ATTESTAZIONE DI RISCHIO. La Compagnia consegna l’Attestazione di Rischio per via telematica 30 giorni prima di ciascuna scadenza contrat- tuale, mettendo a disposizione tale documento, secondo le norme in vigore, nell’area riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx attraverso cui il Contraente ha accesso alla propria posizione assicurativa. L’Attesta- zione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Contratto “Servizi via internet e/o via telefono” anche attraverso l’home banking. L’attestazione dello Stato di Rischio è acquisibile dal Con- traente su supporto durevole. Il Contraente, inoltre, può richiedere la stampa in Filiale. Il documento cartaceo non potrà essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto. Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall’avente diritto (quali il Proprietario o l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o il locatario in caso di locazione finanziaria), la Compagnia per i contratti aventi scadenza dal 1° dicembre 2015 provvede alla consegna dell’Attesta- zione di rischio in apposita area riservata del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx L’attestato viene alimentato dinamicamente. La compa- gnia potrà aggiornare il cosiddetto pagellino della sinistro- sità pregressa includendo tutti quei sinistri che vengono pagati anche parzialmente dopo il termine del periodo di osservazione, i sinistri cosiddetti “tardivi”, anche qualora il contraente cambi compagnia. • La classe di merito Intesa Sanpaolo Assicura di prove- nienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l’annualità successiva • La classe di merito CU di provenienza e quella evoluta di assegnazione del Contratto per l’annualità successi- va determinata secondo le regole della classe CU • I sinistri pagati con Responsabilità Principale e con Re- sponsabilità Paritaria nel Periodo di Osservazione, con l’indicazione della percentuale di responsabilità, con l’indicazione della tipologia del danno liquidato (a cose, a persone, misto cioè sia a cose sia a persone). • I sinistri tardivi accaduti fuori dal periodo di osservazione • Sospensione della Polizza, quando il Periodo di Osser- vazione non risulti concluso • Polizze di durata inferiore ad un anno • Polizze di durata inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio • Polizze annullate o risolte anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per furto o vendita, se il Periodo di Osservazione non è concluso • Cessione del Contra...
ATTESTAZIONE DI RISCHIO. XXXXX consegna al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’Art. 134 del Codice (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell’Area Clienti del sito xxx.xxxxx.xx. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio. NOBIS rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione. In caso di riattivazione del contratto sospeso, XXXXX consegna l’attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione. XXXXX consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all’ultima annualità compiuta. NOBIS non rilascia l’attestazione nel caso di:
ATTESTAZIONE DI RISCHIO. XXXXX consegna al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’Art. 134 del Codice (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell’Area Clienti del sito www. xxxxx.xx. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio. NOBIS rilascia altresì al Contraente, in caso di cessazione del rischio, se il periodo di osservazione risulta concluso, l’attestazione relativa all’annualità in corso riportante le classi contrattuale e universale (CU) effettivamente maturate al momento della risoluzione. In caso di riattivazione del contratto sospeso, XXXXX consegna l’attestazione dello stato del rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo per il quale il contratto è stato prorogato all’atto della riattivazione. XXXXX consegna per via telematica agli aventi diritto che ne facciano richiesta, anche in corso di contratto, entro 15 giorni dalla richiesta in qualunque momento pervenuta, attestazione relativa all’ultima annualità compiuta. NOBIS non rilascia l’attestazione nel caso di: - sospensione di garanzia nel corso della polizza non seguita da riattivazione; - polizza che abbia avuto una durata inferiore ad un anno; - polizza che abbia avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio; - polizza con durata superiore ad un anno (rateo più anno) alla scadenza del rateo; - polizza annullata o risolta anticipatamente rispetto alla scadenza annuale se non ancora concluso il periodo d’osservazione; - cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
ATTESTAZIONE DI RISCHIO. Politica per la gestione del conflitto di interessi
ATTESTAZIONE DI RISCHIO. 20A) - OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO DI RISCHIO -
a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
c) in caso di furto del veicolo avvenuto nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
d) nei casi di vendita del veicolo, esportazione definitiva all’estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualor il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto.
ATTESTAZIONE DI RISCHIO. Reale Mutua consegna al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’art. 134) della Legge (vedi testo in Appendice normativa), mettendola a disposizione nell’Area Riservata del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intenda assicurare il medesimo veicolo presso altra impresa, quest’ultima acquisirà l’attestazione sullo stato del rischio per via telematica dalla Banca Dati degli attestati di rischio.
ATTESTAZIONE DI RISCHIO. Reale Mutua trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, l’attestazione dello stato di rischio contenente le informazioni relative alla storia assicurativa del veicolo assicurato, secondo quanto previsto dall’art. 134 della Legge e dal Regolamento ISVAP n. 4/2006 (vedi testo in Appendice normativa). Il Contraente deve consegnare all’assicuratore l’attestazione dello stato di rischio all’atto di stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo a cui si riferisce l’attestazione stessa.
ATTESTAZIONE DI RISCHIO. È il documento messo a disposizione dalla Compagnia allʼavente diritto nellʼarea riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx alla scadenza del contratto di assicurazione, con lʼindicazione del numero dei sinistri veri- ficatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pre- gressa presente sullʼattestato può essere aggiornata dinami- camente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scaden- za del contratto vengono visualizzati sullʼattestato, anche nel caso di cambio Compagnia. Lʼattestazione di rischio viene messa a disposizione del Contraente che sia titolare del Con- tratto “Servizi via internet e/o via telefono” anche attraverso lʼhome banking.
ATTESTAZIONE DI RISCHIO. È il documento messo a disposizione dalla Compagnia allʼavente diritto nellʼarea riservata del sito internet www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx alla scadenza del contratto di assicurazione, con lʼindicazione del numero dei sinistri veri- ficatisi negli ultimi 6 anni e la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione. La situazione sulla sinistrosità pre- gressa presente sullʼattestato può essere aggiornata dinami- camente dalla Compagnia che ha gestito il sinistro: i sinistri denunciati e/o liquidati dalla Compagnia dopo la conclusione del periodo di osservazione (sinistri tardivi) o dopo la scaden- za del contratto vengono visualizzati sullʼattestato, anche nel caso di cambio Compagnia.
ATTESTAZIONE DI RISCHIO. CONDUCENTE ABITUALE