Common use of Apprendistato Clause in Contracts

Apprendistato. È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistato.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. È (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in facoltà un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del Consorzio stipularediploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori d’età compresa tra con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i diciotto contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i ventinove annirequisiti delle relative imprese. In ogni caso, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate secondo anno e al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche 50 per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno cento per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, anni successivi; ✓ per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore formazione; ✓ il datore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio lavoro ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- toreoggetto), ai fini del trattamento economicoconsolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettanterilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, ai sensi al termine del contratto collettivo nazio- nale periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di lavoroqualifica, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui apprendimento costituisce l’oggetto conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del contratto personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di apprendistatocui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.

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Sources: Vademecum, Vademecum, Vademecum

Apprendistato. È 1. Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge vigenti in facoltà del Consorzio stipularemateria, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma fermo restando quanto previsto dalle norme del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne contratto. 2. L’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di competenze prova di base e un mese; detto periodo viene ridotto della metà qualora si tratti di carattere tecnico-professionaleapprendista che nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire. 3. Le Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato sia agli effetti dell’anzianità di servizio. 4. Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore previste nelle categorie superiori all'ultimo livello di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116classificazione. 5. La durata massima del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’annodiciotto mesi e non superiore a: ▪ 48 mesi, per ciascuno i lavoratori con titolo di studio inferiore al diploma di scuola media superiore; ▪ 36 mesi, per i lavoratori con diploma di scuola media superiore; ▪ 24 mesi, per i lavoratori con titolo di studio superiore al diploma di scuola media superiore. 6. I predetti titoli di studio si intendono inerenti alla qualifica professionale da acquisire. 7. La retribuzione degli anni apprendisti sarà composta da: minimo tabellare, ex- indennità di dura- ta contingenza, edr di cui al Protocollo 31.7.1992 della categoria corrispondente alla qualifica professionale da acquisire e verrà corrisposta con la seguente progressione: 8. L’apprendista matura il diritto alle ferie nella misura prevista dall’art. 28 del contrattopresente CCNL nonché alle mensilità aggiuntive sulla base della retribuzione percepita mensilmente. 9. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite Gli apprendisti non in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedisseroprova hanno diritto, in determinati periodicaso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio extra-professionale, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso e fermo restando il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazionetrattamento economico di cui al punto 7 nelle misure previste dall’art. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto 32 del presente contratto, alla conservazione del piano formativo individualeposto di lavoro per un periodo complessivo pari a 8 mesi di calendario anche non continuativi nell’arco della durata del rapporto, per i contratti di durata pari a 48 mesi; tale periodo è proporzionalmente ridotto nel caso di contratti aventi durata inferiore. 10. In caso di intervenute malattia, infortunio, maternità, servizio militare di leva, richiamo alle armi, aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali, il decorso della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine durata del rapporto di apprendistato resta sospeso e l’azienda può prolungare per una pari durata il termine finale del contratto. 11. L’addestramento dell’apprendista, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in base agli esiti della materia, deve essere supportato da iniziative di formazione ricevutaesterna. 12. Il Consorzio ha Per la facoltà partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di recedere dal rapporto 120 ore annue retribuite, ridotto a 80 ove l’apprendista sia in possesso di lavoro, al termi- ne del periodo titolo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa studio correlato alla qualifica da conseguire o di un giustificato motivoattestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere. In caso di mancata partecipazione dell’apprendista alle suddette iniziative per cause indipendenti dalla volontà aziendale o cause di forza maggiore, le ore non effettuate in misura eccedente il 20% delle ore previste vengono recuperate nell’ambito della durata del rapporto, anche in annualità successive, compatibilmente con le esigenze di servizio. 13. I contenuti delle attività formative ed i relativi aspetti operativi saranno definiti, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con apposita intesa tra le Parti. 14. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- torele Aziende cureranno che l’addestramento e la formazione siano coerenti con quanto stabilito dalla sopra richiamata intesa. 15. Al termine dell’apprendistato l’apprendista sostiene le prove di idoneità previste dalle norme legislative e, ai fini del trattamento economicoin caso di esito favorevole, consegue la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistatoqualifica professionale per la quale è stato assunto.

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Sources: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro

Apprendistato. È in facoltà del Consorzio stipulareL'apprendistato è ammesso per le mansioni delle aree D, con lavoratori d’età compresa tra C. Possono essere assunti come apprendisti i diciotto ed i ventinove giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24 anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, salvi i divieti e le limitazioni di legge. L'assunzione è effettuata nominativamente ai sensi dell’artdi legge. 47 A tal fine l'Ente deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del D.Lgs. 10 settembre 2003lavoro territorialmente competente, n. 276precisando le condizioni delle prestazioni richieste agli apprendisti, per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate genere di addestramento al secondo comma quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116rapporto. La durata del contratto d’apprendistato dell'apprendistato per i dipendenti inquadrati nell'area D sarà di 24 mesi, per i dipendenti inquadrati nell'area C sarà di 36 mesi. Il periodo di prova è fissato in 60 giorni di tre anni lavoro effettivo, durante il quale il rapporto può essere risolto da ambo le parti senza preavviso. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva e si estinguerà al termine della durata precedentemente stabilita. L'Ente ha l'obbligo: a) di far impartire all'apprendista, da parte di personale già qualificato, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per le qualifiche rientranti nelle aree A diventare anch'egli lavoratore qualificato; b) di accordare all'apprendista premessi retribuiti, occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e B parametri 132 per i relativi esami, nei limiti di legge; c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 36 ore annue; d) d'informare periodicamente, e 127comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi ne esercita la potestà genitoriale, dei risultati dell'addestramento, fino al raggiungimento della maggior età dello stesso. L'apprendista ha l'obbligo: a) di due anni per le qualifi- attenersi alle istruzioni impartitegli sia dal personale qualificato ad esso affiancato che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 da responsabili dell'Ente e di seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) di prestare la sua opera con la massima diligenza; c) di frequentare con assiduità e diligenza, anche se già in possesso di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze titolo di base studio, i corsi d'insegnamento complementare ritenuti opportuni dall'Ente; d) di osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento le norme contenute negli eventuali regolamenti conseguenti alla contrattazione integrativa di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazionesecondo livello. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta trattamento economico risulterà così costituito: agli apprendisti dell'area D: 60% della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi; 80% della retribuzione tabellare per i successivi 12. agli apprendisti dell'area C: 60% della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi; 70% della retribuzione tabellare per i secondi 12; 80% della retribuzione tabellare per i successivi 12. In caso di malattia o infortunio, agli apprendisti verrà corrisposta un'indennità pari all'intera retribuzione per i primi tre giorni, pari al 25% per i giorni dal quarto al ventesimo, pari al 33% per i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. In caso d'infortunio sul lavoro verrà corrisposta l'intera indennità per il primo giorno, una indennità pari al 60% dal secondo al quarto giorno, dal quinto giorno e contiene l’indicazione fino alla guarigione clinica un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. fino al raggiungimento del 75% della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. retribuzione giornaliera media calcolata con le modalità stabilite dall'I.N.A.I.L.. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà dipendente ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Al termine del periodo d'apprendistato, e dopo aver conseguito la qualifica per la quale ha svolto il tirocinio, al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, dipendente spetterà la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del retribuzione tabellare della qualifica raggiunta. Per quanto non disciplinato dal presente contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto in materia di apprendistato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. È in facoltà del Consorzio stipulareL'apprendistato è ammesso per le mansioni delle aree D, con lavoratori d’età compresa tra C. Possono essere assunti come apprendisti i diciotto ed i ventinove giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24 anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, salvi i divieti e le limitazioni di legge. L'assunzione è effettuata nominativamente ai sensi dell’artdi legge. 47 A tal fine l'Ente deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del D.Lgs. 10 settembre 2003lavoro territorialmente competente, n. 276precisando le condizioni delle prestazioni richieste agli apprendisti, per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate genere di addestramento al secondo comma quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116rapporto. La durata del contratto d’apprendistato dell'apprendistato per i dipendenti inquadrati nell'area D sarà di 24 mesi, per i dipendenti inquadrati nell'area C sarà di 36 mesi. Il periodo di prova è fissato in 60 giorni di tre anni lavoro effettivo, durante il quale il rapporto può essere risolto da ambo le parti senza preavviso. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva e si estinguerà al termine della durata precedentemente stabilita. L'Ente ha l'obbligo: a) di far impartire all'apprendista, da parte di personale già qualificato, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per le qualifiche rientranti nelle aree A diventare anch'egli lavoratore qualificato; b) di accordare all'apprendista premessi retribuiti, occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e B parametri 132 per i relativi esami, nei limiti di legge; c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 36 ore annue; d) d'informare periodicamente, e 127comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, la famiglia dell'apprendista o chi ne esercita la potestà genitoriale, dei risultati dell'addestramento, fino al raggiungimento della maggior età dello stesso. L'apprendista ha l'obbligo: a) di due anni per le qualifi- attenersi alle istruzioni impartitegli sia dal personale qualificato ad esso affiancato che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 da responsabili dell'Ente e di seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti; b) di prestare la sua opera con la massima diligenza; c) di frequentare con assiduità e diligenza, anche se già in possesso di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze titolo di base studio, i corsi d'insegnamento complementare ritenuti opportuni dall'Ente; d) di osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento le norme contenute negli eventuali regolamenti conseguenti alla contrattazione integrativa di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazionesecondo livello. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta trattamento economico risulterà così costituito: agli apprendisti dell'area D: 60% della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi; 80% della retribuzione tabellare per i successivi 12. agli apprendisti dell'area C: 60% della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi; 70% della retribuzione tabellare per i secondi 12; 80% della retribuzione tabellare per i successivi 12. In caso di malattia o infortunio, agli apprendisti verrà corrisposta un'indennità pari all'intera retribuzione per i primi tre giorni, pari al 25% per i giorni dal quarto al ventesimo, pari al 33% per i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. In caso d'infortunio sul lavoro verrà corrisposta l'intera indennità per il primo giorno, una indennità pari al 60% dal secondo al quarto giorno, dal quinto giorno e contiene l’indicazione fino alla guarigione clinica un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. fino al raggiungimento del 75% della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. retribuzione giornaliera media calcolata con le modalità stabilite dall'I.N.A.I.L.. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà dipendente ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Al termine del periodo d'apprendistato, e dopo aver conseguito la qualifica per la quale ha svolto il tirocinio, al lavora- toredipendente spetterà la retribuzione tabellare della qualifica raggiunta. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato, ai fini del trattamento economico, si fa riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia. Non è consentita la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale stipula di lavoro, ai nuovi contratti di apprendistato per gli Enti che non abbiano confermato almeno il 60% dei lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistatorapporto è scaduto nei 24 mesi precedenti.

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Apprendistato. È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- teprofessiona- lizzante, ai sensi dell’art. 47 44 del D.Lgs. 10 settembre 200315 giugno 2015, n. 27681 e succes- sive modifiche e integrazioni, per il con- seguimento conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo terzo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne l’acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione del periodo di prova, della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, redatto anche in forma sintetica, della qualifica che potrà essere, eventualmente, ac- quisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta, il divieto della retribuzione a cottimo. La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato d’apprendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati area D aventi diritto al parametro 116. La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali trasversali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività un’atti- vità formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to libretto formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta la durata del contrattotriennio. Per le qualifiche qualifi- che rientranti nelle fasce funzionali sesta Aree A e quinta B la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale nell’Area C le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante re- stante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale rientranti nell’Area D un quarto delle ore di formazione previ- ste previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-teorico- pratica neces- saria necessaria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-tecnico- professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio Con- sorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al Al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistatoapprendistato le parti possono recedere dal contratto, dando preavviso ai sensi dell’articolo 2118 cod. civ., con un preavviso, ai sensi dell’art. 117 112 del presente contratto, decorrente dal medesimo termine. Nel corso del Durante il periodo di apprendistato preavviso continua a trovare applicazione la di- sciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza rapporto prosegue come ordinario rapporto di una giusta causa o di un giustificato motivolavoro subordinato a tempo indeterminato. Durante il periodo di apprendistato trovano appli- cazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il Consorzio assegnerà al lavora- torelicenziamento illegittimo. Capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, ai fini del trattamento economicon. 81, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistatoe successive modificazioni.

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Apprendistato. È Premessa (Vedi accordo di rinnovo in facoltà nota) Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Consorzio stipularePatto per il lavoro del 24 settembre 1996, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto della legge 19 luglio 1997, n. 196, in materia di promozione dell'occupazione, ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’artin particolare in adempimento all'art. 47 del D.Lgs. 16 che disciplina l'apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne un apprendimento tecnico- professionale; c) contratto di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche apprendistato per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e l'acquisizione di un anno diploma o per gli operai specializzati aventi diritto percorsi di alta formazione. In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al parametro 116fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. L’acquisizione A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti apprendisti. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli Enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle competenze di base attività formative. N.d.R.: L'accordo 14 dicembre 2011 prevede quanto segue: Premesso che - le parti in epigrafe, che rappresentano imprese e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativalavoratori dei settori terziario della distribuzione e servizi, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore il 23 settembre 2009 hanno sottoscritto un accordo nazionale in materia di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedisseroesclusivamente aziendale dell'apprendistato professionalizzante, in determinati periodiattuazione dell'art. 49, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’entecomma 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto con l'obiettivo di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà realizzare un percorso efficace di recedere dal rapporto incontro tra domanda ed offerta di lavoro, al termi- ne diretto ad avvicinare le esigenze delle aziende alle potenzialità del periodo di apprendistatocapitale umano; - le medesime parti intendono favorire il ricorso all'istituto dell'apprendistato garantendo a imprese e lavoratori certezze circa la disciplina contrattuale applicabile, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistatoalla luce dell'evoluzione legislativa.

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Apprendistato. È Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in facoltà del Consorzio stipularemateria ed in particolare all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto n. 196 e successive modifiche ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- teintegrazioni, ai sensi dell’artrelativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, n. 276considerate le norme legislative vigenti, per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche contratto per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, i lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione. Il periodo di prova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, e viene computato agli effetti della durata dell'apprendistato. Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1^ 2^ e 3^. La durata massima dell'apprendistato è così fissata: - 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni inquadrate nell'area professionale 1^, 2^ e 3^; Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la stessa azienda il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli aumenti periodici di anzianità ed ulteriori deroghe convenute a livello nazionale. Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore medie annue retribuite di formazione previste avrà carattere teorico esterna, così come previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge n. 196 del 1997 e la restante metà avrà carattere praticosuccessive modifiche ed integrazioni. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le Di tale monte ore, 42 ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencatedovranno essere dedicate alle materie indicate all'articolo 2, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere praticocomma 1, lett. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere praticoa), del D.M. 8 aprile 1998. Le ore di formazione sarannorimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'articolo 2, di regolacomma 1, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’annolett. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguateb), che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire del decreto citato. Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze presso strutture esterne pubbliche o private di base e tecnico-professionalicui all'articolo 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, Per gli apprendisti in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’entepossesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione sarà impartita attraverso di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n. 196 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale. All'apprendista minore di anni 18 non è consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative fra le ore 22 e le ore 6 né il ricorso superamento dell'orario contrattuale nazionale di lavoro. L'apprendista è tenuto a soggetti esterni specializzati nella frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione. Il Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti di ruolo. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della durata del contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta di apprendistato. La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto la formazione esterna. La funzione di apprendistato in base agli esiti tutore della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà nelle imprese con meno di recedere 15 dipendenti può essere svolta dal rapporto datore di lavoro, al termi- ne secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’artD.M. 8 aprile 1998. 117 del presente contratto. Nel corso Al termine del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal contratto se non lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in presenza materia di una giusta causa o servizi per l'impiego. ▇▇▇▇ apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa viene determinata come segue: - dal primo al quindicesimo mese: 85% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l.; - dal sedicesimo al trentesimo mese: 95% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l. Al termine dell'apprendistato, l'apprendista sostiene la prova di un giustificato motivoidoneità prevista dalle norme legislative - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è stato assunto. Durante All'apprendista che, terminato il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- toreapprendistato, ai fini del trattamento economicovenga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di idoneità si intenderà attribuita la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto qualifica professionale che ha formato oggetto del contratto di apprendistato. L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il contratto di apprendistato a condizione che sia mantenuto in sevizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei ventiquattro mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio. La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. L'articolo 54 del c.c.n.l. 23 luglio 1976 è abrogato e sostituito dalla presente disciplina.

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Sources: Contratto Di Lavoro

Apprendistato. È E' in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età d'età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- ted'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’artdell'art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per il con- seguimento conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne l'acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato d'apprendistato sono le seguenti: - per l’area l'area A: - collaboratore di contabilità; - collaboratore di segreteria; - collaboratore catastale; - collaboratore dell’ufficio dell'ufficio paghe e contributi; - collaboratori tecnici; - per l’area l'area B: - disegnatore tecnico; - assistente ai lavori; - per l’area l'area C: - elettromeccanico - impiantista; - meccanico d’officinad'officina; - escavatorista; - conduttore di macchine operatrici complesse; - per l’area l'area D: - operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato d'apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B B, parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che qualifiche rientranti nell’Area C nell'area C, parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività un'attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to nell'apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l’annol'anno, per ciascuno degli anni di dura- ta durata del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista d'escavatorista e d’operatore d'operatore di macchine opera- trici operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti rientranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività dell'attività formativa all’interno dell’enteall'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- menteeventualmente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne termine del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’artdell'art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- torelavoratore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente immediatamente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto l'oggetto del contratto di apprendistato.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. È Sulla base della vigente normativa in facoltà del Consorzio stipularemateria, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove annil’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile, contratti d’apprendistato professionalizzan- teche prevede anche per il datore di lavoro benefici contributivi e retributivi. Si articola in tre tipologie: 1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro; 2. apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale; 3. apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolopraticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca è possibile assumere apprendisti anche dal 17° anno di età, attraverso se sono in possesso di una qualifica triennale di Istruzione e formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione Il rapporto di lavoro basato sul contratto di apprendistato si caratterizza, in virtù del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata disposto del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’annoDecreto Legislativo 81/2015, per ciascuno degli anni di dura- ta del contrattola: 1. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazioneforma scritta ai fini della prova. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato di apprendistato contiene, in forma scritta sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contrattoformulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 2. Il contratto di apprendistato ha una durata minima non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5, del citato decreto legislativo. 3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa; 4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. 5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4 art. 42 del sopra richiamato decreto legislativo, la disciplina del contratto di apprendistato deve rispettare i seguenti principi: a) divieto di retribuzione a cottimo; b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio; c) presenza di un tutore o referente aziendale; d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della qualifica che potrà esserelegge 23 dicembre 2000, eventual- menten. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003; g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni; h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato. 6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) maternita'; e) assegno familiare; f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro puo' assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non puo' superare il rapporto di apprendistato 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in base agli esiti della formazione ricevutaservizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non puo' superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il Consorzio ha la facoltà datore di recedere dal lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 8. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro, lavoro al termi- ne termine del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di apprendistato almeno il Consorzio non potrà recedere 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al lavora- tore, ai fini presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistatorapporto.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. Il contratto di apprendistato definito dall' articolo 47 del D.Lgs. decreto legislativo 10 settembre 20032003 n. 276 secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere d'istruzione e di formazione che, n. 276in base al disposto dell' articolo 48 del decreto, ha durata non superiore a tre anni ed finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne l'acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127base, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base trasversali e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative per i soggetti di etcompresa tra i 18 e i 29 anni, disciplinato dall' articolo 49 del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il decreto ; c) contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, per i soggetti di etcompresa tra i 18 e i 29 anni, disciplinato dall'articolo 50 del decreto. Le disposizioni in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha parola non hanno apportato modifiche per quanto riguarda la facoltà di recedere dal rapporto di lavorodisciplina previdenziale, come prevede espressamente l' articolo 53 che, al termi- ne comma 4 , stabilisce che resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni e integrazioni. Con l' articolo 21 della legge del periodo di apprendistato1955, dando preavviso ai sensi dell’artn. 25 , stata introdotta, per tali lavoratori, l'assicurazione obbligatoria per l'invalidit la vecchiaia e i superstiti. 117 La contribuzione accreditata in favore del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, lavoratore apprendista utile ai fini del trattamento economicodiritto e della misura delle prestazioni pensionistiche. Per tali lavoratori non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettantecommi 1, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro2 e 4 della legge 11 novembre 1983, n. 638, modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori addetti dipendenti nel corso dell'anno solare, pari a mansioni corrispondenti quello delle settimane in cui si svolta la prestazione lavorativa, semprechrisulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ogni settimana una retribuzione pari al 30% (40% dal 1° gennaio 1989) dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto carico del contratto di apprendistatofondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato (articolo 7, comma 5, della legge n. 638 ).

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Sources: Circolare Inps

Apprendistato. È l’impianto di quello previgente in facoltà materia. In sintesi: 1)apprendistato professionalizzante (II livello) L’accordo di rinnovo del Consorzio stipulareCCNL conferma – sostanzialmente e salvo alcune novità sotto evidenziate – • l’apprendista viene assunto dall’Agenzia mediante contratto di apprendistato professionalizzante, svolto secondo il percorso formativo eseguito presso l'utilizzatore e redatto in forma scritta, sulla base di quanto previsto in materia dal D. Lgs. 81/2015; • la retribuzione, l'inquadramento e l'orario di lavoro dell’apprendista sono disciplinati, in conformità con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, quanto previsto dal CCNL delle Agenzie per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate lavoro ed in applicazione del principio di parità di trattamento (art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2015), dalle norme del CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice con riferimento al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne lavoratore in apprendistato di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilitàpari livello alle dirette dipendenze dell'impresa utilizzatrice medesima; • collaboratore periodo di segreteriaprova: potrà essere apposto al momento dell’assunzione secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva applicata dall’utilizzatore. In ogni caso la sua durata non potrà essere superiore a quella prevista per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di riferimento (secondo le previsioni del CCNL); • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale: predisposto dall’Agenzia per il lavoro congiuntamente all’utilizzatore e al lavoratore, deve essere sottoposto al Parere di conformità di Forma.Temp entro 30 giorni dall’inizio della qualifica che potrà esseremissione (ad esclusione dell’ipotesi di apprendistato duale). In caso di mancata risposta da parte di Forma.Temp nel termine previsto dal CCNL stesso, eventual- menteil Piano formativo si intende approvato; • durante il periodo di apprendistato, acquisita al il lavoratore in somministrazione deve rapportarsi con due tutor, uno nominato dall’Agenzia per il lavoro ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice, i quali devono avere le caratteristiche previsto dal CCNL. Ogni Tutor di Agenzia può seguire fino ad un massimo di 50 apprendisti nel loro percorso di qualificazione; • formazione dell’apprendista: l’Agenzia per il lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi. Al termine del rapporto periodo di apprendistato in l’Agenzia attesterà, sulla base agli esiti di un parere concordato tra i tutor, l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista dell’acquisizione della formazione ricevutaqualificazione professionale. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di L'Agenzia per il lavoro, previo parere favorevole dei tutor, può riconoscere al termi- ne lavoratore in apprendistato l'acquisizione della qualificazione professionale finale qualora sia stata completata la formazione teorica ed almeno il 70% del percorso formativo individuato nel piano formativo individuale (ferma restando l’esclusione dell’applicazione dell’indennità di disponibilità propria dei lavoratori già qualificati assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro). Nel caso in cui tale percentuale non sia stata raggiunta, nel caso eccezionale di interruzione anticipata di missione dell’apprendista indipendente dalle volontà delle parti stipulati il contratto di lavoro (quali, ad esempio, chiusure aziendali ecc.) l’Agenzia, previa intesa sindacale, garantisce il completamento del percorso formativo dell’apprendista attraverso altra missione in apprendistato presso aziende utilizzatrici che applichino anche un diverso CCNL, purchè la qualificazione professionale verso cui tende il piano formativo individuale originario sia prevista dal CCNL applicato all’utilizzatore, e ferma restando la durata iniziale prevista nel percorso formativo. • durata del periodo di apprendistato: in caso di malattia, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 infortunio o altra causa di sospensione del presente contratto. Nel corso del periodo rapporto di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante lavoro durante la missione, il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi si intende prolungato nelle modalità definite dalla disciplina del contratto collettivo nazio- nale applicato dall’impresa utilizzatrice oppure, in mancanza, da quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 81/2015 (la variazione del termine finale deve essere comunicato all’apprendista ed alla Commissione Sindacale Territoriale di lavorocompetenza, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti nei termini previsti dal CCNL); • In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause che consentano l’attivazione del Fondo Forma.Temp di Solidarietà Bilaterale per la Somministrazione di Lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato per un numero di giornate pari a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistato.sospensione; in caso di riduzione dell’orario, le ore di riduzione verranno sommate al fine di ricavarne l’equivalente in giornate, con arrotondamento all’unità per le frazioni di giornata pari o superiori a 4 ore;

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. È Le Parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in facoltà conformità con le direttive UE, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Consorzio stipularePatto per il lavoro 24.9.96, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove annidella legge 19.7.97 n. 196, contratti d’apprendistato professionalizzan- tein materia di promozione della occupazione, ai sensi dell’arte in particolare in adempimento all'art. 47 del D.Lgs16 che disciplina l'apprendistato e al D.lgs. 10 settembre 2003, 10.9.03 n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento della occupazione giovanile anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere un apprendimento tecnico-professionale. Le qualifiche ; c) contratto di apprendistato per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e l'acquisizione di un anno diploma o per gli operai specializzati aventi diritto percorsi di alta formazione. In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle Regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c), le Parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al parametro 116fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. L’acquisizione A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata alla acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazioneapprendisti. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo comunque sia articolato, sarà un rapporto di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore lavoro a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistatotempo determinato.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. È in facoltà del Consorzio stipulareL’apprendistato, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anninelle sue tre articolazioni (Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, contratti d’apprendistato professionalizzan- teil diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato specializzazione tecnica superiore - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato di alta formazione e ricerca), è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Si specifica che per la Federazione, ai sensi dell’artdi questo Regolamento, sarà possibile instaurare rapporti di lavoro in apprendistato esclusivamente tramite Apprendistato professionalizzante ed Apprendistato di alta formazione e ricerca (ad esclusione dei livelli A, D ed E). 47 del D.LgsIl contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta, come anche forma scritta dovranno avere il patto di prova (che in ogni caso non potrà eccedere i sessanta giorni) ed il piano formativo individuale. 10 settembre 2003Così come stabilito dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 276n.81, per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata massima del contratto d’apprendistato di apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127mentre con riferimento alla durata minima, di due anni per le qualifi- si specifica che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e ai sensi si questo Regolamento è stabilita in un anno. Il piano formativo individuale potrà essere redatto entro un massimo di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116mese dalla stipula del contratto anche sulla base di modelli e formulari forniti dagli enti bilaterali, ovvero secondo il modello definito nell’accordo interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl, Uil stipulato il 18 aprile 2012. L’acquisizione da parte degli apprendisti Al termine del periodo formativo la qualifica professionale ai fini contrattuali sarà oggetto di un’autodichiarazione della Federazione in attesa che entri in vigore il Libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1, lett. i del d.lgs. n. 276/2003. I contenuti del piano formativo individuale saranno di natura specifica e trasversale/di base. La formazione potrà essere erogata anche in modalità e-learning, attraverso la partecipazione a convegni e seminari dedicati, direttamente on the job. Fatto salvo quanto è nelle competenze delle competenze di base Regioni e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’enteProvince autonome, la formazione sarà impartita attraverso trasversale è basata su: • Accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del piano formativo; • Capacità relazionali e di comunicazione; • Disciplina del rapporto di lavoro; • Sicurezza ed igiene sul lavoro; • Diritto sindacale con un approfondimento particolare su: storia ed evoluzione della Cisl/Filca. Stante il ricorso divieto di retribuzione a soggetti esterni specializzati nella formazionecottimo del lavoratore assunto con contratto di apprendistato, la Federazione individua l’obbligo di retribuzione mediante il sottoinquadramento fino a due livelli. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto L’apprendista, per l’intera durata del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevutadovrà essere affiancato da un tutor/referente aziendale. Il Consorzio ha la facoltà tutor/referente aziendale deve avere un inquadramento di recedere dal rapporto almeno un livello superiore a quello di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivoingresso dell’apprendista. Durante il periodo formativo il recesso è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo. Se con un preavviso di apprendistato almeno 15 giorni dal termine del periodo di formazione nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso, il Consorzio assegnerà rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. ▇▇▇▇ apprendisti si applicano tutte le prestazioni sanitarie ed assistenziali previste nel presente Regolamento. Nell’ambito delle nuove competenze assegnate, ▇▇▇.▇▇▇▇. concorrerà al lavora- torefinanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistatofatto salvo l’obbligo della formazione in capo alla Federazione.

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Sources: Regolamento

Apprendistato. È in facoltà del Consorzio stipulareLa riforma ▇▇▇▇▇ ha profondamente inciso sui contratti a contenuto formativo. Il vecchio contratto di apprendistato, da una unica fattispecie viene strutturato secondo tre tipologie che, con lavoratori d’età compresa tra diversa gradualità, coniugano formazione e lavoro: 1-apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione ; 2-apprendistato professionalizzante; 3-apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta professionalità. Il d.lgs n.276/03 prevede in materia di apprendistato che i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base collettivi nazionali e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area Asecondo livello regolino: • collaboratore le modalità di contabilitàespletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, in azienda, nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti ( art.48, comma 4, lett.c) ; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La la determinazione della durata del contratto d’apprendistato di apprendistato professionalizzante nei limiti non inferiori a due e non superiori a sei anni (art.49, comma 3); • le modalità di erogazione e di articolazione della formazione interna ed esterna all’azienda, dell’apprendistato professionalizzante (art.49, comma 5, lett.b); • la facoltà di escludere o meno gli apprendisti dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di particolari istituti e normative (art.53, comma 2). Molteplici sono i contratti collettivi che regolamentano l’apprendistato. Il monitoraggio ha consentito di operare per aggregazione. Si dà pertanto conto dei principali esiti. CCNL Grafica Industria ,22 febbraio 2004; CCNL Agricoltura Contoterzismo, 9 marzo 2004; CCNL Agricoltura quadri impiegati; CCNL Legno e arredamentoIndustria-Confindustria 21 luglio 2004; CCNL Studi Professionali 28 luglio 2004; CCNL Assoscrittura Assopazzole 8 giugno 2004; CCNL Aziende Legno Confapi, 22 settembre 2004 CCNL dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia e ausiliari, nonché servizi integrativi e multiservizi 26 ottobre 2004 CCNL Tessile abbigliamento Industria –Confindustria, 24 aprile 2004; CCNL Tessile Uniontessile- Confapi, 4 aprile 2004 CCNL Calzature Industria- Confindustria, 26 maggio 2004; CCNL Chimici Industria , 28 maggio 2004; CCNL Filiera Ittica e dei retifici, 15 giugno 2004; CCNL Ombrelli e Ombrelloni,, 2 luglio 2004; CCNL Edilizia industria –Ance , CCNL Edilizia Cooperative; CCNL Lavoratori dei porti, 4 marzo 2005; CCNL settore industria( aziende alimentari, chimica, legno, metalmeccaniche, pulimento e multiservizi, tessili) e settore artigianato ( aziende alimentari, chimica, lavanderie e tintoria, legno, metalmeccaniche, odontotecniche, artigiane orafe, parrucchieri e estetica, pulimento e multiservizi, tessili) Confederazione Unionquadri, Conflavoratori- Confterziario, 4 marzo 2005; CCNL dipendenti farmacie private, 5 maggio 2005. CCNL personale dipendente delle strutture associate Fenascop 22 giugno 2005 CCNL Commercio –Confesercenti , 6 luglio 2004; CCNL Commercio-Confcommercio 2 luglio2004; CCNL Edilizia Pmi Confartigianato 1 ottobre 2004 CCNL Quadri e aree professionali, imprese creditizie, finanziarie e strumentali, 12 febbraio 2005; CCNL Tessile abbigliamento moda-Confartigianato, 21 febbraio 2005 Sul piano regolamentare, complessivamente la disciplina collettiva sembra recepire le previsioni del d.lgs n. 276/03 per quanto riguarda inquadramento e retribuzione: la retribuzione è di tre anni fissata adottando il criterio del sottoinquadramento (non potrà essere inferiore per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, più di due anni per livelli rispetto alla qualifica di destinazione). Va sottolineato che le qualifi- previsioni non si dirigono quasi mai su tutte le tre tipologie previste dalla nuova disciplina; infatti, la tipologia più regolamentata è quella dell’apprendistato professionalizzante. La contrattazione collettiva esaminata non ha poi mancato di considerare il ruolo dell’Ente Bilaterale, con previsioni che rientranti nell’Area C parametri 127 attribuiscono a tale organismo competenze in materia di definizione dei profili professionali e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione dei contenuti della formazione, subordinandone comunque l’applicabilità alle definizioni dei profili formativi da parte degli apprendisti delle competenze Regioni. L’aspetto di base e tecniche professionali rilievo, comunque, è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento da individuare nell’evidenza che l’incertezza del quadro normativo regionale, in questo periodo di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativoprima applicazione della disciplina, non inferiore ha scoraggiato le parti sociali ad intraprendere iniziative di regolamentazione dell’istituto; e questo, malgrado il legislatore abbia mantenuto la possibilità di stipulare contratti di apprendistato secondo la disciplina previgente. Pochi, sono in effetti i contratti collettivi che confermano l’operatività della precedente disciplina senza procedere ad ipotesi di regolamentazione del nuovo apprendistato; in questa direzione, si cita a 120 ore l’annotitolo di esempio, il CCNL Alimentari 6 maggio2004. Con riferimento alla materia dei profili formativi, si può constatare che malgrado la stretta competenza attribuita alle regioni per ciascuno degli anni la messa a regime del nuovo apprendistato, in alcuni casi le parti sociali hanno concordato discipline di dura- ta regolamentazione per i profili formativi, anche sperimentali, tali da rendere la disciplina immediatamente operativa. Tale impostazione trova un forte sostegno nella legge 14 maggio 2005 sulla competitività, che modificando l’art.49 del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencated.lgs n.276/03 con l’aggiunta del comma 5, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, ha disposto che, nello svolgimento delle ordinarie mansionifino all’emanazione della specifica legislazione regionale, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà professionalizzante sarà disciplinato dai contratti collettivi di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistatocategoria.

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Sources: Riforma Biagi E Contrattazione Collettiva

Apprendistato. È Attualmente, il contratto di apprendistato è disciplinato dal Decreto legislativo numero 81 del 2015, emanato in facoltà attuazione della delega di cui alla Legge numero 183 del Consorzio stipulare2014 (cosiddetto jobs act), con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anniil quale sono state introdotte sostanziali novità nella disciplina dell'istituto. In primo luogo, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. è stato abrogato il Decreto legislativo numero 167 del 2011 e l'intera disciplina è confluita negli articoli da 41 a 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003medesimo Decreto legislativo numero 81 del 2015 Tra le più importanti modifiche apportate, n. 276si segnala in primo luogo la struttura integrata dell'apprendistato di primo e terzo livello (rispettivamente apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale e apprendistato di alta formazione) al secondo comma del presente articolofine di creare un sistema duale di formazione e lavoro, attraverso un significativo potenziamento delle finalità della prima fattispecie e una delimitazione di quelle della seconda, che si conferma destinata alla formazione universitaria. Inoltre, la struttura complessiva dell'istituto, che in larga parte ricalca quanto previsto dal Decreto legislativo numero 167 del 2011, prevede alcune significative novità quali il piano formativo - che nell'apprendistato di primo e terzo livello spetta all'istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa - 'applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie sul lavoro e l’acquisizio- ne licenziamento illegittimo stabilite dal Decreto legislativo numero 23 del 2015, nonché la previsione secondo la quale costituisce giustificato motivo di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli apprendisti delle competenze assunti con contratto di base apprendistato di I livello. Inoltre, nel confermare l'apparato ispettivo e tecniche professionali sanzionatorio già previsto dalla precedente disciplina, si segnala la possibilità di assumere in apprendistato professionalizzante anche i lavoratori che godono di un trattamento di disoccupazione. Sulla materia è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento intervenuta anche la Legge numero 232 del 2016 (legge di un’attività formativabilancio per il 2017). In primo luogo, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativol'articolo 1, non inferiore commi da 308 a 120 ore l’anno311, della citata legge ha introdotto, per ciascuno il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il beneficio contributivo spettava, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che avessero svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consisteva nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi. Inoltre, l'articolo 1, comma 240, della medesima Legge numero 232 del 2016 ha previsto ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) degli anni incentivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro. Gli incentivi di dura- ta cui si prevedeva la proroga erano quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, del contrattodecreto legislativo numero 150 del 2015, ossia la riduzione a 5 punti percentuali dell'aliquota unica a carico del datore di lavoro per gli apprendisti, con riferimento al complesso delle forme e gestioni di previdenza obbligatoria (pari, nella normativa generale relativa all'apprendistato, al 10 per cento), nonché l'esclusione dei seguenti contributi a carico del datore di lavoro: contributo all'INPS dovuto in caso licenziamento; contributo di finanziamento dell'indennità mensile di disoccupazione (pari, per gli apprendisti, all'1,31 per cento); contributo pari allo 0,3 per cento destinato al finanziamento della formazione professionale. Per le qualifiche rientranti Quest'ultimo incentivo è stato successivamente prorogato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi da 110 a 112, della Legge numero 205 del 2017) che ha stanziato risorse per il potenziamento della formazione e dell'apprendistato, prevedendo, in particolare, stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle fasce funzionali sesta seguenti misure annue (come modificate da ultimo dalla legge di bilancio 2019, a carico del Fondo sociale per occupazione e quinta formazione: circa 189 milioni di euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP); 75 milioni di euro (incrementati di 50 milioni di euro limitatamente al 2019) per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la metà qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro; 15 milioni di euro per il finanziamento delle ore attività di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto relative ai contratti di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistato.professionalizzante;

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Sources: Contratti Flessibili

Apprendistato. È E' in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età d'età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- ted'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’artdell'art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per il con- seguimento conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne l'acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato d'apprendistato sono le seguenti: - per l’area l'area A: - collaboratore di contabilità; - collaboratore di segreteria; - collaboratore catastale; - collaboratore dell’ufficio dell'ufficio paghe e contributi; - collaboratori tecnici; - per l’area l'area B: - disegnatore tecnico; - assistente ai lavori; - per l’area l'area C: - elettromeccanico - impiantista; - meccanico d’officinad'officina; - escavatorista; - conduttore di macchine operatrici complesse; - per l’area l'area D: - operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato d'apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B B, parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che qualifiche rientranti nell’Area C nell'area C, parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività un'attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to nell'apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l’annol'anno, per ciascuno degli anni di dura- ta durata del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista d'escavatorista e d’operatore d'operatore di macchine opera- trici operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti rientranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’annodell'anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria necessaria per l’acquisizione l'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività dell'attività formativa all’interno dell’enteall'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- menteeventualmente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne termine del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’artdell'art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- torelavoratore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente immediatamente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto l'oggetto del contratto di apprendistato.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. È Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in facoltà conformità con le direttive del Consorzio stipulare'Unione europea, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto al a luce del e nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, del a legge 19 luglio 1997, n. 196, in materia di promozione del 'occupazione, ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’artin particolare in adempimento al 'art. 47 del D.Lgs. 16 che disciplina l'apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione del e competenze utili al o svolgimento del a prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento del 'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto al e mutevoli e diversificate esigenze del a clientela. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere un apprendimento tecnico-professionale. Le qualifiche ; c) contratto di apprendistato per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e l'acquisizione di un anno diploma o per gli operai specializzati aventi diritto percorsi di alta formazione. In attesa che la nuova normativa di legge sul 'apprendistato venga attuata anche con riferimento al parametro 116a regolamentazione dei profili formativi rimessi al e regioni e al e durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale del 'istituto del 'apprendistato definito professionalizzante, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. L’acquisizione A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione al a fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per af rontare i problemi del a formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata al e esigenze del e aziende dei settori rappresentati e finalizzata al 'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti delle competenze apprendisti. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di base Trento e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativaBolzano per le parti che la legge ad essi demanda, teorico-pratica e assegnano agli Enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio del e attività formative. N.d.R.: L'accordo 14 dicembre 2011 prevede quanto segue: Premesso che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo- le parti in epigrafe, non inferiore che rappresentano imprese e lavoratori dei settori terziario del a 120 ore l’annodistribuzione e servizi, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore il 23 settembre 2009 hanno sottoscritto un accordo nazionale in materia di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative esclusivamente aziendale del Consorzio impedissero'apprendistato professionalizzante, in determinati periodiattuazione del 'art. 49, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’entecomma 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto con l'obiettivo di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà realizzare un percorso ef icace di recedere dal rapporto incontro tra domanda ed of erta di lavoro, diretto ad avvicinare le esigenze del e aziende al termi- ne e potenzialità del periodo di apprendistatocapitale umano; - le medesime parti intendono favorire il ricorso al 'istituto del 'apprendistato garantendo a imprese e lavoratori certezze circa la disciplina contrattuale applicabile, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 al a luce del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistato'evoluzione legislativa.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. È Sempre l’articolo 9 recepisce, per alcuni aspetti anche meglio precisandoli, tutti gli interventi tendenti a favorire la standar- dizzazione delle molto diverse discipline regionali non solo in facoltà tema di profili formativi degli apprendisti ma anche in tema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei credi- ti formativi. Ci auguriamo che ciò conduca effettivamente, in tempi rapidi, al superamento di tutte le attuali difficoltà interpretative ed applicative dovute principalmente all’assenza di coordina- mento tra diversi territori. A fronte di alcune difficoltà applicative registrate in questi anni, sono state modificate le norme concernenti la stipula di convenzioni per le assunzioni di disabili e le relative agevola- zioni. Questo articolo interviene direttamente sugli articoli 5 e 10 del Consorzio stipularedecreto legislativo n. 368/01 modificandone alcuni commi e introducendone di nuovi. Vengono così recepiti pressoché tutti i passaggi contenuti del Protocollo di luglio, con lavoratori d’età compresa tra ulteriori signi- ficative modifiche, che riguardano le esenzioni da limiti quan- titativi. Con riferimento all’articolo 5 del Dlgs n. 368/01 le modifiche riguardano i diciotto ed i ventinove anniseguenti aspetti. - Limite alla successione dei contratti a termine fino ad un mas- simo di 36 mesi, contratti d’apprendistato professionalizzan- tepresso lo stesso datore di lavoro e con man- sioni equivalenti, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276compresi proroghe e rinnovi (comma 4 bis) - Un ulteriore successivo contratto fra gli stessi soggetti potrà essere stipulato, per una sola volta, presso la Direzione pro- vinciale del lavoro competente, con l’assistenza di un rappre- sentante sindacale del lavoratore. In caso di mancato rispetto della procedura) il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo contratto si considera a tempo indetermi- nato (comma 4 ter). - Sono confermate le esclusioni per i dirigenti e i lavoratori in somministrazione, previste dal Protocollo (comma 2, lett. b e comma 3) - Introduzione di un diritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato o a termine nei 12 mesi successivi, a favore di lavoratori precedentemente impiegati a tempo deter- minato, presso la stessa impresa e con le stesse mansioni, per un periodo superiore a 6 mesi, anche frazionati (comma 4 quater) - Reintroduzione per legge del presente articolodiritto di precedenza in nuove assunzioni a termine, attraverso una formazione sul presso lo stesso datore di lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali medesime attività stagionali, di lavoratori stagionali che ne abbiano fatto richiesta nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto. - Rimane la lacuna della mancata determinazione dell’arco temporale entro il quale la disposizione è ammessa la costituzione destinata ad avere efficacia, determinando altrimenti un divieto assoluto valido per sempre. Con riferimento all’articolo 10 del rapporto d’ap- prendistato sono Dlgs n. 368/01 le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116modifi- che riguardano quanto segue. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni Vengono abrogati i commi che prevedevano le esclusioni legali da limiti percentuali per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, ipotesi di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, intensificazione del- l’attività lavorativa in determinati periodiperiodi dell’anno (lettera c, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’entecomma 7) nonché tutte le ipotesi contenute nel comma 8 del- l’articolo 10 del decreto 368 (contratti a termine fino a sette mesi). D’altra parte nel contratto del Terziario del 2004 era già stata prevista una quota percentuale onnicomprensiva, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazioneindipenden- temente dalle esclusioni della legge. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta Abrogazione, infine, anche dei commi 9 e contiene l’indicazione della prestazione oggetto 10 del contrattodecreto legi- slativo n. 368/01 che avevano già previsto, del piano formativo individualecon rinvio ai con- tratti collettivi, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto una disciplina sul diritto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà precedenza oggi di recedere dal rapporto nuovo imposto dirigisticamente da una emananda norma di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistatolegge.

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Sources: Protocollo Welfare

Apprendistato. È Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in facoltà conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a seguito del Consorzio stipularePatto per il lavoro del 24 settembre 1996, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto della legge 19 luglio 1997, n. 196 in materia di promozione dell'occupazione, ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’artin particolare in adempimento all'art. 47 del D.Lgs. 16 che disciplina l'apprendistato e il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere un apprendimento tecnico-professionale. Le qualifiche ; c) contratto di apprendistato per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e l'acquisizione di un anno diploma o per gli operai specializzati aventi diritto percorsi di alta formazione. In attesa che la nuova normativa di legge sull'apprendistato venga attuata anche con riferimento alla regolamentazione dei profili formativi rimessi alle regioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al parametro 116fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. L’acquisizione A tal fine le parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti delle competenze apprendisti. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di base Trento e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: Bolzano per le prime due qualifiche elencateparti che la legge ad essi demanda, almeno la metà e assegnano agli Enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio delle ore attività formative. ▇▇▇▇ apprendisti assunti precedentemente alla data di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite entrata in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 vigore del presente contrattocontratto continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al c.c.n.l. Nel corso del periodo 20 settembre 1999 ed all'accordo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistatorinnovo 2 luglio 2001.

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Sources: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Apprendistato. È Obiettivi di riforma: 1. qualificare l'istituto per quanto attiene ai profili formativi oggi certamente trascu- rati, prevedendo adeguati incentivi per il ruolo svolto dall'impresa; 2. specializzare l'apprendistato come canale di qualificazione in facoltà alternanza per gio- vani privi di qualificazione od in possesso di qualificazione non spendibile per la mansione in oggetto; 3. allargare la possibilità di ricorso all'istituto (settori, titoli di studio, profili profes- sionali, fascia di età interessata) e promuoverne la regolazione in ambito contrattuale (com- preso il ruolo degli organismi paritetici); 4. curare lo snodo tra formazione e lavoro, tra formazione esterna e formazione in situazione di lavoro entro un progetto unitario gestito in modo flessibile, sensibilizzando le imprese e promuovendo i necessari adattamenti organizzativi. - fascia di età: 16-24 (il limite superiore viene elevato a 26 anni al Sud); - incentivi: l'attuale regime sarà integrato con un intervento, modulato in relazione all'impe- gno formativo delle imprese, attivando all'uopo il cofinanziamento dell'Unione europea. Il passaggio nodale della riforma é costituito dalla trilateralità del Consorzio stipularecontratto di ap- prendistato che impegna giovane, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anniimpresa e struttura formativa fin dalla fase iniziale, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’artdal- l'impegno della parte pubblica e delle parti sociali a vigilare sulla qualità dell'intero processo e sulla certificazione finale delle competenze acquisite da riportare sul libretto di formazione. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276La formazione "off the job", per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione settori e competenza adeguatetipologie produttive, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base sarà strutturata e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne del periodo di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel modulata nel corso del periodo di apprendistato in modo da: - favorire l'adozione e l'attuazione dell'innovazione da parte delle imprese; - promuovere l'accesso al cofinanziamento dei fondi strutturali; - valorizzare l'apporto del sistema di formazione professionale che va in gran parte rico- struito/costruito in relazione ai nuovi compiti. Il problema é di dare vita ad un progetto formativo effettivamente integrato, ricco ed essenziale in modo da rispondere alle esigenze dell'impresa e dei giovani apprendisti, spe- rimentando anche forme di personalizzazione della formazione complementare. Nel corso dell'apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza giovane percepirà la retribuzione contrattualmente prevista. Durante i periodi di una giusta causa o formazione il giovane percepirà da parte dell'impresa il salario contrattualmente previsto ma il costo sostenuto dall'impresa sarà rimborsato da parte pub- blica attivando il cofinanziamento comunitario. Il ricorso al cofinanziamento comunitario ca- ratterizzerà i periodi formativi e la fase di certificazione delle competenze. Per il settore dell'artigianato le parti firmatarie convengono di aprire un confronto mirato a modulare gli interventi contrattuali e le eventuali innovazioni legislative e formative sulla base delle specifiche esigenze del comparto, a partire dall'attuale sistema di forma- zione aziendale. - Riprogrammazione delle azioni cofinanziate e allestimento di un giustificato motivonuovo Programma Ope- rativo nel quale canalizzare i progetti. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini La riduzione degli oneri sociali dovrà costituire la parte italiana da attivare nel quadro del trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto cofinanziamento UE; - programmazione territoriale dei posti di apprendistato.

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Sources: Protocollo Per Il Lavoro

Apprendistato. È 1. Possono essere assunti, in facoltà del Consorzio stipularetutti i settori di attività, con lavoratori d’età compresa tra contratto di apprendistato, i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, per il con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne giovani di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Le qualifiche per le quali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, età non inferiore a 120 ore l’annosedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a quella stabilita per ciascuno categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qua- lora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono ele- vati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. 2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di mancata partecipazione degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore apprendisti alle iniziative di formazione previste avrà carattere teorico esterna al- l'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro proposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente. Con decreto del Ministro del lavoro e la restante metà avrà carattere pratico. Per della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del- l'11 dicembre 1996, sentite le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le ore associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioninel primo anno, provvederanno ad impartire dovranno riguardare anche la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative disciplina del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della qualifica che potrà essere, eventual- mente, acquisita al termine del rapporto di apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termi- ne l'organizzazione del periodo lavoro e le misure di apprendistato, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di apprendistato il Consorzio non potrà recedere dal contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di apprendistato il Consorzio assegnerà al lavora- tore, ai fini del trattamento economico, prevenzione per la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale tutela della salute e del- la sicurezza sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in pos- sesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresi' i termini e le modalità per la certi- ficazione dell'attività formativa svolta, per la dislocazione territoriale della stessa nonchè per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'or- ganizzazione dell'attività formativa esterna. 3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavo- ratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprenden- do fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con de- creto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla da- ta di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali ri- chieste per lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonchè entità, modalità e termini di con- cessione di tali benefici nei limiti delle risorse da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale. 5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Pre- sidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in mate- ria di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il cui apprendimento costituisce l’oggetto del contratto di apprendistatoformazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secon- do criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finan- ziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonchè di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con a- brogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'adde- stramento e sul re- ale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate. 6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici. 7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

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Sources: Contratto Di Fornitura Di Prestazioni Di Lavoro Temporaneo