Assenze e permessi Clausole campione

Assenze e permessi. 1. Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dall’Azienda. 2. Il lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire l'Azienda nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro un’ora dall'inizio della propria prestazione ed a giustificarla al più tardi entro il mattino successivo; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore. 3. Al lavoratore che ne faccia domanda l'Azienda può, a sua discrezione, accordare per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. La concessione del permesso è comunque assicurata nel caso di visite mediche, analisi o terapie non effettuabili fuori dell’orario di lavoro. Tali permessi o brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie salvo richiesta scritta del lavoratore. 4. Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di: a) 15 giorni di calendario con corresponsione della retribuzione; b) 7 giorni di calendario retribuiti, se assunto a termine. 5. Nel caso di decesso del coniuge non legalmente separato o del convivente, di un genitore, di un figlio, di un suocero, di un fratello, di un nonno, sono concessi al lavoratore tre giorni di calendario di permesso, per ogni evento luttuoso, con corresponsione della retribuzione. 6. Nel caso di nascita di figli sono concessi due giorni di permesso retribuito. 7. Si applicano inoltre i permessi previsti dall’articolo 4 della legge 53/2000 o da altre specifiche disposizioni di legge. 8. Si considerano ingiustificate le assenze non previste dal presente Contratto. L'importo relativo alle giornate ed ore lavorative non prestate senza giustificato motivo viene detratto dalla retribuzione globale mensile.
Assenze e permessi. Le assenze debbono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo in casi di impedimento giustificato. Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà all'impiegato che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso. La dichiarazione di cui al 2° comma non esclude per l'azienda la facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tale facoltà è data soprattutto allo scopo di costituire una remora contro eventuali abusi.
Assenze e permessi. 1. Il Lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore. 2. Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro deve avvertire preventivamente l’azienda e indicare il motivo dell’assenza. Qualora sia impossibilitato a fare ciò, deve avvertire l’azienda al più presto possibile e comunque non oltre la giornata in cui ha inizio l’assenza. 3. In caso di denunciata malattia, l’azienda ha facoltà di farla controllare da un medico del Servizio ispettivo del Servizio sanitario indicato dalla Regione. Al fine di consentire tale accertamento sanitario il lavoratore dovrà comunicare all’azienda l’eventuale mutamento di dimora. 4. Al lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro fino a quattro giorni, potranno essere applicate le sanzioni previste dai punti 1), 2), 3) e 4) del 1° comma dell’art. 44 del presente contratto, oltre la trattenuta della retribuzione per il periodo di servizio non prestato. 5. Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal lavoro per più di 4 giorni consecutivi, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà considerato dimissionario. 6. Su richiesta del lavoratore, l’Azienda accorda nell’anno brevi permessi retribuiti entro il limite complessivo di 24 ore; i predetti permessi dovranno, comunque, essere goduti nell’anno di competenza tra il 1°gennaio ed il 30 novembre. Il mancato godimento entro tale data comporterà la decadenza e la perdita del diritto. 0.Xx lavoratore potrà richiedere per contrarre matrimonio un congedo straordinario non eccedente la durata di 15 giorni di calendario, compatibilmente con le esigenze dell’azienda. Questa dovrà concedere il congedo, che non è frazionabile, con la decorrenza di almeno 3 giorni prima della celebrazione del matrimonio.
Assenze e permessi. Le assenze devono essere giustificate al più tardi entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso d'impedimento giustificato. Sempreché ricorrano giustificati motivi e compatibilmente con le esigenze del servizio, l'azienda consentirà al lavoratore/lavoratrice che ne faccia richiesta di assentarsi dal lavoro per breve permesso.
Assenze e permessi. Fermo restando quanto previsto all’art. 44 (malattia ed infortunio non sul lavoro) e salvo casi di giustificato impedimento, le assenze debbono essere immediatamente comunicate all’Azienda e giustificate non oltre il giorno successivo. Il datore di lavoro potrà concedere ai lavoratori che ne facciano richiesta, per giustificati motivi, brevi permessi non retribuiti - comunque di durata non superiore a 3 giorni - senza interruzione dell’anzianità. Detti permessi potranno anche, su richiesta del lavoratore, essere considerati in conto ferie, come riposi compensativi dell’attività prestata in una delle 4 festività infrasettimanali soppresse dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 così come modificata dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 o come utilizzo dei riposi di cui all’art. 18 (orario di lavoro).
Assenze e permessi. L assenza deve essere comunicata all Azienda all inizio dell orario di lavoro della stessa giornata in cui si verifica, e comunque in caso di giustificato motivo entro il giorno successivo. La stessa deve essere giustificata entro le 48 ore successive all inizio dell assenza salvo comprovati motivi di impedimento. Salvo quanto disposto dagli artt. 16 (permessi per cariche sindacali, aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali) e 14 (R.S.U.), potranno essere accordati brevi permessi ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi, con facoltà per l Azienda di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro, allorché il permesso superi i 60 minuti.
Assenze e permessi. La disciplina della malattia conferma quella del Ccnl metalmeccanico ed il trattamento Fiat di maggior favore sui periodi di “malattia lunga” (nei periodi che secondo il Ccnl metalmeccanico sono pagati al 50% della retribuzione, viene corrisposta un’indennità più alta, pari all’80% della retribuzione), ma contiene una clausola anti-assenteismo. E’ previsto, difatti, che, salvo il caso in cui si addivenga ad una differente intesa in sede aziendale nei prossimi mesi, troverà applicazione la disciplina già prevista nell’accordo di Mirafiori.
Assenze e permessi. Fermo restando quanto previsto all’art. 21 della Parte Generale, le assenze dal lavoro devono essere comunicate il giorno stesso dell'inizio dell'assenza, la relativa giustificazione deve avvenire entro il giorno successivo a quello di inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di comprovato impedimento. Durante le ore di lavoro, il dipendente non può lasciare il luogo di lavoro senza regolare autorizzazione della Direzione; il permesso di uscita anticipata deve essere chiesto entro la prima mezz'ora di lavoro, salvo casi eccezionali. II permesso ottenuto per l'uscita anticipata entro la prima mezz'ora di servizio non consente la decorrenza della retribuzione per la frazione di tempo di presenza sul luogo di lavoro. Il permesso di uscita anticipata ottenuto in qualsiasi altro momento dell'orario di lavoro comporta la retribuzione per la durata dei periodo di lavoro prestato. A meno che non vi sia esplicito permesso, non è consentito che un dipendente entri o si trattenga nel luogo di lavoro al di fuori dell'orario di servizio. Il dipendente licenziato o sospeso non può entrare nel luogo di lavoro se non è autorizzato dalla Direzione. Il personale potrà richiedere la fruizione di permessi secondo le modalità sopra indicate anche su base oraria. Fermo restando quanto disposto dalle disposizioni normative vigenti, la contrattazione collettiva aziendale potrà regolamentare la materia del permesso per lutto.
Assenze e permessi. [ART 16 CCNL] 3
Assenze e permessi. La Regione è competente riguardo alle decisioni degli istituti da cui discende il diritto dei collaboratori ad usufruire di assenze o permessi. Le Destinazioni sono competenti per la gestione di tali assenze o permessi. Conseguentemente la Regione è competente a decidere per le richieste di poter usufruire di aspettativa non retribuita, congedo, permessi retribuiti ai sensi della L 104/92 e per studio. Le relative domande vengono presentate alla Regione e per conoscenza alla Destinazione. Le aspettative e i congedi non retribuiti vengono concessi dalla Regione su parere conforme della Destinazione, nel rispetto dei contingenti regionali. L'autorizzazione per usufruire di permessi per il diritto allo studio viene concessa dalla Regione nel rispetto dei contingenti regionali. Le comunicazioni di astensione per maternità e paternità, comprese quelle di maternità anticipata e di flessibilità del congedo pre-parto, dei congedi parentali e dei congedi per malattia dei figli vengono indirizzate alla Destinazione che provvede ad effettuare i controlli e la gestione. La Destinazione comunica mensilmente alla Regione le giornate di assenza fruite ai sensi del presente comma dopo la chiusura del cartellino con l'indicazione se devono essere retribuite al 100%, al 30% o non retribuite e se si tratta di assenza di lunga durata che si protrae anche nel mese successivo, nell'ambito di quanto previsto all'art. 16. In caso di assenza per malattia la visita fiscale viene decisa e inviata dalla Destinazione. Le domande di altre tipologie di permesso vengono presentate alla Destinazione che le autorizza e ne comunica la fruizione alla Regione dopo la chiusura mensile del cartellino ai sensi dell'art. 16, inviando eventualmente la documentazione necessaria. La Regione individua, in accordo con la Destinazione, modalità informatiche che rendano più snella la gestione degli istituti relativi alle presenze e assenze dei collaboratori.