Azioni ordinarie Clausole campione

Azioni ordinarie. Danno luogo a due tipi di diritti fondamentali: quelli amministrativi e quelli patrimoniali • I diritti amministrativi sono: - diritto di partecipare all’assemblea degli azionisti ; - diritto di voto ; - diritto di impugnativa delle delibere assembleari ritenute non conformi alla legge o all’atto costitutivo, che il socio può esercitare solo se era assente all’assemblea o dissenziente dalla deliberazione, - diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, ecc. • I diritti patrimoniali consistono nel: - diritto agli utili, - diritto alla quota di liquidazione. Altri diritti sono: - diritto all’assegnazione di azioni in caso di aumento gratuito del capitale, - diritto di opzione in caso di aumento a pagamento, - diritto di recesso.
Azioni ordinarie. Le azioni ordinarie sono nominative. I possessori hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie degli azionisti ed ogni azione attribuisce un diritto di voto. Gli azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea, con l’osservanza delle norme di legge.
Azioni ordinarie. Le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili da ammettere alle negoziazioni sull’AIM Italia.
Azioni ordinarie. Acquisti Vendite Quantità Prezzo (Euro) Operazioni Quantità Prezzo (Euro) Operazioni 15.683.500 4,896395 1.413 15.293.500 5,087575 2.677
Azioni ordinarie. Società emittente: TE Wind S.A. Strumenti finanziari: AZIONI ORDINARIE Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI Data inizio negoziazione: 11 Ottobre 2013 Mercato di negoziazione: AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Descrizione – denominazione: TE WIND Numero titoli: 7.132.500
Azioni ordinarie. Emittente Indice Definizioni 11 Glossario 19 Nota di Sintesi 27 SEZIONE PRIMA 47 I. SOGGETTI RESPONSABILI 49 1.1 Responsabili del Prospetto Informativo 49 1.2 Dichiarazione di responsabilità 49
Azioni ordinarie. Quotazione di borsa (Euro) Premio percentuale rispetto al prezzo di offerta Media ultimo mese 16,44 24,7% Media ultimi 3 mesi 16,23 26,3% Media ultimi 6 mesi 16,45 24,6% Media ultimo anno 17,10 19,9% Per quanto riguarda il dividendo atteso per il 2002, si evidenzia nella tabella seguente l’evoluzione del payout ratio di Interbanca negli ultimi quattro esercizi. Nel periodo 1998-2000 Interbanca ha sempre distribuito dividen- di pari a circa il 50% dell’utile netto, mentre nel 2001, a seguito del significativo incremento della redditività, il payout ratio si è attestato al 75%. Con riferimento all’esercizio in corso, considerando il raggiungimento di un utile netto in linea con il budget illustrato alla comunità finanziaria si ritiene di collocare il payout ratio ad un livello intermedio tra il 50% e il 60%. Risultato netto per azione 1,47 0,65 0,96 2,35 Dividendo per azione 0,77 0,36 0,46 1,75 Payout ratio 53% 56% 49% 75% Per le Obbligazioni Interbanca del valore nominale unitario pari a Euro 15,00, convertibili in azioni ordinarie pro- prie Interbanca (con godimento 1.1.2003) nel rapporto di n. 1 azione ogni obbligazione, il corrispettivo offerto su base percentuale risulta essere pari a 130, corrispondente a Euro 19,50 per obbligazione. Con riferimento alle Obbligazioni BAPV del valore nominale unitario pari a Euro 4.125,00, convertibili in azioni ordinarie Interbanca (con godimento 1.1.2003) nel rapporto di n. 250 azioni ogni obbligazione, il corrispettivo offerto su base percentuale risulta essere pari a 118,20, corrispondente a Euro 4.875,75 per obbligazione. Il corrispettivo dei due prestiti obbligazionari convertibili è stato determinato sulla base del prezzo offerto per le Azioni Godimento 1.1.2002, depurato del dividendo atteso relativamente all’esercizio in corso, in quanto le azio- ni di compendio attribuibili con l’esercizio della facoltà di conversione avrebbero godimento a decorrere dal 1 gen- naio 2003. Il corrispettivo offerto per le Obbligazioni Interbanca, quotate, comprende un premio pari al 24,7% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali delle obbligazioni, ponderati sui volumi trattati sul MTA nell’ultimo mese, del 24,6% sulla media ponderata a tre mesi, del 21,6% su quella a sei mesi e del 21,7% su quella dell’ultimo anno. Tali periodi sono stati calcolati avendo come ultimo termine di riferimento il 13 novembre 2002.
Azioni ordinarie. Le Azioni Ordinarie emesse o trasferite e consegnate a fronte della conversione delle Obbligazioni saranno interamente liberate e avranno il medesimo godimento delle Azioni Ordinarie interamente liberate in circolazione alla relativa Data di Consegna (ovvero (i) in relazione a una sospensione dei diritti e delle richieste di un Titolare di obbligazioni ai sensi della Condizione 9.2(a), alla relativa Data di Consegna Posticipata, (ii) in caso di Azioni di Compendio Addizionali, alla relativa Data di Consegna Addizionale o (iii) in caso di Arrears Share, alla relativa Data di di Regolamento degli Interessi Differiti), fatta eccezione (a) per i casi in cui qualsivoglia diritto sia escluso in forza di disposizioni inderogabili di legge; e (b) in cui tali Azioni Ordinarie (o, a seconda dei casi, Azioni di Compendio Addizionali oppure Arrears Share) non attribuiscano (o, a seconda dei casi, il relativo titolare non abbia diritto a ricevere) alcun diritto, distribuzione o pagamento la cui data di registrazione o altra data di costituzione di eligibilità cada prima della relativa Data di Consegna (o, a seconda dei casi, la relativa Data di Consegna Posticipata, Data di Consegna Addizionale o Data di Regolamento degli Interessi Differiti).
Azioni ordinarie. Le n. 760.723.387 azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di Carige, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, e quotate sull’Euronext Milan (codice ISIN: IT0005428195).

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  • Azioni Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. I principali fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell’investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Opzioni Opzioni: no

  • Prestazioni Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.

  • Prestazioni aggiuntive Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: a) Soccorso stradale La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

  • Limitazioni Le prestazioni erogate devono essere ricomprese nei Livelli Essenziali di Assistenza, e specificamente indicate nel decreto di accreditamento. Se la Struttura dovesse perdere i requisiti oggettivi previsti dalla normativa in materia di accreditamento successivamente alla stipula del presente Accordo lo stesso decade automaticamente.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Campo d’applicazione Art. 5bis Delimitazione9 1 Si distingue fra settore dei trattati internazionali e settore non contemplato da trattati internazionali.

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).