Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d’apprendistato professionalizzan- te, ai sensi dell’art. 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsdel D.Lgs. 14 10 settembre 20112003, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale276, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento con- seguimento delle qualificazioni professionali elencate al secondo comma del diploma presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizio- ne di competenze di base e di carattere tecnico-professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano Le qualifiche per le seguenti differenzequali è ammessa la costituzione del rapporto d’ap- prendistato sono le seguenti: per l’area A: • in merito alle collaboratore di contabilità; • collaboratore di segreteria; • collaboratore catastale; • collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre tipologie di contratto di apprendistato - anni per la qualifica le qualifiche rientranti nelle aree A e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiereB parametri 132 e 127, di alta due anni per le qualifi- che rientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libret- to formativo, non inferiore a 120 ore l’anno, per ciascuno degli anni di dura- ta del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali sesta e quinta la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella quar- ta fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine opera- trici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rien- tranti nella terza fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previ- ste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell’anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica neces- saria per l’acquisizione delle competenze di ricerca - base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione della prestazione oggetto del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42contratto, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il del piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42individuale, comma 1); • si specifica chedella qualifica che potrà essere, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionaleeventual- mente, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) acquisita al termine del rapporto di lavoro (apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine termi- ne del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dando preavviso ai sensi dell’art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di almeno apprendistato il 20 per cento degli apprendisti (esclusi Consorzio non potrà recedere dal computo i rapporti cessati per recesso durante contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), apprendistato il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo Consorzio assegnerà al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto)lavora- tore, ai fini del consolidamento e dell’acquisizione trattamento economico, la fascia funzionale immediata- mente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazio- nale di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistichelavoro, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini il cui apprendimento costituisce l’oggetto del conseguimento contratto di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014apprendistato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato. (ARTT.411. Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalle norme del presente contratto.
2. L’assunzione dell’apprendista ha luogo con un periodo di prova di un mese; detto periodo viene ridotto della metà qualora si tratti di apprendista che nel corso di precedente rapporto abbia frequentato corsi formativi inerenti il profilo professionale da conseguire.
3. Il periodo di prova viene computato sia agli effetti della durata dell’apprendistato sia agli effetti dell’anzianità di servizio.
4. Il contratto di apprendistato può riguardare ciascuna delle qualifiche previste nelle categorie superiori all'ultimo livello di classificazione.
5. La durata massima del contratto sarà non inferiore a diciotto mesi e non superiore a: ▪ 48 mesi, per i lavoratori con titolo di studio inferiore al diploma di scuola media superiore; ▪ 36 mesi, per i lavoratori con diploma di scuola media superiore; ▪ 24 mesi, per i lavoratori con titolo di studio superiore al diploma di scuola media superiore.
6. I predetti titoli di studio si intendono inerenti alla qualifica professionale da acquisire.
7. La retribuzione degli apprendisti sarà composta da: minimo tabellare, ex- indennità di contingenza, edr di cui al Protocollo 31.7.1992 della categoria corrispondente alla qualifica professionale da acquisire e verrà corrisposta con la seguente progressione:
8. L’apprendista matura il diritto alle ferie nella misura prevista dall’art. 28 del presente CCNL nonché alle mensilità aggiuntive sulla base della retribuzione percepita mensilmente.
9. Gli apprendisti non in prova hanno diritto, in caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio extra-47) Gli articoli da 41 professionale, e fermo restando il trattamento economico di cui al punto 7 nelle misure previste dall’art. 32 del presente contratto, alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo pari a 47 disciplinano 8 mesi di calendario anche non continuativi nell’arco della durata del rapporto, per i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsdurata pari a 48 mesi; tale periodo è proporzionalmente ridotto nel caso di contratti aventi durata inferiore.
10. 14 settembre 2011In caso di intervenute malattia, n. 167) ed erano già stati oggetto infortunio, maternità, servizio militare di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattualeleva, soprattutto con riferimento all'apprendistato richiamo alle armi, aspettativa per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante cariche pubbliche elettive o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionalesindacali, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito decorso della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) durata del rapporto di lavoro (al apprendistato resta sospeso e l’azienda può prolungare per una pari durata il termine finale del periodo contratto.
11. L’addestramento dell’apprendista, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia, deve essere supportato da iniziative di apprendistato)formazione esterna.
12. Per la partecipazione a tali iniziative è destinato un monte ore di 120 ore annue retribuite, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzioneridotto a 80 ove l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato alla qualifica da conseguire o di attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all’attività da svolgere. In caso di mancata partecipazione dell’apprendista alle suddette iniziative per cause indipendenti dalla volontà aziendale o cause di forza maggiore, le ore non effettuate in misura eccedente il 20% delle ore previste vengono recuperate nell’ambito della durata del rapporto, anche in annualità successive, compatibilmente con le esigenze di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo servizio.
13. I contenuti delle attività formative ed i rapporti cessati per recesso durante relativi aspetti operativi saranno definiti, in attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente, con apposita intesa tra le Parti.
14. Durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con apprendistato le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro Aziende cureranno che l’addestramento e la durata degli stessi, definiti formazione siano coerenti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (artquanto stabilito dalla sopra richiamata intesa.
15. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi Al termine dell’apprendistato l’apprendista sostiene le prove di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, idoneità previste dalle norme legislative e, in particolarecaso di esito favorevole, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, consegue la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione qualifica professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014quale è stato assunto.
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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 L'apprendistato è ammesso per le mansioni delle aree D, C. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 47 disciplinano 24 anni, salvi i contratti divieti e le limitazioni di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgslegge. 14 settembre 2011L'assunzione è effettuata nominativamente ai sensi di legge. A tal fine l'Ente deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, n. 167) ed erano già stati oggetto precisando le condizioni delle prestazioni richieste agli apprendisti, il genere di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero addestramento al quale saranno adibiti e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e che essi potranno conseguire al termine del rapporto. La durata dell'apprendistato per il diploma professionale, professionalizzante o contratto i dipendenti inquadrati nell'area D sarà di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina24 mesi, per i datori dipendenti inquadrati nell'area C sarà di 36 mesi. Il periodo di prova è fissato in 60 giorni di lavoro che occupino almeno 50 dipendentieffettivo, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del durante il quale il rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante può essere risolto da ambo le parti senza preavviso. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva e si estinguerà al termine della durata precedentemente stabilita. L'Ente ha l'obbligo:
a) di far impartire all'apprendista, da parte di personale già qualificato, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per dimissioni o per licenziamento per giusta causa)diventare anch'egli lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista premessi retribuiti, il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato occorrenti per la qualifica frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e il diploma professionaleper i relativi esami, il diploma nei limiti di istruzione secondaria superiore legge;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 36 ore annue;
d) d'informare periodicamente, e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa comunque ad intervalli non superiori a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni casosei mesi, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente famiglia dell'apprendista o chi ne esercita la potestà genitoriale, dei risultati dell'addestramento, fino al raggiungimento della maggior età dello stesso. L'apprendista ha l'obbligo:
a) di attenersi alle istruzioni impartitegli sia dal personale qualificato ad esso affiancato che da responsabili dell'Ente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per di seguire con il secondo anno e al 50 per cento per massimo impegno gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella insegnamenti che gli sarebbe dovuta (art. 43vengono impartiti;
b) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) di frequentare con assiduità e diligenza, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori se già in possesso di un diploma titolo di istruzione secondaria superiore studio, i corsi d'insegnamento complementare ritenuti opportuni dall'Ente;
d) di osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti conseguenti alla contrattazione integrativa di secondo livello. Il trattamento economico risulterà così costituito: agli apprendisti dell'area D: 60% della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi; 80% della retribuzione tabellare per i successivi 12. agli apprendisti dell'area C: 60% della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi; 70% della retribuzione tabellare per i secondi 12; 80% della retribuzione tabellare per i successivi 12. In caso di malattia o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionaleinfortunio, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età agli apprendisti verrà corrisposta un'indennità pari all'intera retribuzione per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiorei primi tre giorni, a 17 annipari al 25% per i giorni dal quarto al ventesimo, pari al 33% per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. In caso d'infortunio sul lavoro verrà corrisposta l'intera indennità per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscrittoprimo giorno, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione indennità pari al 10 per cento 60% dal secondo al quarto giorno, dal quinto giorno e fino alla guarigione clinica un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. fino al raggiungimento del 75% della retribuzione giornaliera media calcolata con le modalità stabilite dall'I.N.A.I.L.. Durante il periodo di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, apprendistato il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi dipendente ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Al termine del periodo d'apprendistato, e dopo aver conseguito la qualifica per la quale ha svolto il tirocinio, al dipendente spetterà la retribuzione tabellare della qualifica raggiunta. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014relativi regolamenti vigenti in materia.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano È in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d’età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsd’apprendistato professiona- lizzante, ai sensi dell’art. 14 settembre 201144 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale81 e succes- sive modifiche e integrazioni, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al terzo comma del diploma presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l’acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale. Il contratto d’apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l’indicazione del periodo di prova, della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, redatto anche in forma sintetica, della qualifica che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplinapotrà essere, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55eventualmente, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto ac- quisita al termine del rapporto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta in base agli esiti della formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionalericevuta, il diploma divieto della retribuzione a cottimo. La malattia, l’infortunio o altre cause di istruzione secondaria sospensione involontaria del lavoro superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre a trenta giorni comportano la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 proroga del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta termine del contratto di apprendistato apprendistato. Le qualifiche per le quali è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1)ammessa la costituzione del rapporto d’apprendistato sono le seguenti: per l’area A: • collaboratore di contabilità; • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa collaboratore di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1)segreteria; • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3)collaboratore catastale; • rispetto alla norma collaboratore dell’ufficio paghe e contributi; • collaboratori tecnici; per l’area B: • disegnatore tecnico; • assistente ai lavori; per l’area C: • elettromeccanico – impiantista; • meccanico d’officina; • escavatorista; • conduttore di macchine operatrici complesse; per l’area D: • operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d’apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B parametri 132 e 127, di due anni per le qualifi- che subordinarientranti nell’Area C parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati area D aventi diritto al parametro 116. La malattia, per i datori l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità superiore a trenta giorni comportano la proroga del termine del contratto di apprendistato alla prosecuzione (apprendistato. L’acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e trasversali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un’atti- vità formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell’apposito libretto formativo, non inferiore a tempo indeterminato) 120 per la durata del rapporto triennio. Per le qualifi- che rientranti nelle Aree A e B la metà delle ore di lavoro (al formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nell’Area C le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la re- stante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d’escavatorista e d’operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nell’Area D un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico- pratica necessaria per l’acquisizione delle competenze di base e tecnico- professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Con- sorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell’attività formativa all’interno dell’ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Al termine del periodo di apprendistato)apprendistato le parti possono recedere dal contratto, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzioneai sensi dell’articolo 2118 cod. civ., di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi con un preavviso, ai sensi dell’art. 112 del presente contratto, decorrente dal computo i rapporti cessati per recesso durante medesimo termine. Durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), preavviso continua a trovare applicazione la di- sciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro e dei lavoratori (artsubordinato a tempo indeterminato. 43, c. 3); ✓ Durante il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi periodo di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale trovano appli- cazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il secondo anno licenziamento illegittimo. Capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014successive modificazioni.
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Apprendistato. Premessa (ARTT.41-47Vedi accordo di rinnovo in nota) Gli articoli da 41 Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a 47 disciplinano i contratti seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, della legge 19 luglio 1997, n. 196, in materia di apprendistato promozione dell'occupazione, ed in particolare in adempimento all'art. 16 che erano peraltro già contenuti disciplina l'apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, n. 167) ed erano già stati oggetto anche in considerazione dei processi di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione trasformazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma clientela. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli diritto-dovere di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionaledi formazione, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminatoper l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) del rapporto contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro (al termine del periodo e un apprendimento tecnico- professionale;
c) contratto di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In attesa che la nuova assunzione, normativa di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non legge sull'apprendistato venga attuata anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la riferimento alla regolamentazione dei profili formativi è rimessa rimessi alle regioni o, in carenza e alle durate per l'apprendistato di normativa regionaletipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le parti, condividendo la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori necessità di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro armonizzare la disciplina legale e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia disciplina contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato alla fase formativa, concordano di alta formazione identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito professionalità conformi da parte degli apprendisti. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di e assegnano agli Enti bilaterali un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo ruolo primario per il conseguimento di monitoraggio delle attività formative. N.d.R.: L'accordo 14 dicembre 2011 prevede quanto segue: Premesso che - le parti in epigrafe, che rappresentano imprese e lavoratori dei settori terziario della distribuzione e servizi, il 23 settembre 2009 hanno sottoscritto un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore accordo nazionale in materia di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativaesclusivamente aziendale dell'apprendistato professionalizzante, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 in attuazione dell'art. 47 rinvia 49, comma 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003, con l'obiettivo di realizzare un percorso efficace di incontro tra domanda ed offerta di lavoro, diretto ad una norma successiva avvicinare le esigenze delle aziende alle potenzialità del capitale umano; - le medesime parti intendono favorire il ricorso all'istituto dell'apprendistato garantendo a imprese e lavoratori certezze circa la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionaledisciplina contrattuale applicabile, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014alla luce dell'evoluzione legislativa.
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 L'apprendistato è ammesso per le mansioni delle aree D, C. Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 47 disciplinano 24 anni, salvi i contratti divieti e le limitazioni di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgslegge. 14 settembre 2011L'assunzione è effettuata nominativamente ai sensi di legge. A tal fine l'Ente deve ottenere l'autorizzazione dall'Ispettorato del lavoro territorialmente competente, n. 167) ed erano già stati oggetto precisando le condizioni delle prestazioni richieste agli apprendisti, il genere di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero addestramento al quale saranno adibiti e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e che essi potranno conseguire al termine del rapporto. La durata dell'apprendistato per il diploma professionale, professionalizzante o contratto i dipendenti inquadrati nell'area D sarà di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina24 mesi, per i datori dipendenti inquadrati nell'area C sarà di 36 mesi. Il periodo di prova è fissato in 60 giorni di lavoro che occupino almeno 50 dipendentieffettivo, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del durante il quale il rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante può essere risolto da ambo le parti senza preavviso. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva e si estinguerà al termine della durata precedentemente stabilita. L'Ente ha l'obbligo:
a) di far impartire all'apprendista, da parte di personale già qualificato, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per dimissioni o per licenziamento per giusta causa)diventare anch'egli lavoratore qualificato;
b) di accordare all'apprendista premessi retribuiti, il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato occorrenti per la qualifica frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e il diploma professionaleper i relativi esami, il diploma nei limiti di istruzione secondaria superiore legge;
c) di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio nella misura massima di 36 ore annue;
d) d'informare periodicamente, e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa comunque ad intervalli non superiori a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni casosei mesi, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente famiglia dell'apprendista o chi ne esercita la potestà genitoriale, dei risultati dell'addestramento, fino al raggiungimento della maggior età dello stesso. L'apprendista ha l'obbligo:
a) di attenersi alle istruzioni impartitegli sia dal personale qualificato ad esso affiancato che da responsabili dell'Ente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per di seguire con il secondo anno e al 50 per cento per massimo impegno gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella insegnamenti che gli sarebbe dovuta (art. 43vengono impartiti;
b) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) di frequentare con assiduità e diligenza, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori se già in possesso di un diploma titolo di istruzione secondaria superiore studio, i corsi d'insegnamento complementare ritenuti opportuni dall'Ente;
d) di osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti conseguenti alla contrattazione integrativa di secondo livello. Il trattamento economico risulterà così costituito: agli apprendisti dell'area D: 60% della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi; 80% della retribuzione tabellare per i successivi 12. agli apprendisti dell'area C: 60% della retribuzione tabellare per i primi 12 mesi; 70% della retribuzione tabellare per i secondi 12; 80% della retribuzione tabellare per i successivi 12. In caso di malattia o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionaleinfortunio, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età agli apprendisti verrà corrisposta un'indennità pari all'intera retribuzione per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiorei primi tre giorni, a 17 annipari al 25% per i giorni dal quarto al ventesimo, pari al 33% per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo i giorni dal ventunesimo al centottantesimo. In caso d'infortunio sul lavoro verrà corrisposta l'intera indennità per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscrittoprimo giorno, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione indennità pari al 10 per cento 60% dal secondo al quarto giorno, dal quinto giorno e fino alla guarigione clinica un'integrazione dell'indennità corrisposta dall'I.N.A.I.L. fino al raggiungimento del 75% della retribuzione giornaliera media calcolata con le modalità stabilite dall'I.N.A.I.L.. Durante il periodo di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, apprendistato il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi dipendente ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Al termine del periodo d'apprendistato, e dopo aver conseguito la qualifica per la quale ha svolto il tirocinio, al dipendente spetterà la retribuzione tabellare della qualifica raggiunta. Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato, si fa riferimento alle disposizioni di legge e relativi regolamenti vigenti in materia. Non è consentita la stipula di nuovi contratti di apprendistato per gli Enti che non abbiano confermato almeno il diploma professionale, 60% dei lavoratori il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014rapporto è scaduto nei 24 mesi precedenti.
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Apprendistato. l’impianto di quello previgente in materia. In sintesi: 1)apprendistato professionalizzante (ARTT.41-47II livello) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti L’accordo di rinnovo del CCNL conferma – sostanzialmente e salvo alcune novità sotto evidenziate – • l’apprendista viene assunto dall’Agenzia mediante contratto di apprendistato che erano peraltro già contenuti professionalizzante, svolto secondo il percorso formativo eseguito presso l'utilizzatore e redatto in un testo unico (d.lgsforma scritta, sulla base di quanto previsto in materia dal D. Lgs. 14 settembre 201181/2015; • la retribuzione, n. 167) ed erano già stati oggetto l'inquadramento e l'orario di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattualelavoro dell’apprendista sono disciplinati, soprattutto in conformità con riferimento all'apprendistato quanto previsto dal CCNL delle Agenzie per il conseguimento lavoro ed in applicazione del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato principio di parità di trattamento (art. 5535, c.1comma 1, lettera gdel D. Lgs. n. 81/2015), si segnalano dalle norme del CCNL applicato dall’impresa utilizzatrice con riferimento al lavoratore in apprendistato di pari livello alle dirette dipendenze dell'impresa utilizzatrice medesima; • periodo di prova: potrà essere apposto al momento dell’assunzione secondo quanto previsto dalla disciplina collettiva applicata dall’utilizzatore. In ogni caso la sua durata non potrà essere superiore a quella prevista per i lavoratori in somministrazione assunti a tempo indeterminato ed inquadrati nei gruppi omogenei di riferimento (secondo le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 previsioni del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41CCNL); • piano formativo individuale: predisposto dall’Agenzia per il lavoro congiuntamente all’utilizzatore e al lavoratore, deve essere sottoposto al Parere di conformità di Forma.Temp entro 30 giorni dall’inizio della missione (ad esclusione dell’ipotesi di apprendistato duale). In caso di mancata risposta da parte di Forma.Temp nel termine previsto dal CCNL stesso, il Piano formativo si specifica che intende approvato; • durante il requisito periodo di apprendistato, il lavoratore in somministrazione deve rapportarsi con due tutor, uno nominato dall’Agenzia per il lavoro ed uno indicato dall’impresa utilizzatrice, i quali devono avere le caratteristiche previsto dal CCNL. Ogni Tutor di Agenzia può seguire fino ad un massimo di 50 apprendisti nel loro percorso di qualificazione; • formazione dell’apprendista: l’Agenzia per il lavoro è responsabile del corretto adempimento degli obblighi formativi. Al termine del periodo di apprendistato l’Agenzia attesterà, sulla base di un parere concordato tra i tutor, l’avvenuta formazione dando comunicazione all’apprendista dell’acquisizione della forma scritta qualificazione professionale. L'Agenzia per il lavoro, previo parere favorevole dei tutor, può riconoscere al lavoratore in apprendistato l'acquisizione della qualificazione professionale finale qualora sia stata completata la formazione teorica ed almeno il 70% del percorso formativo individuato nel piano formativo individuale (ferma restando l’esclusione dell’applicazione dell’indennità di disponibilità propria dei lavoratori già qualificati assunti a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro). Nel caso in cui tale percentuale non sia stata raggiunta, nel caso eccezionale di interruzione anticipata di missione dell’apprendista indipendente dalle volontà delle parti stipulati il contratto di lavoro (quali, ad esempio, chiusure aziendali ecc.) l’Agenzia, previa intesa sindacale, garantisce il completamento del percorso formativo dell’apprendista attraverso altra missione in apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42presso aziende utilizzatrici che applichino anche un diverso CCNL, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, purchè la qualificazione professionale verso cui tende il piano formativo individuale originario sia predisposto dall'istituzione formativa prevista dal CCNL applicato all’utilizzatore, e ferma restando la durata iniziale prevista nel percorso formativo. • durata del periodo di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42apprendistato: in caso di malattia, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma infortunio o altra causa di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) sospensione del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato)durante la missione, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di provaapprendistato si intende prolungato nelle modalità definite dalla disciplina del contratto collettivo applicato dall’impresa utilizzatrice oppure, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa)in mancanza, il d.lgsda quanto previsto in merito dal D.Lgs. n.81/2015 n. 81/2015 (articolo 42la variazione del termine finale deve essere comunicato all’apprendista ed alla Commissione Sindacale Territoriale di competenza, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologienei termini previsti dal CCNL); • riguardo al solo apprendistato In caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per cause che consentano l’attivazione del Fondo Forma.Temp di Solidarietà Bilaterale per la qualifica e il diploma professionaleSomministrazione di Lavoro, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi periodo di apprendistato negli istituti tecnici e professionaliè prolungato per un numero di giornate pari a quelle di sospensione; in caso di riduzione dell’orario, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativariduzione verranno sommate al fine di ricavarne l’equivalente in giornate, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre con arrotondamento all’unità per le ore frazioni di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione giornata pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore superiori a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.ore;
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 Sulla base della vigente normativa in materia, l’apprendistato è un contratto di lavoro a 47 disciplinano i contratti di apprendistato tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione giovanile, che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato prevede anche per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero datore di lavoro benefici contributivi e proprio strumento dell'offerta educativa scolasticaretributivi. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (artSi articola in tre tipologie:
1. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
2. apprendistato professionalizzante" (, per i giovani dai 18 e non più "contratto i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
3. apprendistato di mestiere"); si specificaalta formazione e ricerca, inoltreper i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai finalizzato al conseguimento di titoli di istruzione studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche. Per l'apprendistato professionalizzante e per l'apprendistato di alta formazione e ricerca è possibile assumere apprendisti anche dal 17° anno di età, se sono in possesso di una qualifica triennale di Istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, professionale. Il rapporto di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del lavoro basato sul contratto di apprendistato è posto a si caratterizza, in virtù del disposto del Decreto Legislativo 81/2015, per la:
1. la forma scritta ai fini probatori (articolo 42della prova. Il contratto di apprendistato contiene, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologiain forma sintetica, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa definito anche sulla base di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h); • si specifica che, nell’apprendistato del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la il certificato di specializzazione professionaletecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione piano formativo individuale e' predisposto dalla istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordinacon il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendentila quota a carico dell'istituzione formativa, l'ammissibilità del si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistato alla prosecuzione (ha una durata minima non inferiore a tempo indeterminato) sei mesi, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 43, comma 8, e 44, comma 5, del rapporto citato decreto legislativo.
3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa;
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Salvo quanto disposto dai commi da 1 a 4 art. 42 del sopra richiamato decreto legislativo, la disciplina del contratto di apprendistato deve rispettare i seguenti principi: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni a) divieto di retribuzione a cottimo; b) possibilita' di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento e' finalizzato il contratto, o, in carenza alternativa, di normativa regionalestabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianita' di servizio; c) presenza di un tutore o referente aziendale; d) possibilita' di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; e) possibilita' del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonche' nei percorsi di istruzione degli adulti; f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 276 del 2003; g) possibilita' di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni; h) possibilita' di definire forme e modalita' per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regionile malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) maternita'; e) assegno familiare; f) assicurazione sociale per l'impiego, previo accordo in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e' dovuta dai datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente gli apprendisti artigiani e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore artigiani una retribuzione contribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 all'1,31 per cento della retribuzione per imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le ore disposizioni di formazione; ✓ il cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto)puo' assumere, ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma direttamente o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), indirettamente per il conseguimento del diploma tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non puo' superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; qualificate in tale fattispecie, servizio presso il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il medesimo datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (artlavoro. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e Tale rapporto non può essere superiore al 60 puo' superare il 100 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unita'. E' in ogni caso esclusa la possibilita' di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria in numero non superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione a tre. Le disposizioni di cui all'art.1al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, commi 3 e 4n. 443.
8. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, della citata legge n. 183/2014l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, e' in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti Il contratto di apprendistato che erano peraltro già contenuti definito dall' articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere d'istruzione e di formazione che, in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011base al disposto dell' articolo 48 del decreto, n. 167ha durata non superiore a tre anni ed finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
b) ed erano già stati oggetto contratto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, per i soggetti di etcompresa tra i 18 e i 29 anni, disciplinato dall' articolo 49 del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di decreto ;
c) contratto di apprendistato - per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, nonché per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, superiore di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina144, per i datori soggetti di lavoro etcompresa tra i 18 e i 29 anni, disciplinato dall'articolo 50 del decreto. Le disposizioni in parola non hanno apportato modifiche per quanto riguarda la disciplina previdenziale, come prevede espressamente l' articolo 53 che, al comma 4 , stabilisce che occupino almeno 50 dipendentiresta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, l'ammissibilità n. 25 , e successive modificazioni e integrazioni. Con l' articolo 21 della legge del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato)1955, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzionen. 25 , di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di provastata introdotta, per dimissioni o tali lavoratori, l'assicurazione obbligatoria per licenziamento per giusta causa)l'invalidit la vecchiaia e i superstiti. La contribuzione accreditata in favore del lavoratore apprendista utile ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche. Per tali lavoratori non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 7, il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42commi 1, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (2 e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale4 della legge 11 novembre 1983, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni on. 638, in carenza di normativa regionalemodificato dall'articolo 1, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regionicomma 2, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43della legge 7 dicembre 1989, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritton. 389, secondo lo schemacui il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, i contenuti degli obblighi formativi pari a carico del datore di lavoro e quello delle settimane in cui si svolta la durata degli stessiprestazione lavorativa, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43semprechrisulti erogata, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali dovuta o accreditata figurativamente per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore settimana una retribuzione pari al 10 per cento 30% (40% dal 1° gennaio 1989) dell'importo del trattamento minimo mensile di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi pensione a carico del datore di lavoro e la durata degli stessifondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio dell'anno considerato (articolo 7, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 45, della citata legge n. 183/2014638 ).
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Samples: Circolare Inps
Apprendistato. Attualmente, il contratto di apprendistato è disciplinato dal Decreto legislativo numero 81 del 2015, emanato in attuazione della delega di cui alla Legge numero 183 del 2014 (ARTT.41-47) Gli cosiddetto jobs act), con il quale sono state introdotte sostanziali novità nella disciplina dell'istituto. In primo luogo, è stato abrogato il Decreto legislativo numero 167 del 2011 e l'intera disciplina è confluita negli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g)medesimo Decreto legislativo numero 81 del 2015 Tra le più importanti modifiche apportate, si segnalano le seguenti differenze: • segnala in merito alle tre tipologie primo luogo la struttura integrata dell'apprendistato di contratto di primo e terzo livello (rispettivamente apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale e apprendistato di alta formazione) al fine di creare un sistema duale di formazione e lavoro, attraverso un significativo potenziamento delle finalità della prima fattispecie e una delimitazione di quelle della seconda, che si conferma destinata alla formazione universitaria. Inoltre, la struttura complessiva dell'istituto, che in larga parte ricalca quanto previsto dal Decreto legislativo numero 167 del 2011, prevede alcune significative novità quali il piano formativo - che nell'apprendistato di primo e terzo livello spetta all'istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa - 'applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie sul licenziamento illegittimo stabilite dal Decreto legislativo numero 23 del 2015, nonché la previsione secondo la quale costituisce giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi da parte degli apprendisti assunti con contratto di mestiereapprendistato di I livello. Inoltre, nel confermare l'apparato ispettivo e sanzionatorio già previsto dalla precedente disciplina, si segnala la possibilità di alta assumere in apprendistato professionalizzante anche i lavoratori che godono di un trattamento di disoccupazione. Sulla materia è intervenuta anche la Legge numero 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017). In primo luogo, l'articolo 1, commi da 308 a 311, della citata legge ha introdotto, per il solo settore privato, uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche in apprendistato, effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018. Il beneficio contributivo spettava, a domanda ed entro specifici limiti di spesa, entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio, per l'assunzione di studenti che avessero svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato. Lo sgravio contributivo consisteva nell'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi. Inoltre, l'articolo 1, comma 240, della medesima Legge numero 232 del 2016 ha previsto ulteriori finanziamenti per la proroga (fino al 31 dicembre 2017) degli incentivi per le assunzioni e per i percorsi formativi in alternanza scuola-lavoro. Gli incentivi di cui si prevedeva la proroga erano quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo numero 150 del 2015, ossia la riduzione a 5 punti percentuali dell'aliquota unica a carico del datore di lavoro per gli apprendisti, con riferimento al complesso delle forme e gestioni di previdenza obbligatoria (pari, nella normativa generale relativa all'apprendistato, al 10 per cento), nonché l'esclusione dei seguenti contributi a carico del datore di lavoro: contributo all'INPS dovuto in caso licenziamento; contributo di finanziamento dell'indennità mensile di disoccupazione (pari, per gli apprendisti, all'1,31 per cento); contributo pari allo 0,3 per cento destinato al finanziamento della formazione professionale. Quest'ultimo incentivo è stato successivamente prorogato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi da 110 a 112, della Legge numero 205 del 2017) che ha stanziato risorse per il potenziamento della formazione e dell'apprendistato, prevedendo, in particolare, stanziamenti, a decorrere dal 2018, nelle seguenti misure annue (come modificate da ultimo dalla legge di ricerca - bilancio 2019, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione: circa 189 milioni di euro per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP); 75 milioni di euro (incrementati di 50 milioni di euro limitatamente al 2019) per il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro; 15 milioni di euro per il finanziamento delle attività di formazione relative ai contratti di apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.;
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Samples: Contratti Flessibili
Apprendistato. L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsart. 14 settembre 20111, comma 1, D.Lgs. 14.9.2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattualeInfatti, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (se al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti formazione nessuna delle parti esercita la nuova assunzione, facoltà di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa)recesso, il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro e dei lavoratori subordinato a tempo indeterminato (art. 432, c. 3); ✓ il datore comma 1, lettera m) ODCEC di Roma - Xxxx. Xxxxxxx X'Xxxxx, Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx – componenti Commissione Diritto del Lavoro Tempo indeterminato: eccezione Art.3 comma 2 quater D.Lgs 167/2011 introdotto con decorrenza 21/3/2014. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro, i contratti collettivi di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore stipulati da associazioni di datori e prestatori di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle possono prevedere specifiche modalità di erogazione della formazione utilizzo del contratto di apprendistato, anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamentea tempo determinato, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato attività stagionali. ODCEC di Roma - Xxxx. Xxxxxxx X'Xxxxx, Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx – componenti Commissione Diritto del Lavoro Caratteristiche dell'istituto •Onerosità (lavoro vs retribuzione) •Sinallagmaticità ( contratto a prestazioni corrispettive) •Consensualità •Commutatività (l'entità della retribuzione e della prestazione sono stabilite da leggi e contrattazione) •CAUSA MISTA → Duplice obbligo per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto• Corresponsione della retribuzione • Erogazione della formazione ODCEC di Roma - Xxxx. Xxxxxxx X'Xxxxx, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx – componenti Commissione Diritto del Lavoro Esistono tre tipologie di apprendistato caratterizzate da percorsi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014.diversi:
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Samples: Apprendistato
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti Per la disciplina dell'apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di apprendistato che erano peraltro già contenuti legge in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011materia ed in particolare all'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 167) 196 e successive modifiche ed erano già stati integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale. L'apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni. La qualifica professionale oggetto dell'apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014)assunzione. Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo Il periodo di tale forma contrattualeprova è fissato in 30 giorni di effettiva presenza al lavoro, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolasticaviene computato agli effetti della durata dell'apprendistato. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1^ 2^ e 3^. La durata massima dell'apprendistato è così fissata: - 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni inquadrate nell'area professionale 1^, 2^ e 3^; Ove il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato presso la qualifica stessa azienda il periodo trascorso da apprendista è riconosciuto utile ai fini dell'anzianità di servizio, esclusi gli aumenti periodici di anzianità ed ulteriori deroghe convenute a livello nazionale. Al fine di completare l'addestramento dell'apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall'articolo 16, comma 2 della legge n. 196 del 1997 e per il diploma professionalesuccessive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, professionalizzante 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all'articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto citato. Le imprese effettueranno la formazione teorico-pratica presso strutture esterne pubbliche o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, private di cui all’artall'articolo 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n. 196 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) del d.lgsmedesimo decreto ministeriale. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (artAll'apprendista minore di anni 18 non è consentita l'effettuazione di prestazioni lavorative fra le ore 22 e le ore 6 né il superamento dell'orario contrattuale nazionale di lavoro. 41); • si specifica che il requisito L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione. Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Per le ore destinate alla formazione non spettano all'apprendista le indennità dei dipendenti di ruolo. Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell'arco della forma scritta durata del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42apprendistato. La formazione degli apprendisti all'interno dell'impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1)2, del D.M. 8 aprile 1998. Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l'impiego. Xxxx apprendisti spettano gli istituti previsti dal c.c.n.l., in quanto applicabili, e, per quanto concerne la retribuzione, la stessa viene determinata come segue: - dal primo al quindicesimo mese: 85% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l.; • si prevede - dal sedicesimo al trentesimo mese: 95% della retribuzione tabellare a cui vanno aggiunti gli elementi retributivi nazionali previsti dal c.c.n.l. Al termine dell'apprendistato, l'apprendista sostiene la prova di idoneità prevista dalle norme legislative - che deve essere effettuata solamente in relazione allo specifico addestramento praticato dall'apprendista - e, in caso di esito favorevole, consegue il profilo professionale per il quale è stato assunto. All'apprendista che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologiaterminato il periodo di apprendistato, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa venga mantenuto in servizio senza essere ammesso, per motivi a lui non imputabili, alla prova di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • idoneità si specifica che, nell’apprendistato per intenderà attribuita la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma professionale che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità ha formato oggetto del contratto di apprendistato. L'azienda potrà procedere ad ulteriori assunzioni di lavoratori con il contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (condizione che sia mantenuto in sevizio almeno il 60% degli apprendisti in scadenza nei ventiquattro mesi precedenti. Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di apprendistatoprova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 nonché i contratti per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualoraquali, al termine del periodo contemplatorapporto, l’apprendista non abbia conseguito il titolo i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di qualifica, diploma o specializzazione professionale (artrimanere in servizio. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (La limitazione di cui all'artal presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. 4, c.2, L'articolo 54 del d.lgsc.c.n.l. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata 23 luglio 1976 è abrogato e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014sostituito dalla presente disciplina.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive del 'Unione europea, al a 47 disciplinano i contratti luce del e nuove normative introdotte, a seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 1996, del a legge 19 luglio 1997, n. 196, in materia di apprendistato promozione del 'occupazione, ed in particolare in adempimento al 'art. 16 che erano peraltro già contenuti disciplina l'apprendistato e al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione del e competenze utili al o svolgimento del a prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento del 'occupazione giovanile, in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011quadro che consenta di promuovere lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva nei mercati internazionali, n. 167) ed erano già stati oggetto anche in considerazione dei processi di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione trasformazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, informatizzazione che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica rendono necessario un costante aggiornamento rispetto al e il diploma professionale, il diploma mutevoli e diversificate esigenze del a clientela. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli diritto-dovere di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionaledi formazione, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminatoper l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) del rapporto contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro (al termine del periodo e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In attesa che la nuova assunzione, normativa di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non legge sul 'apprendistato venga attuata anche con le altre due tipologie); • riguardo riferimento al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la a regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle rimessi al e regioni o, in carenza e al e durate per l'apprendistato di normativa regionaletipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale del 'istituto del 'apprendistato definito professionalizzante, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le parti, condividendo la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori necessità di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro armonizzare la disciplina legale e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia disciplina contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo a fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per af rontare i problemi del a formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata al e esigenze del e aziende dei settori rappresentati e finalizzata al 'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, e assegnano agli Enti bilaterali un ruolo primario per il monitoraggio del e attività formative. N.d.R.: L'accordo 14 dicembre 2011 prevede quanto segue: Premesso che - le parti in epigrafe, che rappresentano imprese e lavoratori dei settori terziario del a distribuzione e servizi, il 23 settembre 2009 hanno sottoscritto un accordo nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale del 'apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (professionalizzante, in attuazione del 'art. 4549, c.1): limitato ai soli comma 5-ter del D.Lgs. n. 276/2003, con l'obiettivo di realizzare un percorso ef icace di incontro tra domanda ed of erta di lavoro, diretto ad avvicinare le esigenze del e aziende al e potenzialità del capitale umano; - le medesime parti intendono favorire il ricorso al 'istituto del 'apprendistato garantendo a imprese e lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionalecertezze circa la disciplina contrattuale applicabile, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato al a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico luce del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014'evoluzione legislativa.
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti Obiettivi di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsriforma:
1. 14 settembre 2011qualificare l'istituto per quanto attiene ai profili formativi oggi certamente trascu- rati, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato prevedendo adeguati incentivi per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare ruolo svolto dall'impresa;
2. specializzare l'apprendistato come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • canale di qualificazione in merito alle tre tipologie alternanza per gio- vani privi di contratto qualificazione od in possesso di apprendistato - qualificazione non spendibile per la qualifica mansione in oggetto;
3. allargare la possibilità di ricorso all'istituto (settori, titoli di studio, profili profes- sionali, fascia di età interessata) e per promuoverne la regolazione in ambito contrattuale (com- preso il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta ruolo degli organismi paritetici);
4. curare lo snodo tra formazione e lavoro, tra formazione esterna e formazione in situazione di ricerca lavoro entro un progetto unitario gestito in modo flessibile, sensibilizzando le imprese e promuovendo i necessari adattamenti organizzativi. - fascia di età: 16-24 (il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che limite superiore viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"elevato a 26 anni al Sud); si specifica- incentivi: l'attuale regime sarà integrato con un intervento, inoltremodulato in relazione all'impe- gno formativo delle imprese, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’artattivando all'uopo il cofinanziamento dell'Unione europea. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito Il passaggio nodale della forma scritta riforma é costituito dalla trilateralità del contratto di apprendistato è posto ap- prendistato che impegna giovane, impresa e struttura formativa fin dalla fase iniziale, dal- l'impegno della parte pubblica e delle parti sociali a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima vigilare sulla qualità dell'intero processo e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa sulla certificazione finale delle competenze acquisite da riportare sul libretto di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordinaformazione. La formazione "off the job", per tutti i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendentisettori e tipologie produttive, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine sarà strutturata e modulata nel corso del periodo di apprendistato)apprendistato in modo da: - favorire l'adozione e l'attuazione dell'innovazione da parte delle imprese; - promuovere l'accesso al cofinanziamento dei fondi strutturali; - valorizzare l'apporto del sistema di formazione professionale che va in gran parte rico- struito/costruito in relazione ai nuovi compiti. Il problema é di dare vita ad un progetto formativo effettivamente integrato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa ricco ed essenziale in modo da rispondere alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro esigenze dell'impresa e dei lavoratori (artgiovani apprendisti, spe- rimentando anche forme di personalizzazione della formazione complementare. 43, c. 3); ✓ Nel corso dell'apprendistato il datore giovane percepirà la retribuzione contrattualmente prevista. Durante i periodi di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, formazione il giovane percepirà da parte dell'impresa il salario contrattualmente previsto ma il costo sostenuto dall'impresa sarà rimborsato da parte pub- blica attivando il cofinanziamento comunitario. Il ricorso al cofinanziamento comunitario ca- ratterizzerà i contenuti degli obblighi periodi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessifase di certificazione delle competenze. Per il settore dell'artigianato le parti firmatarie convengono di aprire un confronto mirato a modulare gli interventi contrattuali e le eventuali innovazioni legislative e formative sulla base delle specifiche esigenze del comparto, definiti con decreto del Ministro del lavoro a partire dall'attuale sistema di forma- zione aziendale. - Riprogrammazione delle azioni cofinanziate e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce allestimento di un nuovo Programma Ope- rativo nel quale canalizzare i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7)progetti. La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore riduzione degli oneri sociali dovrà costituire la parte italiana da attivare nel quadro del cofinanziamento UE; - programmazione territoriale dei posti di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014apprendistato.
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Samples: Protocollo Per Il Lavoro
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a E' in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d'età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsdel D.Lgs. 14 10 settembre 20112003, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale276, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al 2º comma del diploma presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano Le qualifiche per le seguenti differenzequali è ammessa la costituzione del rapporto d'apprendistato sono le seguenti: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica l'area A: - collaboratore di contabilità; - collaboratore di segreteria; - collaboratore catastale; - collaboratore dell'ufficio paghe e contributi; - collaboratori tecnici; - per il diploma professionalel'area B: - disegnatore tecnico; - assistente ai lavori; - per l'area C: - elettromeccanico - impiantista; - meccanico d'officina; - escavatorista; - conduttore di macchine operatrici complesse; - per l'area D: - operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d'apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B, professionalizzante o contratto di mestiereparametri 132 e 127, di alta formazione due anni per le qualifiche rientranti nell'area C, parametri 127 e 118 e di ricerca - il decreto legislativo modifica un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un'attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell'apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l'anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali 6ª e 5ª la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma metà delle ore di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima formazione previste avrà carattere teorico e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella 4ª fascia funzionale le ore di istruzione formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionalepreviste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d'escavatorista e d'operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella 3ª fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, di cui all’artproduttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell'attività formativa all'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della Il contratto d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l'indicazione della prestazione oggetto del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42contratto, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il del piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42individuale, comma 1); • si specifica chedella qualifica che potrà essere, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionaleeventualmente, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) acquisita al termine del rapporto di lavoro (apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dando preavviso ai sensi dell'art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di almeno apprendistato il 20 per cento degli apprendisti (esclusi Consorzio non potrà recedere dal computo i rapporti cessati per recesso durante contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), apprendistato il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo Consorzio assegnerà al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto)lavoratore, ai fini del consolidamento e dell’acquisizione trattamento economico, la fascia funzionale immediatamente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazionale di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistichelavoro, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini il cui apprendimento costituisce l'oggetto del conseguimento contratto di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014apprendistato.
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Apprendistato. L’apprendistato, nelle sue tre articolazioni (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore"superiore - Apprendistato professionalizzante - Apprendistato di alta formazione e ricerca), mentre è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81. Si specifica che per la seconda tipologia viene indicata Federazione, ai sensi di questo Regolamento, sarà possibile instaurare rapporti di lavoro in apprendistato esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" tramite Apprendistato professionalizzante ed Apprendistato di alta formazione e ricerca (e non più "ad esclusione dei livelli A, D ed E). Il contratto di mestiere"); si specificaapprendistato è stipulato in forma scritta, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della come anche forma scritta dovranno avere il patto di prova (che in ogni caso non potrà eccedere i sessanta giorni) ed il piano formativo individuale. Così come stabilito dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, la durata massima del contratto di apprendistato è posto a di tre anni mentre con riferimento alla durata minima, si specifica che ai sensi si questo Regolamento è stabilita in un anno. Il piano formativo individuale potrà essere redatto entro un massimo di un mese dalla stipula del contratto anche sulla base di modelli e formulari forniti dagli enti bilaterali, ovvero secondo il modello definito nell’accordo interconfederale Confindustria, Cgil, Cisl, Uil stipulato il 18 aprile 2012. Al termine del periodo formativo la qualifica professionale ai fini probatori (articolo 42contrattuali sarà oggetto di un’autodichiarazione della Federazione in attesa che entri in vigore il Libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il lett. i del d.lgs. n. 276/2003. I contenuti del piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa saranno di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42natura specifica e trasversale/di base. La formazione potrà essere erogata anche in modalità e-learning, comma 1)attraverso la partecipazione a convegni e seminari dedicati, direttamente on the job. Fatto salvo quanto è nelle competenze delle Regioni e delle Province autonome, la formazione trasversale è basata su: • Accoglienza, valutazione del livello iniziale e definizione del piano formativo; • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica Capacità relazionali e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3)comunicazione; • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) Disciplina del rapporto di lavoro (al lavoro; • Sicurezza ed igiene sul lavoro; • Diritto sindacale con un approfondimento particolare su: storia ed evoluzione della Cisl/Filca. Stante il divieto di retribuzione a cottimo del lavoratore assunto con contratto di apprendistato, la Federazione individua l’obbligo di retribuzione mediante il sottoinquadramento fino a due livelli. L’apprendista, per l’intera durata del contratto, dovrà essere affiancato da un tutor/referente aziendale. Il tutor/referente aziendale deve avere un inquadramento di almeno un livello superiore a quello di ingresso dell’apprendista. Durante il periodo formativo il recesso è possibile solo per giusta causa o giustificato motivo. Se con un preavviso di almeno 15 giorni dal termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e formazione nessuna delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha parti esercita la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecierecesso, il contratto non può avere durata superiore rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a 4 anni; • riguardo tempo indeterminato. Xxxx apprendisti si applicano tutte le prestazioni sanitarie ed assistenziali previste nel presente Regolamento. Nell’ambito delle nuove competenze assegnate, Xxx.Xxxx. concorrerà al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base finanziamento dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personalepercorsi formativi degli apprendisti, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione fatto salvo l’obbligo della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base capo alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014Federazione.
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Samples: Regolamento
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a 47 disciplinano i contratti Le parti recepiscono integralmente quanto disposto dall’art. 18 del C.C.N.L. 19 giugno 2018 dall’accordo per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011mestiere, n. 167) ed erano già stati oggetto secondo l’Accordo del settore agricolo del 23 febbraio 2017 per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato mestiere e ulteriormente recepiscono l’Accordo del settore agricolo del 19 giugno 2018 per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - la disciplina dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ed il diploma di istruzione secondaria superiore (primo livello) e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca (terzo livello) per gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2015. In particolare per quanto attiene all’apprendistato professionalizzante o di mestiere le parti, stante il certificato sistema classificatorio vigente in specie per il personale “fisso”, con norma di specializzazione interpretazione autentica, definiscono per le professionalità operaie la seguente tavola applicativa, anche per la gestione delle norme organizzative (durata) e di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" carattere economico (inquadramento e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione retribuzione): L’inquadramento ed alle qualificazioni professionali contenuti nel il relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 trattamento economico del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del lavoratore assunto con contratto di apprendistato è posto così determinato: nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale; nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; nel terzo periodo: a fini probatori (articolo 42, comma 1)livello di destinazione finale; • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, Pertanto: - per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendentiprimi 12 mesi → livello 5 - per i secondi 12 mesi → livello 6 - per il periodo finale 12 mesi → livello 7 - per i primi 12 mesi → livello 4 - per i secondi 12 mesi → livello 5 - per il periodo finale 12 mesi → livello 6 - per i primi 12 mesi → livello 3 - per i secondi 12 mesi → livello 4 - per il periodo finale 12 mesi → livello 5 - per i primi 12 mesi → livello 2 - per i secondi 12 mesi → livello 3 - per il periodo finale 12 mesi → livello 4 - per i primi 12 mesi → livello 1 - per i secondi 12 mesi → livello 2 - per il periodo finale 12 mesi → livello 3 - per i primi 12 mesi → livello 1 - per i secondi 12 mesi → livello 2 Stante la particolarità della classificazione provinciale relativa al personale, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) , ai fini della presente normativa per gli aspetti classificatori e retributivi si farà riferimento alle tabelle salariali del personale O.T.D., comunque dedotto il 3° elemento, e ciò in quanto la natura continuativa del rapporto di lavoro (al termine agli apprendisti appartenenti alle categorie degli operai agricoli sono corrisposti gli istituti contrattuali delle mensilità aggiuntive, delle festività, del periodo TFR, delle ferie e della bilateralità nazione e territoriale con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato. E’ comunque facoltà delle parti di utilizzare, quale modalità di computo economico normativo, le tabelle retributive degli O.T.D. comprensive del terzo elemento, di tale facoltà si dovrà dare conto nel contratto di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta tal caso al lavoratore una retribuzione dovranno essere comunque garantiti permessi annui, non retribuiti, pari al 10 per cento ai giorni di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati ferie e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini festività proprie del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto personale operaio a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014tempo indeterminato.
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Samples: Contratti Di Lavoro Agricolo
Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli La riforma Xxxxx ha profondamente inciso sui contratti a contenuto formativo. Il vecchio contratto di apprendistato, da 41 a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che una unica fattispecie viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle strutturato secondo tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionaleche, professionalizzante o contratto di mestierecon diversa gradualità, di alta coniugano formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "lavoro: 1-apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti ; 2-apprendistato professionalizzante; 3-apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta professionalità. Il d.lgs n.276/03 prevede in materia di apprendistato che i contratti collettivi nazionali e di secondo livello regolino: • le modalità di espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione, in azienda, nel relativo Repertorio nazionalerispetto degli standard generali fissati dalle regioni competenti ( art.48, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013comma 4, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41)lett.c) ; • si specifica che il requisito la determinazione della forma scritta durata del contratto di apprendistato è posto professionalizzante nei limiti non inferiori a fini probatori due e non superiori a sei anni (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42art.49, comma 3); • rispetto alla norma che subordinale modalità di erogazione e di articolazione della formazione interna ed esterna all’azienda, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato dell’apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologieart.49, comma 5, lett.b); • riguardo al solo apprendistato la facoltà di escludere o meno gli apprendisti dal computo dei limiti numerici per l’applicazione di particolari istituti e normative (art.53, comma 2). Molteplici sono i contratti collettivi che regolamentano l’apprendistato. Il monitoraggio ha consentito di operare per aggregazione. Si dà pertanto conto dei principali esiti. CCNL Grafica Industria ,22 febbraio 2004; CCNL Agricoltura Contoterzismo, 9 marzo 2004; CCNL Agricoltura quadri impiegati; CCNL Legno e arredamentoIndustria-Confindustria 21 luglio 2004; CCNL Studi Professionali 28 luglio 2004; CCNL Assoscrittura Assopazzole 8 giugno 2004; CCNL Aziende Legno Confapi, 22 settembre 2004 CCNL dipendenti delle cooperative esercenti servizi di pulizia e ausiliari, nonché servizi integrativi e multiservizi 26 ottobre 2004 CCNL Tessile abbigliamento Industria –Confindustria, 24 aprile 2004; CCNL Tessile Uniontessile- Confapi, 4 aprile 2004 CCNL Calzature Industria- Confindustria, 26 maggio 2004; CCNL Chimici Industria , 28 maggio 2004; CCNL Filiera Ittica e dei retifici, 15 giugno 2004; CCNL Ombrelli e Ombrelloni,, 2 luglio 2004; CCNL Edilizia industria –Ance , CCNL Edilizia Cooperative; CCNL Lavoratori dei porti, 4 marzo 2005; CCNL settore industria( aziende alimentari, chimica, legno, metalmeccaniche, pulimento e multiservizi, tessili) e settore artigianato ( aziende alimentari, chimica, lavanderie e tintoria, legno, metalmeccaniche, odontotecniche, artigiane orafe, parrucchieri e estetica, pulimento e multiservizi, tessili) Confederazione Unionquadri, Conflavoratori- Confterziario, 4 marzo 2005; CCNL dipendenti farmacie private, 5 maggio 2005. CCNL personale dipendente delle strutture associate Fenascop 22 giugno 2005 CCNL Commercio –Confesercenti , 6 luglio 2004; CCNL Commercio-Confcommercio 2 luglio2004; CCNL Edilizia Pmi Confartigianato 1 ottobre 2004 CCNL Quadri e aree professionali, imprese creditizie, finanziarie e strumentali, 12 febbraio 2005; CCNL Tessile abbigliamento moda-Confartigianato, 21 febbraio 2005 Sul piano regolamentare, complessivamente la disciplina collettiva sembra recepire le previsioni del d.lgs n. 276/03 per quanto riguarda inquadramento e retribuzione: la retribuzione è fissata adottando il criterio del sottoinquadramento (non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla qualifica di destinazione). Va sottolineato che le previsioni non si dirigono quasi mai su tutte le tre tipologie previste dalla nuova disciplina; infatti, la tipologia più regolamentata è quella dell’apprendistato professionalizzante. La contrattazione collettiva esaminata non ha poi mancato di considerare il ruolo dell’Ente Bilaterale, con previsioni che attribuiscono a tale organismo competenze in materia di definizione dei profili professionali e il diploma professionaledei contenuti della formazione, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione subordinandone comunque l’applicabilità alle definizioni dei profili formativi da parte delle Regioni. L’aspetto di rilievo, comunque, è rimessa da individuare nell’evidenza che l’incertezza del quadro normativo regionale, in questo periodo di prima applicazione della disciplina, non ha scoraggiato le parti sociali ad intraprendere iniziative di regolamentazione dell’istituto; e questo, malgrado il legislatore abbia mantenuto la possibilità di stipulare contratti di apprendistato secondo la disciplina previgente. Pochi, sono in effetti i contratti collettivi che confermano l’operatività della precedente disciplina senza procedere ad ipotesi di regolamentazione del nuovo apprendistato; in questa direzione, si cita a titolo di esempio, il CCNL Alimentari 6 maggio2004. Con riferimento alla materia dei profili formativi, si può constatare che malgrado la stretta competenza attribuita alle regioni oper la messa a regime del nuovo apprendistato, in carenza alcuni casi le parti sociali hanno concordato discipline di normativa regolamentazione per i profili formativi, anche sperimentali, tali da rendere la disciplina immediatamente operativa. Tale impostazione trova un forte sostegno nella legge 14 maggio 2005 sulla competitività, che modificando l’art.49 del d.lgs n.276/03 con l’aggiunta del comma 5, ha disposto che, fino all’emanazione della specifica legislazione regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi rapporto di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti professionalizzante sarà disciplinato dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014categoria.
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 Le Parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive UE, alla luce delle nuove normative introdotte, a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato seguito del Patto per il conseguimento lavoro 24.9.96, della legge 19.7.97 n. 196, in materia di promozione della occupazione, e in particolare in adempimento all'art. 16 che disciplina l'apprendistato e al D.lgs. 10.9.03 n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa e un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • lavoro utile a favorire l'incremento della occupazione giovanile anche in merito alle tre tipologie considerazione dei processi di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione trasformazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma clientela. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli diritto-dovere di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionaledi formazione, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminatoper l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) del rapporto contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro (al termine del periodo e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In attesa che la nuova assunzione, normativa di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non legge sull'apprendistato venga attuata anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la riferimento alla regolamentazione dei profili formativi è rimessa rimessi alle regioni oRegioni e alle durate per l'apprendistato di tipo a) e c), in carenza di normativa regionalele Parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le Parti, condividendo la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori necessità di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro armonizzare la disciplina legale e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia disciplina contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato alla fase formativa, concordano di alta formazione identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata alla acquisizione di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito professionalità conformi da parte degli apprendisti. Il rapporto di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45apprendistato, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di comunque sia articolato, sarà un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore rapporto di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014tempo determinato.
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 a E' in facoltà del Consorzio stipulare, con lavoratori d'età compresa tra i diciotto ed i ventinove anni, contratti d'apprendistato professionalizzante, ai sensi dell'art. 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgsdel D.Lgs. 14 10 settembre 20112003, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale276, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento delle qualificazioni professionali elencate al 2° comma del diploma presente articolo, attraverso una formazione sul lavoro e l'acquisizione di competenze di base e di carattere tecnico-professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano Le qualifiche per le seguenti differenzequali è ammessa la costituzione del rapporto d'apprendistato sono le seguenti: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica l'area A: - collaboratore di contabilità; - collaboratore di segreteria; - collaboratore catastale; - collaboratore dell'ufficio paghe e contributi; - collaboratori tecnici; - per il diploma professionalel'area B: - disegnatore tecnico; - assistente ai lavori; - per l'area C: - elettromeccanico - impiantista; - meccanico d'officina; - escavatorista; - conduttore di macchine operatrici complesse; - per l'area D: - operai specializzati aventi diritto al parametro 116. La durata del contratto d'apprendistato è di tre anni per le qualifiche rientranti nelle aree A e B, professionalizzante o contratto di mestiereparametri 132 e 127, di alta due anni per le qualifiche rientranti nell'area C, parametri 127 e 118 e di un anno per gli operai specializzati aventi diritto al parametro 116. L'acquisizione da parte degli apprendisti delle competenze di base e tecniche professionali è garantita dai Consorzi attraverso lo svolgimento di un'attività formativa, teorico-pratica che sarà registrata nell'apposito libretto formativo, non inferiore a 120 ore l'anno, per ciascuno degli anni di durata del contratto. Per le qualifiche rientranti nelle fasce funzionali 6ª e 5ª la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la restante metà avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella 4ª fascia funzionale le ore di formazione teorica e pratica saranno così distribuite: per le prime due qualifiche elencate, almeno la metà delle ore di formazione previste avrà carattere teorico la restante parte avrà carattere pratico; per le qualifiche d'escavatorista e d'operatore di macchine operatrici complesse un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Per le qualifiche rientranti nella 3ª fascia funzionale un quarto delle ore di formazione previste avrà carattere teorico e la rimanente parte avrà carattere pratico. Le ore di formazione saranno, di regola, distribuite in modo uniforme in tutti i mesi dell'anno. Ad ogni apprendista saranno assegnati uno o più tutori aziendali con formazione e competenza adeguate, che, nello svolgimento delle ordinarie mansioni, provvederanno ad impartire la formazione teorico-pratica necessaria per l'acquisizione delle competenze di ricerca - base e tecnico-professionali. Qualora le esigenze tecniche, produttive od organizzative del Consorzio impedissero, in determinati periodi, lo svolgimento dell'attività formativa all'interno dell'ente, la formazione sarà impartita attraverso il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "ricorso a soggetti esterni specializzati nella formazione. Il contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della d'apprendistato professionalizzante è stipulato in forma scritta e contiene l'indicazione della prestazione oggetto del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42contratto, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il del piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42individuale, comma 1); • si specifica chedella qualifica che potrà essere, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionaleeventualmente, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) acquisita al termine del rapporto di lavoro (apprendistato in base agli esiti della formazione ricevuta. Il Consorzio ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, dando preavviso ai sensi dell'art. 117 del presente contratto. Nel corso del periodo di almeno apprendistato il 20 per cento degli apprendisti (esclusi Consorzio non potrà recedere dal computo i rapporti cessati per recesso durante contratto se non in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. Durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), apprendistato il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo Consorzio assegnerà al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto)lavoratore, ai fini del consolidamento e dell’acquisizione trattamento economico, la fascia funzionale immediatamente inferiore a quella spettante, ai sensi del contratto collettivo nazionale di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistichelavoro, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto lavoratori addetti a mansioni corrispondenti a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini il cui apprendimento costituisce l'oggetto del conseguimento contratto di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014apprendistato.
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli articoli da 41 Premessa Le parti, considerata la revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo in conformità con le direttive dell'Unione europea, alla luce delle nuove normative introdotte, a 47 disciplinano i contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 seguito del Patto per il lavoro del 24 settembre 20111996, della legge 19 luglio 1997, n. 167) 196 in materia di promozione dell'occupazione, ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014)in particolare in adempimento all'art. Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli 16 che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero disciplina l'apprendistato e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione 10 settembre 2003, n. 276, riconoscono in tale istituto uno strumento prioritario per l'acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della primaprestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro utile a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, in un quadro che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma consenta di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima promuovere lo sviluppo del settore e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli sua capacità competitiva nei mercati internazionali, anche in considerazione dei processi di trasformazione e di informatizzazione che rendono necessario un costante aggiornamento rispetto alle mutevoli e diversificate esigenze della clientela. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionaledi formazione, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminatoper l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) del rapporto contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro (al termine del periodo e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. In attesa che la nuova assunzione, normativa di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non legge sull'apprendistato venga attuata anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la riferimento alla regolamentazione dei profili formativi è rimessa rimessi alle regioni o, in carenza e alle durate per l'apprendistato di normativa regionaletipo a) e c) le parti concordano la presente disciplina sperimentale dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali. A tal fine le parti, condividendo la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori necessità di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro armonizzare la disciplina legale e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43, c. 6). Il medesimo decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionali, e, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia disciplina contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato alla fase formativa, concordano di alta formazione identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito professionalità conformi da parte degli apprendisti. Le parti si impegnano a promuovere intese con le regioni e le province autonome di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45Trento e Bolzano per le parti che la legge ad essi demanda, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di e assegnano agli Enti bilaterali un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo ruolo primario per il conseguimento monitoraggio delle attività formative. Xxxx apprendisti assunti precedentemente alla data di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico entrata in vigore del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 45, c. 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e nei percorsi di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per presente contratto continueranno ad applicarsi le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione disposizioni di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014al c.c.n.l. 20 settembre 1999 ed all'accordo di rinnovo 2 luglio 2001.
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Apprendistato. (ARTT.41-47) Gli Sempre l’articolo 9 recepisce, per alcuni aspetti anche meglio precisandoli, tutti gli interventi tendenti a favorire la standar- dizzazione delle molto diverse discipline regionali non solo in tema di profili formativi degli apprendisti ma anche in tema di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei credi- ti formativi. Ci auguriamo che ciò conduca effettivamente, in tempi rapidi, al superamento di tutte le attuali difficoltà interpretative ed applicative dovute principalmente all’assenza di coordina- mento tra diversi territori. A fronte di alcune difficoltà applicative registrate in questi anni, sono state modificate le norme concernenti la stipula di convenzioni per le assunzioni di disabili e le relative agevola- zioni. Questo articolo interviene direttamente sugli articoli da 41 a 47 disciplinano 5 e 10 del decreto legislativo n. 368/01 modificandone alcuni commi e introducendone di nuovi. Vengono così recepiti pressoché tutti i contratti passaggi contenuti del Protocollo di apprendistato che erano peraltro già contenuti in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011luglio, n. 167) ed erano già stati oggetto di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati con ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionalesigni- ficative modifiche, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolasticariguardano le esenzioni da limiti quan- titativi. Rispetto all'attuale disciplinaCon riferimento all’articolo 5 del Dlgs n. 368/01 le modifiche riguardano i seguenti aspetti. - Limite alla successione dei contratti a termine fino ad un mas- simo di 36 mesi, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgs. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con presso lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del stesso datore di lavoro e con man- sioni equivalenti, compresi proroghe e rinnovi (comma 4 bis) - Un ulteriore successivo contratto fra gli stessi soggetti potrà essere stipulato, per una sola volta, presso la durata degli stessi, definiti con decreto del Ministro Direzione pro- vinciale del lavoro e delle politiche sociali competente, con l’assistenza di un rappre- sentante sindacale del lavoratore. In caso di mancato rispetto della procedura) il contratto si considera a tempo indetermi- nato (art. 43, c. 6comma 4 ter). Il medesimo decreto definisce - Sono confermate le esclusioni per i criteri generali per lo svolgimento dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici dirigenti e professionalii lavoratori in somministrazione, epreviste dal Protocollo (comma 2, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative impreselett. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente b e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato comma 3) - Introduzione di un anno qualoradiritto di precedenza sulle assunzioni a tempo indeterminato o a termine nei 12 mesi successivi, al termine del periodo contemplatoa favore di lavoratori precedentemente impiegati a tempo deter- minato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto presso la stessa impresa e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore)con le stesse mansioni, per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata periodo superiore a 6 mesi, anche frazionati (comma 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti quater) - Reintroduzione per il settore legge del diritto di riferimento dai sistemi di inquadramento del personaleprecedenza in nuove assunzioni a termine, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 44, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per presso lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del stesso datore di lavoro e per le medesime attività stagionali, di lavoratori stagionali che ne abbiano fatto richiesta nei tre mesi successivi alla cessazione del rapporto. - Rimane la durata degli stessilacuna della mancata determinazione dell’arco temporale entro il quale la disposizione è destinata ad avere efficacia, definiti con determinando altrimenti un divieto assoluto valido per sempre. Con riferimento all’articolo 10 del Dlgs n. 368/01 le modifi- che riguardano quanto segue. Vengono abrogati i commi che prevedevano le esclusioni legali da limiti percentuali per le ipotesi di intensificazione del- l’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno (lettera c, comma 7) nonché tutte le ipotesi contenute nel comma 8 del- l’articolo 10 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 368 (art. 45, c. 2contratti a termine fino a sette mesi). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente D’altra parte nel contratto del Terziario del 2004 era già stata prevista una quota percentuale onnicomprensiva, indipenden- temente dalle esclusioni della legge. Abrogazione, infine, anche dei commi 9 e nei percorsi 10 del decreto legi- slativo n. 368/01 che avevano già previsto, con rinvio ai con- tratti collettivi, una disciplina sul diritto di istruzione tecnica superiore e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore precedenza oggi di formazione a carico del datore nuovo imposto dirigisticamente da una emananda norma di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014legge.
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Samples: Protocollo Welfare
Apprendistato. 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (ARTT.41-47CEE) Gli articoli da 41 n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non puo' avere una durata superiore a 47 disciplinano quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qua- lora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono ele- vati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato che erano peraltro già contenuti conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in un testo unico (d.lgs. 14 settembre 2011vigore della presente legge, n. 167) ed erano già stati oggetto le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso di modifica ad opera dell'attuale Governo (decreto legge n.34/2014 convertito dalla legge n. 78/2014). Qui vengono adottati ulteriori correttivi rispetto ad alcuni vincoli che hanno causato lo scarso utilizzo mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di tale forma contrattuale, soprattutto con riferimento all'apprendistato per il conseguimento del diploma professionale, che si vorrebbe ora configurare come vero e proprio strumento dell'offerta educativa scolastica. Rispetto all'attuale disciplina, stabilita dal citato T.U. che viene espressamente abrogato (art. 55, c.1, lettera g), si segnalano le seguenti differenze: • in merito alle tre tipologie di contratto di apprendistato - per la qualifica e per il diploma professionale, professionalizzante o contratto di mestiere, di alta formazione e di ricerca - il decreto legislativo modifica la denominazione della prima, che viene ora individuata come "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore", mentre la seconda tipologia viene indicata esclusivamente come "apprendistato professionalizzante" (e non più "contratto di mestiere"); si specifica, inoltre, che la prima e la terza tipologia fanno riferimento ai titoli di istruzione e formazione ed alle qualificazioni professionali contenuti nel relativo Repertorio nazionale, di cui all’art. 8 del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, definito nell’ambito del Quadro europeo delle qualificazioni (art. 41); • si specifica che il requisito della forma scritta del contratto di apprendistato è posto a fini probatori (articolo 42, comma 1); • si prevede che, nell’apprendistato della prima e della terza tipologia, il piano formativo individuale sia predisposto dall'istituzione formativa di provenienza dello studente con il coinvolgimento dell’impresa (articolo 42, comma 1); • si specifica che, nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale, costituisce giustificato motivo di licenziamento anche il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, attestato dall’istituzione formativa di provenienza (articolo 42, comma 3); • rispetto alla norma che subordina, per i datori esterna al- l'azienda prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro che occupino almeno 50 dipendenti, l'ammissibilità del contratto di apprendistato alla prosecuzione (a tempo indeterminato) del rapporto di lavoro (al termine del periodo di apprendistato), nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti (esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa), il d.lgsproposte formalmente all'impresa da parte dell'amministrazione pubblica competente. n.81/2015 (articolo 42, c. 8) limita tale condizione all'assunzione di lavoratori con l'apprendistato professionalizzante (e non anche con le altre due tipologie); • riguardo al solo apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione di specializzazione tecnica superiore: ✓ la regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni o, in carenza di normativa regionale, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (prima: la competenza era esclusivamente delle regioni, previo accordo con lo Stato e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (art. 43, c. 3); ✓ il datore di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, secondo lo schema, i contenuti degli obblighi formativi a carico del datore di lavoro e la durata degli stessi, definiti con Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (art. 43della previdenza sociale, c. 6). Il medesimo su proposta del comitato istituito con decreto definisce i criteri generali per lo svolgimento del Presidente del Consiglio dei percorsi di apprendistato negli istituti tecnici e professionaliministri del 18 novembre 1996, epubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del- l'11 dicembre 1996, in particolare, il monte orario massimo del percorso scolastico che possa essere svolto in apprendistato ed i requisiti delle relative imprese. In ogni caso, la formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 per cento per gli anni successivi; ✓ per sentite le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo, salva diversa previsione dei contratti collettivi, mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli sarebbe dovuta (art. 43, c. 7). La norma precedente riconosceva invece il 35 per cento della retribuzione per le ore di formazione; ✓ il datore di lavoro ha la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati (che abbiano concluso positivamente i percorsi in oggetto), ai fini del consolidamento e dell’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, rilevanti anche ai fini del conseguimento di certificati di specializzazione tecnica superiore. Il contratto può anche essere prorogato di un anno qualora, al termine del periodo contemplato, l’apprendista non abbia conseguito il titolo di qualifica, diploma o specializzazione professionale (art. 43, c.4); ✓ tale tipologia contrattuale può essere utilizzata per assumere giovani iscritti al quarto e quinto anno degli istituti tecnici e professionali (di istruzione secondaria superiore), per il conseguimento del diploma e per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; in tale fattispecie, il contratto non può avere durata superiore a 4 anni; • riguardo al solo apprendistato professionalizzante: ✓ viene precisato che la qualificazione professionale al cui conseguimento è inteso il contratto è determinata dalle parti contraenti sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti per il settore di riferimento dai sistemi di inquadramento del personale, stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale (articolo 44nazionale, c.1); ✓ viene soppressa l'ipotesi (le associazioni di cui all'art. 4, c.2, del d.lgs. n.167/2011) che gli accordi interconfederali o i contratti collettivi contemplino una modulazione della durata e delle modalità di erogazione della formazione anche in ragione dell'età dell'apprendista; analogamente, si sopprime la norma (di cui all'art. 4, c. 3, del citato decreto legislativo) in base alla quale l'offerta formativa pubblica sia disciplinata dalle regioni anche in relazione all'età dell'apprendista; • riguardo al solo apprendistato di alta formazione e di ricerca: ✓ viene rivisto l'ambito di applicazione della norma rispetto alla disciplina previgente (art. 45, c.1): limitato ai soli lavoratori in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale, integrato da un certificato di istruzione e formazione tecnica superiore; unificato a 18 anni il limite minimo di età per l'apprendista (la norma previgente poneva un limite inferiore, a 17 anni, per l'ipotesi in cui il soggetto sia già in possesso di una qualifica professionale); soppressa l'ipotesi di utilizzo per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o per lo svolgimento di un praticantato per "esperienze professionali"; ✓ il datore categoria dei datori di lavoro sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa a cui lo studente è iscrittoe le regioni, secondo lo schemasono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti degli obblighi formativi a carico delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del datore rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la durata degli stessitutela della salute e del- la sicurezza sul luogo di lavoro, definiti con nonchè l'impegno formativo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in pos- sesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresi' i termini e le modalità per la certi- ficazione dell'attività formativa svolta, per la dislocazione territoriale della stessa nonchè per le comunicazioni da parte delle imprese per consentire all'amministrazione competente l'or- ganizzazione dell'attività formativa esterna.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavo- ratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprenden- do fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con de- creto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla da- ta di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali ri- chieste per lo svolgimento delle politiche sociali (artfunzioni di tutore, nonchè entità, modalità e termini di con- cessione di tali benefici nei limiti delle risorse da preordinare allo scopo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con mo- dificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
4. 45Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, c. previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2). La formazione esterna all’azienda si svolge nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente , della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Pre- sidente del Consiglio dei ministri e nei percorsi del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in mate- ria di istruzione tecnica superiore speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e non può essere superiore al 60 per cento dell’orario ordinamentale; ✓ per le ore il contratto di formazione a carico del datore e lavoro, allo scopo di lavoro è riconosciuta al lavoratore pervenire ad una retribuzione pari al 10 per cento disciplina organica della materia secon- do criteri di quella che gli sarebbe dovuta (mentre nella disciplina vigente non erano previste riduzioni); per le ore valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finan- ziarie vigenti, di formazione svolte nell'istituzione ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonchè di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con a- brogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresi' essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'adde- stramento e sul re- ale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, il datore con la previsione di lavoro specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è esonerato da ogni obbligo retributivovalutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, salva diversa previsione dei contratti collettivi. Da ultimo, il comma 10 dell'art. 47 rinvia ad una norma successiva la revisione degli incentivi in lire 370 miliardi per i datori di lavoro che intendano assumere apprendisti per la qualifica l'anno 1998 e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale (prima tipologia) ed all'apprendistato di alta formazione e di ricerca (seconda tipologia), nell'ambito dell'esercizio della delega sulla razionalizzazione degli incentivi all'assunzione di cui all'art.1, commi 3 e 4, della citata legge n. 183/2014in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
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Samples: Contratto Di Fornitura Di Prestazioni Di Lavoro Temporaneo