ASSISTENZA IN GARANZIA Clausole campione

ASSISTENZA IN GARANZIA. Per tutte le apparecchiature fornite, l’assistenza dovrà essere totale on‐site per almeno 24 mesi, con intervento in modalità next‐business‐day, con nessun intervento necessario da parte di operatori della stazione appaltante (cioè con intervento diretto sul posto a seguito di chiamata) ed essendo a carico del Fornitore ogni attività necessaria alla diagnosi e soluzione dei problemi. Per gli elementi della fornitura per i quali è possibile, si richiede la stipula di contratti aggiuntivi di assistenza o di estensione della garanzia in Italia.
ASSISTENZA IN GARANZIA. La Ditta dovrà garantire la buona costruzione e la buona qualità dei propri materiali, obbligandosi durante il periodo di garanzia più avanti specificato, a riparare e/o a sostituire gratuitamente quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento, da guasti causati da imperizia o negligenza dell'utilizzatore, da sovraccarichi oltre i limiti concettuali, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dall'utilizzatore, da casi fortuiti o da forza maggiore o di uso improprio dell'apparecchiatura. Il periodo minimo di garanzia è di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna, salvo quanto offerto in sede di gara dalla Ditta, relativamente alle tempistiche aggiuntive di copertura della stessa, per i lotti per i quali è prevista l’estensione. Nel periodo di garanzia, la Ditta dovrà provvedere gratuitamente, con proprio personale, ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la funzionalità dei prodotti, sostituendo tutti quei pezzi che risultassero difettosi dalla fabbricazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Dovrà quindi essere assicurata la disponibilità agevole ed in tempi rapidi dei pezzi di ricambio. L’intervento di manutenzione in garanzia dovrà avvenire entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’Azienda Sanitaria contraente, anche a domicilio dell’assistito, ad insindacabile giudizio dell’Azienda stessa. Ogni intervento di manutenzione dovrà essere attestato da foglio di lavoro, controfirmato dall’assistito o da chi ne esercita la tutela e trasmesso all’Azienda Sanitaria contraente. In caso di riparazione da effettuarsi a domicilio dell’assistito nel periodo di garanzia dell'ausilio che non possa essere effettuata in loco, il Fornitore aggiudicatario dovrà assicurare, entro i termini previsti dalla consegna in urgenza, la sostituzione temporanea dell’ausilio con uno avente caratteristiche tecniche uguali o equivalenti. Durante il periodo di garanzia, tutte le spese sostenute sono da intendersi a carico della Ditta (trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d’opera, installazione, ecc…). Al fine di assicurare un regolare funzionamento dell’ausilio e il mantenimento delle caratteristiche strutturali e tecniche dello stesso, il Fornitore dovrà garantire un’attività di manutenzione programmata, nelle modalità e con le tempistiche off...
ASSISTENZA IN GARANZIA. L’Appaltatore è tenuto a garantire l’intero sistema oggetto del presente contratto per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del certificato di verifica di conformità definitiva del sistema, come indicato al punto 4.12 del Capitolato Tecnico che qui si ha per intero riportato e secondo quanto indicato in sede di offerta tecnica. I materiali, le apparecchiature, il software e quant’altro fornito dovranno essere privi di difetti dovuti ad errata esecuzione e posa in opera e dovranno possedere tutti i requisiti e le caratteristiche richiesti nel Capitolato Tecnico e/o indicati dall’Appaltatore in sede di gara. Durante il suddetto periodo di garanzia, pertanto, l’Appaltatore dovrà rimuovere tutte le deficienze accertate e denunciate rispondendone sino all’eliminazione totale degli inconvenienti denunciati. L’Appaltatore dovrà inoltre effettuare tutte le attività necessarie ed opportune per garantire al sistema il corretto esercizio nell’ambito del processo di sanzionamento automatico di Roma Capitale.
ASSISTENZA IN GARANZIA. La garanzia non deve essere inferiore a ventiquattro mesi dalla data del collaudo definitivo con esito positivo delle autoambulanze consegnate, sia per i veicoli che per gli impianti installati e le apparecchiature, e/o attrezzature sanitarie fornite, di tipo manutentivo e assicurativo totale. Durante il periodo di garanzia, sull’automezzo, sugli impianti e sulle apparecchiature e/o attrezzature fornite, qualora vengano rilevati difetti funzionali o strutturali, la ditta aggiudicataria è impegnata a ritirare a proprie spese quanto fornito e a non chiedere alcun pagamento per la riparazione degli stessi. L’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la buona qualità e la buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi, durante il periodo di garanzia a riparare e/o a sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile quelle parti che per la qualità di materiale o per carenze di lavorazione o per imperfetto montaggio si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da cause dovute a negligenza dell’utilizzatore. Per gli automezzi, gli impianti e le apparecchiature oggetto della fornitura, l’operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di garantire, fino al termine del periodo di garanzia, l’effettuazione totale della manutenzione (riparazioni, sostituzioni, tarature e tutte le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva) senza nessun onere aggiuntivo da parte dell’ASL Cagliari, dovendosi considerare questo servizio incluso nel prezzo d'offerta.
ASSISTENZA IN GARANZIA. L’attività di assistenza in garanzia è svolta, di norma, da personale Leonardo-SDI che ne assume quindi la completa responsabilità. Nel caso in cui il Fornitore svolga parziali attività in autonomia, questi deve provvedere a compilare la documentazione prevista, fornitagli da Leonardo-SDI. Le attività di assistenza in garanzia che il Fornitore dovrà sviluppare nel periodo che trascorre tra la consegna del prodotto e la scadenza della garanzia, per ogni prodotto, comprendono: − gli interventi di riparazione in seguito a guasti (manutenzione correttiva); − l'introduzione delle modifiche e/o varianti; − la segnalazione delle problematiche significative o ricorrenti; − la gestione dei prodotti in avaria. Inoltre il Fornitore dovrà fornire il supporto necessario alla ricerca delle soluzioni e nel contraddittorio con il Cliente, e/o altri Fornitori, per la corretta imputazione dei guasti.
ASSISTENZA IN GARANZIA a. L’Acquirente darà immediatamente comunicazione a Westcon qualora alcuni Prodotti forniti all’Acquirente si dimostrino difettosi per qualità o per altra condizione entro il periodo di garanzia del Fornitore (la “Denuncia”). Non appena ricevuta tale Denuncia dall’Acquirente, Xxxxxxx notificherà all’Acquirente se, alla luce delle condizioni del Fornitore, la Denuncia deve essere gestita direttamente con il Fornitore o indirettamente con l’intervento di Xxxxxxx . Nel caso in cui la Denuncia debba essere direttamente gestita tra l’ Acquirente ed il Fornitore, Xxxxxxx fornirà i recapiti per permetter all’Acquirente di contattare il Fornitore. Nel caso in cui la Denuncia debba essere gestita da Xxxxxxx , Xxxxxxx fornirà all’Acquirente l’autorizzazione alla restituzione del materiale (“RMA”) per permettere all’Acquirente di restituire i Prodotti a Westcon , e l’Acquirente restituirà tali Prodotti a Westcon ai sensi di queste Condizioni ed ai sensi delle vigenti condizioni RMA di Westcon (che saranno rese disponibili all’Acquirente su richiesta). Nessun Prodotto potrà essere restituito a Westcon senza un valido numero RMA presente sull’imballaggio dei Prodotti. Tutti i Prodotti restituiti senza un valido numero RMA presente sull’imballaggio saranno rifiutati o restituiti. Xxxxxxx non sarà obbligata ad inviare Prodotti sostitutivi all’Acquirente finché Xxxxxxx non abbia ricevuto i Prodotti originali inviatigli.
ASSISTENZA IN GARANZIA. Di seguito sono indicate i servizi che l’Aggiudicatario è tenuto obbligatoriamente a prestare, in quanto oggetto del Contratto di Appalto, durante il periodo di 24 mesi di garanzia.
ASSISTENZA IN GARANZIA. La verifica della fornitura e le dichiarazioni di ricevimento ed assunzione in carico dei prodotti da parte dell'Ateneo non esonerano il Fornitore da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che non fossero emersi all'atto delle predette operazioni, ma che venissero accertati entro 2 anni dalla data di consegna. Il servizio di garanzia prevede l'impegno del fornitore a fornire prodotti non difettosi ed a sostituirli o ripararli gratuitamente, compresa la manodopera utilizzata, qualora si rivelino non rispondenti alle caratteristiche indicate dal presente capitolato, dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso o si guastino entro 2 anni dalla data di consegna, per difetti riconducibili ai materiali e/o alle operazioni di installazione e montaggio. Il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Ateneo un referente tecnico per la richiesta di Assistenza per tutto il periodo di validità della garanzia. Il Fornitore è obbligato a rimuovere i malfunzionamenti entro il termine di 48 (quarantotto ore) lavorative successive alla chiamata, salvo impossibilità non imputabile al Fornitore di eseguire l’intervento, adeguatamente motivata con modalità scritta da inviarsi via PEC all’indirizzo xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx. In caso contrario, l'Ateneo può far eseguire ad altra Impresa i lavori necessari per eliminare difetti e malfunzionamenti addebitandone le spese al Fornitore. Tale servizio si intende incluso nel prezzo di acquisto. Il Fornitore si impegna, inoltre, a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio dei prodotti forniti per un periodo minimo di 5 anni.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).