente con la durata stagionale- lavoratori seconda parte del contratto: 5 anni. Nel primo caso, l’apprendista assunto a tempo determinato per una stagione, per proseguire l’apprendistato nella stagione successiva, dovrà esercitare il diritto di precedenza comunicando tale volontà per scritto, con accusazione di ricevuta, entro 30 (trenta) giorni dalla data di cessazione del rapporto. Nel secondo caso, la durata dell’Apprendistato sarà determinata dall’Azienda e dall’Apprendista Le parti concordano che in sede di assunzionedefinizione del prossimo CCNL, entro in considerazione del sistema di inquadramento che sarà in tale occasione individuato, verrà valutata la possibilità di diverse durate dei contratti in questione e/o il coinvolgimento di altri profili professionali. Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 276/03, i limiti lavoratori verranno così inquadrati: - lavoratori della prima parte del contratto, destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli terzo e quarto al livello immediatamente inferiore; - lavoratori della seconda parte del contratto, destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli secondo e terzo, al livello immediatamente inferiore. Ai lavoratori apprendisti saranno assicurati i seguenti trattamenti contrattuali riconosciuti agli altri lavoratori: - diritti sindacali; - trattamento di durata totale prevista dal precedente artmalattia; - salario variabile definito al secondo livello di contrattazione. 105, utilizzando L’anzianità acquisita con il criterio della somma dei singoli periodi annuali effettivamente lavorati. Per le caratteristiche proprie del contratto di apprendistato sarà considerata utile a tutti gli effetti in caso di conferma a tempo determinato stagionale, in deroga alle previsioni degli arttindeterminato. 19 e 21 del D.Lgs. 81/2015, non vi sarà trasformazione della successione Il periodo di rapporti a tempo determinato in tempo indeterminato, fino al compiersi del periodo totale lavorato prova per i lavoratori con contratto di apprendistato previsto nella lettera è quello spettante al livello di assunzione (massimo 36 o 60 mesi)inquadramento effettivo. Ai fini del computo della durata La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda. Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato stagionale saranno utili anche eventuali prestazioni di breve durataprofessionalizzante compete alle Regioni, omogenee alla qualifica da conseguire, rese nell’intervallo tra una stagione d’intesa con le associazioni datoriali e l’altrasindacali.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro