Arbitrato e foro competente Clausole campione

Arbitrato e foro competente. Per qualsiasi controversia tra la Contraente e la Società derivante da o relativa alla presente Assicurazione, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l’utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque all’Autorità Giudiziaria del Foro di residenza dell’Assicurato.
Arbitrato e foro competente. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a…………………. Le spese per la costituzione ed il funzionamento del Collegio arbitrale sono anticipate dalla parte che chiede l'intervento e definitivamente regolate dal foro arbitrale in base alla soccombenza. Luogo Data Firma Proponente Capofila Firma
Arbitrato e foro competente. In applicazione di quanto stabilito dall’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per ogni controversia derivante dal presente capitolato é competente in via esclusiva il foro di Alessandria. PER LA DITTA OFFERENTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE _ _ Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile si intendono specificatamente approvati tutti gli articoli contenuti nel presente Capitolato Speciale PER LA DITTA OFFERENTE IL LEGALE RAPPRESENTANTE _ _ “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”) Il sottoscritto (1) ..………….………………………………………………………………………………… nato a………………………….….…………………………il…………………………………..….……… residente a (prov. ) in Via/X.xx/X.xxx…….........................…..…………………….……….................…………...n. …………… codice fiscale / / / / / / / / / / / / / / / cittadinanza (indicare se diversa da quella italiana ) ……................………….…………………............ in qualità di (2)……..............……………………….….……………………………………….……..……… e quindi di legale rappresentante dell’impresa(3)……................……..…………..….…………………........ con sede legale in…………………….....................…………...……….......………cap…….....……….......... Via …….....................……..…………….. n°……...…..Tel.: …..………………......Fax……....………..………. e sede amministrativa in……..................................................………………...cap……………............... Via ……........…………….. n°……..... Tel.: …….………....Fax………................e-mail…………………….. Codice fiscale……............................……………. Partita IVA……......………………….............................. Istituto di Credito Agenzia di ABI CAB C/C n° Codice attività (conforme ai valori della classificazione delle Attività economiche ATECO – Anagrafe Tributaria): ⮚ consapevole ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; ⮚ consapevole che, qualora fosse accertata ai sensi e per gli effetti dell’art.71 e 75 del D.P.R. 445/2000, la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’impresa da lui rappresentata verrà esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; ⮚ consapevole che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata d...
Arbitrato e foro competente il foro competente nel caso controversia in un contratto con un consumatore è sempre, tassativamente, il foro della residenza o domicilio elettivo del consumatore. Ci limitiamo ora a citare altri 3 articoli, che seguono. L'Art. 18 stabilisce che i codici di condotta sono incoraggiati, se adottati devono essere resi accessibili e nella loro redazione si deve garantire la protezione dei minori e la salvaguardia della dignità. L'Art. 19 stabilisce che in caso di controversia è possibile rivolgersi anche a organi extragiudiziali (es. arbitrato) e che questi organi possono anche essere organi che operano attraverso Internet stesso. Infine, l'Art. 21 stabilisce che vi siano sanzioni amministrative pecuniaria per chi non si attenga alle norme dall'Art. 7 in poi relative alle informazioni da rendere accessibili e alle regole sulle comunicazioni commerciali.
Arbitrato e foro competente. Le eventuali controversie in merito all’esecuzione del presente accordo saranno deferite ad un Collegio Arbitrale costituito a norma degli Artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile. L’arbitrato avrà luogo a Milano. Milano, 1° dicembre 2010. Letto, confermato e sottoscritto.
Arbitrato e foro competente. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione e sull’applicazione del presente protocollo e che non dovesse essere risolta in via amichevole tra le parti, sarà devoluta ad una Commissione Arbitrale composta da tre Arbitri di cui due nominati dalle parti e uno, con funzioni di Presidente, di comune accordo. La Commissione Xxxxxxxxx deciderà informalmente in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in via transattiva ed anche relativamente alle spese della commissione medesima. Le parti dichiarano sin d’ora di accettare e voler applicare la decisione arbitrale rinunciando alla controversia giudiziaria.
Arbitrato e foro competente. 1. Le eventuali controversie in merito all'applicazione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente, saranno deferite ad un Collegio arbitrale costituito a norma degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. L'arbitrato avrà luogo a Verbania.
Arbitrato e foro competente. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono di esclusiva competenza del Tribunale di Arezzo. Viene esclusa la competenza arbitrale.

Related to Arbitrato e foro competente

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).