Comitati Interni Clausole campione

Comitati Interni. Ai sensi dell’art. 2381 del Codice Civile e dell’art. 22 dello statuto sociale dell’Emittente, AS Roma ha costituito, al suo interno un comitato esecutivo, composto, alla Data del Documento di Offerta, da Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx (Presidente), Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx e Xxxx Felen Xxxxxxxxxx III. Al Comitato Esecutivo sono stati delegati dal Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2020 tutti i poteri necessari alla gestione corrente dell’Emittente, ferme restando le deleghe conferite all’Amministratore Delegato xxxx. Xxxxx Xxxxxx. In conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina, AS Roma ha altresì istituito un comitato per le nomine e la remunerazione e un comitato controllo interno e gestione dei rischi, i cui membri sono nominati tra gli amministratori. Alla Data del Documento di Offerta, il comitato nomine e remunerazione è composto dai consiglieri Xxxxxxxxx Xxxxxxx (presidente), Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, e Xxxx Xxxxxxx. Il comitato nomine e remunerazione ha il compito, in particolare, di verificare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la politica adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche avvalendosi delle informazioni ottenute dall’amministratore delegato. Alla Data del Documento di Offerta, il comitato controllo interno e gestione dei rischi è composto dai consiglieri Xxxxxxxxx Xxxxxxx (presidente), Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, e Xxxx Xxxxxxx. Il comitato controllo interno e gestione dei rischi ha funzioni consultive e propositive e sovrintende al sistema di controllo interno ed alle sue procedure amministrative ed operative, coordinando, altresì, i rapporti con la società di revisione.
Comitati Interni. La Società ha avviato un importante progetto di rafforzamento della struttura di governo societario, che ha portato all’istituzione di un Comitato Rischi, un Comitato Investimenti ed un Comitato Attuariale. Dal 1 Luglio 2016 al 20 Novembre 2016 nel Gruppo Phlavia è stato implementato anche un Comitato Audit, Internal Control & Risk. Il Comitato è composto da tre membri del Consiglio di Amministrazione non esecutivi. La durata dell’incarico dei membri del Comitato coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati. Il Presidente del Comitato, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri del Comitato, presiede le adunanze del comitato e rappresenta il Comitato in occasione delle riunioni con il CdA. Il Comitato ha un ruolo consultivo e propositivo a supporto del Consiglio di Amministrazione e assiste lo stesso nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno con riferimento all’intero perimetro del Gruppo assicurativo. Nell’esercizio delle proprie funzioni il Comitato: • aggiorna relativamente alla chiusura semestrale e del bilancio di esercizio; • aggiorna sulla pianificazione delle attività e verifica della documentazione di bilancio semestrale e annuale da parte dei revisori esterni; • aggiorna sul Sistema di Controllo Interno e, su base annuale, aggiorna sulla relativa relazione redatta ai sensi del Regolamento n.20/2008; • aggiorna sulle attività svolte e sulle relative risultanze della funzione di Internal Audit; • aggiorna, su base annuale, sul piano annuale delle attività di Revisione Interna, prima dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione; • aggiorna sulle attività svolte e sulle relative risultanze della funzione di Compliance, per quanto riguarda la parte relativa ai rischi regolamentari e di conduct ; • aggiorna, su base annuale, sul piano annuale delle attività di Compliance (per informativa); • aggiorna sulle attività svolte dalla funzione di Risk Management; • aggiorna, su base annuale, sul piano annuale di Risk management; • aggiornamento da parte del Presidente del Collegio Sindacale al fine di riepilogare le tematiche rilevanti emerse dalla verifiche sindacali periodiche; • aggiorna in merito alle attività svolte dalla società di Revisione e sulle relative risultanze.
Comitati Interni. In armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore e al fine di eliminare ogni forma di discriminazione, le parti possono istituire comitati in materia di: - pari opportunità uomo e donna; - mobbing; - whistleblowing; - altri argomenti individuati in sede aziendale.
Comitati Interni. Le P arti c onvengono che, esclusivamente nel c aso in cui Pirelli rimanga quotata, questa manterrà s ostanzialmente i c omitati e le proc edure attualmente in es s ere, c on il ruolo s ignific ativo attualmente attribuito agli amministratori indipendenti, in linea c on la best practice delle s oc ietà quotate italiane e internazionali. I n particolare, Pirelli dovrà avere e mantenere i s eguenti comitati interni, c on la s eguente c ompos izione:
Comitati Interni. (a) Ciascun Azionista HoldCo farà in modo - per tutta la durata del Patto e nella misura massima consentita dalla legge applicabile - che il CdA di HoldCo istituisca e mantenga i seguenti comitati (i “Comitati”):
Comitati Interni a. Comitato Controllo e Rischi
Comitati Interni. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Offerente ha istituito i seguenti comitati interni: • Comitato Controllo e Xxxxxx, composto da Xxxxxx Xxxxxxx (in qualità di Presidente), Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx e Xxxxxx Xxxxxx Xxxx; • Comitato per le Nomine e la Corporate Governance, composto da Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (in qualità di Presidente), Xxxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxx Xxxx Xxxxx; • Comitato per le Remunerazioni, composto da Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx (in qualità di Presidente), Xxxxxxx Xxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx; • Comitato Parti Correlate, composto da Xxxxx Xxxxxxxx (in qualità di Presidente), Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxxxx; • Comitato Sostenibilità, composto da Xxxxxx Xxxxxxxxxx (in qualità di Presidente), Xxxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxxx. Alla Data del Documento di Offerta non è stato costituito un comitato esecutivo.
Comitati Interni. Alla Data del Documento di Offerta, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha istituito i seguenti comitati: - il Comitato per le Nomine e la Remunerazione composto dai membri del Consiglio di Amministrazione Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx X’Xxxxxxxx; - il Comitato Controllo, Rischi composto dai membri del Consiglio di Amministrazione Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, e Xxxxxxx Xxxxxxxx; e - il Comitato Parti correlate composto dai membri del Consiglio di Amministrazione Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, e Xxxxxxx Xxxxxxxx.
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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.

  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.