Struttura organizzativa Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza.
Risorse Umane e Organizzazione 2019: € 21.416,11 2020: € 27.339,71 27.03.19 171 Approvazione ed adozione del Piano annuale di Risk management 2019 (PARM). Qualità e Risk Management Senza Costi - Piano Annuale Risk Management 27.03.19 172 Attività di Screening per le neoplasie mammarie. Autorizzazione attivazione area a pagamento per il 2019. Affari Generali € 123.500,00 27.03.19 173 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con ICOM EDUCATIONAL S.r.l. di Cinisello Balsamo - struttura privata non sanitaria - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ortopedia da parte della U.O.C. Ortopedia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 174 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con Uni- Medica Seregno Srl – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di urologia e chirurgia da parte delle XX.XX.XX. di Urologia e Chirurgia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 175 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con INSIEME PER IL SOCIALE Azienda Speciale Consortile di Xxxxxx Milanino – struttura pubblica non sanitaria – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di psichiatria da parte dell’U.O.C. Psichiatria dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 176 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con C.M.P. Centro Medico Polispecialistico di Cinisello Balsamo – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL ed urologia da parte delle XX.XX.XX. di ORL ed Urologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 177 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Benvita Medica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per prestazioni specialistiche di neurologia da parte dell’U.O.C. di Neurologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 178 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Fondazione Ricovero Xxxxxxxxxx Xxxxx di Cinisello Balsamo per attività di collaborazione con le XX.XX.XX. di Chirurgia e Cardiologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 179 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Consorzio Il Sole Soc. Coop – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di fisiatria da parte dell’U.O.C. di Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 180 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con San Carlo Istituto Clinico di Busto Arsizio - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’ U.O.C. di O.R.L. dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 181 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con il Centro Medico Risana di Muggiò S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL e medicina da parte delle XX.XX.XX. ORL e Medicina dell’Ospedale Bassini e dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Xxxxx Xxxxx - Convenzione 27.03.19 182 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con Fisiomedica S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’U.O.C. ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 183 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con lo Studio Medico AlmaMed di Milano - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di urologia da parte dell’ U.O. di Urologia dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 184 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 30 settembre 2019 della convenzione attiva con il Poliambulatorio Xxxxxxxx Xxxxxxx di Milano – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ORL da parte dell’U.O.C. di ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 185 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Polimedica Brianza S.r.l. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia e pediatria da parte delle XX.XX.XX. di Chirurgia e Pediatria dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 186 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Fisiomed Center di Cormano - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di ortopedia ed ORL da parte delle UU.OO. di Ortopedia ed ORL dell’Ospedale Bassini. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 187 Stipula convenzione tra questa Azienda e l’Associazione Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Cinisello Balsamo, per la raccolta di sangue ed emocomponenti ad uso trasfusionale, ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 14/04/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), in applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 219/2005. Affari Generali € 1.771,00 - Convenzione 27.03.19 188 Autorizzazione al rinnovo dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020 della convenzione attiva con Studi di Medici Specialisti Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx X.x.x. – struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN – per l’effettuazione di prestazioni specialistiche di chirurgia da parte della U.O.C. di Chirurgia dell’Ospedale Città di Sesto San Xxxxxxxx. Affari Generali Senza Costi - Convenzione 27.03.19 189 A.S.S.T. Nord Milano / A.A.P. / Servicedent S.r.l. Vertenza stragiudiziale in relazione ad asseriti danni da medical malpractice. Definizione transattiva e determinazioni conseguenti Affari Legali € 4.000,00 - Scrittura Privata di Transazione 27.03.19 190 ASST Nord Milano / E.G.M. (Polizza RCT / RCO Am Trust Europe). Vertenza stragiudiziale in relazione ad asseriti danni da medical malpractice. Definizione transattiva e determinazioni conseguenti. Affari Legali € 140.000,00 - Scrittura Privata di Transazione 27.03.19 191 Affidamento della fornitura di manufatti ortodontici, protesi odontoiatriche e altri materiali per l’attività di ortodonzia. Prosecuzione della fornitura per un periodo di 12 mesi, dal 01 aprile 2019 al 31 marzo 2020. Società Wisil Latoor Srl. Provveditorato Economato Senza Costi 27.03.19 192 Fornitura di ossigeno e servizi connessi per la gestione dei pazienti in ossigeno terapia domiciliare per un periodo di 36 mesi – Adesione alla Convenzione ARCA_2017_034 Service di Ossigenoterapia (lotto 4) e determinazioni conseguenti – RTI MEDICAIR ITALIA/VIVISOL - CIG 7799326F68. Provveditorato Economato € 3.805.264,00 27.03.19 193 ASST NORD MILANO - D.G.R. N. X/6548/2017 - D.G.R. N. X/7150/2017 - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI"- OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO - IMPORTO DI PROGETTO € 3.200.000,00 - CUP: E75F17000060002. Indizione di procedura aperta per l’affidamento di un incarico professionale di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva per la "REALIZZAZIONE NUOVA PALAZZINA UFFICI"- OSPEDALE BASSINI DI CINISELLO BALSAMO - CIG: 78200014F8 CUP: E75F17000060002. Tecnico-Patrimoniale Senza Costi 27.03.19 194 Attribuzione n. 2 incarichi dirigenziali, di durata triennale, di Eccellente e Alta specializzazione, assegnati all’U.O.C. Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva SSG.
Relazioni sindacali Per la piena realizzazione di tali obiettivi, diventa indispensabile qualificare il sistema di relazioni sindacali e di buone pratiche, al fine di determinare la massima convergenza, sia nel rapporto con le aziende del settore, sia in relazione alle scelte politiche istituzionali, che debbono guardare con maggiore attenzione alle problematiche del settore. Le parti condividono - pertanto - la necessità di concertare le azioni per il governo dei processi di crisi e si impegnano, secondo quanto previsto dal vigente c.c.n.l., a favorire il confronto preventivo volto ad evitare azioni unilaterali che possano annullare gli effetti della contrattazione di secondo livello in essere. In particolare, in presenza di situazioni di difficoltà aziendali, l'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali lo stato di crisi, per effettuare una valutazione congiunta dei possibili strumenti di gestione della stessa. Le parti, impegnandosi a mantenere costante il confronto sull'andamento occupazionale nei settori interessati, si incontreranno entro il 31 dicembre 2009 per monitorare gli effetti delle misure individuate nel presente accordo, con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli ad una loro piena ed efficace attuazione. Il presente Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi costituisce parte integrante del c.c.n.l. 18 luglio 2008, che si intende integralmente confermato e recepito. Nella stesura del suddetto c.c.n.l. 18 luglio 2008 in calce agli articoli lavoro domenicale e apprendistato verrà annessa la seguente: "Dichiarazione a verbale Le parti si danno atto che la materia oggetto del presente articolo è parte integrante del successivo accordo del 23 giugno 2009, di cui al "Patto per il lavoro" e che gli obiettivi in esso contenuti, le modalità di attuazione e le sedi di verifica costituiranno impegno prioritario delle parti per l'intera vigenza contrattuale. Le parti concordano di incontrarsi entro e non oltre il 24 luglio per addivenire alla stesura definitiva del Testo unico contrattuale.". La crisi che interessa l'intero sistema economico coinvolge il sistema delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, facendo paventare ripercussioni dirette sui livelli occupazionali, anche a causa delle caratteristiche "labour intensive" dei settori, connotati da una forte presenza di manodopera prevalentemente femminile, chiamata a svolgere importanti funzioni di servizio agli utenti consumatori. In particolare, è fondamentale evitare un fenomeno depressivo dovuto alla perdita di numerosi posti di lavoro con le immaginabili conseguenze in termini di costo sociale e di ulteriore raffreddamento dei consumi. E' per questo motivo che le parti stanno seguendo con attenzione il percorso intrapreso dal Governo in materia di ammortizzatori sociali, favorendo la permanenza dei rapporti di lavoro anche in presenza di situazioni di crisi, attraverso il potenziamento degli strumenti di sostegno alle sospensioni dei rapporti di lavoro, con il coinvolgimento degli Enti bilaterali quali attori deputati a sviluppare un volano di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. Le parti manifestano, tuttavia, l'esigenza che l'avvio nel breve termine delle misure delineate dal recente "decreto anticrisi" tenga nella debita considerazione l'entità dello sforzo organizzativo e delle risorse finanziarie, a disposizione: - nei nostri settori il sistema degli Enti bilaterali evidenzia una significativa articolazione nazionale e territoriale, ma anche una eterogeneità per numero e tipologia di iscritti, risorse, possibili destinatari, che si rifletterà sulla distribuzione degli oneri e dei benefici; - i destinatari delle nuove disposizioni previste dall'art. 19 della legge n. 2/2009 non rappresentano la totalità degli iscritti agli Enti bilaterali nel terziario, in quanto una componente significativa già versa all'INPS i contributi assicurativi destinati ai fondi per la C.i.g.s. e la mobilità; - il sostegno al reddito non è ancora stato inserito dalle parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale del terziario (distribuzione e servizi) tra gli scopi degli Enti bilaterali ad esclusione di alcune realtà locali; - per realizzare gli interventi previsti dal decreto anticrisi, è necessario modificare l'attuale destinazione di spesa dei contributi degli Enti bilaterali, con conseguenze da verificare anche in termini di riorganizzazione dei singoli enti e del relativo personale, nonché di gestione amministrativa; - sulle quote destinate alla bilateralità, così come ad importanti istituti del "welfare" contrattuale, gravano ancora i contributi di solidarietà INPS (10%) che andrebbero definitivamente eliminati per incentivare settori che, più di altri, concorrono in via sussidiaria al sostegno del "welfare" pubblico e che rischiano di continuare a sostenere costi di "solidarietà sulla solidarietà". Per tali motivi le parti: - ritengono indispensabile introdurre il nuovo meccanismo in modo graduale attraverso un primo momento di sperimentazione di durata biennale, nei territori e settori che dichiarino la propria disponibilità, nell'ambito delle risorse a tale scopo destinate e con modalità coerenti ai diversi regimi che si delineeranno tra i possibili destinatari delle nuove disposizioni da un lato, e gli iscritti che operano nel regime "assicurativo" INPS dall'altro; - richiedono che in ogni caso sia comunque garantito - anche senza l'integrazione degli Enti bilaterali - il mantenimento degli impegni di risorse pubbliche ed il trattamento attualmente previsto; - sollecitano l'estensione del contributo previsto dall'art. 5 della legge n. 236/1993 alle aziende che, occupando meno di 16 dipendenti, non possono attivare procedure di mobilità, con un iter semplificato; - chiedono maggiore semplificazione e snellimento delle procedure per le istanze di Cassa integrazione in deroga, soprattutto ove siano interessate all'utilizzo dello strumento imprese localizzate in più regioni; - chiedono che venga ripristinata l'indennità di disoccupazione per le sospensioni temporanee; - chiedono che le somme versate dalle imprese e dai lavoratori alla bilateralità, così come le prestazioni erogate dagli enti ai lavoratori, in considerazione delle finalità sociali perseguite, debbano essere escluse dall'imponibile fiscale e contributivo; - evidenziano la necessità che venga ribadito il rispetto delle norme di legge (art. 10 della legge n. 30/2003) che stabiliscono l'applicazione integrale dei contratti collettivi stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - concordano sulla necessità di un incontro con il Ministro del lavoro. Qualificati Quadri 250,00 1.339,34 180,76 540,37 2.060,47 I 225,20 1.206,49 - 537,52 1.744,01 II 194,80 1.043,60 - 532,54 1.576,14 III 166,50 892,00 - 527,90 1.419,90 IV 144,00 771,46 - 524,22 1.295,68 V 130,10 696,98 - 521,94 1.218,92 VI 116,80 625,75 - 519,76 1.145,51 VII 100,00 535,73 5,16 517,51 1.058,40 Operatori di vendita
DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 5 2.1 Documenti di gara 5 2.2 Chiarimenti 6 2.3 Comunicazioni 6
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 1. I Medici di Continuità Assistenziale si organizzano in nuclei nell’ambito dell’equipes territoriale. Ogni nucleo, comprendente uno o più punti di Continuità Assistenziale, contribuisce all’intercettazione dei bisogni assistenziali e formativi e di conseguenza all’elaborazione di specifici programmi di intervento. Il nucleo individua le modalità di attivazione di “Gruppi Audit” per facilitare l’omogeneizzazione dei comportamenti clinici e organizzativi dei professionisti nelle sedi e fra le sedi promuovendo l’attitudine dei sanitari al lavoro in collaborazione con altri professionisti del territorio. E’ compito altresì del nucleo individuare al proprio interno il referente dell’ADI per il territorio di competenza. 2. Per ciascun punto di Continuità Assistenziale e sulla base della disponibilità dei singoli sanitari, l’Azienda attribuisce le funzioni di Medico Referente preferibilmente ad un Medico titolare residente nell’Azienda. La nomina ha durata annuale e rinnovabile, se condivisa dai Medici del presidio. 3. Il Medico Referente ha il compito di relazionare con l’Azienda e coordina le attività del punto: - provvede alla compilazione (sentiti i Medici interessati) ed alla trasmissione mensile dei turni; - organizza entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno il calendario del ristoro psico-fisico, nel rispetto delle singole esigenze e secondo il principio della equa rotazione; - provvede alla richiesta di farmaci e/o strumentario tecnico-logistico necessario per l’espletamento del servizio ed alla tenuta dei registri di carico e scarico dei farmaci; - concorda la definizione di linee di condotta organizzative e operative informandone i nuovi incaricati. 4. In caso di cambi turno tra sanitari dello stesso punto, questi ultimi sono tenuti a darne comunicazione scritta, anche a mezzo fax, al Responsabile del Servizio dell’Azienda ed a notificarlo al Medico Referente, il quale, in maniera puntuale, alla fine di ogni mese provvederà a trasmettere all’Azienda nota specifica riassuntiva di tutte le variazioni eventualmente avvenute nella turnazione.
Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:
Organizzazione del lavoro 1. Gli specialisti ambulatoriali e gli altri professionisti collaborano nel rispetto delle specifiche competenze ed attività con le altre figure professionali e secondo le esigenze funzionali valutate dall’azienda, alle attività e ai progetti da realizzarsi nelle articolazioni organizzative per l’assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi, l'attività degli specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti può essere svolta anche in ore notturne e/o festive. 2. Per ciascun servizio specialistico, di branca o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralità di specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi del presente Accordo, è individuato, tra gli specialisti titolari di incarico in ciascuna branca, in servizio presso l'azienda e previo assenso dell'interessato, un responsabile di branca. 3. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità delle attività svolte e delle prestazioni erogate, le aziende devono garantire nei poliambulatori pubblici, i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi necessari allo svolgimento delle attività, quali ad esempio la presenza di personale tecnico ed infermieristico, le misure idonee alla tutela della salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti. I sindacati di cui all’art. 34 comma 13 cooperano con gli organismi competenti per la corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubrità dei luoghi di lavoro. 4. E' consentito l’accesso negli ambulatori pubblici da parte dell'assistito, senza richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: ostetricia e ginecologia, odontoiatra, pediatria (limitatamente agli assistiti che non hanno potuto scegliere il pediatra di libera scelta), oculistica (limitatamente alle prestazioni optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia. Nei casi di urgenza e per le attività consultoriali e quelle di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto previsto al successivo comma 7, l'accesso diretto è consentito anche alle altre branche specialistiche. 5. Ai fini organizzativi l'accesso ai servizi specialistici e delle altre aree professionali avviene con il sistema di prenotazione. 6. E’ demandata alla trattativa regionale la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dei commi successivi, secondo quanto disposto dall’art.14 del presente Accordo. 7. La prenotazione relativa alle visite successive è effettuata secondo modalità di programmazione predisposte dal sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale. 8. Il numero di prestazioni erogabili per ciascuna ora di attività' è determinato sulla base della tipologia e della complessità della prestazione. 9. Relativamente alle prestazioni erogabili dagli specialisti ambulatoriali per ogni ora di attività, fermo restando che il loro numero e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.