Armamento Clausole campione

Armamento. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, a cura e spese dell’Amministrazione Comunale, per l’espletamento dei servizi d’istituto, sono dotati delle armi di ordinanza e dei sistemi di protezione previsti dal Regolamento Regionale nr.11 dell’11.04.2017. Il numero delle armi assegnate in forma individuale è fissato sulla base del numero degli appartenenti al Corpo e maggiorato del 5% ai sensi dell’art. 3 comma 1° del D.M. del 04 marzo 1987, n. 145. Il Comandante del Corpo, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, comunicherà, eventualmente le intervenute variazioni del numero degli addetti con qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza al Sindaco, il quale con proprio provvedimento fisserà annualmente il numero delle armi in dotazione al Corpo e ne darà comunicazione al Prefetto il giorno successivo all’emanazione del provvedimento. In conformità a quanto previsto dall’art. 4 comma 1° del D.M. del 04 marzo 1987, n. 145, l’arma individuale in dotazione agli addetti con qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza è la pistola semiautomatica, di modello iscritto nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo, di cui all’art. 7 della Legge 110/1975 e successive modifiche e integrazioni, avente calibro 9 corto. A tutto il personale del Corpo con qualità di Agente di Pubblica Sicurezza che indossi l’uniforme, è fatto obbligo di portare l’arma al fianco con fondina esterna ed il caricatore di riserva, ai sensi dell’art. 5 del D.M. del 04 marzo 1987, n. 145. A tutto il personale del Corpo è fatto assoluto divieto di portare armi diverse da quelle in dotazione. Il personale del Corpo autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, porterà l’arma in modo non visibile. Il personale del Corpo, fuori servizio, in abiti borghesi, porterà l’arma in modo non visibile qualora indossata. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell’Interno sull’armamento della Polizia Locale. Il Comandante assegnerà l’arma in via continuativa agli addetti in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, con provvedimento nominale scritto che costituisce parte integrante e sostanziale del Tesserino di Riconoscimento. Ove si instauri, nei confronti dell’addetto con qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, un procedimento disciplinare di natura penale o amministrativa per fatti di particolare gravi...
Armamento. Si è registrata l'intesa sulla collocazione:
Armamento. Altri dispositivi – strumenti di autotutela
Armamento. 1. L’armamento della Polizia locale è effettuato a cura e spesa dell’Amministrazione Comunale di appartenenza. 2. Entro 1 anno dall’approvazione del presente regolamento, i Comuni uniformeranno i propri regolamenti concernenti l’armamento degli addetti al Corpo di Polizia locale.
Armamento. 1. Il personale del Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale, al quale è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza, presta servizio armato ai sensi dell’art.5, co.5 della l.65/1986, nei termini e nelle modalità stabilite dal DM 145/1987 e dal regolamento del Corpo che verrà approvato dall’Unione. 2. L’ambito territoriale per il porto dell’arma di cui sono dotati gli appartenenti al Corpo unico è coincidente con quello di cui all’art. 4, della presente convenzione.
Armamento. Il contributo all’armamento per volu me di investimenti per costru- zioni e trasformazioni, secondo il sistema già previsto dagli articoli 9 e 10 della legge n. 234 del 1989, essendo per tale parte la VII drettiva del tutto conforme alle corrispondenti norme della VI direttiva, è valutabile in circa 365 miliardi in limiti di impegno per la durata di otto anni e mezzo, così determinato: Periodo Investimento Valore contributo Contributo totale (annuo) (in miliardi di lire) × 1 miliardo di investimento (annuo) sem. 1991 45,6 × 33.995.682 = 1.550.203.099 sem. 1991 258,5 × 33.199.346 = 8.582.030.941 sem. 1992 73,5 × 27.922.732 = 2.052.320.802 sem. 1992 93,8 × 31.346.120 = 2.940.266.056 sem. 1993 1624,5 × 36.125.126 = 00.000.000.000 sem. 0000 0000,3 × 00.000.000 = 00.000.000.000 sem. 1994 49,0 × 14.733.954 = 721.963.746 sem. 1994 171,3 × 11.184.652 = 1.915.930.888 sem. 1995 152,5 × 25.305.842 = 3.859.140.905 sem. 1995 3293,6 × 26.612.414 = 00.000.000.000 sem. 0000 0000,8 × 00.000.000 = 000.000.000.000 13835,4 365.183.687.744 1o 2o 1o 2o 1o 2o 1o 2o 1o 2o 1o Gli stanziamenti già recati dal decreto-legge n. 564 del 1993, conver- xxxx dalla legge n. 132 del 1994, e dai relativi rifinanziamenti, comprensi- vi delle quote del 1997 e 1998 consentono di assistere investimenti corri- spondenti al 50 per cento del totale stimato per quanto riguarda il setto- re cantieristico. Lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), pari a lire 155 miliardi in limiti di impegno, di cui lire 45 miliardi per il 1997, lire 40 miliardi nel 1998 e lire 70 miliardi nel 1999, consente di assistere il 96,6 per cento del totale stimato per tale settore, con un residuale xxxxx- sogno pari a 18,5 miliardi in limiti di impegno della durata di dieci anni. Gli stanziamenti recati dal citato decreto-legge n. 564 del 1993, con- vertito dalla legge n. 132 del 1994, nonchè dai relativi rifinanziamenti, comprensivi delle quote del 1997 e 1998 consentono di assistere il 40,15 per cento del totale stimato per il settore armatoriale. Con lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), pari a lire 185 miliardi in limiti di impegno, di cui lire 40 miliardi per il 1997, lire 70 miliardi nel 1998 e lire 75 miliardi nel 1999, tale percentuale sale al 94 per cento, per cui il residuale fabbisogno risulta pari a 21,5 miliar- di in limiti di impegno della durata di otto anni e mezzo. Il totale del residuale fabbisogno per le iniziative ricadenti sub VII direttiva CEE è quindi pari a lir...
Armamento. 4.1 Per la realizzazione delle opere di armamento, compresa la posa e la fornitura di materiali e relative specifiche di fornitura e collaudo, valgono le disposizioni, gli standards e le norme RFI nonché le leggi e normative vigenti, a meno di diverse indicazioni e standards forniti da Trentino Trasporti. 4.2 Il progetto dell’armamento dovrà rispettare lo schema funzionale previsto nel Piano Schematico del Ferro del progetto preliminare. 4.3 Si allega il documento di riferimento riportante le norme interne della Ferrovia Trento- Malè, al quale il progetto dovrà attenersi a meno di diverse specifiche indicazioni dell’Esercente la ferrovia. 4.4 Per omogeneità il documento progettuale dell’armamento, compresi i riferimenti plano- altimetrici del binario rispetto ai Punti Fissi e relativa poligonale di appoggio, dovrà essere redatto secondo lo standard già utilizzato per il resto della linea Ferrovia Trento-Malè; si riporta in via esemplificativa l’elenco minimo degli elaborati: - planimetria di tracciamento completa di raccordi parabolici e relativo sviluppo, sopraelevazione, velocità di percorrenza delle singole curve; - planimetria generale scala 1:1000; - profilo longitudinale completo dedicato all’armamento; - monografie vertici di poligonale; - elenco punti di rilievo; - tabellino di posa del binario; - progetto costruttivo dei paraurti; - prospetto riassuntivo delle curve: caratteristiche geometriche; - prospetto riassuntivo delle curve: caratteristiche dinamiche. - particolari costruttivi traverse e organi di attacco; - scambi: piano di posa, tracciato geometrico e schema assiale; - progetto costruttivo dei paraurti; 4.5 I riferimenti plano-altimetrici del binario rispetto ai Punti Fissi su base assoluta (piastrini su pali L.A. o su manufatto) e la relativa poligonale di appoggio dovranno avere le stesse caratteristiche del sistema attualmente in uso presso la Ferrovia Trento-Malè. 4.6 Il progetto dovrà essere redatto massimizzando la velocità di linea e minimizzando di conseguenza i tempi di percorrenza; dovranno essere rispettati i seguenti parametri dinamici: - Velocità massima di linea 90 km/h; - Accelerazione non compensata massima pari a 0,8 m/s2. 4.7 Pendenza massima della linea 50 per mille; Raggio minimo di curvatura 200 m. 4.8 Dal punto di vista tecnologico la sovrastruttura ferroviaria dovrà essere realizzata come segue: - la massicciata ferroviaria, anche ad evitare l’intasamento di eventuali dreni e sistemi di smaltimento delle acque super...
Armamento. Il personale di Polizia Municipale con attribuzione della qualifica di Agenti di Pubblica Sicurezza, svolge il servizio con l’arma in dotazione, per l’assolvimento delle funzioni e dei compiti di (O.P.) Ordine Pubblico e (P.S.)Pubblica Sicurezza. L’armamento della Polizia Municipale, ai fini e per gli effetti delle disposizioni della Legge 65/1986 e del D.M. dell’Interno n. 145/1987, è effettuato a cura e spese dell’Amministrazione Comunale che curerà altresì all’addestramento ed alle esercitazioni poste in capo agli appartenenti al servizio con qualifica di PS, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Armamento. 1. L’amministrazione regionale, a propria cura e spese e nel rispetto del d.p.r. n. 297 del 1972 e delle disposizioni vigenti in materia, fornisce in dotazione al personale del Corpo forestale l’armamento individuale e di reparto, necessario all’espletamento delle attività di servizio e funzionale alle esigenze derivanti dai compiti istituzionali e delle altre attribuzioni operative assegnate. 2. Le armi in dotazione sono restituite all’amministrazione regionale in caso di sostituzione o in conseguenza di sospensione o revoca delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza oltre che in tutti i casi di sospensione o cessazione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato. 3. La dotazione, l’uso, la tenuta, la custodia, la manutenzione, le modalità di consegna e di restituzione delle armi nonché le esercitazioni di tiro, da svolgersi presso poligoni e con personale abilitati per l’acquisizione e il mantenimento dell’abilitazione al maneggio delle armi stesse sono disciplinate con decreto del Presidente della Regione in conformità alla normativa vigente in materia.
Armamento. Le opere di demolizione riguarderanno l’intera stesa di binario compreso tra la stazione di Rivalta Scrivia e l’innesto di Tortona. Per i dettagli relativi alle opere interessate dalle demolizioni inerenti lo scalo di Rivalta, si faccia riferimento alla fase 4 della VT023. Le opere inerenti all’innesto lato Tortona sono: - Rimozione dei deviatoi di innesto della Pozzolo – Tortona sulla LS Alessandria – Piacenza - Sostituzione dei deviatoi con campata sostitutiva sulla Alessandria - Piacenza