Armamento Clausole campione

Armamento. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, a cura e spese dell’Amministrazione Comunale, per l’espletamento dei servizi d’istituto, sono dotati delle armi di ordinanza e dei sistemi di protezione previsti dal Regolamento Regionale nr.11 dell’11.04.2017. Il numero delle armi assegnate in forma individuale è fissato sulla base del numero degli appartenenti al Corpo e maggiorato del 5% ai sensi dell’art. 3 comma 1° del D.M. del 04 marzo 1987, n. 145. Il Comandante del Corpo, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, comunicherà, eventualmente le intervenute variazioni del numero degli addetti con qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza al Sindaco, il quale con proprio provvedimento fisserà annualmente il numero delle armi in dotazione al Corpo e ne darà comunicazione al Prefetto il giorno successivo all’emanazione del provvedimento. In conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 1° del D.M. del 04 marzo 1987, n. 145, l’arma individuale in dotazione agli addetti con qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza è la pistola semiautomatica, di modello iscritto nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo, di cui all’art. 7 della Legge 110/1975 e successive modifiche e integrazioni, avente calibro 9 corto. A tutto il personale del Corpo con qualità di Agente di Pubblica Sicurezza che indossi l’uniforme, è fatto obbligo di portare l’arma al fianco con fondina esterna ed il caricatore di riserva, ai sensi dell’art. 5 del D.M. del 04 marzo 1987, n. 145. A tutto il personale del Corpo è fatto assoluto divieto di portare armi diverse da quelle in dotazione. Il personale del Corpo autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, porterà l’arma in modo non visibile. Il personale del Corpo, fuori servizio, in abiti borghesi, porterà l’arma in modo non visibile qualora indossata. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell’Interno sull’armamento della Polizia Locale. Il Comandante assegnerà l’arma in via continuativa agli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento nominale scritto che costituisce parte integrante e sostanziale del Tesserino di Riconoscimento. Ove si instauri, nei confronti dell’addetto con qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, un procedimento disciplinare di natura penale o amministrativa per fatti di particolare gravi...
Armamento. Si è registrata l'intesa sulla collocazione: - Livello 9ø: CANTONIERE. - Livello 8ø: CANTONIERE ARMATORE. Le XX.XX. propongono la figura dell'ADDETTO ARMAMENTO. - Livello 7ø: CAPO SQUADRA CANTONIERI. Le XX.XX. propongono che tale figura sia ad esaurimento e che confluisca nella figura di OPERAIO GENERICO. - Livello 5ø: SORVEGLIANTE MANUTENZIONE
Armamento. 1. L’amministrazione regionale, a propria cura e spese e nel rispetto del d.p.r. n. 297 del 1972 e delle disposizioni vigenti in materia, fornisce in dotazione al personale del Corpo forestale l’armamento individuale e di reparto, necessario all’espletamento delle attività di servizio e funzionale alle esigenze derivanti dai compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative assegnate.
Armamento. 4.1 Per la realizzazione delle opere di armamento, compresa la posa e la fornitura di materiali e relative specifiche di fornitura e collaudo, valgono le disposizioni, gli standards e le norme RFI nonché le leggi e normative vigenti, a meno di diverse indicazioni e standards forniti da Trentino Trasporti.
Armamento. Oggetto dello studio dell’armamento sono: la fornitura e il posizionamento delle rotaie in linea sia protetta che promiscua (appoggi, profili in gomma, rotaie, saldature, giunti isolanti, ballast, traverse…) compresi tutti i materiali di fissaggio per tutti i tipi di posa realizzati, la fornitura e la posa degli scambi (eccetto i sistemi di manovra, i dispositivi di azionamento motorizzati e gli strumenti di controllo), la fornitura e la posa di materiali anti‐vibranti ecc. il tutto sia in linea che in deposito. Per parametri geometrici di progetto si sono assunti gli stessi utilizzati per la redazione del Progetto Esecutivo delle linee 2 e 3 (I lotto) in quanto la tratta in questione, essendo una semplice variante di tracciato, non potrebbe avere caratteristiche differenti. Pertanto si è assunto quanto segue: • Tipo di mezzo: veicolo tramviario bidirezionale;
Armamento. Art. 58 Altri dispositivi – strumenti di autotutela
Armamento. Il contributo all’armamento per volu me di investimenti per costru- zioni e trasformazioni, secondo il sistema già previsto dagli articoli 9 e 10 della legge n. 234 del 1989, essendo per tale parte la VII drettiva del tutto conforme alle corrispondenti norme della VI direttiva, è valutabile in circa 365 miliardi in limiti di impegno per la durata di otto anni e mezzo, così determinato: Periodo Investimento Valore contributo Contributo totale (annuo) (in miliardi di lire) × 1 miliardo di investimento (annuo) sem. 1991 45,6 × 33.995.682 = 1.550.203.099 sem. 1991 258,5 × 33.199.346 = 8.582.030.941 sem. 1992 73,5 × 27.922.732 = 2.052.320.802 sem. 1992 93,8 × 31.346.120 = 2.940.266.056 sem. 1993 1624,5 × 36.125.126 = 00.000.000.000 sem. 0000 0000,3 × 00.000.000 = 00.000.000.000 sem. 1994 49,0 × 14.733.954 = 721.963.746 sem. 1994 171,3 × 11.184.652 = 1.915.930.888 sem. 1995 152,5 × 25.305.842 = 3.859.140.905 sem. 1995 3293,6 × 26.612.414 = 00.000.000.000 sem. 0000 0000,8 × 00.000.000 = 000.000.000.000 13835,4 365.183.687.744 1o 2o 1o 2o 1o 2o 1o 2o 1o 2o 1o Gli stanziamenti già recati dal decreto-legge n. 564 del 1993, conver- xxxx dalla legge n. 132 del 1994, e dai relativi rifinanziamenti, comprensi- vi delle quote del 1997 e 1998 consentono di assistere investimenti corri- spondenti al 50 per cento del totale stimato per quanto riguarda il setto- re cantieristico. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), pari a lire 155 miliardi in limiti di impegno, di cui lire 45 miliardi per il 1997, lire 40 miliardi nel 1998 e lire 70 miliardi nel 1999, consente di assistere il 96,6 per cento del totale stimato per tale settore, con un residuale xxxxx- sogno pari a 18,5 miliardi in limiti di impegno della durata di dieci anni. Gli stanziamenti recati dal citato decreto-legge n. 564 del 1993, con- vertito dalla legge n. 132 del 1994, nonchè dai relativi rifinanziamenti, comprensivi delle quote del 1997 e 1998 consentono di assistere il 40,15 per cento del totale stimato per il settore armatoriale. Con lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), pari a lire 185 miliardi in limiti di impegno, di cui lire 40 miliardi per il 1997, lire 70 miliardi nel 1998 e lire 75 miliardi nel 1999, tale percentuale sale al 94 per cento, per cui il residuale fabbisogno risulta pari a 21,5 miliar- di in limiti di impegno della durata di otto anni e mezzo. Il totale del residuale fabbisogno per le iniziative ricadenti sub VII direttiva CEE è quindi pari a lir...
Armamento. Il personale di Polizia Municipale con attribuzione della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, svolge il servizio con l’arma in dotazione, per l’assolvimento delle funzioni e dei compiti di (O.P.) Ordine Pubblico e (P.S.)Pubblica Sicurezza. L’armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della Legge 65/1986 e del D.M. dell’Interno n. 145/1987, è effettuato a cura e spese dell’Amministrazione Comunale che curerà altresì all’addestramento ed alle esercitazioni poste in capo agli appartenenti al servizio con qualifica di PS, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Armamento. 1. L’armamento della Polizia locale è effettuato a cura e spesa dell’Amministrazione Comunale di appartenenza.
Armamento. Gli appartenenti al Corpo, a termini del Regolamento del Ministero degli Interni concernente l’armamento degli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale del 4 marzo 1987 n. 145, sono dotati e portano l’arma per difesa personale in via continuativa. Nell’espletamento dei servizi in uniforme l’arma in dotazione deve essere portata nella fondina esterna. Nell’espletamento di servizi comandati in abiti civili l’arma deve essere portata in modo non visibile. Il porto di arma lunga comune da sparo è consentito nell’espletamento di servizi di polizia rurale e zoofila. Il personale del Corpo può essere altresì munito di altri idonei strumenti per la difesa personale consentiti per legge.