CIRCUITO FINANZIARIO Clausole campione

CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. Il Capofila a trasmette la domanda di pagamento all'Autorità di Gestione/Organismo pagatore o suo organismo delegato, a seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, ed acquisisce i pagamenti dall’Organismo pagatore. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato intestato al capofila del Gruppo Operativo, in qualità di legale rappresentante. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro n. giorni lavorativi dal loro accredito sul conto corrente dedicato, sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.
CIRCUITO FINANZIARIO. Come specificato negli articoli 9 e 10 della Convenzione Attuativa, l'Amministrazione regionale per la prima annualità eroga l’acconto secondo quanto previsto nel cronoprogramma di spesa approvato, entro 30 giorni dalla registrazione contabile dell’impegno di spesa. Il Beneficiario formulerà, nel corso dell’esercizio e comunque entro la scadenza fissa del 30 settembre di ogni anno, a partire dall’anno successivo a quello della sottoscrizione della convenzione, apposita richiesta di erogazione della quota finanziaria relativa all’esercizio in corso, di importo non superiore a quello indicato nel cronoprogramma approvato, in base all’entità della spesa sino a quel momento sostenuta e agli atti procedimentali assunti. Il competente Centro di Spesa/Responsabile di azione adotterà, previa verifica della sussistenza di tutti i presupposti di legge, gli atti di liquidazione della spesa. Le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa sono trasferite in conformità ai cronoprogrammi approvati a condizione che sia certificata, dal Beneficiario, una spesa pari ad almeno il 70% di quanto già erogato - certificazione della spesa costituita da apposita dichiarazione sottoscritta dal Beneficiario, corredata dei mandati di pagamento quietanzati e delle relative fatture in copia conforme Successivamente al trasferimento di una prima anticipazione erogata dal Responsabile di Azione/sub- azione, il Beneficiario carica e convalida sul sistema informativo SMEC la dichiarazione di spesa corredata di tutta la documentazione amministrativa e contabile a supporto. Per quanto concerne le quote relative al secondo e al terzo anno di erogazione della spesa il Responsabile di Azione/sub-azione sulla base della dichiarazione di spesa e dei pagamenti convalidati dal Beneficiario sul sistema informativo SMEC e previa verifica degli stessi e della completezza della documentazione amministrativa e contabile, autorizza il trasferimento a quest’ultimo delle tranche del finanziamento sulla base delle disposizioni contenute nella Convenzione Attuativa. L’importo dovuto a titolo di saldo sarà determinato sulla base della spesa certificata alla Commissione europea e allo Stato. Laddove l’importo già erogato al Beneficiario sia superiore all’ammontare certificato, il Responsabile di Azione/Sub-azione attiverà la procedura di recupero nei suoi confronti. Successivamente all’erogazione del saldo, se dovuto, il Responsabile di Azione/Sub-azione avvierà la procedura di recupero...
CIRCUITO FINANZIARIO. Le Autorità di Xxxxxxxx trasferiscono le risorse finanziarie all’OI per la realizzazione degli interventi programmati, sulla base delle modalità di seguito descritte. Per ciascuna azione dell’ITI, il trasferimento di risorse finanziarie è condizionato alla trasmissione da parte dell’OI alle AdG di una scheda di progettazione esecutiva che contenga un cronoprogramma attuativo e la relativa previsione di spesa. La prima quota è trasferita a titolo di anticipazione e corrisponde ad una percentuale dell’annualità di riferimento, definita dall’AU in base alle specifiche esigenze dell’azione. L’erogazione della tranche successiva alla prima sarà condizionata alla dimostrazione da parte dell’OI, attraverso il caricamento dei dati nei SI regionali, dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti sull’intero importo dell’annualità di riferimento. In ogni caso la richiesta dell’OI non potrà superare l’importo indicato nel cronoprogramma di spesa per l’annualità stessa. L’invio delle schede dovrà essere effettuato entro il 30 settembre di ogni anno. Se l’avanzamento della spesa non corrisponde a quanto definito nel cronoprogramma approvato, lo stesso dovrà essere ripresentato entro il 30 settembre di ogni anno e approvato dall’AdG, salvo quanto previsto all’art. 9.
CIRCUITO FINANZIARIO. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dal Bando, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario. A seguito del ricevimento delle rendicontazioni dei singoli Partner, complete della relativa documentazione giustificativa, l’Organismo pagatore effettuerà i pagamenti. Questi ultimi vengono effettuati su un conto corrente dedicato al Progetto. Il Capofila trasferisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro giorni lavorativi dal loro accredito e sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner.
CIRCUITO FINANZIARIO. 1. Il valore delle attività svolte dal GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari in attuazione della presente Convenzione è pari a € 167.827,47 e le singole voci di costo saranno definite nel Piano Operativo. 2. Il trasferimento delle risorse da parte del Centro Regionale di Programmazione della Regione Sardegna al GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari avverrà secondo le modalità indicate al successivo comma 5. 3. Gli importi erogati al GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari costituiscono un sostegno alle attività istituzionali e non confluiscono nella contabilità separata destinata ai proventi delle attività svolte sul mercato. 4. Per gli stessi motivi l’attività è inoltre da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 633/1972 e non soggetta alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR 600/1973. 5. La corresponsione al GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari dell’importo di cui al comma 1, avverrà dal Centro Regionale di Programmazione, Regione Sardegna in un'unica soluzione, entro 60 giorni dalla registrazione contabile dell’impegno di spesa 6. Il trasferimento trova copertura finanziaria con le risorse FR stanziate sul capitolo di spesa del Bilancio Regionale Capitolo SC08.9555 (Missione 14, Programma 01, macroaggregato 104). 7. I trasferimenti al GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari saranno effettuati mediante mandato di pagamento da effettuarsi sul Conto intestato a: GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari IBAN: XX00X0000000000000000000000 secondo le modalità indicate dal precedente punto 5 del presente articolo; 8. È vietata alle parti l’utilizzazione commerciale e/o industriale dei risultati delle attività svolte. 9. Gli impegni di spesa verranno assunti al momento del perfezionarsi della relativa obbligazione giuridicamente vincolante. 10. La rendicontazione delle spese sarà effettuata secondo quanto previsto dal Piano Operativo
CIRCUITO FINANZIARIO. L’Organismo pagatore effettua i pagamenti del SAL/SALDO sul conto corrente intestato al Capofila, in qualità di rappresentante del Gruppo Operativo. Il Capofila ripartisce le somme ricevute dall’Organismo pagatore entro __ giorni lavorativi dal loro accredito sul proprio conto corrente sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate da ciascuno dei Partner e ne da comunicazione e prova al Soggetto Attuatore. Il pagamento dei contributi avviene secondo le modalità stabilite dall’AdG/Organismo pagatore, in base alla rendicontazione delle spese del Progetto da parte dei singoli Partner coerentemente con il piano finanziario.
CIRCUITO FINANZIARIO. La concessione dell’anticipo sul contributo concesso potrà essere disposta, su richiesta dell’impresa beneficiaria, solo a seguito della presentazione di idonea dichiarazioni attestante l’attuazione del programma di investimenti per un importo non inferiore al 50% di quanto ammesso, comprovata da fatture o altri documenti contabili equivalenti. L’ anticipazione erogabile, a seguito della verifica della documentazione prodotta, è pari al 50% del contributo spettante. L’anticipazione potrà essere disposta solo a seguito di presentazione di idonea polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da primarie compagnie assicurative o istituti di credito della durata di anni 2 dalla data di rilascio della stessa redatta secondo lo schema allegato al presente bando. L’ammontare del contributo spettante all’azienda verrà, una volta accertata la congruità della dichiarazione finale di spesa e della relativa documentazione, calcolato detraendo dall’ammontare del contributo spettante all’azienda l’importo dell’anticipo eventualmente erogato. Per le imprese che avranno optato per l’esecuzione del programma di investimenti attraverso lo strumento del leasing la concessione dell’anticipo, nella misura del 50% del contributo relativo agli acquisti diretti, potrà essere disposta esclusivamente per la parte del programma che prevede l’effettuazione di acquisti diretti previa dimostrazione dell’esecuzione del 50% dello stesso. Per quanto riguarda gli investimenti effettuati tramite locazione finanziaria, (“Leasing”), sarà applicato il disposto di cui alla norma 10 dell’allegato al Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate da Fondi Strutturali (Vedi Allegato n.10). A tale scopo la Regione dell’Umbria stipulerà apposite convenzioni con le Società di Leasing operanti sul territorio regionale, il cui elenco sarà pubblicato sul sito internet della Regione dell’Umbria (xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx).

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  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Oneri finanziari 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra l’Università e il Dipartimento. 2. L’Università, nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non dovranno in alcun modo confluire nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria. 3. Gli oneri finanziari a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 772 – sono pari a € 150.000,00. a. un importo pari al 50% di € 150.000,00 (€ 75.000,00) verrà versato successivamente all’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli Organi di controllo e comunque dopo la data di avvio attività di progetto. Questo importo è finalizzato a coprire le spese da sostenere nel primo periodo di attività; b. un importo pari al 40% di € 150.000,00 (€ 60.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa relativi al primo periodo di attività e della rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel primo periodo di attività. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo di cui al punto a. del presente articolo; c. un importo pari 10% di € 150.000,00 (€ 15.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa finali e della rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo pari ad € 150.000,00; 4. In considerazione del fatto che l’Università non viene ricompresa nelle tabelle A e B della legge 28/10/1984, n. 720, così come risultano aggiornate dal DPCM del 29/11/2011 (in GU 284 del 06/12/2011), la stesso non è obbligato alla tenuta di un conto di Tesoreria e in adempimento all’art. 3 c. 1 della legge n. 136 /2010 e s.m.i., recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”, fornirà apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato. Pertanto gli importi di cui al comma 3 del presente articolo verranno versati mediante accreditamento della somma sul c/c presso UNICREDIT Agenzia Roma 60 – IBAN XX00X0000000000000000000000 – Intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’accreditamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 5. È escluso che il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa ricevere compensi a valere sugli oneri finanziari progettuali.

  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • Finanziamento (1) Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore. (2) Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell'incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali. (3) L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 20 del presente Contratto (sostegno al reddito). (4) Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote di importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi. (5) Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bilaterali Territoriali del settore Turismo ai sensi del comma 1 sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico. (6) Ai sensi dell’accordo nazionale del 7 giugno 2002, il sistema si avvale della Convenzione stipulata il 1° luglio 2002 tra l’INPS e le parti stipulanti il presente CCNL e di un conto corrente bancario “cieco” istituito per ciascuna provincia. (7) Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali ed, in alternativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBNT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento. In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBNT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie che dovranno comunque concludersi entro il 31 dicembre 2008. Sono altresì confermate le delibere sin qui assunte in materia dagli organi dall’EBNT. (8) Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 18 e 20, in ragione della provenienza del gettito. (9) Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, dedotto quanto di competenza dell’EBNT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali regolarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL Turismo. (10) L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questione qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • Resa del conto finanziario 1. Il Tesoriere, al termine dei 30 giorni successivi alla chiusura dell'esercizio, rende all’Ente, su modello conforme a quello previsto dalle norme vigenti, il “conto del Tesoriere” corredato dagli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dall’elenco degli ordinativi di incasso e di pagamento emessi e dall’elenco delle relative quietanze. 2. L’Ente entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. 3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto di bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la comunicazione in ordine all’avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994.