Contratto individuale di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è costituito e regolato da contratti individuali e dal presente contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge, e della normativa comunitaria. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le amministrazioni del comparto.
Contratto individuale di lavoro. 1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, di accoglienza e di sorveglianza connesse all'attività delle istituzioni scolastiche, in rapporto di collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale docente.
Contratto individuale di lavoro. Art. 16 Periodo di prova
Contratto individuale di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro tra il dirigente e l’Amministrazione si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea e alle disposizioni contenute nel presente contratto.
Contratto individuale di lavoro. (Art.16 del CCNL 09.08.2000)
Contratto individuale di lavoro. 1. I rapporti individuali di lavoro a tempo indeterminato o determinato dei capi di istituto e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico, ausiliario degli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 29 del 1993 e all'art. 9 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, sono costituiti e regolati da contratti individuali, nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo nazionale.
Contratto individuale di lavoro. 1.L’assunzione del personale avviene nell’osservanza delle leggi vigenti in materia di rapporto di lavoro di diritto privato. 0.Xx contratto individuale di lavoro deve risultare da atto scritto, dello stesso copia autentica dovrà essere fornita al dipendente, e deve contenere le seguenti indicazioni:
Contratto individuale di lavoro. (Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02)
Contratto individuale di lavoro. Al momento dell'assunzione, il datore di lavoro e il dipendente sottoscrivono un contratto individuale di lavoro contenente almeno i seguenti dati: la categoria professionale, le normali ore di lavoro settimanali medie (su base mensile) e il salario. Il contratto individuale di lavoro prevede espressamente che il presente CCL, di cui al dipendente viene consegnata una copia al momento della sottoscrizione, ne sia parte integrante.
Contratto individuale di lavoro. 1. Al provvedimento di conferimento dell’incarico accede –sia per il personale a tempo indeterminato che a tempo determinato- un contratto individuale di lavoro che, nel recepire la disciplina del presente CCNL, indica in particolare: - la data d’inizio del rapporto; - la qualifica, il trattamento economico fondamentale, di posizione e di risultato; - la sede di lavoro; - le possibili cause di risoluzione del rapporto di lavoro.