Audit di certificazione Clausole campione

Audit di certificazione. Preliminarmente alla visita di certificazione è prevista la valutazione preliminare della Policy e della check list di autovalutazione del rispetto dei requisiti fondamentali dei lavoratori dell’Organizzazione. L’Auditor incaricato chiederà di inviare, almeno due settimane prima della visita iniziale, la check list e la Policy per confermarne la completezza e definire il piano di audit e le interviste da svolgere presso l’Organizzazione. L’audit iniziale di certificazione viene condotto in accordo al piano di audit precedentemente trasmesso all’Organizzazione e riportanti le finalità, le modalità di conduzione, gli aspetti logistici, i ruoli e le responsabilità dei componenti il Gruppo di Audit. Se ne ha fondati motivi, l’Organizzazione può ricusare gli auditor incaricati da CSI e richiederne la sostituzione, notificando in forma scritta la ricusa e le motivazioni della stessa tramite PEC, raccomandata A.R., o con altre modalità valida agli effetti di legge a: CSI S.p.A. – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). Prima di procedere con le attività di audit viene svolta una riunione di apertura nella quale vengono confermati i piani di audit e i canali di comunicazione, presentata la procedura di valutazione e la classificazione dei rilievi e ribadita la riservatezza dell’intero gruppo di audit. Al termine dell’audit viene svolta una riunione di chiusura nella quale vengono presentate le conclusioni dell’audit e forniti chiarimenti in merito ai rilievi ed alle azioni successive all’audit. L’ audit di Certificazione ha lo scopo di effettuare la valutazione della corretta gestione della Catena di Custodia sia presso le sedi dell’Organizzazione che effettuano attività inerenti la certificazione FSC, sia presso eventuali terzisti, unità di gestione forestali e fornitori in caso di valutazioni riferite allo standard STD 40-005, siti di raccolta di materiali di recupero in caso di valutazioni riferite allo standard STD 40-007), a partire dall'approvvigionamento di input ammissibili fino ad arrivare alla immissione sul mercato del prodotto finale con l’apposizione, nei casi consentiti, dell'etichettatura FSC e l'uso dei marchi FSC. L’audit comporta una verifica della conformità delle procedure dell’Organizzazione a tutte le prescrizioni degli standard FSC applicabili, sia quelle relative alla rintracciabilità del prodotto a base di materiale certificato FSC che quelle riferite agli altri requisiti applicabili, con particolare riferimento agli aspetti relativi a s...
Audit di certificazione. 2.2.1 L'audit di certificazione si svolge in due fasi. La fase 1 è progettata per fornire una panoramica del sistema di gestione e lo stato di implementazione. Sulla base di queste informazioni, si può poi eseguire la fase 2 dell'audit, in cui si verifica l'attuazione e la conformità del sistema di gestione. 2.2.2 Gli audit della fase 1 e della fase 2 possono essere eseguiti immediatamente uno dopo l'altro. Tuttavia, se l'audit della fase 1 mostra che la preparazione alla certificazione non è ancora stata raggiunta, l'audit della fase 2 non può essere eseguito immediatamente dopo. Invece, il cliente deve prima assicurare la prontezza di certificazione. I conseguenti costi aggiuntivi del committente e del Contraente, compresi i costi di viaggio, il tempo di viaggio e il tempo perso, sono a carico del committente. 2.2.3 Gli audit della fase 1 e della fase 2 non devono essere distanti più di 90 giorno. Se ci sono più di 6 mesi tra la fase 1 e la fase 2, l'audit della fase 1 deve essere ripetuto. I conseguenti costi aggiuntivi del committente e del Contraente, comprese le spese di viaggio, il tempo di viaggio e il tempo perso, sono a carico del committente. 2.2.4 Per determinare il tempo tra la fase 1 e la fase 2 dell'audit, si considerano le esigenze del cliente e il tempo necessario per correggere i punti deboli. In generale, l'attenzione in termini di tempo si concentra sulla fase 2 dell'audit. 2.2.5 Se il Contraente non è in grado di esaminare e accettare l'attuazione di correzioni e azioni correttive di qualsiasi non conformità maggiore/minore, incluso un audit speciale per la Non-Conformità maggiore entro 90 giorni dall'ultimo giorno della fase 2, la decisione di certificazione è negativa e il cliente deve ricominciare da capo con un audit di certificazione iniziale (fase 1 e fase 2).
Audit di certificazione. 1.1.1. L’audit di certificazione è composto da due fasi. La fase 1 è destinata a fornire una visione d’insieme del sistema di gestione e della sua maturità (stato di implementazione). Dopo aver ottenuto queste informazioni, può essere allora condotta la fase 2 dell’audit, che attesta l’implementazione e la conformità del sistema di gestione. 1.1.2. L’audit di Fase 2 può essere effettuato consecutivamente all’audit di Fase 1. Nel caso in cui la fase 1 riveli, tuttavia, che l’organizzazione non è ancora pronta per la certificazione, la fase 2 non può essere effettuata subito dopo il completamento della fase 1. In questo caso, il cliente deve prima condurre appropriate azioni per permettere all’organizzazione di essere pronta per la certificazione. Qualsiasi costo addizionale da esso derivante per il cliente o per noi, es. costi di viaggio, tempi di viaggio e tempi persi, saranno a carico del cliente. 1.1.3. L’audit di fase 1 e di fase 2 non possono essere effettuati a più di 6 mesi di distanza. Se intercorrono più di 6 mesi tra la fase 1 e la fase 2, l’audit di fase 1 deve essere ripetuto. Qualsiasi costo addizionale da esso derivante per il cliente o per noi, es. costi di viaggio, tempi di viaggio e tempi persi, saranno a carico del cliente. 1.1.4. Quando viene fissato il tempo che intercorre tra l’audit di Fase 1 e di Fase 2, si deve tenere conto sia delle richieste del cliente, sia del tempo necessario alla correzione delle debolezze riscontrate. In generale, la maggior parte del tempo di audit viene impiegato per l’audit di Fase 2. 1.1.5. Se non è possibile verificare l’implementazione delle correzioni e azioni correttive di ogni eventuale Non conformità Maggiore entro 6 mesi dall’ultimo giorno effettivo di fase 2, dovrà essere ripetuto l’audit di certificazione.
Audit di certificazione. L di certificazione viene eseguito presso i luoghi ove si svolgono le attività relative ai prodotti da certificare, con ciclo di vita del dispositivo per il quale è richiesta la certificazione. si effettuerà la valutazione di tutte le caratteristiche del dispositivo, a livello documentale ed applicativo e la valutazione del sistema qualità applicato al prodotto. di certificazione è pianificato in maniera tale da prendere in esame tutti requisiti del Regolamento (UE) 2017/745 applicabili e deve essere effettuato al massimo entro 6 mesi dal completamento positivo documentazione. Oltre tale limite Kiwa Cermet valuterà le azioni conseguenti, tra cui ad esempio ripartire con un nuovo iter di caricamento del rifiuto su Xxxxxxx. Tali decisioni potranno essere assunte anche in funzione di modifiche significative al contesto regolatorio/normativo di riferimento , o ad eventuali evoluzioni tecnologiche, relativamente 6 mesi potrà essere ridotto a discrezione di Xxxx Xxxxxx. Nel definire gli aspetti da verificare, Xxxx Xxxxxx decide quali sono i fornitori critici che saranno oggetto di audit.
Audit di certificazione. Lo scopo della verifica ispettiva di certificazione è la valutazione della conformità al Disciplinare Tecnico ed al quadro Normativo di riferimento del prodotto e/o processi e/o servizi specificati. TTI trasmette all’Organizzazione richiedente il Piano di Valutazione che include la programmazione dell’attività di verifica ispettiva in termini di componenti il Gruppo di Verifica Ispettiva, tempi ed eventualmente date di esecuzione.
Audit di certificazione. 2.4.1 Per prolungare la certificazione per altri tre anni, un audit di ricertificazione deve essere concluso positivamente prima della scadenza del periodo di validità. 2.4.2 Questa procedura corrisponde a quella per l'audit di certificazione, per cui la necessità e la portata dell'audit di fase 1 sono stabilite in funzione delle modifiche al sistema di gestione del cliente, all'organizzazione del cliente o al contesto in cui il sistema di gestione del cliente opera. 2.4.3 In caso di ricertificazione con esito positivo, la durata del certificato è prorogata di altri 3 anni meno 1 giorno, a partire dalla decisione di ricertificazione. L’audit di rinnovo e la decisione positiva di certificazione devono essere state effettuate entro la data di scadenza.
Audit di certificazione. L’audit di certificazione viene eseguito presso i luoghi ove si svolgono le attività relative ai prodotti da certificare, con l’obiettivo di valutare che il sistema qualità verificato durante l’analisi documentale, sia applicato in tutte le fasi del ciclo di vita del dispositivo per il quale è richiesta la certificazione. Durante l’audit di certificazione si effettuerà la valutazione di tutte le caratteristiche del dispositivo, a livello documentale ed applicativo e la valutazione del sistema qualità applicato al prodotto. L’audit di certificazione è pianificato in maniera tale da prendere in esame tutti requisiti del Regolamento (UE) 2017/745 applicabili e deve essere effettuato al massimo entro 6 mesi dal completamento positivo dell’analisi della documentazione. Oltre tale limite Kiwa Cermet valuterà le azioni conseguenti, tra cui ad esempio ripartire con un nuovo iter di certificazione o interrompere l’iter di certificazione, in tale ultimo caso la domanda verrà rifiutata, con conseguente caricamento del rifiuto su Xxxxxxx. Tali decisioni potranno essere assunte anche in funzione di modifiche significative al contesto regolatorio/normativo di riferimento, o ad eventuali evoluzioni tecnologiche, relativamente allo stato dell’arte delle conoscenze del prodotto oggetto di certificazione, o delle eventuali modifiche relative ai processi o siti dell’Organizzazione. In caso di modifiche significative, il tempo massimo di 6 mesi potrà essere ridotto a discrezione di Xxxx Xxxxxx. Nel definire gli aspetti da verificare, Xxxx Xxxxxx decide quali sono i fornitori critici che saranno oggetto di audit. Xxxx Xxxxxx potrà stabilire, anche in funzione dei risultati degli audit periodici, di non effettuare l’audit presso un fornitore critico qualora: 1. il fornitore sia certificato da Kiwa Cermet in riferimento agli schemi: ISO 13485, MDR in All. IX o XI o ISO 9001, per i processi/servizi che fornisce al fabbricante (correlati al DM da certificare) 2. il fornitore sia certificato da un altro Organismo di Certificazione Accreditato o Notificato per analoghi schemi di cui al punto precedente e sia tenuto adeguatamente sotto controllo dall’Organizzazione cliente8; posto che non vi siano altri elementi che mettano in dubbio la capacità del fornitore critico di fornire all’Organizzazione prodotti/servizi conformi alle specifiche richieste. Il Responsabile del Gruppo di Audit prepara un piano di attività che viene inoltrato all’Organizzazione. Eventuali modifiche a tale piano...
Audit di certificazione. L’audit iniziale di certificazione viene condotto in accordo al piano di audit precedentemente trasmesso all’Organizzazione e riportanti le finalità, le modalità di conduzione, gli aspetti logistici, i ruoli e le responsabilità dei componenti il Gruppo di Audit. Se ne ha fondati motivi, l’Organizzazione può ricusare gli auditor incaricati da CSI e richiederne la sostituzione, notificando in forma scritta la ricusa e le motivazioni della stessa tramite PEC, raccomandata A.R., o con altre modalità valide agli effetti di legge a: CSI S.p.A. – Xxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx (XX). L’audit di certificazione si divide in due fasi, FASE 1 e FASE 2 di seguito descritte. 3.3.1. Esecuzione della FASE 1 3.3.2. Esecuzione della FASE 2

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  • Certificazioni L’IMPRESA dovrà fornire entro la data di conclusione dei lavori di realizzazione dell’impianto: • la documentazione attestante che l’impianto fotovoltaico è realizzato con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati per altri impianti (in conformità con l’articolo 4, comma 7 del D.M. 6 febbraio 2006 che integra l’articolo 4, comma 3 del D.M. 28 luglio 2005); • la documentazione di acquisto dei principali componenti dell’impianto (moduli fotovoltaici, inverter ed eventuali protezioni d’interfaccia); • la certificazione di garanzia dei moduli; la certificazione, rilasciata dal costruttore, deve attestare il numero di anni di garanzia delle prestazioni e deve essere riferita a tutti i moduli fotovoltaici installati; • la certificazione di conformità per i moduli fotovoltaici; la certificazione, rilasciata da un laboratorio accreditato, deve attestare la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile; • la certificazione di conformità per gli inverter; la certificazione, rilasciata da un organismo di certificazione abilitato e riconosciuto, deve attestare la conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili e deve fare riferimento alle prove di tipo effettuate. L’IMPRESA dovrà eseguire la posa in opera dell’impianto a regola d’arte e in rispetto della normativa vigente di materia. In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti aspetti: • l’ottimo fissaggio dei moduli con strutture di sostegno in carpenteria metallica (telai) e ancoraggio dei telai alla copertura mediante fissaggio meccanico con stop ad espansione e successiva impermeabilizzazione con resina epossidica; • la posa a regola d’arte dei cavi di collegamento tra le stringhe fotovoltaiche e l’inverter, assicurando un’adeguata protezione IP65 secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento; • la messa a terra dei supporti metallici mediante collegamento elettrico, con sezione non inferiore a 16 mm2, direttamente al pozzetto o alla rete di protezione scariche atmosferiche (gabbia di Xxxxxxx).

  • CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010. Entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione, salvo che sia diversamente ed espressamente previsto nella documentazione di gara e nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per l’impresa affidataria. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento. L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. La data di emissione del certificato di regolare esecuzione costituirà riferimento temporale essenziale per i seguenti elementi: 1) il permanere dell'ammontare residuo della cauzione definitiva (di solito il 20%), o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 2) la decorrenza della copertura assicurativa prevista all’articolo 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, dalla data di consegna dei lavori, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; 3) la decorrenza della polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi che l'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, per i lavori di cui all’articolo 103 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per la durata di dieci anni. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro potrà essere tenuta una contabilità semplificata, mediante apposizione sulle fatture di spesa di un visto del Direttore dei Lavori, volto ad attestare la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. In questo caso, il certificato di regolare esecuzione potrà essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.

  • Diritto proprio del Beneficiario Ai sensi dell’Art. 1920 del Codice Civile il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Amministrazione titoli e valori in deposito 1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente. 2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati da terzi per cauzione a favore dell'Ente. 3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel Regolamento di contabilità dell'Ente.

  • Caratteristiche principali del prodotto di credito Tipo di contratto di credito Contratto di credito revolving concesso con carta di credito ad opzione Importo totale del credito Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore. Importo massimo per il quale il conto Carta può risultare a debito (“Fido”). Sul conto Carta sono addebitati tutti gli importi connessi al rilascio e all‘utilizzo della Carta (“Addebiti”), tra cui, a titolo esemplificativo, acquisti, prelievi di contante tramite ATM, corrispettivi, interessi, commissioni, quote annuali o altri importi dovuti ad American Express. Ogni Addebito riduce il Fido disponibile e ogni rimborso mensile ricostituisce il Fido disponibile in misura pari all‘importo rimborsato (esclusi i rimborsi degli importi eccedenti il Fido), rendendo nuovamente disponibile una riserva di credito da utilizzare per altri Addebiti. Il Fido è stabilito da American Express a seguito della verifica del suo merito creditizio e potrà essere modificato da American Express alle condizioni e nei modi previsti dal contratto. Il Fido della Carta è assegnato in base alla valutazione di American Express, tra i seguenti importi: • Fido € 1.500,00 • Fido € 2.500,00 • Fido € 3.500,00 • Fido € 5.000,00 L’importo del Fido assegnato alla Carta verrà comunicato al Titolare al momento dell’accettazione. Condizioni di prelievo Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito Il Titolare può utilizzare la Carta, nei limiti del Fido, per acquistare beni o servizi presso esercizi convenzionati, anche via telefono o internet. Inoltre, se abilitato da American Express, il Titolare potrà effettuare prelievi presso macchine distributrici di contante (“ATM”) entro il limite di € 500 ogni 8 giorni e, comunque, per importi non superiori complessivamente al 20% del Fido.

  • Attestazione di regolare esecuzione Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:

  • Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati I dati potranno essere: - trattati dal personale della CRC RAS che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici; - comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza alla CRC RAS in ordine al procedimento di gara, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici; - comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; - comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell’Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione, alla Agenzia per l’Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; - comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241; - comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008. Il nominativo dei concorrenti aggiudicatari della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet della CRC RAS. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 Dlgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite i siti internet della CRC RAS. I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.