Codice Etico e Modello 231 Clausole campione

Codice Etico e Modello 231. Il Mandante dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Mandante dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati nei confronti di Schenker per l’intera durata del contratto. Le parti concordano che l’inosservanza, anche parziale, dell’adozione e/o dell’efficace attuazione delle misure sopra indicate costituisce grave inadempimento contrattuale. Conseguentemente, a Schenker è riservato il diritto:
Codice Etico e Modello 231. L’Impresa dichiara di aver preso conoscenza del contenuto del codice etico della Fondazione e del modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, “modello”) adottati ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, avendone preso chiara, piena ed esatta visione, globalmente ed in ogni loro singola parte sia su base cartacea che attraverso collegamento telematico al sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. L’Impresa dichiara e garantisce inoltre che quanto forma oggetto del presente Capitolato e del Disciplinare sarà realizzato anche nel rispetto dei principi e delle previsioni previsti nel codice etico e nel modello nonché nel rispetto di tutta la normativa applicabile anticorruzione e, per l'effetto, si impegna a far conoscere il codice etico, il modello, nonché tutta la normativa applicabile (ivi inclusa la normativa anticorruzione) a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato. In particolare l’Impresa garantisce che i suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci e/o amministratori e/o legali rappresentanti e/o chiunque partecipi, a qualsiasi titolo, allo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato e/o faccia parte della sua organizzazione non terrà comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del codice etico, del modello e/o di tutta la normativa applicabile (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell’immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui la Fondazione si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi. La violazione anche di una sola delle dichiarazioni e/o garanzie sopra previste costituisce grave inadempimento contrattuale con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà della Fondazione di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., impregiudicati il risarcimento del danno ed ogni altro diritto e/o azioni previsti dalla legge.
Codice Etico e Modello 231. CLASS prende atto che il Gruppo ENEL si è dotato di Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 ed ha adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (i documenti citati sono tutti consultabili sul sito: xxxx://xxx.xxxx.xxx). Le Parti si ispirano ai documenti sopra citati nello svolgimento delle attività di cui al presente Accordo e si impegnano ad operare nel rispetto di principi di assoluta correttezza, trasparenza e probità anche al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al citato D.lgs. 231/2001, qualora, nell’ambito delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo, una Parte o i propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti concretanti ipotesi di illeciti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o in violazione al rispettivo Modello Organizzativo. Il presente Accordo, che è stato liberamente negoziato tra le Parti, è sottoscritto in due originali, uno per ciascuna Parte. Roma, 1 dicembre 2017 Il Responsabile della Funzione Il Presidente e-Mobility – e-Solutions
Codice Etico e Modello 231. 1. Il Fornitore dichiara di conoscere e di aver preso atto delle previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) e si impegna ad improntare il proprio comportamento, finalizzato all’attuazione del Contratto, a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.
Codice Etico e Modello 231. Parte Xxxxxxxxx dichiara di conoscere il Codice etico e di Comportamento di Parte Comunicante, di averne preso visione e di accettarne il contenuto, oltre che di impegnarsi a rispettarne pienamente e scrupolosamente le disposizioni. L'inosservanza delle predette previsioni del Codice etico e di comportamento è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del presente Accordo per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e legittimerà pertanto la Parte Comunicante a risolvere il presente Accordo con effetto immediato.
Codice Etico e Modello 231. IL PAP dichiara di aver preso atto che il Contrente ha adottato un proprio Modello organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs, 231/2001 (il "Modello"), disponibile al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxxxxx?xxx=0, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente contratto, di condividerne i contenuti e di impegnarsi a rispettarlo nello svolgimento dell’attività del presente contratto. L’inosservanza di tale impegno, salvo che il fatto non sia di modesta entità anche in relazione alle possibili conseguenze a carico del Contraente, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il Contraente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al Contraente. Di converso, con la sottoscrizione del presente atto, il Contraente dichiara di avere letto ed accettato i requisiti ed i principi etici stabiliti nel “Codice etico e di comportamento” adottato dal PAP – il cui contenuto è disponibile sul sito xxxx://xxxxxxxxxxxx.xxx/xx- content/uploads/CODICE-DI-COMPORTAMENTO.pdf . Il Contraente si impegna ad uniformare la condotta dei propri dipendenti e collaboratori al suddetto Xxxxxx e di comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del PAP qualsiasi condotta con esso confliggente.
Codice Etico e Modello 231. Il Mandante dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, del disposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. A tale riguardo, il Mandante dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati nei confronti di Xxxx Consulting S.r.l. per l’intera durata del contratto. Le parti concordano, che l’inosservanza anche parziale dell’adozione e/o dell’efficace attuazione delle misure sopra indicate costituisce grave inadempimento contrattuale. Conseguentemente, a Ares Consulting S.r.l. è riservato il diritto: di sospendere l’esecuzione del contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenete la sintetica indicazione delle notizie, anche di stampa, circa circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi la inosservanza, e/o
Codice Etico e Modello 231. 7.1. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa della persona giuridica e, in particolare, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001. A tale riguardo, il Cliente dichiara di aver adottato ed efficacemente attuato procedure aziendali e comportamenti e di aver impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001e si obbliga a mantenerli tutti efficacemente attuati in favore di Franco Vago per l’intera durata del contratto.
Codice Etico e Modello 231. Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico che ne costituisce parte integrante. In merito si precisa che: • il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che ATER Gorizia riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i Dipendenti e dei diversi portatori di interesse (ad es. fornitori, partner, utenti, Pubblica Amministrazione, ecc.); • il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.