CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ Clausole campione

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’. La VUS, ai sensi dell’art. 322 del D.P.R. 207/2010 (di seguito semplicemente Regolamento) rilascia il certificato di verifica di conformità non oltre 60 (sessanta) giorni dal’ultimazione dell’esecuzione del contratto. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese del fornitore che provvederà a mettere a disposizione di VUS i mezzi necessari ad eseguirli. Nel caso in cui il fornitore non adempia a tali obblighi si procede ai sensi del comma 2 dell’art. 320 del Regolamento. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità la VUS procederà al pagamento del saldo dei crediti contrattuali e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dal fornitore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per quanto non previsto dal presente articolo si procederà come stabilito dal Regolamento.
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’. 1. Il certificato di verifica conformità viene rilasciato a seguito di positiva verifica della conformità del servizio ai sensi del precedente art. 8.
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità. E' fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’. Il certificato di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle sarà effettuata da un verificatore ove nominato, in ossequio a quanto previsto dall’art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., nonché del relativo all. II.14, con i criteri stabiliti nelle Technical Specifications par. 7 ed entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’. CLARA S.P.A effettua la verifica di conformità del servizio ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., al fine di certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione. Ad esito positivo della verifica di conformità il Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di conformità. Il certificato di verifica di conformità potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i..
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Certificato di verifica di conformità , ai sensi dell’art. 102,comma 2, del D.Lgs. 50/2016 sarà emesso dal responsabile della esecuzione del contratto entro un mese dal ricevimento dei documenti richiesti . Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’. Ai sensi dell’art. 322 del DPR 207/10, al termine dell’esecuzione del contratto, il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità se l’Appaltatore avrà completamente e regolarmente eseguito le prestazione contrattuali. Trovano applicazione gli articoli da 312 a 324 del DPR 207/10.
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’. Il Direttore dell’ esecuzione, al termine del contratto, rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali . E’ comunque fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di conformità sarà trasmesso per accettazione al Fornitore che dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento, restituirlo all’Azienda U.S.L. aggiungendo eventuali contestazioni rispetto alla verifica di conformità. Il rilascio del certificato di verifica di conformità costituisce condizione per il pagamento del saldo del servizio e per lo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Il Concessionario deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire, il direttore dell’esecuzione dispone che sia provveda, accollando la relativa spesa sostenuta da Milano Ristorazione al corrispettivo dovuto dal Concessionario. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 mesi dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione al Concessionario, il quale deve firmarlo entro 15 giorni dal ricevimento. All’atto della firma, il Concessionario può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si procede allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’esecutore a garanzia del mancato rispetto e/o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.
CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’. 16.1 Il certificato di verifica di conformità delle prestazioni sarà effettuato ai sensi delle vigenti normative di legge in particolare dall’art. 322, del DPR 207/2010 oltre a quanto previsto nel CSA.