Arbitrato e foro competente Clausole campione

Arbitrato e foro competente. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sotto- scrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
Arbitrato e foro competente. Per qualsiasi controversia tra la Contraente e la Società derivante da o relativa alla presente Assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria del Foro di residenza dell’Assicurato.
Arbitrato e foro competente. In applicazione di quanto stabilito dall’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente in via esclusiva il foro di Alessandria. PER LA DITTA OFFERENTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE _ _ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile si intendono specificatamente approvati tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale PER LA DITTA OFFERENTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE _ _ “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) Il sottoscritto (1) ..………….………………………………………………………………………………… nato a………………………….….…………………………il…………………………………..….……… residente a (prov. ) in Via/X.xx/X.xxx…….........................…..…………………….……….................…………...n. …………… codice fiscale / / / / / / / / / / / / / / / cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana ) ……................………….…………………............ in qualità di (2)……..............……………………….….……………………………………….……..……… e quindi di legale rappresentante dell’impresa(3)……................……..…………..….…………………........ con sede legale in…………………….....................…………...……….......………cap…….....……….......... Via …….....................……..…………….. n°……...…..Tel.: …..………………......Fax……....………..………. e sede amministrativa in……..................................................………………...cap……………............... Via ……........…………….. n°……..... Tel.: …….………....Fax………................e-mail…………………….. Codice fiscale……............................……………. Partita IVA……......………………….............................. Istituto di Credito Agenzia di ABI CAB C/C n° Codice attività (conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche ATECO – Anagrafe Tributaria): ⮚ consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; ⮚ consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; ⮚ consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata d...
Arbitrato e foro competente. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione e sull’applicazione del presente protocollo e che non dovesse essere risolta in via amichevole tra le parti, sarà devoluta ad una Commissione Arbitrale composta da tre Arbitri di cui due nominati dalle parti e uno, con funzioni di Presidente, di comune accordo. La Commissione Xxxxxxxxx deciderà informalmente in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in via transattiva ed anche relativamente alle spese della commissione medesima. Le parti dichiarano sin d’ora di accettare e voler applicare la decisione arbitrale rinunciando alla controversia giudiziaria.
Arbitrato e foro competente. Le eventuali controversie in merito all’esecuzione del presente accordo saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito a norma degli Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. L’arbitrato avrà luogo a Milano.
Arbitrato e foro competente il foro competente nel caso controversia in un contratto con un consumatore è sempre, tassativamente, il foro della residenza o domicilio elettivo del consumatore. Ci limitiamo ora a citare altri 3 articoli, che seguono. L'Art. 18 stabilisce che i codici di condotta sono incoraggiati, se adottati devono essere resi accessibili e nella loro redazione si deve garantire la protezione dei minori e la salvaguardia della dignità. L'Art. 19 stabilisce che in caso di controversia è possibile rivolgersi anche a organi extragiudiziali (es. arbitrato) e che questi organi possono anche essere organi che operano attraverso Internet stesso. Infine, l'Art. 21 stabilisce che vi siano sanzioni amministrative pecuniaria per chi non si attenga alle norme dall'Art. 7 in poi relative alle informazioni da rendere accessibili e alle regole sulle comunicazioni commerciali.
Arbitrato e foro competente. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono di esclusiva competenza del Tribunale di Arezzo. Viene esclusa la competenza arbitrale.

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  • Foro competente Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • Legge regolatrice e Foro competente Art. 16 – Governing law and forum 16.1 La normativa applicabile al presente Contratto è quella dello Stato italiano. 16.1 This Agreement is governed by the laws of Italy. 16.2 Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro del luogo di esecuzione del Contratto, salvo l’impegno delle Parti ad esperire un preventivo tentativo di conciliazione in sede stragiudiziale.

  • Diritto applicabile e foro competente 13.1 Il rapporto contrattuale fra il cliente e FFS Cargo sottostà al diritto svizzero o alle disposizioni legali internazionali vigenti in materia. 13.2 La competenza a dirimere qualsiasi vertenza relativa al rapporto contrattuale spetta esclusivamente al foro di Basilea/Svizzera.

  • Legge applicabile e foro competente 25.1 La legge applicabile al contratto è quella italiana. Per ogni controversia originata dal Contratto o a esso connessa è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del domicilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano.

  • Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.

  • Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

  • Arbitrato 1. Ove il tentativo di conciliazione di cui all’art. 410 c.p.c.o all’art.38 del presente contratto, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533 e quanto previsto dal codice di procedura civile, ciascuna delle parti può deferire la controversia ad un Collegio Arbitrale secondo le norme previste dal c.p.c. artt. 412 ter e quater e dal presente articolo. 2. L’istanza della parte, avente medesimo oggetto e contenuto dell’eventuale precedente tentativo di conciliazione e contenente tutti gli elementi utili a definire le richieste, sarà presentata, attraverso l’organizzazione cui la parte stessa aderisce e/o conferisce mandato all’altra parte. L’istanza, sottoscritta dalla parte promotrice, sarà inoltrata, a mezzo raccomandata A/R o raccomandata a mano, entro 30 giorni successivi alla conclusione del tentativo obbligatorio di conciliazione. L’altra parte è tenuta a manifestare la propria eventuale adesione al Collegio arbitrale entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, con facoltà di presentare contestualmente o fino alla prima udienza uno scritto difensivo. Entrambe le parti possono manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da inviare alla controparte fino al giorno antecedente alla prima udienza. 3. Il Collegio è composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti ovvero dall’Associazione della Cooperativa ovvero dall’Organizzazione Sindacale territoriale, a cui il lavoratore si è iscritto o conferisca mandato, e il terzo con funzioni di Presidente, nominato di comune accordo dalle predette organizzazioni territoriali ovvero in difetto dal Presidente del Tribunale territorialmente competente su istanza congiunta delle parti o di una di essa. Il collegio avrà sede presso il luogo dove è stato esperito il tentativo di conciliazione. 4. Il Presidente del Collegio provvede a fissare entro 15 giorni dalla sua nomina, la data di convocazione del Collegio il quale ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere: a. l’interrogatorio libero delle parti ed eventuali testi; b. l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie e repliche a cura delle parti e dei procuratori di queste; c. eventuali ulteriori mezzi istruttori. 5. Il Collegio emetterà il proprio lodo entro 45 giorni dalla data della prima riunione, dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori 15 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. 6. I compensi per gli arbitri saranno stabiliti in misura fissa. 7. Le parti si danno atto che il Collegio arbitrale è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modificazioni e integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento. 8. Il lodo arbitrale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni degli artt. 412 ter e quater del c.p.c.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.