Common use of Consegna Clause in Contracts

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordo, per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000. Il luogo di consegna è il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPG. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPG. I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppure, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquisto. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirente.

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Sources: Condizioni Generali Di Vendita

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordoIl presente contratto decorre dall’emissione del certificato di collaudo e contestuale consegna o messa a disposizione dell’impianto direttamente dal Realizzatore all’Utilizzatore il quale si impegna a ritirare l’impianto, anche per conto della SOCIETA’ DI LEASING, dopo aver verificato il puntuale adempimento da parte del Realizzatore di tutti gli obblighi a carico del Realizzatore medesimo. L’Utilizzatore dichiara di aver concordato direttamente con il Realizzatore i dettagli della consegna, ivi compreso trasporto, montaggio ed installazione di cui si assume ogni rischio, responsabilità ed onere anche di carattere amministrativo, esonerando SOCIETA’ DI LEASING da ogni responsabilità. L’Utilizzatore, prima di sottoscrivere il presente contratto, avrà sottoscritto apposito verbale, predisposto dalla SOCIETA’ DI LEASING, in cui verrà fatta constatare ad ogni effetto la consegna. L’Utilizzatore manleva la SOCIETA’ DI LEASING e si assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze che possono derivare a carico del Concedente per eventuali inadempienze, comportamenti suoi, del Realizzatore o di terzi, da qualsiasi causa derivanti, che possono comunque impedire, ritardare, ostacolare il perfezionamento della locazione finanziaria e la sua esecuzione. Qualora a giudizio anche della sola SOCIETA’ DI LEASING l’esecuzione del contratto fosse divenuta impossibile, la SOCIETA’ DI LEASING ha facoltà di risolvere il contratto e potrà richiedere all’Utilizzatore e/o al Realizzatore, in solido, il prezzo pagato per l’impianto oltre gli interessi, così calcolati, (tasso di riferimento maggiorato di punti) diviso 365, ed ogni spesa sostenuta ed ogni danno subito. L’Utilizzatore che rifiuti di ricevere la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000per vizi o difetti di funzionamento dell’impianto o per altri inadempimenti del Realizzatore, deve redigere immediatamente apposito motivato verbale da comunicare mediante lettera raccomandata A.R., al Realizzatore. Il luogo Copia di detto verbale, dal quale risultano le contestazioni, deve essere recapitata, sempre per mezzo di lettera raccomandata A.R., anche alla SOCIETA’ DI LEASING. Ricevuto il menzionato verbale di rifiuto di ricevere la consegna è il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPGin facoltà della società SOCIETA’ DI LEASING promuovere a sua cura ma a spese dell’Utilizzatore un accertamento tecnico preventivo in contraddittorio fra le parti. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPG. I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppure, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquisto. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirente.

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Sources: Contratto Di Locazione Finanziaria Di Impianto Fotovoltaico

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordo, per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000. Il luogo servizio di consegna è dei Prodotti sarà effettuato a cura e spese del Fornitore nei luoghi e nei locali indicati dall’Amministrazione negli Ordinativi di Fornitura emessi dal RUP in esecuzione dell’Accordo Quadro. Gli oneri relativi alla consegna dei Prodotti ovvero ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna nelle modalità di seguito riportate e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del Fornitore, che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste. Non sono ammesse consegne parziali, salvo diverso accordo scritto tra il relativo stabilimento Fornitore e il RUP e salva l’eventuale indisponibilità temporale dei prodotti per rottura di produzione stock di cui all’art. 5 del presente Capitolato. Gli ordinativi di Fornitura emessi dal RUP saranno concepiti assemblando un maggior numero di prodotti ai fini della razionalizzazione del fabbisogno dell’Ente e confezionamento di CPG. 3.2 I termini un contenimento dei costi di gestione e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPGtrasporto da parte del fornitore. I termini di consegna hanno inizio con decorrono dalla data di ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura emessi dal RUP. Il Fornitore, entro 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà comunicare la data di conferma d’ordine oppureprevista consegna, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti che deve comunque rispettare il termine massimo di consegna convenuto per cause ad essa imputabili10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione di ciascun Ordinativo di Fornitura, trascorsa la stabilita proroga pena l’applicazione delle penali di cui all’ art.14 del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquistopresente Capitolato. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirente.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Di Cancelleria

Consegna. 3.1 3.1. Salvo non sia diversamente previsto, la consegna del Bene all’Utilizzatore viene effettua- ta direttamente dal Fornitore, a spese dell’Utilizzatore nel luogo da questi indicato, ove necessario previo espletamento di tutte le pratiche relative all’immatricolazione e alla targatura. L’Utilizzatore si impegna a prendere in consegna senza ritardo il Bene reso disponibile dal Fornitore. 3.2. L’Utilizzatore assume ogni rischio e rinuncia ad ogni diritto, azione, eccezione nei con- fronti del Concedente, ove si verificassero ritardi nella consegna o nel collaudo del Bene, nella trascrizione della proprietà nei pubblici registri, nella consegna dei documenti di circolazione ovvero altre inadempienze del Fornitore, così come in caso di vizi palesi od occulti del Bene. 3.3. Al momento della consegna, l’Utilizzatore sottoscrive una dichiarazione attestante l’av- venuta consegna del Bene, la sua completa funzionalità, l’inesistenza di vizi che lo ren- dano inidoneo al pieno utilizzo o non conforme all’ordine d’acquisto e la sua conformità alle norme di legge, redigendo e sottoscrivendo apposita dichiarazione di ricevimento e constatazione. Entro i 60 giorni successivi alla consegna del Bene, l’Utilizzatore è tenuto a trasmettere al Concedente l’originale del certificato di proprietà (intestato al Conce- dente) e copia di tutta la documentazione relativa al possesso del Bene ed alla sua cir- colazione. 3.4. Il mancato rilascio della dichiarazione di cui all’art. 3.3 che precede al momento della presa in consegna del Bene da parte dell’Utilizzatore comporta la piena ed incondizio- nata accettazione del Bene e la conseguente decadenza dal rilievo di ogni vizio. Pertanto, 5.1. L’Utilizzatore dovrà versare al Concedente i canoni di locazione nella misura, nei termini e con le modalità specificati nelle Condizioni Particolari. I canoni saranno assoggettati all’I.V.A. secondo l’aliquota vigente e ad ogni altro eventuale tributo od onere fiscale dovuto. 5.2. L’Utilizzatore deve provvedere al puntuale pagamento di ogni somma dovuta al Conce- dente, anche in presenza di contestazioni o vertenze tra le parti o con terzi. 5.3. Salvo diverso accordo, per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000. Il luogo di consegna è il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPG. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPG. I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppure, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento pagamento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione canoni e di colpa grave da parte della CPG ogni altra somma dovuta al Concedente sarà effettuato sulla base di una autorizzazione di addebito diretto, conforme allo schema SEPA Direct Debit che l'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere e sono limitate all’entità rilasciare al Concedente contestualmente alla conclusione del prezzo d’acquisto. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del dannopresente Contratto. In ogni caso, i costi qualsiasi pagamento si intenderà eseguito alla data in cui le somme saranno disponibili per il Concedente in base alle modalità di magazzinaggio durante pagamento utilizzate. 5.4. In caso di ritardo, nel pagamento dei canoni e/o di qualsiasi altro importo dovuto al Concedente, l’Utilizzatore, senza necessità di richiesta o di costituzione in mora, è tenu- to al pagamento degli interessi moratori nella misura indicata nel Documento di Sintesi, fermo restando che, qualora il ritardo tasso di accettazione interesse dovesse eccedere il limite massimo previsto dalle disposizioni tempo per tempo vigenti in materia di usura, lo stesso si in- tenderà ridotto al tasso di interesse massimo consentito da tali disposizioni. 5.5. Il Concedente addebiterà per ciascun insoluto, a titolo di rimborso spese, l’importo indi- cato nel Documento di Sintesi, nonché le spese e commissioni bancarie. 5.6. Le spese legali, anche stragiudiziali, sono a carico dell’acquirenteesclusivo dell’Utilizzatore, così come le spese e/o le commissioni relative al recupero dei crediti e del Bene. Gli importi antici- pati dal Concedente saranno immediatamente rimborsati dall’Utilizzatore a semplice richiesta. 5.7. Qualora tra il Concedente e l’Utilizzatore fossero in vigore più contratti, il Concedente, avrà la facoltà di indicare a quale di questi debbano essere imputati i pagamenti.

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Sources: Locazione Finanziaria

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordoGli oneri relativi alla consegna sono interamente a carico del Fornitore. La consegna si intende “al piano” e comprende ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto e qualsiasi altra attività ad essa strumentale. Resta inteso che le Amministrazioni dovranno assicurare l’accessibilità dell’automezzo adibito al trasporto fino al luogo di scarico individuato per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000giacenza del materiale. Il luogo di consegna è il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPG. 3.2 I termini e le date di La consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPGeffettua presso le sedi indicate dall’Amministrazione Contraente. I termini Per le Aziende Sanitarie la consegna si effettua presso ogni presidio ospedaliero, presente all’interno dell’azienda stessa, mentre nelle Aziende Ospedaliere, all’interno di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppure, in presenza di ogni singolo reparto o presso un relativo contratto baseunico magazzino, con la conferma della richiesta merciconsegna diretta all’operatore finale. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine L’esecuzione di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine ciascuna Richiesta di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione Approvvigionamento deve essere esaurita di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di norma in un’unica consegna. Consegne parziali sono ammesse previo accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione contraente. Ad ogni consegna il Fornitore deve provvedere alla rimozione e all’asporto degli imballaggi. Le richieste operazioni di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione carico e di colpa grave da parte scarico della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquisto. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione merce sono a carico dell’acquirentedel Fornitore, il quale deve essere dotato dei mezzi e delle attrezzature necessari per svolgere tale attività. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione alla consegna entro 60 giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di invio delle Richieste di Approvvigionamento se queste sono state emesse nei mesi di febbraio, maggio e settembre. Per le Richieste di Approvvigionamento emesse in periodi diversi da quelli sopra indicati, il Fornitore è obbligato ad eseguire la consegna entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata emessa la Richiesta di Approvvigionamento. Contestualmente alla prima consegna, per ciascuna Amministrazione il Fornitore deve produrre una dichiarazione attestante l’esatta corrispondenza tra la tipologia degli articoli consegnati e quelli presentati in sede di offerta. La consegna deve essere accompagnata da una distinta o documento di trasporto in duplice copia, sottoscritta dall’Amministrazione Contraente e riportante: l’indicazione dell’Amministrazione Contraente, l’esatta indicazione dei prodotti consegnati –denominazione e codice - e delle relative quantità, il numero e la data della Richiesta di Approvvigionamento, qualora il Fornitore sia risultato aggiudicatario di più lotti, il lotto di riferimento. Una copia della distinta è trattenuta dall’Amministrazione Contraente. La sottoscrizione della ricevuta non equivale ad accettazione incondizionata della merce, secondo quanto meglio precisato all’Art. 11.

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Sources: Fornitura Di Divise E Indumenti Da Lavoro

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordo3.1. La merce verrà consegnata al cliente con le modalità previste nell’offerta. In mancanza di diversa indicazione, per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo dei Prodotti Contrattuali è da intendersi effettuata al momento della loro messa a disposizione presso la sede di OMR. Laddove i termini Incoterms 2000prodotti contrattuali vengano resi franco destino, si precisa che la merce viaggerà in ogni caso a rischio e pericolo del committente, qualunque sia il mezzo o il vettore. Il luogo All’uopo, il cliente si impegna a stipulare idonea copertura assicurativa a garanzia dei rischi del trasporto assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità in caso di consegna è il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPGsinistro che provochi la perdita totale o parziale della merce. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPG3.2. I termini di consegna hanno inizio con la sono indicati nella conferma d’ordine e decorrono dalla data di conferma d’ordine oppureinvio della stessa; essi non sono da considerarsi essenziali. Pertanto, eventuali ritardi o consegne parziali non daranno diritto a rimborso o ad indennità alcuna. Le consegne sono effettuate unicamente in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta mercifunzione del ricevimento degli ordini. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine Il superamento dei termini di consegna convenuto non potrà dare diritto al risarcimento dei danni, né al blocco, né all’annullamento degli ordini in corso. Tuttavia trascorsi 45 gg. dalla data indicativa di consegna se il prodotto non è stato consegnato, per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine un motivo diverso dalla causa di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione in tal caso la vendita potrà essere annullata a richiesta dell’una o dell’altra parte. Sono considerati casi di esercizioforza maggiore che sollevano OMR dal suo impegno di vendere: la guerra, mancanza la sommossa, l’incendio, gli scioperi, gli accidenti, l’impossibilità per lui stesso d’essere approvvigionato. OMR terrà al corrente il cliente, in tempo debito, dei fatti ed eventi sopra elencati. In ogni caso, la consegna entro i termini previsti non potrà avere luogo se il cliente e non è in regola con i suoi impegni nei confronti di materie primeOMR, mancanza di mezzi di trasportoqualunque ne sia la causa. 3.3. Nel caso in cui i Prodotti Contrattuali siano realizzati o modificati specificamente per il Compratore, sciopero)rispetto a quelli standard previsti nel catalogo, il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquistosarà proporzionalmente determinato. 3.5 3.4. La spedizione potrà avvenire a mezzo corriere selezionato dal Venditore o specificato dal cliente nel modulo d’ordine. 3.5. Qualora l’acquirente si trovi nella condizione la resa fosse Ex-Works (EXW Incoterms 2010 e s.m.i.), OMR provvederà ad inviare avviso di ritardo merce pronta al cliente; trascorsi 8 (otto) giorni da tale comunicazione, ed in assenza del ritiro della merce, OMR avrà̀ diritto di accettazione per più di due (2) settimane, emettere la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso fattura con la dicitura “ Merce a disposizione del cliente in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere deposito presso il risarcimento del dannons. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirenteStabilimento “.

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Sources: Sales Contracts

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordoL’Amministrazione Contraente, tramite il Punto Ordinante, affida l’Appalto Specifico mediante l’emissione dell’Ordine di Fornitura, che rappresenta l’impegno di spesa che l’Amministrazione assume nei confronti del Fornitore aggiudicatario. La fornitura dei dispositivi medici sarà effettuata con consegne ripartite attraverso l’emissione di singole Richieste di Approvvigionamento (cfr. paragrafo 5.2 capitolato tecnico), con rischi e spese a carico del Fornitore, per quantitativi e termini specificati dall’Amministrazione nelle medesime Richieste. Il fornitore provvederà a consegnare a ciascun Punto Istruttore/Unità approvvigionante il numero di dispositivi impiantabili, e gli eventuali elettrocateteri, indicato nella Richiesta di approvvigionamento. La consegna dei dispositivi medici si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Amministrazione all’atto dell’invio delle Richieste di Approvvigionamento. L’Amministrazione Contraente potrà richiedere la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo presso le sedi indicate nell’Ordine di Fornitura. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del fornitore aggiudicatario che, pertanto, dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. Tutti i termini Incoterms 2000dispositivi medici dovranno essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. Il luogo In particolare il confezionamento e l’etichettatura dei prodotti offerti devono essere tali da consentire la lettura di consegna è il relativo stabilimento di produzione tutte le diciture richieste dalla Direttiva 93/42 CEE e s.m.i.; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento di CPG. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPGprimario che sull’imballaggio esterno. I termini dispositivi medici dovranno essere consegnati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta di Approvvigionamento, salvo diverso accordo fra le parti, anche per la gestione di eventuali urgenze. Nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna hanno inizio con dei dispositivi medici nel suddetto termine, l’Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, può procedere all’applicazione delle penali di cui all’Accordo Quadro. I dispositivi medici, al momento della consegna, devono avere la data di conferma d’ordine oppurescadenza non inferiore ai 2/3 della validità globale, in presenza fermo restando la facoltà dell’Amministrazione Contraente di un relativo contratto base, accettare dispositivi con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere validità residua minore in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquistonecessità. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirente.

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Sources: Accordo Quadro

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordoAl momento della consegna i prodotti devono avere una validità temporale pari almeno ai due terzi della validità complessiva del prodotto. Gli articoli che, per qualsiasi motivo, non risultassero esattamente rispondenti a quelli richiesti dovranno essere immediatamente sostituiti dal fornitore. La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di effettuare le consegne di materiale a proprio rischio e spesa di qualunque natura, all’interno dei magazzini della farmacia del Presidio Ospedaliero o Territoriale di competenza, ovvero in altre o più sedi stabilite dalla ATS. La merce dovrà essere consegnata a seguito dell’emissione di regolare ordine, nelle quantità, qualità, frazionamento, ove richiesto, descritte nell’ordine stesso, entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell’ordine, anche se trasmesso per via telematica (fax). Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione al centro ordinante (ovvero Farmacia Ospedaliera o Territoriale) e, ove l’ATS Sardegna lo consenta, a concordare la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno necessario fino alla consegna del saldo. Le consegne avverranno nei giorni feriali, escluso il sabato, entro e non oltre 5 gg. dall’ordine, nelle ore antimeridiane comprese fra le 8,30 e le 12,30 presso il presidio che verrà indicato all’atto dell’ordine. Il luogo di consegna è fornitore dovrà assicurare il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPGrifornimento del prodotto richiesto in qualsiasi evenienza (scioperi,ecc. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPG). I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppureGli articoli che, in presenza di un relativo contratto baseper qualsiasi motivo, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto risultassero essere esattamente rispondenti a recedere quelli richiesti dovranno essere immediatamente sostituiti dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimentofornitore. In caso di impossibilità o indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione di inaccettabilità della ATS Sardegna, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara. Qualora l’Azienda sanitaria contraente non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato. Il Fornitore aggiudicatario dovrà garantire che il trasporto, venga effettuato secondo le modalità e con i mezzi più opportuni ad assicurare le condizioni di conservazione previste per i singoli prodotti con l’eventuale utilizzo di mezzi di registrazione atti a documentare il mantenimento di tali condizioni. L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la CPG viene sollevata dall’obbligo cui copia verrà consegnata all’Azienda. Il documento di consegnatrasporto dovrà obbligatoriamente indicare il numero di riferimento del Buono d’ordine e l’elenco dettagliato del materiale consegnato, il/i numero/i di lotto/i e la data di scadenza. Le richieste operazioni di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore; pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere fatte valere dotato di qualunque attrezzatura necessaria per svolgere tale attività in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquisto. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo sicurezza. I sistemi proposti dovranno essere forniti in opera perfettamente efficienti entro 60 giorni dalla data di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal stipulazione del contratto o dalla relativa consegna eanticipata in via d’urgenza, nel caso se effettuata; un ritardo, comunque sanzionato da penali, superiore a 15 giorni, rispetto ai 60 previsti, costituisce rispettivamente causa di risoluzione di diritto del contratto o di revoca dell’affidamento. L'Azienda s’impegna a concludere il collaudo delle apparecchiature entro 30 giorni dalla data di attestazione da parte del contraente di fornitura in cui l’acquirente opera a perfetta regola d’arte di tutte le apparecchiature previste. Il collaudo verificherà la perfetta rispondenza di ciascuno dei sistemi offerti alle caratteristiche dichiarate e la loro perfetta funzionalità; se verrà rilevata una mancata rispondenza e l’aggiudicataria non sia sarà in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabiliottemperare alle prescrizioni dell’Azienda impartite in fase di collaudo, può richiedere anche, se necessario, mediante la sostituzione dei sistemi o di parti di essi, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto di diritto il risarcimento del danno. In ogni contratto; in tal caso, l’aggiudicazione potrà essere disposta in favore del secondo aggiudicatario, imputando le eventuali maggiori spese all’aggiudicataria originaria (il recupero di dette maggiori spese sarà possibile con ogni mezzo, ad esempio mediante escussione della cauzione definitiva). Dal collaudo dell'ultimo dei sistemi in opera decorrono i costi termini di magazzinaggio durante durata contrattuale ed inizia il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirenteperiodo fatturabile.

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Sources: Fornitura Di Diagnostici E Software Per Laboratorio

Consegna. 3.1 Salvo L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda sanitaria nelle Richieste di Consegna. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario, pertanto, il Fornitore stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. L’esecuzione delle prestazioni non potrà avvenire mediante consegne ripartite, salvo diverso accordo, per accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda sanitaria. La consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000degli articoli deve avvenire entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione delle Richieste di Consegna. L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto la cui copia verrà consegnata all’Azienda sanitaria. Il documento di trasporto dovrà obbligatoriamente indicare: cig del Contratto, numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data della Richiesta di Consegna, luogo di consegna è il relativo stabilimento e l’elenco dettagliato del materiale consegnato. La firma posta su tale documento all’atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza dei prodotti inviati rispetto a quanto previsto nella Richiesta di produzione Consegna. L’Azienda sanitaria si riserva di accertare la quantità e confezionamento di CPG. 3.2 I termini e le date di la qualità in un successivo momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. La validità dei prodotti, al momento della consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPG. I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppurepresso i magazzini dell’ASL Roma 1 non dovrà, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquisto. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi essere inferiore a 2/3 della loro validità complessiva. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di magazzinaggio durante Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda sanitaria, il ritardo di accettazione sono Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a carico dell’acquirentedisposizione gli articoli richiesti nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta medesima.

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Sources: Fornitura Di Materiale Da Medicazione Avanzata E Speciale

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordo5.1 Indipendentemente da quanto pattuito in ordine alle spese di trasporto e di assicurazione, per come pure da qualsiasi riferimento agli Incoterms contenuto nell’ordine o nella conferma d’ordine, la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo si intenderà effettuata franco fabbrica presso lo stabilimento di Plastmeccanica con la messa a disposizione dei Prodotti presso lo stabilimento di quest’ultima in Correggio (RE) e comporterà l’individuazione della merce ed il contemporaneo trasferimento dei rischi. Qualora richiesto dal cliente, Plastmeccanica potrà effettuare il caricamento dei Prodotti, fermo restando che i relativi costi e l’eventuale danneggiamento dei Prodotti durante le operazioni di caricamento saranno a carico del Cliente. 5.2 salvo diversamente pattuito tra le parti, tutti i costi relativi al trasporto dei prodotti saranno a carico del cliente. 5.3 i termini Incoterms 2000. Il luogo di consegna è il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPG. 3.2 I termini e le date di consegna indicati nella conferma d’ordine si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPGcomputati in giorni lavorativi e non rivestono carattere essenziale. I termini di consegna hanno inizio con la data non potranno in nessun caso essere inferiori a 20( venti) giorni dal ricevimento dell’ordine da parte di Plastmeccanica. 5.4 I quantitativi indicati nella conferma d’ordine oppure, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parzialiPlastmeccanica sono approssimativi e si intendono accettati dal cliente fino al limite di tolleranza del 10%. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora 5.5 la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono potrà essere fatte valere sospesa da Plastmeccanica in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquistomancato pagamento delle forniture e/o sino a che non siano stati ricevuti tutti i dati, le informazioni tecniche ed amministrative utili per la corretta evasione dell’ordine. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione 5.6 qualora Plastmeccanica non rispetti i termini di ritardo consegna a causa di accettazione per più ritardi o mancate consegne dei propri fornitori, interruzione o sospensione di due (2) settimanetrasporto o energie, scioperi ed e agitazioni sindacali, come pure a causa di ogni altro evento imprevedibile al di fuori del proprio ragionevole controllo, la CPG decorrenza dei termini rimane sospesa dal giorno della comunicazione dell’impedimento al cliente. Decorsi 2 (due) mesi dal verificarsi dell’impedimento di consegne importanti di prodotti senza che lo stesso sia venuto meno, ciascuna delle parti può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del dannodandone comunicazione scritta all’altra. In tal caso nessun risarcimento o indennizzo sarà dovuto al cliente da parte di Plastmeccanica che dovrà in ogni caso, caso essere pagato dal cliente per i costi prodotti già fabbricati per lui alla data di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirentecomunicazione dell’impedimento.

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Sources: Condizioni Generali Di Fornitura

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordoLe responsabilità relativamente ai beni consegnati si trasferiscono all’Acquirente soltanto con la regolare presa in consegna da parte di quest’ultimo, attestata dalla sottoscrizione del documento di trasporto, presso i locali dell’Acquirente o, in subordine, in differenti luoghi concordati per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000iscritto . I documenti di trasporto dovranno riportare numero di lotto corretto, identificazione del bene, numero di Ordine e luogo di consegna. Ogni lotto dovrà essere imballato adeguatamente e in modo sicuro a cura del Fornitore, etichettato con nome del corriere, descrizione del bene, numero di lotto/partita e data di scadenza, se necessaria. Il luogo Fornitore consegnerà il bene con la documentazione necessaria per consentire alla Cliente di utilizzare il bene in modo sicuro ed efficace. Il rispetto del termine di consegna è essenziale per la corretta esecuzione del presente Ordine. Diversamente da quanto precede, la Cliente si riserva il relativo stabilimento diritto di produzione e confezionamento comunicare al Fornitore la propria decisione di CPG. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPG. I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppure, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita presente rapporto ovvero di acquistare articoli sostitutivi e addebitare al Fornitore ogni eventuale pe rdita subita, senza che ciò comporti responsabilità alcuna a carico della Cliente e riservandosi ogni altra eventuale azione. Se sono richiesti campioni e/o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero)modelli con l’Ordine, il termine di consegna viene prorogato per Fornitore non può spedire i quantitativi previsti fino a quando la durata dell’impedimentoCliente non abbia approvato in forma scritta i campioni e o i modelli del Fornitore. In caso di impossibilità consegna a mezzo di camion, autotreni o furgoni, l'autista del veicolo dovrà essere dotato di inaccettabilità della consegna tutti i necessari dpi (dispositivi di protezione individuali) in relazione al materiale da scaricare ed in linea con la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegnanormativa vigente in materia. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo Qualora ne sia sprovvisto anche solo in parte, il materiale non potrà essere scaricato e nessun addebito per sosta camion o dal mancato adempimento possono altre spese portà essere fatte valere in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquistoadebitato all’Acquirente. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirente.

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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordoI dispositivi dovranno essere consegnati “in conto deposito” presso i locali a ciò deputati presso le Aziende entro 15 giorni dalla suddetta comunicazione, completi del documento di consegna DDT, con clausola “in conto deposito” o “in conto contratto estimatorio”. La quantità in deposito potrà essere modificata in aumento o in diminuzione, a semplice richiesta di ciascuna Azienda sanitaria. La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere invariata la quantità “in conto deposito”, sia rispetto alle quantità e qualità, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità. Pertanto si impegna, a seguito dell’avvenuta utilizzazione del materiale, a reintegrarlo entro il termine di 24 ore dall’invio dell’ordine di reintegro, inviato a mezzo e-mail/fax all’indirizzo indicato dalla Ditta. A seguito dell’avvenuta utilizzazione saranno emessi:  “l’ordine di reintegro”, trasmesso a mezzo e-mail/fax. Nell’ordine saranno citati i dati identificativi dei prodotti da reintegrare:  qualità (codice e descrizione prodotto)  quantità  misura  “l’ordine di acquisto”, nel quale saranno indicati i seguenti dati identificativi dei prodotti:  qualità (codice e descrizione prodotto)  quantità  misura  numero Lotto del prodotto L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Azienda Sanitaria della merce consegnata, non si produce al momento del suo ritiro (presa in consegna della sala operatoria/magazzino aziendale), bensì all’utilizzo del bene. La Ditta provvederà quindi a fatturare la merce ordinata. Nella fattura dovrà essere citato il relativo “ordine di acquisto”. E’ fatto divieto al fornitore di emettere fattura in assenza dell’ordine di acquisto o di procedere al reintegro in assenza dell’ordine di reintegro. Solo con l’emissione di formale ordinativo della merce utilizzata, l’Azienda Sanitaria si obbliga a pagare il prezzo alla Ditta. Il fornitore dovrà effettuare le consegne a proprio rischio. Il materiale dovrà essere consegnato a terra ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ con i relativi documenti di trasporto e nessun onere aggiunto sarà riconosciuto per imballaggio e trasporto – e per spese di qualsiasi altra natura - quand’anche effettuato per consegne urgenti. Gli imballi dovranno consentire un perfetto stato di conservazione dei prodotti oggetto della presente fornitura così che, confezionati nei dovuti modi, possano essere protetti da: esalazioni, calore, luce, umidità, urti ed altre eventuali azioni meccaniche. Gli imballi e i confezionamenti, all’esterno, dovranno riportare ben chiare le diciture e le avvertenze necessarie ad un corretta movimentazione e conservazione dei dispositivi contenuti nonché le descrizioni riguardanti le caratteristiche e le modalità d’uso degli stessi. I trasporti dovranno essere effettuati con mezzi aventi caratteristiche coerenti con lo specifico tipo di merce movimentato e, per i casi previsti dalle vigenti disposizioni legislative, regolarmente dotati delle prescritte autorizzazioni. Il fornitore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises perfetta conservazione della merce durante il trasporto. In ogni caso le Aziende Sanitarie non saranno responsabili di eventuali danni subiti dai prodotti nel corso del trasporto verso i propri magazzini, sino al momento dell’effettiva accettazione e presa in carico. Il giudizio sull’accettabilità o meno del materiale è riservato al personale competente; la firma per ricevuta posta sul documento di trasporto in occasione delle varie consegne non esonera la Ditta da eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto di utilizzazione del prodotto. L’accettazione della merce non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e/o occulti. Il materiale consegnato dovrà essere esattamente conforme a quello in offerta, di cui alle documentazione fornita in sede di gara e alla campionatura che saranno conservate dall’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, ai fini di eventuali verifiche di rispondenza. I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale, con le modalità sopradescritte. Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati ed il fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione. Il fornitore dovrà garantire, tramite proprio personale appositamente incaricato, il controllo periodico delle scadenze di ogni singolo pezzo del materiale impiantabile e dovrà provvedere al ritiro ed alla sostituzione dei prodotti secondo i termini Incoterms 2000. Il luogo di consegna è tempi concordati con il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPG. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPGresponsabile individuato dall’Azienda utilizzatrice. I termini suddetti controlli periodici dovranno essere concordati con il responsabile individuato dall’Azienda utilizzatrice. La ditta provvederà al ritiro del materiale in scadenza ed alla sua reintegrazione anche su richiesta del personale dell’Azienda Sanitaria. Le Aziende Sanitarie non rispondono del perimento e deterioramento (ad es. per danni, incendio, furto, manomissioni) di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppure, tutti i beni concessi “in presenza di un relativo conto contratto baseestimatorio”/”in conto deposito”, con la conferma della richiesta mercisola esclusione del dolo e colpa grave. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora La Ditta non può disporre dei beni concessi in conto deposito fino a che l’Azienda Sanitaria non provveda ad effettuare la CPG non rispetti il restituzione. Al termine del contratto, entro 10 gg. dalla comunicazione di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquisto. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimaneciascuna Azienda Sanitaria, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa Ditta provvederà al ritiro di tutto il materiale giacente presso le singole Unità Operative. Tutte le spese relative alla consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze ed al ritiro del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione materiale sono a carico dell’acquirentedell’impresa aggiudicataria.

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Sources: Convenzione Per La Fornitura Di Protesi E Espansori Mammari

Consegna. 3.1 Salvo 4.1 Tutti i Prodotti devono essere (i) adeguatamente imballati o altrimenti preparati dal Fornitore per la spedizione al fine di evitare danni, ottenere le tariffe di trasporto e di assicurazione più bassi, e soddisfare le esigenze del vettore, e (ii) spediti in conformità con le istruzioni dell’Ordine e corredati da manuali d’uso in duplice lingua: lingua dell’acquirente e inglese. Le spese sostenute a causa del mancato rispetto di questi termini sono a carico del Fornitore. Le fatture, le polizze di carico, le distinte di imballaggio, i cartoni e la corrispondenza devono specificare gli estremi dell’Ordine, se la spedizione costituisca esecuzione totale o parziale, il contenuto e il peso dei i colli. Le polizze di carico devono essere allegate alle fatture, indicando il vettore, il numero di cartoni e il peso e la data di spedizione. 4.2 La marcatura, l’imballaggio, l’etichettatura, l’identificazione e, salvo diverso accordo, per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo spedizione e il trasporto dei Prodotti sono a cura del Fornitore e i termini Incoterms 2000. Il luogo di consegna è il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPGrelativi costi sono compresi nei prezzi praticati dal Fornitore. 3.2 I termini 4.3 Il diritto di proprietà e le date il rischio di consegna perdita o di danno ai Prodotti resta a carico del Fornitore fino alla ricezione da parte dell’Acquirente dei Prodotti conformi presso la destinazione richiesta o ad avvenuto collaudo positivo se previsto nell’Ordine e/o richiesto dalla tipologia dalla fornitura. Le consegne devono essere effettuate solo nelle quantità e nei tempi indicati nell'Ordine di Acquisto. L’Acquirente si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPGriserva il diritto di restituire, a spese del Fornitore, quanto eccede rispetto all’Ordine. I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppure, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimentosono fissati nell’Ordine. In caso di impossibilità o spedizione internazionale i termini di inaccettabilità della consegna sono DDP Incoterms 2010, salvo diversamente indicato nell’Ordine. Il Fornitore deve comunicare immediatamente all’Acquirente l’eventuale ritardo nella consegna rispetto ai termini previsti e fare quanto necessario a sue spese per accelerare la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste L’Acquirente ha facoltà di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo cancellare qualsiasi Ordine se la consegna non è eseguita nei termini indicati o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione e di colpa grave notifica da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquistoFornitore di consegna ritardata. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione 4.4 L’Acquirente può rifiutare qualsiasi consegna o annullare in tutto o in parte ogni Ordine di ritardo acquisto se il Fornitore non effettua la consegna in conformità con i termini e le condizioni dell'accordo, comprese, senza limitazione, qualsiasi non conformità dei Prodotti alle specifiche stabilite dalle Parti. L'accettazione dell'Acquirente di accettazione qualsiasi consegna non conforme non costituisce una rinuncia al suo diritto di rifiutare le consegne future. Se il Fornitore (i) non fornisce Prodotti, (ii) non fornisce Prodotti che soddisfano le specifiche, o (iii) non soddisfa i programmi e i requisiti di consegna dell’Acquirente e non fornisce un sostituto di qualità simile (per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere quale sostituzione il risarcimento del danno. In ogni caso, Fornitore deve sostenere i costi e la differenza di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirente.prezzo) o

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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordo, per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000. Il luogo 5.1 La data di consegna è il relativo stabilimento dei Prodotti indicata sarà automaticamente prorogata di produzione un termine pari al ritardo dell’ Acquirente nell’emissione dell’ordine e confezionamento nell’adempimento dell’obbligo di CPGpagamento della quota di prezzo eventualmente dovuta dall’ Acquirente a titolo di acconto. 3.2 I termini e le date 5.2 Parimenti, quando l’ Acquirente od altro soggetto da esso designato debba comunicare disposizioni di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita lavorazione, dati tecnici (per esempio disegni, conferma della CPG. I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppure, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto modello) o altre istruzioni per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero)l’approntamento dei Prodotti, il termine di consegna viene dei Prodotti sarà automaticamente prorogato per la durata dell’impedimento. di un periodo pari al ritardo nell’effettuazione della trasmissione della documentazione tecnica necessaria. 5.3 In caso di impossibilità o modifiche dei Prodotti concordate tra le Parti successivamente alla data di inaccettabilità della conclusione del contratto e durante l’effettuazione dell’ordine, modifiche che peraltro saranno valide solo se convenute per iscritto, il termine di consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo sarà automaticamente prorogato del periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche. 5.4 I termini di consegna, salvo sia espressamente previsto dalle Parti, non sono essenziali e possono esser prorogati dal Fornitore. Le richieste di Il Fornitore farà tutto quanto in suo potere per consegnare i Prodotti entro i termini concordati. 5.5 Se l’Acquirente non ritira i Prodotti nel luogo e tempo stabiliti in contratto, deve ugualmente effettuare tutti i pagamenti contrattualmente previsti come se i Prodotti fossero stati consegnati. In tal caso il Fornitore provvede al loro magazzinaggio a spese e rischio dell’Acquirente. Il Fornitore inoltre ha diritto al risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo e al rimborso di tutte le spese nelle quali è incorso in conseguenza del mancato ritiro. 5.6 Il Fornitore potrà consegnare tutti i Prodotti oggetto dell’ordine o dal mancato adempimento possono essere fatte valere solo parte di essi anticipatamente; in caso di intenzione e consegna anticipata, il Fornitore conserva sino alla data prevista per la consegna il diritto di colpa grave da parte consegnare eventuali parti mancanti, di fornire nuova merce in sostituzione di altra non conforme già consegnata, nonché di porre rimedio ad ogni difetto di conformità della CPG e sono limitate all’entità merce. E’ esclusa in ogni caso qualsiasi responsabilità del prezzo d’acquistoFornitore per eventuali danni relativi a consegne anticipate. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione 5.7 Non vengono accettate penalità di ritardo di accettazione ritardo. Laddove le parti dovessero convenire per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante iscritto penali per il ritardo del Fornitore, queste potranno essere applicate solo se si sono verificate le seguenti condizioni: (i) l’ordine scritto, le specifiche tecniche e i dati CAD sono stati forniti dall’Acquirente prima dell’inizio del progetto relativo ai Prodotti (ii) i pagamenti siano effettuati regolarmente dall’ Acquirente, (iii) non siano state richieste modifiche sostanziali in corso d’opera dall’ Acquirente, (iv) specifiche e disegni sottoposti all’ Acquirente per approvazione abbiano ricevuto conferma nel termine di accettazione sono a carico dell’acquirente3 (tre) giorni.

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Sources: Condizioni Generali Di Fornitura

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordoA conclusione delle attività e nei tempi previsti dal Verbale di Affidamento, o dalla CM – Richiesta di manutenzione per le attività di manutenzione, i prodotti software e la relativa documentazione dovranno essere resi disponibili, secondo le modalità e gli strumenti defniti nel paragrafo 3.8. Per le attività di Produzione software la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo dei prodotti viene formalizzata tramite l’apposito Verbale di Consegna. Per le attività di manutenzione la chiusura dell’intervento viene formalizzata integrando la ‘CM – Richiesta di manutenzione’ con le informazioni di dettaglio delle attività svolte. INSIEL provvederà, unitamente alla Società, ad installare i termini Incoterms 2000. Il luogo suddetti prodotti nell’ambiente di consegna è il relativo stabilimento di produzione riferimento del Sistema informativo oggetto dell’intervento e confezionamento di CPG. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma ad effettuare in proprio la verifica formale della CPG. I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppure, in presenza di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merci. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste eventuali incongruenze riscontrate durante tale fase, determineranno la non accettazione di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in tutti i prodotti consegnati e saranno formalizzate nel Verbale di Consegna, ovvero nella ‘CM – Richiesta di manutenzione’ nel caso di intenzione manutenzione, anche ai fini di una tempestiva rimozione delle anomalie riscontrate. Le anomalie riscontrate saranno segnalate da INSIEL tramite il modulo “Segnalazione anomalie”. La Società effettuerà le modifiche segnalate a proprio esclusivo carico entro 3 giorni, se non diversamente indicato. I tempi necessari a INSIEL per l’immissione dei prodotti software nell’ambiente di riferimento e per le predette verifiche non verranno imputati alla Società. I prodotti informatici utilizzati o realizzati (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, file, supporti magnetici etc) devono essere esenti da vizi o difetti di colpa grave funzionamento, nonché da parte virus. A tale proposito la Società deve adottare tutte le opportune cautele. Al termine della CPG e sono limitate all’entità verifica conclusiva, INSIEL invierà comunicazione scritta alla Società del prezzo d’acquistoCertificato di conformità per avvenuta accettazione dei prodotti software. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirente.

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Sources: Accordo Quadro Per Servizi Di Realizzazione Di Applicazioni Software

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordoIl Fornitore, entro e non oltre 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento dell’Ordinativo, ossia dalla Data Ordine, dovrà attivare la procedura per consentire l’elaborazione dell’Ordinativo presso la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo i termini Incoterms 2000. Il luogo di consegna è il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPG. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPG. I termini di consegna hanno inizio con la data di conferma d’ordine oppureMicrosoft, in presenza modo tale da consentire all’Amministrazione di un relativo contratto basericevere la “Lettera di Benvenuto”, con la conferma nella quale saranno riportati gli elementi essenziali per l’accesso da parte della richiesta merciPubblica Amministrazione al “Volume Licensing Service Center” di Microsoft. Sono consentite Tale procedura prevede l’invio all’Amministrazione del modulo di adesione al programma Open Value che l’Amministrazione dovrà correttamente compilare in ogni sua parte, firmare ed inviare tramite e-mail in seguito a scansione, al medesimo Fornitore. Soltanto in seguito all’esito positivo di tale adesione, l’Ordinativo potrà essere processato e quindi da quel momento decorreranno le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il termine di consegna convenuto tempistiche successivamente riportate per cause ad essa imputabili, trascorsa la stabilita proroga del termine di almeno dieci (10) giorni, l’acquirente ha diritto a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita o ritardata per circostanze non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiore, interruzione di esercizio, mancanza di materie prime, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero), il termine di consegna viene prorogato per la durata dell’impedimento. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo l’invio dell’e-mail di consegna. Le richieste Per consegna dei prodotti Microsoft Open Value Basic si intende la trasmissione all’Amministrazione di risarcimento dei danni causati una ulteriore e-mail contenente gli elementi necessari all’esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura. Tali elementi devono descrivere i passi operativi necessari all’Amministrazione per accedere al sito Microsoft (▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇) ed effettuare il download dell’oggetto della fornitura dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere “Volume Licensing Service Center”. Il Fornitore, entro il medesimo termine di cui sopra, dovrà dare immediata conferma, via e-mail, all’Amministrazione dell’avvenuta attivazione della procedura. Il Fornitore entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari dalla Data Ordine dovrà inviare all’Amministrazione la e-mail di cui sopra che rappresenta la consegna della fornitura, contenente il modulo “Microsoft ‘Open Value’ Order Confirmation” con le informazioni per visualizzare elettronicamente il prodotto software oggetto dell’Ordinativo di Fornitura, per eseguire il relativo download. L’Amministrazione Contraente potrà eseguire il download del relativo software in caso codice eseguibile e quindi installare lo stesso. Il download non include manuali d’uso per l’utente finale. La data di intenzione e di colpa grave ricezione, da parte dell’Amministrazione, della CPG e sono limitate all’entità e-mail di consegna rappresenta la Data di Consegna della fornitura. L’invio della e-mail è a totale ed esclusivo rischio del prezzo d’acquistoFornitore. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di due (2) settimane, la CPG può recedere dal contratto o dalla relativa consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del danno. In ogni caso, i costi di magazzinaggio durante il ritardo di accettazione sono a carico dell’acquirente.

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Sources: Capitolato Tecnico

Consegna. 3.1 Salvo diverso accordo, per la consegna vale l’EXW Seller’s Premises secondo (1) Per i termini Incoterms 2000. Il luogo di consegna è il relativo stabilimento di produzione e confezionamento di CPG. 3.2 I termini e le date di consegna si intendono vincolanti esclusivamente dopo l’esplicita conferma della CPG. I termini di consegna hanno inizio con fa fede la data di conferma d’ordine oppuredell’ordine. Essi iniziano a decorrere dal momento in cui sono stati chiariti tutti i dettagli dell’ordine nonché sono stati ricevuti tutti i documenti necessari alla sua esecuzione e i pagamenti pattuiti. Qualora sia stato precedentemente indicato un termine o un periodo di consegna, in presenza quest’ultimo si rimanda o si prolunga di un relativo contratto base, con la conferma della richiesta merciconseguenza. Sono consentite le consegne parziali. 3.3 Qualora la CPG non rispetti il Il termine di consegna convenuto si intende rispettato se, entro la sua scadenza, la merce ha lasciato la fabbrica oppure se vi è stata la comunicazione di merce pronta per cause ad essa imputabilila spedizione. (2) Sono consentite consegne e prestazioni parziali ragionevoli. In particolare le consegne parziali si considerano ragionevoli, trascorsa quando sono utilizzabili per il Committente nell’ambito della destinazione contrattuale, quando la stabilita proroga del termine consegna della restante merce ordinata è garantita e quando per il Committente non vengono in essere spese supplementari o costi aggiuntivi di almeno dieci notevole entità. Ogni consegna parziale costituisce un negozio separato. È ammessa una consegna in eccedenza o in difetto pari al massimo al 5% rispetto alla quantità ordinata. (103) giorni, l’acquirente ha diritto In presenza di eventi di forza maggiore siamo autorizzati a rimandare la consegna per la durata dell’impedimento e di un ragionevole periodo iniziale oppure a recedere dal contratto 3.4 Qualora la consegna venga impedita , per intero o ritardata per parzialmente, a causa della parte non ancora eseguita. Per cause di forza maggiore si intendono scioperi, serrate legittime o circostanze imprevedibili, a noi non imputabili alla CPG (ad esempio forza maggiorequali, interruzione di esercizio, mancanza di materie primeper es. interruzioni dell’attività aziendale, mancanza di mezzi di trasporto, sciopero)carenza di materie prime o energetiche, il termine che rendano impossibile l’esecuzione da parte nostra di una consegna viene prorogato per la durata dell’impedimentopuntuale nonostante gli sforzi ragionevoli compiuti. Ciò vale anche se gli impedimenti si verificano nel corso di un ritardo o presso uno dei subfornitori. Al verificarsi di un evento di forza maggiore, ne daremo tempestiva notifica al Committente. In caso di impossibilità o di inaccettabilità della consegna la CPG viene sollevata dall’obbligo di consegna. Le richieste di risarcimento dei danni causati dal ritardo od eventuali richieste dovute ai danni causati dal ritardo o dal mancato adempimento possono essere fatte valere in caso di intenzione e di colpa grave da parte della CPG e sono limitate all’entità del prezzo d’acquisto. 3.5 Qualora l’acquirente si trovi nella condizione di ritardo di accettazione per più di una tale evenienza il Committente può invitarci a comunicare, entro due (2) settimane, la CPG può se intendiamo recedere dal contratto o dalla relativa eseguire la consegna e, nel caso in cui l’acquirente non sia in grado di dimostrare che le circostanze entro una proroga del ritardo non sono a lui imputabili, può richiedere il risarcimento del dannotermine ragionevole. In ogni caso, mancanza di una comunicazione da parte nostra il Committente può recedere dalla parte non eseguita del contratto. Inoltre resta salvo in particolare il diritto di ciascuna parte contraente di risolvere per giusta causa i costi contratti di magazzinaggio durante il ritardo fornitura continuativa in presenza di accettazione sono un evento di forza maggiore che si protrae a carico dell’acquirentelungo.

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Sources: Condizioni Di Vendita E Di Consegna