Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio. 2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate. 3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative. 4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5. 5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso. 6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto. 7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionelo stesso Ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 1010 % del personale delle diverse categorie dei diversi profili in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative, fatte salve diverse, motivate ragioni che abbiano impedito la presentazione della domanda entro il predetto termine.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’Ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l’Ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso, tenendo conto, comunque, dell’inizio delle attività formative.
67. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell’art. 37 17 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto18.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazioneanni, possono essere concessi concessi, a richiesta richiesta, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale personale, con arrotondamento all’unità superiore, delle diverse categorie in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, La contrattazione integrativa di cui al presente commaall’art. 10, tra comma 2, definisce i criteri per la sede nazionale e le sedi decentraterelativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione al datore di appartenenza lavoro una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 2, e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase il datore di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione lavoro può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo art. 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione al datore di lavoro ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artpreviste dall’art. 37 26 e, ove si tratti di malattie dovute malattia dovuta a causa di servizio, nell’artdall’art. 39 del presente contratto27.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artdagli artt. 5 e 6 della legge n. 53/2000n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazioneazienda o ente del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie aree in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla La contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le Il confronto di cui all’art. 6, comma 3, lett. l) individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 52.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli dei servizi ed uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l’azienda può differire motivatamente – comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’azienda ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni contenute nell’ artnegli artt. 37 e56 (Assenze per malattia) e 58 (Infortuni sul lavoro, ove si tratti di malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio, nell’art. 39 ) del presente contrattoCCNL.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 (Congedi per la formazione) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, dipendenti disciplinati dall’art. 5 della legge L. n. 53/2000, 53/2000 sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 1020% del personale delle diverse categorie aree in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, anzianità devono presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell’art. 37 48 (Malattia) e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto.49 (Infortuni sul lavoro malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio)
78. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 46 del CCNL 21.05.2018.
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Congedi per la formazione. 1. I Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. Il lavoratore che abbia almeno cinque anni di anzianità di servizio presso lo stesso ente può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione dei dipendentiper un periodo non superiore a undici mesi, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000continuativo o frazionato, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizionell'arco dell'intera vita lavorativa.
23. Ai lavoratoriDeve, con anzianità nel caso voglia fruire del congedo per la formazione, presentare specifica domanda, contenente l'indicazione dell'attività formativa che intende svolgere, della data di servizio inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande vengono accolte in ordine progressivo di almeno cinque anni presso presentazione, nei limiti di cui al successivo comma 6.
5. L'Ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. L'Ente può concedere congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
57. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei tre mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
68. Al lavoratoreDurante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione dà luogo ad interruzione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contrattocongedo medesimo.
79. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6dei commi 7 e 8, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendentiformazione, disciplinati dall’art. dall'articolo 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionelo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva massima del 10% del personale delle diverse categorie in servizioservizio in ciascuna area di classificazione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentratedell'anno precedente.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all'ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della dalla stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 60 giorni prima dell’inizio dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di undici mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse l'interesse formativo del della lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione l'ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei 6 mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artdagli artt. 5 e 6 della legge n. 53/2000n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazioneazienda o ente del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie aree in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla La contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le La contrattazione integrativa di cui all’art. 4, comma 2, punto V del CCNL 7 aprile 1999 individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 52.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli dei servizi ed uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l’azienda può differire motivatamente – comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5l’art.5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’azienda ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni contenute nell’ artnegli artt. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 23 e 24 del presente contrattoCCNL del 1 settembre 1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artdall'art. 5 della legge Legge n. 53/200053/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionele amministrazioni del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all'Amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l'Amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
65. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’artl'art. 5, comma 3, della legge Legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all'Amministrazione ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni contenute nell’ artnegli artt. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto50 e 51.
76. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 4 e 5 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed enti del comparto ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000, II biennio economico 2000-2001, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie della presente area dirigenziale in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1presente articolo, i lavoratori dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, anzianità devono presentare all’amministrazione di appartenenza all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti La contrattazione integrativa di cui al all’art. 4, comma 2 e secondo la disciplina 2, lett. C) del comma 5CCNL 8 giugno 2000 individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli dei servizi ed uffici con l’interesse formativo del lavoratoredei dirigenti, qualora la concessione del congedo progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei 6 mesi. Su richiesta del lavoratore dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corsoall’attività formativa richiesta.
6. Al lavoratoredirigente, durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, 3 della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5articolo, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, economico e alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlliall’azienda, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnegli artt. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 24 e 25 del presente contrattoCCNL 5 dicembre 1996.
7. Il lavoratore dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non normato nel presente articolo, la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto, si fa riferimento all’art. 5 della legge 53/2000.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/200053/2000 e s.m.i., sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazioneanni, possono essere concessi concessi, a richiesta richiesta, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 105 % del personale personale, con arrotondamento all’unità superiore, delle diverse categorie in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, La contrattazione integrativa di cui al all’art. 10, comma 2, del presente comma, tra CCNL definisce i criteri per la sede nazionale e le sedi decentraterelativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione alle proprie sedi di appartenenza servizio una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 2, e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione Società può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. 53/2000 e s.m.i.. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo art. 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione al datore di lavoro ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artpreviste dall’art. 37 27 e, ove si tratti di malattie dovute malattia dovuta a causa di servizio, nell’artdall’art. 39 del presente contratto29.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, dipendenti disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 .. (malattia) e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto….
78. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. I Ai dirigenti sono concessi i congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artdall'art. 5 della legge n. 53/200053 del 2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoridirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta i congedi per la formazione senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale annua complessiva massima del 10% del personale delle diverse categorie con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 sessanta giorni prima dell’inizio dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L'amministrazione può non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse l'interesse formativo del lavoratoredirigente, l'amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione del congedo dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso3.
67. Al lavoratore, dirigente durante il periodo di congedo, congedo si applica l’artl'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000n.53 del 2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell'art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto23 (Assenze per malattia).
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 dall’art.5 della legge n. 53/2000n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionelo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 1010 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5l’art.5, comma 3, della legge n. 53/2000n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 nell’art.21 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 nell’art.22 del presente contrattoCCNL del 6.7.1995.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, CCRL Personale Del Comparto Unico Area Enti Locali
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artdagli artt. 5 e 6 della legge n. 53/2000n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazioneazienda o ente del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie aree in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla La contrattazione integrativa definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le Il confronto di cui all’art…, comma 3, lett. l) individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 52.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli dei servizi ed uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l’azienda può differire motivatamente – comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’azienda ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 enegli artt….. (Assenze per malattia) e …… (Infortuni sul lavoro, ove si tratti di malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio, nell’art. 39 ) del presente contrattoCCNL.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 23 (Congedi per la formazione) del CCNL 20.9.2001 integrativo del CCNL 7.4.1999.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 dall’art.5 della legge n. 53/2000n.53/2000, sono concessi al segretario salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoriAl segretario, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionelo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrateformazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati il segretario interessato ed in possesso della prescritta anzianità, devono deve presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono intende svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 2 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e secondo la disciplina del comma 5funzionalità dei servizi.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratoresegretario, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, segretario durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma l’art.5,comma 3, della legge n. 53/2000n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell’art. 37 23 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 24 del presente contrattoCCNL.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo La disciplina del presente articolo, sussistendone i presupposti, trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di prioritàDPR n.465/1997.
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Congedi per la formazione. 1. I Ai dirigenti sono concessi i congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artdall'art. 5 della legge n. 53/200053 del 2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoridirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionelo stesse ente o agenzia, possono essere concessi concessi, a richiesta richiesta, i congedi per la formazione senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale annua complessiva massima del 10% del personale delle diverse categorie con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’ente o agenzia di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 sessanta giorni prima dell’inizio dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L'ente o agenzia può non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse l'interesse formativo del lavoratoredirigente, l’ente o agenzia può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione del congedo dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso3.
67. Al lavoratoredirigente, durante il periodo di congedo, si applica l’artl'art. 5, comma 3, della legge n. 53/200053 del 2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell'art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto23.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. I congedi Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 22 e 23 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rap- porto di lavoro a titolo di congedo per la formazione dei dipendentiper un periodo non superiore a 11 mesi, disciplinati dall’artcontinuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi Per congedo per la formazione nella misura percentuale annua complessiva si intende quello finalizzato al comple- tamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del 10% titolo di studio di II° grado, del personale delle diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse categorie da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente con- serva il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con rapporto le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di ciascun annocomprovate esigenze organizzative. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente comma, tra articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa formazione un dipen- dente all’anno nei Consorzi che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata occupino stabilmente almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4dipen- denti. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del In particolare il congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, riconosciuto ai dipenden- ti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di congedoaccentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, si applica l’artA, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. 5, comma 3, della legge n. 53/2000I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che inten- dono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scrit- ta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contrattoprecedenza della domanda.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 dall’art.5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionel'ENAC, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10dell’10% del personale delle diverse categorie in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra La contrattazione integrativa definisce i criteri per la sede nazionale e le sedi decentraterelativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza all'ENAC una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 2, e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione l'ENAC può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all'ente ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 nell’art.24 del CCNL RAI 14/7/97 del personale non dirigente e, ove si tratti di malattie dovute o infortuni dovuti a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contrattonell’art.25 dello stesso CCNL.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, dipendenti disciplinati dall’art. 5 della legge L n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 1020% del personale delle diverse categorie aree in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 48 (Malattia) e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto.49 (Infortuni sul lavoro malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio)
78. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 46 del CCNL 21.05.2018.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 1. I Ai dirigenti sono concessi i congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artdall'art. 5 della legge n. 53/200053 del 2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoridirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta i congedi per la formazione senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale annua complessiva massima del 10% del personale delle diverse categorie con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 sessanta giorni prima dell’inizio dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L'amministrazione può non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse l'interesse formativo del lavoratoredirigente, l'amministrazione può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione del congedo dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso3.
67. Al lavoratore, dirigente durante il periodo di congedo, congedo si applica l’artl'art. 5, comma 3, della legge n. 53/200053 del 2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell'art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto23 (Assenze per malattia).
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi per la formazione. 117. I Ai sensi dell'art. 5 della citata Legge n. 53/2000, i lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa Azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la fruizione di congedi per la formazione dei dipendentiper un periodo non superiore a 11 mesi, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000continuativo o frazionato, sono concessi salvo comprovate esigenze nell'arco dell'intera vita lavorativa, al fine di serviziocompletare la scuola dell'obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Azienda.
218. Ai lavoratoriIl lavoratore dovrà presentare alla Direzione aziendale richiesta scritta almeno 30 giorni prima della fruizione dei congedi, specificando i motivi della richiesta e allegando la relativa documentazione.
19. L'Azienda formalizzerà al lavoratore che ha fatto richiesta di congedo la conferma del suo accoglimento o le motivazioni del suo diniego o del suo differimento, che dovranno riguardare: ragioni tecniche, organizzative, produttive, coincidenza con anzianità punte di servizio particolare intensità lavorativa, difficoltà o impossibilità di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta sostituzione.
20. Il numero dei lavoratori che potranno avvalersi dei congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10non potrà superare nell'anno il 2% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti occupati nell'unità produttiva al 31 dicembre di ciascun annodell'anno precedente. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrateI valori frazionari risultanti pari o superiori a 0,50 sono arrotondati all'unità superiore.
321. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante Durante il periodo di congedocongedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, si applica l’artcon la malattia e con altri congedi o permessi. 5Il lavoratore, comma 3, ai sensi dell'art. 7 della legge Legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione potrà fruire dell'anticipazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, fine rapporto. Le parti si applicano danno atto che le disposizioni contenute nell’ art. 37 edi cui alle lettere B), ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 C) e D) del presente contrattoarticolo assorbono analoghe disposizioni contrattuali in materia e trattamenti allo stesso titolo a livello aziendale, fatte salve le condizioni di miglior favore.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. Ai sensi dell’Articolo 5 della legge Legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze il lavoratore con almeno 4 anni di servizioanzianità di servizio presso la stessa azienda può richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi formativi per un periodo pari ad un massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.
2. Ai lavoratoriIl lavoratore è tenuto a presentare richiesta scritta all’azienda almeno 30 giorni prima per i congedi di durata fino a 10 giorni e almeno 60 giorni prima per i congedi di durata superiore a 10 giorni, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso precisando i motivi della richiesta ed allegando la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentraterelativa documentazione.
3. Per La Direzione aziendale valuterà la concessione richiesta sulla base delle comprovate esigenze tecnico organizzative e in caso di non accoglimento o differimento del congedo, informerà il lavoratore interessato dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa motivi che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formativehanno determinato la decisione.
4. Le domande sono accolte I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall’azienda o dall’unità produttiva per l’esercizio di tale diritto non dovranno superare l’uno per cento (1%) del totale della forza occupata, dovendo comunque essere garantito in ordine progressivo di presentazioneogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva, nei limiti di cui al comma 2 e secondo mediante accordi con la disciplina R.S.A. o in assenza con le XX.XX. firmatarie del comma 5presente contratto.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso Nella aziende fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corsoa 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall’applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all’unità superiore.
6. Al lavoratoreDurante il periodo di congedo per la formazione, il lavoratore conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
7. In presenza di una grave e documentata infermità intervenuta durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5previa comunicazione scritta al datore di lavoro, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione questa comporta l’interruzione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contrattocongedo medesimo.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Collective Labor Agreement
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendentidirigenti, disciplinati dall’art. 5 dall'art.5 della legge n. 53/2000n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoridirigenti, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, il CONI possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie con qualifica dirigenziale in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra La contrattazione integrativa definisce i criteri per la sede nazionale e le sedi decentraterelativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza al CONI una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 2, e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse l'interesse formativo del lavoratoredirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione il CONI può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dirigente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, dirigente durante il periodo di congedo, congedo si applica l’artl'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione al CONI ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 nell'art.21 e, ove si tratti di malattie dovute o infortuni dovuti a causa di servizio, nell’art. 39 nell'art 22 del presente contrattoCCNL del 22/5/1997.
7. Il lavoratore dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: CCNL
Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, dipendenti disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% 20%69 del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 … (Malattia) 36 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto… (Infortuni sul lavoro e…) 38.
78. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 46 del CCNL 21 maggio 2018.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto39.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artdall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità anzianita' di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione L'amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianitàanzianita', devono presentare all’amministrazione all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività l'indicazione dell'attivita' formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 trenta giorni prima dell’inizio dell'inizio delle attività attivita' formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità funzionalita' del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può l'amministrazione puo' differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può puo' essere più piu' ampio per consentire l’utile l'utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’artl'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità infermita' previsto dallo stesso articolo art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità modalita' di comunicazione all’amministrazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell'art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’artnell'art. 39 del presente contratto.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può puo' rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di prioritàpriorita'.
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Congedi per la formazione. 1. I Ai dipendenti possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione dei dipendentiformazione, disciplinati dall’art. di cui all’articolo 5 della legge n. Legge 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoricon diritto alla conservazione del posto, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 1010 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun annodell’anno precedente.
2. L’amministrazione provvede alla distribuzione La durata massima del congedo è pari a 2 mesi nell’arco della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentratevigenza contrattuale.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dipendenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza all’Ente, almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative, una specifica domanda, domanda contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 3 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 2 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratoredipendente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23., l’amministrazione l’Ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratoreIl periodo di congedo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
8. Nel caso di infermità intervenuta durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente cui sia data comunicazione scritta al periodo datore di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controllilavoro, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 dà luogo ad interruzione del presente contrattocongedo medesimo.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, dipendenti disciplinati dall’art. 5 della legge L n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 1020% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 48 (Malattia) e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto.49 (Infortuni sul lavoro malattie professionali e malattie dovute a causa di servizio)
78. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
9. Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 46 del CCNL 21.05.2018.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionele amministrazioni del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie aree in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla La contrattazione integrativa nazionale di amministrazione definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della quota percentuale, di cui al presente comma, percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le La contrattazione integrativa a livello nazionale di amministrazione di cui all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 52.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni contenute nell’ artnegli artt. 37 e47 e 48 (Assenze per Malattia, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contrattoInfortuni sul lavoro).
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.. CCNL_PCM_definitivo.doc
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, dipendenti disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 36 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto38.
78. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendentif ormazione d ei d ipendenti, disciplinati d isciplinati dall’art. 5 della de lla legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoril avoratori, con anzianità c on a nzianità di servizio di almeno cinque d i a lmeno c inque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro la voro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per P er la concessione dei congedi c oncessione de i c ongedi di cui al comma c ui a l c omma 1, i lavoratori interessati la voratori in teressati ed in i n possesso della de lla prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione pr esentare a ll’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve de ve essere presentata almeno a lmeno 30 giorni g iorni prima dell’inizio delle attività de ll’inizio d elle a ttività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine f ine di contemperare le esigenze organizzative e sigenze or ganizzative degli uffici con l’interesse uf fici c on l’ interesse formativo del lavoratorel avoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla pr egiudizio a lla funzionalità del serviziose rvizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante il periodo pe riodo di congedo, si applica a pplica l’art. 5, comma 3c omma 0, della legge n. 53/2000xx xxx xxxxx x. 00/0000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione c omunicazione all’amministrazione ed e d ai controlli, si applicano s i a pplicano le disposizioni di sposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto.
7. Il lavoratore che abbia l avoratore c he a bbia dovuto interrompere i nterrompere il congedo formativo ai sensi c ongedo f ormativo a i se nsi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I Ai dirigenti sono concessi i congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artdall'art. 5 della legge n. 53/200053 del 2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoridirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno alme no cinque anni presso la stessa amministrazionelo stesse ente o agenzia, possono essere concessi concessi, a richiesta richiesta, i congedi per la formazione senza assegni di cui al comma 1 nella misura percentuale annua complessiva massima del 10% del personale delle diverse categorie con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all'ente o agenzia di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 sessanta giorni prima dell’inizio dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine secondo l'ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L'ente o agenzia può non accogliere la richiesta di congedo formativo di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse l'interesse formativo del lavoratoredirigente, l'ente o agenzia può differire la fruizione del congedo fino ad un massimo di sei mesi qualora la concessione del congedo dello stesso possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso3.
67. Al lavoratoredirigente, durante il periodo di congedo, si applica l’artl'art. 5, comma 3, della legge n. 53/200053 del 2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo art. 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all'amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell'art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto23.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio, per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Il dipendente può procedere al riscatto del periodo di congedo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. Ai lavoratoridipendenti, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazioneanni, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie di ogni ruolo in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato servizio presso ciascuna sede; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
34. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dipendenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
45. Le La contrattazione integrativa a livello nazionale individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 53.
56. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici e dei Comandi con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 24, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratoreIn caso di grave e documentata infermità, durante il periodo di congedo, si applica l’artindividuata ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al intervenuta durante il periodo di comportocongedo, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di cui sia data comunicazione all’amministrazione ed ai controlliall’Amministrazione, si applicano le dà luogo ad interruzione del congedo medesimo. Il periodo di assenza rimane regolato dalle disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contrattoaccordo concernenti le assenze per malattia.
78. Il lavoratore che abbia dovuto rinviare o interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 6 e 7 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: Accordo Integrativo
Congedi per la formazione. (art. 16 CCNL 14.9.2000)
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 dall’art.5 della legge n. 53/2000n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionelo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 1010 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di 275 Il riferimento deve essere inteso ai Riposi giornalieri della madre, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001. 276 Indicazione non richiamata perché di carattere transitorio: “La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art.19, commi 7 e 8, del CCNL del 6.7.1995”. preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del Al lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5l’art.5, comma 3, della legge n. 53/2000n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell’art. 37 e21277, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 nell’art.22 del presente contrattoCCNL del 6.7.1995278.
71. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art.4 della legge n.53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il congedo formativo ai sensi secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art.4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell’art.19, comma 61, può rinnovare secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995279; la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di prioritàstabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art.19 del CCNL del 6.7.1995280.
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Congedi per la formazione. 117. I Ai sensi dell'art. 5 della citata Legge n. 53/2000, i lavoratori con più di 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa Azienda possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la fruizione di congedi per la formazione dei dipendentiper un periodo non superiore a 11 mesi, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000continuativo o frazionato, sono concessi salvo comprovate esigenze nell'arco dell'intera vita lavorativa, al fine di serviziocompletare la scuola dell'obbligo, conseguire il titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea ovvero per partecipare ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dall'Azienda.
218. Ai lavoratoriIl lavoratore dovrà presentare alla Direzione aziendale richiesta scritta almeno 30 giorni prima della fruizione dei congedi, specificando i motivi della richiesta e allegando la relativa documentazione.
19. L'Azienda formalizzerà al lavoratore che ha fatto richiesta di congedo la conferma del suo accoglimento o le motivazioni del suo diniego o del suo differimento, che dovranno riguardare: ragioni tecniche, organizzative, produttive, coincidenza con anzianità punte di servizio particolare intensità lavorativa, difficoltà o impossibilità di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta sostituzione.
20. Il numero dei lavoratori che potranno avvalersi dei congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10non potrà superare nell'anno il 2% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dipendenti occupati nell'unità produttiva al 31 dicembre di ciascun annodell'anno precedente. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentualeI valori frazionari risultanti pari o superiori a 0,50 sono arrotondati all'unità superiore. UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.000 - Xxxx
321. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante Durante il periodo di congedocongedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e non ha diritto alla retribuzione. Tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, si applica l’artcon la malattia e con altri congedi o permessi. 5Il lavoratore, comma 3, ai sensi dell'art. 7 della legge Legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione potrà fruire dell'anticipazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, fine rapporto. Le parti si applicano danno atto che le disposizioni contenute nell’ art. 37 edi cui alle lettere B), ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 C) e D) del presente contrattoarticolo assorbono analoghe disposizioni contrattuali in materia e trattamenti allo stesso titolo a livello aziendale, fatte salve le condizioni di miglior favore.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. Dopo l’art. 83 (Formazione e aggiornamento professionale) del contratto collettivo provinciale di lavoro del personale non dirigenziale del comparto Sanità sottoscritto in data 8 agosto 2000, è aggiunto il seguente:
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artdagli artt. 5 e 6 della legge n. 53/200053/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionel’Azienda sanitaria o ente del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione – per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa - nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie aree in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla La contrattazione decentrata definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza all'Azienda una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell'inizio delle attività formative.
4. Le La contrattazione decentrata individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 52.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli dei servizi ed uffici con l’interesse l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l'Azienda può differire motivatamente – comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’artl'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo art. 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all'Azienda ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnegli artt. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 58 e 59 del presente contrattoCCPL 1998/2001.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.”
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artAi sensi dell'art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53/200053, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, il dipendente con anzianità di servizio di almeno cinque anni di anzianità presso la stessa amministrazioneazienda può chiedere un congedo per formazione, possono continuativo o frazionato, per un periodo non superiore a undici mesi per l'intera vita lavorativa. Il congedo deve essere concessi a finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro. La richiesta congedi di congedo potrà non essere accolta ovvero l'accoglimento potrà essere differito in caso di comprovate esigenze organizzative. Tra queste, in particolare, implicano il diniego della richiesta i casi di: - oggettiva impossibilità di sostituzione del lavoratore richiedente; - mancata presentazione da parte del richiedente della documentazione comprovante l'obbligo di frequenza ai corsi. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per la formazione nella misura percentuale annua complessiva l'esercizio del 10congedo non dovranno essere superiori all'1% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato all'anno della forza occupata nell'unità produttiva medesima al 31 dicembre dell'anno precedente. Nelle aziende con più di ciascun anno50 dipendenti sarà comunque consentito un congedo all'anno per formazione. L’amministrazione provvede Il congedo sarà fruito per un periodo minimo continuativo pari ad un mese coincidente con il mese solare. La richiesta del congedo per formazione dovrà essere presentata all'azienda con un preavviso di almeno sessanta giorni. Durante il congedo il dipendente ha diritto alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessasola conservazione del posto. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo periodo non è computabile nell'anzianità di presentazioneservizio e non è cumulabile con le ferie, nei limiti di cui al comma 2 con la malattia e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. altri congedi/permessi previsti dalle leggi vigenti e dal presente CCNL Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5grave e documentata infermità, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo individuata ai sensi del comma 6decreto ministeriale 21 luglio 2000, può rinnovare la domanda n. 278, e comunicata per un successivo ciclo formativo con diritto iscritto al datore di prioritàlavoro, il congedo è interrotto.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendentidirigenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, per la parte rela- tiva all’area dirigenziale, sono concessi salvo comprovate ed inderogabili esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoridirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionele Amministrazioni del comparto contrattuale, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione forma- zione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie con qualifica dirigenziale in servizio, servizio con rapporto rap- porto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi è verificato annualmente sulla base della consistenza dei dirigenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, an- zianità devono presentare all’amministrazione all’Amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratoredirigente, qualora qua- lora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile risolvi- bile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l’Amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
65. Al lavoratore, dirigente durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto.
76. Il lavoratore dirigente che abbia dovuto interrompere o differire il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 4 e 5 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/200053/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionele amministrazioni del comparto, possono pos- sono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale per- sonale delle diverse categorie in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’Amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora qua- lora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile risolvi- bile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l’Amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
65. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’Amministrazione ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni di- sposizioni contenute nell’ artnegli artt. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto50 e 51.
76. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 4 e 5 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 dall’art.5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazioneil CONI, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra La contrattazione integrativa definisce i criteri per la sede nazionale e le sedi decentraterelativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza al CONI una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 2, e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione il CONI può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione al CONI ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell’art. 37 33 del CCNL 19/11/1996 e, ove si tratti di malattie dovute o infortuni dovuti a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto34 dello stesso CCNL.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I Ai dipendenti possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione dei dipendentiformazione, disciplinati dall’art. di cui all’articolo 5 della legge n. Legge 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoricon diritto alla conservazione del posto, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 1010 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun annodell’anno precedente.
2. L’amministrazione provvede alla distribuzione La durata massima del congedo è pari a 2 mesi nell’arco della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentratevigenza contrattuale.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dipendenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza all’Ente, almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative, una specifica domanda, domanda contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 3 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 2 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratoredipendente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione 3. l’Ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratoreIl periodo di congedo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
8. Nel caso di infermità intervenuta durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente cui sia data comunicazione scritta al periodo datore di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controllilavoro, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 dà luogo ad interruzione del presente contrattocongedo medesimo.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendentiFerme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 25 e 26 del presente contratto, disciplinati dall’art. i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze anni di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, lo stesso Consorzio possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva chiedere una sospensione del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al 31 dicembre completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di ciascun annostudio di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio. L’amministrazione provvede Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla distribuzione della quota percentualeretribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente comma, tra articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa formazione un dipendente all’anno nei Consorzi che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata occupino stabilmente almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4dipendenti. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del In particolare il congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, riconosciuto ai dipendenti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di congedoaccentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve presentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle aree: Quadri, si applica l’artA, B, C e D, con esclusione, per quest’ultima area dei parametri 107, 104, e 100. 5, comma 3, della legge n. 53/2000I dipendenti inquadrati negli altri parametri dell’area D che intendono godere del periodo di congedo devono presentare domanda scritta al Consorzio almeno un mese prima. Tutti i dipendenti nella domanda devono specificare il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all’attività formativa e successivamente i certificati di frequenza. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contrattoprecedenza della domanda.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’artdall'art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazioneanni, possono essere concessi concessi, a richiesta richiesta, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale personale, con arrotondamento all'unità superiore, delle diverse categorie in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, La contrattazione integrativa di cui al presente commaall'art. 10, tra comma 2, definisce i criteri per la sede nazionale e le sedi decentrate.
3relativa utilizzazione. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione al datore di appartenenza lavoro una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 2, e secondo la disciplina del comma 5.
5dei commi 5 e 6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse l'interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase il datore di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione lavoro può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’artl'art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo art. 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione al datore di lavoro ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artpreviste dall'art. 37 26 e, ove si tratti di malattie dovute malattia dovuta a causa di servizio, nell’artdall'art. 39 del presente contratto.
727. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I Ai dipendenti possono essere concessi, a richiesta, congedi per la formazione dei dipendentiformazione, disciplinati dall’art. di cui all’articolo 5 della legge n. Legge 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoricon diritto alla conservazione del posto, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 1010 % del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun annodell’ anno precedente.
2. L’amministrazione provvede alla distribuzione La durata massima del congedo è pari a 2 mesi nell’arco della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentratevigenza contrattuale.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dipendenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza all’Ente, almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative, una specifica domanda, domanda contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 3 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 2 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratoredipendente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23., l’amministrazione l’Ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratoreIl periodo di congedo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi.
8. Nel caso di infermità intervenuta durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente cui sia data comunicazione scritta al periodo datore di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controllilavoro, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 dà luogo ad interruzione del presente contrattocongedo medesimo.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio1970, n. 300, i di- pendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità diservizio presso la stessa azienda o ammini- strazione, possono richiedere una sospensione del rapporto di lavoroper congedi per la formazione dei dipendentiper un periodo non superiore ad undi- ci mesi, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000continuativo o frazionato, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizionell’arcodell’intera vita lavorativa.
2. Ai lavoratoriPer “congedo per la formazione” si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell’obbligo, con anzianità alconseguimento del ti- tolo di servizio studio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionesecondo grado, possono del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione adattività formative diverse da quelle poste in essere concessi a richiesta congedi o finanziate dal datore di lavoro.
3. Durante il periodo di congedo per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizioil dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto allaretribuzione. Tale pe- informazioni riodo non è computabile nell’anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con rapporto lamalattia e con altri congedi. Una grave e docu- mentata infermità, individuata sulla base dei criteri stabiliti dalmedesimo decreto di cui all’articolo 4, comma 4, intervenuta durante il pe- riodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero può differirnel’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. I contratti collettivi prevedono le modalità di fruizione del congedo stesso, individuano le percentua- li massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento o di diniego all’esercizio di tale facoltà e fissa- no i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a tempo indeterminato trenta giorni.
5. Il lavoratore può procedere al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, riscatto del periodo di cui al presente commaarticolo, tra la sede nazionale e le sedi decentrateovvero al versamento dei relativicontributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendentiCon riferimento all’art.32, disciplinati dall’artcomma 3, del CCNL 9-8-2000 ed ai sensi dell’art. 5 della legge n. 53/2000L.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai fermo restando quanto previsto dal successivo art.6, ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazioneAmministrazione, possono essere concessi concessi, a richiesta richiesta, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 1010 % del personale delle diverse categorie in servizio, presente al 31 dicembre di ciascun anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentualeindeterminato, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentratecon arrotondamento all’unità superiore.
32. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’Amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata presentata, di norma, almeno 30 trenta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
43. Le domande sono accolte in ordine progressivo La contrattazione integrativa stabilirà le procedure di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5accoglimento delle domande.
54. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione l’Amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, per malattia può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo formativo, con diritto di priorità.
6. Il diritto alla formazione previsto e disciplinato dal presente articolo compete anche al lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto un periodo di congedo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendentidirigenti, disciplinati dall’artdall'art. 5 della legge Legge n. 53/2000, per la parte relativa all’area dirigenziale, sono concessi salvo comprovate ed inderogabili esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoridirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionele Amministrazioni del comparto contrattuale, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie con qualifica dirigenziale in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi è verificato annualmente sulla base della consistenza dei dirigenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, anzianità devono presentare all’amministrazione all'amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività l'indicazione dell'attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio dell'inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse l'interesse formativo del lavoratoredirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l'Amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
65. Al lavoratore, dirigente durante il periodo di congedo, congedo si applica l’artl'art. 5, comma 3, della legge Legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto.
76. Il lavoratore dirigente che abbia dovuto interrompere o differire il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 4 e 5 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendentiFerme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al diritto allo studio di cui ai precedenti articoli 20 e 21 del presente contratto, disciplinati dall’art. i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze anni di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, lo stesso Consorzio possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva chiedere una sospensione del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato titolo di congedo per la formazione per un periodo non superiore a 11 mesi, continuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. Per congedo per la formazione si intende quello finalizzato al 31 dicembre completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del titolo di ciascun annostudio di II° grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio. L’amministrazione provvede Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro ma non ha diritto alla distribuzione della quota percentualeretribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda di congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative. Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente comma, tra articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa formazione un dipendente all’anno nei Consorzi che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata occupino stabilmente almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4dipendenti. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del In particolare il congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, riconosciuto ai dipendenti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di congedoaccentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve presentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle fasce funzionali 3a, si applica l’art4a, 6a o 7a o almeno un mese prima se inquadrato nelle altre fasce funzionali, specificandone il tipo e la durata ed indicando l’istituto scolastico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. 5, comma 3, della legge n. 53/2000Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all’attività formativa e successivamente i certificati di frequenza. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contrattoprecedenza della domanda.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendentidirigenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratoridirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionelo stesso ente, possono essere concessi concessi, a richiesta richiesta, congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva massima del 10% del personale delle diverse categorie con qualifica dirigenziale in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine secondo l’ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratoredirigente, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione l’ente può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratore, dirigente durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5l’art.5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5art.5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contrattonell’art.23.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, dipendenti disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/200053/2000161, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, compresi gli eventuali periodi di lavoro a tempo determinato, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
6. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
67. Al lavoratore, durante il periodo di congedo, si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’ente ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell’art. 37 36162 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto38163.
78. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. (art. 19 ccnl 10/2/2004)
1. Al fine di consentire la sua partecipazione ad attività formative diverse da quelle obbligatorie, il dirigente a tempo indeterminato con anzianità di servizio di almeno 5 anni maturata presso la stessa azienda, ovvero senza soluzione di continuità presso altre aziende ed enti del comparto ai sensi dell’art. 12, comma 3, lett. a) ccnl 8/6/00, II biennio, può chiedere una sospensione del rapporto di lavoro per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativi o frazionati, nell’arco dell’intera vita lavorativa.
2. Durante il periodo di congedo per la formazione, il dirigente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie della presente area dirigenziale in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato, calcolato sulla base della consistenza dei dirigenti al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1presente articolo, i lavoratori dirigenti interessati ed in possesso della prescritta anzianità, anzianità devono presentare all’amministrazione di appartenenza all’azienda o ente una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti La contrattazione integrativa di cui al all’art. 5, comma 2 e secondo la disciplina del comma 52, lett. C) individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli dei servizi ed uffici con l’interesse formativo del lavoratoredei dirigenti, qualora la concessione del congedo progetto possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l’azienda può differire motivatamente, comunicandolo per iscritto, la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei 6 mesi. Su richiesta del lavoratore dirigente, tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corsoall’attività formativa richiesta.
6. Al lavoratoredirigente, durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/20003 L. 53/00. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5articolo, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, economico e alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlliall’azienda, si applicano le disposizioni contenute nell’ artnegli artt. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto43 e 44.
7. Il lavoratore dirigente che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
8. Per quanto non normato nel presente articolo, la cui applicazione decorre dalla data di entrata in vigore del contratto, si fa riferimento all’art. 5 L. 53/00.
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Samples: Collective Labor Agreement
Congedi per la formazione. 1. I congedi Ferme restando le disposizioni relative ai lavoratori studenti e al dirit- to allo studio di cui ai precedenti articoli 20 e 21 del presente contratto, i dipendenti che abbiano maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio presso lo stesso Consorzio possono chiedere una sospensione del rap- porto di lavoro a titolo di congedo per la formazione dei dipendentiper un periodo non superiore a 11 mesi, disciplinati dall’artcontinuativo o frazionato, nell’arco dell’intera vita lavorativa. 5 della legge n. 53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazione, possono essere concessi a richiesta congedi Per congedo per la formazione nella misura percentuale annua complessiva si intende quello finalizzato al com- pletamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del 10% titolo di studio di II° grado, del personale delle diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse categorie da quelle poste in essere o finanziate dal Consorzio. Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conser- va il posto di lavoro ma non ha diritto alla retribuzione. Lo stesso periodo non è computabile ad alcun effetto nell’anzianità di servizio, non ha rilevanza ai fini previdenziali e non è cumulabile con rapporto le ferie, con la malattia e con gli altri congedi. Il Consorzio può non accogliere la domanda di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre congedo ovvero può differirne l’accoglimento nel caso di ciascun annocomprovate esigenze organizzative. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, Ogni anno può usufruire del congedo per la formazione il 2% degli aventi titolo di cui al 1° comma del presente comma, tra articolo compatibilmente con l’esigenza del regolare svolgimento dell’attività consortile. Può comunque usufruire del congedo per la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa formazione un dipenden- te l’anno nei Consorzi che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata occupino stabilmente almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4dipendenti. Le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 5.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del In particolare il congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 2, l’amministrazione può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, riconosciuto ai dipendenti durante il periodo dell’esercizio irriguo o di congedoaccentuata attività degli impianti idrovori o in caso di indifferibile necessità delle prestazioni del lavoratore interessato. Il dipendente che intende godere del periodo di congedo deve pre- sentare domanda scritta al Consorzio almeno 2 mesi prima dell’inizio del corso di studi o dell’attività formativa se inquadrato nelle fasce funziona- li 3ª, si applica l’art4ª, 6ª o 7ª o almeno un mese prima se inquadrato nelle altre fasce funzionali, specificandone il tipo e la durata ed indicando l’istituto scola- stico o universitario o l’ente che organizza l’attività formativa. 5, comma 3, della legge n. 53/2000Il dipendente deve fornire al Consorzio il certificato di iscrizione al corso o all’attività formativa e successivamente i certificati di frequenza. Nel caso in cui il numero dei richiedenti sia superiore al limite sopra indicato viene seguito l’ordine di infermità previsto dallo stesso articolo 5, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione ed ai controlli, si applicano le disposizioni contenute nell’ art. 37 e, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contrattoprecedenza della domanda.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 della legge n. 53/2000n.53/2000 per quanto attiene alle finalità e durata, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazionele agenzie del comparto, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10% del personale delle diverse categorie aree in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla La contrattazione integrativa nazionale di Agenzia definisce i criteri per la distribuzione e utilizzazione della quota percentuale, di cui al presente comma, percentuale tra la sede nazionale e le sedi decentrate.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione all’Agenzia di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le La contrattazione integrativa a livello nazionale di Agenzia di cui all’art. 4 (Contrattazione collettiva integrativa) individua i criteri da adottare nel caso in cui le domande sono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 2 e secondo la disciplina del comma 52.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione l’Agenzia può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione all’Agenzia ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni contenute nell’ artnegli artt. 37 e49 e 50 (Assenze per Malattia, ove si tratti di malattie dovute a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contrattoInfortuni sul lavoro).
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Congedi per la formazione. 1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art. 5 dall’art.5 della legge n. 53/2000n.53/2000, sono concessi salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Ai lavoratori, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa amministrazioneil CNEL, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione nella misura percentuale annua complessiva del 10dell’10% del personale delle diverse categorie aree in servizio, servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consistenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno. L’amministrazione provvede alla distribuzione della quota percentuale, di cui al presente comma, tra La contrattazione integrativa definisce i criteri per la sede nazionale e le sedi decentraterelativa utilizzazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare all’amministrazione di appartenenza al CNEL una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. Le domande sono vengono accolte in ordine progressivo di presentazione, nei limiti di cui al comma 2 2, e secondo la disciplina del comma 5dei commi 5 e 6.
5. Al fine di contemperare le esigenze organizzative degli uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la fase di preavviso di cui al comma 23, l’amministrazione il CNEL può differire la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del lavoratore dipendente tale periodo può essere più ampio per consentire l’utile la utile partecipazione al corso.
6. Al lavoratore, lavoratore durante il periodo di congedo, congedo si applica l’art. 5, comma 3, della legge n. 53/2000n.53/2000. Nel caso di infermità previsto dallo stesso articolo 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione all’amministrazione al CNEL ed ai controlli, controlli si applicano le disposizioni contenute nell’ artnell’art. 37 24 e, ove si tratti di malattie dovute o infortuni dovuti a causa di servizio, nell’art. 39 del presente contratto25.
7. Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6, dei commi 5 e 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
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Samples: CCNL Per Il Personale Non Dirigente Del Cnel 1998 2001