Collaudo definitivo degli impianti. Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, lʹesecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato speciale dʹappalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto stesso. Ad impianto ultimato, si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: ‐ rispondenza alle disposizioni di legge; ‐ rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.; ‐ rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; ‐ rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. In particolare, nel collaudo definitivo, dovranno effettuarsi le seguenti verifiche: - che siano state osservate le norme tecniche generali di cui è detto allʹart. 9; - che gli impianti ed i lavori siano corrispondenti a tutte le richieste e le preventive indicazioni, richiamate al par. 1 dellʹart. 4, inerenti allo specifico appalto, precisate dallʹAmministrazione nella lettera di invito alla gara o nel disciplinare tecnico a base della gara, purché risultino confermate nel progetto‐offerta della Ditta aggiudicataria e purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto; - che gli impianti ed i lavori siano in tutto corrispondenti alle indicazioni contenute nel progetto‐offerta, relative a quanto prescritto nel par. 2 dellʹart. 4, purché non siano state concordate delle modifiche in sede di aggiudicazione dellʹappalto; - che gli impianti ed i lavori corrispondano inoltre a tutte quelle eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dellʹappalto, di cui è detto ai precedenti commi b) e c); - che i materiali impiegati nellʹesecuzione degli impianti, dei quali, in base a quanto indicato nellʹart. 5, siano stati presentati i campioni, siano corrispondenti ai campioni stessi; - inoltre, nel collaudo definitivo dovranno ripetersi i controlli prescritti per la verifica provvisoria. Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale. Esame a vista Deve essere eseguita unʹispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle Norme generali, delle Norme degli impianti di terra e delle Norme particolari riferentesi allʹimpianto installato. Detto controllo deve accertare che il materiale elettrico, che costituisce lʹimpianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia scelto correttamente ed installato in modo conforme alle prescri...
Collaudo definitivo degli impianti. In aggiunta all’articolo relativo. Il collaudo definitivo dovrà avere inizio entro il termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative operazioni dovranno concludersi entro il termine di mesi sei dalla stessa. Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Progetto esecutivo e nel presente Capitolato Speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori. Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo: - rispondenza alle disposizioni di legge; - rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco; - rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; - rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto. In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
Collaudo definitivo degli impianti. Il collaudo definitivo deve iniziare entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative operazioni devono essere portate a termine entro i sei mesi successivi. Esso dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso dell'esecuzione dei lavori. Ad impianto ultimato si deve provvedere alle seguenti verifiche di collaudo: - rispondenza delle disposizioni di legge; - rispondenza delle prescrizioni dei Vigili del Fuoco; - rispondenza a prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; - rispondenze alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. In particolare, occorrerà verificare:
Collaudo definitivo degli impianti. ALLEGATI
Collaudo definitivo degli impianti. Il collaudo definitivo deve iniziare entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori e tutte le relative operazioni devono essere portate a termine entro i sei mesi. Esso dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto stesso o nel corso dell'esecuzione dei lavori. In particolare, occorrerà verificare:
Collaudo definitivo degli impianti. Il collaudo definitivo dei lavori dovrà iniziarsi entro dieci giorni dalla data di ultimazione dei lavori e dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori. corso dell'esecuzione dei lavori. Ad impianto ultimato si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo: - rispondenza alle disposizioni di legge; - rispondenza alle prescrizioni dei VV.F.; - rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto descritto.
Collaudo definitivo degli impianti. Il collaudo definitivo deve iniziarsi entro il termine stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto ed, in difetto, non oltre sei mesi dalla data del Certificato di Ultimazione dei Lavori. Il Collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel Capitolato Speciale d'Appalto, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'Appalto stesso. In particolare, nel Collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche: □ lo stato di isolamento dei circuiti; □ la continuità elettrica dei circuiti il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori; □ l'efficienza dell'impianto di terra. Tale ripetuto controllo ha lo scopo di verificare se le condizioni per le quali la verifica iniziale e provvisoria aver dato esito favorevole non si siano alterate nel periodo intercorrente fra la prima verifica ed il collaudo definitivo. Anche nel collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale.
Collaudo definitivo degli impianti. Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori. Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo: • rispondenza alle disposizioni di legge; • rispondenza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco; • rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; • rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche:
Collaudo definitivo degli impianti. Il collaudo definitivo dovrà accertare che gli impianti e i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità siano in tutto corrispondenti a quanto precisato nel presente Capitolato Speciale, tenuto conto di eventuali modifiche concordate in sede di aggiudicazione dell'appalto o nel corso dell'esecuzione dei lavori. Si dovrà procedere alle seguenti verifiche di collaudo: – rispondenza alle disposizioni di legge; – rispondenza alle eventuali prescrizioni dei Vigili del Fuoco; – rispondenza alle prescrizioni particolari concordate in sede di offerta; – rispondenza alle norme CEI relative al tipo di impianto, come di seguito descritto. In particolare, nel collaudo definitivo dovranno effettuarsi le seguenti verifiche: indicazioni, richiamate nello specifico appalto, precisate dall'Istituto nella lettera di invito alla gara o nel capitolato speciale e suballegati posti a base della gara.; Anche del collaudo definitivo verrà redatto regolare verbale.
Collaudo definitivo degli impianti. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo definitivo dovranno essere iniziati entro mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori. La collaudazione stessa deve essere conclusa entro mesi sei dalla data di ultimazione dei lavori, con l’emissione del relativo certificato e l’invio di documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 96 del Regolamento 25/05/1895 n° 350. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni dell' art. 5, comma primo e secondo, della legge 10/12/581, n° 741 e successive modifiche. L’Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai, i mezzi d’opera e le strumentazioni occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 102 del citato Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori e le migliorie che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Per tutti gli effetti di legge e, in particolare, per quanto attiene ai termini di cui agli artt. 1667 e 1669 C.C., con l’emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data di approvazione dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell’Amministrazione appaltante. La presa in consegna degli impianti da parte dell’Ente appaltante sarà preceduta da una verifica tecnica degli stessi. La verifica tecnica accerterà che gli impianti siano in condizione di poter funzionare normalmente, che siano rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli infortuni. La verifica tecnica, in caso di esito favorevole, ha lo scopo di consentire l’inizio del funzionamento degli impianti. A verifica tecnica avvenuta l’Ente appaltante prenderà in consegna gli impianti compilando regolare verbale. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere e per tutto il periodo di garanzia la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’appaltatore. Nel periodo che intercorre tra l’ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo (seconda fas...