IL COLLEGIO DEI REVISORI Clausole campione

IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effet- tivi e due supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto dai successivi commi. Le Organizzazioni che hanno espresso il Presidente dell’Assemblea designano 2 revisori effettivi e 1 supplente. Le altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente. L’Assemblea nomina all’interno del Collegio il Presidente designato dalle Organizzazioni che non hanno provveduto alle designazioni del Presidente dell’Assemblea. I componenti del Collegio durano in carica tre anni. Essi partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato di Gestione. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo legale di tutte le attività dell’Associazione. Esso può essere integrato con ulteriori revisori fino ad un massimo di due effettivi e di un supplente con delibera dell’Assemblea, qualora quest’ultima ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti di soggetti pubblici o privati erogatori di contributi.
IL COLLEGIO DEI REVISORI dott. Silvano Macculi dott. Andrea Schena rag. Nunzio Lobaccaro
IL COLLEGIO DEI REVISORI. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che designa anche un supplente.
IL COLLEGIO DEI REVISORI. 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o e di componente degli Organi direttivi della Cassa di previdenza.
IL COLLEGIO DEI REVISORI. 1. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri, scelti e nominati dal consiglio secondo le modalità di legge.
IL COLLEGIO DEI REVISORI. CAPO IV - Gli Albi, le condizioni per esservi iscritti, i titoli professionali SEZIONE I - Albi ed elenchi
IL COLLEGIO DEI REVISORI. Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx -Presidente Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx -Revisore Avv. Rag. Xxxxxxx Xxxxxxxxx -Revisore riunitosi in data odierna in teleconferenza, per prendere in esame la pre-intesa di Accordo sulle modalità di utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’area dirigenza per l’anno 2020, così come pre-siglata in data 2 Dicembre 2020 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001;
IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. I componenti effettivi e supplenti devono essere in possesso del requisito di revisore legale di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il presidente è designato dal Ministro dell’economia e delle finanze, scelto tra i dirigenti di ruolo di livello non generale, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed è collocato fuori ruolo. Il Collegio vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e provvede agli altri compiti ad esso demandati dalla normativa vigente, compreso il monitoraggio sulla spesa pubblica. Esercita il controllo sulle attività dell’Agenzia secondo le modalità e la disciplina previste dalla normativa nazionale e comunitaria e svolge i compiti ad esso attribuiti dall’art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. I componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Il Collegio in carica nell’esercizio 2018 è stato nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 0011076 dell’11 novembre 2015. Con decreto ministeriale n. 00500 del 17 gennaio 2019 è stato nominato l’attuale Collegio dei revisori dei conti. Nell’anno 2018 il collegio dei revisori si è riunito 12 volte. Come già anticipato, l’assetto dato dalla riforma del 2012 alla struttura di vertice dell’Agenzia, imperniata sull’organo monocratico “Direttore”, viene ad incidere sostanzialmente sull’esercizio concreto e formale da parte del Collegio di quel caratteristico e qualificante aspetto della propria funzione costituito dalla partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione, che consente di conoscere in via preventiva gli argomenti da trattare e le relative bozze di delibera e di assumere, all’occorrenza, eventuali iniziative volte ad assicurare la correttezza formale e sostanziale delle procedure e delle delibere collegiali nell’ottica del buon andamento e della sana gestione dell’Agenzia. Con l’istituzione dell’organo monocratico il Collegio dei revisori ha possibilità d’intervento solamente in via successiva quando la delibera “direttoriale” è stata assunta e, spesso, anche già portata ad esecuzione. Gli effetti di tale struttura dell...
IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Comitato di gestione ed effettua le verifiche di cassa. Esso è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e previa designazione dei Ministeri fondatori. Restano in carica per un triennio e sono confermabili una sola volta. Il Collegio dei revisori nel corso dell’anno 2020 si è riunito diciassette volte. I compensi annui lordi spettanti al Presidente (pari ad euro 120.000), ad ogni componente del Consiglio di sorveglianza, diverso dal Presidente (pari ad euro 30.000), ad ogni membro del Comitato di gestione diverso dal Direttore (pari ad euro 30.000), al Presidente del Comitato scientifico (pari ad euro 80.000) e ad ogni componente del Comitato medesimo (pari ad euro 20.000), sono determinati dal regolamento. Nel caso dei membri del Consiglio di sorveglianza e del Comitato di gestione tale fonte indica il solo importo massimo (art. 6), che rappresenta, comunque, la somma poi effettivamente riconosciuta e spettante alla luce degli atti interni di attuazione. Per quanto concerne il Collegio dei revisori, i relativi compensi sono stabiliti con il decreto di nomina (art. 19, comma 1, statuto); alla luce del d.p.c.m. di nomina del 3 settembre 2019, tali compensi ammontano ad euro 12.000 annui per il Presidente e ad euro 10.000 per gli altri due componenti. Ai sensi dell’art. 6, c. 5, del regolamento, il compenso del Direttore “è stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze”. In mancanza di tale d.p.c.m., a partire dall’esercizio 2019, HT ha stipulato con il Direttore un contratto di lavoro dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza in data 31 dicembre 2022, pattuendo un trattamento retributivo pari ad euro 240.000 lordi annui omnicomprensivi. La Fondazione ha, dunque, auto-applicato il limite massimo al compenso dei dipendenti pubblici, pari a tale importo3. La Corte, comunque, ribadisce la necessità dell’adozione del prescritto d.p.c.m., quale fonte normativamente abilitata a quantificare il compenso dell’organo burocratico di vertice di HT. La disciplina pattizia, nelle more vigente tra HT ed il Direttore, do...
IL COLLEGIO DEI REVISORI. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Comitato di gestione ed effettua le verifiche di cassa. Esso è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle 12 Il Consiglio di Sorveglianza ha ritenuta opportuna tale scelta anche in termini di economicità, efficacia e proporzionalità a seguito di parere legale rilasciato in data 22 luglio 2019. finanze, previa designazione dei Ministeri fondatori. Ogni fondatore sceglie un membro effettivo ed un membro supplente. La carica di Presidente del Collegio dei revisori spetta al soggetto designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con il decreto di nomina sono stabiliti i compensi per i componenti dell’organo. I membri del Collegio dei revisori restano in carica per tre anni e possono essere confermati per una sola volta. Al 31 dicembre 2018 il Collegio non era stato nominato. In mancanza di tale organo (poi designato con d.p.c.m. del 3 settembre 2019), la revisione contabile del bilancio d’esercizio 2018 della Fondazione è stata affidata, previo parere legale, ad una società di revisione legale che ha redatto apposita relazione in data 24 aprile 2019. Analogamente, la relazione sul documento programmatico previsionale 2019, in sede di successivo aggiornamento dell’originaria stesura del dicembre 2018, è stata affidata a tale società: quest’ultima, sulla scorta di specifico parere legale ed a seguito di delibera del Consiglio di sorveglianza del 26 luglio 2019, è stata, poi, incaricata di svolgere le funzioni statutariamente previste in capo al Collegio da tale data fino all’insediamento di tale organo, con obbligo di report periodico agli organi di governance. Questa Corte deve rilevare che la nomina del Collegio dei revisori, da parte delle Amministrazioni dello Stato statutariamente competenti, ha avuto luogo con significativo ritardo rispetto all’inizio dell’attività della Fondazione. Il Collegio dei revisori si è insediato solo in data 29 ottobre 2019, ossia circa un anno dopo il Comitato di gestione ed un anno e mezzo dopo il Consiglio di sorveglianza. Ciò ha comportato, nelle more, obiettive criticità, in termini di adeguatezza organizzativa dell’ente, di aggravamento procedimentale dell’attività nonc...