Cauzione provvisoria. Al riguardo e a pena di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedente. In caso di RTI o Consorzio da costituirsi la cauzione provvisoria deve essere intestata a pena di esclusione, a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazione.
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Samples: Concessione Di Valorizzazione
Cauzione provvisoria. Al riguardo L'offerta, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs n° 163/2006 e ss.mm.ii., dovrà essere corredata, a pena di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offertad'esclusione , da prorogare fino alla stipula una garanzia pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, come indicato nell’art. 13 del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblicipresente Capitolato, non è ammessa alcuna riduzione della cauzioneovvero: importo presunto appalto: € 330.000,00, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata 2%: € 6.600,00 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPAo in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a cui si accede dal sito del Comune titolo di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarieLa fideiussione, polizze assicurative a scelta dell'offerente, può essere bancaria o fideiussioni rilasciate assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziarifinanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, le medesime dovranno n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella Stazione Appaltante. In caso La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di RTI o Consorzio presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da costituirsi organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione provvisoria certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico deve essere intestata attestare mediante specifica dichiarazione il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti (documentazione in copia conforme all'originale, delle certificazioni di qualità – vedi artt. 18-19 del D.P.R. n° 445/2000). L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionerilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.
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Cauzione provvisoria. Al riguardo e L’offerta è corredata, a pena di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offertad'esclusione, da prorogare fino alla stipula una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del contrattoD.Lgs. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità163/06. Nel caso in cui la La cauzione venga prestata può essere costituita in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPAo in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, a cui si accede dal sito xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarieLa fideiussione, polizze assicurative a scelta dell'offerente, può essere bancaria o fideiussioni rilasciate assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziarifinanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, le medesime dovranno n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione alla eccezione di cui all'articolo 1957all'art.1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta dell’Amministrazione Comunale concedentenel corso della procedura. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI o Consorzio da costituirsi la per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione provvisoria deve essere intestata contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a ciascun soggetto raggruppando o consorziandorilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai La garanzia, in caso di RTI non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionecostituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Al riguardo e È richiesta la Cauzione provvisoria pari al due per cento dell’importo a base di gara, da prestare a favore del Comune, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa sottoscritta in originale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx dottore in Ingegneria Civile xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxx.xx La cauzione provvisoria non potrà essere costituita, a pena di esclusioneesclusione dalla gara, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)allegando all'offerta denaro contante, con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contrattoassegni bancari o circolari. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui Ciascuna ditta partecipante dovrà presentare la cauzione venga prestata con modalità conforme a quanto previsto all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale fidejussione potrà riportare la clausola di cessazione automatica della garanzia in contanti il pagamento deve caso di mancata aggiudicazione dell'appalto. Le fidejussioni bancarie dovranno essere effettuato mediante il sistema PAGOPArilasciate da Aziende di Credito autorizzate a norma di legge, mentre le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da imprese di assicurazioni autorizzate, a cui si accede dal sito norma di legge, all'esercizio del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”ramo cauzioni. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni Le fidejussioni potranno inoltre essere rilasciate dagli intermediari finanziariiscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 93, le medesime comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le fidejussioni dovranno essere escutibili "a semplice richiesta" e dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, quanto segue:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedel Comune;
b) l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 dell'art. In caso di RTI o Consorzio da costituirsi la 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (cauzione provvisoria deve essere intestata definitiva) a pena di esclusione;
c) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile. Le Imprese possono usufruire delle riduzioni, agli importi delle garanzie, previste all'art. 93, comma 7 del Codice, purché rientrino in una delle fattispecie in esso previste. Per usufruire del suddetto beneficio è indispensabile inserire nel fascicolo una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale si dichiari a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionequale fattispecie si ricorre per usufruire della riduzione dell'importo della garanzia.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione provvisoria. Al riguardo e a pena di esclusioneAi sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n° 50/2016, il concorrente deve inserire nel plico è richiesta una cauzione provvisoria quantificata pari al 2% dell'importo posto a base d'asta, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Detta cauzione dovrà essere costituita esclusivamente mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in Euro 50.000,00 via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. A prescindere dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare la fideiussione costituente la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016. L'ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n° 50/2016. Nel caso di costituzione della cauzione mediante fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o polizza fidejussoria assicurativa, essa dovrà avere validità per almeno 180 giorni (cinquantamila/00salvo individuazione, a scelta della Stazione Appaltante di diverso termine di validità), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta. La polizza deve riportare l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubbliciper 180 giorni, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura. La fidejussione bancaria o rilasciata da intermediari finanziari o la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime dovranno polizza fidejussoria assicurativa dovrà espressamente prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella stazione appaltante. In caso di RTI o Consorzio da costituirsi La cauzione provvisoria, la cauzione provvisoria deve definitiva e l'ulteriore garanzia contrattuale di cui agli artt. 93 e 103 del D.Lgs. n° 50/2016, devono essere intestata prestate avvalendosi dei modelli approvati con DGRV n. 4151 del 22.12.2004, ovvero mediante modelli che riportino un integrale richiamo delle disposizioni regionali che concorrono a pena determinare l'entità delle garanzie, nei termini di esclusione, a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionecui sopra.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione provvisoria. Al riguardo e a pena di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico E’ richiesta una cauzione provvisoria quantificata in di €. 10.380,00= (Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offertadiecimilatrecentottanta/00) pari al 2% del netto dell'importo presunto, da prorogare fino prestare al momento di partecipazione alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, gara secondo le medesime dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedente. In caso di RTI o Consorzio da costituirsi la cauzione provvisoria deve essere intestata a pena di esclusione, a ciascun soggetto raggruppando o consorziandomodalità definite nel presente articolo. Il deposito cauzionale provvisorio, potrà essere costituito in valuta legale ovvero in titoli al portatore dello Stato o garantiti dallo Stato, provvisti delle cedole in corso, valutati al prezzo della quotazione della borsa viciniore nel giorno precedente quello del versamento, ovvero sotto forma di fidejussione bancaria o anche mediante polizza fidejussoria prestata da primaria compagnia di assicurazione debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni e compresa, per le imprese italiane, in apposito elenco redatto dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato. Il deposito in valuta legale può essere effettuato mediante versamento:
A) Su uno dei conti correnti intestati all’INPS presso le agenzie o filiali delle banche specificate nell’elenco allegato “C” 1a parte. Il versamento, su uno dei conti correnti anzidetti, può essere effettuato anche tramite qualsiasi altra filiale o agenzia delle Banche di cui all’elenco citato ovvero tramite altre Banche di Roma o di altre località;
B) In c/c postale (n. di c/c: 550004) intestato all’INPS. Le ricevute dei versamenti di cui sopra sono considerate documenti probatori dell’avvenuta costituzione del deposito. A tale fine, nel caso di versamento in conto corrente effettuato presso agenzie, filiali o Banche diverse da quelle elencate nell’allegato, dalla ricevuta dovrà risultare esplicitamente su quale dei conti correnti indicati in detto allegato sarà accreditata la somma versata. Il deposito in titoli deve essere costituito presso una delle Banche indicate nell’allegato “C” 2° parte, con vincolo a favore dell’INPS e dovrà risultare da lettera della Banca depositaria recante l’esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito nonché l’impegno a trasferire all’INPS, dietro semplice richiesta, il deposito stesso e a non svincolarlo se non dietro esplicita autorizzazione in tal senso da parte dell’INPS stesso. Nel caso di versamento in c/c effettuato presso agenzie, filiali o banche diverse da quelle elencate nell'allegato "C" 1a parte, dalla ricevuta dovrà risultare esplicitamente su quale dei c/c indicati in detto allegato sarà accreditata la somma versata. Il deposito cauzionale provvisorio costituito sotto forma di fidejussione bancaria può essere accettato solo se la fidejussione risulti prestata:
A) Da istituti di credito di diritto pubblico o da banche di interesse nazionale;
B) Da aziende di credito aventi un patrimonio (capitale versato e riserva) non inferiore a €. 1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila/00), da Casse di Risparmio, Monti di Credito su pegno di 1° categoria e da Banche Popolari aventi un patrimonio non inferiore a €. 1.500.000,00 (Unmilionecinquecentomila/00). L’atto di fidejussione dovrà essere redatto secondo la formula di lettera commerciale acclusa al presente capitolato (allegato “D”). Se il deposito è svincolato automaticamente ai costituito mediante polizza fidejussoria, la stessa deve avere validità almeno per tutto il tempo di validità dell’offerta, nonché deve essere integrata dalla seguente condizione particolare: "fino alla liberazione della ditta obbligata su comunicazione dell'Istituto garantito, la Società assicuratrice rimane responsabile nei confronti dell'Istituto stesso senza che da parte della Società possano essere sollevate eccezioni di qualsiasi natura anche in relazione a condizioni o clausole contenute negli atti di gara e nella presente polizza". Nessun interesse è dovuto al concorrente sulle somme o valori costituenti il deposito cauzionale provvisorio; peraltro, i titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. Non saranno accettati depositi cauzionali provvisori costituiti con modalità differenti da quelle previste nei punti precedenti. Il deposito cauzionale provvisorio della ditta aggiudicataria sarà restituito dopo l'avvenuta dimostrazione della costituzione del deposito cauzionale definitivo a meno che quest'ultimo non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionevenga costituito mediante integrazione di quello provvisorio. I depositi cauzionali provvisori delle ditte non aggiudicatarie saranno restituiti dopo che sarà stato aggiudicato l'appalto ovvero dopo che sarà stato deciso eventualmente di non far luogo all'aggiudicazione. L’inosservanza delle prescrizioni indicate nei precedenti punti produrrà, la irricevibilità dell’offerta presentata che sarà, conseguentemente, considerata priva di qualsiasi efficacia a tutti gli effetti.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione provvisoria. Al riguardo 1. La cauzione provvisoria dovrà essere, ai sensi dell’art. 93 del codice dei contratti, pari al 2% del valore stimato dell’appalto (pari ad € 104.226,13, salvo riduzioni riconosciute per il possesso delle certificazioni di qualità di cui all’art. 93 co. 7) e a pena potrà essere presentata in uno dei seguenti modi:
a) costituzione di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)contanti ovvero con bonifico ovvero in assegni circolari ovvero in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso aziende, autorizzate a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice. Dovrà essere presentata relativa quietanza;
b) fideiussione bancaria oppure polizza fideiussoria ovvero atto fideiussorio, con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti per almeno 180 giorni, rilasciati da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.
2. La disciplina di cui al D.M. (MISE) n. 31/2018 - schema tipo 1.1. (o 1.1.1.) - deve ritenersi integrata dalle disposizioni del presente articolo (che, in caso di contrasto, prevalgono su ogni altra disposizione). In caso di garanzia costituita da più garanti, la medesima dovrà essere prestata in un unico atto contrattuale, con indicazione espressa del garante (delegatario/rappresentante) autorizzato ad operare in nome e per conto di tutti gli altri (senza alcun rilievo dei rapporti contrattuali interni tra i garanti) nei confronti della stazione appaltante. Ogni rapporto contrattuale in relazione alla cauzione provvisoria sarà, pertanto, tenuto dalla data stazione appaltante con il solo garante delegatario/rappresentante tenuto ad adempiere in proprio e per l’intero, in nome e per conto di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione tutti i garanti: la ripartizione delle quote tra i garanti e ogni altra questione tra gli stessi avrà pertanto esclusiva rilevanza nei rispettivi rapporti interni senza alcun effetto nei confronti della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualitàStazione Appaltante.
3. Nel caso in cui di cauzione prestata mediante polizza o fideiussione, la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA stessa dovrà prevedere espressamente e testualmente: - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, ; - la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella stazione appaltante, - una validità di almeno 180 (centottanta) giorni a far corso dalla data fissata per la presentazione delle offerte; - In caso di garanzia costituita da più garanti dovrà essere rispettato quanto prescritto al punto che precede (la garanzia dovrà espressamente prevedere, in appendice o in altra forma contrattuale libera, quanto richiesto).
4. In Si applicano, ove il concorrente dimostri il possesso delle certificazioni di qualità, le riduzioni della percentuale della cauzione previste all’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016.
5. Nel caso di RTI non ancora formalmente costituiti, la suddetta cauzione dovrà risultare intestata a tutti i componenti del RTI stesso, con specifica indicazione del mandatario e del/le mandante/i. Si precisa, inoltre, che in caso di RTI o Consorzio di consorzio ordinario la riduzione del 50% della garanzia,di cui al punto 1 dell’art. 93 comma 7, sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risulteranno in possesso della certificazione di qualità della serie UNI CEI ISO 9000.
6. Le fideiussioni e le polizze dovranno essere corredate da costituirsi idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la cauzione provvisoria deve essere intestata qualifica ed i poteri degli stessi.
7. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
8. L’offerta dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dall’impegno di un fideiussore – anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria – a ciascun soggetto raggruppando rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva (art. 103 del decreto), in conformità a quanto previsto e prescritto all’art. 8 lett. B) del capitolato speciale qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
9. I concorrenti dovranno presentare i documenti di cui sopra in originale o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionein copia autentica.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Al riguardo Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.Lgs 50/2016 e a pena di esclusioness.mm.ii., il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento L'offerta deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPAcorredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a cui si accede dal sito scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del Comune raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria, prevista dall’art- 93, comma 1 del D.lgs 50/2016, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o fideiussioni rilasciate rilasciata dagli intermediari finanziarifinanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, le medesime dovranno n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. A norma dall’art- 93, comma 4 del D.lgs 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civilecodice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella stazione appaltante. In A norma, dall’art. 93, comma 5 del D.lgs 50/2016, la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori centottanta giorni nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. A norma dall’art- 93, comma 6 del D.lgs 50/2016 la garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di RTI o Consorzio informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. A norma, dall’art- 93, comma 7 del D.lgs 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da costituirsi organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione provvisoria deve essere intestata certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. A norma, dall’art- 93, comma 8 del D.lgs 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a ciascun soggetto raggruppando o consorziandorilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazioneA norma, dall’art- 93, comma 8-bis del D.lgs 50/2016 le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. Al riguardo e a pena di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una cauzione provvisoria quantificata pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data via esclusiva o prevalente attività di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione rilascio di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPAgaranzie, a cui si accede ciò autorizzati dal sito Ministero del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”bilancio e della programmazione economica. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime dovranno La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, la sua operatività nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella stazione appaltante. In caso Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di RTI o Consorzio da costituirsi presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a rilasciare la cauzione provvisoria deve garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere intestata corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a ciascun soggetto raggruppando rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o consorziandoin titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Torino - UniCredit Banca Ag. Il 54, Via Bogino n. 12/b (tel. 011/000-0000) con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti. In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna Impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I. Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionela stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione (circa tre mesi dopo l'effettuazione della gara). La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
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Samples: Service Management Agreement
Cauzione provvisoria. Al riguardo e a pena 1. Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta la costituzione, al momento della presentazione dell'offerta, di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 dell'importo di € 38.687,88 pari al 2% (cinquantamila/00)due per cento) del corrispettivo posto a base di gara, con validità non inferiore eventualmente ridotto a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offertanorma del comma 7 del succitato articolo.
2. Ai sensi dell'art. 75, da prorogare fino alla stipula commi 2 e 3, del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblicicontratti, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancariedi cui al comma 1 del presente articolo può essere prestata: - in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, polizze assicurative presso una sezione di tesoreria provinciale o fideiussioni rilasciate presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante; - fideiussione bancaria; - polizza assicurativa; - polizza rilasciata dagli intermediari finanziarifinanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, le medesime dovranno n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle finanze.
3. Ai sensi dell'art. 75, commi 4 e 5, del Codice dei contratti, la fideiussione o la polizza devono espressamente prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, civile nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella Stazione appaltante; la validità della garanzia deve essere di almeno 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell'offerta.
4. In caso di RTI o Consorzio da costituirsi Ai sensi dell'art. 75, comma 8, del Codice dei contratti, la cauzione provvisoria deve essere intestata accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a pena rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di esclusionecauzione definitiva nel caso di aggiudicazione.
5. Ai sensi dell'art. 75, a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il deposito cauzionale comma 6, del Codice dei contratti, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolato svincolata automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionedella sottoscrizione del contratto stesso.
6. In caso di associazione temporanea di imprese, la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. Al riguardo e a pena di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico una La cauzione provvisoria quantificata prestata a garanzia della valida partecipazione alla gara e della stipulazione del contratto è stabilita nella misura del 2% dell'importo a base d'asta e pertanto pari ad Euro 6.010,00 e potrà essere effettuata mediante versamento in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)contanti presso la Tesoreria Provinciale, con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data ovvero tramite assegno circolare ovvero fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da impresa di presentazione dell'offerta, da prorogare assicurazioni debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. Essa rimarrà vincolata fino alla stipula stipulazione definitiva del contrattocontratto ed alla comunicazione di svincolo dell'Amministrazione Provinciale. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui La fideiussione bancaria o la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all'esecuzione di cui all'articolo 1957, all'art. 1957 comma 2, del ) Codice Civile, nonché la sua operatività a semplice richiesta della stazione appaltante ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta. La garanzia deve avere validità di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/2006 l'importo della garanzia prestata a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentetitolo di cauzione provvisoria è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio la ditta partecipante dovrà segnalare il possesso del requisito nelle forme previste dall'art. 75 comma 7) D.Lgs. 163/2006. La fideiussione/polizza, nel caso di Associazione Temporanea di concorrenti, in particolare costituende, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti all'Associazione Temporanea a pena di esclusione dalla gara. In ogni caso di RTI o Consorzio da costituirsi la cauzione provvisoria deve dovrà essere intestata accompagnata da una dichiarazione – rilasciata da un fideiussore verso l'impresa concorrente – d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario – a pena di esclusione, a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazioneesclusione dalla gara –.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione provvisoria. Al riguardo Ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del D.Lgs50/2016 e a pena di esclusioness.mm.ii., il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento L'offerta deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPAcorredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a cui si accede dal sito scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del Comune raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria, prevista dall’art- 93, comma 1 del D.lgs 50/2016, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o fideiussioni rilasciate rilasciata dagli intermediari finanziarifinanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, le medesime dovranno n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. A norma dall’art- 93, comma 4 del D.lgs 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civilecodice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella stazione appaltante. In A norma, dall’art. 93, comma 5 del D.lgs 50/2016, la garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con l'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori centottanta giorni nel corso della procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. A norma dall’art- 93, comma 6 del D.lgs 50/2016 la garanzia deve coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di RTI o Consorzio informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. A norma, dall’art- 93, comma 7 del D.lgs 50/2016, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da costituirsi organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione provvisoria deve essere intestata certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. A norma, dall’art- 93, comma 8 del D.lgs 50/2016, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a ciascun soggetto raggruppando o consorziandorilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazioneA norma, dall’art- 93, comma 8-bis del D.lgs 50/2016 le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. Al riguardo e a A pena di esclusione, il raggruppamento concorrente deve inserire nel plico prestare una cauzione provvisoria quantificata in di Euro 50.000,00 400.000,00 (cinquantamila/00quattrocentomila/00), con validità non inferiore a 365 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 giorni verrà richiesta ai concorrenti appendice di proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata presentazione comporterà l'esclusione dalla procedura di gara. Detto deposito può essere costituito presso la Tesoreria della Città metropolitana c/o UNICREDIT spa. Filiale di Firenze in cui la cauzione venga prestata via Dei Vecchietti n. 11- in contanti il pagamento deve essere effettuato o con assegno circolare non trasferibile intestato alla Città metropolitana di Firenze oppure mediante il sistema PAGOPAfideiussione bancaria rilasciata da Istituto di Credito autorizzato a norma di legge o polizza assicurativa sottoscritta dall'assicurato e dall'assicuratore rilasciata da operatori economici di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, e che sono sottoposti a cui si accede dal sito revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”Decreto Legislativo n. 58/1998. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite Le fideiussioni bancarie, le polizze assicurative o e le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime finanziari dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale dell'ente concedente. In caso Qualora il deposito cauzionale sia costituito in contanti o assegno circolare o qualora non sia contenuta nella polizza/fideiussione, deve essere presentata la dichiarazione fornita da un istituto di RTI credito e/o Consorzio da costituirsi compagnia di assicurazione con la quale i medesimi si impegnano a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione della convenzione, qualora il raggruppamento risultasse aggiudicatario della concessione. Tale dichiarazione dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore. L'impegno non dovrà contenere alcun riferimento economico al valore contrattuale. La cauzione provvisoria deve essere intestata è posta a pena garanzia della corretta partecipazione alla gara e garantisce a mancata sottoscrizione della convenzione di esclusioneconcessione per fatto dell’aggiudicatario, a ciascun soggetto raggruppando o consorziandosia il mancato rispetto del termine per la sottoscrizione della convenzione. Essa è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della concessione. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente verrà restituito entro 20 ( venti) giorni dalla approvazione del verbale di non aggiudicazione provvisoria. C)Ricevuta di pagamento della somma di Euro 500,00 a favore dell’Autorità per l’ Anticorruzione quale contribuzione dovuta per la partecipazione alla presente procedura ai non aggiudicatari sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 e della deliberazione 163/2015 dell’ANAC. Nel caso di pagamento diretto online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, Mastercard, America Express, deve essere allegata la ricevuta di pagamento inviata dal Servizio di riscossione all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione oppure in caso di pagamento in contanti, presentando il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, lo scontrino originale rilasciato dai punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionepagamento di bollette e bollettini. La causale di versamento deve riportare esclusivamente il codice fiscale della capogruppo e il codice CIG che identifica la presente procedura.
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Samples: Concessione Di Valorizzazione
Cauzione provvisoria. Al riguardo e L’offerta è corredata, a pena di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offertad'esclusione, da prorogare fino alla stipula una garanzia, pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto, sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell'offerente e con le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 75 del contrattoD.Lgs. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità163/06. Nel caso in cui la La cauzione venga prestata può essere costituita in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPAo in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, a cui si accede dal sito xxxxxx xx Xxxxxxxxx del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”Napoli, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarieLa fideiussione, polizze assicurative a scelta dell'offerente, può essere bancaria o fideiussioni rilasciate assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziarifinanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs 1° settembre 1993, le medesime dovranno n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/02/1998. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione alla eccezione di cui all'articolo 1957all'art.1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai sensi dell’art. 75, comma 2, del D.Lgs.163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo dovrà documentare nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di partecipazione in RTI o Consorzio da costituirsi la per poter usufruire di tale beneficio, tutti i componenti il raggruppamento devono essere in possesso dei requisiti previsti. La cauzione provvisoria deve essere intestata contenere, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a ciascun soggetto raggruppando o consorziandorilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai La garanzia, in caso di RTI non aggiudicatari costituito, deve essere rilasciata, a pena di esclusione, nell’interesse di tutti i componenti il raggruppamento. La garanzia fideiussoria dovra' coprire il versamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 1 ter del D.Lgs. 163/2006 (introdotti dalla L. 114/2014), previsto in caso di mancanza, incompletezza e irregolarità delle dichiarazioni di cui al momento dell'efficacia dell'aggiudicazione.comma 2 del richiamato articolo 38, nonché delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere rese in base alla legge, al bando e al disciplinare di gara;
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Al riguardo e È richiesta la Cauzione provvisoria pari al due per cento dell’importo a base di gara, da prestare a favore del Comune, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa sottoscritta in originale. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La cauzione provvisoria non potrà essere costituita, a pena di esclusioneesclusione dalla gara, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)allegando all'offerta denaro contante, con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contrattoassegni bancari o circolari. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui Ciascuna ditta partecipante dovrà presentare la cauzione venga prestata con modalità conforme a quanto previsto all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale fidejussione potrà riportare la clausola di cessazione automatica della garanzia in contanti il pagamento deve caso di mancata aggiudicazione dell'appalto. Le fidejussioni bancarie dovranno essere effettuato mediante il sistema PAGOPArilasciate da Aziende di Credito autorizzate a norma di legge, mentre le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da imprese di assicurazioni autorizzate, a cui si accede dal sito norma di legge, all'esercizio del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”ramo cauzioni. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni Le fidejussioni potranno inoltre essere rilasciate dagli intermediari finanziariiscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 93, le medesime comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le fidejussioni dovranno essere escutibili "a semplice richiesta" e dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, quanto segue:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedel Comune;
b) l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 dell'art. In caso di RTI o Consorzio da costituirsi la 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (cauzione provvisoria deve essere intestata definitiva) a pena di esclusione;
c) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile. Le Imprese possono usufruire delle riduzioni, agli importi delle garanzie, previste all'art. 93, comma 7 del Codice, purché rientrino in una delle fattispecie in esso previste. Per usufruire del suddetto beneficio è indispensabile inserire nel fascicolo una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale si dichiari a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionequale fattispecie si ricorre per usufruire della riduzione dell'importo della garanzia.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Cauzione provvisoria. Al riguardo e La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di: ⮚ cauzione che, fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma1, del d.lgs. 231/2007, de- ve essere costituita in contanti o con bonifico o con assegni circolari versati/accreditati presso la Tesoreria dell’Amministrazione. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire esclusivamente in contanti (con versamento o bonifico su c/c IBAN… Intestato a: Comune di Torre del Greco, presso la Banca d’Italia –Tesoreria Pro- vinciale dello Stato – Sezione di Napoli.) o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito, da depositarsi a pena di esclusioneesclusione presso il tesoriere dell’Ente con la causale “Cauzione provvisoria bando di gara ⮚ fideiussione che, il concorrente deve inserire nel plico a scelta dell’offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o preva- lente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una cauzione società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvi- bilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. In caso di prestazione della garanzia provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)sotto forma di fideiussione, con validità non inferiore si precisa quanto segue:
1) a 365 giorni decorrenti dalla data pena di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui esclusione la cauzione venga prestata in contanti il pagamento fideiussione deve essere effettuato mediante intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di imprese e GEIE; in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, la garanzia provvisoria deve essere intestata al medesimo consorzio.
2) a pena di esclusione la fideiussione deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art.103 co.9 del Codice appro- vato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il sistema PAGOPA, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
3) a cui si accede pena di esclusione la fideiussione deve avere validità per almeno centottanta giorni dal sito del Comune termine ultimo per la pre- sentazione dell’offerta;
4) a pena di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso esclusione la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime dovranno fideiussione deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, :
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volen- do ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia all'eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2secondo comma, del Codice Civile, codice civile;
c. la sua loro operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedente. In caso di RTI o Consorzio da costituirsi la cauzione provvisoria deve essere intestata dell’Amministrazione;
5) a pena di esclusioneesclusione la fideiussione deve essere corredata, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a ciascun rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art.103 del Codice qualora l’offerente risultasse affidatario; Ai sensi dell’art. 93, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 detta pre- scrizione non si applica se il concorrente è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
6) a pena di esclusione la fideiussione deve essere corredata, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su ri- chiesta della stazione appaltante / centrale di committenza nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
7) a pena di esclusione qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e del- lo schema tipo deve essere sottoscritta dal soggetto raggruppando che rilascia la fideiussione o consorziandolo schema tipo;
8) è possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante: • accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx • e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx ⮚ La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legi- slativo 6 settembre 2011, n. 159; a titolo esemplificativo sarà incamerata: □ qualora l’ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, non dovesse essere evaso alle condizioni of- ferte in gara; □ qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione; □ in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto. Il deposito cauzionale ⮚ La garanzia provvisoria presentata dal soggetto aggiudicatario è svincolato svincolata automaticamente ai al momento della sot- toscrizione del contratto; ⮚ Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente alla comunica- zione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionesiano destinatari di provvedi- menti sanzionatori; ⮚ Le cauzioni costituite in contanti dagli operatori non aggiudicatari della presente procedura di gara saranno svincola- te mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di documentazione amministrativa (ovvero successivamente comunicato), contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in cui gli operatori non aggiudicatari siano destinatari di provvedimenti sanzionatori.
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Cauzione provvisoria. Al riguardo (art. 93, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.) per l’importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00 euro) che dovrà indicare quale beneficiario l’Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Reggio Calabria (beneficiario) e va prestata con le modalità previste dal punto 8 del bando di gara. Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione senza condizione o riserva alcuna, del presente bando/disciplinare di gara, oltre che degli elaborati ad esso allegati, nonché tutte le obbligazioni poste a suo carico dal bando di gara, del Regolamento per la Gestione del Demanio Idrico della Provincia di R.C, delle attuali concessioni demaniali in essere fra la Reggina Calcio Spa e la Città Metropolitana (Allegato 8); Dichiarazione di avere effettuato uno studio approfondito del bando e di tutti gli elaborati allegati allo stesso, nonché di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito sulla determinazione della propria offerta; ritenendola adeguata e di rinunciare a qualsiasi azione o eccezione in merito, anche per vizi e/o difetti occulti o che dovessero sopravvenire all’aggiudicazione o alla successiva stipula del contratto di concessione; Dichiarazione di almeno due primari istituti bancari, attestanti la correntezza nei rapporti bancari e almeno una dichiarazione di primario istituto bancario attestante la disponibilità di risorse e/o credito per importi valutati dagli istituti stessi congrui a sostenere la realizzazione dell'investimento proposto. Dichiarazione del concorrente in merito alla costituzione della cauzione contrattuale pari ad un canone annuale così come da offerta di gara. Il concorrente dovrà dichiarare se la cauzione di cui sopra sarà versata in contanti alla Tesoreria della Città Metropolitana di Reggio Calabria o mediante fidejussione, in tal caso dovrà allegare dichiarazione di primario istituto bancario o assicurativo di incondizionata disponibilità a rilasciare una garanzia a prima richiesta, in caso di aggiudicazione, a fronte dei canoni previsti a favore della Città Metropolitana e degli altri obblighi, sanzioni/penalità derivanti dall'atto di concessione e dalla documentazione presentata in sede di offerta, per la durata del rapporto concessorio, a pena di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)decadenza, con validità un importo garantito pari ad un annualità di canone. Dichiarazione di impegno a sottoscrivere da parte di primaria compagnia assicurativa, per il caso di aggiudicazione, un contratto assicurativo contro i danni per qualunque rischio assicurabile (polizza all risk) a garanzia di tutte le opere ed i beni della concessione, sia quelli attualmente esistenti sia quelli che fossero costruiti successivamente. Detta polizza sarà vincolata a favore della concedente quale coassicurata e dovrà prevedere un massimale, allo stato attuale dei beni concessi, non inferiore ad € 4,2 milioni (euro quattromilioniduecentomila/00). Dichiarazione di impegno da parte di primaria compagnia assicurativa, per il caso di aggiudicazione, a stipulare un contratto assicurativo che garantisca cose e persone da eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attività concesse con massimale per l'importo non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data € 2.5 milioni (euro duemilionicinquecentomila/00) per ogni sinistro e senza clausole di presentazione dell'offertalimitazione della responsabilità alla quota-parte di responsabilità dell'assicurato, da prorogare fino alla stipula del contrattoin presenza di eventuali altri coobbligati solidali al risarcimento. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi Nel caso in cui il concorrente sia già in possesso della certificazione di qualitàtale tipo di polizza potrà allegarla alla domanda. Nel Dichiarazione ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (si precisa che nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento non vi siano familiari conviventi deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso prodotta dichiarazione negativa) (Allegato 4); Si precisa che : -Tutta la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione documentazione di cui all'articolo 1957ai punti precedenti e le dichiarazioni da rilasciare devono rispettare nelle modalità e nel loro contenutole prescrizioni contenute nel presente bando di gara. Qualora le informazioni rese dovessero risultare non veritiere, comma 2l’Ente Appaltante provvederà ad escludere l’impresa/e dalla gara, del Codice Civile, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedente. In caso di RTI o Consorzio da costituirsi la cauzione provvisoria deve essere intestata a pena di esclusione, a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazioneriservandosi ogni ulteriore e consequenziale provvedimento.
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Samples: Concessione Di Area Demaniale
Cauzione provvisoria. Al riguardo e 1. Per partecipare alla gara, in conformità a quanto prescritto dall’articolo 75 del Codice dei contratti, è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia a tutela dell’affidabilità dell’offerta, UNA PER OGNI LOTTO PER CUI SI PARTECIPA, nella misura del 2% dell’importo massimo stimato per il concorrente primo biennio di ogni lotto per cui si partecipa, al netto di IVA, e segnatamente: LOTTO CAUZIONE PROVVISORIA 2% Lotto 1 euro 880,00 Lotto 2 euro 2.860,00 Lotto 3 euro 2.280,00 Lotto 4 euro 4.800,00 Lotto 5 euro 1.300,00 Lotto 6 euro 2.400,00 Lotto 7 euro 320,00 Lotto 8 euro 400,00 Lotto 9 euro 480,00 Lotto 10 euro 280,00
2. La garanzia a corredo dell’offerta può essere costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di deposito cauzionale o di fideiussione.
3. Il deposito cauzionale può essere costituito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato e depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della CUC; il valore deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula essere al corso del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualitàgiorno del deposito.
4. Nel caso in cui il concorrente opti per la costituzione della cauzione venga prestata in contanti contanti, essa deve essere costituita mediante accreditamento sul c.c. n. 3152699 intestato a Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IBAN: XX00X0000000000000000000000) ovvero mediante versamento presso qualunque sportello di Unicredit SpA ubicato sul territorio nazionale indicando il codice di tesoreria n. 7700000, precisando in entrambi i casi la causale “CAP/E 1819 – Cauzione provvisoria gara Servizio di manutenzione e riparazione”.
5. La ricevuta comprovante il versamento della cauzione provvisoria o, se il pagamento avviene on line, la stampa di conferma dell’avvenuto pagamento, ovvero la copia del titolo del debito pubblico garantito dallo Stato, deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune inserita nella Busta A.
6. In caso di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la prestazione della cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancariesotto forma di fideiussione, polizze assicurative questa deve essere costituita secondo le seguenti modalità:
a) fideiussione bancaria (rilasciata da istituti di credito di cui al Testo Unico Bancario approvato con il D.Lgs. 385/93);
b) polizza assicurativa (rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 449/1959 e ss.mm.ii.);
c) fideiussione rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziariprevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, le medesime dovranno n. 58.
7. La fideiussione deve: ⮚ essere prodotta in originale, con espressa menzione dell’oggetto e della somma garantita; ⮚ essere corredata da copia dell’atto da cui risulta il potere del fideiussore di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussoria nei confronti della CUC; ⮚ avere validità per 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle offerte, prorogabile di ulteriori 180 giorni, in caso di richiesta da parte della CUC, qualora i tempi della procedura di affidamento siano prolungati; ⮚ prevedere espressamente, pena l'esclusione, :
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’articolo 1944 del c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia all'eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2, all’articolo 1957 del Codice Civile, c.c.;
c. la sua piena operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella CUC;
d. prevedere espressamente anche il pagamento, a favore della CUC, dell’importo della sanzione pecuniaria di cui agli articoli 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del Codice dei contratti, a seconda del lotto cui si partecipa.
8. In Nel caso di RTI o Consorzio da costituirsi dei soggetti ai quali si applica l’articolo 36 del Codice dei contratti la cauzione provvisoria fideiussione deve essere intestata al consorzio ed alle consorziate per le quali il consorzio concorre e deve essere sottoscritta dal consorzio.
9. Nel caso dei soggetti ai quali si applica l’articolo 37 del Codice dei contratti la fideiussione deve essere intestata a pena tutte le imprese che intendono raggrupparsi o consorziarsi o aggregarsi e firmata dalla Capogruppo, così come previsto dall’articolo 128 Regolamento attuativo.
10. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di esclusionequalità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
11. Per fruire di tale beneficio il concorrente deve inserire nella Busta “A – Documentazione amministrativa”, a ciascun soggetto raggruppando unitamente alla cauzione provvisoria, la copia della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.
12. Si precisa che in caso di partecipazione in R.T.I. o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazioneconsorzio ordinario il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Manutenzione E Riparazione
Cauzione provvisoria. Al riguardo e a pena di esclusione, il concorrente deve inserire nel plico una Tra la documentazione amministrativa dovrà essere allegata la cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)costituita ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii di importo pari al 2% dell’importo a base d’asta di € 114.240,00 Iva esclusa, con pari quindi a € 2.284,80. La cauzione dovrà avere validità non inferiore a 365 per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offertadelle offerte, da prorogare fino alla stipula eventualmente prorogabile a richiesta della stazione appaltante e dovrà essere costituita a favore dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del contrattoLavoro - Via Is Mirrionis 195 – 00000 - Xxxxxxxx - Codice fiscale: 92028890926. Non trovando applicazione Fermo restando il Codice dei Contratti Pubblicilimite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, non è ammessa alcuna riduzione della cauzionecomma 1, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve può essere effettuato mediante il sistema PAGOPAcostituita, a cui si accede dal sito scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del Comune debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarieLa fideiussione, polizze assicurative a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o fideiussioni rilasciate assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziariiscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n° 385/1993, le medesime dovranno che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n° 58. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, la sua operatività nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella stazione appaltante. In caso La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di RTI o Consorzio da costituirsi informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione provvisoria deve definitiva qualora l’impresa risultasse aggiudicataria dovranno essere intestata inserite a pena sistema: • sotto forma di esclusionedocumento informatico, a ciascun ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D. Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto raggruppando o consorziandoin possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionesensi del su richiamato Decreto; • in alternativa, sotto forma di scansione di documento cartaceo resa conforme all’originale con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. Per fruire delle riduzioni di cui all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni, ovvero allegando idonea dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 attestante il possesso delle certificazioni in parola e degli altri requisiti previsti.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione provvisoria. Al riguardo e a pena di esclusioneAi sensi dell’articolo 75, il concorrente deve inserire nel plico comma 1, del D.Lgs. 12/04/2006 n°163, è richiesta una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 pari al 2 per cento (cinquantamila/00), con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offertaun cinquantesimo) dell’importo preventivato dei lavori da appaltare, da prorogare prestare al momento della partecipazione alla gara. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. Tale cauzione provvisoria potrà essere presentata mediante: ▪ quietanza comprovante il versamento in numerario al tesoriere dell'Amministrazione presso la Banca Popolare di Bergamo Spa- Xxxxxxx xx Xxxxx, xxxxxx Xxxxx 0; ▪ fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, muniti di specifica autorizzazione a rilasciare garanzie nei confronti della pubblica amministrazione, rilasciate dal Ministero dell’Economia, come da decreto del Presidente della Repubblica 30.03.2004 n. 115, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 05.05.2004 e con le quali l'Istituto si obblighi incondizionatamente ad effettuare il versamento della somma garantita presso la tesoreria dell'Amministrazione, escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all'art. 1957. Detta cauzione provvisoria, in qualunque modo prestata, deve essere accompagnata da apposita dichiarazione circa l’impegno del garante ,debitamente abilitato, (Istituto Bancario o Assicurativo): ▪ a rilasciare in caso di aggiudicazione la garanzia pari al dieci per cento degli importi dei lavori appaltati quale cauzione definitiva, a favore della stazione appaltante valida fino alla stipula del contrattodata dell'apposito documento di svincolo rilasciato dall'ente appaltante.; ▪ ad aumentare la garanzia per cauzione definitiva di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci ed il venti per cento in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al dieci o venti per cento. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga La garanzia prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative fidejussione bancaria o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime dovranno mediante polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente, pena l'esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella stazione appaltante. In caso di RTI La fidejussione bancaria o Consorzio da costituirsi la polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria deve essere intestata a pena dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di esclusione, a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionepresentazione dell'offerta.
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Samples: Construction Contract
Cauzione provvisoria. Al riguardo e L'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento dell’importo a pena base di esclusionegara, il concorrente deve inserire nel plico una sotto forma di cauzione provvisoria quantificata o di fideiussione, a scelta dell'Offerente, nelle modalità di cui all’art. 93 del D.lgs. 50/2016. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Offerente, in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)contanti, con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPAtesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a cui si accede titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. I soggetti che possono rilasciare la fideiussione sono quelli indicati dal sito comma 3 dell’art. 93 del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA D.lgs. 50/2016. - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile; - l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella stazione appaltante. La garanzia provvisoria dovrà essere, altresì, corredata: - da un’autodichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In tal caso, il Committente si riserva di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di Credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori; in alternativa, da dichiarazione notarile relativa all’autenticazione di firma. Con riferimento alla produzione dell’apposita autodichiarazione o, in alternativa, della dichiarazione notarile, si precisa che, ove la garanzia provvisoria ne fosse sprovvista il Committente provvederà a richiedere la regolarizzazione di quanto prodotto. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta; essa copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 159/2011. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. - del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; - del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra del 50%, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; - del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra del 50 per cento, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; - del 20 per cento, anche cumulabile con le predette riduzioni, relativamente ai contratti relativi a servizi o forniture, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel VE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; - del 15 per cento, anche cumulabile con le altre riduzioni indicate, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067; - del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000,o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici o di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire dei benefici sopra indicati, l’Offerente dovrà produrre nella busta "A -Documenti” la seguente documentazione: copia conforme all’originale della certificazione di qualità di cui sopra ovvero dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di qualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che:
a) in caso di partecipazione in RTI orizzontali, Consorzio ordinario gli Offerenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), Aggregazioni di Imprese di cui all’art. 45, comma 2, lett. f) e GEIE di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/16, l’Offerente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste;
b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16, l’Offerente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio e le imprese consorziate indicate quale esecutrici siano in possesso della predetta certificazione;
c) in caso di partecipazioni in RTI verticali, se alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, solo queste possono godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.
d) in caso di partecipazione in RTI, o Consorzio da costituirsi aggregazioni comunque denominate, costituendi la cauzione provvisoria deve essere intestata a pena sottoscritta da tutti i partecipanti al costituendo RTI. La garanzia offerta deve essere altresì corredata - in ogni caso - dall'impegno di esclusioneun fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a ciascun soggetto raggruppando rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104 del d.lgs. n. 50/2016, qualora l'Offerente risultasse affidatario. Tale disciplina non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorziandoconsorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente L'atto con cui l’Amministrazione comunicherà l'avvenuta aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionevale – ad ogni effetto di legge - svincolo delle relative garanzie. L’Amministrazione, ove necessario, provvederà allo svincolo della garanzia oggetto del presente articolo, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.
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Samples: Service Agreement
Cauzione provvisoria. Al riguardo e Qualora sia previsto dal bando/lettera d’invito, a pena di esclusionegaranzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, il concorrente deve inserire nel plico una essere presentata cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 il cui ammontare è pari al 2% (cinquantamila/00)duepercento) dell’importo a base di gara, con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offertaoneri della sicurezza inclusi se previsti; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da prorogare fino alla stipula organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del contrattosistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, in sede di offerta deve essere segnalato il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La fideiussione, può essere bancaria o assicurativa. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziarifinanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, le medesime dovranno n. 385. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l'esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all'art. 1957, comma 2, del Codice Civilecodice civile, la sua operatività nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentedella stazione appaltante. In caso La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di RTI o Consorzio da costituirsi la cauzione provvisoria deve essere intestata presentazione dell'offerta. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a ciascun soggetto raggruppando o consorziandorilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente La cauzione altresì copre e verrà escussa: in caso di false dichiarazioni nella documentazione presentata ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico- finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti; in caso di mancata produzione della cauzione definitiva. Publiacqua S.p.A., nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazioneaggiudicatari, provvederà contestual- mente, nei loro confronti, a rendere idonea comunicazione atta allo svincolo automatico della garanzia.
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Samples: Capitolato Generale Forniture
Cauzione provvisoria. Al riguardo A pena di esclusione dalla gara, il deposito cauzionale di cui al punto V dell’Avviso pubblico dovrà rispettare quanto segue:
a) in contanti, previo versamento presso la tesoreria comunale, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale;
b) mediante fidejussione bancaria di pari importo;
c) mediante polizza assicurativa di pari importo;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del Decreto Legislativo n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; Se prestato nelle forme di cui alle superiori lettere b), c) e d) dovranno ivi essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente: • escludendo il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c.; • alla rinuncia all’eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.; • alla operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione. Il suddetto deposito cauzionale provvisorio, a pena di esclusione, dovrà altresì: • ai sensi dell’articolo 75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, avere validità per almeno 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; • essere corredato dall’impegno di un fidejussore a rilasciare il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata deposito cauzionale definitivo per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; • prevedere la sottoscrizione del garante autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo; • in Euro 50.000,00 (cinquantamila/00)caso di costituenda riunione temporanea di imprese, con validità non inferiore a 365 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”. Ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite fideiussioni bancarie, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del Codice CivileD.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento. Si precisa che: - il deposito cauzionale provvisorio copre la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedentemancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di RTI o Consorzio da costituirsi la cauzione provvisoria deve essere intestata a pena di esclusione- il concorrente che risulterà aggiudicatario, a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionedefinitivo, come previsto dall’art. 32 del presente Capitolato.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione provvisoria. Al riguardo e a pena di esclusioneA norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia, il concorrente deve inserire nel plico una cauzione provvisoria quantificata in Euro 50.000,00 pari al 2 per cento dell’importo annuale della concessione (cinquantamila/00€ 11.088,00), con validità non inferiore sotto forma di cauzione o di fideiussione, a 365 giorni decorrenti dalla data scelta dell'offerente. La garanzia provvisoria può essere costituita, a scelta dell’offerente, sotto forma:
a) di presentazione dell'offertaCauzione, da prorogare fino alla stipula del contratto. Non trovando applicazione il Codice dei Contratti Pubblici, non è ammessa alcuna riduzione della cauzione, nemmeno per l'ipotesi in cui il concorrente sia in possesso della certificazione di qualità. Nel caso in cui la cauzione venga prestata mediante deposito in contanti il pagamento deve essere effettuato mediante il sistema PAGOPA, a cui si accede dal sito della somma dovuta presso la Tesoreria comunale del Comune di Lucca – Sezione “PagoPA Tula (la Tesoreria rilascerà apposita quietanza di avvenuto deposito, che dovrà essere prodotta in sede di gara, unitamente all’impegno del fideiussore per il rilascio della garanzia definitiva, inclusa nella Busta di qualifica;
b) di Fideiussione bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art.106, D.Lgs.n.385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art.161 del D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa bancaria e assicurativa. Il Beneficiario della garanzia che deve essere indicato nella fideiussione è il COMUNE DI TULA con sede in Corso Repubblica n. 93, 07010 Tula - Pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione” - pagina xxxxx://xxxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxx/xxxxxxxxx- DEPOSITI CAUZIONALI - causale “DEPOSITO PER GARANZIA PROVVISORIA CONCESSIONE MERCATO DEL XXXXXXX”C.F. 81000970905. Ove Si precisa in ogni caso che ove la cauzione provvisoria sia prestata tramite venga emessa in favore della Centrale Appalti dell’Unione del Logudoro, non si provvederà all’esclusione o alla richiesta di regolarizzazione, bensì è stabilito che a garanzia della sottoscrizione dell’appalto nei confronti del Comune committente, su semplice richiesta da parte del medesimo Ente committente di escussione della cauzione provvisoria, questa centrale provvederà a formulare tale richiesta alla compagnia che presta la garanzia provvisoria, trasferendo le somme garantite al suddetto Ente. Si precisa infine che le fideiussioni bancariedevono essere prodotte secondo lo schema tipo di polizza approvato con il D.M. dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero delle Infrastrutture, polizze assicurative o fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, le medesime dovranno prevedere espressamente, pena l'esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957103, comma 29, del Codice CivileD.Lgs. 50/2016 (D.M. 19 gennaio 2018, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale concedente. In caso di RTI o Consorzio da costituirsi la cauzione provvisoria deve essere intestata a pena di esclusione, a ciascun soggetto raggruppando o consorziando. Il deposito cauzionale è svincolato automaticamente ai non aggiudicatari al momento dell'efficacia dell'aggiudicazionen. 31).
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Samples: Concession Agreement