Comitati Interni Clausole campione

Comitati Interni. Ai sensi dell’art. 2381 del Codice Civile e dell’art. 22 dello statuto sociale dell’Emittente, AS Roma ha costituito, al suo interno un comitato esecutivo, composto, alla Data del Documento di Offerta, da Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx (Presidente), Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx e Xxxx Felen Xxxxxxxxxx III. Al Comitato Esecutivo sono stati delegati dal Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2020 tutti i poteri necessari alla gestione corrente dell’Emittente, ferme restando le deleghe conferite all’Amministratore Delegato xxxx. Xxxxx Xxxxxx. In conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina, AS Roma ha altresì istituito un comitato per le nomine e la remunerazione e un comitato controllo interno e gestione dei rischi, i cui membri sono nominati tra gli amministratori. Alla Data del Documento di Offerta, il comitato nomine e remunerazione è composto dai consiglieri Xxxxxxxxx Xxxxxxx (presidente), Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, e Xxxx Xxxxxxx. Il comitato nomine e remunerazione ha il compito, in particolare, di verificare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la politica adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche avvalendosi delle informazioni ottenute dall’amministratore delegato. Alla Data del Documento di Offerta, il comitato controllo interno e gestione dei rischi è composto dai consiglieri Xxxxxxxxx Xxxxxxx (presidente), Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, e Xxxx Xxxxxxx. Il comitato controllo interno e gestione dei rischi ha funzioni consultive e propositive e sovrintende al sistema di controllo interno ed alle sue procedure amministrative ed operative, coordinando, altresì, i rapporti con la società di revisione.
Comitati Interni. La Società ha avviato un importante progetto di rafforzamento della struttura di governo societario, che ha portato all’istituzione di un Comitato Rischi, un Comitato Investimenti ed un Comitato Attuariale. Dal 1 Luglio 2016 al 20 Novembre 2016 nel Gruppo Phlavia è stato implementato anche un Comitato Audit, Internal Control & Risk. Il Comitato è composto da tre membri del Consiglio di Amministrazione non esecutivi. La durata dell’incarico dei membri del Comitato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Il Presidente del Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato, presiede le adunanze del comitato e rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni con il CdA. Il Comitato ha un ruolo consultivo e propositivo a supporto del Consiglio di Amministrazione e assiste lo stesso nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno con riferimento all’intero perimetro del Gruppo assicurativo. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comitato: • aggiorna relativamente alla chiusura semestrale e del bilancio di esercizio; • aggiorna sulla pianificazione delle attività e verifica della documentazione di bilancio semestrale e annuale da parte dei revisori esterni; • aggiorna sul Sistema di Controllo Interno e, su base annuale, aggiorna sulla relativa relazione redatta ai sensi del Regolamento n.20/2008; • aggiorna sulle attività svolte e sulle relative risultanze della funzione di Internal Audit; • aggiorna, su base annuale, sul piano annuale delle attività di Revisione Interna, prima dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; • aggiorna sulle attività svolte e sulle relative risultanze della funzione di Compliance, per quanto riguarda la parte relativa ai rischi regolamentari e di conduct ; • aggiorna, su base annuale, sul piano annuale delle attività di Compliance (per informativa); • aggiorna sulle attività svolte dalla funzione di Risk Management; • aggiorna, su base annuale, sul piano annuale di Risk management; • aggiornamento da parte del Presidente del Collegio Sindacale al fine di riepilogare le tematiche rilevanti emerse dalla verifiche sindacali periodiche; • aggiorna in merito alle attività svolte dalla società di Revisione e sulle relative risultanze.
Comitati Interni. Le P arti c onvengono che, esclusivamente nel c aso in cui Pirelli rimanga quotata, questa manterrà s ostanzialmente i c omitati e le proc edure attualmente in es s ere, c on il ruolo s ignific ativo attualmente attribuito agli amministratori indipendenti, in linea c on la best practice delle s oc ietà quotate italiane e internazionali. I n particolare, Pirelli dovrà avere e mantenere i s eguenti comitati interni, c on la s eguente c ompos izione:
Comitati Interni. Comitato Controllo e Rischi
Comitati Interni. (a) Ciascun Azionista HoldCo farà in modo - per tutta la durata del Patto e nella misura massima consentita dalla legge applicabile - che il CdA di HoldCo istituisca e mantenga i seguenti comitati (i “Comitati”): (i) un Comitato Investimenti, il cui presidente sarà designato da Sintonia; (ii) un Comitato Controllo, Xxxxxx e Sostenibilità il cui presidente sarà designato da BIP TopCo; e (iii) un Comitato Remunerazioni il cui presidente sarà designato da Sintonia. (b) Per l’intera durata del Patto e nella misura massima consentita dalla legge applicabile, i Comitati saranno composti da 3 (tre) membri, di cui 1 (un) membro sarà designato da BIP TopCo e 2 (due) membri saranno designati da Sintonia. (c) I Comitati saranno formati esclusivamente dagli Amministratori di XxxxXx, agiranno come organi consultivi del CdA di HoldCo e saranno autorizzati a emettere pareri al CdA di HoldCo e a fornire le loro opinioni nell'ambito delle rispettive aree di responsabilità dei Comitati, senza alcun potere decisionale, di veto o di parere vincolante.
Comitati Interni. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha istituito i seguenti comitati: - il Comitato per le Nomine e la Remunerazione composto dai membri del Consiglio di Amministrazione Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx X’Xxxxxxxx; - il Comitato Controllo, Rischi composto dai membri del Consiglio di Amministrazione Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, e Xxxxxxx Xxxxxxxx; e - il Comitato Parti correlate composto dai membri del Consiglio di Amministrazione Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, e Xxxxxxx Xxxxxxxx.
Comitati Interni. In armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore e al fine di eliminare ogni forma di discriminazione, le parti possono istituire comitati in materia di: - pari opportunità uomo e donna; - mobbing; - whistleblowing; - altri argomenti individuati in sede aziendale.
Comitati Interni. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Offerente ha istituito i seguenti comitati interni: • Comitato Controllo e Xxxxxx, composto da Xxxxxx Xxxxxxx (in qualità di Presidente), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx e Xxxxxx Xxxxxx Xxxx; • Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, composto da Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (in qualità di Presidente), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxx Xxxxx; • Comitato per le Remunerazioni, composto da Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (in qualità di Presidente), Xxxxxxx Xxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx; • Comitato Parti Correlate, composto da Xxxxx Xxxxxxxx (in qualità di Presidente), Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx; • Comitato Sostenibilità, composto da Xxxxxx Xxxxxxxxxx (in qualità di Presidente), Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx. Alla Data del Documento di Offerta non è stato costituito un comitato esecutivo.
Comitati Interni 

Related to Comitati Interni

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

  • Norme di riferimento Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del Mercato Elettronico, ivi compresi il Bando di Abilitazione e i relativi Allegati (es. il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole, etc.), nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano l’Abilitazione, la registrazione, l’accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico. Si rinvia inoltre al D.Lgs. 50/2016, al Codice Civile e al Codice Penale.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • Trasferimento L'Ente, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente in altra città, previo preavviso di mesi quattro. Nei confronti del lavoratore che abbia raggiunto i 50 anni di età e maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi di trasferimento di personale preposto o da preporre ad unità periferiche comunque denominate, oltre che per i lavoratori di cui alle Aree Quadri e Professionale Ramo 1. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso, il dipendente viene considerato in missione fino alla scadenza dei suddetti termini. Il trasferimento della sede di lavoro per iniziativa dell'Ente, che determini il cambiamento di residenza del lavoratore, dà luogo al riconoscimento dei seguenti rimborsi: a) spese di viaggio in prima classe, per la via più breve, per il dipendente ed i familiari conviventi ovvero spese per l'utilizzo della propria autovettura secondo quanto disposto dall'art.32 lettera a); b) spese per eventuale perdita del canone di locazione, in caso di recesso anticipato, nei limiti previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni; in tale caso la trattativa con il locatore, sarà demandata direttamente all'Ente; c) spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione a carico dell'Ente, che provvederà a contattare direttamente una primaria società di trasporti; d) un'indennità "una tantum" a copertura di tutte le altre spese, pari ad una mensilità di stipendio, elevata a due per chi abbia familiari conviventi, a completamento dell'avvenuto trasferimento e dietro presentazione del certificato di nuova residenza; e) maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine per un periodo non superiore a mesi otto. Nel caso di morte del dipendente entro cinque anni dal trasferimento, l'Ente rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria. L'Ente non è tenuto ad alcun rimborso di cui ai punti a), b), c), d), nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del lavoratore.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • LIMITI DEL RISARCIMENTO I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti, dalla C.C.V, dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile, ad eccezione dei danni alla persona non soggetti a limite prefissato.