Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore. 2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP. 3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. 4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. 5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i; a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato; b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti; c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva. 6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato. 7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni. 8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n.50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, il RUP autorizza il direttore dei lavori ha inizio dopo alla formale consegna dei lavori. Di norma la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2data della stipula del formale contratto. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla La consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; lavori deve risultare da verbale redatto in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4contraddittorio con l’esecutore. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle Le disposizioni sulla consegna di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XIcomma precedente, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti in presenza di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche limitatamente alle singole parti consegnate, qualora se l’urgenza sia è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipula stessa, previa convocazione dell’esecutoresecondo le modalità degli artt. 119 e ss. del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell’articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui caso l’Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa viene fissato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso , decorso inutilmente il termine anzidetto è quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
53. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i.Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione può attivare l’ingresso alle aree, prima dell'inizio anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansionimodalità dell’art. 120 del D.P.P. 11/05/2012, incaricati n. 9-84/Leg. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per l’assolvimento tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei compiti di cui all’arttempi contrattuali. 97 del d.lgsArt. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.10
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, tramite consegna dei lavori risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, verbale e previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ È facoltà della Stazione appaltante procedere Appaltante procedere, in via d’urgenza, alla consegna anticipata dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattoprimo contratto applicativo, ai sensi dell’articolo 15332, commi 1 8 e 4, 12 del D.P.R. D.Lgs n. 207/2010; 50/2016: in tal caso il direttore dei lavori indica R.U.P. autorizzerà in tal senso la D.L. la quale indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7 (la decorrenza del termine contrattuale resta comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo quella della data di appaltoprima convocazione), con applicazione di relativa penale ai sensi dell’art. Nel 16; decorso inutilmente il quale l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In tal caso si procederà ai sensi di mancata stipula legge all’assegnazione dei lavori in favore del contrattosuccessivo classificato; qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di l’aggiudicatario della gara originaria è escluso dalla partecipazione in quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’astal’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.R.U.P.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs n.50/2016, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, il RUP autorizza il direttore dei lavori ha inizio dopo alla formale consegna dei lavori. Di norma la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi consegna dei lavori deve avvenire entro e non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutoredata della stipula del formale contratto.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla La consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; lavori deve risultare da verbale redatto in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4contraddittorio con l’esecutore. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci si possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
53. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle Le disposizioni sulla consegna di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XIcomma precedente, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alla consegna in via d’urgenza, ed alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti in presenza di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche limitatamente alle singole parti consegnate, qualora se l’urgenza sia è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Contratto Di Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; risultante da apposito verbale redatto in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUPduplice copia.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
42. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la rivalersi sulla cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
53. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi , prima dell’inizio dei soggetti della propria impresalavori, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia denunzia di inizio attività lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta.
4. Nel E’ facoltà dell’Amministrazione procedere alla consegna dei lavori con successivi verbali di consegna parziale qualora sussista una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. In caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno urgenza, l'appaltatore inizierà i lavori per le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver sole parti già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL"consegnate. La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione data di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti a tutti gli effetti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un legge è quella dell'ultimo verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale parziale.
5. In caso di consegna definitivo anche ai fini del computo parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei termini per l’esecuzionelavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo qualora permangano le cause di indisponibilità si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di essela disciplina dell’articolo 107 del D.lgs. n.50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio Ai sensi dell’art. 5 del DM n. 49 del 07.03.2018 dopo la stipula del formale contrattocontratto l’avvio della prestazione è disposta dal Direttore dei lavori, in seguito a consegnaprevia autorizzazione del RUP, risultante da con la redazione di apposito verbaleverbale di cui al comma 2 dell’art. 5 del DM n. 49 del 07.03.2018, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere presentasse per la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della sottoscrizione del predetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto la Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma ogni altra azione al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta In questo caso la Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare i servizi, lavori e forniture al secondo in graduatoria o, eventualmente, di indire una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, dell’appalto nell’ambito della quale l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla esecuzione anticipata della prestazione, ai sensi dell’art. 5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 19, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione DM n. 49 del 07.03.2018 non appena divenuto efficace il provvedimento di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia aggiudicazione definitiva dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipula stessa, previa convocazione dell’esecutoredell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15 giorni, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’Aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 15332, commi 1 comma 8, periodi terzo e 4quarto, e comma 13, del D.P.R. n. 207/2010Codice dei contratti; la D.L. provvede in tal caso il direttore dei lavori via d’urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibiliimmediatamente.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la Le disposizioni sulla consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XIcomma 3, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti in presenza di lavoro nelle quali questo sia frazionatotemporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche limitatamente alle singole parti consegnate, qualora se l’urgenza sia è limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 15332 c.13 del D.Lgs. n.50/2016, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010ricorrendo le condizioni di pubblico interesse; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo immediatamente. Questa procedura si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di appalto. Nel caso alcune di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUPesse.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del l’accettazione formale contrattodell’offerta da parte dell’Amministrazione Appaltante, in seguito a consegna, risultante da apposito verbalever- bale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulaaccettazione, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4convoca- zione dell’esecutore (art.153, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4DPR 207/10). Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna con- segna dei lavori, il direttore Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15termine; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente inu- tilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante Appaltante di risolvere il contratto con- tratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della ga- ranzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi Appaltante, prima dell’inizio dei soggetti della propria impresala- vori, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia denunzia di inizio attività lavori effettuata agli enti previdenzialipre- videnziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Contract for Construction Services
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 20 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2dell'esecutore. E’ ' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenzad'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153dell'art. 32 comma 8 del D.lgs n. 50/2016, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà di avvalersi della Stazione appaltante garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di risolvere il contratto e incamerare la cauzionepretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i.La Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dell’inizio dei lavori, sia prevista la consegna frazionata richiede in più partivia telematica un DURC, le disposizioni sulla consegna si applicano richiesto altresì in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esseeventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale dipendente.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipula stessa, previa convocazione dell’esecutoresecondo le modalità degli artt. 153 e seguenti del d.p.r. 207/2010.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa viene fissato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso , decorso inutilmente il termine anzidetto è quale la Stazione Appaltante ha facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
53. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i.Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione potrà attivare l’ingresso alle aree, prima dell'inizio anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori l’impresa affidataria con le modalità dell’art. 154 del d.p.r. 207/2010 . L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e tutte le imprese esecutrici devono taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.
4. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi Appaltante, prima dell’inizio dei soggetti della propria impresalavori, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia denunzia di inizio attività lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano Edile, ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. Ai sensi dell’art. 101 comma III del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50:
1. L’esecuzione Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del Rup, provvede alla consegna dei lavori ha inizio dopo nel termine e con le modalità indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale. Xxxxx restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile per il caso di ritardo nella consegna per fatto o colpa del Direttore dei Lavori, tale ritardo è valutabile dalla stazione appaltante ai fini della perfomance, ove si tratti di personale interno alla stessa; in caso di affidamento dell’incarico a soggetto esterno, all’atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a carico dello stesso per la stipula ritardata consegna. Il capitolato speciale disciplina altresì le conseguenze derivanti dalla sospensione della consegna o dalla ritardata consegna per fatto o colpa del formale contrattoDirettore dei Lavori oppure della stazione appaltante, in seguito inclusa l’ipotesi di recesso dell’impresa affidataria, quantificando compensi o indennizzi a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutorefavore della stessa.
2. E’ facoltà Il Direttore dei Lavori è responsabile della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla corrispondenza del verbale di consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; lavori all’effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori contraddittorio con l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;deve contenere:
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione le condizioni e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno circostanze speciali locali riconosciute e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionatooperazioni eseguite, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione i tracciamenti, gli accertamenti di un verbale misura, i collocamenti di consegna provvisorio sagome e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.capisaldi;
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipula stessa, previa convocazione dell’esecutoresecondo le modalità degli artt. 119 e ss. del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg. E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell’articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui caso l’Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa viene fissato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso , decorso inutilmente il termine anzidetto è quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
53. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i.Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione può attivare l’ingresso alle aree, prima dell'inizio anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansionimodalità dell’art. 120 del D.P.P. 11/05/2012, incaricati n. 9-84/Leg. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per l’assolvimento tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributivatempi contrattuali.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153in base all’art. 32, commi 1 e 4comma 8, del D.P.R. n. 207/2010D.Lgs 5/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUPimmediatamente.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario l’appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contrattocontratto attuativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipula stessa, previa convocazione dell’esecutoresecondo le modalità degli artt. 119 del D.P.P. n. 9-84/Leg. del 11.05.2012 e ss. mm. e ii.. E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera d’invito/bando di gara dell’accordo quadro in applicazione dell’art. 46 della L.P. 26/1993 e ss. mm. e ii. per quanto riguarda la consegna anticipata dei lavori, nel cui caso l’Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore per la consegna di lavori l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavoripresenta, il direttore dei lavori fissa viene fissato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso , decorso inutilmente il termine anzidetto è quale la Stazione Appaltante ha facoltà della Stazione appaltante di incamerare la cauzione e di risolvere l’accordo quadro ed il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavoriattuativo o di non procedere alla stipula nel caso di consegna anticipata, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore, in quanto l’inadempimento è considerato ciò costituisce grave inadempimento per negligenza accertata.
53. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i.Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione può attivare l’ingresso alle aree, prima dell'inizio anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansionimodalità dell’art. 120 del D.P.P. 11/05/2012, incaricati n. 9-84/Leg. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per l’assolvimento tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributivatempi contrattuali.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Accordo Quadro
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipula stessa, previa convocazione dell’esecutoresecondo le modalità degli artt. 119 e ss. del D.P.P. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa viene fissato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso , decorso inutilmente il termine anzidetto è quale l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
53. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i.Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione può attivare l’ingresso alle aree, prima dell'inizio anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansionimodalità dell’art. 120 del D.P.P. 11/05/2012, incaricati n. 9-84/Leg. L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per l’assolvimento tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributivatempi contrattuali.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contrattocontratto applicativo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulaeffettuarsi, secondo quanto stabilito dall’art 5 comma 1 del D.M. 49/18, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna anticipata dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattocontratto applicativo, ai sensi dell’articolo 15332, commi 1 e 4comma 8, del D.P.R. n. 207/2010D. X.xx 50/2016; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUPimmediatamente.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010dei lavori. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma si applica quanto stabilito dall’art. 5 comma 9 del D.M. 49/18. L’appaltatore non potrà pretendere indennità o risarcimenti di esecuzione sorta per effetto della suddetta modalità di consegna dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4lavori. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in procedere secondo quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti stabilito dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva23.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria Dei Cimiteri
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre entro 45 giorni dalla predetta stipulastipula del contratto, previa convocazione dell’esecutore.
2ovvero dopo l’aggiudicazione in caso di urgenza, in conformità a quanto previsto all’art. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, redigendo apposito verbale firmato anche dall’Appaltatore, dalla cui data di sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Ai sensi dell’art. 8, co. 1, del D.L. 76/2020 (come poi modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021), fino alla data del 30 giugno 2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi d’opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna. Nell’ipotesi in cui il Direttore dei Lavori, autorizzato dal RUP, provveda alla consegna d’urgenza il verbale indica, oltre a quanto previsto all’art. 5, comma 8, del DM n. 49/2018, anche le lavorazioni che l’Appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Ad intervenuta stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore Direttore dei lavori indica espressamente sul verbale Lavori revoca le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appaltoeventuali limitazioni. Nel In caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto già realizzato predisposto o somministrato dall’Esecutore ai prezzi d’elenco depurati fini del ribasso d’astarimborso delle relative spese. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori Nel periodo di cui sopraoperatività dell’Accordo quadro verranno individuate dalle Stazioni appaltanti, per cause ogni singolo intervento, nell’ambito dei contratti di forza maggioreAppalto specifici, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3le tempistiche per lo svolgimento dei lavori. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se Qualora l’Esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere di incamerare la consegna dei lavoricauzione, il direttore dei lavori fissa un nuovo oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque contrattuale dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione può attivare l’ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori. L’occupazione delle aree è facoltà finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi, altre interferenze legate agli stessi o all’esecuzione di quelle lavorazioni ritenute dal RUP possibili, opportune e necessarie. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna a non richiedere per tutta la durata della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzioneconsegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento Il ritardo nella consegna dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere per causa imputabile alla Stazione appaltante, legittima l’Appaltatore a chiedere il recesso dal contratto. L’Amministrazione può respingere l’istanza di recesso nei seguenti casi: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresase il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore; - se il ritardo è dovuto a causa a Lei non imputabile. L’accoglimento dell’istanza di recesso dell’Appaltatore comporta il diritto di costui al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;nei seguenti limiti percentuali da applicarsi all’importo netto contrattuale:
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante 1,00 per cento per la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore parte dell’importo fino a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato258.000 euro;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo0,50 per cento per l’eccedenza fino a 1.549.000 euro. Tali ulteriori spese possono essere di vario genere che l’appaltatore ha sostenuto in vista della consegna dei lavori come studi particolari, distinto consulenze o commissionato materiali, macchinari ed attrezzature. Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, se richiesto dalla DL in accordo con il RUP, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dei lavori, laddove richiesto, una proposta di programma di esecuzione dei lavori, di cui all'articolo 1, lettera f) del DM. 49/2018, elaborato in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in gara e con le obbligazioni contrattuali, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, in cui siano graficamente rappresentate, per qualificaogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Entro dieci giorni dalla presentazione, la Direzione dei lavori, d'intesa con la Stazione appaltante, comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una dichiarazione relativa nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei lavori. Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione programma esecutivo in corso di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovutaattuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei lavori. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità sospensione dei lavori, sia prevista la consegna frazionata parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in più partirelazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionatesono approvate dalla Direzione dei Lavori, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali. Per tutto quanto non previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del nel presente articolo si applica anche alle singole parti consegnatee nel contratto, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di essetrova applicazione il DM n. 49/2018.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulastipula stessa, previa convocazione dell’esecutoresecondo le modalità degli articoli 129 e seguenti del DPR 554/1999 . E’ fatto salvo quanto indicato nella lettera di invito in applicazione dell’articolo 46 della L.P. 26/93, nel cui caso l’Impresa non può sollevare alcuna eccezione o richiedere compensi di sorta.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa viene fissato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso , decorso inutilmente il termine anzidetto è quale la Stazione Appaltante ha facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
53. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i.Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione potrà attivare l’ingresso alle aree, prima dell'inizio anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansionimodalità dell’art. 130 del DPR 554/99 . L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e taglio delle piante, incaricati perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per l’assolvimento tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributivatempi contrattuali.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, tramite consegna dei lavori risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, verbale e previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ È facoltà della Stazione appaltante procedere Appaltante procedere, in via d’urgenza, alla consegna anticipata dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contrattoprimo contratto applicativo, ai sensi dell’articolo 15332, commi 1 8 e 4, 12 del D.P.R. D.Lgs n. 207/2010; 50/2016: in tal caso il direttore dei lavori indica R.U.P. autorizzerà in tal senso la D.L. la quale indicherà espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che immediatamente. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la D.L. fisserà un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 giorni e non superiore a 7 (la decorrenza del termine contrattuale resta comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo quella della data di appaltoprima convocazione), con applicazione di relativa penale ai sensi dell’art. Nel 16; decorso inutilmente il quale l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. In tal caso si procederà ai sensi di mancata stipula legge all’assegnazione dei lavori in favore del contrattosuccessivo classificato; qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di l’aggiudicatario della gara originaria è escluso dalla partecipazione in quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’astal’inadempimento è considerato grave negligenza accertata. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle R.U.P.. Le singole lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, potranno avvenire con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui modalità previste all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio3, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari per gli interventi urgenti ed indifferibili di cui all’allegato XIsomma urgenza anche per via telefonica, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli invece gli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione interventi ordinari verranno disposti con semplici ordini di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzioneservizi scritti, se non diversamente determinaticon pericolo immediato solo a seguito di valutazione del RUP e/o DL. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnateLe schede di qualsiasi intervento dovranno essere inviate entro le 48 ore, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di essepena l’applicazione della penale sotto riportata.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Consegna e inizio dei lavori. 125.1 Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipulazione del contratto l’appaltatore dovrà consegnare al committente il progetto esecutivo dell’opera, che dovrà essere approvato e validato ai sensi del D.Lgs. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula 163/2006 e del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 suo regolamento attuativo nei successivi 10 giorni. Entro 5 giorni dalla predetta stipuladata di approvazione del progetto esecutivo, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione la stazione appaltante procedere in via d’urgenza, procede alla consegna dei lavorilavori Della consegna viene redatto un apposito verbale che deve essere sottoscritto dalla Stazione Appaltante nonchè dal Soggetto Realizzatore e dal Direttore dei Lavori. Al momento della consegna, gli edifici e le aree oggetto dei lavori dovranno essere in condizioni idonee per poter svolgere quelle prime valutazioni preliminari e successivamente iniziare ed utilmente proseguire i lavori oggetto di appalto. La consegna potrà avvenire anche nelle more della stipulazione formale del contrattoper partite ed in tempi diversi. In tali casi, in relazione ad ogni consegna parziale, viene redatto verbale ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente capoverso che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appaltoprecede. Nel caso di mancata stipula del contrattoconsegne parziali, l’impresa avrà diritto al solo pagamento le parti dovranno preventivamente e concordemente stabilire l’oggetto di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori tali consegne e le relative tempistiche che dovranno tenere conto della necessità di cui sopra, per cause evitare tempi morti di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUPesecuzione ed oneri da .sottoproduzione a carico dello stesso Xxxxxxxx Realizzatore.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 25.2 I lavori necessari all’allaccio ENEL devono essere conclusi entro il 20 agosto 2012, copia del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei fine lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali inoltrato al Comune immediatamente subito dopo l’invio all’ENEL e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che gli impianti devono entrare in esercizio entro il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni31/12/2012.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula l’approvazione del formale contrattoprogetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipulaapprovazione, previa convocazione dell’esecutore.
2dell’Appaltatore. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, 153 del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo immediatamente. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di appalto. Nel caso avvenuta denunzia di mancata stipula del contrattoinizio lavori effettuata agli enti previdenziali, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopraassicurativi ed antinfortunistici, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda inclusa la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4Cassa edile ove dovuta. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i., prima dell'inizio dei lavori l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici devono trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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Consegna e inizio dei lavori. 1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 15 giorni dalla predetta stipulastipula stessa, previa convocazione dell’esecutoresecondo le modalità degli artt. 153 e seguenti del d.p.r. 207/2010.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del D.P.R. n. 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente che comunque non potranno usufruire dell’anticipazione dell’importo di appalto. Nel caso di mancata stipula del contratto, l’impresa avrà diritto al solo pagamento di quanto già realizzato ai prezzi d’elenco depurati del ribasso d’asta. Eventuali deroghe all’inizio dei lavori di cui sopra, per cause di forza maggiore, saranno valutate insindacabilmente dalla Direzione Lavori e dal RUP.
3. E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna parziale ai sensi dell’art. 154 del D.P.R. 207/2010. In tal caso l’Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa viene fissato un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso , decorso inutilmente il termine anzidetto è quale la Stazione Appaltante ha facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
53. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 90 comma 9 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i.Per consentire l’occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l’Amministrazione potrà attivare l’ingresso alle aree, prima dell'inizio anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori l’impresa affidataria con le modalità dell’art. 154 del d.p.r. 207/2010 . L’occupazione delle aree è finalizzata all’attività di esbosco e tutte le imprese esecutrici devono taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell’Aggiudicataria. L’Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all’effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali.
4. L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante: - nominativo del soggetto o i nominativi Appaltante, prima dell’inizio dei soggetti della propria impresalavori, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del d.lgs. n.81/2008 e s.m. e i;
a) se trattasi di impresa: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - il documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008; - una dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto legislativo. ovvero, se trattasi di lavoratore autonomo: - l’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al Decreto legislativo n. 81 del 2008 di macchine attrezzature ed opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo; Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, la documentazione può essere sostituita da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 ed in merito al contratto collettivo applicato;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;
c) la documentazione di avvenuta denuncia denunzia di inizio attività lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile di Milano Edile, ove dovuta. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) è sostitutivo dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.
6. Ai fini degli adempimenti previsti dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i l’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante quanto previsto dagli artt. 41 e 42 del presente Capitolato.
7. L'Appaltatore deve trasmettere inoltre alla Stazione appaltante: - elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata; - copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto; - copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro oltre la trascrizione sul libro matricola; - copia del registro infortuni.
8. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
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