Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsdel D.Lgs. 14 10 settembre 20112003, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale276, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del diploma presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano Le qualifiche per le seguenti differenzequali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • in merito alle collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre tipologie di contratto di apprendistato - anni per la qualifica le qualifiche rientranti nelle aree A e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiereB parametri 132 e 127, di alta due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di ricerca - base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42contratto, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il del piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42individuale, comma 1); • si specifica chedella qualifica che potrà essere, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionaleeventual- mente, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) acquisita al termine del rapporto di lavoro (apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine termi- ne del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di almeno apprendistato il 20 per cento degli apprendisti (esclusi Consorzio non potrà recedere dal computo i rapporti cessati per recesso durante contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), apprendistato il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo Consorzio assegnerà al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto)lavora- tore, ai fini del consolidamento e dell’acquisizione trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistichelavoro, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini il cui apprendimento costituisce l’oggetto del conseguimento contratto di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014apprendistato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, www.anbi.it, consorzioleb.it
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsd’apprendistato professiona- lizzante, ai sensi dell’art. 14 settembre 201144 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale81 e succes- sive modifiche e integrazioni, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al terzo comma del diploma presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione del periodo di prova, della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, redatto anche in forma sintetica, della qualifica che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplinapotrà essere, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55eventualmente, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto ac- quisita al termine del rapporto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta in base agli esiti della formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionalericevuta, il diploma divieto della retribuzione a cottimo. La malattia, l’infortunio o altre cause di istruzione secondaria sospensione involontaria del lavoro superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre a trenta giorni comportano la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 proroga del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta termine del contratto di apprendistato apprendistato. Le qualifiche per le quali è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1)ammessa la costituzione del rapporto d’apprendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa collaboratore di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1)segreteria; • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3)collaboratore catastale; • rispetto alla norma collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che subordinarientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati area D aventi diritto al parametro 116. La malattia, per i datori l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato alla prosecuzione (apprendistato. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e trasversali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’atti- vità formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libretto formativo, non inferiore a tempo indeterminato) 120 per la durata del rapporto triennio. Per le qualifi- che rientranti nelle Aree A e B la metà delle ore di lavoro (al formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nell’Area C le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la re- stante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nell’Area D un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico- pratica necessaria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico- professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Con- sorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Al termine del periodo di apprendistato)apprendistato le parti possono recedere dal contratto, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzioneai sensi dell’articolo 2118 cod. civ., di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi con un preavviso, ai sensi dell’art. 112 del presente contratto, decorrente dal computo i rapporti cessati per recesso durante medesimo termine. Durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), preavviso continua a trovare applicazione la di- sciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro e dei lavoratori (artsubordinato a tempo indeterminato. 43, c. 3); ✓ Durante il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi periodo di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale trovano appli- cazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il secondo anno licenziamento illegittimo. Capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014successive modificazioni.
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di apprendistato che erano peraltro già contenuti legge in un testo unico (d.lgsmateria ed in particolare all'art. 14 settembre 201116 della legge 24 giugno 1997, n. 167) 196 e successive modifiche ed erano già stati oggetto integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014)attuazione ed alla presente disciplina contrattuale. Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di L'apprendistato è un contratto di apprendistato - lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (i lavoratori in età non inferiore a 16 anni e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui all’artagli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. 8 del d.lgsQualora l'apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni. 16 gennaio 2013La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione. Il periodo di prova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (arte viene computato agli effetti della durata dell'apprendistato. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del Il contratto di apprendistato è posto ammesso per tutti i livelli e relative mansioni. La durata massima dell'apprendistato è così fissata: - 18 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nei livelli 2º, 3º; - 24 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere mansioni inquadrate nel livello 4º; - 36 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni inquadrate negli altri livelli (dal 5º al 10º). Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda, il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini probatori (articolo 42dell'anzianità di servizio, esclusi gli aumenti periodici di anzianità. Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall'art. 16, comma 2 della legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, comma 1, lett. a); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42del D.M. 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b); • si specifica che, nell’apprendistato per del decreto citato. Le imprese effettueranno la qualifica e il diploma professionale, il diploma formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o private di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42cui all'art. 2, comma 3); • 2, del D.M. 8 aprile 1998. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato art. 16, comma 2, legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 60 ore medie annue retribuite, delle quali 30 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale. All'apprendista, minore di anni 18, non è consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative fra le ore 22,00 e le ore 6,00 nè il superamento dell'orario contrattuale nazionale di lavoro. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione. Le ore destinate alla norma che subordina, per i datori formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità lavoro. Durante il periodo di formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) apprendistato. La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del rapporto di lavoro (al D.M. 8 aprile 1998. Al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscrittoattesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, secondo lo schemadandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego. Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionaliin quanto applicabili, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni casoper quanto concerne la retribuzione, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore stessa viene determinata come segue: - dal 1º al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento 12º mese: 75% della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (globale di cui all'art. 4, c.2, 37 del d.lgsc.c.n.l. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione 3 luglio 1996; - dal 13º al 24º mese: 85% della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (retribuzione globale di cui all'art. 437 del c.c.n.l. 3 luglio 1996; - dal 25º al 36º mese: 95% della retribuzione globale di cui all'art. 37 del c.c.n.l. 3 luglio 1996. Al termine dell'apprendistato, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata l'apprendista sostiene la prova di idoneità prevista dalle regioni anche norme legislative - e che deve essere effettuata solamente in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - e, in caso di alta formazione e esito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è stato assunto. All'apprendista che, terminato il periodo di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45apprendistato, c.1): limitato ai soli lavoratori venga mantenuto in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anniservizio senza essere ammesso, per l'ipotesi motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità, si intenderà attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato. L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato a condizione che sia mantenuto in cui servizio almeno il soggetto 60% degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi precedenti. L'art. 13 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 è abrogato e sostituito dalla presente disciplina. Si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di apprendistato, nel corso del suo svolgimento, sia già stato trasformato in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore rapporto di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (arttempo indeterminato. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014N.d.R.: L'accordo 17 aprile 2003 prevede quanto segue:
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti Le parti procederanno entro il 15 maggio alla definizione di apprendistato una normativa che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsdisciplini il trattamento di malattia per gli apprendisti. N.d.R.: L'accordo 28 luglio 2006 prevede quanto segue: In attuazione della legge 14 settembre 2011maggio 2005, n. 167) ed erano già stati oggetto 80, le parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014)consentire, anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi, l'assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto. Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del Il contratto di apprendistato è posto disciplinato dalle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni). Le parti riconoscono in tale tipologia contrattuale uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento delle prestazioni lavorative ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del favorire l'incremento dell'occupazione giovanile. Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni (ovvero 29 anni e 364 giorni), ed è finalizzato alla prosecuzione (qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico- professionali. La formazione si realizza tramite la partecipazione a tempo indeterminato) del rapporto percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. Per instaurare un contratto di lavoro (apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti il piano formativo. Il periodo di prova dell'apprendista non può essere superiore a quanto previsto per la nuova assunzionefigura professionale che tale lavoratore è destinato a svolgere, ed è computato a tutti gli effetti nella durata dell'apprendistato. Il contratto di apprendistato è ammesso per tutti i livelli e relative mansioni, di almeno il 20 seguito indicati. La durata massima dell'apprendistato è così fissata: - 30 mesi, per cento degli gli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati destinati a svolgere mansioni proprie del livello C3; - 36 mesi, per recesso durante il gli apprendisti destinati a svolgere mansioni proprie dei livelli X0, X0, X0, X0; - 48 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni proprie dei livelli B1, A1, A2. Il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e dei lavoratori (artl'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi. 43Saranno inoltre computati, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schemaai fini delle durate dell'apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i contenuti periodi di apprendistato attinenti le attività da eseguire svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione. L'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, nonchè ai fini degli obblighi formativi aumenti periodici di anzianità. Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal vigente c.c.n.l., in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa è determinata come segue: - nel primo anno: 85% della retribuzione globale; - nel secondo anno: 90% della retribuzione globale; - nel terzo e quarto anno: 95% della retribuzione globale. In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro, l'apprendista ha diritto ad un trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro e pari al 100% della retribuzione spettante per la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (artperiodo di comporto. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, Per il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per solo primo anno il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione trattamento assistenziale a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione nei primi 3 giorni sarà pari al 10 50% della retribuzione spettante. Il periodo di comporto sarà della durata di tre mesi per cento rapporti fino a due anni e di quella sei mesi per apporti di durata superiore. In caso di assenza ingiustificata alla visita di controllo sullo stato di malattia, il lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante decadrà dal diritto al trattamento economico di cui al comma precedente per tutto il periodo certificato. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computati ai fini degli istituti contrattuali e di legge. Al termine dell'apprendistato, l'apprendista sostiene la prova di idoneità prevista dalle norme legislative - che gli sarebbe dovuta (artdeve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è stato assunto. 43All'apprendista che, c. 7)terminato il periodo di apprendistato, venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità si intenderà attribuita la qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato. L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato a condizione che sia mantenuto in servizio almeno il 70% degli apprendisti in scadenza nei 24 mesi precedenti. La norma precedente riconosceva invece formazione effettuata durante il 35 per cento periodo di apprendistato deve essere registrata nel libretto formativo. I profili formativi sono definiti nell'Allegato 1 che forma parte integrante del presente articolo. I principi convenuti nel presente articolo sono volti a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante. Ai fini del conseguimento della retribuzione per qualificazione sono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda. La quota parte di 120 ore di formazione - da svolgere con priorità temporale - da destinare alla sicurezza, all'igiene del lavoro e alla prevenzione degli infortuni. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda. Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti in forza a tempo indeterminato. In caso di formazione; ✓ contratto di apprendistato professionalizzante a tempo part-time la durata della formazione non sarà riproporzionata. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro ha attesta l'attività formativa svolta. L'apprendista adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni. Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la facoltà presenza di prorogare fino un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione del tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell'impresa. Per i contratti in essere alla data di stipula del presente accordo continueranno ad un anno il applicarsi sino alla loro scadenza le disposizioni legislative e contrattuali in vigore alla data di assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato. I lavoratori con contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), professionalizzante sono computabili ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialisticheraggiungimento dei limiti dimensionali dell'unità produttiva per l'esercizio dell'attività sindacale (Titolo III, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2legge n. 300/1970). La formazione esterna all’azienda N.d.R.: Per i profili formativi si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore veda l'accordo 28 luglio 2006 in calce al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivic.c.n.l. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di apprendistato che erano peraltro già contenuti legge in un testo unico (d.lgsmateria ed in particolare all'art. 14 settembre 201116 della legge 24 giugno 1997, n. 167) 196 e successive modifiche ed erano già stati integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale. L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i predetti limiti di età sono elevati di due anni. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014)assunzione. Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo Il periodo di tale forma contrattualeprova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolasticaviene computato agli effetti della durata dell'apprendistato. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1ª 2ª e 3ª. La durata massima dell'apprendistato è così fissata: - 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni inquadrate nell'area professionale 1ª, 2ª e 3ª. Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la qualifica stessa azienda il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli aumenti periodici di anzianità ed ulteriori deroghe convenute a livello nazionale. Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall'art. 16, comma 2 della legge n. 196/1997 e per il diploma professionalesuccessive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, professionalizzante 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto citato. Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, private di cui all’artall'art. 2, comma 2, del D.M. 8 del d.lgsaprile 1998. 16 gennaio 2013Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (la durata della formazione di cui al citato art. 41); • si specifica che 16, comma 2, legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale. All'apprendista minore di anni 18 non è consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative fra le ore 22 e le ore 6 nè il requisito superamento dell'orario contrattuale nazionale di lavoro. L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione. Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti di ruolo. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della forma scritta durata del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42apprendistato. La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 1)2, del D.M. 8 aprile 1998. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego. Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa viene determinata come segue: - dal primo al quindicesimo mese: 85% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l.; • si prevede - dal sedicesimo al trentesimo mese: 95% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l. Al termine dell'apprendistato, l'apprendista sostiene la prova di idoneità prevista dalle norme legislative - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è stato assunto. All'apprendista che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologiaterminato il periodo di apprendistato, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42idoneità, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per intenderà attribuita la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma professionale che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità ha formato oggetto del contratto di apprendistato. L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (condizione che sia mantenuto in servizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei ventiquattro mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di apprendistatoprova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 nonchè i contratti per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualoraquali, al termine del periodo contemplatorapporto, l’apprendista i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio. La limitazione di cui al presente paragrafo non abbia conseguito il titolo si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di qualificaapprendistato. L'art. 54 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 è abrogato e sostituito dalla presente disciplina. I contratti a termine ivi compresi quelli a part-time di cui al presente articolo, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiorelettera A), per il conseguimento punti 1), 2) e 3) ed i contratti di lavoro temporaneo di cui alla precedente lettera D) del diploma presente articolo, possono essere conclusi: - nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili; - nelle aziende con più di 50 e per l’acquisizione fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti; - nelle aziende con più di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori a quelle previste dai vigenti regolamenti scolasticitempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, utili anche ai fini del conseguimento in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti. Se dall'applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecieunità, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento numero degli assumendi è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica elevato all'unità superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto: Autoferrotranvieri
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti Le parti recepiscono integralmente quanto disposto dall’art. 18 del C.C.N.L. 19 giugno 2018 dall’accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011mestiere, n. 167) ed erano già stati oggetto secondo l’Accordo del settore agricolo del 23 febbraio 2017 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato mestiere e ulteriormente recepiscono l’Accordo del settore agricolo del 19 giugno 2018 per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ed il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) per gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015. In particolare per quanto attiene all’apprendistato professionalizzante o di mestiere le parti, stante il certificato sistema classificatorio vigente in specie per il personale “fisso”, con norma di specializzazione interpretazione autentica, definiscono per le professionalità operaie la seguente tavola applicativa, anche per la gestione delle norme organizzative (durata) e di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" carattere economico (inquadramento e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione retribuzione): L’inquadramento ed alle qualificazioni professionali contenuti nel il relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 trattamento economico del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del lavoratore assunto con contratto di apprendistato è posto così determinato: nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; nel terzo periodo: a fini probatori (articolo 42, comma 1)livello di destinazione finale; • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, Pertanto: - per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendentiprimi 12 mesi → livello 5 - per i secondi 12 mesi → livello 6 - per il periodo finale 12 mesi → livello 7 - per i primi 12 mesi → livello 4 - per i secondi 12 mesi → livello 5 - per il periodo finale 12 mesi → livello 6 - per i primi 12 mesi → livello 3 - per i secondi 12 mesi → livello 4 - per il periodo finale 12 mesi → livello 5 - per i primi 12 mesi → livello 2 - per i secondi 12 mesi → livello 3 - per il periodo finale 12 mesi → livello 4 - per i primi 12 mesi → livello 1 - per i secondi 12 mesi → livello 2 - per il periodo finale 12 mesi → livello 3 - per i primi 12 mesi → livello 1 - per i secondi 12 mesi → livello 2 Stante la particolarità della classificazione provinciale relativa al personale, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) , ai fini della presente normativa per gli aspetti classificatori e retributivi si farà riferimento alle tabelle salariali del personale O.T.D., comunque dedotto il 3° elemento, e ciò in quanto la natura continuativa del rapporto di lavoro (al termine agli apprendisti appartenenti alle categorie degli operai agricoli sono corrisposti gli istituti contrattuali delle mensilità aggiuntive, delle festività, del periodo TFR, delle ferie e della bilateralità nazione e territoriale con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. E’ comunque facoltà delle parti di utilizzare, quale modalità di computo economico normativo, le tabelle retributive degli O.T.D. comprensive del terzo elemento, di tale facoltà si dovrà dare conto nel contratto di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta tal caso al lavoratore una retribuzione dovranno essere comunque garantiti permessi annui, non retribuiti, pari al 10 per cento ai giorni di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati ferie e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini festività proprie del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto personale operaio a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014tempo indeterminato.
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Samples: Contratto Di Lavoro Individuale
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di apprendistato che erano peraltro già contenuti legge in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011materia ed in particolare all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 167) 196 e successive modifiche ed erano già stati integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale. L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014)assunzione. Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo Il periodo di tale forma contrattualeprova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolasticaviene computato agli effetti della durata dell'apprendistato. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1^ 2^ e 3^. La durata massima dell'apprendistato è così fissata: - 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni inquadrate nell'area professionale 1^, 2^ e 3^; Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la qualifica stessa azienda il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli aumenti periodici di anzianità ed ulteriori deroghe convenute a livello nazionale. Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge n. 196 del 1997 e per il diploma professionalesuccessive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, professionalizzante 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto citato. Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, private di cui all’artall'articolo 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n. 196 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del d.lgsmedesimo decreto ministeriale. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (artAll'apprendista minore di anni 18 non è consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative fra le ore 22 e le ore 6 né il superamento dell'orario contrattuale nazionale di lavoro. 41); • si specifica che il requisito L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione. Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti di ruolo. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della forma scritta durata del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42apprendistato. La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1)2, del D.M. 8 aprile 1998. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego. Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa viene determinata come segue: - dal primo al quindicesimo mese: 85% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l.; • si prevede - dal sedicesimo al trentesimo mese: 95% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l. Al termine dell'apprendistato, l'apprendista sostiene la prova di idoneità prevista dalle norme legislative - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è stato assunto. All'apprendista che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologiaterminato il periodo di apprendistato, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • idoneità si specifica che, nell’apprendistato per intenderà attribuita la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma professionale che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità ha formato oggetto del contratto di apprendistato. L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (condizione che sia mantenuto in sevizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei ventiquattro mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di apprendistatoprova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 nonché i contratti per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualoraquali, al termine del periodo contemplatorapporto, l’apprendista non abbia conseguito il titolo i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di qualifica, diploma o specializzazione professionale (artrimanere in servizio. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (La limitazione di cui all'artal presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. 4, c.2, L'articolo 54 del d.lgsc.c.n.l. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata 23 luglio 1976 è abrogato e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014sostituito dalla presente disciplina.
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Samples: Accordo Nazionale 27 Novembre 2000
Apprendistato. (ARTT.41-47D.lgs. 81/2015) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011- Le parti stipulanti, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattualecon Accordo del 19.10.2016, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero definiscono e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenzeconvengono quanto segue: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato a. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore A) Formazione: la retribuzione per le ore di specializzazione tecnica superiore"formazione svolte presso il datore di lavoro, mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (eccedenti a quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati, secondo le seguenti misure: 50%, 1° e non più "contratto di mestiere")2° anno; si specifica65%, inoltre3° anno; 70%, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41)eventuale 4° anno; • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminatoB) del rapporto di lavoro (Inquadramento: al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti in caso di prosecuzione come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il livello di inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quello in cui è inquadrata la nuova assunzionemansione professionale per cui è stato svolto l’apprendistato, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il un periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs12 mesi. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo Successivamente al solo apprendistato per la conseguimento della qualifica e il del diploma professionale, il nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato superiore, allo scopo di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ conseguire la regolamentazione dei profili formativi qualificazione professionale ai fini contrattuali, è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero possibile la trasformazione del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto contratto in apprendistato ed i requisiti delle relative impreseprofessionalizzante, nei limiti di durata complessiva previsti dal CCNL per l’apprendistato professionalizzante. In ogni casoApprendistato di alta formazione e ricerca - formazione: fermo restando che, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro lavoro, è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento 10% di quella che gli sarebbe dovuta dovuta, gli apprendisti verranno inquadrati, anche ai fini della retribuzione delle ore eccedenti quelle contenute nel piano di formazione curricolare: 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto l’apprendistato per la prima metà del periodo e, un livello inferiore, per la seconda metà del periodo di apprendistato Contratto intermittente non regolamentato Marketing Operativo - a. Senza l'indennità di disponibilità e conseguentemente senza l'obbligo di reperibilità per i lavoratori; b. Possibilità di ricorrere al lavoro intermittente nell'intero arco annuale e senza limitazioni rispetto alle fasce di età dei lavoratori ed al numero di lavoratori occupati nell'impresa a tempo determinato o indeterminato; c. Può essere attivato anche in presenza di altri rapporti di lavoro di cui il lavoratore sia titolare, fatto salvo quanto previsto dalle vigenti leggi e dal C.C.N.L. in materia di orari di lavoro; d. Periodo di prova previsto dal C.C.N.L. (non applicabile ai lavoratori coinvolti da precedenti intercorsi rapporti di lavoro); e. È vietato il ricorso a contratti di lavoro intermittenti per la sostituzione di lavoratori che esercitino il diritto di sciopero e per le imprese che non abbiamo applicato le disposizioni contenute nel Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro e successive sopravvenute normative; f. La richiesta di prestazione lavorativa deve avvenire almeno entro le 24 ore precedenti la prestazione; g. Il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità ed in particolare deve riportare un preciso riferimento alle condizioni dell’Accordo 7.12.2012; h. Trattamento economico e normativo del lavoratore così come previsto dal C.C.N.L. e dall’Accordo 7.12.2012 (riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa eseguita, in particolare per quanto riguarda l'importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa nonché delle ferie, del TFR e di tutte le spettanze del lavoratore); i. Al lavoratore assunto con contratto di lavoro intermittente saranno altresì applicate tutte le norme previste dal C.C.N.L., applicabili ad altri lavoratori del settore, in particolare la previdenza integrativa, l'assistenza sanitaria integrativa e la Bilateralità; l. Le Parti convengono che non essendo prevista l'indennità di disponibilità nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro non vi sia alcun preavviso per entrambe le parti. Si conviene pertanto che non vi sia alcuna indennità di mancato preavviso. NB: per quanto non previsto dall’Accordo 07.12.2012 si rinvia agli artt. dal 33 al 40 del D.lgs. 276/2003 e dagli artt. 21 e 22 della legge 92/2012 e successive modifiche ed integrazioni Contratto tempo determinato l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto a tempo determinato non potrà superare il 20% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività, per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto nonché per la stipula di contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione. Le assunzioni effettuate con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività (art. 4367 del CCNL), per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione (art. 69 del CCNL). Nelle singole unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di 4 contratti; nelle singole unità produttive che occupino da 16 a 30 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di 6 contratti; nelle unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a termine o somministrazione per 6 lavoratori. Ferme restando le misure sopra indicate, l’azienda potrà assumere in una unità produttiva un numero di lavoratori superiore rispetto a quello previsto per ciascuna unità produttiva, portando le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti in altre unità produttive; le assunzioni effettuate in questo modo non potranno comunque superare il 28% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva. In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all’art. 5, c. 7)3, primo periodo, del D.lgs. La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per 368/2001, nel caso in cui l’assunzione sia motivata da ragioni sostitutive. Contratti a tempo determinato in località turistiche - le ore parti, vista la necessità di formazione; ✓ il datore gestire picchi di lavoro ha intensificati in determinati periodi dell’anno in località a prevalente vocazione turistica, concordano che i contratti a termine conclusi per gestire tali necessità, siano riconducibili a ragioni di stagionalità e pertanto esclusi da limitazioni quantitative. L’individuazione delle località a prevalente vocazione turistica ove si collocano le predette assunzioni a termine, viene definita dalle organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il CCNL con apposito accordo. Contratto a tempo determinato di sostegno all’occupazione - per la facoltà vigenza del CCNL (1.4.2015-31.12.2017) potranno essere stipulati una sola volta con il medesimo soggetto contratti a tempo determinato di prorogare fino ad sostegno all’occupazione con soggetti che, ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008, art. 2, punto 18, lettera a): a. Non hanno un anno impiego retribuito da almeno 6 mesi o, negli ultimi 6 mesi, hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione; b. Abbiano completato presso altra azienda il contratto periodo di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, il cui rapporto lavorativo sia stato risolto al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito formativo; c. Abbiano esaurito l’accesso a misure di sostegno al reddito. La durata di tale contratto è pari a 12 mesi ed è escluso dai limiti percentuali definiti dal CCNL. Il datore di lavoro effettuerà una formazione di 16 ore che dovranno essere evidenziate nel LUL. Il livello di inquadramento professionale ed il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore)conseguente trattamento economico sarà, per il conseguimento del diploma i primi 6 mesi di due livelli inferiori e per l’acquisizione il restante periodo di ulteriori competenze tecnico-professionali un livello inferiore rispetto alla qualifica indicata nel contratto di assunzione. In caso di trasformazione a tempo indeterminato l’inquadramento sarà di un livello inferiore rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolasticiquello spettante per la qualifica indicata nel contratto di assunzione, utili per un ulteriore periodo di 24 mesi. Per i lavoratori assunti al 6° livello, l’inquadramento ed il relativo trattamento economico saranno al 7° livello per i primi 6 mesi ed al 6° livello per i restanti 6 mesi, nonché per l’eventuale periodo di 24 mesi aggiuntivi in caso di conversione dello stesso a tempo indeterminato. La contribuzione al Fondo FONTE è pari all’1,05% per tutta la durata del contratto, comprensivo della quota associativa pari ad € 22,00 della retribuzione utile per il computo del TFR (la medesima contribuzione sarà applicata anche ai fini in caso di trasformazione a tempo indeterminato per i primi 24 mesi). Marketing Operativo - a. Previsione, quale causale specificamente giustificativa del conseguimento termine, dell'assunzione di un certificato appalto a termine e/o del lancio di specializzazione tecnica superioreuna determinata campagna promozionale; in tale fattispecie, b. Le Parti convengono che gli intervalli di tempo per la successione dei contratti a termine tra il contratto non può avere medesimo lavoratore e datore di lavoro sono fissati in: 20 giorni per i contratti a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi e 30 giorni per i contratti a tempo determinato di durata superiore a 4 anni6 mesi; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore c. Previsione di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione proroga della durata massima di 12 mesi rispetto al limite di durata complessiva dei rapporti a termine tra la stessa impresa e delle modalità lo stesso lavoratore; d. A titolo sperimentale limitatamente al biennio 2013-2014, esclusione dal computo della soglia % massima di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato contratti a 18 anni il limite minimo di età tempo determinato per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi i casi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale)sussistano contestualmente i seguenti requisiti; soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa e. Durata del contratto a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi tempo determinato non inferiore a carico del 12 mesi GESTIONE Part time la durata della prestazione lavorativa sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore ai seguenti limiti: a. Aziende che occupano complessivamente fino a 30 dipendenti: A) 16 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; B) 64 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; C) 532 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. b. Aziende che occupano complessivamente più di 30 dipendenti: A) 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale; B) 72 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; C) 600 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata di sabato o domenica cui potranno accedere studenti, lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro nonché giovani fino a 25 anni di età compiuti. La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell'arco della giornata. Periodo di comporto per malattia e infortunio: nei rapporti di tipo orizzontale, 180 giorni di calendario indipendentemente dalla durata giornaliera della prestazione lavorativa; nei rapporti di tipo verticale o misto il lavoratore ha diritto invece alla conservazione del posto per un periodo massimo non superiore nell’arco dell’anno solare alla metà delle giornate lavorative concordate tra le parti in un anno solare, indipendentemente dalla durata giornaliera dell’orario di lavoro in esse prevista. Sono consentite prestazioni di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell’orario di lavoro del personale a tempo pieno, retribuite con la maggiorazione del 35% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione. Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie (quelle eccedenti il normale orario di lavoro settimanale previsto contrattualmente). Per i lavoratori che svolgono un rapporto di lavoro a tempo parziale in ragione di anno, con una prestazione che si articola per uno o più mesi a tempo pieno, è consentita, durante tali mesi, la prestazione di lavoro straordinario. Part time post maternità - Al fine di consentire ai lavoratori assunti a tempo pieno indeterminato l'assistenza al bambino fino al compimento del 3° anno di età, le aziende accoglieranno, nell'ambito del 3% della forza occupata nell'azienda, la richiesta di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Nelle unità che occupano da 20 a 33 dipendenti tale richiesta spetta ad un solo lavoratore nel corso dell'anno. Clausola flessibile - variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (comunicazione da effettuare con un preavviso di almeno 2 giorni). Le ore di lavoro ordinarie in cui la variazione viene effettuata verranno retribuite in misura non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5%. Clausola elastica - variazione in aumento della durata delle prestazione, entro il limite massimo del 30% della prestazione lavorativa concordata. Le ore di lavoro che determinino un incremento definitivo della quantità della prestazione verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione e la maggiorazione del 36,5% (35%+1,5%). In alternativa alle maggiorazioni dell’1,5% a fronte dell’applicazione di clausole flessibili e/o elastiche, le parti possono concordare un’indennità annuale pari ad almeno € 120,00 non cumulabili, da corrispondere per quote mensili. Marketing Operativo – a. riduzione a 12 ore della soglia minima di lavoro settimanale; b. applicazione delle clausole flessibili ed elastiche previste dal C.C.N.L. legate a specifiche e oggettive esigenze aziendali e limiti massimi di variabilità, indipendentemente dal tipo di contratto a part time concretamente in atto Lavoro domicilio non regolamentato Somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale) oltre ai casi previsti dalla legge 196/1997 è ammesso nelle seguenti ulteriori ipotesi: a. Adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio; b. Esigenze di lavoro temporaneo per l'organizzazione di fiere, mostre, mercati nonché per le attività connesse; c. Punte di più intensa attività temporanea dovuta a flussi straordinari di clientela o commesse di lavoro cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali; d. Necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e sicurezza degli stessiimpianti; e. Assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, definiti in relazione ai nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici; f. Sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate. L’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività; è consentita comunque la stipulazione di 2 contratti nelle unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti e di 6 contratti nelle unità da 16 a 30 dipendenti. Le assunzioni effettuate con decreto del Ministro del lavoro contratti a tempo determinato e delle politiche sociali con contratti di somministrazione a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività (art. 4567 del CCNL), per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e per contratti a tempo determinato di sostegno all’occupazione (art. 69 del CCNL) Lavoro stagionale non regolamentato Telelavoro alcune possibili tipologie di telelavoro: x. Xxxxxx a domicilio; b. Centri di telelavoro; c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi Telelavoro mobile; d. Hoteling, ovvero una postazione di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 telelavoro di riferimento in azienda per cento dell’orario ordinamentale; ✓ i lavoratori che per le ore loro mansioni svolgono la loro attività prevalentemente presso realtà esterne. I rapporti di formazione telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Per quanto non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.regolamentato vedere l'accordo 20.6.1997
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Apprendistato. Attualmente, il contratto di apprendistato è disciplinato dal Decreto legislativo numero 81 del 2015, emanato in attuazione della delega di cui alla Legge numero 183 del 2014 (ARTT.41-47) Gli cosiddetto jobs act), con il quale sono state introdotte sostanziali novità nella disciplina dell'istituto. In primo luogo, è stato abrogato il Decreto legislativo numero 167 del 2011 e l'intera disciplina è confluita negli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g)medesimo Decreto legislativo numero 81 del 2015 Tra le più importanti modifiche apportate, si segnalano le seguenti differenze: • segnala in merito alle tre tipologie primo luogo la struttura integrata dell'apprendistato di contratto di primo e terzo livello (rispettivamente apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale e apprendistato di alta formazione) al fine di creare un sistema duale di formazione e lavoro, attraverso un significativo potenziamento delle finalità della prima fattispecie e una delimitazione di quelle della seconda, che si conferma destinata alla formazione universitaria. Inoltre, la struttura complessiva dell'istituto, che in larga parte ricalca quanto previsto dal Decreto legislativo numero 167 del 2011, prevede alcune significative novità quali il piano formativo - che nell'apprendistato di primo e terzo livello spetta all'istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa - 'applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie sul licenziamento illegittimo stabilite dal Decreto legislativo numero 23 del 2015, nonché la previsione secondo la quale costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli apprendisti assunti con contratto di mestiereapprendistato di I livello. Inoltre, nel confermare l'apparato ispettivo e sanzionatorio già previsto dalla precedente disciplina, si segnala la possibilità di alta assumere in apprendistato professionalizzante anche i lavoratori che godono di un trattamento di disoccupazione. Sulla materia è intervenuta anche la Legge numero 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017). In primo luogo, l'articolo 1, commi da 308 a 311, della citata legge ha introdotto, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il beneficio contributivo spettava, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che avessero svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consisteva nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi. Inoltre, l'articolo 1, comma 240, della medesima Legge numero 232 del 2016 ha previsto ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) degli incentivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro. Gli incentivi di cui si prevedeva la proroga erano quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo numero 150 del 2015, ossia la riduzione a 5 punti percentuali dell'aliquota unica a carico del datore di lavoro per gli apprendisti, con riferimento al complesso delle forme e gestioni di previdenza obbligatoria (pari, nella normativa generale relativa all'apprendistato, al 10 per cento), nonché l'esclusione dei seguenti contributi a carico del datore di lavoro: contributo all'INPS dovuto in caso licenziamento; contributo di finanziamento dell'indennità mensile di disoccupazione (pari, per gli apprendisti, all'1,31 per cento); contributo pari allo 0,3 per cento destinato al finanziamento della formazione professionale. Quest'ultimo incentivo è stato successivamente prorogato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi da 110 a 112, della Legge numero 205 del 2017) che ha stanziato risorse per il potenziamento della formazione e dell'apprendistato, prevedendo, in particolare, stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue (come modificate da ultimo dalla legge di ricerca - bilancio 2019, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione: circa 189 milioni di euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP); 75 milioni di euro (incrementati di 50 milioni di euro limitatamente al 2019) per il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro; 15 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.;
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a E' in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d'età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsdel D.Lgs. 14 10 settembre 20112003, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale276, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al 2° comma del diploma presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano Le qualifiche per le seguenti differenzequali è ammessa la costituzione del rapporto d'apprendistato sono le seguenti: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica l'area A: - collaboratore di contabilità; - collaboratore di segreteria; - collaboratore catastale; - collaboratore dell'ufficio paghe e contributi; - collaboratori tecnici; - per il diploma professionalel'area B: - disegnatore tecnico; - assistente ai lavori; - per l'area C: - elettromeccanico - impiantista; - meccanico d'officina; - escavatorista; - conduttore di macchine operatrici complesse; - per l'area D: - operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d'apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B, professionalizzante o contratto di mestiereparametri 132 e 127, di alta due anni per le qualifiche rientranti nell'area C, parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un'attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell'apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l'anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali 6ª e 5ª la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella 4ª fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d'escavatorista e d'operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella 3ª fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell'anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica necessaria per l'acquisizione delle competenze di ricerca - base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell'attività formativa all'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l'indicazione della prestazione oggetto del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42contratto, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il del piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42individuale, comma 1); • si specifica chedella qualifica che potrà essere, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionaleeventualmente, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) acquisita al termine del rapporto di lavoro (apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dando preavviso ai sensi dell'art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di almeno apprendistato il 20 per cento degli apprendisti (esclusi Consorzio non potrà recedere dal computo i rapporti cessati per recesso durante contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), apprendistato il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo Consorzio assegnerà al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto)lavoratore, ai fini del consolidamento e dell’acquisizione trattamento economico, la fascia funzionale immediatamente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazionale di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistichelavoro, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle previste dai vigenti regolamenti scolasticiil cui apprendimento costituisce l'oggetto del contratto di apprendistato. E' in facoltà del Consorzio stipulare contratti di inserimento, utili anche ai fini sensi degli artt. da 54 a 59 del conseguimento D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecieadattamento delle competenze professionali del lavoratore alle attività svolte dal Consorzio ed all'organizzazione delle stesse sul territorio, l'inserimento ovvero il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro reinserimento nel mercato del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi seguenti categorie di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.persone:
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a E' in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d'età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsdel D.Lgs. 14 10 settembre 20112003, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale276, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al 2º comma del diploma presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano Le qualifiche per le seguenti differenzequali è ammessa la costituzione del rapporto d'apprendistato sono le seguenti: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica l'area A: - collaboratore di contabilità; - collaboratore di segreteria; - collaboratore catastale; - collaboratore dell'ufficio paghe e contributi; - collaboratori tecnici; - per il diploma professionalel'area B: - disegnatore tecnico; - assistente ai lavori; - per l'area C: - elettromeccanico - impiantista; - meccanico d'officina; - escavatorista; - conduttore di macchine operatrici complesse; - per l'area D: - operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d'apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B, professionalizzante o contratto di mestiereparametri 132 e 127, di alta formazione due anni per le qualifiche rientranti nell'area C, parametri 127 e 118 e di ricerca - il decreto legislativo modifica un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un'attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell'apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l'anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali 6ª e 5ª la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma metà delle ore di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima formazione previste avrà carattere teorico e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella 4ª fascia funzionale le ore di istruzione formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionalepreviste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d'escavatorista e d'operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella 3ª fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, di cui all’artproduttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell'attività formativa all'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della Il contratto d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l'indicazione della prestazione oggetto del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42contratto, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il del piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42individuale, comma 1); • si specifica chedella qualifica che potrà essere, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionaleeventualmente, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) acquisita al termine del rapporto di lavoro (apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dando preavviso ai sensi dell'art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di almeno apprendistato il 20 per cento degli apprendisti (esclusi Consorzio non potrà recedere dal computo i rapporti cessati per recesso durante contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), apprendistato il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo Consorzio assegnerà al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto)lavoratore, ai fini del consolidamento e dell’acquisizione trattamento economico, la fascia funzionale immediatamente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazionale di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistichelavoro, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle previste dai vigenti regolamenti scolasticiil cui apprendimento costituisce l'oggetto del contratto di apprendistato. E' in facoltà del Consorzio stipulare contratti di inserimento, utili anche ai fini sensi degli artt. da 54 a 59 del conseguimento D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, diretti a realizzare, mediante un progetto individuale di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecieadattamento delle competenze professionali del lavoratore alle attività svolte dal Consorzio ed all'organizzazione delle stesse sul territorio, l'inserimento ovvero il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro reinserimento nel mercato del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi seguenti categorie di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.persone:
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli Sempre l’articolo 9 recepisce, per alcuni aspetti anche meglio precisandoli, tutti gli interventi tendenti a favorire la standar- dizzazione delle molto diverse discipline regionali non solo in tema di profili formativi degli apprendisti ma anche in tema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei credi- ti formativi. Ci auguriamo che ciò conduca effettivamente, in tempi rapidi, al superamento di tutte le attuali difficoltà interpretative ed applicative dovute principalmente all’assenza di coordina- mento tra diversi territori. A fronte di alcune difficoltà applicative registrate in questi anni, sono state modificate le norme concernenti la stipula di convenzioni per le assunzioni di disabili e le relative agevola- zioni. Questo articolo interviene direttamente sugli articoli da 41 a 47 disciplinano 5 e 10 del decreto legislativo n. 368/01 modificandone alcuni commi e introducendone di nuovi. Vengono così recepiti pressoché tutti i contratti passaggi contenuti del Protocollo di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011luglio, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati con ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionalesigni- ficative modifiche, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolasticariguardano le esenzioni da limiti quan- titativi. Rispetto all'attuale disciplinaCon riferimento all’articolo 5 del Dlgs n. 368/01 le modifiche riguardano i seguenti aspetti. - Limite alla successione dei contratti a termine fino ad un mas- simo di 36 mesi, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con presso lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del stesso datore di lavoro e con man- sioni equivalenti, compresi proroghe e rinnovi (comma 4 bis) - Un ulteriore successivo contratto fra gli stessi soggetti potrà essere stipulato, per una sola volta, presso la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro Direzione pro- vinciale del lavoro e delle politiche sociali competente, con l’assistenza di un rappre- sentante sindacale del lavoratore. In caso di mancato rispetto della procedura) il contratto si considera a tempo indetermi- nato (art. 43, c. 6comma 4 ter). Il medesimo decreto definisce - Sono confermate le esclusioni per i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici dirigenti e professionalii lavoratori in somministrazione, epreviste dal Protocollo (comma 2, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative impreselett. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente b e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato comma 3) - Introduzione di un anno qualoradiritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato o a termine nei 12 mesi successivi, al termine del periodo contemplatoa favore di lavoratori precedentemente impiegati a tempo deter- minato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto presso la stessa impresa e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore)con le stesse mansioni, per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata periodo superiore a 6 mesi, anche frazionati (comma 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti quater) - Reintroduzione per il settore legge del diritto di riferimento dai sistemi di inquadramento del personaleprecedenza in nuove assunzioni a termine, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per presso lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del stesso datore di lavoro e per le medesime attività stagionali, di lavoratori stagionali che ne abbiano fatto richiesta nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto. - Rimane la durata degli stessilacuna della mancata determinazione dell’arco temporale entro il quale la disposizione è destinata ad avere efficacia, definiti con determinando altrimenti un divieto assoluto valido per sempre. Con riferimento all’articolo 10 del Dlgs n. 368/01 le modifi- che riguardano quanto segue. Vengono abrogati i commi che prevedevano le esclusioni legali da limiti percentuali per le ipotesi di intensificazione del- l’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (lettera c, comma 7) nonché tutte le ipotesi contenute nel comma 8 del- l’articolo 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 368 (art. 45, c. 2contratti a termine fino a sette mesi). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente D’altra parte nel contratto del Terziario del 2004 era già stata prevista una quota percentuale onnicomprensiva, indipenden- temente dalle esclusioni della legge. Abrogazione, infine, anche dei commi 9 e nei percorsi 10 del decreto legi- slativo n. 368/01 che avevano già previsto, con rinvio ai con- tratti collettivi, una disciplina sul diritto di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore precedenza oggi di formazione a carico del datore nuovo imposto dirigisticamente da una emananda norma di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014legge.
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Samples: Contratto a Tempo Determinato
Apprendistato. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsart. 14 settembre 20111, comma 1, D.Lgs. 14.9.2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattualeInfatti, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (se al termine del periodo di formazione nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 2, comma 1, lettera m) ODCEC di Roma - Xxxx. Xxxxxxx X'Xxxxx, Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx – componenti Commissione Diritto del Lavoro Tempo indeterminato: eccezione Art.3 comma 2 quater D.Lgs 167/2011 introdotto con decorrenza 21/3/2014. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di utilizzo del contratto di apprendistato), anche a tempo determinato, per lo svolgimento di attività stagionali. ODCEC di Roma - Xxxx. Xxxxxxx X'Xxxxx, Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx – componenti Commissione Diritto del Lavoro Caratteristiche dell'istituto •Onerosità (lavoro vs retribuzione) •Sinallagmaticità ( contratto a prestazioni corrispettive) •Consensualità •Commutatività (l'entità della retribuzione e della prestazione sono stabilite da leggi e contrattazione) •CAUSA MISTA → Duplice obbligo per il datore di lavoro • Corresponsione della retribuzione • Erogazione della formazione ODCEC di Roma - Xxxx. Xxxxxxx X'Xxxxx, Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx – componenti Commissione Diritto del Lavoro Esistono tre tipologie di apprendistato caratterizzate da percorsi formativi diversi: finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali; Finalizzato al conseguimento di titoli di studio superiori. ODCEC di Roma - Xxxx. Xxxxxxx X'Xxxxx, Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx – componenti Commissione Diritto del Lavoro tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori. Per tutte le assunzioni effettuate a decorrere dal 18 luglio 2012 particolari restrizioni sono previste, nel solo caso dei datori di lavoro con organico pari o superiore a 10 dipendenti, qualora, nei trentasei 36 mesi precedenti la nuova assunzioneprecedenti, non abbiano confermato in servizio una determinata percentuale minima di apprendisti così stabilita: - nuove assunzioni in apprendistato nel periodo intercorrente dal 18 luglio 2012 al 18 luglio 2015: almeno il 20 per cento 30% degli apprendisti cessati nel corso dei 36 mesi precedenti; 6 ODCEC di Roma - Xxxx. Xxxxxxx X'Xxxxx, Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx – componenti Commissione Diritto del Lavoro (segue situazione pregressa) - nuove assunzioni in apprendistato nel periodo decorrente dal 18 luglio 2015: almeno il 50% degli apprendisti cessati nel corso dei 36 mesi precedenti. Dal computo della predetta percentuale sono esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato consentita l'assunzione di un anno qualoraulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, al termine ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. ODCEC di Roma - Xxxx. Xxxxxxx X'Xxxxx, Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx – componenti Commissione Diritto del Lavoro Nuovo comma 3-bis, primo periodo, dell'art. 2 D. Lgs. 14 settembre 2011 n. 167 8 ODCEC di Roma - Xxxx. Xxxxxxx X'Xxxxx, Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx – componenti Commissione Diritto del Lavoro ( segue situazione attuale) Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore)prova, per il conseguimento del diploma e dimissioni o per l’acquisizione licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di ulteriori competenze tecnico-professionali un ulteriore apprendista rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolasticiquelli già confermati, utili anche ai fini del conseguimento ovvero di un certificato apprendista in caso di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti totale mancata conferma degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014pregressi.
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Apprendistato. l’impianto di quello previgente in materia. In sintesi: 1)apprendistato professionalizzante (ARTT.41-47II livello) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti L’accordo di rinnovo del CCNL conferma – sostanzialmente e salvo alcune novità sotto evidenziate – • l’apprendista viene assunto dall’Agenzia mediante contratto di apprendistato che erano peraltro già contenuti professionalizzante, svolto secondo il percorso formativo eseguito presso l'utilizzatore e redatto in un testo unico (d.lgsforma scritta, sulla base di quanto previsto in materia dal D. Lgs. 14 settembre 201181/2015; • la retribuzione, n. 167) ed erano già stati oggetto l'inquadramento e l'orario di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattualelavoro dell’apprendista sono disciplinati, soprattutto in conformità con riferimento all'apprendistato quanto previsto dal CCNL delle Agenzie per il conseguimento lavoro ed in applicazione del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato principio di parità di trattamento (art. 5535, c.1comma 1, lettera gdel D. Lgs. n. 81/2015), si segnalano dalle norme del CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice con riferimento al lavoratore in apprendistato di pari livello alle dirette dipendenze dell'impresa utilizzatrice medesima; • periodo di prova: potrà essere apposto al momento dell’assunzione secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva applicata dall’utilizzatore. In ogni caso la sua durata non potrà essere superiore a quella prevista per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di riferimento (secondo le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 previsioni del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41CCNL); • piano formativo individuale: predisposto dall’Agenzia per il lavoro congiuntamente all’utilizzatore e al lavoratore, deve essere sottoposto al Parere di conformità di Forma.Temp entro 30 giorni dall’inizio della missione (ad esclusione dell’ipotesi di apprendistato duale). In caso di mancata risposta da parte di Forma.Temp nel termine previsto dal CCNL stesso, il Piano formativo si specifica che intende approvato; • durante il requisito periodo di apprendistato, il lavoratore in somministrazione deve rapportarsi con due tutor, uno nominato dall’Agenzia per il lavoro ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice, i quali devono avere le caratteristiche previsto dal CCNL. Ogni Tutor di Agenzia può seguire fino ad un massimo di 50 apprendisti nel loro percorso di qualificazione; • formazione dell’apprendista: l’Agenzia per il lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi. Al termine del periodo di apprendistato l’Agenzia attesterà, sulla base di un parere concordato tra i tutor, l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista dell’acquisizione della forma scritta qualificazione professionale. L'Agenzia per il lavoro, previo parere favorevole dei tutor, può riconoscere al lavoratore in apprendistato l'acquisizione della qualificazione professionale finale qualora sia stata completata la formazione teorica ed almeno il 70% del percorso formativo individuato nel piano formativo individuale (ferma restando l’esclusione dell’applicazione dell’indennità di disponibilità propria dei lavoratori già qualificati assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro). Nel caso in cui tale percentuale non sia stata raggiunta, nel caso eccezionale di interruzione anticipata di missione dell’apprendista indipendente dalle volontà delle parti stipulati il contratto di lavoro (quali, ad esempio, chiusure aziendali ecc.) l’Agenzia, previa intesa sindacale, garantisce il completamento del percorso formativo dell’apprendista attraverso altra missione in apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42presso aziende utilizzatrici che applichino anche un diverso CCNL, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, purchè la qualificazione professionale verso cui tende il piano formativo individuale originario sia predisposto dall'istituzione formativa prevista dal CCNL applicato all’utilizzatore, e ferma restando la durata iniziale prevista nel percorso formativo. • durata del periodo di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42apprendistato: in caso di malattia, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma infortunio o altra causa di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) sospensione del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato)durante la missione, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di provaapprendistato si intende prolungato nelle modalità definite dalla disciplina del contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice oppure, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa)in mancanza, il d.lgsda quanto previsto in merito dal D.Lgs. n.81/2015 n. 81/2015 (articolo 42la variazione del termine finale deve essere comunicato all’apprendista ed alla Commissione Sindacale Territoriale di competenza, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologienei termini previsti dal CCNL); • riguardo al solo apprendistato In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause che consentano l’attivazione del Fondo Forma.Temp di Solidarietà Bilaterale per la qualifica e il diploma professionaleSomministrazione di Lavoro, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi periodo di apprendistato negli istituti tecnici e professionaliè prolungato per un numero di giornate pari a quelle di sospensione; in caso di riduzione dell’orario, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativariduzione verranno sommate al fine di ricavarne l’equivalente in giornate, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre con arrotondamento all’unità per le ore frazioni di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione giornata pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore superiori a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.ore;
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Apprendistato. L’apprendistato, nelle sue tre articolazioni (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore"superiore - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato di alta formazione e ricerca), mentre è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Si specifica che per la seconda tipologia viene indicata Federazione, ai sensi di questo Regolamento, sarà possibile instaurare rapporti di lavoro in apprendistato esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" tramite Apprendistato professionalizzante ed Apprendistato di alta formazione e ricerca (e non più "ad esclusione dei livelli A, D ed E). Il contratto di mestiere"); si specificaapprendistato è stipulato in forma scritta, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della come anche forma scritta dovranno avere il patto di prova (che in ogni caso non potrà eccedere i sessanta giorni) ed il piano formativo individuale. Così come stabilito dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, la durata massima del contratto di apprendistato è posto a di tre anni mentre con riferimento alla durata minima, si specifica che ai sensi si questo Regolamento è stabilita in un anno. Il piano formativo individuale potrà essere redatto entro un massimo di un mese dalla stipula del contratto anche sulla base di modelli e formulari forniti dagli enti bilaterali, ovvero secondo il modello definito nell’accordo interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl, Uil stipulato il 18 aprile 2012. Al termine del periodo formativo la qualifica professionale ai fini probatori (articolo 42contrattuali sarà oggetto di un’autodichiarazione della Federazione in attesa che entri in vigore il Libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il lett. i del d.lgs. n. 276/2003. I contenuti del piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa saranno di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42natura specifica e trasversale/di base. La formazione potrà essere erogata anche in modalità e-learning, comma 1)attraverso la partecipazione a convegni e seminari dedicati, direttamente on the job. Fatto salvo quanto è nelle competenze delle Regioni e delle Province autonome, la formazione trasversale è basata su: • Accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del piano formativo; • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica Capacità relazionali e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3)comunicazione; • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) Disciplina del rapporto di lavoro (al lavoro; • Sicurezza ed igiene sul lavoro; • Diritto sindacale con un approfondimento particolare su: storia ed evoluzione della Cisl/Filca. Stante il divieto di retribuzione a cottimo del lavoratore assunto con contratto di apprendistato, la Federazione individua l’obbligo di retribuzione mediante il sottoinquadramento fino a due livelli. L’apprendista, per l’intera durata del contratto, dovrà essere affiancato da un tutor/referente aziendale. Il tutor/referente aziendale deve avere un inquadramento di almeno un livello superiore a quello di ingresso dell’apprendista. Durante il periodo formativo il recesso è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo. Se con un preavviso di almeno 15 giorni dal termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e formazione nessuna delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha parti esercita la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecierecesso, il contratto non può avere durata superiore rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a 4 anni; • riguardo tempo indeterminato. Xxxx apprendisti si applicano tutte le prestazioni sanitarie ed assistenziali previste nel presente Regolamento. Nell’ambito delle nuove competenze assegnate, Xxx.Xxxx. concorrerà al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base finanziamento dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personalepercorsi formativi degli apprendisti, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione fatto salvo l’obbligo della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base capo alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014Federazione.
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli La riforma Xxxxx ha profondamente inciso sui contratti a contenuto formativo. Il vecchio contratto di apprendistato, da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che una unica fattispecie viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle strutturato secondo tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionaleche, professionalizzante o contratto di mestierecon diversa gradualità, di alta coniugano formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "lavoro: 1-apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti ; 2-apprendistato professionalizzante; 3-apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta professionalità. Il d.lgs n.276/03 prevede in materia di apprendistato che i contratti collettivi nazionali e di secondo livello regolino: • le modalità di espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, in azienda, nel relativo Repertorio nazionalerispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti ( art.48, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013comma 4, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41)lett.c) ; • si specifica che il requisito la determinazione della forma scritta durata del contratto di apprendistato è posto professionalizzante nei limiti non inferiori a fini probatori due e non superiori a sei anni (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42art.49, comma 3); • rispetto alla norma che subordinale modalità di erogazione e di articolazione della formazione interna ed esterna all’azienda, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato dell’apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologieart.49, comma 5, lett.b); • riguardo al solo apprendistato la facoltà di escludere o meno gli apprendisti dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di particolari istituti e normative (art.53, comma 2). Molteplici sono i contratti collettivi che regolamentano l’apprendistato. Il monitoraggio ha consentito di operare per aggregazione. Si dà pertanto conto dei principali esiti. CCNL Grafica Industria ,22 febbraio 2004; CCNL Agricoltura Contoterzismo, 9 marzo 2004; CCNL Agricoltura quadri impiegati; CCNL Legno e arredamentoIndustria-Confindustria 21 luglio 2004; CCNL Studi Professionali 28 luglio 2004; CCNL Assoscrittura Assopazzole 8 giugno 2004; CCNL Aziende Legno Confapi, 22 settembre 2004 CCNL dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia e ausiliari, nonché servizi integrativi e multiservizi 26 ottobre 2004 CCNL Tessile abbigliamento Industria –Confindustria, 24 aprile 2004; CCNL Tessile Uniontessile- Confapi, 4 aprile 2004 CCNL Calzature Industria- Confindustria, 26 maggio 2004; CCNL Chimici Industria , 28 maggio 2004; CCNL Filiera Ittica e dei retifici, 15 giugno 2004; CCNL Ombrelli e Ombrelloni,, 2 luglio 2004; CCNL Edilizia industria –Ance , CCNL Edilizia Cooperative; CCNL Lavoratori dei porti, 4 marzo 2005; CCNL settore industria( aziende alimentari, chimica, legno, metalmeccaniche, pulimento e multiservizi, tessili) e settore artigianato ( aziende alimentari, chimica, lavanderie e tintoria, legno, metalmeccaniche, odontotecniche, artigiane orafe, parrucchieri e estetica, pulimento e multiservizi, tessili) Confederazione Unionquadri, Conflavoratori- Confterziario, 4 marzo 2005; CCNL dipendenti farmacie private, 5 maggio 2005. CCNL personale dipendente delle strutture associate Fenascop 22 giugno 2005 CCNL Commercio –Confesercenti , 6 luglio 2004; CCNL Commercio-Confcommercio 2 luglio2004; CCNL Edilizia Pmi Confartigianato 1 ottobre 2004 CCNL Quadri e aree professionali, imprese creditizie, finanziarie e strumentali, 12 febbraio 2005; CCNL Tessile abbigliamento moda-Confartigianato, 21 febbraio 2005 Sul piano regolamentare, complessivamente la disciplina collettiva sembra recepire le previsioni del d.lgs n. 276/03 per quanto riguarda inquadramento e retribuzione: la retribuzione è fissata adottando il criterio del sottoinquadramento (non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla qualifica di destinazione). Va sottolineato che le previsioni non si dirigono quasi mai su tutte le tre tipologie previste dalla nuova disciplina; infatti, la tipologia più regolamentata è quella dell’apprendistato professionalizzante. La contrattazione collettiva esaminata non ha poi mancato di considerare il ruolo dell’Ente Bilaterale, con previsioni che attribuiscono a tale organismo competenze in materia di definizione dei profili professionali e il diploma professionaledei contenuti della formazione, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione subordinandone comunque l’applicabilità alle definizioni dei profili formativi da parte delle Regioni. L’aspetto di rilievo, comunque, è rimessa da individuare nell’evidenza che l’incertezza del quadro normativo regionale, in questo periodo di prima applicazione della disciplina, non ha scoraggiato le parti sociali ad intraprendere iniziative di regolamentazione dell’istituto; e questo, malgrado il legislatore abbia mantenuto la possibilità di stipulare contratti di apprendistato secondo la disciplina previgente. Pochi, sono in effetti i contratti collettivi che confermano l’operatività della precedente disciplina senza procedere ad ipotesi di regolamentazione del nuovo apprendistato; in questa direzione, si cita a titolo di esempio, il CCNL Alimentari 6 maggio2004. Con riferimento alla materia dei profili formativi, si può constatare che malgrado la stretta competenza attribuita alle regioni oper la messa a regime del nuovo apprendistato, in carenza alcuni casi le parti sociali hanno concordato discipline di normativa regolamentazione per i profili formativi, anche sperimentali, tali da rendere la disciplina immediatamente operativa. Tale impostazione trova un forte sostegno nella legge 14 maggio 2005 sulla competitività, che modificando l’art.49 del d.lgs n.276/03 con l’aggiunta del comma 5, ha disposto che, fino all’emanazione della specifica legislazione regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi rapporto di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti professionalizzante sarà disciplinato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014categoria.
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