Autorità Clausole campione

Autorità. L’autorità del consiglio si estende a tutti i dirigenti e alle commissioni e, se ha motivi validi, può dichiarare vacante una carica.
Autorità. Qualsiasi autorità civile, amministrativa, o giudiziaria competente a compiere determinati atti od emettere particolari provvedimenti.
Autorità. 1.1. La competizione verrà condotta sotto l'autorità dell'Aero Club d'Italia, in accordo con il Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) e con le norme del Codice Sportivo della FAI, Sezione Generale e Sezione 5 come approvato dal IPC e convalidato dalla FAI per l’anno di riferimento, e da queste regole. Tutti i partecipanti accettano queste direttive e quelle della FAI come vincolanti, con l'iscrizione alla competizione.
Autorità. Le autorità non sono tenute a presentare alcuna dichiarazione circa i deten- tori di controllo.
Autorità. Le Autorità esecutive responsabili di questa cooperazione sono: 1. Sede Centrale del WHO (d’ora innanzi denominati “WHO/HQ”) e 2. Governo della Regione Lombardia
Autorità. Avaya dichiara di avere l’autorità, in qualità di agente di RingCentral, di vincolare RingCentral al presente Contratto (incluso ciascun Modulo d’ordine e tutti gli altri documenti ivi incorporati). RingCentral stipula il presente Contratto tramite il suo agente Avaya Inc. (“Avaya”). Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Cliente, dichiara di aver letto attentamente e di approvare espressamente le seguenti clausole: – Articolo 10, Limitazioni di Responsabilità: A. Danni Esclusi; B. Limitazione di responsabilità. – Articolo 11, Risarcimento: A. Obblighi di Ring Central: ii. Eccezioni agli obblighi di Ring Central; iii. Limitazione dei rimedi a disposizione del Cliente per la violazione degli IP Rights. – Articolo 12 Garanzia: C. Esclusione della garanzia. – Articolo 13 Risoluzione delle Controversie: A. Legge Applicabile; B. Tentativo di risoluzione bonaria delle controversie; C. Foro competente. – Articolo 14 Miscellanea: B. Divieto di cessione del contratto.
Autorità. L’organismo istituito dall’art.1, comma 1, della Legge n.249 del 31.7.97.
Autorità. Autorità di pubblica sicurezza.
Autorità. La regolamentazione dell’UE e del Consiglio d’Europa in materia di protezione dei dati prevede l’istituzione di autorità preposte al controllo in questo settore in tutti gli Stati contraenti (cfr. regolamento SIS II art. 44 par. 1, decisione SIS II art. 60 par. 1 e art. 1 n. 3 PA CdE 181). In Svizzera sono svariate le autorità di protezione dei dati incaricate della vigilanza degli organi federali, cantonali e comunali, nonché delle persone private che trattano dati personali.
Autorità. 1.1 Per la Svizzera: Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione dei prodotti biologici, Berna (per i prodotti immunobiologici per uso umano) Ufficio intercantonale del controllo dei medicamenti, Berna (per tutti gli altri prodotti per uso umano e per tutti i prodotti veterinari). 1.2 Per il Canada: Programma per i prodotti terapeutici, Health Canada, Ottawa. È istituito un gruppo settoriale misto (GSM) per la gestione del processo di raffor- zamento della fiducia e per la successiva sorveglianza dell’accordo di reciproco riconoscimento. Il GSM è copresieduto da un membro di ciascuna Parte e determina la propria com- posizione garantendo, per quanto possibile, una partecipazione consistente. Il GSM assicura le comunicazioni con il comitato misto, gestisce il periodo transitorio e sor- veglia l’ininterrotta applicazione del presente allegato. Il GSM è preposto, tra l’altro, a: – prendere decisioni in merito alle attività necessarie per definire e decidere l’equivalenza dei programmi di conformità e il sistema di allerta bidirezio- nale; – valutare i risultati dell’attività di rafforzamento della fiducia e presentare raccomandazioni al comitato misto; – orientare sul modo di procedere gli esperti incaricati di valutare i rispettivi programmi di conformità BPF delle Parti e intraprendere attività comuni (ispezioni, seminari ecc.); e – prendere decisioni in merito alle misure necessarie nell’ambito del pro- gramma di mantenimento dell’accordo di reciproco riconoscimento. Il GSM si riunisce quando necessario per adottare il piano di lavoro in materia di rafforzamento della fiducia, risolvere problemi e sorvegliare lo svolgimento dell’attività di rafforzamento della fiducia. Il comitato misto è tenuto al corrente degli ordini del giorno e delle conclusioni delle riunioni e sui progressi registrati nel corso del periodo di transizione. 1. Requisiti legislativi e regolamentari e portata