Collegio dei revisori contabili. Il Collegio dei revisori contabili è composto da quattro membri effettivi e due supplenti, pariteticamente suddivisi tra le Parti ed è, per una metà eletto dell'Assemblea dei delegati e per l'altra metà designato dalla rappresentanza delle Associazioni artigiane. Il primo Presidente del Collegio eletto o designato dopo la costituzione degli organi definitivi di ARTIFOND sarà espresso dalla rappresentanza dei lavoratori associati. Ad ogni rinnovo delle cariche si effettuerà la rotazione tra le due componenti.
Collegio dei revisori contabili. 1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e 2 (due) supplenti.
Collegio dei revisori contabili. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti. I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono direttamente designati dalla parte datoriale. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e devono essere iscritti al registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia. Il Presidente del Collegio dei Revisori contabili sarà scelto nell'ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio d'amministrazione.
Collegio dei revisori contabili. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti. I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall’Assemblea su proposta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo o di almeno un terzo dei delegati dell’Assemblea. I componenti in rappresentanza delle imprese sono eletti dall’Assemblea su proposta delle Associazioni Datoriali. Tutti i componenti del Collegio dei Revisori Contabili debbono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e debbono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell’ambito della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Collegio dei revisori contabili. 1 - Il Collegio dei Revisori contabili è composto da quattro componenti effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea. Per l'elezione si procede contestualmente e con le stesse modalità adottate per l'elezione del Consiglio di Amministrazione così come richiamate all'art. 10 del presente Statuto.
Collegio dei revisori contabili. L’Assemblea Generale di ogni quadriennio dispari elegge cinque Revisori contabili effettivi, dei quali almeno uno deve essere Revisore Ufficiale dei Conti, e due supplenti, i quali durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limite di durata del mandato. A fini elettivi, in tempo utile per la votazione in Assemblea Generale, il Presidente dell’Associazione sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutte le imprese associate. Alla carica di Revisore contabile possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa. I Revisori sono eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea Generale su una lista di candidati che sia rappresentativa dei diversi territori. Risultano eletti Revisori effettivi i cinque candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi due candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I Revisori scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio. Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea con la relazione sui bilanci. I Revisori contabili partecipano alle riunioni di Assemblea Generale e Giunta. Qualora, per qualsiasi motivo venga a mancare un Revisore effettivo, il Revisore contabile supplente subentra a quello effettivo in ordine al numero dei voti conseguiti; in caso di parità subentra quello più anziano di età; ove occorra, i Revisori supplenti vengono integrati, a scalare, tra i primi dei non eletti.. L’incarico di Revisore Contabile è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
Collegio dei revisori contabili. 1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti.
Collegio dei revisori contabili. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall’Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l’altra metà in rappresentanza delle imprese associate, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica. Per la nomina dei Revisori Contabili di ciascuna componente dell’Assemblea vengono presentate liste sottoscritte da almeno un terzo dei rappresentanti della relativa componente. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 4 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente nell’ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Collegio dei revisori contabili. 1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti per metà eletti dall’Assemblea dei rappresentanti delegati dei lavoratori associati al Fondo e per l’altra metà in rappresentanza delle amministrazioni, nel rispetto del criterio della rappresentanza paritetica.
Collegio dei revisori contabili. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto da 4 (quattro) componenti effettivi e 2 (due) supplenti. In attuazione del principio di pariteticità, i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle Amministrazioni in seno all'Assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi n. 2 (due) componenti effettivi e del rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili. Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate disgiuntamente con le stesse modalità previste dall’art. 6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente. Tutti i componenti il Collegio dei Revisori Contabili devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97 e successive modifiche ed integrazioni e devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. Il Collegio dei Revisori Contabili nomina al proprio interno il Presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.