Comitato Remunerazioni Clausole campione

Comitato Remunerazioni. Il Comitato Remunerazioni è stato istituito dal Consiglio di Amministrazione del 12 novembre 2009 ed è composto, a far data dal 10 maggio 2012, da soli amministratori indipendenti2. Il Comitato attualmente in carica è così composto: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Presidente del Comitato, Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx e Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx. Partecipano inoltre alle riunioni il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da questi designato; possono comunque partecipare gli altri sindaci effettivi. Il Comitato ha funzioni propositive e consultive a favore del Consiglio di Amministrazione, ed in particolare: • sottopone proposte per il Consiglio riguardanti la Politica di Remunerazione e i piani di incentivazione basati su strumenti finanziari; • ha compiti di proposta in materia di compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dal Consiglio di Amministrazione come sopra definito; • ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante come infra definito; • vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole sulla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo in stretto raccordo con il Collegio Sindacale; • cura la preparazione della documentazione per il Consiglio per le relative decisioni; • collabora con gli altri Comitati interni al Consiglio, in particolare con il Comitato Controllo e Xxxxxx come in seguito dettagliato • assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nell’elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; • si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono legati i piani di incentivazione e sull’accertamento delle altre condizioni poste per l’erogazione dei compensi;
Comitato Remunerazioni. Il Comitato Remunerazioni dispone di poteri propositivi, consultivi e istruttori, con l’obiettivo di consentire al Consiglio di Amministrazione di adottare consapevolmente le pertinenti decisioni. A tal fine, il Comitato ha accesso alle informazioni aziendali rilevanti per tali finalità e dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l’indipendenza operativa. Per ulteriori dettagli dei compiti e delle attribuzioni del comitato si fa rimando al REG054 Regolamento Comitato Remunerazioni pro-tempore vigente.
Comitato Remunerazioni. 1. Il comitato remunerazioni istituito dalle SIM significative ai sensi dell’articolo 14, comma 2-bis, esprime un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi di remunerazione e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio, del capitale e della liquidità; ad esso sono attribuiti i compiti individuati nell’Allegato 5. Il comitato remunerazioni ha le caratteristiche indicate all’articolo 14, comma 1, e una composizione equilibrata sotto il profilo del genere. 2. Il comitato remunerazioni è composto, di regola, da 3-5 membri, tutti non esecutivi e, in maggioranza, indipendenti. Il presidente del comitato è scelto tra i componenti indipendenti. Il comitato deve distinguersi dal comitato rischi almeno per un componente. 3. Qualora non vi sia un numero sufficiente di consiglieri indipendenti, la SIM adotta misure volte a limitare i conflitti di interesse nelle decisioni relative alle tematiche delle remunerazioni. 4. Le SIM significative, se appartenenti a un gruppo bancario o a un gruppo di SIM, possono non istituire il comitato remunerazioni, a condizione che: a) la società capogruppo italiana o avente sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea abbia istituito un comitato remunerazioni avente ruoli, responsabilità e composizione analoghi a quelli stabiliti dal presente regolamento; e b) la politica di remunerazione elaborata dalla società capogruppo tenga debitamente conto delle specificità della SIM sotto il profilo operativo e assicuri il rispetto del presente regolamento. 5. Nelle SIM che non sono tenute a istituire un comitato remunerazioni, i compiti del comitato sono assolti dall’organo con funzione di supervisione strategica con il contributo dei consiglieri indipendenti, ove presenti.
Comitato Remunerazioni. Alla Data del Documento di Offerta, il Comitato Remunerazioni è composto da Xxxxxxxxxx Xxxxxxx (amministratore indipendente e Presidente del Comitato), Xxxxx Xxxxxxxxxxxx (amministratore indipendente) e Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (amministratore indipendente). Il Comitato ha funzioni istruttorie, consultive e propositive in relazione agli aspetti che riguardano l'assetto organizzativo, le politiche di remunerazione e lo sviluppo delle risorse umane del Gruppo Falck, nonché la nomina degli amministratori e i piani di successione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche. In particolare, detto Comitato è incaricato, tra le altre cose, di (i) valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi, degli altri amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dall'amministratore delegato; (ii) formulare al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente proposte in materia; (iii) esprimere un parere al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in merito ai candidati alla carica di amministratore nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, del Codice Civile, assicurando il rispetto delle prescrizioni in materia di numero minimo di amministratori indipendenti e quote riservate al genere meno rappresentato; (iv) provvedere all'istruttoria in merito alle verifiche periodiche dei requisiti di indipendenza e onorabilità degli amministratori e sull'assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità degli stessi; (v) supportare il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente nel processo di autovalutazione annuale; e (vi) esprimere il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'Emittente. Al Comitato Remunerazioni sono altresì affidate le funzioni consultive e propositive proprie del Comitato per le Nomine.
Comitato Remunerazioni. Il comitato che svolge funzioni consultive e propositive ai sensi del Codice di Autodisciplina.

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  • Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • Azioni Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. I principali fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell’investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.

  • Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende:

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Abrogazioni A far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione contenuta in altri precedenti regolamenti, incompatibile con quanto qui disposto.

  • Variazioni 1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 del Codice. 2. È, altresì, fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%. 3. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo. 4. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità. 5. Qualora in corso di Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ma non contemplati nell’Offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.

  • Precisazioni Qualora l’esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; le offerte dovranno essere custodite, a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara, con forme idonee ad assicurare la loro integrità. L’Arnas “X. Xxxxxx”, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.