Composizione di controversie Clausole campione

Composizione di controversie. 1 Ogni controversia tra le Parti in merito all’applicazione o all’interpretazione del presente Accordo o della Convenzione con il soggetto attuatore di cui al paragrafo 2 dell’articolo 5 è sottoposta al Comitato direttivo di cui all’articolo 3. Tra dette con- troversie sono comprese anche quelle fra i gestori dell’infrastruttura che non hanno potuto essere risolte fra gli stessi. 2 Se non è raggiunta un’intesa in seno al Comitato direttivo, la controversia dovrà trovare una soluzione definitiva ricorrendo alle regole arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.
Composizione di controversie. Le Parti contraenti convengono che la prassi abituale del GATT riguardo alla composizione di controversie, descritta nell’allegato, dovrebbe essere mantenuta, con i miglioramenti qui enunciati. Esse riconoscono che il funzionamento efficace del sistema dipende dalla volontà di conformarsi al presente memorandum d’Accordo. Le Parti contraenti riaffermano che la prassi abituale comprende le pro- cedure di composizione delle controversie tra paesi sviluppati e paesi poco svilup- pati adottate dalle Parti contraenti nel 1966 (IBDD, Supplemento n. 14, p. 19), e che tali procedure restano accessibili alle parti contraenti poco sviluppate che desiderano ricorrervi.
Composizione di controversie. 1. Tutti i contratti aventi parzialmente o totalmente relazione con le presenti condizioni generali sono regolati dalla Legge olandese. 2. Tutte le controversie (anche quelle che solo una delle parti considerasse tali) che abbiano relazione con o derivino da contratti stipulati tra il venditore e il compratore, regolati dalle presenti condizioni generali, possono essere composte dal giudice olandese competente per il territorio in cui ha sede il venditore. Il venditore ha, inoltre, in qualsiasi momento il diritto di citare il compratore davanti al tribunale che è competente a termini di Legge oppure in forza delle convenzioni internazionali vigenti.
Composizione di controversie. Ogni controversia fra due o più Parti contraenti in relazione all’interpretazione o all’applicazione dei presente Accordo, che le Parti in contrasto non saranno riuscite a risolvere con negoziati o in altro modo, sarà sottoposto ad arbitrato se una qualsiasi delle Parti contraenti in contrasto lo richiede e sarà, di conseguenza, rinviato ad uno o più arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in contrasto. Se entro tre mesi a partire dalla richiesta di arbitrato, le Parti in contrasto non riescono a trovare un accordo sulla scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque di queste Parti potrà richiedere al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite di desi- gnare un arbitro unico davanti al quale la controversia sarà rinviata per la decisione.
Composizione di controversie. Per controversie derivanti dall’applicazione della convenzione il foro competente è quello di Napoli Nord
Composizione di controversie. R Q W U R Y H U V L D W U D O H presente Accordo o della Convenzione con il soggetto attuatore di cui a l paragrafo 2 G H O O ¶ D U W L F R O R q V R W HW R S F R Q W U R Y H U V L H V R Q R F RQ potuto essere risolte fra gli stessi. PR SQ U H KV D 2 6 H Q R Q q U D J J L etXtivo,Qla cWontrDoversia doXvr trovare una soluzione definitiva ricorrendo alle regole arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale. Q ¶ L Q
Composizione di controversie. Le controversie che venissero a insorgere in occasione della procedura elettorale sono decise dagli scrutatori. Ogni governatore 1 potrà contestare le decisioni di quest’ultimi, dapprima innanzi il presidente dell’Assemblea poi innanzi l’Assemblea medesima. Ogni qual volta possibile, le controversie sono decise senza indicare il nome del Paese membro o del governatore interessato.

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  • Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.

  • Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.

  • DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

  • Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

  • Controversie Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.

  • STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al viaggiatore - sul catalogo, sulla documentazione, sul proprio sito internet o in altre forme – modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte. In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

  • Composizione Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art.2095 c.c., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un’adeguata composizione della rappresentanza. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.

  • CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

  • CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.