Common use of Cauzione provvisoria Clause in Contracts

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredataÈ richiesta la Cauzione provvisoria pari al due per cento dell’importo a base di gara, da prestare a favore del Comune, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa sottoscritta in originale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La cauzione provvisoria non potrà essere costituita, a pena d'esclusionedi esclusione dalla gara, da una garanziaallegando all'offerta denaro contante, pari al 2% dell'importo posto assegni bancari o circolari. Ciascuna ditta partecipante dovrà presentare la cauzione con modalità conforme a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'artquanto previsto all'art. 75 93 del D.Lgs. 163/06n. 50/2016. La cauzione può Tale fidejussione potrà riportare la clausola di cessazione automatica della garanzia in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto. Le fidejussioni bancarie dovranno essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxrilasciate da Aziende di Credito autorizzate a norma di legge, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune mentre le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da imprese di Napoliassicurazioni autorizzate, a titolo norma di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatricelegge, all'esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può Le fidejussioni potranno inoltre essere bancaria o assicurativa o rilasciata rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 all'art. 93, comma 3 del D.Lgs 1° settembre 1993, D.Lgs. n. 38550/2016, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività l'attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e che sono sottoposti delle Finanze. Le fidejussioni dovranno essere escutibili "a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve semplice richiesta" e dovranno prevedere espressamente espressamente, quanto segue: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima loro operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune; b) l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 dell'art. La garanzia deve avere 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (cauzione definitiva) a pena di esclusione; c) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre ; d) la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 113all'art. 1957, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38Codice Civile. Le Imprese possono usufruire delle riduzioni, nonché agli importi delle dichiarazionigaranzie, anche previste all'art. 93, comma 7 del Codice, purché rientrino in una delle fattispecie in esso previste. Per usufruire del suddetto beneficio è indispensabile inserire nel fascicolo una dichiarazione sostitutiva di soggetti terzicertificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, che devono essere rese in base alla leggen. 445, al bando e al disciplinare di gara;nella quale si dichiari a quale fattispecie si ricorre per usufruire della riduzione dell'importo della garanzia.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Cauzione provvisoria. L’offerta 1. Per partecipare alla gara, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 75 del Codice dei contratti, è corredatarichiesta, a pena d'esclusionedi esclusione, da la costituzione di una garanziagaranzia a tutela dell’affidabilità dell’offerta, pari al UNA PER OGNI LOTTO PER CUI SI PARTECIPA, nella misura del 2% dell'importo posto dell’importo massimo stimato per il primo biennio di ogni lotto per cui si partecipa, al netto di IVA, e segnatamente: LOTTO CAUZIONE PROVVISORIA 2% Lotto 1 euro 880,00 Lotto 2 euro 2.860,00 Lotto 3 euro 2.280,00 Lotto 4 euro 4.800,00 Lotto 5 euro 1.300,00 Lotto 6 euro 2.400,00 Lotto 7 euro 320,00 Lotto 8 euro 400,00 Lotto 9 euro 480,00 Lotto 10 euro 280,00 2. La garanzia a base dell'appaltocorredo dell’offerta può essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione deposito cauzionale o di fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 3. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione Il deposito cauzionale può essere costituita costituito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune e depositati presso una sezione di Napolitesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatricedella CUC; il valore deve essere al corso del giorno del deposito. 4. Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione in contanti, essa deve essere costituita mediante accreditamento sul c.c. n. 3152699 intestato a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IBAN: XX00X0000000000000000000000) ovvero mediante versamento presso qualunque sportello di Unicredit SpA ubicato sul territorio nazionale indicando il codice di tesoreria n. 7700000, precisando in entrambi i casi la causale “CAP/E 1819 – Cauzione provvisoria gara Servizio di manutenzione e riparazione”. 5. La ricevuta comprovante il versamento della cauzione provvisoria o, se il pagamento avviene on line, la stampa di conferma dell’avvenuto pagamento, ovvero la copia del titolo del debito pubblico garantito dallo Stato, deve essere inserita nella Busta A. 6. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, a scelta dell'offerentequesta deve essere costituita secondo le seguenti modalità: a) fideiussione bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93); b) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, può essere bancaria o assicurativa o debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 449/1959 e ss.mm.ii.); c) fideiussione rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 dall'articolo 161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/199824 febbraio 1998, n. 58. 7. La garanzia deve fideiussione deve: ⮚ essere prodotta in originale, con espressa menzione dell’oggetto e della somma garantita; ⮚ essere corredata da copia dell’atto da cui risulta il potere del fideiussore di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussoria nei confronti della CUC; ⮚ avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, prorogabile di ulteriori 180 giorni, in caso di richiesta da parte della CUC, qualora i tempi della procedura di affidamento siano prolungati; ⮚ prevedere espressamente espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’articolo 1944 del c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia alla eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957, comma 2, all’articolo 1957 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima c.c.; c. la piena operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data CUC; d. prevedere espressamente anche il pagamento, a favore della CUC, dell’importo della sanzione pecuniaria di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75cui agli articoli 38, comma 22 bis e 46, comma 1 ter del D.Lgs.163/2006Codice dei contratti, l'importo a seconda del lotto cui si partecipa. 8. Nel caso dei soggetti ai quali si applica l’articolo 36 del Codice dei contratti la fideiussione deve essere intestata al consorzio ed alle consorziate per le quali il consorzio concorre e deve essere sottoscritta dal consorzio. 9. Nel caso dei soggetti ai quali si applica l’articolo 37 del Codice dei contratti la fideiussione deve essere intestata a tutte le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi o aggregarsi e firmata dalla Capogruppo, così come previsto dall’articolo 128 Regolamento attuativo. 10. L’importo della garanzia cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) cento per gli operatori economici i concorrenti ai quali venga rilasciata, sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI europee della serie EN ISO 9000. 11. Per fruire di tale beneficiobeneficio il concorrente deve inserire nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, l'operatore economico dovrà segnalareunitamente alla cauzione provvisoria, la copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. 12. Si precisa che in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti R.T.I. o consorzio ordinario il raggruppamento devono essere concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve conteneredella predetta certificazione, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione E Riparazione

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata(art. 93, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.) per l’importo di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) che dovrà indicare quale beneficiario l’Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Reggio Calabria (beneficiario) e va prestata con le modalità previste dal punto 8 del bando di gara. Dichiarazione di piena conoscenza ed i contenuti previsti dall'artaccettazione senza condizione o riserva alcuna, del presente bando/disciplinare di gara, oltre che degli elaborati ad esso allegati, nonché tutte le obbligazioni poste a suo carico dal bando di gara, del Regolamento per la Gestione del Demanio Idrico della Provincia di R.C, delle attuali concessioni demaniali in essere fra la Reggina Calcio Spa e la Città Metropolitana (Allegato 8); Dichiarazione di avere effettuato uno studio approfondito del bando e di tutti gli elaborati allegati allo stesso, nonché di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta; ritenendola adeguata e di rinunciare a qualsiasi azione o eccezione in merito, anche per vizi e/o difetti occulti o che dovessero sopravvenire all’aggiudicazione o alla successiva stipula del contratto di concessione; Dichiarazione di almeno due primari istituti bancari, attestanti la correntezza nei rapporti bancari e almeno una dichiarazione di primario istituto bancario attestante la disponibilità di risorse e/o credito per importi valutati dagli istituti stessi congrui a sostenere la realizzazione dell'investimento proposto. 75 Dichiarazione del D.Lgsconcorrente in merito alla costituzione della cauzione contrattuale pari ad un canone annuale così come da offerta di gara. 163/06. La Il concorrente dovrà dichiarare se la cauzione può essere costituita di cui sopra sarà versata in contanti alla Tesoreria della Città Metropolitana di Reggio Calabria o mediante fidejussione, in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxtal caso dovrà allegare dichiarazione di primario istituto bancario o assicurativo di incondizionata disponibilità a rilasciare una garanzia a prima richiesta, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune in caso di Napoliaggiudicazione, a titolo di pegno fronte dei canoni previsti a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussionedella Città Metropolitana e degli altri obblighi, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo sanzioni/penalità derivanti dall'atto di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie concessione e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, documentazione presentata in sede di offerta, il possesso per la durata del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenererapporto concessorio, a pena di esclusionedecadenza, l'impegno con un importo garantito pari ad un annualità di canone. Dichiarazione di impegno a sottoscrivere da parte di primaria compagnia assicurativa, per il caso di aggiudicazione, un fideiussore contratto assicurativo contro i danni per qualunque rischio assicurabile (polizza all risk) a rilasciare la garanzia fideiussoria di tutte le opere ed i beni della concessione, sia quelli attualmente esistenti sia quelli che fossero costruiti successivamente. Detta polizza sarà vincolata a favore della concedente quale coassicurata e dovrà prevedere un massimale, allo stato attuale dei beni concessi, non inferiore ad € 4,2 milioni (euro quattromilioniduecentomila/00). Dichiarazione di impegno da parte di primaria compagnia assicurativa, per l'esecuzione del contrattoil caso di aggiudicazione, a stipulare un contratto assicurativo che garantisca cose e persone da eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attività concesse con massimale per l'importo non inferiore a € 2.5 milioni (euro duemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro e senza clausole di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzialimitazione della responsabilità alla quota-parte di responsabilità dell'assicurato, in presenza di eventuali altri coobbligati solidali al risarcimento. Nel caso in cui il concorrente sia già in possesso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena tale tipo di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamentopolizza potrà allegarla alla domanda. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli arttDichiarazione ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis e 46 1 ter 85 del D.Lgs. 163/2006 159/2011 (introdotti dalla L. 114/2014si precisa che nel caso in cui non vi siano familiari conviventi deve essere prodotta dichiarazione negativa) (Allegato 4), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni ; Si precisa che : -Tutta la documentazione di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono essere rese in base alla legge, al rispettare nelle modalità e nel loro contenutole prescrizioni contenute nel presente bando e al disciplinare di gara;. Qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, l’Ente Appaltante provvederà ad escludere l’impresa/e dalla gara, riservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Di Area Demaniale

Cauzione provvisoria. L’offerta è L'offerta, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere corredata, a pena d'esclusioned'esclusione , da una garanzia, garanzia pari al 2% dell'importo posto a base dell'appaltodell’importo presunto dell’appalto, sotto forma di come indicato nell’art. 13 del presente Capitolato, ovvero: importo presunto appalto: € 330.000,00, cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. 2%: € 6.600,00 La cauzione può essere costituita costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxcorso del giorno del deposito, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune presso una sezione di Napolitesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione dell'Amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 all'art. 107 del D.Lgs Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione all'eccezione di cui all'art.1957all'art. 1957, comma 2, del codice civile Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75L'importo della garanzia, comma 2e del suo eventuale rinnovo, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, deve attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito e lo dovrà documentare documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigentivigenti (documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti18-19 del D.P.R. n° 445/2000). La cauzione deve contenereL'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, l'impegno dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;.

Appears in 1 contract

Samples: Consulting and Brokerage Service Agreement

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, Tra la documentazione amministrativa dovrà essere allegata la cauzione provvisoria costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di importo pari al 2% dell'importo posto dell’importo a base dell'appaltod’asta di € 114.240,00 Iva esclusa, sotto forma pari quindi a € 2.284,80. La cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte, eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante e dovrà essere costituita a favore dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro - Via Is Mirrionis 195 – 00000 - Xxxxxxxx - Codice fiscale: 92028890926. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione o fideiussionepuò essere costituita, a scelta dell'offerente e dell'offerente, in contanti, con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita bonifico, in contanti assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxcorso del giorno del deposito, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune presso una sezione di Napolitesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerentedell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo all'art. 106 del D.Lgs 1D. Lgs. n° settembre 1993, n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'art.161 dall'art. 161 del D.LgsD. Lgs. n.58 del 24/02/199824 febbraio 1998, n° 58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione all'eccezione di cui all'art.1957all'art. 1957, comma 2, del codice civile Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell'affidatario ed riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. Ai La cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere inserite a sistema: • sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 751, comma 2lett. p) del D. Lgs. n. 7 marzo 2005, del D.Lgs.163/2006n. 82 sottoscritto, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per centoimpegnare il garante corredato da: i) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditatiautodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 degli artt. 46 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 1700076 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, la certificazione da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del sistema su richiamato Decreto; • in alternativa, sotto forma di qualità scansione di documento cartaceo resa conforme alle norme UNI CEI ISO 9000all’originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Per fruire delle riduzioni di tale beneficiocui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'operatore economico dovrà segnalaresegnala, in sede di offerta, il possesso del requisito dei relativi requisiti e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigentidocumenta allegando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero allegando idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. In caso di partecipazione 46 del DPR 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei parola e degli altri requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. L’offerta La garanzia provvisoria è corredatacostituita, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appaltoscelta del concorrente, sotto forma di: ⮚ cauzione che, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cauzione o fideiussionecui all’articolo 49, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'artcomma1, del d.lgs. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può 231/2007, de- ve essere costituita in contanti o con bonifico o con assegni circolari versati/accreditati presso la Tesoreria dell’Amministrazione. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire esclusivamente in contanti (con versamento o bonifico su c/c IBAN… Intestato a: Comune di Torre del Greco, presso la Banca d’Italia –Tesoreria Pro- vinciale dello Stato – Sezione di Napoli.) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxcorso del giorno di deposito, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune da depositarsi a pena di Napoli, a titolo esclusione presso il tesoriere dell’Ente con la causale “Cauzione provvisoria bando di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussionegara ⮚ fideiussione che, a scelta dell'offerentedell’offerente, può essere bancaria rilasciata da imprese bancarie o assicurativa assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’articolo 106 del D.Lgs decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente preva- lente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'art.161 dall’articolo 161 del D.Lgsdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvi- bilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. n.58 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, si precisa quanto segue: 1) a pena di esclusione la fideiussione deve essere intestata a tutti gli operatori economici del 24/02/1998costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese e GEIE; in caso di consorzi di cui all’art. La 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia provvisoria deve essere intestata al medesimo consorzio. 2) a pena di esclusione la fideiussione deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art.103 co.9 del Codice appro- vato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; 3) a pena di esclusione la fideiussione deve avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la pre- sentazione dell’offerta; 4) a pena di esclusione la fideiussione deve prevedere espressamente espressamente: a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volen- do ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; b. la rinuncia alla eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art.1957all’art. 1957, comma 2secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima civile; c. la loro operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; 5) a pena di esclusione la fideiussione deve essere corredata, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice qualora l’offerente risultasse affidatario; Ai sensi dell’art. 93, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 detta pre- scrizione non si applica se il concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; 6) a pena di esclusione la fideiussione deve essere corredata, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su ri- chiesta della stazione appaltante. La garanzia appaltante / centrale di committenza nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; 7) a pena di esclusione qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e del- lo schema tipo deve avere validità per 180 giorni dalla data essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo; 8) è possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di presentazione dell'offerta. garanzie mediante: • accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx • e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx ⮚ La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto dell'affidatario ed riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legi- slativo 6 settembre 2011, n. 159; a titolo esemplificativo sarà incamerata: □ qualora l’ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, non dovesse essere evaso alle condizioni of- ferte in gara; □ qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione; □ in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto. ⮚ La garanzia provvisoria presentata dal soggetto aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione sot- toscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75contratto; ⮚ Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente alla comunica- zione di avvenuta aggiudicazione, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per fatta salva l’ipotesi in cui gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee non aggiudicatari siano destinatari di provvedi- menti sanzionatori; ⮚ Le cauzioni costituite in contanti dagli operatori non aggiudicatari della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema presente procedura di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire gara saranno svincola- te mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 documentazione amministrativa (introdotti dalla L. 114/2014ovvero successivamente comunicato), previsto contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in caso cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;provvedimenti sanzionatori.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto2 per cento dell’importo annuale della concessione (€ 11.088,00), sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, . La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma: a) di Cauzione, mediante deposito in contanti della somma dovuta presso la Tesoreria comunale del Comune di Tula (la Tesoreria rilascerà apposita quietanza di avvenuto deposito, che dovrà essere prodotta in sede di gara, unitamente all’impegno del fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva, inclusa nella Busta di qualifica; b) di Fideiussione bancaria o assicurativa o oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all’albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993all’art.106, n. 385, D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'art.161 dall’art.161 del D.LgsD.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria e assicurativa. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività Il Beneficiario della garanzia medesima entro quindici giorniche deve essere indicato nella fideiussione è il COMUNE DI TULA con sede in Corso Repubblica n. 93, 07010 Tula - C.F. 81000970905. Si precisa in ogni caso che ove la cauzione provvisoria venga emessa in favore della Centrale Appalti dell’Unione del Logudoro, non si provvederà all’esclusione o alla richiesta di regolarizzazione, bensì è stabilito che a garanzia della sottoscrizione dell’appalto nei confronti del Comune committente, su semplice richiesta scritta da parte del medesimo Ente committente di escussione della stazione appaltantecauzione provvisoria, questa centrale provvederà a formulare tale richiesta alla compagnia che presta la garanzia provvisoria, trasferendo le somme garantite al suddetto Ente. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento Si precisa infine che le fideiussioni devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena prodotte secondo lo schema tipo di esclusione, l'impegno polizza approvato con il D.M. dello Sviluppo Economico di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contrattoconcerto con il Ministero delle Infrastrutture, di cui all'articolo 113103, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanziacomma 9, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 50/2016 (introdotti dalla L. 114/2014D.M. 19 gennaio 2018, n. 31), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;.

Appears in 1 contract

Samples: Concession Agreement

Cauzione provvisoria. L’offerta A pena di esclusione, il raggruppamento concorrente deve prestare una cauzione provvisoria di Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00), con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. Non è corredataammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma 180 giorni verrà richiesta ai concorrenti appendice di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 proroga della validità del D.Lgs. 163/06deposito cauzionale provvisorio. La cauzione mancata presentazione comporterà l'esclusione dalla procedura di gara. Detto deposito può essere costituita costituito presso la Tesoreria della Città metropolitana c/o UNICREDIT spa. Filiale di Firenze in via Dei Vecchietti n. 11- in contanti o in titoli con assegno circolare non trasferibile intestato alla Città metropolitana di Firenze oppure mediante fideiussione bancaria rilasciata da Istituto di Credito autorizzato a norma di legge o polizza assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da operatori economici di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria ramo cauzioni o assicurativa o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, Decreto Legislativo n. 385385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzia, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo all'albo previsto dall'art.161 dall'articolo 161 del D.LgsDecreto Legislativo n. 58/1998. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative e le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione all'eccezione di cui all'art.1957all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima Codice Civile, la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'ente concedente. Qualora il deposito cauzionale sia costituito in contanti o assegno circolare o qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione, deve essere presentata la dichiarazione fornita da un istituto di credito e/o compagnia di assicurazione con la quale i medesimi si impegnano a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della stazione appaltanteconvenzione, qualora il raggruppamento risultasse aggiudicatario della concessione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. L'impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale. La cauzione provvisoria è posta a garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la della corretta partecipazione alla gara e garantisce a mancata sottoscrizione del contratto della convenzione di concessione per fatto dell'affidatario ed dell’aggiudicatario, sia il mancato rispetto del termine per la sottoscrizione della convenzione. Essa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della concessione. Il deposito cauzionale verrà restituito entro 20 ( venti) giorni dalla approvazione del contratto medesimoverbale di non aggiudicazione provvisoria. Ai C)Ricevuta di pagamento della somma di Euro 500,00 a favore dell’Autorità per l’ Anticorruzione quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente procedura ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo 1 commi 65 e 67 della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 legge n. 266/2005 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000deliberazione 163/2015 dell’ANAC. Nel caso di pagamento diretto online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, America Express, deve essere allegata la certificazione del sistema ricevuta di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire pagamento inviata dal Servizio di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, riscossione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, iscrizione oppure in caso di RTI non costituitopagamento in contanti, deve essere rilasciatapresentando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, a pena lo scontrino originale rilasciato dai punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamentobollette e bollettini. La garanzia fideiussoria dovra' coprire causale di versamento deve riportare esclusivamente il versamento codice fiscale della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis capogruppo e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, il codice CIG che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;identifica la presente procedura.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Di Valorizzazione

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredataAi sensi dell’articolo 93, a pena d'esclusionecomma 1, del D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii., L'offerta deve essere corredata da una garanziagaranzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'importo posto a 2 per cento del prezzo base dell'appaltoindicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria, prevista dall’art- 93, comma 1 del D.lgs 50/2016, a scelta dell'appaltatore, può essere bancaria rilasciata da imprese bancarie o assicurativa assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 dall'articolo 161 del D.Lgsdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. n.58 A norma dall’art- 93, comma 4 del 24/02/1998. La D.lgs 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione all'eccezione di cui all'art.1957all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La A norma, dall’art. 93, comma 5 del D.lgs 50/2016, la garanzia deve avere validità efficacia per 180 almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori centottanta giorni nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La A norma dall’art- 93, comma 6 del D.lgs 50/2016 la garanzia copre deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto per dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell'affidatario ed è riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. Ai sensi dell’art. 75A norma, dall’art- 93, comma 2, 7 del D.Lgs.163/2006D.lgs 50/2016, l'importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta 50 per cento) cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000ISO9000. Per fruire di tale beneficioA norma, l'operatore economico dovrà segnalaredall’art- 93, in sede di offertacomma 8 del D.lgs 50/2016, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenerel'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, l'impegno dall'impegno di un fideiussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanziaA norma, in caso di RTI non costituitodall’art- 93, deve comma 8-bis del D.lgs 50/2016 le garanzie fideiussorie devono essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria conformi allo schema tipo di cui agli artt. 38 all’articolo 103, comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;9.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, L'offerta deve essere corredata da una garanziagaranzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2% dell'importo posto 2 per cento dell’importo a base dell'appaltodi gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente e con le dell'Offerente, nelle modalità ed i contenuti previsti dall'artdi cui all’art. 75 93 del D.LgsD.lgs. 163/0650/2016. La cauzione può essere costituita costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxcorso del giorno del deposito, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune presso una sezione di Napolitesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 I soggetti che possono rilasciare la fideiussione sono quelli indicati dal comma 3 dell’art. 93 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.LgsD.lgs. n.58 del 24/02/199850/2016. La garanzia deve prevedere espressamente - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia alla eccezione all'eccezione di cui all'art.1957all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché civile; - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia provvisoria dovrà essere, altresì, corredata: - da un’autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, il Committente si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; in alternativa, da dichiarazione notarile relativa all’autenticazione di firma. Con riferimento alla produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista il Committente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia deve avere validità per 180 almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia ; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto per dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell'affidatario ed riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, - del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta 50 per cento) cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; - del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra del 50%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; - del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra del 50 per cento, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; - del 20 per cento, anche cumulabile con le predette riduzioni, relativamente ai contratti relativi a servizi o forniture, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel VE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; - del 15 per cento, anche cumulabile con le altre riduzioni indicate, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; - del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici o di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire dei benefici sopra indicati, l’Offerente dovrà produrre nella busta "A -Documenti” la seguente documentazione: copia conforme all’originale della certificazione di tale beneficioqualità di cui sopra ovvero dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l'operatore economico dovrà segnalarel’organismo che lo ha rilasciato, in sede la data del rilascio, la data di offertascadenza, la vigenza. In alternativa, il possesso del suddetto requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigentipotrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi dell’art. In 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI orizzontali, Consorzio ordinario gli Offerenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), Aggregazioni di Imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) e GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/16, l’Offerente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, l’Offerente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio e le imprese consorziate indicate quale esecutrici siano in possesso della predetta certificazione; c) in caso di partecipazioni in RTI verticali, se alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, solo queste possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per poter usufruire la quota parte ad esse riferibile. d) in caso di tale beneficiopartecipazione in RTI, o aggregazioni comunque denominate, costituendi la cauzione deve essere sottoscritta da tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previstipartecipanti al costituendo RTI. La cauzione garanzia offerta deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno essere altresì corredata - in ogni caso - dall'impegno di un fideiussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113agli articoli 103 e 104 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente l'Offerente risultasse affidatario. La garanziaTale disciplina non si applica alle microimprese, in caso piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'atto con cui l’Amministrazione comunicherà l'avvenuta aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari vale – ad ogni effetto di RTI legge - svincolo delle relative garanzie. L’Amministrazione, ove necessario, provvederà allo svincolo della garanzia oggetto del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non costituito, deve essere rilasciata, superiore a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazionitrenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;validità della garanzia.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredataQualora sia previsto dal bando/lettera d’invito, a pena d'esclusionegaranzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, da una garanzia, deve essere presentata cauzione provvisoria il cui ammontare è pari al 2% dell'importo posto (duepercento) dell’importo a base dell'appaltodi gara, sotto forma oneri della sicurezza inclusi se previsti; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di cauzione o fideiussionequalità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 in sede di offerta deve essere segnalato il possesso del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatricerequisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata assicurativa. Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 all'art. 107 del D.Lgs 1° settembre 1993D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione all'eccezione di cui all'art.1957all'art. 1957, comma 2, del codice civile civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia L'offerta è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenerealtresì corredata, a pena di esclusione, l'impegno dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, cauzione altresì copre e verrà escussa: in caso di RTI false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non costituitovenga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis economico- finanziaria e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto tecnico-organizzativa richiesti; in caso di mancanzamancata produzione della cauzione definitiva. Publiacqua S.p.A., incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di nell'atto con cui al comma 2 del richiamato articolo 38comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, nonché delle dichiarazioniprovvederà contestual- mente, anche di soggetti terzinei loro confronti, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;a rendere idonea comunicazione atta allo svincolo automatico della garanzia.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Generale Forniture

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata1. La cauzione provvisoria dovrà essere, a pena d'esclusione, da una garanziaai sensi dell’art. 93 del codice dei contratti, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appaltodel valore stimato dell’appalto (pari ad € 104.226,13, sotto forma salvo riduzioni riconosciute per il possesso delle certificazioni di qualità di cui all’art. 93 co. 7) e potrà essere presentata in uno dei seguenti modi: a) costituzione di una cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o ovvero con bonifico ovvero in assegni circolari ovvero in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxcorso del giorno del deposito, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune presso una sezione di Napolitesoreria provinciale o presso aziende, autorizzate a titolo di pegno a favore dell'amministrazione dell’amministrazione aggiudicatrice. Dovrà essere presentata relativa quietanza; b) fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria ovvero atto fideiussorio, con validità per almeno 180 giorni, rilasciati da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività. 2. La disciplina di cui al D.M. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo 1.1. (o 1.1.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo (che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione). In caso di garanzia costituita da più garanti, la medesima dovrà essere prestata in un unico atto contrattuale, con indicazione espressa del garante (delegatario/rappresentante) autorizzato ad operare in nome e per conto di tutti gli altri (senza alcun rilievo dei rapporti contrattuali interni tra i garanti) nei confronti della stazione appaltante. Ogni rapporto contrattuale in relazione alla cauzione provvisoria sarà, pertanto, tenuto dalla stazione appaltante con il solo garante delegatario/rappresentante tenuto ad adempiere in proprio e per l’intero, in nome e per conto di tutti i garanti: la ripartizione delle quote tra i garanti e ogni altra questione tra gli stessi avrà pertanto esclusiva rilevanza nei rispettivi rapporti interni senza alcun effetto nei confronti della Stazione Appaltante. 3. Nel caso di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve la stessa dovrà prevedere espressamente e testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia alla eccezione all’eccezione di cui all'art.1957all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima Codice Civile; - la sua operatività entro quindici giorni, 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere , - una validità per di almeno 180 (centottanta) giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte; - In caso di presentazione dell'offertagaranzia costituita da più garanti dovrà essere rispettato quanto prescritto al punto che precede (la garanzia dovrà espressamente prevedere, in appendice o in altra forma contrattuale libera, quanto richiesto). 4. Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità, le riduzioni della percentuale della cauzione previste all’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016. 5. Nel caso di RTI non ancora formalmente costituiti, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i componenti del RTI stesso, con specifica indicazione del mandatario e del/le mandante/i. Si precisa, inoltre, che in caso di RTI o di consorzio ordinario la riduzione del 50% della garanzia,di cui al punto 1 dell’art. 93 comma 7, sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risulteranno in possesso della certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000. 6. Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. 7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell'affidatario ed riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. 8. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenereL’offerta dovrà, a pena di esclusione, l'impegno essere corredata dall’impegno di un fideiussore – anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione definitiva (art. 103 del contrattodecreto), in conformità a quanto previsto e prescritto all’art. 8 lett. B) del capitolato speciale qualora l’offerente risultasse aggiudicatario. 9. I concorrenti dovranno presentare i documenti di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, sopra in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto originale o in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;copia autentica.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. L’offerta La cauzione provvisoria prestata a garanzia della valida partecipazione alla gara e della stipulazione del contratto è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al stabilita nella misura del 2% dell'importo posto a base dell'appaltod'asta e pertanto pari ad Euro 6.010,00 e potrà essere effettuata mediante versamento in contanti presso la Tesoreria Provinciale, sotto forma ovvero tramite assegno circolare ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da impresa di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. Essa rimarrà vincolata fino alla stipulazione definitiva del contratto ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06alla comunicazione di svincolo dell'Amministrazione Provinciale. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione all'esecuzione di cui all'art.1957, all'art. 1957 comma 2) Codice Civile, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, la sua operatività a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteappaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta. La garanzia deve avere validità per di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’artdell'art. 75, comma 2, 75 del D.Lgs.163/2006, D.Lgs. 163/2006 l'importo della garanzia prestata a titolo di cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico beneficio la ditta partecipante dovrà segnalare, in sede di offerta, segnalare il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigentinelle forme previste dall'art. In 75 comma 7) D.Lgs. 163/2006. La fideiussione/polizza, nel caso di partecipazione Associazione Temporanea di concorrenti, in RTI per poter usufruire di tale beneficioparticolare costituende, tutti i componenti il raggruppamento devono dovrà essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenereintestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti all'Associazione Temporanea a pena di esclusione, l'impegno di esclusione dalla gara. In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere accompagnata da una dichiarazione – rilasciata da un fideiussore verso l'impresa concorrente – d'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, aggiudicatario – a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti esclusione dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;gara –.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. L’offerta Al riguardo e a pena di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è corredataammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx cui si accede dal sito del Comune di NapoliLucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria polizze assicurative o assicurativa o rilasciata fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993finanziari, n. 385le medesime dovranno prevedere espressamente, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione all'eccezione di cui all'art.1957all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima Codice Civile, la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigentidell'Amministrazione Comunale concedente. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono o Consorzio da costituirsi la cauzione provvisoria deve essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, intestata a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatariociascun soggetto raggruppando o consorziando. La garanzia, in caso di RTI Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui aggiudicatari al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;momento dell'efficacia dell'aggiudicazione.

Appears in 1 contract

Samples: Concessione Di Valorizzazione

Cauzione provvisoria. L’offerta Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016, è corredata, a pena d'esclusione, da richiesta una garanzia, cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo posto a base dell'appaltod'asta, sotto forma da prestare al momento della partecipazione alla gara. Detta cauzione dovrà essere costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'artcui all'art. 75 107 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e che sono sottoposti a revisione contabile da parte Programmazione economica. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una società compagnia di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n.58 n° 50/2016. L'ammontare della cauzione è ridotto del 24/02/199850% nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni (salvo individuazione, a scelta della Stazione Appaltante di diverso termine di validità), dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia polizza deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la polizza fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000cauzione provvisoria, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito cauzione definitiva e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la l'ulteriore garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria contrattuale di cui agli artt. 38 comma 2 bis 93 e 46 1 ter 103 del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014)n° 50/2016, previsto in caso di mancanzadevono essere prestate avvalendosi dei modelli approvati con DGRV n. 4151 del 22.12.2004, incompletezza e irregolarità ovvero mediante modelli che riportino un integrale richiamo delle dichiarazioni disposizioni regionali che concorrono a determinare l'entità delle garanzie, nei termini di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;sopra.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offertadell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale nel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;.

Appears in 1 contract

Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da E’ richiesta una garanzia, cauzione provvisoria di €. 10.380,00= (Euro diecimilatrecentottanta/00) pari al 2% del netto dell'importo posto a base dell'appaltopresunto, da prestare al momento di partecipazione alla gara secondo le modalità definite nel presente articolo. Il deposito cauzionale provvisorio, potrà essere costituito in valuta legale ovvero in titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della quotazione della borsa viciniore nel giorno precedente quello del versamento, ovvero sotto forma di cauzione fidejussione bancaria o fideiussioneanche mediante polizza fidejussoria prestata da primaria compagnia di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni e compresa, a scelta dell'offerente per le imprese italiane, in apposito elenco redatto dal Ministero dell’Industria, del Commercio e con le modalità ed i contenuti previsti dall'artdell’Artigianato. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione Il deposito in valuta legale può essere costituita in contanti effettuato mediante versamento: A) Su uno dei conti correnti intestati all’INPS presso le agenzie o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxfiliali delle banche specificate nell’elenco allegato “C” 1a parte. Il versamento, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerentesu uno dei conti correnti anzidetti, può essere bancaria effettuato anche tramite qualsiasi altra filiale o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo agenzia delle Banche di cui all'articolo 106 all’elenco citato ovvero tramite altre Banche di Roma o di altre località; B) In c/c postale (n. di c/c: 550004) intestato all’INPS. Le ricevute dei versamenti di cui sopra sono considerate documenti probatori dell’avvenuta costituzione del D.Lgs deposito. A tale fine, nel caso di versamento in conto corrente effettuato presso agenzie, filiali o Banche diverse da quelle elencate nell’allegato, dalla ricevuta dovrà risultare esplicitamente su quale dei conti correnti indicati in detto allegato sarà accreditata la somma versata. Il deposito in titoli deve essere costituito presso una delle Banche indicate nell’allegato “C” 2° parte, con vincolo a favore dell’INPS e dovrà risultare da lettera della Banca depositaria recante l’esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito nonché l’impegno a trasferire all’INPS, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non svincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell’INPS stesso. Nel caso di versamento in c/c effettuato presso agenzie, filiali o banche diverse da quelle elencate nell'allegato "C" 1a parte, dalla ricevuta dovrà risultare esplicitamente su quale dei c/c indicati in detto allegato sarà accreditata la somma versata. Il deposito cauzionale provvisorio costituito sotto forma di fidejussione bancaria può essere accettato solo se la fidejussione risulti prestata: A) Da istituti di credito di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale; B) Da aziende di credito aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a €. 1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila/00), da Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività categoria e da Banche Popolari aventi un patrimonio non inferiore a €. 1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila/00). L’atto di rilascio fidejussione dovrà essere redatto secondo la formula di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgslettera commerciale acclusa al presente capitolato (allegato “D”). n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleSe il deposito è costituito mediante polizza fidejussoria, la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia stessa deve avere validità almeno per 180 giorni tutto il tempo di validità dell’offerta, nonché deve essere integrata dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento seguente condizione particolare: "fino alla liberazione della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000ditta obbligata su comunicazione dell'Istituto garantito, la certificazione Società assicuratrice rimane responsabile nei confronti dell'Istituto stesso senza che da parte della Società possano essere sollevate eccezioni di qualsiasi natura anche in relazione a condizioni o clausole contenute negli atti di gara e nella presente polizza". Nessun interesse è dovuto al concorrente sulle somme o valori costituenti il deposito cauzionale provvisorio; peraltro, i titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. Non saranno accettati depositi cauzionali provvisori costituiti con modalità differenti da quelle previste nei punti precedenti. Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria sarà restituito dopo l'avvenuta dimostrazione della costituzione del sistema deposito cauzionale definitivo a meno che quest'ultimo non venga costituito mediante integrazione di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000quello provvisorio. Per fruire I depositi cauzionali provvisori delle ditte non aggiudicatarie saranno restituiti dopo che sarà stato aggiudicato l'appalto ovvero dopo che sarà stato deciso eventualmente di tale beneficionon far luogo all'aggiudicazione. L’inosservanza delle prescrizioni indicate nei precedenti punti produrrà, l'operatore economico dovrà segnalarela irricevibilità dell’offerta presentata che sarà, in sede conseguentemente, considerata priva di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, qualsiasi efficacia a tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;gli effetti.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredataAi sensi dell’articolo 75, a pena d'esclusionecomma 1, da una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/0612/04/2006 n°163, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara. La cauzione può copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Tale cauzione provvisoria potrà essere costituita presentata mediante: ▪ quietanza comprovante il versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato numerario al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxtesoriere dell'Amministrazione presso la Banca Popolare di Bergamo Spa- Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere Xxxxx 0; ▪ fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 107 del D.Lgs decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, muniti di specifica autorizzazione a rilasciare garanzie nei confronti della pubblica amministrazione, rilasciate dal Ministero dell’Economia, come da decreto del Presidente della Repubblica 30.03.2004 n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 05.05.2004 e che con le quali l'Istituto si obblighi incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957. Detta cauzione provvisoria, in qualunque modo prestata, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione circa l’impegno del garante ,debitamente abilitato, (Istituto Bancario o Assicurativo): ▪ a rilasciare in caso di aggiudicazione la garanzia pari al dieci per cento degli importi dei lavori appaltati quale cauzione definitiva, a favore della stazione appaltante valida fino alla data dell'apposito documento di svincolo rilasciato dall'ente appaltante.; ▪ ad aumentare la garanzia per cauzione definitiva di tanti punti percentuali quanti sono sottoposti a revisione contabile da parte quelli eccedenti il dieci ed il venti per cento in caso di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci o venti per cento. La garanzia deve prestata mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia alla eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve fidejussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per 180 almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Cauzione provvisoria. L’offerta 1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Codice dei contratti è corredatarichiesta la costituzione, a pena d'esclusioneal momento della presentazione dell'offerta, da di una garanzia, cauzione provvisoria dell'importo di € 38.687,88 pari al 2% dell'importo (due per cento) del corrispettivo posto a base dell'appaltodi gara, sotto forma eventualmente ridotto a norma del comma 7 del succitato articolo. 2. Ai sensi dell'art. 75, commi 2 e 3, del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 cui al comma 1 del D.Lgs. 163/06. La cauzione presente articolo può essere costituita prestata: - in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxcorso del giorno del deposito, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune presso una sezione di Napolitesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o della Stazione appaltante; - fideiussione bancaria; - polizza assicurativa; - polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 all'art. 107 del D.Lgs 1° decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 delle finanze. 3. Ai sensi dell'art. 75, commi 4 e 5, del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve Codice dei contratti, la fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione all'eccezione di cui all'art.1957all'art. 1957, comma 2, del codice Codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici giorni, 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. La ; la validità della garanzia deve avere validità per essere di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 4. La Ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione. 5. Ai sensi dell'art. 75, comma 6, del Codice dei contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigentistesso. 6. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire associazione temporanea di tale beneficioimprese, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, deve riportare l'indicazione di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;tutte le imprese associate.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredataAi sensi dell’articolo 93, a pena d'esclusionecomma 1, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., L'offerta deve essere corredata da una garanziagaranzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% dell'importo posto a 2 per cento del prezzo base dell'appaltoindicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria, prevista dall’art- 93, comma 1 del D.lgs 50/2016, a scelta dell'appaltatore, può essere bancaria rilasciata da imprese bancarie o assicurativa assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 dall'articolo 161 del D.Lgsdecreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. n.58 A norma dall’art- 93, comma 4 del 24/02/1998. La D.lgs 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione all'eccezione di cui all'art.1957all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La A norma, dall’art. 93, comma 5 del D.lgs 50/2016, la garanzia deve avere validità efficacia per 180 almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori centottanta giorni nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La A norma dall’art- 93, comma 6 del D.lgs 50/2016 la garanzia copre deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto per dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto dell'affidatario ed è riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimocontratto. Ai sensi dell’art. 75A norma, dall’art- 93, comma 2, 7 del D.Lgs.163/2006D.lgs 50/2016, l'importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% (cinquanta 50 per cento) cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000ISO9000. Per fruire di tale beneficioA norma, l'operatore economico dovrà segnalaredall’art- 93, in sede di offertacomma 8 del D.lgs 50/2016, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenerel'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, l'impegno dall'impegno di un fideiussore fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanziaA norma, in caso di RTI non costituitodall’art- 93, deve comma 8-bis del D.lgs 50/2016 le garanzie fideiussorie devono essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria conformi allo schema tipo di cui agli artt. 38 all’articolo 103, comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;9.

Appears in 1 contract

Samples: Service Agreement

Cauzione provvisoria. L’offerta è corredata, a pena d'esclusione, da Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una garanzia, cauzione pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del D.Lgs. 163/06. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 all'art. 107 del D.Lgs 1° settembre 1993, D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998della programmazione economica. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alla eccezione all’eccezione di cui all'art.1957all’articolo 1957, comma 2, del codice civile civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offertadell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Torino - UniCredit Banca Ag. 54, Via Bogino n. 12/b (tel. 011/000-0000) con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna Impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I. Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione (circa tre mesi dopo l'effettuazione della gara). La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. La garanzia, in caso di RTI non costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;dell'aggiudicatario.

Appears in 1 contract

Samples: Service Management Agreement