Il Collegio dei Revisori Clausole campione

Il Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effet- tivi e due supplenti, designati dai soci fondatori secondo quanto previsto dai successivi commi. Le Organizzazioni che hanno espresso il Presidente dell’Assemblea designano 2 revisori effettivi e 1 supplente. Le altre designano 1 revisore effettivo e 1 supplente. L’Assemblea nomina all’interno del Collegio il Presidente designato dalle Organizzazioni che non hanno provveduto alle designazioni del Presidente dell’Assemblea. I componenti del Collegio durano in carica tre anni. Essi partecipano alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato di Gestione. Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta il controllo legale di tutte le attività dell’Associazione. Esso può essere integrato con ulteriori revisori fino ad un massimo di due effettivi e di un supplente con delibera dell’Assemblea, qualora quest’ultima ritenga opportuna la partecipazione al Collegio dei Revisori dei Conti di soggetti pubblici o privati erogatori di contributi.
Il Collegio dei Revisori. 1. Il collegio dei revisori è costituito da tre membri, scelti e nominati dal consiglio secondo le modalità di legge. 2. La durata dell'incarico e le cause di cessazione, incompatibilità ed ineleggibilità sono disciplinate dalla legge. 3. Al collegio dei revisori si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
Il Collegio dei Revisori. Gli Albi, le condizioni per esservi iscritti, i titoli professionali SEZIONE I - Albi ed elenchi
Il Collegio dei Revisori. 1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che durano in carica quattro anni e devono essere iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo e nel registro dei revisori contabili. La carica di componente del Collegio dei revisori è incompatibile con la carica di presidente, di componente dei Consigli degli Ordini o e di componente degli Organi direttivi della Cassa di previdenza. 2. I revisori dei conti sono eletti dai presidenti degli ordini territoriali riuniti in assemblea. 3. Alla convocazione dell'assemblea di cui al comma 2 provvede il presidente del Consiglio nazionale. 4. Sono o eletti i tre candidati più votati come membri effettivi e i successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato il maggior numero di voti assume la carica di presidente. 5. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e dell'ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio nazionale e controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. 6. Il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio nazionale.
Il Collegio dei Revisori. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Comitato di gestione ed effettua le verifiche di cassa. Esso è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e previa designazione dei Ministeri fondatori. Restano in carica per un triennio e sono confermabili una sola volta. Il Collegio dei revisori nel corso dell’anno 2020 si è riunito diciassette volte.
Il Collegio dei Revisori. Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxx -Presidente Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx -Revisore Avv. Rag. Xxxxxxx Xxxxxxxxx -Revisore riunitosi in data odierna in teleconferenza, per prendere in esame la pre-intesa di Accordo sulle modalità di utilizzo del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell’area dirigenza per l’anno 2020, così come pre-siglata in data 2 Dicembre 2020 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 40-bis, comma 1, del D. Lgs n. 165/2001;
Il Collegio dei Revisori. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi, ne riferisce al Comitato di gestione ed effettua le verifiche di cassa. Esso è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati, tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle 12 Il Consiglio di Sorveglianza ha ritenuta opportuna tale scelta anche in termini di economicità, efficacia e proporzionalità a seguito di parere legale rilasciato in data 22 luglio 2019. finanze, previa designazione dei Ministeri fondatori. Ogni fondatore sceglie un membro effettivo ed un membro supplente. La carica di Presidente del Collegio dei revisori spetta al soggetto designato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Con il decreto di nomina sono stabiliti i compensi per i componenti dell’organo. I membri del Collegio dei revisori restano in carica per tre anni e possono essere confermati per una sola volta. Al 31 dicembre 2018 il Collegio non era stato nominato. In mancanza di tale organo (poi designato con d.p.c.m. del 3 settembre 2019), la revisione contabile del bilancio d’esercizio 2018 della Fondazione è stata affidata, previo parere legale, ad una società di revisione legale che ha redatto apposita relazione in data 24 aprile 2019. Analogamente, la relazione sul documento programmatico previsionale 2019, in sede di successivo aggiornamento dell’originaria stesura del dicembre 2018, è stata affidata a tale società: quest’ultima, sulla scorta di specifico parere legale ed a seguito di delibera del Consiglio di sorveglianza del 26 luglio 2019, è stata, poi, incaricata di svolgere le funzioni statutariamente previste in capo al Collegio da tale data fino all’insediamento di tale organo, con obbligo di report periodico agli organi di governance. Questa Corte deve rilevare che la nomina del Collegio dei revisori, da parte delle Amministrazioni dello Stato statutariamente competenti, ha avuto luogo con significativo ritardo rispetto all’inizio dell’attività della Fondazione. Il Collegio dei revisori si è insediato solo in data 29 ottobre 2019, ossia circa un anno dopo il Comitato di gestione ed un anno e mezzo dopo il Consiglio di sorveglianza. Ciò ha comportato, nelle more, obiettive criticità, in termini di adeguatezza organizzativa dell’ente, di aggravamento procedimentale dell’attività nonc...
Il Collegio dei Revisori costituito da: - Dott.ssa Xxxxx Xxxxx, in qualità di presidente - Xxxx. Xxxx Xxxxxxx, componente - Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx componente riunitosi per prendere in esame la pre-intesa al contratto collettivo decentrato integrativo dipendenti comune di Magenta per il triennio 2019 – 2021, sottoscritto in data 26 novembre 2019 dalle delegazioni trattanti di parte pubblica e di parte sindacale, ai fini dell’espressione del parere di cui all’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs n. 165/2001;
Il Collegio dei Revisori dott. Silvano Macculi dott. Andrea Schena rag. Nunzio Lobaccaro
Il Collegio dei Revisori. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di Presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che designa anche un supplente. 2. Il Collegio dei Revisori, designato ai sensi del precedente comma 1, è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 3. I Revisori restano in carica per cinque anni. Possono essere revocati per giusta causa. 4. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma 1; nelle more il Revisore mancante viene sostituito dal supplente. Il nuovo Revisore scade insieme a quelli in carica. 5. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e deve riferirne, almeno ogni trimestre, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con 6. Il Collegio dei Revisori effettua inoltre la revisione legale dei conti. 7. Le riunioni del Collegio dei Revisori possono svolgersi anche in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 8. I Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di indirizzo. 9. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di Collegio Sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 e 2409-bis del codice civile.